Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 emanata da |
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CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 19 novembre 2021, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operatore CNC e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di una caduta presso il proprio domicilio, riportando, secondo il rapporto 20 novembre 2021 dell’Ospedale di __________, una lussazione della clavicola sinistra (doc. 7).
L’esame di artro-RMN del 12 gennaio 2022 ha da parte sua evidenziato la presenza di una piccola lesione tipo Glad e una lesione articolare acromio-clavicolare Rockwood tipo 2 (doc. 25).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel mese di giugno 2022, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di stabilizzazione anteriore secondo Latarjet (doc. 71).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 settembre 2022, l’amministrazione ha stabilito che l’operazione del 15 giugno 2022 non aveva riguardato dei disturbi causati dall’evento assicurato e ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 22 settembre 2022 (doc. 99).
In data 24 novembre 2022, per il tramite dell’avv. RA 1, l’assicurato si è opposto al provvedimento appena citato (doc. 116).
1.3. Con decisione su opposizione del 29 novembre 2022, l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione in ragione della sua tardività (cfr. doc. 120).
1.4. Con tempestivo ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a esaminare nel merito l’opposizione interposta contro la decisione formale del 28 settembre 2022, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Si precisa a tal proposito che nella citata DTF 130 III 396 era trattato il caso di un potenziale debitore in causa creditoria promossa contro di lui dalla sua cassa malati. Orbene, in tale sede si è stabilito che – nonostante il fatto che il debitore avesse formulato opposizione al Precetto esecutivo promosso nei suoi confronti dalla cassa malati e che quindi potesse attendersi che quest’ultima avrebbe prima o poi provveduto ad introdurre la procedura per rigettarla – comunque la finzione di notifica per decorrenza dei termini di giacenza non poteva essere applicata all’atto introduttivo di detta procedura di rigetto. Atto per cui poteva quindi essere ritenuta solo la notifica effettiva.
Il caso che qui ci occupa è ancor più evidente e scolastico.
In effetti, il sig. RI 1 non ha avuto modo di formalizzare alcun tipo di opposizione rispetto alle determinazioni a cui è pervenuta la spettabile CO 1 nel suo scritto informale del 26 settembre 2022 e – più in generale – non ha adottato alcun altro tipo di comportamento attivo che potesse essere considerato anche solo implicitamente quale richiesta di emissione della Decisione formale del 28 settembre 2022. Anzi, semmai il fatto che egli ha ricevuto lo scritto informale del 26 settembre 2022 lo ha indotto a ritenere che una Decisione formale gli sarebbe stata inviata solo dopo una sua sollecitazione in tal senso. Specularmente, mai e poi mai avrebbe potuto presumere che la spettabile CO 1 potesse aver proceduto ad emettere detta Decisione formale su propria iniziativa unilaterale ed oltretutto a distanza di soli due giorni dopo la precedente comunicazione.
Risulta quindi chiaro e incontestabile che la finzione di notifica per decorrenza dei termini di giacenza non poteva trovare applicazione alla notifica al sig. RI 1 della Decisione formale del 28 settembre 2022.
Di conseguenza, il termine di opposizione di 30 giorni deve necessariamente esser fatto decorrere dalla notifica effettiva della medesima, vale a dire il 25 ottobre 2022.
Ciò implica pertanto la perfetta tempestività – e quindi la perfetta ricevibilità – dell’opposizione inoltrata dallo scrivente legale in nome e per conto del sig. RI 1 in data 24 novembre 2022.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 20 gennaio 2023, il patrocinatore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 3 febbraio 2023 (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso concreto è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile l’opposizione presentata il 24 novembre 2022 dall’avv. RA 1, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e quando il tentativo d’intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.
L’art. 38 cpv. 2bis LPGA costituisce la base legale per la cosiddetta finzione di notificazione.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. In effetti, con questa norma il legislatore ha stabilito che non sono necessari più tentativi affinché un invio raccomandato possa essere ritenuto intimato ma che tale finzione è effettiva già al settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di recapito (K. Amstutz / P. Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 27 ad art. 44; J.-M. Frésard in: Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 44).
Il termine di sette giorni è valido indipendentemente dal termine di ritiro stabilito dalla Posta. Che esso sia più lungo o che esso sia stato prolungato, non modifica la scadenza legale di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31 ss.).
Presupposto per avvalersi della finzione di notificazione è tuttavia che il destinatario doveva in buona fede attendersi una comunicazione (ad esempio, se ha lui stesso promosso una procedura). La finzione di notificazione vale anche in caso di ordine di trattenuta della corrispondenza (DTF 134 V 49).
In caso di esplicito rifiuto d’accettare una decisione inviata per raccomandata, il giorno in cui ha avuto luogo il tentativo di notificazione vale quale data di notificazione (cfr. ZAK 1980 496 consid. 1c).
Trattandosi di una persona che, pendente una procedura, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, senza provvedere alla rispedizione della corrispondenza giunta al precedente indirizzo e senza comunicare alle autorità dove egli è d’ora in poi raggiungibile, rispettivamente senza incaricare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, il tentativo di notificazione al precedente domicilio va considerato come riuscito. È in ogni caso necessario che la notificazione di un atto amministrativo durante l’assenza fosse prevedibile con una certa verosimiglianza. Solo in questo caso la parte è tenuta in buona fede a fare in modo che le decisioni che la riguardano, concernenti la procedura, possano essergli notificate (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che il 22 settembre 2022 l’amministrazione ha contattato telefonicamente il ricorrente per comunicargli che, a seguito del parere del medico _____________, le prestazioni sarebbero state interrotte e che, ricevuta la relativa decisione formale, avrebbe avuto 30 giorni per formulare opposizione (cfr. doc. 91).
Sempre il 22 settembre 2022 vi è stato un secondo colloquio telefonico tra l’CO 1 e l’assicurato, in occasione del quale a quest’ultimo è stato precisato che l’opposizione alla decisione formale avrebbe potuto essere interposta da lui stesso oppure da un avvocato, sempre entro 30 giorni dal momento del recapito del provvedimento (cfr. doc. 92).
Risulta inoltre che il 26 settembre 2022 l’assicuratore ha inviato - per posta semplice - al domicilio di __________ (IT - provincia di __________) dell’insorgente una comunicazione secondo cui il diritto a prestazioni era terminato con effetto dal 25 settembre 2022 (doc. 93).
Due giorni dopo (il 28 settembre 2022), l’CO 1 ha notificato al ricorrente - questa volta per invio raccomandato - la decisione formale mediante la quale è stata ribadita l’estinzione del diritto a prestazioni a contare dal 25 settembre 2022 (doc. 99).
Con scritto del 24 ottobre 2022 indirizzato all’amministrazione, il rappresentante dell’insorgente ha contestato il contenuto della comunicazione del 26 settembre 2022 e ha chiesto l’emanazione di una decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA (doc. 103).
In data 25 ottobre 2022, l’avv. RA 1 ha informato l’CO 1 che la decisione formale era stata intimata al suo patrocinato quella stessa mattina e ha postulato l’accesso a tutti gli atti dell’incarto (doc. 105).
L’opposizione è stata inoltrata il 24 novembre 2022 (doc.116 e doc. 117, p. 11).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha dichiarato l’opposizione tardiva e, pertanto, irricevibile, e ciò in base alle considerazioni seguenti:
" (…) Dal Track-and-Trace della Posta risulta che il primo tentativo di distribuzione ha avuto luogo l’11.10.2022. Lo stesso è fallito in quanto l’assicurato era assente. L’assicurato ha ritirato l’invio il 25.10.2022 come indicato nell’opposizione.
(…).
… In concreto, alla luce della giurisprudenza, il termine per formare opposizione ha iniziato a decorrere il 19.10.2022 e pertanto era già scaduto il 24.11.2022 quando ha trasmesso l’opposizione alla Posta.
… Il fatto che l’assicurato è domiciliato in Italia, dove vigono dei termini di giacenza più lunghi, non lo soccorre. Determinante sono i 7 giorni previsti dalla legislazione svizzera per il ritiro degli invii raccomandati.” (doc. 120)
2.6. Con la propria impugnativa, il rappresentante fa valere che nel caso di specie non troverebbe applicazione la finzione di notificazione ex art. 38 cpv. 2bis LPGA, in quanto, secondo la giurisprudenza federale, quest’ultima presupporrebbe che un rapporto giuridico procedurale fosse già in essere, ciò che non sarebbe stato il caso nella fattispecie sub judice. Di conseguenza, “… mai e poi mai egli avrebbe potuto presumere che la spettabile CO 1 potesse aver proceduto ad emettere detta Decisione formale su propria iniziativa unilaterale ed oltretutto a distanza di soli due giorni dopo la precedente comunicazione.” (doc. I).
D’altro canto, a proposito dei colloqui telefonici intercorsi tra le parti in data 22 settembre 2022 (cfr. supra, consid. 2.5.), l’avv. RA 1 osserva che in quelle occasioni non “… gli è stato reso [noto, n.d.r] quando la medesima sarebbe stata emessa e – soprattutto – se egli avrebbe dovuto fare o meno qualcosa per ottenerla.” (doc. V).
Tutto ben considerato, questo Tribunale non può seguire la tesi sostenuta dal patrocinatore del ricorrente.
Se è vero che prima dell’intimazione della decisione formale non era ancora pendente un rapporto giuridico procedurale tra l’insorgente e il suo assicuratore ai sensi della giurisprudenza, è altrettanto vero che, in occasione dei colloqui telefonici del 22 settembre 2022, l’assicurato è stato debitamente informato che il suo diritto a prestazioni sarebbe stato dichiarato estinto mediante il rilascio di una decisione e che contro quest’ultima egli avrebbe potuto interporre opposizione entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. 91 e doc. 92). Non vi è quindi alcun motivo per credere che il ricorrente possa non aver compreso che a breve termine avrebbe ricevuto una decisione da parte dell’CO 1, tanto più che quello stesso giorno ha lui stesso contattato l’amministrazione per avere maggiori informazioni in merito alle modalità di opposizione (cfr. doc. 9).
D’altro canto, il TCA non può seguire il rappresentante nemmeno laddove fa valere che l’insorgente non doveva aspettarsi di ricevere la decisione formale del 28 settembre 2022, visto che soltanto due giorni prima (26 settembre 2022) l’istituto convenuto gli aveva inviato una comunicazione informale dello stesso tenore.
In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se l’invio (per posta semplice) del 26 settembre 2022 sia stato effettivamente recapitato prima dell’11 ottobre 2022 (giorno in cui ha avuto luogo il primo tentativo infruttuoso di distribuzione della decisione formale del 28 settembre 2022; in questo senso, si consideri che l’assicurato si è rivolto all’avv. RA 1 sottoponendogli la comunicazione del 26 settembre 2022, soltanto il 21 ottobre 2022 – cfr. doc. 103, p. 3), vi è da ritenere che dall’avviso di giacenza (concretamente dal cosiddetto “codice raccomandata”) lasciato nella buca delle lettere il ricorrente avrebbe dovuto inferire, prestando quell’attenzione che le circostanze richiedevano, che si trattava di un invio raccomandato in provenienza dalla Svizzera e, dunque, con buona verosimiglianza dall’CO 1.
In queste condizioni, va ammesso che l’assicurato doveva senz’altro attendersi di ricevere una decisione amministrativa riguardante il suo diritto a prestazioni dipendente dall’evento traumatico occorsogli nel novembre 2021.
Visto quanto precede, occorre concludere che, in ossequio all’art. 38 cpv. 2bis LPGA, l’intimazione della decisione formale del 28 settembre 2022 è avvenuta il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
2.7. Secondo il Track-and-Trace agli atti, il primo infruttuoso tentativo di recapito ha avuto luogo martedì 11 ottobre 2022 (cfr. doc. 118 e doc. 117 p. 1), di modo che il termine di sette giorni ha iniziato a decorrere il 12 ottobre 2022 (cfr. STF 5A_929/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 2 e riferimento ivi menzionato), scadendo martedì 18 ottobre 2022.
Il fatto che la Posta italiana preveda un termine di giacenza più lungo rispetto a quello previsto dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA è irrilevante (in questo senso, si veda la STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.2).
Il termine d’opposizione di 30 giorni previsto dall'art. 52 cpv. 1 LPGA è pertanto giunto a scadenza giovedì 17 novembre 2022.
Posto che l’opposizione è stata presentata soltanto il 24 novembre 2022, l’amministrazione era legittimata a dichiararla tardiva e, quindi, irricevibile.
Da notare che il patrocinatore dell’assicurato non ha fatto valere alcun motivo di restituzione del termine ex art. 41 LPGA.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata in questa sede e il ricorso respinto.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità dell’opposizione interposta dell’assicurato contro la decisione formale del 28 settembre 2022, mediante la quale l’CO 1 aveva negato il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 25 settembre 2022.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti