Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2023.107

 

mm

Lugano

15 luglio 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2023 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2023 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 11 agosto 2016, RI 1, nato nel 1955, dipendente della ditta __________ dal 1° luglio 2015 in qualità di direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria motocicletta.

                                  A causa di questo evento, secondo il rapporto 23 agosto 2016 dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di __________, egli ha riportato un politrauma con, in particolare, l’amputazione delle falangi distali del III., IV. e V. dito della mano sinistra (recte: destra) e ferita lacero-contusa volare alla base del I. dito della mano destra con lesione del tendine flessore lungo.

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito agli atti la perizia bidisciplinare [ortopedica e neurologica] 4 marzo 2019 dell’__________), con decisione formale del 27 marzo 2019, poi confermata dopo opposizione, CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 16 luglio 2017 (data a partire dalla quale, secondo la citata perizia, l’assicurato avrebbe riacquistato una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività), ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrazione (IMI) del 7.5%.

 

                          1.3.  Con sentenza 35.2020.80 del 29 marzo 2021, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché definisse “… con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA 1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia). Da notare che se dall’istruttoria dovesse emergere che l'attività abituale non può essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo, l'CO 1 dovrebbe riferirsi al mercato generale del lavoro e determinare il grado d’invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. (…). Trattandosi infine della valutazione della menomazione dell’integrità, l’assicuratore chiederà ai periti di specificare se il danno residuale al pollice destro può dare diritto a un’indennità aggiuntiva e, nella negativa, di precisarne le ragioni mediche.

 

                                  Il giudizio cantonale è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                          1.4.  Dopo aver eseguito quanto disposto dal TCA, con decisione formale del 2 giugno 2023, CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata a contare dal 16 luglio 2017 e ha negato il diritto a una rendita d’invalidità. D’altra parte, RI 1 è stato posto al beneficio di un’IMI del 12.5% (cfr. doc. 1194).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 1198), in data 24 ottobre 2023, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1203).

 

                          1.5.  Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita d’invalidità del 47% a far tempo dal 16 luglio 2017 e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                  A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha innanzitutto contestato che il proprio patrocinato sarebbe in grado di svolgere, senza limitazioni, la sua abituale professionale di direttore tecnico, quando invece presenterebbe un’incapacità lavorativa permanente di almeno il 20%, circostanza che risulterebbe “… confermata da tutte le valutazioni mediche dei curanti dell’assicurato e dal fatto che quest’ultimo – proprio per questo motivo – è stato licenziato dalla sua ex datrice di lavoro. Il carattere errato dell’accertamento operato da __________ e CO 1 risulta peraltro dallo stesso confronto fra la decisione su opposizione 24 ottobre 2023 (cfr. doc. B) e la decisione 2 giugno 2023 (cfr. doc. N) dell’Assicurazione in cui, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, era stato accertato che “questo comporta una riduzione massima delle prestazioni dal 10% al 20% per l’ultima attività svolta dall’assicurato” (cfr. doc. N, pag. 4, §1). La stessa Assicurazione ha quindi già avuto modo di constatare l’esistenza di una riduzione della capacità lavorativa dell’ing. RI 1, prima di rivedere inspiegabilmente e immotivatamente la propria posizione nella successiva decisione su opposizione.”.

                                  D’altro canto, sempre secondo la patrocinatrice, l’imputazione al ricorrente di un’attività sostitutiva adeguata non sarebbe ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli “…, già all’epoca dell’evento infortunistico, aveva ormai 60 anni: appare evidente che per una persona di quell’età, per di più menomata alla mano dominante e da sempre attiva in un settore altamente specifico e di nicchia (vi è al massimo qualche decina di aziende al mondo che fabbrica simili macchinari), risultava e risulta difficile, se non impossibile, riuscire a trovare un impiego in un’attività confacente e che si adatti alle limitazioni funzionali di cui soffre l’assicurato.”.

 

                                  A proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, la rappresentante dell’assicurato ha sostenuto che il reddito statistico da invalido ritenuto dall’istituto convenuto (fr. 67'070.60) andrebbe dapprima ridotto del 40% a titolo di parallelismo dei redditi, poi di un ulteriore 25% in ragione del fatto che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata soltanto nella misura del 75% e infine del 10% almeno a titolo di deduzione sociale, per tenere conto delle limitazioni dipendenti dal danno alla salute infortunistico e dell’età (cfr. doc. I).

 

                          1.6.  CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                          1.7.  In data 16 gennaio 2024, l’avv. RA 1 ha informato il Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, riconfermandosi quindi nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

 

                                  Non è invece oggetto di contestazione la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a decorrere dal 16 luglio 2017 (e, quindi, nemmeno l’estinzione da quella data del diritto alle prestazioni di corta durata) e l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore RI 1.

 

                          2.2.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                          2.3.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                 La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                          2.4.  Nel caso di specie, con la pronunzia 35.2020.80 del 29 marzo 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 31 luglio 2020, mediante la quale, facendo capo essenzialmente alle risultanze di una perizia elaborata dai medici dell’__________, CO 1 aveva segnatamente negato il diritto a una rendita d’invalidità per il motivo che l’assicurato avrebbe riacquistato una piena capacità nella sua precedente attività lavorativa.

                                  Gli atti sono quindi stati retrocessi all’assicuratore LAINF affinché definisse “… con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA 1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia).”.

 

                                  Dalle carte processuali emerge che, dando seguito a quanto ordinato dal TCA, nel corso del mese di ottobre 2022, CO 1 ha organizzato un sopralluogo presso la sede di __________ della __________, al quale hanno preso parte l’insorgente e la sua patrocinatrice, un rappresentante dell’assicuratore e il gerente dell’azienda appena citata (nonché figlio dell’assicurato), e ciò allo scopo di “definire e accertare con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere”.

 

                                  Dal verbale stilato in quell’occasione, che è stato sottoscritto da tutti i partecipanti, risulta che l’attività di RI 1 in seno alla ditta __________ era quella di direttore tecnico, dove “la parte principale era assemblaggio del meccanismo (60%) e in caso di bisogno svolgeva pure la parte di calibrazione dell’apparecchio in loco (15%) e assistenza tecnica (10%). L’assicurato riferisce che svolgeva altresì la progettazione (15%).”.

 

                                  Con riferimento alle informazioni riguardanti le mansioni esercitate che il datore di lavoro aveva fornito all’UAI nel marzo 2017, è stato precisato, circa le “visite ai clienti”, che il ricorrente “principalmente viaggiava in tutta Europa (unicamente il 10% in territorio elvetico). In aggiunta, l’assicurato doveva portare la strumentazione nei propri viaggi e quindi ha difficoltà con una mano sola. La percentuale della suddetta attività si attesta al 15%, in quanto facevo una trentina di viaggi annui, della durata media di 2-3 giorni.”, circa il “Back Office”, che si trattava “della parte report tecnico (lavoro eseguito e da eseguire). Lavoro svolto in sede dell’azienda. La percentuale della suddetta attività si attesta al 5-10%”, circa le “Attività direzionali”, che venivano svolte in sede nella misura del 10%, circa le “Visite e partecipazione a fiere”, che si trattava di 2-3 fiere tematiche/anno visitate e di 2-3 fiere tematiche/anno con stand, circa la “Costruzione di trasduttori”, che si trattava della “preparazione dei vari componenti dei traduttori, analisi dei componenti eseceramici e meccanici, montaggio e integrazione dei componenti base, fissaggio del mozzo con estrema manualità, controllo delle ceramiche (tra una ceramica e l’altra bisogna posizionare le lamelle di 0.1 mm, posizionare la contromassa, il serraggio avviene con una chiave dimometrica 140-360 KNw). Fase di riposo del prodotto. Fase di controllo con il microscopio delle ceramiche e con luce ultravioletta, processo manuale. Fase di collaudo: il convertitore viene messo in potenza, ossia viene collegato ad un macchinario ultrasuoni (test di potenza), processo manuale. La percentuale della suddetta attività si attesta al 60%, attività preponderante dell’assicurato.” e circa le “Attività tecniche”, che consistevano nella “costruzione componente: calibrato e installato. Costruzione fatta in sede. Si pone in evidenza che, a volte, l’assicurato doveva fare delle scatole per spedire del materiale, ad oggi non riesce ad eseguire tale mansione. Per quanto attiene la percentuale, vedi punto precedente.”.

 

                                  A proposito delle informazioni fornite dal ricorrente a margine della visita peritale presso l’__________, è stato specificato quanto segue:

 

" (…).

3.1. Costruisce trasduttori, progetta altri dispositivi, lavora          nell’ambito della robotica e dell’automazione, produce          apparecchi, sviluppa dispositivi e supervisiona le installazioni.                  Per esempio, trattasi di macchine che sigillano i pacchetti di                                     patatine fritte, ecc.

 

         Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte?

 

         Risposta:

         Nella sede di __________.

 

3.3.   Disegna queste parti sul PC o su carta millimetrata.

 

         Dove svolge e come realizza tale lavoro?

 

         Risposta:

         “Creo __________” è un programma che viene usato per la                             suddetta attività (5%). Alla necessità svolgevo disegni su carta          millimetrata. Attività svolta in sede.

 

3.4.   Aziona e calibra apparecchi e dispositivi, questo è un lavoro di                        motricità fine.

 

         Come e dove esattamente vengono effettuate e svolte le      mansioni descritte?

 

         Risposta:

         Tutte in sede a __________. L’assicurato utilizzava due strumenti: __________ e un test analogico classico di alta   qualità. Dopodiché si utilizza il segnale di controllo          __________.

 

4.4.   Al momento non può più produrre trasduttori. Deve avere un                        aiuto nel funzionamento degli strumenti.

 

         Per quale ragione e che cosa non può più fare in modo          specifico? Per quali strumenti/mansioni e in quale forma ha                       bisogno di aiuto?

 

         Risposta:

         Senza la sensibilità di una mano non riusciva più a fare un     assemblaggio o una montatura in loco. Anche nella fase di test                    ci sono delle complicazioni.

 

4.5.   Progetta i dispositivi, dà istruzioni su come realizzarli.

 

         Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte e                     come vengono date le istruzioni?

 

         Risposta:

         Verbalmente o con degli scritti tramite pc o telefono, sia in                             sede che all’estero.

 

4.6.   Ha difficoltà a disegnare piani a mano o ad usare il PC.

 

         Per quale ragione (ci sono tastiere per persone con un braccio                          solo)?

 

         Risposta:

         Difficoltà ad usare una sola mano. Nessuna richiesta specifica                        per mezzi ausiliari.

 

4.7.   Lavora dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30.

 

         Dove, in quale luogo esattamente? Foto del posto/dei posti di                          lavoro.

 

         Risposta:

         Principalmente l’attività veniva svolta in sede.” (doc. 1179)

 

                                  Al verbale è allegata una documentazione fotografica illustrante gli strumenti e le componenti utilizzati dal ricorrente.

                                  Risulta pure che sono stati realizzati dei video che descrivono “le operazioni di assembling e collaudo del componente strategico/tecnologico chiamato convertitore.” (doc. 1180).

 

                                  Le risultanze del sopralluogo appena citato sono poi state sottoposte ai periti dell’__________, affinché si pronunciassero nuovamente a proposito dell’abilità lavorativa dell’assicurato.

 

                                  Con referto del 2 marzo 2023 (cfr. doc. 1187; traduzione in lingua italiana prodotta quale allegato al doc. 1193), il dott. __________, spec. in neurologia, già co-autore (unitamente al dott. __________, che nel frattempo ha lasciato l’__________) della perizia 4 marzo 2019, ha dichiarato che, a causa del danno alla salute infortunistico, l’insorgente lamenta “… una limitazione funzionale nella mano destra dominante. La motricità grossolana è perlopiù preservata e l’assicurato dimostra anche una buona forza quando stringe il pugno destro. La motricità fine della mano destra, invece, è limitata: il dito medio, nella falange distale, e l’anulare e il mignolo, nella falange media distale, sono stati amputati traumaticamente o chirurgicamente. Inoltre, vi è stato uno strappo traumatico del tendine FPL del pollice destro, tale da non rendere più possibile la flessione attiva dell’articolazione interfalangea.”.

 

                                  D’altro canto, sempre secondo lo specialista in questione, nonostante la limitazione appena descritta nell’uso della mano destra, è esigibile che RI 1 svolga tutte le mansioni descritte nel verbale di sopralluogo con soltanto un “leggero rallentamento” nell’esecuzione di quelle che richiedono una motricità fine della mano destra (cfr. allegato al doc. 1193, p. 13 ss.).

 

                                  Riferendosi alle conclusioni peritali, con decisione formale del 2 giugno 2023, l’istituto convenuto ha ritenuto che nell’esercizio della sua abituale attività lavorativa l’assicurato presenta “una riduzione massima delle prestazioni dal 10% al 20%” (cfr. doc. 1194, p. 3 s.: “La persona assicurata è limitata solo nelle attività di fine motricità impegnative con la mano destra, ma non nelle attività di lordo motricità. Tenere e afferrare oggetti non è limitato. La mano destra può quindi ancora essere utilizzata per molte attività della vita quotidiana senza restrizioni. Le limitazioni sorgono nel caso di attività motorie fini impegnative. Scrivere su una tastiera, usare un mouse del computare o anche un telefono non sono significativamente limitati. Se necessario, si potrebbe anche fornire una tastiera per il funzionamento con una sola mano. Le limitazioni sorgono solamente nel caso di un lavoro esigente in termini di motricità fine, che tuttavia in linea di principio rimane possibile, anche se con un certo rallentamento. Complessivamente, questo comporta una riduzione massima delle prestazioni dal 10% al 20%, per l’ultima attività svolta dall’assicurato.”. Sempre secondo l’amministrazione, egli sarebbe invece in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, una professione sostitutiva che non implichi l’uso della motricità fine della mano destra dominante (cfr. doc. 1194, p. 4: “In risposta alla domanda sulla capacità lavorativa in un’attività alternativa e ragionevole di riferimento, gli esperti si riferiscono alla loro risposta a tale riguardo nella perizia del 04.03.2019 e del 02.03.2023. In generale, per le attività senza richieste specifiche sulla motricità fine della mano dominante, esiste una capacità lavorativa illimitata in termini di tempo e di rendimento, ovvero il 100%.”).

                                  L’assicuratore convenuto ha quindi proceduto a raffrontare i redditi (con e senza invalidità), giungendo alla conclusione che il ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a causa del danno alla salute infortunistico, negandogli pertanto il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 1194, p. 4).

 

                                  Con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha confermato che l’assicurato non ha diritto a una rendita d’invalidità, siccome “… le perizie mediche eseguite hanno dimostrato che RI 1 è pienamente in grado di svolgere la sua attività abituale nella misura massima, sia dal punto di vista di orario di lavoro sia dal lato del rendimento, a partire dal 16.07.2017, senza alcuna restrizione. A maggior ragione sottolineando che dalla data sopra menzionata, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro nella misura massima.” (doc. 1203, p. 10).

 

                                  In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha in via principale ribadito che, alla luce delle precisazioni fornite dall’__________ nel rapporto del 2 marzo 2023, l’insorgente avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività (cfr. doc. V, p. 9). In subordine, “nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse considerare che l'attività abituale non possa essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo a causa della lieve limitazione che interessa la mano destra (determinando un leggero rallentamento nelle attività motorie fini)”, l’assicuratore resistente ha determinato il grado dell’invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi, negando comunque il diritto alla rendita (cfr. doc. V, p. 10 ss.).

 

                          2.5.  Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se il “leggero rallentamento” nell’esecuzione delle mansioni che richiedono l’uso della motricità fine della mano destra, accertato dal dott. __________, si traduce in una quantificabile riduzione di rendimento (del 10-20% in base a quanto l’assicuratore ha stabilito con la decisione formale del 2 giugno 2023) oppure se la limitazione in questione non ha alcuna apprezzabile incidenza sulla capacità lavorativa (come lo sostiene l’assicuratore nella decisione su opposizione impugnata). A proposito dell’affermazione secondo la quale l’assicurato avrebbe ripreso a lavorare nella misura massima già a contare dal luglio 2017, il TCA ricorda di aver già rilevato nella sua sentenza di rinvio che “in data 19 novembre 2020, il curante in questione [si trattava del dott. __________, n.d.r.] ha inoltre puntualizzato che “…, fin dall’inizio ho inteso che il signor RI 1 era inabile al lavoro al 20% almeno, come da me già indicato il 20.09.2017 all’Ufficio dell’assicurazione invalidità. Questo in particolare per l’importante menomazione alla mano dx che comunque dava delle difficoltà nel suo lavoro (progettista anche con l’ausilio del PC ed altre attività che compongono il suo lavoro)” (…).”.

 

                                  In effetti, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso nemmeno qualora si volesse ammettere che l’insorgente è effettivamente limitato nell’esercizio della sua precedente professione, in quanto la sua residua capacità lavorativa potrebbe in quel caso essere meglio sfruttata sul mercato generale del lavoro, così come verrà dimostrato qui di seguito.

 

                                  In questo senso, va constatato che gli specialisti dell’__________ avevano ritenuto che il ricorrente fosse in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività non richiedenti l’uso della motricità fine della mano destra dominante, alternative a quella di direttore tecnico della __________, già con il loro referto peritale del 4 marzo 2019 (cfr. doc. E, p. 22: “Allgemein besteht für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der rechten, dominanten Hand eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit, das heisst 100% bezogen auf ein Vollpensum.”).

 

                                  Questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione enunciata dai dottori __________ e __________.

 

                                  Del resto, l’esistenza di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                  Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio non dominante.

                                  In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                  Il TF è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                  In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

                                  Nella STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra non dominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

                                  In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                  In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

                                  In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e 8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

                                  Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

 

                                  Alla luce di quanto precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico riguardante l’estremità superiore destra.

                                  Stante quanto precede, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, non può essere seguito laddove sembrerebbe sostenere che l’assicurato è limitato anche nell’esercizio di attività alternative adeguate (cfr. doc. P, p. 4: “Lo stesso dicasi del punto 3.2.2.”).

 

                          2.6.  Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 fa però valere che non sarebbe realistico sostenere che l’assicurato potrebbe ancora trovare sul mercato generale del lavoro un posto di lavoro confacente, e ciò tenuto conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico e della sua età avanzata (cfr. doc. I, p. 18).

 

                                  Al riguardo, va innanzitutto segnalato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                                  Inoltre, secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità d’impiego.

                                  In una sentenza 8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha infatti confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio, ciò che non è comunque il caso per l’insorgente, il mercato del lavoro offre un ventaglio di attività sufficientemente ampio:

 

" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile 8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E. 4.2 mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.”

 

                                  Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in: SVR 2017 n. 20 consid. 5.1, in cui il TF ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr. pure, fra le tante, la STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017 consid. 2.6.).

                                  In una sentenza 8C_55/2022 del 19 maggio 2022 consid. 4.4.1, la Corte federale ha ammesso che la persona assicurata, vittima di un infortunio alla mano destra dominante, poteva ancora sfruttare interamente la sua capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro equilibrato, rilevando in particolare quanto segue:

" (…) Es entspricht der Praxis, selbst bei faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei Versicherten, die ihre dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1 hiervor) - gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als unbelastete Zudienhand) einsetzen können, einen hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen (Urteile 8C_811/2018 vom 10. April 2019 E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatisierte Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die keinen Einsatz der rechten Hand voraussetzen. Unter Berücksichtigung des gutachterlich definierten Zumutbarkeitsprofils des Beschwerdeführers und mit Blick auf die Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz somit kein Bundesrecht, wenn sie von der vollständigen Verwertbarkeit seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem hier einzig massgeblichen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) ausging (vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2).”

 

                                  D’altro canto, l’avv. RA 1 non può essere seguita neppure laddove fa valere che, in ragione dell’età avanzata, per il suo patrocinato non esisterebbe più possibilità realistica di mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto equilibrato.

                                  È vero che al momento determinante della nascita dell’eventuale diritto a una rendita d’invalidità (luglio 2017 – cfr., a questo proposito, la DTF 148 V 419 consid. 7.3), RI 1 aveva quasi 62 anni e che pertanto si trovava già a quel momento in “età avanzata”. Tuttavia, in materia di assicurazione contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità – cfr. DTF 138 V 459 consid. 3.1), non esiste, alla luce del disposto dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, alcuno spazio per ammettere l’impossibilità di sfruttare una capacità lavorativa residua in ragione dell’età avanzata della persona assicurata (cfr. Basler Kommentar – Th. Flückiger, Basilea 2019, art. 18 n. 37 con riferimento alla STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018 consid. 6.6).

 

                          2.7.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).


Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di stabilizzazione dello stato di salute: 16 luglio 2017 – cfr. supra, consid. 2.1.).

 

                          2.8.  Per quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2017, il ricorrente avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 51'157.60.

 

                                  Questo dato, fondato su informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1194, p. 3 e doc. V, p. 10) e non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                          2.9.  Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                  Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                  Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                  In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                  L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                        2.10.  Giova infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

                                  Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

 

                                  Il TF ha ribadito la validità della propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale contro gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5.2.1.

 

                        2.11.  Nella presente fattispecie, l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in fr. 67’070 il reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2016, tabella T1_tirage_skill_level (Settore privato e settore pubblico insieme), ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2017, non operando poi alcuna decurtazione (cfr. doc. 1194, p. 4 e doc. V, p. 11).

 

                                  Con la propria impugnativa, la patrocinatrice dell’assicurato non contesta che il reddito da invalido vada determinato in applicazione della tabella utilizzata da CO 1 (da notare che, in base alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito da invalido si fa generalmente capo alla tabella TA1_tirage_skill_level [Settore privato] [cfr. Basler Kommentar – Th. Flückiger, art. 18 n. 42] e che, del resto, l’amministrazione non giustifica affatto l’applicazione in concreto della tabella T1. Tuttavia, visto che la differenza tra gli importi risultanti dalle due tabelle è minima [fr. 5'261 vs. fr. 5’215] e che non ha incidenza sul diritto alla rendita, ci si può esimere dall’approfondire oltre tale questione) ma ritiene che il valore così stabilito (fr. 67'070) andrebbe ridotto dapprima del 40% a titolo di gap salariale.

                                  A suo avviso, il salario percepito nel 2017 dal ricorrente presso la ditta __________ (fr. 51'157.60) è “nettamente inferiore a quanto indicato nelle statistiche dell’Ufficio federale di statistica, segnatamente quella del salario mensile lordo secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso per il settore privato, nell’attività di gestione e di ingegneria (n. 69-71), da cui risulta, con grado 3 di competenze e un carico orario lavorativo settimanale di 41.7 ore, un salario annuale di CHF 93'375.-.”. Sempre secondo la rappresentante, la differenza retributiva sarebbe da imputare alla “situazione del mercato del lavoro del Cantone Ticino, particolarmente problematica per le zone di confine quale è __________ a causa della concorrenza con i lavoratori della vicina penisola e di certo non a qualsivoglia forma di accontentamento dell’assicurato.” (doc. I, p. 20).

 

                                  Al riguardo, dal web (cfr. il sito __________) emerge che la __________, il cui ramo in suolo elvetico è rappresentato dalla __________, è stata fondata proprio dall’insorgente. Nel 2013 la famiglia __________ ha acquisito il pieno controllo della società e il figlio primogenito di RI 1, __________, ne è divenuto l’amministratore (CEO). Il ricorrente, a quel momento cinquantottenne, ha continuato l’attività in azienda quale direttore tecnico.

                                  Al momento determinante per il raffronto dei redditi, la __________ era dunque sostanzialmente un’azienda familiare, di modo che la posizione dell’assicurato in seno alla stessa non può certo essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale.

                                  Di conseguenza, secondo questo Tribunale, nella concreta evenienza, non sono adempiuti i presupposti per operare una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale, così come ha rettamente stabilito l’amministrazione (per un caso in cui questa Corte ha parimenti escluso la presenza di un gap salariale trattandosi dell’amministratore unico di una società, cfr. la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7., cresciuta incontestata in giudicato; sul concetto di accontentarsi di un reddito inferiore alla media, cfr. DTF 141 V 1 consid. 5.4).

 

                                  L’avv. RA 1 sostiene inoltre che il reddito statistico da invalido ritenuto dall’istituto convenuto vada decurtato di un (ulteriore) 10% almeno a titolo di deduzione sociale in ragione delle limitazioni legate al danno alla salute e dell’età avanzata dell’insorgente (cfr. doc. I, p. 21 s.).

 

                                  Tutto ben considerato, questa Corte può esimersi dall’esaminare se sul reddito da invalido vada operata una riduzione sociale, poiché anche applicando la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza federale (25% - cfr. DTF 126 V 80), l’esito della presente vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso.

 

                                  In effetti, confrontando i fr. 50'302.50 (75% di fr. 67'070) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 51'157.60 (cfr. supra, consid. 2.8.), risulta una perdita di guadagno dell’1.67%, arrotondata al 2%, insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

 

                                  La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve quindi essere confermata.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti