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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 novembre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1988, di
professione cuoco, disoccupato dal 1° giugno 2022, e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 23 maggio 2023, mentre
era al proprio domicilio a __________, uscendo dalla vasca da bagno, è scivolato,
riportando un trauma contusivo al ginocchio sinistro (doc. 1, 13, e 35).
A causa della persistenza di una
sintomatologia dolorosa e funzionale, RI 1 si è sottoposto il 16 giugno 2023 ad
una RMN del ginocchio sinistro che hanno messo in evidenza una “fissurazione
orizzontale del menisco laterale con piccole cisti parameniscali” (doc.
12).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (doc. 4 e 5).
Inabile al lavoro al 100% dal 23 maggio 2023 e, per lo meno, sino all’11
dicembre 2023 (doc. 2, 6-8, 17, 20, 34, 38 e 43), RI 1 si è pure sottoposto a
svariate sedute di fisioterapia.
Nel frattempo, in data 24 luglio 2023, il dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante dell’assicurato,
ha posto l’indicazione per un intervento chirurgico di “meniscectomia,
sinoviectomia e condrectomia per via artroscopica” (doc. 11 e doc. D).
1.2. Dopo avere acquisito agli atti la valutazione 3 ottobre 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 25), con decisione formale del 9 ottobre 2023 (doc. 32), l’CO 1 ha chiuso il caso a partire dal 10 ottobre 2023, per raggiungimento dello status quo sine, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) Ci riferiamo all'evento in oggetto, rispettivamente al colloquio telefonico avuto in data odierna, durante il quale è stato orientato in merito alla presa di posizione del nostro medico di riferimento.
Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso della guarigione.
La CO 1 può assegnare le prestazioni finché non sia stabilito con probabilità preponderante che non sussistono più dei postumi infortunistici.
In base alla valutazione del servizio medico, i disturbi oggi presenti al ginocchio sinistro, per i quali è stato consigliato un intervento chirurgico, non sono più causati dall'infortunio.
(…).
Non potremo prendere a carico i costi del consigliato intervento chirurgico di
meniscectomia, sinoviectomia e condrectomia per via artroscopica.
Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 10 ottobre 2023 e mettere un termine
al versamento delle prestazioni da tale data.
Sospenderemo alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate
(indennità giornaliera e spese di cura). (…)”.
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta personalmente da RI 1 il 19 ottobre 2023 (doc. 35), in data 20 novembre
2023 (doc. 48), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione.
1.4. Con tempestivo ricorso del 18 dicembre 2023, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che l’CO 1 “è tenuta (…) a prendere a carico i costi dell'intervento” rispettivamente “è tenuta a garantire le prestazioni legali derivanti dall'infortunio del 23 maggio 2023” e, in via subordinata, che “Gli atti sono restituiti alla CO 1 per effettuare una perizia e procedere con i necessari complementi istruttori” (cfr. doc. I, pag. 7).
In particolare, l’avv. RA 1 ha argomentato quanto segue:
" (…)
10. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata, non è
possibile stabilire in maniera incontrovertibile che la lesione sia di origine
morbosa posto che nell'anamnesi del ricorrente non risulta alcuna problematica
a carico del ginocchio (doc. F- certificato del dott. __________; doc. G-
certificato del medico curante italiano). Le certificazioni dei medici curanti
nonché la presa in carica da parte della CO 1 dello stesso infortunio, mettono
pertanto concretamente in dubbio la fondatezza delle conclusioni della CO 1.
(…).
12. E` onere della scrivente evidenziare che le cisti intorno al menisco
mediale possono formarsi, altresì, a seguito della lesione del menisco. Appare
altamente probabile con un grado di probabilità preponderante che nel caso del
signor RI 1 le cisti si siano formate a seguito della caduta. Ciò spiegherebbe
la presenza di dolore meramente a seguito dell'infortunio.
13. Invero, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata non vi è alcun dato preponderante ma una mera possibilità irrilevante per affermare che ci si trovi difronte all'ipotesi che la lesione del menisco non sia dovuta all'infortunio bensì alla presenza di un'affezione morbosa pregressa peggiorata. Di fatto, il ricorrente, come suesposto non ha mai avuto sintomi e le cisti potrebbero essersi formate a seguito. Inoltre data la grandezza, non è possibile affermare che la lesione sia dovuta alla presenza di cisti bensì, come suesposto, è maggiormente verosimile il contrario.
14. Oltracciò, la lesione meniscale non è riconducibile alla presenza di cisti. Anche ipotizzando che le medesime fossero presenti ciò non toglie che la lesione al menisco sia stato sofferto a seguito dell'infortunio. E per questo motivo che la CO 1 ha preso in carico l'infortunio.
(…)
16. Nel caso di specie la probabilità preponderante è data dalla circostanza
preponderante che le cisti sono insorte successivamente alla caduta e dal fatto
che le ciste non giocano un ruolo preponderante nella lesione meniscale.
(…).
19. Di fatto, quanto evidenziato dalla CO 1 nella decisione avversata è assolutamente irrilevante nel caso di specie poiché qualunque sia l'angolo visuale la fattispecie risulta la medesima, senza l'evento infortunistico, la causa, non ci sarebbe stata la lesione meniscale. Di conseguenza la tesi della CO 1 è assolutamente inconsistente e inapplicabile al caso di specie. (…)”.
A sostegno delle proprie
argomentazioni, la patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto - oltre a
documentazione medica già agli atti (cfr. doc. C e D) – le certificazioni 14
dicembre 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale
nonché medico di famiglia del ricorrente (doc. E) e 7 dicembre 2023 del dr.
med. __________, medico della ASL di __________ (doc. F).
1.5. Con risposta del 30 gennaio 2024
(doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Nella medesima occasione
ha pure versato agli atti l’apprezzamento 29 gennaio 2024 del dr. med. __________
(doc. V-1).
1.6. Il 12 febbraio 2024 l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, osservando in particolare quanto segue:
" (…) Ad avviso della scrivente ci troviamo difronte a un caso in cui la preesistente sindrome del ricorrente, asintomatica prima dell'infortunio, è stata effettivamente traumatizzata dalla caduta, diventando così sintomatica, sicché l'infortunio costituiva, con verosimiglianza preponderante, la causa dei dolori sofferti e dell'incapacità di guadagno del ricorrente. Il perito non è stato correttamente interrogato se i disturbi sorti a seguito dell'infortunio fossero sorti spontaneamente anche senza il trauma. Vi troviamo difronte ad un accertamento inesatto e incompleto.
L'aspetto relativo al decorso naturale di una eventuale patologia preesistente ovvero l'accertamento in concreto delle cause all'origine della protrazione dei sintomi oltre il termine del versamento delle prestazioni riveste un ulteriore importanza cardinale per l'esito del giudizio. In particolare, il perito non si è in concreto espresso sul punto ovvero sulla questione a sapere se, secondo la dottrina medica, e il suo apprezzamento, il raggiungimento dello status quo sine entro quale periodo si sarebbe dovuto raggiungere e se il quanto evidenziato fosse un decorso naturale della patologia eventualmente sofferta, posto che a seguito di un ciclo di fisioterapia, come ampiamente espresso nel ricorso, il dott.re med. __________ riscontra dolore emirima laterale e mediale. Di fatti, la CO 1 non poteva interrompere le prestazioni arbitrariamente senza predisporre i dovuti accertamenti, basandosi unicamente sulla RM del 16.06.2023. Invero, il perito assicurativo non esclude un peggioramento causato dall'infortunio nel processo degenerativo affermando implicitamente che il decorso peggiorativo naturale non sarebbe il medesimo. Da qui ne discende il nesso causale tra l'evento infortunistico e l'attuale condizione del ricorrente. (…).” (doc. VII).
1.7. Il 23 febbraio 2024, l’CO 1 ha in sostanza ribadito la richiesta di reiezione dell’impugnativa (doc. IX).
1.8. Il doc. IX è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere dal 10 ottobre
2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 23 maggio
2023, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175
consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I
701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito è pure utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 ottobre 2023, in quanto da quella data i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 23 maggio 2023, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 48 pag. 3).
Dal canto suo, la patrocinatrice dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte dell’CO 1, in quanto i dolori e disturbi di cui il suo patrocinato soffre al ginocchio sinistro, sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio del maggio 2023.
2.8. Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato il 16 giugno 2023 è stato sottoposto a una RMN del ginocchio sinistro che ha messo in evidenza quanto segue:
" (…)
Referto
Assenza di versamento intrarticolare.
Comparto mediale: Non evidenti alterazioni a carico del menisco. Regolare il legamento collaterale interno.
Comparto laterale: Fissurazione orizzontale del menisco laterale estesa dal corno anteriore al corno posteriore con piccole cisti parameniscali. Regolare il complesso postero-laterale.
Comparto centrale: Legamenti crociati morfologicamente regolari.
Comparto femoro-rotuleo: Modesta iperpressione femoro-rotulea esterna. Non lesioni osteocondrali.
Conclusioni
Fissurazione orizzontale del menisco laterale con piccole cisti parameniscali.” (doc. 12; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).
Il 28 settembre 2023 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante dell’assicurato, ha posto la diagnosi di “Lesione menisco laterale ginocchio sinistro” e l’indicazione per un “intervento chirurgico di meniscectomia, sinoviectomia e condrectomia per via artroscopica.” (doc. 23).
Da notare che dagli atti non risulta se nel frattempo l’assicurato si sia, o meno, sottoposto alla prospettata operazione chirurgica.
Interpellato dall’amministrazione, il 3 ottobre 2023, il dr. med. __________ ha risposto negativamente alla domanda se l’infortunio assicurato avesse causato con probabilità preponderante un danno strutturale oggettivabile, rispettivamente a quella di sapere se il danno oggetto del prospettato intervento chirurgico fosse imputabile a quell’evento, precisando al riguardo che “nessuna lesione verticale, né edemi o versamenti intraarticolari possono confermare un evento infortunistico. La lesione orizzontale è con probabilità di origine morbosa in presenza di formazioni cistiche intorno al menisco mediale fino ventrale. Nessuna indicazione per una estrazione del menisco in assenza di danni. Al massimo sarebbe la valutazione della stabilità quale sec. RM non mostra un distacco. Non vedo nessuna indicazione per una sinoviectomia e nemmeno una condrectomia quale è contraproductiva (recte: controproducente, n.d.r.) in un 35 enne. Se è stata eseguita una condrectomia sarebbe da valutare un errore medico. Questo gesto può essere in grado di provocare un'artrosi in futuro. Caso da rifiutare.”.
Il medico __________ appena citato ha quindi sostenuto che, trascorse 4, massimo 6 settimane, l’infortunio del 23 maggio 2023 non ha più giocato alcun ruolo causale per rapporto ai disturbi denunciati dall’insorgente al ginocchio sinistro (cfr. doc. 25)
Il 7 dicembre 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" il paziente RI 1 fino al giorno 23.5.2023 non ha mai avuto patologie alle ginocchia e né ha mai avuto traumi che possano aver leso la capsula legamentosa e i menischi bilateralmente” (doc. F)
Il 14 dicembre 2023, il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue:
" non ho mai visto il suddetto paziente per alcuna patologia prima dell’infortunio del 23.05.2023” (doc. E).
Interpellato nuovamente dall’amministrazione, con apprezzamento datato 29 gennaio 2024, il dr. med. __________ ha puntualizzato quanto segue:
" (…).
Ho visionato l'esame RM del 16.06.2023 effettuato presso la Clinica __________.
Al menisco esterno nella sua inserzione ventrale attorno laterale verso posteriore sono presenti formazioni cistiche che sono evidenti segni di un processo degenerativo. Il corno anteriore mostra un edema e una fessura che dal corno anteriore continua verso l'intera parte laterale e finisce nella zona intermedia senza lesione del corno posteriore. La superfice è chiusa e non siamo in presenza di una lesione verticale che normalmente è presente in una lesione traumatica. Il menisco esterno è un menisco discoideo con una lesione presente solo nella sua base e non nella parte centrale del disco. Nel corno esterno vi sono le cisti più grandi presenti attorno al menisco laterale. Un menisco discoideo è una patologia connatale e non infortunistica.
Normalmente è molto raro di essere confrontati in un 34enne con processi degenerativi del menisco. In questo caso la degenerazione può essere stata provocata dal menisco discoideo a causa di un sovraccarico della parte esterna non anatomica. È evidente che il menisco non ha avuto una lesione verticale o un distacco della parte discale interna. Siamo confrontati con processi degenerativi nella parte esterna che eseguendo ripetitive rotazioni su carico del compartimento esterno possono sovraccaricare la parte inserzionale verso la capsula del menisco come in questo caso.
Come descritto nella prima valutazione in genere siamo in presenza di un edema, versamenti o segni dopo contusione infortunistica che in questo caso non vi sono.
Da parte CO 1 non sarebbe indicato l'intervento di meniscectomia, sinoviectomia e nemmeno una condrectomia in assenza di una lesione condrale in quanto questo intervento, in modo sicuro può provocare una futura artrosi precoce in un 34enne.
Sarebbe al massimo indicata una sutura del corno del menisco interno.” (doc. V-1).
Nella medesima occasione il
medico fiduciario alla domanda “Prima dell'infortunio l'assicurato
presentava delle alterazioni morbose?” ha risposto “Sì”, alla domanda “L'infortunio
ha comportato delle lesioni strutturali?” ha risposto “Non è da
escludere che l'infortunio/distorsione ha portato a un peggioramento della
fessura del processo degenerativo pre-esistente nel disco esterno.” e alla
domanda “Se no, l'infortunio ha comportato un peggioramento solo passeggero
o duraturo?”
ha risposto “L'infortunio con possibilità ha portato a un peggioramento
duraturo in presenza di un menisco discoideo” (doc. V-1).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico del 23 maggio 2023 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In effetti, il medico fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.8., in particolare degli esiti della RMN del 16 giugno 2023, i motivi per i quali egli ritiene che i disturbi lamentati dal ricorrente al ginocchio sinistro siano da ascrivere, successivamente al 10 ottobre 2023, a fattori extra-infortunistici. In particolare, egli ha sottolineato come l’esame strumentale in questione abbia messo in evidenza che attorno al menisco esterno sono presenti delle formazioni cistiche che sono segni di un processo degenerativo e che non esiste una lesione verticale o un distacco della parte discale interna del menisco che normalmente è presente in caso di lesione traumatica. Inoltre, il menisco esterno è un menisco discoideo (patologia congenita) con una lesione presente solo alla sua base e non alla parte centrale del disco e nel corno esterno vi sono le cisti più grandi presenti attorno al menisco laterale. In questo caso siamo confrontati con processi degenerativi originati dal menisco discoideo e, quindi, dal sovraccarico della parte esterna non anatomica. Infine, in questo caso, sono assenti un edema, versamenti o segni riconducibili ad una contusione infortunistica. Il medico fiduciario ha pertanto concluso che la lesione meniscale orizzontale è con probabilità preponderante di origine morbosa e soltanto possibilmente di origine infortunistica.
Questa Corte non ignora le certificazioni che sono state versate agli atti (cfr., in particolare, doc. 2, 6-8, 11, 17, 20, 23, 34, 38 e 43 e doc. D, E e F). Tuttavia, a suo avviso, esse non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico __________.
Innanzitutto, va osservato che
la maggior parte di esse (cfr., in particolare, doc. 2, 6-8, 17, 20, 34, 38 e
43) si limitano ad attestare l’esistenza di un’incapacità lavorativa per un
determinato periodo, senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente,
la sola indicazione generica “in seguito a infortunio” non può bastare)
- sull’eziologia dei disturbi.
Parimenti dicasi per il referto 28 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc.
23; peraltro precedente alle anzidette valutazioni 3 ottobre 2023 e 24 gennaio
2024 del dr. med. __________), in cui egli non si è pronunciato - in maniera
motivata (la sola generica indicazione “gonalgia sinistra post traumatica”
non può bastare) – a proposito dell’eziologia dei disturbi. Inoltre, con le sue
certificazioni del 24 luglio 2023 (doc. 11 e doc. D), egli si è limitato a
porre la diagnosi di lesione orizzontale del menisco laterale sinistro con
piccole cisti parameniscali, rispettivamente la relativa indicazione
chirurgica, senza però esprimersi in merito alla causalità naturale con
l’infortunio del 23 maggio 2023.
Per quanto concerne invece i rapporti 14 dicembre 2023 del dr. med. __________ e
7 dicembre 2023 del dr. med. __________ (doc. E e doc. F), è qui utile ricordare
che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa
di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito
che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla
salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è
insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da
quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,
wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an
der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage
angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V
335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar
und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018;
STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul
tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,
consid. 2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).
Per i medesimi motivi non va considerata decisiva l’argomentazione ricorsuale (cfr. doc. I, pag. 3 e 4), secondo la quale, prima dell’infortunio del 23 maggio 2023, il ricorrente avrebbe sempre goduto di buona salute in relazione al ginocchio sinistro.
Quanto sostenuto dal consulente medico dell’assicuratore resistente trova, del resto, piena conferma nella letteratura specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti (nel caso di specie, dagli atti di causa si evince invece che il ricorrente ha riportato una contusione diretta al ginocchio sinistro). Il più delle volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant une désinsertion capsulo-méniscale.” e www.clinique-arthrose.fr, in cui si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi; in questo senso, cfr., tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 e le STCA 35.2022.49 del 16 agosto 2022 consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; 35.2017.137 del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).
In queste circostanze, il fatto che il medico fiduciario dell’CO 1 abbia indicato che il danno meniscale in discussione è con probabilità preponderante di origine morbosa e solo possibilmente di origine infortunistica (cfr. doc. 25 e doc. V-1), non consente di giungere a una diversa conclusione. Contrariamente a quanto preteso dalla patrocinatrice dell’insorgente, infatti, una mera possibilità, non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’origine infortunistica della lesione meniscale in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3; cfr. pure la STCA 35.2023.35 del 3 luglio 2023 consid. 2.7.).
In concreto, va del resto considerato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto completamente.
Stante tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che l’evento infortunistico del 23 maggio 2023 ha provocato un peggioramento soltanto transitorio del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro.
2.10. Questo Tribunale è ancora chiamato a stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni) a distanza di quasi 5 mesi dall’infortunio assicurato.
A questo proposito, il TCA rileva che, nella sentenza 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, la Corte federale ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di regola raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane dall’evento medesimo.
Va pure segnalato che, nella pronunzia 8C_558/2020 del 31 ottobre 2020, l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:
" (…).
3.1. (…) Mit zunehmendem Alter werde der Meniskus spröde und verliere an Widerstandskraft. Schon in jüngeren Jahren könnten derartige Veränderungen auftreten, (…). Verschleisserscheinungen am Meniskus könnten jahrelang asymptomatisch bleiben, ohne dass eine ärztliche Behandlung notwendig geworden sei. Die bei der Beschwerdeführerin zeitnah durchgeführte kernspintomografische Diagnostik weise nicht auf frische, traumatisch bedingte strukturelle Läsionen hin. Namentlich hätten sich bei der radiologischen Untersuchung kein Kniegelenkshämatom, keine frischen Knochen-, Knorpel-, Band- oder Sehnenläsionen und auch kein Bonebruise feststellen lassen. Vielmehr seien mit dem radiologischen Befund typisch degenerative Meniskopathien im Sinne eines horizontalen Risses im Corpus und Hinterhorn mit einer peripher angrenzenden kleinen Meniskuszyste dokumentiert worden. Die Beschwerdeführerin habe beim Unfall vom 23. Juni 2018 aus medizinischer Sicht kein gravierendes Knietrauma erlitten. Nach der einschlägigen Literatur könne ein schwerwiegendes Rotationstrauma unter Belastung bei fixiertem Fuss (zum Beispiel Skifahren oder Fussballspielen) zu einem Riss eines vorher gesunden Meniskusgewebes führen. Dazu sei zu bemerken, dass unmittelbar nach einem traumatisch bedingten Meniskusriss starke Schmerzen mit Schwellungen aufträten, die eine sofortige ärztliche Konsultation mit Abklärung und Behandlung notwendig machten. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin ihren Hausarzt erst sechs Tage nach dem Unfall vom 23. Juni 2018 aufgesucht, der zu diesem Zeitpunkt klinisch keine auf ein erhebliches traumatisches Ereignis hindeutenden Befunde festgestellt habe.
(…) habe der Kreisarzt die Möglichkeit einer richtunggebenden Verschlimmerung des degenerativen Vorzustands geprüft. So habe er darauf hingewiesen, dass die Meniskusläsion als Zufallsbefund im Rahmen der medizinischen Abklärungen der Kniebeschwerden zu werten sei. Damit gehe er von einem eigenständigen degenerativen Leiden aus, dessen Behandlung nicht von der Unfallversicherung zu übernehmen sei. Insgesamt sei anzunehmen, dass sich die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 23. Juni 2018 keine objektivierbaren strukturellen Verletzungen zugezogenen habe und die Beschwerden innert vier bis sechs Wochen danach als gänzlich abgeklungen zu betrachten seien.”. (n.d.r.: la sottolineatura e il corsivo sono della redattrice).
Sempre in questo senso, si vedano inoltre le STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 7.2.2 e 7.2.3, come pure le STCA 35.2021.66 del 17 gennaio 2022 consid. 2.10.1.; 35.2017.137 del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).
Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 10 ottobre 2023, dunque per quasi 5 mesi, l’CO 1 ha manifestamente ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza.
In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al più tardi dopo il 10 ottobre 2023 i disturbi al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.
Va inoltre segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9 e la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2024, consid. 2.10).
2.11. A fronte di una situazione giudicata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9.-2.11.), il TCA rinuncia all'esecuzione di ulteriori atti istruttori (in particolare, al rinvio degli atti all’CO 1 per nuovi accertamenti sull’eziologia, come richiesto più volte dalla patrocinatrice del ricorrente).
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti