Incarto n.
35.2023.108

 

PC/sc

Lugano

28 marzo 2024     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 ottobre 2023 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 12 luglio 2023, RI 1, nato il __________ 1965, dipendente della __________ dal 2011 in qualità di “impiegato/-operario” (più precisamente gestore del __________) e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), verso le ore 16.00, “uscendo dal “chiosco” sono scivolato sulle piastrelle bagnate” ed è caduto a terra, riportando un trauma contusivo e distorsivo del rachide cervico dorso-lombare (doc. 2, 3 e 6 e doc. F).

A causa della persistenza dei dolori in zona lombare, RI 1 si è sottoposto il 17 luglio 2023 ad una RX della colonna lombare AP e LAT che non ha messo in evidenza lesioni acute post traumatiche ma una lieve rettilineizzazione del rachide lombare (doc. 3 e 6 e doc. D).
 
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.


Dopo essersi sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, RI 1 ha ripreso la propria attività lavorativa a partire dal 31 agosto 2023 (doc. 3 e doc. I, pag. 7).

                          1.2.  Dopo avere acquisito agli atti le valutazioni mediche del 7 agosto 2023 del dr. med. __________ (doc. 4 e doc H) e del 28 agosto 2023 del dr. med. __________ (doc. 6), con decisione formale del 31 agosto 2023 la CO 1 ha chiuso il caso a partire dal 30 luglio 2023, per raggiungimento dello status quo sine, in quanto “l’inabilità lavorativa oltre il 30 luglio 2023 è da ascrivere in maniera preponderante a usura/malattia” (doc. 7 e doc. K).

A seguito dell’opposizione interposta personalmente da RI 1 il 4 settembre 2023 (doc. 8 e doc. L), in data 23 ottobre 2023 (doc. 9 e doc. B), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 22 novembre 2023, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle indennità giornaliere “a fare tempo dal 30 luglio 2023 al 30 agosto 2023” e, in via, subordinata, il rinvio dell’incarto alla CO 1 “per una nuova valutazione dell’eziologia dei disturbi denunciati, a fare tempo dal 17 luglio 2023, in particolare le condizioni postraumatiche oggettivabili dell’evento infortunistico, affinché venga valutato il diritto all’erogazione delle indennità giornaliere” (doc. I, pag. 8 e 9).

Il ricorrente sostiene che la sintomatologia dolorosa di cui ha sofferto fino al 30 agosto 2023 sarebbe conseguente all’evento assicurato, in ragione del fatto che prima non ne avrebbe mai sofferto rispettivamente che dal 31 agosto 2023 ha potuto riprendere a tempo pieno la propria attività lavorativa. A suffragio delle proprie argomentazioni produce tra l’altro, svariata documentazione - anche medica - già agli atti (doc. B, D, E, F, H J, K e L).
                                

                          1.4.   Con la risposta del 12 maggio 2023, la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
                                

                          1.5.  Il 2 gennaio 2024 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che il medico di famiglia del suo cliente ha monitorato costantemente il decorso della sua condizione fisica e, pertanto, la sua valutazione (inabilità lavorativa al 100% fino al 30 agosto 2023 causa infortunio) godrebbe di una maggiore affidabilità rispetto a quella operata dai medici fiduciari dell’amministrazione (doc. V). 
 

                          1.6.   L’8 gennaio 2024 l’avv. RA 2 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, limitandosi a rinviare ai contenuti della risposta di causa (doc. VII).
                                

                          1.7.   In data 15 febbraio 2024 il TCA ha chiesto al dr. med. __________ dei chiarimenti in merito alla valutazione del 28 agosto 2023 con riferimento al raggiungimento dello status quo sine da parte dell’insorgente (doc. IX).

In data 20 febbraio 2024 il medico fiduciario della CO 1 ha inoltrato al TCA le proprie delucidazioni (doc. X).

Nel successivo scambio di allegati le parti si sono integralmente riconfermate nelle proprie tesi e domande (doc. XII e XV).

I doc. XII e XV sono stati trasmessi, per conoscenza, ai rispettivi patrocinatori delle parti.
                                

considerato                 in diritto

 

                          2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sospendere dal 31 luglio 2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 12 luglio 2023 oppure se esso doveva essere sospeso dal 31 agosto 2023 come richiesto dal patrocinatore del ricorrente.  

                          2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                          2.3.  Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                  Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

 

                                  È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                  Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                  L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

                                  -  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                  -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

 

                                  (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                  Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

 

                          2.4.  Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                  Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                  Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

 

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                                 

                          2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                                  Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                  Inoltre, a tal proposito è pure utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

 

" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

 

                          2.6.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 31 luglio 2023, in quanto da quella data i disturbi lamentati dall'assicurato non avrebbero più costituito una conseguenza naturale dell’infortunio del 12 luglio 2023, ma sarebbero stati da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dai propri medici fiduciari (cfr. doc. 9 e doc. B, pag. 1).

Dal canto suo, il patrocinatore dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte della CO 1, in quanto i dolori di cui il suo assistito ha sofferto fino al 30 agosto 2023 (incluso), sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio del 12 luglio 2023.

 

                          2.7.  Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che l’assicurato il 17 luglio 2023 è stato sottoposto ad una RX della colonna lombare AP e LAT che ha messo in evidenza quanto segue:

 

" Due proiezioni a paziente in ortostasi. Confronto con precedente RX del 24/08/2021. Non evidenti cedimenti somatici o altri segni per fratture dl aspetto recente. Muri posteriori In asse. Lieve rettilineizzazione della lordosi.” (doc. 3 e doc. D)

 

                                  L’amministrazione ha poi sottoposto il caso al proprio servizio medico interno e il 7 agosto 2023, il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica) alla domanda se “L’inabilità lavorativa è giustificata in ambito LAINF?” ha risposto “Solo parzialmente. Secondo la documentazione clinica e radiologica, si apprezza una contusione senza esiti significativi sulla colonna vertebrale. Pertanto appare non giustificata, salvo complicanze o ulteriori documentazioni, una inabilità estesa ai 30.08.2023. Risulta giustificata esclusivamente, l'inabilita certificata dal 13.07.2023 al 30.07.2023.” rispettivamente alla domanda “L’inabilità lavorativa prescritta oltre il 30.07.2023 ü dovuta in maniera preponderante all’infortunio o è da attribuire a usura/malattia?” ha risposto “L'inabilità lavorativa prescritta oltre il 30.07.2023 è dovuta in maniera preponderante a malattia. Non risulta plausibile un'estensione della IL per l'infortunio oltre II 30.07.2023.” (doc. 4 e doc H)

 

In data 18 agosto 2023 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale nonché medico di famiglia dell’insorgente, ha attestato quanto segue:

 

" Con la presente sono ad oppormi alla vostra decisione in merito alla chiusura del caso del 01.08.2023.

Ho in cura il signor RI 1 dal 2015 e da allora non ho mai rilasciato inabilità lavorativa per dolori al rachide. Il paziente non ha mai lamentato cervicalgie e lombalgie.

Questo disturbo è insorto in seguito alla caduta del 16.07.2023. II dolore nei giorni ha coinvolto anche la colonna cervicale, probabilmente legato al contraccolpo della caduta.

II paziente sta ancora eseguendo cicli di fisioterapia con progressivo miglioramento.

Mi sembra chiaro che la genesi e la causa dei dolori resti la caduta, pertanto vi chiedo di riaprire il caso fino al termine delle cure.” (doc. 5 e doc. J)


Interpellato a tal proposito dall’amministrazione per un consulto medico specialistico chirurgico/traumatologico, nella valutazione del 28 agosto 2023, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha osservato quanto segue:

" (…)

Cronistoria anamnestica:

Trattasi di un 58enne, gestore di chiosco che in data 12.07.2023 era scivolato su delle piastrelle bagnate riportando un trauma contusivo e distorsivo del rachide cervico-dorso lombare. Assunto in carico dal proprio medico curante Dr.ssa Med. __________ che attestava un dolore post traumatico a carico del rachide in toto soprattutto del tratto lombare a destra e prescriveva un trattamento conservativo con inizio di fisioterapia. Era stato richiesto anche un iniziale approfondimento diagnostico con radiologia convenzionale a carico del rachide lombare, espletato in data 17.07.2023 (fecit Dr. med. __________) in cui a confronto con pregressa radiografia del 24.06.2021, non risultavano lesioni acute post traumatiche ma una lieve rettilineizzazione del rachide lombare.


Quesiti specifici dell'Assicuratore:

 

L'inabilità lavorativa e i trattamenti dal 31.07.2023 sono ancora in nesso causale preponderante con l'evento del 12.07.2023?

Secondo la documentazione clinica e radiologica allegata al dossier medico si apprezza uno stato dopo contusione semplice al rachide in toto soprattutto a livello lombare (> a destra) senza esiti significativi sulla colonna vertebrale. Dal lato medico assicurativo pertanto appare non giustificata, salvo complicanze e/o ulteriori oggettivazioni plausibili, il procrastinamento dei periodi di inabilità lavorativa estesa oltre il 30.08.2023. Risulta pertanto giustificabile ai soli sensi LAINF esclusivamente, l'inabilità certificata dal 13.07.2023 al 30.07.2023.

Per quanto sopra esposto, quindi, siamo in presenza di una sintomatologia dolorosa di lieve/lievissima entità che risulta poco giustificabile in relazione all'infortunio subito ed agli esami effettuati in cui non vi è stato alcun peggioramento direzionale bensì siamo in presenza di una sintomatologia dovuta alla alterazione cronica a livello cervico-dorso-lombo-sacrale con una slatentizzazione temporanea che a distanza di più di 1 mese e mezzo può ormai definirsi conclusa. La dolenzia riferita dall'assicurata (recte: assicurato, n.d.r.) di certo non può più quindi essere messa in considerazione consequenziale con l'infortunio occorso in data 12.07.2023, i cui esiti appaiono ormai ben stabilizzati / consolidati ai soli sensi LAINF. (…)” (doc. 6; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

 

In data 15 febbraio 2024 il TCA ha chiesto al dr. med. __________:

 

" di precisare se l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine il 30 luglio 2023 oppure il 30 agosto 2023. Inoltre, qualora lo status quo sine fosse stato raggiunto il 30 luglio 2023, la invitiamo a spiegare in modo dettagliato i motivi per cui esso deve essere considerato raggiunto a tale data e non al 30 agosto 2023 (ovvero a distanza di circa un mese mezzo dall’infortunio occorso il 12 luglio 2023)” (doc. IX).

 

In data 20 febbraio 2024 il medico fiduciario della CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

 

" (…) con vostro contatto mi avevate incaricato di rispondere a precisazioni in merito al consulto medico specialistico chirurgico/traumatologico esperito in data 28.08.2023 a carico del Sig. RI 1, nato il __________1965.


Numero dossier CO 1: __________.


Ricordo di aver valutato esclusivamente gli atti medici prodotti da parte della Assicurazione CO 1 per il caso in oggetto.

Si trattava di un allora 58enne, gestore di chiosco che in data 12.07.2023 era scivolato su delle piastrelle bagnate riportando un trauma contusivo e distorsivo del rachide cervico-dorso-lombare a bassa cinetica (caduta dalla propria altezza).

Agli atti era presente un referto radiologico convenzionale a carico del rachide lombare espletato in data 17.07.2023 (fecit Dr. med. __________) in cui, a confronto con una pregressa radiografia convenzionale al rachide lombare esperita in data 24.06.2021, non risultavano lesioni acute di pertinenza post-traumatica.

Nel dossier medico non erano oltretutto assolvibili tutti i criteri NEXUS (National Emergency X-Radiography Utilization Study) pubblicato nel 2000, per la distrazione a carico del solo rachide cervicale, in cui vi sono annoverati i seguenti punti: 1. Assenza di dolore alla digitopressione sulla linea mediana della colonna cervicale. 2. Assenza di deficit neurologici focali. 3. Assenza di disturbi di vigilanza- GCS 15.4. Assenza di segni di intossicazione. 5. Assenza di altri traumi gravi che mascherano il dolore del trauma cervicale.

In assenza dunque di una plausibile oggettivazione per lesioni di carattere post-infortunistico acuto e/o a lesioni assimilabili corporali (art. 6 cpv 2 LAINF) a carico del rachide in toto (cervicale, dorsale e/o lombare), sede di riferita algia residuale da parte dell'A.to, lo scrivente aveva definito il raggiungimento di uno status quo sine a far data dal 30.08.2023 ed aveva erroneamente poi trascritto nella successiva dicitura "Risulta pertanto giustificabile ai soli sensi LAINE esclusivamente, l'inabilità certificata dal 13.07.2023 al 30.07.2023" al mese di luglio al posto di agosto 2023 (errore di stampa del sottoscritto).
Confermo dunque in conclusione il raggiungimento di uno status quo sine a far data dal 30 agosto 2023, dopo un congruo periodo medico assicurativo post-infortunistico di circa un mese e mezzo dall'evento annunciato.
Ringraziandovi anticipatamente, sperando di essere stato sufficiente-mente esaustivo e risolutivo, e scusandomi per l'errore di battitura, resto sempre a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e mi è gradita l'occasione per porgervi cordiali saluti.” (doc. X; n.d.r.: il grassetto, il corsivo e le sottolineature non sono della redattrice)

 

In data 26 febbraio 2024 l’avv. RA 2 ha comunicato al TCA quanto segue:

 

" Preso atto delle precisazioni emesse dal Dr. Med. __________ che confermano integralmente il rapporto del 28 agosto 2023, ci si riconferma integralmente nella risposta di causa a cui si rinvia.” (doc. XII).

 

                          2.8.  Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento infortunistico del 12 luglio 2023 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) del rachide in toto (cervicale, dorsale e/o lombare), più precisamente fino al 30 agosto 2023 (come peraltro attestato anche dal medico di famiglia dell’insorgente), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

 

                                  In effetti, il medico fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.7., in particolare degli esiti della RX del 17 luglio 2023, i motivi per i quali, in assenza di un danno infortunistico strutturale (cfr. consid. 2.7), egli ritiene che i disturbi lamentati dal ricorrente (che, come visto, ha tra l’altro riacquistato la piena capacità lavorativa dal 31 agosto 2023) al rachide in toto (cervicale, dorsale e/o lombare), siano da ascrivere sino al 30 agosto 2023 all’infortunio del 12 luglio 2023.

Del resto, il parere del medico consulente dell’assicuratore (che, giova ribadire, è specialista nella materia che qui interessa e vanta pure una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa), è conforme alla dottrina medica, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa tesi dottrinale è peraltro stata recepita dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; STF 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; STF 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, STF 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e STF 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2020.52 del 3 maggio 2021, consid. 2.8 e la STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.9).

 

Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni solamente sino al 30 luglio 2023, dunque per poco più di 2 settimane, la CO 1 non ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza. Inoltre, postulando la reiezione del ricorso anche in data 26 febbraio 2024 (ovvero dopo che il medico fiduciario ha ribadito in data 20 febbraio 2024 che lo status quo sine è stato raggiunto il 30 agosto 2023, precisando pure di avere commesso un errore di battitura nella valutazione del 28 agosto 2023) la CO 1 si è pure distanziata da quanto attestato dal proprio medico fiduciario.      

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che “per l’evento del 12.07.2023 viene raggiunto lo status quo sine il 30.08.2023”.

 

                          2.9.  Alla luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

 

                                  Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

 

                                  L’incarto LAINF è stato versato agli atti con la risposta di causa.

 

                        2.10.  Visto l’esito del ricorso, la CO 1 verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione su opposizione 23 ottobre 2023 della CO 1 è annullata.

                                  §§ La CO 1 verserà le prestazioni legali all’assicurato sino al 30 agosto 2023.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                  La CO 1 verserà all’assicurato fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti