Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.6

 

cr

Lugano

4 aprile 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2021 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 13 luglio 2021 RI 1, nato nel 1964, minatore presso la __________ – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre stava sollevando una traversina ha risentito un dolore alla spalla sinistra.

                               

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 ottobre 2021 l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nel luglio 2021, sostenendo, da un lato, che i disturbi all’estremità superiore sinistra non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 26).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 33), sulla base dell’apprezzamento medico del proprio medico __________ del 1° dicembre 2021 (doc. 40), in data 17 dicembre 2021 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A1).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 24 gennaio 2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Istituto assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                  Il legale ha evidenziato come sia dal referto del 17 agosto 2021 dell’Ospedale __________ di __________, sia da quello del 31 agosto 2021 del dr. __________, emerga la rottura del sopraspinato, lesione poi confermata dal referto del 21 settembre 2021 del dr. __________.

                                  Il patrocinatore dell’insorgente ha sottolineato come questa documentazione medica dimostri in maniera chiara l’esistenza di una lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, per la quale l’assicuratore infortuni deve corrispondere le prestazioni.

                                  A suo modo di vedere, ci sono “tutte le condizioni perché l’incarto, con i documenti medici prodotti, venga rinviato alla Suva per una nuova valutazione in punto al suo dovere di erogare prestazioni LAINF” (doc. I).

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a negare il diritto a prestazioni in relazione all’evento del luglio 2021, per il motivo che il danno alla salute riportato dall’assicurato non costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

 

                                  Questa Corte prende atto, invece, che con l’impugnativa non viene giustamente più contestato il fatto che l’assicurato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

                                  Come correttamente indicato dall’Istituto assicuratore, difatti, la dinamica dichiarata in prima battuta dall’assicurato - ossia che “durante il lavoro e il movimento abituale si è infiammata la spalla sinistra”, cfr. notifica di infortunio LAINF del 20 luglio 2021, doc. 1; rispettivamente che “sollevando una traversa ad un’altezza di circa 1,80 ho sentito un dolore al braccio continuando a lavorare sembrava tutto a posto ma la sera durante il riposo è riapparso e non sono riuscito a dormire”, vedi formulario di precisazioni compilato in data 29 luglio 2021, doc. 7 - non consente di ritenere che egli sia rimasto vittima di un infortunio, come, invece, sostenuto in un secondo momento, solo dopo avere ricevuto la comunicazione del 18 agosto 2021 con la quale l’amministrazione gli rifiutava le prestazioni (doc. 15).

                                  Solo a quel momento, infatti, cambiando versione, l’assicurato ha addotto di avere riportato una rottura del tendine sinistro a seguito di una non meglio precisata caduta, causata dal suo cane - secondo quanto indicato nel messaggio e-mail del 20 settembre 2021 inviato alla CO 1 (cfr. doc. D) - o, come indicato dal dr. ___________ nella cartella medica del 21 settembre 2021, “1-2 settimane prima dell’evento era inciampato e cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave non ha ritenuto di dover annunciare l’evento” (doc. C).

                                  Tale ricostruzione dei fatti non può essere seguita, non avendo mai, in precedenza, l’assicurato accennato ad una caduta (cfr. annuncio di infortunio del 20 luglio 2020, cfr. doc. 1; formulario di precisazioni CO 1 del 29 luglio 2021, cfr. doc. 7; referto del 31 agosto 2021 del dr. __________, cfr. doc. B). Anzi, va qui evidenziato come nel formulario “Arztzeugnis UVG” del 3 agosto 2021, sia stato espressamente indicato che “Ein Anprall, Sturz oder eine ungewohnte Bewegung wurden verneint” (cfr. doc. 8, corsivo della redattrice).

                                  Secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                  Una "dichiarazione della prima ora”, a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; STCA 35.2015.84 del 3 dicembre 2015, consid. 2.6; STCA 35.2019.132 del 27 agosto 2020, consid. 2.7).

                          2.3.  Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura o a una malattia.

 

                          2.4.  Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                  Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

 

"L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

 

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f.  lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

 

                                  In una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione.

                                  Sempre secondo l’Alta Corte, dall’interpretazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF risulta che la sua applicazione non presuppone l’intervento di un fattore esterno e, dunque, di un evento infortunistico o comportante un rischio accresciuto di lesione ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 2 vOAINF. In questo contesto l’esistenza stessa di una lesione corporale prevista dall’art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF, implica la presunzione che si tratti di una lesione parificata ad infortunio che deve essere presa a carico dall’assicuratore contro gli infortuni. Tuttavia, a fronte della possibilità data dall’art. 6 cpv. 2 LAINF di fornire la controprova (“sempre che [le lesioni enumerate alle lettere a-h] non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia”), permane la necessità di distinguere la lesione corporale assimilata ad infortunio, che è a carico dell’assicuratore contro gli infortuni, dalla lesione dovuta all’usura o a malattia, che è invece di competenza dell’assicuratore malattie. In proposito, la questione relativa a un evento iniziale riconoscibile e identificabile resta pertinente anche dopo la revisione della LAINF, ma ciò nulla muta al fatto che, in presenza di una delle lesioni menzionate nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicuratore infortuni è di principio tenuto a fornire le proprie prestazioni, a meno di dimostrare che essa è prevalentemente imputabile a usura o malattia. Di conseguenza, nel quadro del suo dovere di accertamento (art. 43 cpv. 1 LPGA), all’annuncio di una lesione presente sulla lista, l’assicuratore infortuni deve chiarire le circostanze esatte del sinistro. Se non può essere accertato alcun evento iniziale oppure se è stato accertato soltanto un evento benigno o anodino, ciò semplifica evidentemente la prova liberatoria dell’assicuratore infortuni. Spetta in primo luogo ai medici specialisti procedere alla delimitazione contestata, tenendo conto di tutto lo spettro delle cause all’origine della lesione corporale in questione. Occorre pertanto chiarire, non soltanto lo stato preesistente, ma pure le circostanze in cui i disturbi denunciati dalla persona assicurata si sono manifestati per la prima volta. Gli elementi a favore o a sfavore dell’usura o di una malattia devono essere ponderati dal profilo medico. L’assicuratore infortuni deve dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è dovuta in modo preponderante all’usura o a una malattia, ossia in una misura superiore al 50% rispetto a tutti gli altri fattori in gioco. Se lo spettro delle cause si compone unicamente di elementi a favore di un’usura o di una malattia, la prova liberatoria si ritiene fornita e non sono necessari ulteriori chiarimenti.

 

                          2.5.  Nel caso di specie, accertato che l’interessato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge (cfr. supra, consid. 2.2.), occorre esaminare la fattispecie dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

 

                                  In data 17 agosto 2021 il dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia e fiduciario dell’assicuratore LAINF, chiamato ad esprimersi riguardo al caso dell’interessato, ha risposto affermativamente alla domanda “è presente un danno fisico dovuto principalmente all’usura o a malattia?”, per il motivo che vi è una “riduzione dello spazio articolare gleno-omerale della spalla sinistra” (doc. 10).

 

L’assicurato ha contestato tale valutazione, trasmettendo all’assicuratore LAINF il referto del 21 settembre 2021 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________, dal quale emerge la diagnosi di “rottura subtotale borsale sopraspinato spalla sinistra” (doc. 16).

                                  In data 13 ottobre 2021 il dr. __________ ha proceduto all’intervento di “AS spalla sinistra, riparazione cuffia (sopraspinato), acromioplastica” (doc. 22).

 

Con apprezzamento medico del 1° dicembre 2021 il dr. __________, chiamato ad esprimersi a proposito dell’opposizione dell’assicurato e dell’aggiornamento medico del 22 novembre 2021 da parte del dr. __________, si è così espresso:

 

" Apprezzamento

Si tratta di definire se la nuova documentazione agli atti, ossia il referto artro-MRI alla spalla sinistra del 16.08.2021, l’opposizione cautelativa dell’assicurato del 29.10.2021 ed il rapporto medico del dr. med. __________ del 22.11.2021 modificano la decisione CO 1 del 20.10.2021, dove sulla scorta dell’art. 6 cpv. 2 LAINF le lesioni riscontrate alla spalla sinistra dell’assicurato furono considerate attribuibili indubbiamente ad una malattia o ad usura.

Il signor RI 1 in data 12.07.2021 in assenza di un trauma o evento infortunistico, riportò un dolore elettrizzante alla spalla sinistra; fu valutato il giorno seguente 13.07.2021 presso l’Ospedale __________ di __________ dove fu diagnosticato: “dolore omero sinistro, ovvero tendinite del bicipite dovuta al sovraccarico”.

Il signor RI 1 in data 16.08.2021 si sottopose ad un’artro-MRI della spalla sinistra e nel referto radiologico della stessa data fu repertato: “spazio omero acromiale ristretto con tendinopatia del tendine sovraspinato, meno del tendine infraspinato, rottura parziale bursale del tendine del sovraspinato all’impronta anteriore, uno strappo omerale dei legamenti omero glenoidei inferiori (lesione HAGL); l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite AC attivata con acromion di tipo II”.

Sulla scorta di tali diagnosi fu valutato in data 20.09.2021 dal dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, il quale pose diagnosi di rottura subtotale bursale del tendine sovraspinato alla spalla sinistra e in data 13.10.2021 eseguì un intervento in artroscopia alla spalla con riparazione della cuffia dei rotatori (sovraspinato) ed acromioplastica.

In data 22.11.2021 seguì nuovo rapporto del dr. med. __________ di controllo.

Dalla visione delle immagini della artro-MRI della spalla sinistra del 16.08.2021 e dal referto radiologico del 16.08.2021 a firma del dr. med. __________, potevano essere valutate lesioni tissutali articolari rapportabili con un grado di probabilità preponderante ad una patologia degenerativa; nella fattispecie all’interno del referto radiologico furono descritti uno “spazio omero acromiale ristretto con una tendinopatia del tendine sovraspinato, una rottura parziale bursale del tendine sovraspinato all’impronta anteriore dal lato della bursa, l’articolazione AC mostra una lieve osteoartrite attivata con acromion di tipo II” segni che riportavano ad una condizione di rottura parziale su base degenerativa del tendine del muscolo sovraspinato il quale essendo già infiammato (poiché tendinopatico) e trovandosi in una posizione sottoposta a costante usura meccanica determinata dall’attrito su un acromion tipo II, veniva ad essere progressivamente stressata fino al punto di lesionarsi.

L’aderenza a patologia degenerativa delle lesioni rinvenute alla visione delle immagini della risonanza magnetica del 16.08.2021 nasce inoltre dalla constatazione della osteo artrite AC attivata con sfrangiamento dei legamenti omero glenoidei sul bordo caudale della glenoide, ove il sospetto di lesione HAGL non sarebbe stato alla base dei disturbi che sono esitati nell’intervento artroscopico del 13.10.2021 del dr. med. __________, il quale nel rapporto operatorio del 13.10.2021 riferì: “diffusa borsite subacromiale, presenza di una rottura borsale del sopraspinato di circa 15x7 mm, incompleta. […] Acromioplastica anteriore e antero-esterna e decompressione inferiore della AC fino a liberazione dello spazio subacromiale […]”, a riprova della presenza di uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani di tipo II che associato all’artrosi attivata AC influirono come condizioni meccanicamente predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo sovraspinato, che fu riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e di per sé compromesso nella matrice collegenica.

Per quanto attiene le affermazioni dell’assicurato all’interno del rapporto medico del dr. __________ del 20.09.2021 dove fu riferito: “paziente segnala però alla visita attuale che circa 1-2 settimane prima dell’evento era inciampato e cadendo ha urtato la spalla. Pensando che non fosse nulla di grave non ha ritenuto di dover annunciare l’evento […]”, si ricorda che un evento traumatico avrebbe determinato una sintomatologia invalidante iniziale con dolori e limitazione funzionale, cosa che non venne documentata agli atti.

Per questi motivi si ritiene che la nuova documentazione medica offerta non modifichi la decisione CO 1 del 20.10.2021.” (Doc. 40)

 

                          2.6.  In sede ricorsuale l’assicurato ha rilevato che il danno alla salute da egli risentito costituisca una lesione parificata per la quale l’assicuratore LAINF deve rispondere, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, trasmettendo, a comprova delle proprie pretese, la seguente documentazione medica:

 

-        Referto radiologico del 17 agosto 2021 redatto dal dr. __________ del __________, riguardante l’artrografia e MRI della spalla sinistra eseguita il 16 agosto 2021, con i seguenti risultati:

 

“Beurteilung:

o   Verschmälerter humeroacromialer Raum mit Tendinopathie von Supraspinatussehne, weniger auch der Infraspinatussehne

o   Bursaseitige Partialruptur der Supraspinatussehne am anterioren footprint

o   Humeralseitiger Riss der inferioren humeroglenoidalen Bänder (HAGL-Läsion)” (Doc. A);

 

-        Referto del 31 agosto 2021 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, indirizzato al dr. __________, nel quale è stata posto la diagnosi di “Bursaseitige Partialruptur der Supraspinatussehne links” (doc. B);

 

-        Cartella clinica del 20 settembre 2021 del dr. __________ (già presente all’incarto, n.d.r.), con l’indicazione dell’opportunità di procedere ad un intervento di riparazione della cuffia (doc. C);

 

-        Messaggio di posta elettronica del 20 settembre 2021 con il quale il __________ ha informato l’assicuratore LAINF a proposito del fatto che l’evento del 12 luglio 2021 “è stato causato da una caduta causata dal cane del Signor RI 1”, chiedendo la riapertura del caso LAINF (doc. D).

 

                                  Con la risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurato in data 12 luglio 2021 non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

                                  L’CO 1 ha pure escluso di dovere corrispondere le prestazioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, visto che il medico __________ è giunto alla conclusione che la lesione tendinea dell’interessato è dovuta ad usura o malattia (doc. III).

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, vista l’esauriente e articolata motivazione esposta dal dr. __________ a sostegno del fatto che la lesione tendinea presentata dall’insorgente sia prevalentemente dovuta a usura, ritiene corretta la decisione con la quale l’Istituto assicuratore ha concluso di poter essere liberato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni.

 

Il dr. __________ ha difatti spiegato, in maniera convincente, le ragioni per le quali, sulla base delle risultanze strumentali (immagini della artro-MRI della spalla sinistra del 16.08.2021 e referto radiologico del 16.08.2021 a firma del dr. med. __________), nel caso di specie ci si trovi in presenza di una rottura parziale su base degenerativa del tendine del muscolo sovraspinato il quale, essendo già infiammato (poiché tendinopatico) e trovandosi in una posizione sottoposta a costante usura meccanica determinata dall’attrito su un acromion tipo II, veniva ad essere progressivamente stressato fino al punto di lesionarsi.

                                  Il dr. __________ ha aggiunto che la presenza di uno spazio subacromiale ridotto a causa di un acromion Bagliani di tipo II, associato all’artrosi attivata AC, hanno influito come condizioni meccanicamente predisponenti la lesione di un tendine, quello del muscolo sovraspinato, che è stato riscontrato “tendinopatico”, quindi malato e già di per sé compromesso nella matrice collegenica (cfr. doc. 40).

 

Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste dettagliate e motivate considerazioni del medico __________ dell’assicuratore LAINF, le quali, del resto, non sono state contestate attraverso la presentazione di documentazione medico-specialistica di senso contrario.

 

                                  Da notare, inoltre, che l’assicurato stesso ha descritto come la comparsa dei dolori sia intervenuta nell’ambito delle sue abituali attività, dopo il sollevamento di una traversina, ciò che rientrava nelle consuete mansioni lavorative (cfr. annuncio di infortunio, nel quale è stato riportato che “durante il lavoro e il movimento abituale si è infiammata la spalla sinistra” doc. 1).

                                  Queste indicazioni assumono un’importanza rilevante nel qualificare l’evento in discussione come “benigno o anodino”, secondo la giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.).

 

                                  Avendo dunque fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata a titolo di lesione parificata ad infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.

 

                                  La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 12 luglio 2021, deve essere confermata.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 24 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti