Incarto n.
35.2023.31

 

mm

Lugano

5 febbraio 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2023 di

 

 

RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 marzo 2023 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La ditta RI 1, con sede ad __________, è stata fondata nel 2018.

 

                                  A partire dal 26 febbraio 2018 i suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1 (cfr. doc. 4).

 

                          1.2.  Nella primavera 2021 l’assicuratore infortuni ha proceduto a una revisione delle dichiarazioni salariali della RI 1 (cfr. doc. 133).

 

                                  Con fatture dopo revisione del 18 marzo 2022, confermate dopo opposizione il 2 marzo 2023 (cfr. doc. 191), l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi impagati inerenti a degli “indennizzi versati in contanti per l’esecuzione dei lavori ad opera di subappaltatori” nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2018 e il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 142 – 146).

 

                                  In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto che le rimunerazioni corrisposte dalla RI 1 a questi subappaltatori avrebbero dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ciò che non era però stato il caso.

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 17 aprile 2023, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

 

                                  Innanzitutto, sul piano formale, l’avv. RA 1 fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe violato il diritto di essere sentito dell’insorgente, in quanto “degli accertamenti fatti dalla CO 1 nei confronti delle aziende subappaltatrici non vi è (…) traccia nell’incarto, malgrado gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio, i quali impongono anche di riportare ogni atto eseguito d’ufficio dall’assicurazione.” (doc. I, p. 11 s.).

 

                                  D’altro canto, nel merito, a proposito delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere ammessa l’esistenza di una situazione di abuso di diritto, il rappresentante della ricorrente rileva come “la forma giuridica delle aziende subappaltatrici, segnatamente la __________, la __________, la __________, la __________ e la __________ appaia perfettamente congrua alle circostanze specifiche del caso, ovvero quello di aziende attive in ambito edilizio. Non siamo in presenza dunque di una situazione in cui il regime giuridico scelto dalle parti coinvolte possa apparire insolito, irrito o straordinario. Nemmeno è comprovato o asserito da parte della CO 1 che la ricorrente abbia abusivamente agito in tale modo con lo scopo di ottenere un notevole risparmio in termini di contributi dovuti. Inoltre non si comprende in cosa avrebbe potuto consistere il grande e importante risparmio per la ricorrente, quando le subappaltatrici sono tre società a garanzia limitata e due società anonime. Complessivamente, la costituzione di tali società comporta di fatti di avere a disposizione CHF 260'000 solo per costituire i capitali sociali delle stesse, a cui vanno aggiunti tutti i costi di costituzione delle aziende, sia in termini di onorari notarili che di tasse da pagare a registro di commercio. Non si vede di conseguenza come lo status di persona giuridica possa essere stato assunto da tali aziende solo per garantire alla RI 1, azienda fondata solo nel febbraio del 2018, un risparmio in termini di contributi alla CO 1. (…). In aggiunta, le urgenze e l’importante mole di lavoro con cui si è vista confrontata la ricorrente sin dalla sua costituzione, unite alla rapidità con cui l’azienda ha dovuto muoversi per far fronte alle esigenze dei committenti nel corso dei suoi primi anni di attività, rappresentano indubitabilmente delle circostanze atte a giustificare l’erogazione dei pagamenti in contanti (sempre debitamente registrati nella contabilità) e ad aver richiesto i servizi ai subappaltatori anche solo oralmente (ad esempio tramite colloqui telefonici).” (doc. I, p. 6 ss.).

 

                                  Inoltre, l’avv. RA 1 sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, “i lavoratori in questione non sono stati assunti a cottimo dalla RI 1 e non hanno mai avuto alcun rapporto contrattuale (e di subordinazione) con questa. In aggiunta, i subappaltatori sono in realtà aziende con un rischio proprio che hanno agito nei confronti della ricorrente quali partner commerciali ed è a torto che l’assicurazione è giunta alla conclusione inversa.” (doc. I, p. 8 ss.).

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).

 

                          1.5.  In data 10 luglio 2023, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto le dichiarazioni di __________, responsabile delle ditte __________ e __________, e di __________, responsabile della ditta __________, quale “… ulteriore comprova del fatto che le aziende in questione hanno di fatto messo a disposizione della ricorrente personale proprio nel contesto dei singoli appalti. Né come le strutture da esse adottate non sono state costituite unicamente per scopi legati al diritto delle assicurazioni sociali, contrariamente a quanto ritenuto dalla CO 1 nella sua decisione.” (doc. XI + allegati).

 

                                  L’istituto assicuratore si è espresso al riguardo il 13 luglio 2023 (doc. XIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Sul piano formale, con il ricorso viene fatta valere una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l’incarto CO 1 non conterrebbe la documentazione inerente i controlli compiuti “sulla massa salariale di ogni singola azienda e sui rappresentanti”, ciò che avrebbe impedito alla ricorrente di esprimersi sulle risultanze di tali accertamenti, decisivi per la sua posizione.

 

                                  L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

                                  Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

                                  Qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

 

                                  Innanzitutto, va constatato che la documentazione che l’CO 1 ha raccolto sulle società subappaltatrici è contenuta negli incarti prodotti dinanzi a questa Corte (incarti VII 1-6), distinti da quelli riguardanti la RI 1 (incarti 1 e 2).

                                  D’altro canto, secondo il TCA, anche volendo dare ragione alla ricorrente sul fatto che l'amministrazione avrebbe dovuto permetterle l’accesso agli incarti contenenti le risultanze degli accertamenti compiuti sulle ditte subappaltatrici e concederle la facoltà di esprimersi in merito prima di emanare la decisione su opposizione, tale vizio andrebbe considerato sanato, l’insorgente avendo potuto fare valere tutte le sue ragioni dinanzi al TCA, autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in merito sia all’accertamento dei fatti sia all’applicazione del diritto.

                                  Del resto, è utile osservare che, sebbene posto a conoscenza dell’esistenza di documentazione riguardante le aziende subappaltatrici, servita da base per il rilascio delle fatture dopo revisione e, successivamente, della decisione su opposizione impugnata, l’avv. RA 1 non ne ha chiesto l’accesso.

 

                                  In esito a quanto precede, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta, di modo che questa Corte può pronunciarsi nel merito della vertenza.

 

                          2.2.  Nel caso concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato ad assoggettare al regime contributivo, a titolo di salari determinanti, le somme che la società ricorrente ha versato a cinque imprese per i loro servizi.

 

                                  Conformemente all’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

                                  In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv. 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato.

                                  L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS.

                                  Il guadagno assoggettato ai premi corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo contributivo AVS.

 

                          2.3.  Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato.

                                  È dunque reputato reddito risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione percepita altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui tali prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid. 4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

                          2.4.  Sapere se in un caso concreto un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS) dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid. 4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente.

 

                          2.5.  Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

 

                          2.6.  Qualora un determinato lavoro sia stato attribuito a una persona giuridica, non è di principio l’indennizzo che ne deriva a essere soggetto all’obbligo contributivo ma il salario corrisposto dalla persona giuridica che ha ottenuto il lavoro a quella fisica. Tuttavia, quando in generale esistono delle circostanze che inducono a concludere che lo statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per dei motivi legati al diritto assicurativo, e ciò allo scopo di risparmiare sui contributi, e che la persona giuridica non esercita alcuna attività imprenditoriale propriamente detta – almeno nei confronti del committente – la sua indipendenza giuridica non esplica effetti dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (STF 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.1.1 e 4.2.2).

 

                                  In una sentenza 8C_205/2023 del 21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B e C (pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni) non potevano essere qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un contratto d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che erano invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle persone fisiche dipendenti di B e C.

                                  Il TF ha confermato integralmente la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil 8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”.

 

                          2.7.  Tenuto conto di quanto precede, è dunque a ragione che l’CO 1 considera, per prassi, che in caso di ricorso a prestazioni di terzi il loro indennizzo non può essere considerato come il versamento di un salario soggetto a contributi e a premi, se fosse provato che detto indennizzo è stato corrisposto a una persona giuridica esercitante attivamente un’attività imprenditoriale che paga dei salari legati all’indennizzo e versa in tale contesto i contributi previsti dal diritto delle assicurazioni sociali.

                                  In presenza di indizi tali da far presupporre che degli indennizzi legati a un appalto non siano stati corrisposti a un datore di lavoro come descritto in precedenza, occorre verificare se tali pagamenti debbano essere considerati come dei veri e propri versamenti di salario. Se, nonostante l’obbligo di svolgere i propri compiti con la necessaria diligenza e di procedere ad annotazioni da cui risultino le retribuzioni pagate (art. 93 cpv. 1 LAINF), la persona che versa l’indennizzo non è in grado di produrre documenti atti a comprovare con il grado della verosimiglianza preponderante il versamento di pagamenti a persone giuridiche, si deve concludere che si tratta di versamenti di salario a persone fisiche, in particolare se delle somme importanti sono state versate in contanti e se, nell’ambito di attività in questione, il ricorso a cottimisti è frequente, in quanto è lecito supporre che si tratti di dipendenti (cfr. decisione impugnata, p. 3 s.).

 

                          2.8.  Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

 

                          2.9.  Nella concreta evenienza, il TCA rileva che la società ricorrente è iscritta a Registro di commercio dal 6 febbraio 2018.

 

                                  Il suo scopo sociale consiste nella “esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio ponteggi, così come ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione di trasporti in genere. La società può partecipare a società con scopo analogo, può aprire succursali in Svizzera e all’estero”.

 

                                  __________ è socio e gerente con firma individuale.

                                  __________ è direttore con firma collettiva a due (cfr. il relativo estratto RC).

 

                                  Rispondendo il 23 febbraio 2018 alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, __________ ha in particolare dichiarato che l’attività della società consiste nel “prestito di personale, lavoro nei ponteggi, così come ogni altra attività connessa all’edilizia e dei trasporti”, che essa impiega personale, che la massa salariale annua inizialmente prevista era “attorno ai 210'000.-“, come pure che la ditta effettua lavori di costruzione, installazione, montaggio o pulizia di fabbricati e che effettua trasporti di persone o merci (doc. 2).

 

                                  Con decisione dell’8 marzo 2018, l’inizio dell’assicurazione è stata fissata di comune accordo per il 26 febbraio 2018 e l’impresa in questione è stata inserita nella comunità di rischio 41A AG (grado di tariffa base 117, corrispondente a un grado di tariffa base del 5.74%) per gli infortuni professionali e 41A (grado di tariffa base 95, corrispondente a un grado di tariffa base dell’1.9630%) per quelli non professionali (doc. 4).

                                  Per il 2018 la RI 1 ha dichiarato una massa salariale di fr. 520'375.05 (doc. 31), per il 2019 di fr. 368'262.57 (doc. 67) e per il 2020 di fr. 424'594.25 (doc. 94).

 

                        2.10.  Nel corso del mese di maggio 2021, l’assicuratore resistente ha annunciato alla società insorgente una revisione delle liste paga prevista per il 18 giugno 2021, invitandola a preparare la documentazione necessaria a tale fine (contabilità finanziaria, documenti salariali con contabilità salariale, documenti salariali senza contabilità salariale, altro) (doc. 107).

 

                                  Nel quadro dei lavori di revisione, in data 14 dicembre 2021, l’CO 1 ha inviato alla RI 1 uno scritto, il cui tenore è in particolare il seguente:

 

" Vi ringraziamo per la documentazione che ci avete messo a disposizione a più riprese per poter procedere alla verifica CO 1 delle dichiarazioni salariali.

Nell’ambito dei nostri controlli, abbiamo potuto constatare come, in svariate occasioni, la vostra ditta ha provveduto a pagamenti a contanti a ditte alle quali sono stati affidati lavori in subappalto (voce contabile 44000 “Prestazioni di terzi”) o dalle quali avete ottenuto manodopera in prestito (voce contabile 50040 “Prestito manodopera”),

Alcuni pagamenti, benché siano stati registrati come se fossero avvenuti tramite bonifico bancario, sono in realtà a contanti, in quanto l’estratto bancario evidenzia un prelevamento a contanti che, verosimilmente, è servito per poi liquidare a contanti le posizioni aperte.

Premesso quanto sopra, per le operazioni di cui sopra, siamo a chiedervi maggiori chiarimento, e meglio:

-   Chi (persona fisica) ha effettuato questi pagamenti in contanti?

-   Chi (persona fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?

-   Chi (persona fisica) ha firmato le ricevute di pagamento?

-   Sono stati sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?

-   Al momento della sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le responsabilità per l’esecuzione dei lavori?

-   Chi ha svolto i mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori? (…).” (doc. 121)

 

                                  Il 20 gennaio 2022, l’amministrazione ha sollecitato la presentazione della documentazione richiesta, ritenuto che “nonostante a varie riprese abbiamo tentato di ottenere i dati mancanti, non abbiamo ancora avuto notizie concludenti.” (doc. 126).

 

                                  Il 3 marzo 2022, all’CO 1 è pervenuto uno scritto dell’Organo di controllo del mercato del lavoro edile nel nord-ovest della Svizzera, dal quale risulta che da un controllo e in base alla documentazione raccolta era emerso il sospetto che la RI 1 avesse violato l’obbligo di annunciare previsto dalla LAINF. L’assicuratore convenuto è quindi stato invitato ad approfondire il sospetto e a comunicare l’esito delle proprie verifiche (cfr. doc. 130).

 

                                  Il rapporto di revisione è stato elaborato il 14 marzo 2022.

                                  Dal documento in questione si evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per gli anni 2018, 2019 e 2020 (di, rispettivamente, fr. 520'375.05, fr. 368'262.57 e fr. 424'594.25) non sono risultate corrette.

                                  È in particolare emerso che nel periodo considerato la RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di lavori a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi beneficiari.

                                  Queste cinque imprese erano la __________, subappaltatrice nel periodo 26 febbraio 2018 – 31 dicembre 2019 (doc. 135), la __________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 (doc. 136), la __________, subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 (doc. 137), la __________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (doc. 138) e la __________, subappaltatrice nel periodo 26 febbraio – 31 dicembre 2018 (doc. 139).

 

                                  In data 18 marzo 2022, l’CO 1 ha quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 26 febbraio 2018 e il 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di fr. 90'056.35, considerando, dopo revisione, gli importi pagati alle succitate cinque imprese alla stregua di salari determinanti. Questi premi sono pertanto stati calcolati in base a quanto è stato versato alla ditta __________ (fr. 357'859 - doc. 142), alla ditta __________ (fr. 309'479 – doc. 143), alla ditta __________ (fr. 152'894 – doc. 144), alla ditta __________ (fr. 189'083 – doc. 145) e alla ditta __________ (fr. 78'802 – doc. 146).

 

                                  In sede di opposizione, __________ ha segnatamente fatto valere che “i pagamenti in contanti a favore delle aziende sopracitate sono stati considerati come “pagamenti a terzi in contanti con contropartita non verificabile presso il beneficiario”, questo nonostante le fatture in nostro possesso, timbrate e firmate dai rispettivi beneficiari e di conseguenza registrate nella nostra contabilità. Ci siamo impegnati a produrre entro i nostri limiti e possibilità la necessaria documentazione supplementare da parte dei beneficiari, dove viene comprovato l’avvenuto ricevimento del denaro contante. In allegato le dichiarazioni firmate ricevute finora. Al momento siamo in attesa della dichiarazione del titolare delle aziende __________ e __________” (doc. 149).

 

                                  Il socio-gerente della RI 1 ha quindi versato agli atti la dichiarazione 30 marzo 2022 di __________ che, a proposito delle imprese __________ e __________, ha confermato di aver personalmente ricevuto, tra il 15 gennaio 2019 e il 15 settembre 2020, somme di denaro ammontanti a fr. 486'751.70 (doc. 149, p. 3 e 4), quella 4 aprile 2022 di __________ che, a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto, tra il 27 novembre e il 10 dicembre 2020, somme di denaro in contanti ammontanti a fr. 65'554.55 (doc. 149, p. 5), quella 4 aprile 2022 di __________ che, sempre a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto il 24 dicembre 2020 l’importo in contanti di fr. 13'247.10 (doc. 149, p. 6) e infine quella 4 aprile 2022 di __________ che, a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto, tra il 20 luglio e il 10 novembre 2020, somme di denaro in contanti ammontanti a fr. 159'220.45 (doc. 149, p. 7).

 

                                  Sempre nel quadro della procedura di opposizione, l’istituto assicuratore ha invitato __________ a produrre le fatture emesse dalle società in questione e gli ha posto le seguenti domande:

 

" (…).

-   Quali condizioni per la responsabilità sono state definite al momento dell’assegnazione degli incarichi?

-   Esiste un underpinning contract o sono presenti altri documenti scritti su cui si basano le relazioni d’affari? In caso affermativo, la prego di inviarceli.

-   Quali sono le persone che hanno eseguito gli incarichi in questione? Chi ha dato loro le istruzioni necessarie? Chi ha pagato i lavoratori?

-   Chi ha effettuato questi pagamenti in contanti a favore di __________, __________, __________, __________ e __________?

-   Descriva l’attività nel modo più dettagliato possibile.

-   La prego di inviarci la lista degli impiegati e i rapporti giornalieri di lavoro.

-   Chi ha nominato le persone incaricate di eseguire i lavori per le società __________, __________, __________, __________ e __________?

-   Qual era il rapporto tra queste persone e le rispettive aziende?

-   Chi (persona fisica) ha coordinato e controllato i lavori?

-   Chi ha allestito le fatture?

-   La società RI 1 aveva un interlocutore presso le suddette aziende? In caso affermativo, chi (persona fisica)?

-   Come sono sorte le relazioni d’affari?

-   Chi ha messo a disposizione i mezzi operativi?

-   Chi ha fornito il materiale utilizzato? (…).” (doc. 154)

 

                                  Per quanto qui più interessa, il socio-gerente ha spiegato che la RI 1 si occupa prevalentemente di montare/smontare ponteggi appartenenti ai committenti (aziende di ponteggi), soprattutto nei Cantoni Ticino, __________, __________ e __________, mettendo a loro disposizione la necessaria manodopera. Nei casi in cui il proprio personale si è rivelato insufficiente, la ricorrente ha fatto capo a delle aziende terze – concretamente la __________, la __________ e la __________ (trattandosi invece della __________ e della __________, esse hanno fornito le loro prestazioni nei vari cantieri a prezzi forfettari, impiegando il proprio personale) – le quali le hanno fornito la manodopera aggiuntiva necessaria a colmare la carenza di personale. La relazione d’affari tra la RI 1 e le società terze si è fondata esclusivamente su accordi verbali. Su richiesta delle aziende terze, le prestazioni da loro fornite sono sempre state retribuite in contanti, personalmente da __________, in occasione della presentazione brevi manu delle rispettive fatture.

                                  Il socio e gerente ha inoltre precisato di avere personalmente coordinato e controllato i lavori sui cantieri in cui le ditte __________ __________ e __________ hanno fornito la loro manodopera. Nei cantieri in cui hanno operato le società __________ e la __________, il lavoro è stato invece coordinato e controllato sia da __________ che dai titolari delle ditte in questione (cfr. doc. 160).

 

                                  __________ ha pure prodotto copia dei conteggi delle ore lavorate e delle fatture presentati dalle società __________ (doc. 155, p. 1-15), __________ (doc. 156, p. 1-27 e doc. 158, p. 1-12) e __________ (doc. 157, p. 1-20).

                                  Per quanto riguarda le società __________ e __________, egli ha trasmesso all’CO 1 le rispettive fatture emesse nei confronti della RI 1 per delle opere di ponteggio effettuate presso vari cantieri (cfr. doc. 159, p. 1-18, rispettivamente doc. 159, p. 19-24).

 

                        2.11.  Dalle carte processuali emerge inoltre che l’amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la posizione di ogni singolo subappaltatore, con lo scopo di “stabilire se, per i periodi in questione, possano essere ritenuti soggetti indipendenti attivi” (doc. 191, p. 11).

 

                                  Per quanto riguarda la ditta __________, dagli atti acquisiti dall’assicuratore risulta che da parte della RI 1 essa ha ricevuto fr. 9'703 nel 2018 e fr. 143'191 nel 2019 (doc. 144), importi la cui entità non è di per sé contestata.

                                  Emerge d’altro canto che l’azienda in questione è stata iscritta a RC il 23 febbraio 2017, con la ragione sociale «__________» con sede a __________. A quel momento, socio e gerente era __________. Rispondendo il 18 aprile 2017 alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, egli ha dichiarato segnatamente di non occupare personale né di prestare personale retribuito direttamente, osservando che la ditta __________ era all’epoca “dormiente” (cfr. doc. 3 - inc. VII 4). L’assicuratore LAINF l’ha quindi informato che la questione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il momento non si poneva (cfr. doc. 4 - inc. VII 4).

                                  Nell’ottobre 2017, la ragione sociale è stata modificata in «__________». Socio e gerente della società è divenuto __________. Allo scopo di verificare il suo obbligo assicurativo, in data 11 aprile 2019 alla ditta in questione è stato chiesto di produrre una serie di documenti (doc. 7 - inc. VII 4). Nonostante i solleciti (cfr. doc. 8 e 11 - inc. VII 4), non è stato dato alcun seguito alle richieste. Nel luglio 2019, __________ è quindi stato informato che l’CO 1 avrebbe presunto che la ditta non era né attiva né occupava personale, con la conseguenza che eventuali infortuni non sarebbero stati coperti (cfr. doc. 14 - inc. VII 4). A questa comunicazione non è seguita alcuna reazione da parte del socio e gerente (cfr. inc. VII 4).

                                  La __________ è stata posta in liquidazione con decisione del 24 luglio 2019 del Tribunale circondariale di __________. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 18 settembre 2019. Nel febbraio 2020 la società è stata cancellata d’ufficio.

                                  Tenuto conto di quanto precede, il TCA rileva dunque che la ditta __________ non si è mai opposta alla constatazione relativa all’inesistenza di manodopera occupata, e ciò sebbene le sia stata concessa più volte l’opportunità di farlo, che non ha dichiarato alcuna massa salariale all’CO 1 e che non ha nemmeno mai pagato premi per l’assicurazione contro gli infortuni.

                                  A proposito della __________, dalla relativa documentazione si evince che la società insorgente le ha versato in contanti fr. 275'614 nel 2019 e fr. 82'245 nel 2020 (cfr. doc. 142), importi la cui entità non è di per sé contestata.

                                  Risulta inoltre che le sue origini risalgono al gennaio 2013 quando __________ ha dato vita a una ditta individuale (la «__________»), con lo scopo di fornire prestazioni di servizio di ogni genere sui cantieri edili (cfr. doc. 4 – inc. VII 3).

                                  Nell’agosto 2013 ha avuto luogo la trasformazione in Sagl con la ragione sociale «__________». A quel momento socio e gerente della società era ancora __________.

                                  Nel giugno 2019, quale socio e gerente della __________ è subentrato __________ (come visto, già socio e gerente della __________).

                                  La __________ è stata posta in liquidazione con decisione del 26 novembre 2020 del Tribunale di commercio del Cantone __________. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 1° marzo 2021. Nel marzo 2021 la società è stata cancellata d’ufficio.

                                  Nel dicembre 2018, l’CO 1 ha chiesto alla società in questione di notificare la massa salariale per l’anno 2018 entro il 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 49 – inc. VII 3). Solleciti in tal senso le sono stati inviati il 4 febbraio (doc. 51 – inc. VII 3), il 18 febbraio (doc. 52 – inc. VII 3) e il 15 settembre 2019 (doc. 62 – inc. VII 3), senza alcun riscontro. Lo stesso è accaduto per la massa salariale per l’anno 2019.

                                  Da informazioni ottenute dalla Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che la __________ ha dichiarato per l’ultima volta dei salari nel 2018 (fr. 46'479 – cfr. doc. 80, p. 1 ss. - inc. VII 3).

                                  Con scritto del 6 marzo 2020, l’Ufficio esecuzione del Comune di __________ ha informato l’istituto assicuratore resistente che la __________ aveva da qualche mese abbandonato la sua sede di __________ senza comunicare alcuna nuova sede. Inoltre, __________, socio e gerente della società, risultava senza residenza conosciuta dal 17 dicembre 2019, donde l’impossibilità di contattarlo (cfr. doc. 71 - inc. VII 3).

                                  Dal verbale 24 marzo 2020 dell’Ufficio esecuzione del Comune di __________ emerge infine l’impossibilità di procedere al pignoramento dei beni nei confronti di __________, a dipendenza di pregressi premi rimasti impagati (doc. 74 - inc. VII 3).

                                  Sulla scorta di quanto precede, il TCA constata dunque che per il periodo in discussione non risulta che la ditta __________ occupasse manodopera, che essa non ha dichiarato alcuna massa salariale all’CO 1 e che non ha neppure versato contributi sociali.

 

                                  Trattandosi della ditta __________, dalla documentazione che la concerne si evince che la società ricorrente le ha versato in contanti fr. 309'479 nel 2018, somma la cui entità non è di per sé contestata.

                                  La __________ è stata fondata nel 2012 con lo scopo, segnatamente, di fornire prestazioni di servizio in campo edile. Nel frattempo, lo scopo aziendale è stato modificato nella fornitura di prestazioni di servizio di tipo assicurativo sull’intero territorio nazionale, gestione di un’agenzia di viaggi, fornitura di prestazioni di servizio in ambito edile, fornitura di prestazioni di servizio nell’ambito del collocamento di personale, import ed export, come pure commercio di merci di ogni genere.

                                  La __________ è stata posta in liquidazione con decisione del 24 settembre 2020 del Tribunale distrettuale di __________. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 3 novembre 2020. Nel febbraio 2021 la società è quindi stata cancellata d’ufficio.

                                  Si evince inoltre che, nel dicembre 2017, la fiduciaria __________ ha informato l’assicuratore convenuto che la __________ non avrebbe più occupato personale a far tempo dal 1° gennaio 2018, ragione per la quale la massa salariale per il 2018 sarebbe stata presumibilmente pari a 0 (cfr. doc. 54 – inc. VII 2). L’assenza di personale occupato è quindi stata confermata dall’CO 1 in data 5 gennaio 2018 (doc. 55 – inc. VII 2).

                                  Con comunicazione mail del 28 agosto 2018, la fiduciaria ha ribadito che la __________ non ha più manodopera alle proprie dipendenze e che la sua attività è stata interrotta (doc. 64 – inc. VII 2). L’azienda medesima ha chiesto all’CO 1 l’annullamento dell’assicurazione per il 30 giugno 2018, precisando di non occupare più personale (doc. 68 – inc. VII 2).

                                  In definitiva, per il 2018, la __________ ha notificato all’assicuratore resistente una massa salariale di soli fr. 34'251.30 (doc. 72 – inc. VII 2).

                                  Alla luce di quanto precede, il TCA constata dunque che, per sua stessa ammissione, la ditta __________ non aveva personale alle proprie dipendenze nel periodo in discussione, che essa ha dichiarato all’CO 1 una massa salariale senza alcun rapporto con quanto versatole dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 34'251.30 vs. fr. 309'479) e che non ha in pratica neppure pagato premi per l’assicurazione contro gli infortuni (fr. 406 secondo il doc. 73 – inc. VII 2).

 

                                  In merito alla ditta __________, dalla documentazione a disposizione risulta che nel 2020 essa ha ricevuto in contanti da parte della RI 1 fr. 189'083 (doc. 145), importo la cui entità non è di per sé contestata.

                                  L’azienda in questione, con sede a __________, è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era l’esecuzione di lavori edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni genere, come pure la fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili (amministrazioni immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e intermediazioni immobiliari). Iscritto a RC era __________, membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è subentrato __________, amministratore delegato con firma individuale. A contare dal 19 novembre 2020, quest’ultimo è stato a sua volta sostituito da __________, membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale.

                                  La __________ è stata dichiarata fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è quindi stata cancellata d’ufficio.

                                  Da informazioni ricevute dalla Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che per il 2020 l’azienda in questione non ha dichiarato alcuna massa salariale (cfr. doc. 99, p. 1 – inc. VII 1). Per determinare i premi definitivi per l’anno 2020, l’istituto assicuratore convenuto si è visto costretto a procedere a una stima della massa salariale di quell’anno (fr. 440'000), facendo capo alle indicazioni fornite nella dichiarazione dei salari per il 2019 (cfr. doc. 90 – inc. VII 1). I relativi premi sono comunque rimasti impagati.

                                  In base al verbale allestito il 7 settembre 2020, i funzionari dell’Ufficio esecuzione di __________ hanno pignorato 4 autovetture, 2 furgoni e 2 rimorchi, per un valore complessivo di fr. 21'200. È peraltro stato precisato che non erano stati rinvenuti altri attivi pignorabili (cfr. doc. 69 - inc. VII 1).

                                  In occasione della sua audizione 3 marzo 2021 da parte dell’Ufficio fallimenti di __________, __________ - amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 - ha in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali commerciali né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta occupasse ancora personale e di non essere al corrente di che fine avessero fatto i ponteggi appartenenti alla società (cfr. doc. 83 – inc. VII 1).

 

                                  Dall’email 3 marzo 2021 inviato all’CO 1 dall’Ufficio fallimenti di Oberentfelden si evince che non era stato possibile procedere all’audizione di __________ in quanto irreperibile (cfr. doc. 83, p. 1 – inc. VII 1).

                                  Stante quanto precede, il TCA constata dunque che per l’anno determinante la __________ non ha dichiarato alcuna massa salariale né all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante stima) né alla Cassa di compensazione e che non ha nemmeno pagato contributi sociali.

 

                                  Per quel che riguarda infine la ditta __________, risulta che da parte della RI 1 essa ha ricevuto nel 2020 fr. 78’802 (doc. 146), importo la cui entità non è di per sé contestata.

                                  Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio si evince che l’impresa in questione è stata fondata nel settembre 2020. Il suo scopo consiste nell’installazione, noleggio, fabbricazione e commercio di ponteggi di ogni tipo, come pure nella fornitura di prestazioni di servizio nel campo delle demolizioni, dei trasporti, degli scavi e dell’edilizia in generale. Iscritto a RC era originariamente __________, membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel dicembre 2020 gli è succeduta __________, anch’ella membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale.

                                  Per l’anno 2020, la __________ ha annunciato all’CO 1 e alla Cassa di compensazione del Cantone __________ una massa salariale di soli fr. 27'568.90 (cfr. doc. 120 – inc. VII 5 e doc. 150 – inc. VII 6).

                                  Sulla scorta di quanto precede, questa Corte constata dunque che l’impresa in questione ha dichiarato all’CO 1 (e alla competente CCC) una massa salariale non congrua a quanto corrispostole dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 27'568.90 vs. fr. 78’802) e che essa non ha quindi neppure pagato dei congrui contributi sociali.

 

                        2.12.  L’assicuratore LAINF si riferisce ai criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.7.) per presumere che le somme di denaro versate dalla società ricorrente, avevano di fatto lo scopo di retribuire del personale supplementare non dichiarato, consentendole in tal modo di risparmiare una parte degli oneri sociali che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro.

 

                                  Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta la posizione dell’CO 1, facendo in sostanza presente che la manodopera che ha eseguito gli incarichi non avrebbe mai avuto un rapporto contrattuale con la RI 1 e che le ditte subappaltatrici sarebbero in realtà delle aziende che sopportano un rischio imprenditoriale proprio e che hanno agito nei rapporti con l’insorgente quali partner commerciali.

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata come l’amministrazione abbia accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per risoluzione della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la documentazione relativa all’azienda insorgente e ha pure preso in considerazione gli atti concernenti le società terze.

                                  Le conclusioni alle quali è pervenuto l’CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole di essere seguita la conclusione secondo cui – contrariamente a quanto preteso dal rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.2.) – “le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di abuso di diritto sono (…) adempiute. Sussistono sufficienti indizi per concludere che, con verosimiglianza preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzi di subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non merita alcuna protezione giuridica.” (doc. V, p. 10).

 

                                  Il TCA osserva che anche se la RI 1 non era tenuta a eseguire i propri pagamenti tramite bonifico, ciò nulla toglie al fatto che le ricevute di pagamento riguardanti i versamenti in contanti effettuati alle aziende in questione, non appaiono di per sé atte a dimostrare che non si sia trattato di versamenti di salario a persone fisiche.

                                  La spiegazione che è stata fornita al proposito da __________ – mancanza di fiducia nei confronti della RI 1 da parte dei titolari delle aziende terze (cfr. doc. 160, p. 2) – non convince, avantutto in considerazione della durata della relazione d’affari che si era instaurata tra le parti. Lo stesso dicasi per la (diversa) giustificazione fornita con il ricorso, ritenuto che non si vede come la decisione di onorare le fatture in contanti possa essere stata dettata dalle urgenze e dall’importante mole di lavoro a cui si è trovata confrontata la società insorgente all’inizio della propria attività. Dagli atti di causa si evince d’altronde che la ditta ricorrente è solita effettuare il pagamento dei salari ai propri dipendenti mediante bonifico bancario (cfr., ad esempio, doc. 163, p. 17-22, p. 25, p. 27, p. 29, p. 31, p. 33 e p. 35; doc. 164, p. 5 e p. 7; doc. 173, p. 4-9; doc. 174, p. 3-11). La ragione per la quale anche i versamenti alle società subappaltatrici non siano stati effettuati secondo questa modalità, è pertanto ancor meno comprensibile.

 

                                  D’altra parte, così come è già stato rilevato dall’istituto resistente (cfr. doc. 191, p. 5), dalle fatture e dai conteggi delle ore lavorate che sono stati prodotti nel quadro della procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle attività svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente utilizzato e addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate.

 

                                  Inoltre, segnatamente il mancato annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro (perlomeno) carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.), rappresentano degli indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione non sono stati assunti da persone giuridiche ma piuttosto da persone fisiche.

 

                                  È ancora utile segnalare che, dal profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella oggetto della STF 8C_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.). Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto a una ripresa salariale inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo capo agli esiti dei propri accertamenti, l’assicuratore LAINF aveva concluso che coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti effettuati alle quattro società quale “Arbeitsentgelt an in der Schweiz beschäftigte und beitragpflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium unterstehende Arbeitnehmende” (cfr. consid. 3.5 del summenzionato giudizio).

                                  Il Tribunale federale ha confermato la pronunzia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione dell’istituto assicuratore.

 

                                  Lo stesso può essere detto per la sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale di __________, riguardante una ripresa salariale effettuata dall’CO 1 in relazione a delle somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr. 643'440) versate in contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle costruzioni) a una società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso campo). In quella fattispecie, la società insorgente aveva in particolare sostenuto che nel settore edile è frequente che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere vengano subappaltate ad altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di subappaltatrici, rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società terza avrebbe effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera e per questi lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha emesso di volta in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il pagamento di acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è talvolta il caso nel settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con il proprio agire l’CO 1 avrebbe violato l’art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe sempre annunciato tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere obbligata a pagare dei contributi sui salari di un’altra impresa, anche se quest’ultima ha agito in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto di aver ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le assicurazioni sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui attendibilità non aveva avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e contrario agli usi pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a informarsi presso gli assicuratori sociali se la società terza avesse loro effettivamente annunciato i salari dei propri dipendenti.

                                  Con il suddetto giudizio, il Tribunale __________ è giunto alla conclusione che lo statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo, ovvero per un risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con la ricorrente la società terza non ha espletato una vera e propria attività imprenditoriale, ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha prodotto effetti dal profilo del diritto assicurativo, legittimando l’CO 1 a considerare salari le somme di denaro pagate in contanti dall’impresa insorgente. In particolare, la Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell’importanza delle somme che erano state versate alla ditta subappaltatrice, un’approfondita verifica di quest’ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere dalla ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo di accertamento.

                                  Con sentenza 8C_317/2023 del 5 ottobre 2023, il TF ha confermato la pronunzia cantonale, liquidando il ricorso presentato dalla società con la motivazione che “mit Blick auf die in E. 3.1 hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor) sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte.”.

 

                                  Stante quanto appena esposto, sostenere che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato all’CO 1 le somme ricevute in contanti dalla RI 1 non sarebbe “ascrivibile alla ricorrente e non può essere quest’ultima a pagare le conseguenze della cattiva gestione aziendale effettuata da altre persone”, non soccorre la tesi dell’insorgente. Dalle carte processuali non risulta - e del resto il patrocinatore nemmeno lo pretende (né tantomeno lo dimostra) - che l’insorgente abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento.

                                  In questo senso, le dichiarazioni 8 e 15 giugno 2023 di, rispettivamente, __________ (doc. I) e __________ (doc. J), i quali hanno attestato che la responsabilità e gli obblighi nei confronti delle assicurazioni sociali incombevano esclusivamente a loro, appaiono prive di rilevanza.

 

                                  In conclusione, occorre ritenere che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle cinque imprese implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni sulle quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale.

 

                                  Posto che l’entità degli importi alla base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non risultano contestati, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata in questa sede e il ricorso interposto dalla RI 1 respinto.

 

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, il TCA non si è pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti