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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 aprile 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 1° novembre 2020, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di ricezionista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha compiuto un movimento di ripresa con l’arto superiore destro per evitare che gli cadesse il televisore che stava sollevando, avvertendo un dolore alla parte interna del gomito (cfr. doc. 41).
A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 3 novembre 2020 della __________, una lesione incompleta dell’inserzione radiale del bicipite brachiale (doc. 6).
Il 27 novembre 2020 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di reinserzione del tendine (doc. 12), l’8 aprile 2021 a neurolisi del nervo mediano e nervo interosseo anteriore del gomito destro, revisione del tendine bicipite brachiale con estesa sinovectomia e ricostruzione del bicipite brachiale mediante innesto tendineo (doc. 71), nonché il 22 aprile 2022 a neurolisi del nervo mediano e neurotomia piccola branca del nervo cutaneo antebrachio laterale del gomito destro (doc. 146).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 febbraio 2023, l’amministrazione ha negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI), posto che l’assicurato non sarebbe portatore di una “menomazione importante dell’integrità fisica” (doc. 193).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 194), in data 28 marzo 2023, l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 197).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24 aprile 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché “definisca l’importo dell’indennità per menomazione dell’integrità, pari al 20%”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Agli atti della procedura vi sono due referti medici, quello del dr. __________ del 17 agosto 2022, confermato in data 5 gennaio 2023, e quello del dr. __________ del 6 febbraio 2023, entrambi professionisti incaricati dalla CO 1. Questi referti, tuttavia, divergono sensibilmente, ma stranamente CO 1 ha esaustivamente fatto riferimento a quello del dr. __________, solo parzialmente a quello del dr. __________.
Conviene pertanto riprendere le conclusioni a cui, nel referto dell’agosto del 2022, confermate in quello del gennaio 2023, il dr. __________ giungeva, ovvero alla conclusione che “tuttora persiste un deficit sensitivo alle due dita della mano destra, oltre ad un deficit all’avambraccio radiale laterale volare sul territorio del nervo cutaneus antebrachi lateralis”, conseguenza della “lesione parziale sensitiva assonale del nervo mediano destro”, di fatto irreversibile (“poco probabile che potrà verificarsi un ulteriore recupero”).
Un deficit che invece il dr. __________, nel suo referto, non ha ritenuto di indagare, essendosi concentrato – per quanto si possa comprendere dal suo referto, redatto in tedesco e in tedesco citato nella decisione impugnata – sulla sintomatologia dolorosa e sull’assenza di riscontri oggettivi per giustificarla. Una sintomatologia che il ricorrente non ha però mai invocato, avendo sempre addotto di subire – e di ancora continuamente subirlo – il deficit sensitivo invece accertato dal dr. __________.
(…).
Orbene, sembrerebbe, leggendo il referto del dr. __________ che, per comprovare l’esistenza di un deficit come quello presentato dal ricorrente debbano essere necessari dei riscontri oggettivi, risultato di prove con apparecchiature che registrano non sensazioni umane, ma movimenti elettrofisiologici. Senza di che, le sensazioni addotte da un essere umano non esistono, o sono un’esagerazione o il prodotto di una accresciuta sensibilità. Per non dire di una voluta esagerazione.
Una conclusione quest’ultima, che certamente non può essere neppure immaginata nel caso del ricorrente che, come detto, ha ripreso a lavorare al cento per cento, nonostante il deficit sensitivo da lui presentato. Dunque, perfettamente credibili le sue sensazioni, come del resto riconosciuto dal dr. __________, il quale riferisce che “per quel che riguarda gli aspetti sensitivi si può pure confermare una funzione conservata del nervo anche se l’elettroneurografia sensitiva a livello del dito indice mostra una asimmetria d’ampiezza del potenziale d’azione sensitiva significativa rispetto al lato sinistro ed anche rispetto al dito medio”.
(…).
Pur ammesso, come si è visto, nella letteratura che una lesione del nervo mediano possa provocare deficit sensoriali anche importanti, come quelli denunziati dal ricorrente, la decisione impugnata si fonda sul parere del dr. __________ che insiste sulla mancata evidenziazione elettrografica di simili sensazioni.
Si ricordi, allora, che l’elettromiografia è un procedimento consistente nella misurazione della velocità di conduzione di uno stimolo elettrico lungo un nervo, attraverso stimolazione elettrica del nervo, e dell’ampiezza delle contrazioni del nervo, sempre indotte elettricamente. Non misura affatto la sensazione soggettiva che l’essere umano deriva da queste stimolazioni. Stimolazioni, peraltro, che provengono, al di fuori degli esami clinici, dalla vita stessa di una persona, come potrebbe essere le azioni quotidiane. Ad esempio, quella di tenere in mano un mouse, un bicchiere o di pulirsi nelle parti intime! Di che concludere come, o si crede alla sintomatologia descritta dal ricorrente o lo si mette alla prova, chiedendogli di tenere in mano un bicchiere, un mouse o di pulirsi nelle parti intime! (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a pronunciarsi in merito al parere espresso dal neurologo fiduciario dell’CO 1 (doc. V).
La sua risposta è pervenuta al TCA in data 13 giugno 2023 (doc. VI).
L’assicuratore resistente ha preso posizione in merito il 23 giugno 2023 (doc. VIII + allegato), mentre il rappresentante del ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l’oggetto della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato a un’IMI.
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’amministrazione, sentito il parere dei propri medici specialisti interni, ha negato all’assicurato l’assegnazione di un’IMI (cfr. doc. 197, p. 5).
Dalle tavole processuali emerge in effetti che nel corso del mese di febbraio 2023, RI 1 è stato visitato congiuntamente dal PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, e dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Secondo il dott. __________, l’assicurato presenta delle inconsistenze nell’indicazione dei disturbi, che non hanno trovato un correlato organico negli accertamenti neurologici, neppure in quelli più recenti. L’indicazione di un’allodinia nel territorio del nervo cutaneus antebrachi lateralis quale indizio clinico di una sindrome da dolore neuropatico, non è stata oggettivata, neppure nella regione del nervo mediano destro. Anche nei confronti del dott. __________ l’assicurato non ha fornito alcuna documentata indicazione a favore di un’allodinia. Egli ha fatto riferimento soltanto a delle scosse, che non si è però potuto riprodurre in occasione delle visite neurologiche. A sfavore dell’esistenza di un’effettiva sindrome da dolore neuropatico, vi è poi l’indicazione di un sonno notturno privo di disturbi, in particolare senza dolori a riposo. Dal punto di vista elettrofisiologico, sussiste unicamente, nella regione del nervo mediano, una lieve riduzione d’ampiezza, ripetutamente misurata, la quale non è tuttavia atta a dimostrare una minima lesione del nervo mediale destro, in assenza di una qualsiasi compromissione della velocità di conduzione motoria e sensitiva. Inoltre, manca pure un correlato a livello del nervo cutaneus antebrachi lateralis, responsabile dell’innervazione sensitiva dell’avambraccio, il quale non viene innervato dal nervo mediano.
In conclusione, lo specialista in neurologia dell’CO 1 ha sostenuto che in concreto difettano indicazioni oggettivabili e riproducibili a favore di un’effettiva sindrome da dolore neuropatico. Anche il disturbo della motricità fine denunciato ultimamente dall’assicurato, non è stato dimostrato mediante un deficit motorio oggettivabile nella regione del braccio o della mano. A suo avviso, anche qualora vi fosse una minima lesione del nervo mediano destro imputabile all’intervento del 27 novembre 2020 di reinserzione del tendine del bicipite, da un profilo neurologico non sarebbe comunque data alcuna rilevante menomazione dell’integrità, né una limitazione della capacità lavorativa (doc. 190).
Dal canto suo, il dott. __________ ha rilevato che “la situazione sembra stabilizzata e non sono necessari né nuovi interventi chirurgici, anzi potrebbero peggiorare la situazione, né ulteriori tipi di terapie” e che “l’assicurato lavora al 100% in attività amministrative senza nessun problema, presenta questi aspetti disestesici i quali però, pur riconosciuti in nesso di causalità con l’intervento, non essendo presente alcun danno rilevabile dal punto di vista neurologico, non raggiungono il minimo dell’indennizzabilità. La indennità IMI non può quindi essere erogata.” (doc. 192).
Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 contesta la posizione dell’assicuratore resistente, in particolare nella misura in cui pretende che la sintomatologia neurologica denunciata dall’insorgente non troverebbe correlazione sul piano oggettivo (cfr. doc. I).
In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in neurologia che, nell’agosto 2022 e nel gennaio 2023, aveva visitato l’assicurato per conto dell’amministrazione, invitandolo a prendere posizione in merito alle considerazioni enunciate dal dott. __________, con particolare riferimento all’aspetto dell’oggettivazione dei disturbi lamentati all’arto superiore destro (cfr. doc. V).
Da notare preliminarmente che, a margine della prima delle due consultazioni, lo specialista aveva osservato che “per quel che riguarda gli aspetti sensitivi si può pure confermare una funzione conservata del nervo anche se l’elettroneurografia sensitiva a livello del dito indice mostra una asimmetria d’ampiezza del potenziale d’azione sensibile significativa rispetto al lato sinistro ed anche rispetto al dito medio. Questo reperto sta dunque ad indicare un danno assonale sensitivo parziale concernente le fibre responsabili della sensibilità al dito indice. Se da un lato si può dunque confermare la continuità del nervo, dall’altro il reperto elettroneurografico sta ad indicare un danno verosimilmente di alcuni fascicoli sensitivi del nervo mediano, fascicoli concernenti il dito indice. Concludendo penso di poter porre la diagnosi di una lesione parziale sensitiva assonale del nervo mediano destro concernente verosimilmente i fascicoli sensitivi verso le dita I-II, oltre ad un danno pure sensitivo del n. cutaneus antebrachii lateralis.” (doc. 167, p. 3).
Questo il tenore del referto elaborato dal dott. __________ in data 13 giugno 2023:
" (…) A questo proposito ricordo di aver esaminato il Sig. RI 1 una prima volta il 17.08.2022 e una seconda volta il 5.1.2023, eseguendo in entrambi i casi un esame elettroneurografico sensitivo-motorio del nervo mediano destro. Il paziente descriveva una costante diminuzione della sensibilità (ipoestesia) con lieve componente dolorosa al tatto leggero alle dita I-II della mano destra.
All’esame clinico trovavo un deficit sensitivo alle dita I-II della mano destra, oltre a una ipoestesia all’avambraccio volare radiale sul territorio del nervo cutaneus antebrachi lateralis a destra.
L’esame elettroneurografico del nervo mediano destro aveva mostrato una conduzione motoria normale, mentre avevo trovato, sia all’esame del 17.08 che all’esame del 5.1 una asimmetria significativa dell’ampiezza del potenziale di azione sensibile stimolando il nervo e registrando al dito indice, mentre il reperto era normale al dito medio.
Questo reperto elettroneurografico è dunque riproducibile e convincente nel portare a ritenere che vi era stato, come descritto nei rapporti, un danno di fibre assonali del nervo mediano e in particolare di fibre responsabili della sensibilità del dito indice della mano destra.
Il dott. __________, nelle sue considerazioni, aveva indicato che ad entrambi gli esami non vi erano deficit motori e questo corrisponde effettivamente a quanto da me constatato.
Il dott. __________ indica che all’esame elettrofisiologico vi erano velocità di conduzione sensibile e motoria normali, come effettivamente avevo constatato anche da parte mia. Vi era invece una asimmetria di ampiezza tra il lato destro e il lato sinistro e questo ad entrambi gli esami del 17.08 e 05.01.2023, dunque non corrisponde a quanto scritto dal dott. __________ che parla di esame “unauffällig” il 17.08.2022: in effetti, non era così, anche in occasione di quell’esame sussisteva una asimmetria di ampiezza del potenziale di azione sensibile (…).
Non penso dunque che possa trattarsi di un problema tecnico per quel che riguarda la differenza di ampiezza tra destra e sinistra. Tra i due esami, e cioè tra quello del 17 agosto e del 5 gennaio, le minime differenze di ampiezza (8,18 rispettivamente 10,70) possono invece essere dovute a minime variazioni della misurazione ma in entrambi i casi il reperto patologico persiste. __________Penso dunque che l’osservazione del dott. __________ a proposito di questo specifico reperto elettrofisiologico non corrisponda a quanto da me constatato in occasione di entrambe le valutazioni e ritengo che, sulla base delle mie misurazioni, una lesione delle fibre nervose sensitive possa essere ritenuta oggettivata in occasione di entrambi gli esami. È stata utilizzata una metodica diagnostica standardizzata.” (doc. VI)
Con apprezzamento del 22 giugno 2023, il dott. __________ ha commentato criticamente quanto fatto valere dal dott. __________, e meglio in particolare:
" (…) Dr. __________ geht in seiner Stellungnahme vom 13.06.2023 lediglich auf diese elektrophysiologischen Ergebnisse und Interpretation der rein elektrophysiologischen Untersuchung des Nervus medianus rechts nochmals ein mit dem Hinweis, dass nach seinem Dafürhalten eine leichte Schädingung des Nervus medianus elektrophysiologisch rein sensibel ausgewiesen sei, wogegen die motorischen Befunde als unauffällig bestätigt wurden. Die unterschiedlichen Messergebnisse diesbezüglich seien nicht technisch bedingt. Dr. __________ äussert sich jedoch nicht zur funktionellen oder schmerzbezogenen Relevanz eines möglichen rein sensiblen leichten Schaden des Nervus medianus rechts, was jedoch alleine integritätsschadensrelevant ist. Im Ergebnis wurde auch versicherungsmedizinisch-neurologisch eine leichte rein sensible Teilverletzung des N. medianus rechts als möglich eingeschätzt, sodass hier keine funktionell oder IE-relevante neurologische Meinungsdifferenz von versicherungsmedizinischer Seite begründbar vorliegt.
Im Ergebnis kann es daher auch bei der Einschätzung der versicherungmedizinisch-neurologischen und orthopädischen Abschlussuntersuchung sowie Beurteilung vom 06.02.2023 bleiben, dass die untere Schwelle eines möglichen Integritätsschadens nach Bicepssehnenruptur und Reinsertion und möglicher reinsensibler Teilverletzung des Nervus medianus rechts nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit erreicht wurde.
(…).” (doc. VIII 1)
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Tutto ben considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere dei medici fiduciari dell’CO 1, principalmente a quello del PD dott. __________, in quanto specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale l’assicurato non presenta un danno infortunistico alla salute atto a fondare il diritto a un’IMI.
D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi - neppure lievi - a proposito della correttezza della valutazione espressa dal neurologo di fiducia dell’assicuratore.
Interpellato dal TCA in corso di causa, il dott. __________ ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dal medico interno all’amministrazione, gli esami elettrofisiologici da lui eseguiti hanno consentito di oggettivare la presenza di una lesione delle fibre sensitive del nervo mediano destro a cui imputare la sintomatologia denunciata dal ricorrente (ipoestesia delle dita I-II con lieve componente dolorosa al tatto leggero) (cfr. supra, consid. 2.7.).
Tale constatazione non è però ancora sufficiente a fondare il diritto alla prestazione pretesa dal ricorrente in quanto, secondo l’art. 24 cpv. 1 LAINF, la menomazione dell’integrità non deve soltanto esistere ma essere anche importante (e durevole). Del resto, così come lo ha sottolineato il PD __________ (“Dr. __________ äussert sich jedoch nicht zur funktionellen oder schmerzbezogenen Relevanz eines möglichen rein sensiblen leichten Schaden des Nervus medianus rechts, was jedoch alleine integritätsschadensrelevant ist.”), il dott. __________ non si è pronunciato sull’aspetto riguardante l’importanza della menomazione di cui sarebbe portatore l’insorgente.
Ora, in merito a quest’ultimo aspetto, è utile segnalare che, in una sentenza 35.2015.100 del 4 maggio 2016 consid. 2.3.5., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva fatto proprio il parere del medico fiduciario dell’assicuratore in questione, secondo il quale solo una paresi – e quindi solo la lesione della parte motorica del nervo – dà diritto a un’IMI secondo le tabelle Suva (nelle tabelle Suva n. 1.2 e 2.2 si parla infatti di “paralisi” nervosa; da notare che i termini di “paralisi” e di “paresi” non sono sinonimi, visto che la paralisi implica l’abolizione completa della motilità, mentre in caso di paresi la motilità è soltanto limitata) (in questo stesso senso, si veda pure la STCA 35.2019.27 del 13 gennaio 2020 consid. 2.3.5., anch’essa cresciuta incontestata in giudicato).
Nella concreta evenienza, la pretesa lesione del nervo mediano destro riguarda esclusivamente la sua componente sensitiva (e dunque non quella motorica), circostanza che è del resto stata pacificamente ammessa anche dall’assicurato, rispettivamente dal dott. __________ (doc. 167, p. 1: “Il paziente non nota deficit motori all’avambraccio e alla mano destra.” e doc. VI: “… ritenere che vi era stato, come descritto nei rapporti, un danno di fibre assonali del nervo mediano e in particolare di fibre responsabili della sensibilità del dito indice della mano destra. Il dott. __________, nelle sue considerazioni, aveva indicato che ad entrambi gli esami non vi erano deficit motori e questo corrisponde effettivamente a quanto da me constatato.”).
Risulta pertanto pertinente, e dunque meritevole di essere seguito, il parere del medico fiduciario dell’CO 1, secondo cui “die untere Schwelle eines möglichen Integritätsschadens nach Bicepssehnenruptur und Reinsertion und möglicher reinsensibler Teilverletzung des Nervus medianus rechts nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit erreicht wurde.”).
Da segnalare comunque che l’indennità pretesa dal rappresentante dell’insorgente (20%) viene riconosciuta, in base alla tabella Suva n. 1.2, ad esempio in caso di paralisi prossimale del nervo mediano, ciò che comporta la paralisi dei muscoli pronatore rotondo e pronatore quadrato, la paralisi dei muscoli che permettono la flessione del polso, la paralisi del muscolo flessore lungo del pollice e la paralisi dei due muscoli lombricali laterali, una situazione decisamente più grave rispetto a quella che presenta l’assicurato.
Stante tutto quanto precede, tenuto pure conto che, così come emerge dalla descrizione dell’esame clinico contenuta nel rapporto 6 febbraio 2023 del dott. __________ (cfr. doc. 190, p. 2: “Der Versicherte präsentiert sich in stark athletischem, gut trainiertem Zustand, die Handinnenflächen sind seitengleich beschwielt. Keine Muskelatrophie äusserlich erkennbar. Er erfolgt ein kräftiger Handschlag rechtsseitig. Der Versicherte kann an allen Arealen des Unterarms, insbesondere auch der Innenseite und der Handflächen, ohne schmerzhafte Reaktion rechts repetitiv ohne Einschränkungen angefasst und berührt werden. In den angegebenen hypästhetischen Zonen der Handinnenfläche rechts ist die Zahlendiskrimination regelrecht wiedergegeben und seitengleich zu links. Auch das Lageempfinden des Fingerendglieds des Zeigefingers rechts ist regelrecht. Im Hinblick auf die motorische Innervation ist diese zunächst in der Leistungserbringung suboptimal, ohne Schmerzangaben (kleiner Finger gegen Daumen-Versuch), und kann dann auf ein Maximum gesteigert werden und ist zuletzt seitengleich nicht überwindbar. Unauffällige Schreibprobe mit der rechten Hand.”), la pretesa lesione nervosa ha in ogni caso un’impatto pratico modesto, occorre concludere che l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare l’assegnazione di un’IMI a RI 1.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti