Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2023.34

 

PC/sc

Lugano

26 giugno 2023             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 aprile 2023 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.   In data 16 dicembre 2022, la __________ (di seguito: __________) ha trasmesso all’CO 1 l'annuncio d'infortunio del 24 novembre 2022 della propria cliente __________, succursale di __________ (di seguito: __________) dal quale risulta che, il 19 novembre 2022, RI 1 (dipendente della __________ a tempo pieno e per una durata indeterminata dal 1° ottobre 2022 in qualità di capo-muratore) era rimasto vittima di un infortunio presso il proprio domicilio di __________ (doc. 7).

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 1° marzo 2022, l’assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione all’evento infortunistico del 19 novembre 2022. A suo avviso, nel caso di specie, non sarebbe “provato che al momento dell’evento lei fosse operativo presso la ditta __________, succursale di __________, __________, alle condizioni indicate nella notifica d’infortunio.” (doc. 62).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta il 21 marzo 2023 dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 73), in data 6 aprile 2023, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione, precisando che “i documenti che sono stati trasmessi alla CO 1 non permettono di ammettere che, secondo il criterio della probabilità preponderante, RI 1 al momento dell'evento dichiarato, era attivo presso la __________ succursale di __________ alle condizioni enunciate sull'annuncio d'infortunio. (…). Riassumendo preso atto degli argomenti fatti valere con l'opposizione e della documentazione prodotta la CO 1 non può che confermare che il 19.11.2023 RI 1 non era attivo per conto della __________, succursale di __________, quale capo-muratore” (doc. 80).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2023,  sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro con la ditta __________, al momento in cui è occorso l’infortunio e che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto, affinché determini l’estensione e la durata della copertura assicurativa e del diritto all’indennità giornaliera, argomentando in particolare quanto segue:

" (…)

10. La CO 1 non ha innanzitutto tenuto in considerazione il contratto di lavoro trasmesso a suo tempo e che conferma il rapporto lavorativo con la __________, succursale di __________ a contare dal 1. ottobre 2022. Si ribadisce che tale contratto è una prova inconfutabile in tale senso.

11. La CO 1 non ha poi tenuto in considerazione i salari versati.

Agli atti figura la distinta del pagamento del salario per il mese di ottobre 2022, controfirmata dall'assicurato.

La CO 1 ha controbattuto che la prova del pagamento dei salari non è controfirmata dal datore di lavoro e che non è stata fornite la prova del pagamento del salario di novembre 2022. La contestazione è chiaramente infondata. Difatti, nel frattempo essa aveva ricevuto anche il certificato di salario per l'anno 2022 sottoscritto dal datore di lavoro che attesta il pagamento dei salari in discussione. È dunque pretestuoso pretendere che venga sottoscritta la prova del pagamento del salario come indicato al consid. 10 della decisione impugnata. Innanzitutto, va sottolineato che è prassi costante che quando si salda un debito, è il creditore che firma la ricevuta e non già il debitore. Secondariamente, la prova di cui la CO 1 critica la mancanza è in realtà già agli atti. La firma sul certificato di lavoro è difatti sufficiente e conferma il pagamento del salario. Si invita poi la CO 1 ad indicare per quale motivo il documento sarebbe "incomprensibile", non avendo motivato la sua affermazione. Il certificato di salario è difatti stato allestito come accade usualmente e riporta dei dati chiaramente comprensibili.
Senza ragione la CO 1 censura poi il fatto che sul certificato di salario figura anche il pagamento dell'indennità per "vitto, alloggio" di CHF 432, sostenendo che non figura nulla in proposito nel contratto di lavoro. La cfr. 5 dello stesso prevede infatti il rimborso delle spese sopportate dal lavoratore per esigenze professionali. Considerato che il lavoratore era attivo a __________, gli stata pagata l'indennità in discussione per i pasti fuori casa.

In merito agli errori di calcolo nel conteggio dei contributi FAR. e CPC messi in luce dalla CO 1, non si può che prenderne atto, ma certamente a causa di questi non deve patire il lavoratore. Il signor RI 1 è difatti capo muratore e non contabile e non dispone delle conoscenze per contestare il conteggio allestito dal datore di lavoro.

È ben vero che non è stata versata la quota parte della tredicesima. Tuttavia, va pure sottolineato che il datore di lavoro ha versato il salario completo per il mese di novembre 2022 sebbene non vi fosse tenuto in base all'art. 324b CO.

Che il salario sia stato versato in contati piuttosto che su un conto bancario non è di rilievo dal momento che le prove agli atti (conteggio salario e certificato di salario per il 2022) dimostrano che lo stesso è stato effettivamente pagato e che creditore e debitore le confermano.


12. Neppure possono essere negate totalmente e nemmeno parzialmente le prestazioni in discussione solo perché il conteggio delle ore è stato trasmesso nel corso della procedura di opposizione come pure il programma lavori. I documenti sono ora agli atti e ciò è sufficiente. Come scritto in precedenza, l'assicurato non deve sopportare svantaggi per asserite mancanze del datore di lavoro. Il signor RI 1 si è difatti dovuto rivolgere alla scrivente legale per far valere i propri diritti e grazie all'intervento della sua rappresentante si è potuto rimediare.

D'altra parte, la procedura di opposizione serve anche a supplire ad eventuali mancanze. Se così non fosse, la stessa sarebbe svuotata di parte della sua funzione.


13. A torto si rifiuta il versamento delle prestazioni in discussione poiché la CO 1 ritiene che non sarebbe possibile che il signor RI 1 sia stato attivo solo su un cantiere. Egli non si può inventare di essere stato attivo su altri cantieri quando in realtà egli ha lavorato sempre a __________. Vi sono agli atti anche le dichiarazioni di altri lavoratori che erano attivi in quel frangete in tale luogo.

Egli ha svolto le usuali attività di un capo muratore. Ha organizzato il lavoro in corso, assegnato i compiti, sorvegliato l'esecuzione e lavorato manualmente per realizzare l'opera commissionata. Sono pure state prodotte le giornaliere che il signor RI 1 era tenuto a compilare e sottoscrivere giornalmente per il suo datore di lavoro. Egli era infatti tenuto a dimostrare e garantire al suo datore di lavoro, su quale cantiere era impiegato e quante ore aveva svolto ogni giorno. La compilazione del formulario è requisito imposto dal datore di lavoro per percepire il salario. In poche parole: se non vengono attestate le ore svolte, non viene versato il salario. Malgrado che tale prova sia stata versata agli atti, non è stata tenuta in considerazione né spesa una parola in proposito, ciò che non è ammissibile.

Per fugare ogni dubbio, si chiede l'audizione dei signori __________ (direttore) e __________ (contabile) della __________ nonché dei colleghi di lavoro che hanno sottoscritto le dichiarazioni già prodotte in sede di opposizione.

(…).

14. La CO 1 non ha volutamente preso in considerazione tutte le prove presenti agli atti che attestano la sussistenza del rapporto lavorativo e il conseguente diritto del signor RI 1 alle prestazioni in discussione. Oltre a quanto già messo in luce, si ricorda pure che il datore di lavoro ha pagato i premi all'assicurazione infortuni anche per il ricorrente. Visto l'atteggiamento di parte della CO 1, di questo non si fa, evidentemente menzione nella sua decisione. Ora, se non vi fosse un contratto di lavoro effettivo, per quale motivo il datore di lavoro avrebbe pagato i contributi anche per l'insorgente?


15. Tutti gli elementi messi in luce con l'opposizione o nella presente sede provano che il signor RI 1 era ed è lavorativamente, alle dipendenze della __________, succursale di __________, che altrimenti non gli avrebbe corrisposto il salario, non avrebbe attestato a più riprese la sua assunzione e il relativo rapporto lavorativo in essere e non avrebbe proceduto al pagamento degli oneri sociali che ne derivano.

La CO 1 ha volutamente preso in considerazione solo alcuni aspetti per rifiutare a torto le prestazioni.

Si ritiene dunque che il signor RI 1 ha pienamente adempiuto i suoi doveri di collaborazione verso l'ente assicurativo e che nessun dubbio possa sussistere in merito al rapporto lavorativo in essere. All’insorgente vanno corrisposte le prestazioni assicurative a seguito dell'infortunio che ha subito. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4-8).

 

                                  A sostegno delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 ha richiamato svariati documenti già prodotti davanti all’CO 1 (doc. 1-14) e ha domandato l’audizione testimoniale dei signori __________ (direttore), __________ (contabile) e __________ (dipendente) della __________ (cfr. doc. I, pag. 6 8).

 

                          1.4.   Con risposta di causa del 24 maggio 2022, l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, dopo avere versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Il 1° giugno 2023, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. V). In particolare, la rappresentante ha osservato quanto segue:

 

" (…) Dalla risposta pervenuta il signor RI 1 ha appreso che il suo datore di lavoro non l'ha ancora notificato alla cassa pensione. Per tale ragione con scritto 31 maggio 2023 qui allegato egli si è rivolto alla __________ chiedendo spiegazioni, dal momento che gli era stato promesso che dopo il periodo di prova sarebbe stato annunciato. Egli ha altresì chiesto di essere annunciato quanto prima.

Si ribadisce che eventuali mancanze commesse dal datore di lavoro non devono ripercuotersi negativamente sul signor RI 1.”

 

                                  Ella ha quindi prodotto la lettera raccomandata inviata dal suo patrocinato alla succursale di __________ della __________ e la relativa ricevuta postale (doc. B).

 

                          1.6.  Il doc. V è stato trasmesso, per conoscenza, alla patrocinatrice dell’CO 1 (doc. VI).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare ab initio il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto il 19 novembre 2022 per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato che tra RI 1 e la __________ sussisteva un rapporto di lavoro, oppure no.

 

                          2.3.  Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

 

                                  L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

                                  In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

                                  Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

 

                                  Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.3).

 

                          2.4.  Mediante la revisione dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130 V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un migliorato coordinamento del diritto delle differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130 V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.

 

                                  Per il diritto all’indennità di disoccupazione è richiesto che venga svolta, entro il termine quadro, un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1 LADI). Conformemente alla giurisprudenza, l’esercizio di un’occupazione di per sé soggetta a contribuzione è costitutivo dei periodi di contribuzione, se e nella misura in cui è stato effettivamente pagato un salario. Con l’esigenza della prova di un pagamento effettivo del salario si devono e possono impedire gli abusi, nel senso di accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore. Quale prova dell’effettivo flusso di salario bastano le ricevute dei versamenti effettuati su un conto postale o bancario di cui è titolare il lavoratore. Per quanto concerne invece i pretesi pagamenti in contanti entrano in linea di conto le quietanze di salario e le informazioni fornite dai colleghi (eventualmente sotto forma di testimonianze). Costituiscono tutt’al più degli indizi a favore del pagamento effettivo di un salario, le attestazioni del datore di lavoro, i conteggi di salario sottoscritti dal lavoratore, le dichiarazioni d’imposta, nonché le iscrizioni nel conto individuale (DTF 131 V 444 consid. 1.2 e riferimenti). Di regola, occorre fondarsi sulle registrazioni figuranti nelle distinte di salario, le quali vanno considerate corrette fino a prova del contrario (STF U 294/99 del 16 febbraio 2001 consid. 4b).

 

                                  Qualora il titolare del diritto non riesca a fornire la prova dell’effettivo percepimento del salario, in particolare a fronte dell’assenza di regolari bonifici su un conto postale o bancario aperto a suo nome, se viene negato il presupposto dell’adempimento del periodo di contribuzione (minimo) ex art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l’art. 13 cpv. 1 LADI, è come se egli avesse rinunciato totalmente a una retribuzione. Una rinuncia al salario non può tuttavia essere ammessa con leggerezza. La forma del pagamento del salario è di principio libera, anche quando esso viene regolarmente pagato in contanti oppure bonificato su un conto postale o bancario indicato dal lavoratore.

 

                                  È pertanto rilevante la questione di sapere se l’attività esercitata sia sufficientemente verificabile. Alla prova del pagamento effettivo del salario non può certamente essere attribuito il significato di un presupposto autonomo del diritto, ma piuttosto quello di un indizio rilevante, eventualmente decisivo nei casi problematici (ARV 2007 p. 45 consid. 2.2).

 

                                  L’onere di provare che i salari sono stati effettivamente pagati, incombe alla persona assicurata (STF C 5/06 del 28 marzo 2006 consid. 2.3; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.4).

 

                          2.5.  In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF 139 V 176 consid. 5.3; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.5).

 

                          2.6.  Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che, in base agli atti a disposizione, non risulterebbe sufficientemente dimostrato che al momento in cui è accaduto il noto infortunio, RI 1 fosse “attivo per conto della __________, succursale di __________, quale capo-muratore” (doc. 80).

 

                                  Per quanto qui più interessa, dall’annuncio d’infortunio elaborato il 24 novembre 2022 dalla __________ (e trasmesso all’CO 1 il 16 dicembre 2022 per il tramite della __________, che svolge attività di tipo amministrativo-fiduciario per conto della __________ - cfr. doc. 27) si evince, in particolare, che l’insorgente sarebbe entrato alle sue dipendenze a far tempo dal 1° ottobre 2022, che la sua funzione sarebbe quella di “capo muratore” e che il suo salario lordo mensile ammonterebbe a fr. 5’982 (+ fr. 634.09 quale indennità vacanze/festivi e fr. 498.50 quale quota parte di tredicesima), per complessivi fr. 7'114.59/mese (doc. 7).

 

                                  Dalle carte processuali emerge inoltre che, in data 21 dicembre 2022, l’CO 1 ha chiesto alla __________ la seguente documentazione: contratto di lavoro; conteggi di salario; rapporti di lavoro (agenda, programmi di lavoro); ordini/bollettini di cantiere/resoconti ore lavorate; estratti conto bancario o postale da cui rilevare il versamento del salario; nel caso di pagamento dello stipendio in contanti, ricevute per i pagamenti eseguiti; certificato di salario 2021; copia del suo annuncio all'istituto di previdenza (LPP) o prova di copertura assicurativa; domanda / conteggio di indennità per lavoro ridotto; ev. conteggi indennità giornaliera da assicurazione perdita guadagno malattia; descrizione della sua funzione (doc. 12).

                                  Copia di questo scritto è stata inviata anche a RI 1, il quale è stato invitato a produrre “direttamente eventuali copie dei documenti richiesti al suo datore di lavoro, qualora ne fosse in possesso” (doc. 10).

 

                                  In seguito, l’amministrazione ha ricevuto un documento denominato “contratto di lavoro” (di seguito: contratto di lavoro) datato 1° ottobre 2022 (doc. 20), dal quale risulta, segnatamente, che il ricorrente sarebbe attivo quale capo-muratore presso la ditta dal 1° ottobre 2022 a tempo pieno (100% “ore di lavoro come da calendario CPC”) e per una durata indeterminata, percependo un salario lordo di fr. 5’982/mese (+ tredicesima) (cfr. p.ti 1, 2, 3, 4 del citato contratto). È inoltre previsto che “nel caso in cui per esigenze professionali, Lei dovesse sostenere delle spese per conto della società __________, succursale di __________ le stesse le verranno rifuse se debitamente documentate” (p.to 5 del citato contratto) e che “dallo stipendio lordo verranno prelevati gli oneri e le assicurazioni sociali come previsto dalla legislazione e dalle ordinanze in vigore” (p.to 7 del citato contratto).

 

                                  All’assicuratore è pure pervenuto il conteggio di salario per il mese di ottobre 2022 (doc. 17), dal quale si evince che RI 1 avrebbe percepito un salario lordo di fr. 5'982 + fr. 252 a titolo di “indennità giornaliere” per complessivi fr. 6'234, da cui sarebbero stati trattenuti fr. 350 “LPP Provvisorio”, fr. 104.70 (1.750% su fr. 5’982) “Deduzione malattia uomini”, fr. 45.75 (1% su fr. 4’573) “CPC TI”, fr. 102.90 (2.5% su fr. 4’573) “FAR Prepensionamento” rispettivamente fr. 317.05 (5.3% su fr. 5’982) “Deduzione AVS”, fr. 65.80 (1% su fr. 5’982) “Deduzione AD” e 134.60 (2.35% su fr. 5'982) “Deduzione Inf. NP”, giungendo così a un salario netto pari a fr. 5'113.20. Il documento in questione riporta in calce pure la firma del ricorrente con la dicitura “Ricevuto a saldo 11.11.2022” (doc. 17).

 

                                  L’CO 1 ha infine ricevuto la descrizione del posto di lavoro del 27 dicembre 2022 (dalla quale si evince che l’insorgente svolgerebbe l’attività di capo-muratore, lavoro in piedi, al 100% per 40 ore settimanali, con orario fisso: doc. 16) e la giornaliera relativa al mese di ottobre 2022 (dalla quale emerge che per tutto il mese il ricorrente avrebbe lavorato a __________, in ragione di 8 ore/giorno per complessive 168 ore/mese - doc. 18). 

 

                                  In data 17 gennaio 2023 la __________ ha comunicato all’CO 1, quanto segue: “non gestiamo altri documenti come per esempio: rapporti di lavoro, ecc., essendo che è una piccola azienda per cui non hanno questa esigenza. Il pagamento dello stipendio viene fatto in contanti come vedi firma sul conteggio salariale inviato” (doc. 25).


Il 20 gennaio 2023 l’CO 1 ha comunicato alla __________ quanto segue:

 

" (…) Ci ha sorpreso il contenuto della vostra missiva, in quanto riteniamo poco plausibile la mancata esistenza di giustificativi oltre agli elementi già inviatici (confermiamo la ricezione del contratto di lavoro, del foglio salario di ottobre 2022, della distinta ore ottobre 2022 e il descrittivo della funzione).

Infatti, abbiamo motivo di credere che siano stati allestiti dei programmi di lavoro, dovrebbe esistere un’agenda con gli impegni/appuntamenti di lavoro, dovrebbe essere possibile ottenere un resoconto dei cantieri visitati (data e luogo), dovrebbe esistere la distinta delle ore lavorate ancora in novembre 2022.
Ci occorre inoltre il certificato di salario 2022 (scritto erroneamente 2021 nella nostra lettera 21.12.22) e la conferma di affiliazione ad un istituto di previdenza LPP, sia della ditta, sia del dipendente.

Sul foglio salario di ottobre ricevuto rileviamo la voce "1304 Indennità Giornaliere" quale prestazione di indennità giornaliera corrisposta: siamo interessati a conoscere il significato di questa posizione, dunque una spiegazione sulla questione e, così come già richiesto nella nostra lettera 21.12.2022, una copia di eventuali conteggi di prestazioni allestiti dall'assicuratore che ha versato l'indennità.

Tenuto conto che il 31.12.2022 è oramai trascorso, chiediamo di già la trasmissione di una copia della dichiarazione dei salari dell'azienda per l'AVS.

Ricapitolando, formuliamo richiesta per l'ottenimento dei seguenti documenti:

- programmi di lavoro pertinenti al collaboratore signor RI 1;

- elenco cantieri da lui frequentati (nome cantiere, luogo e data);
- distinta ore lavorate novembre 2022;

- certificato salario 2022;

- attestazione affiliazione ditta e dipendente presso istituto previdenza LPP;

- conteggi indennità giornaliera e nome assicuratore perdita salario malattia (collettiva);

- dichiarazione salari 2022 per l'AVS.” (doc. 27).

 

                                  Copia di tale scritto è stata inviata anche a RI 1 (doc. 26).

 

                                  Il 22 gennaio 2023 l’CO 1 ha ricevuto la “dichiarazione dei salari per il calcolo dei premi definitivi per il 2022” (doc. 47, pag. 8).

 

                                  II 23 gennaio 2023 la fiduciaria ha ribadito che la ditta non dispone della documentazione richiesta (doc. 33).

 

                                  II 26 gennaio 2023 la fiduciaria ha trasmesso all’CO 1 “altri documenti del dipendente RI 1, che ci ha consegnato ieri” (doc. 34, pag. 1).

                                  L’CO 1 ha quindi ricevuto un “programma di lavoro” riguardante le opere da eseguire dalla ditta __________ sul mappale __________ RFD di __________ “aggiornato a ottobre-novembre-dicembre 2022”. Il documento riporta pure la seguente indicazione manoscritta (in stampatello): “Programma lavori Sig. RI 1: dal 1° ottobre 2022 (Impresa)” (doc. 34, pag. 4).

                                  Alla medesima data all’istituto assicuratore è inoltre pervenuta una nuova giornaliera relativa al mese di ottobre 2022 (dalla quale si evince che il ricorrente avrebbe lavorato tutto il mese di ottobre a __________ in ragione di 8 ore/giorno - doc. 34, pag. 5), come pure la giornaliera del mese di novembre 2022 (dalla quale risulta che l’assicurato avrebbe lavorato dal 2 al 18 novembre a __________, sempre in ragione di 8 ore/giorno - doc. 34, pag. 6).

                                  Il 1° febbraio 2023 la Cassa __________ ha informato l’CO 1 che la Cassa di compensazione del __________ non ha comunicato loro che la ditta in questione avrebbe una succursale in Ticino (doc. 41).

 

                                  In 7 febbraio 2023, l’CO 1 ha comunicato quanto segue a RI 1:

 

" (…) Con lettera del 21.1.2022 e del 18.01.2023 avevamo richiesto al suo datore di lavoro, la ditta __________, succursale di __________, l’invio di alcuni documenti necessari per definire il diritto alle prestazioni assicurative.
Per conoscenza, una copia di queste lettere le era stata puntualmente richiesta.
A tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto tutto quanto richiesto. Allegato alla presente le trasmettiamo nuovamente copia degli scritti citati sopra.
(…).
La invitiamo a provvedere personalmente per fare in modo che ci pervengano i documenti richiesti e ancora mancanti, indicati qui di seguito:
Il programma di lavoro (agenda impegni, ordini di lavoro, resoconto cantieri);
Il suo certificato di salario 2022 (ad uso dichiarazione di imposte);
Il certificato d’assicurazione personale LPP (cassa pensione);
I conteggi di indennità giornaliera (vedi prestazione figurante sul conteggio stipendio ottobre 2022) e il nome dell’assicuratore perdita salario malattia collettiva del datore. (…).” (doc. 45).

 

                                  L’11 febbraio 2023 la ditta __________ ha comunicato all’CO 1 quanto segue: “(…). Siamo a inviare i documenti (mancanti) da lei richiesti, di più non possiamo fare. Per LPP del sig. RI 1, appena rientra dall’infortunio viene affiliato alla nostra Fondazione (vedi copia allegata).” (doc. 47). Oltre alla documentazione già acquisita, l’assicuratore resistente ha ricevuto copia della conferma di affiliazione della ditta alla __________ (di seguito: __________) a decorrere dal 20 settembre 2021 (doc. 47, pag. 4) rispettivamente alla __________ per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 47, pag. 5), nonché la “dichiarazione dei salari per il calcolo dei premi definitivi per il 2022” datata 22 gennaio 2023, dalla quale emerge che il salario soggetto a premi di RI 1 ammonterebbe a fr. 11'964 (doc. 47, pag. 8).

 

                                  Interpellata dall’amministrazione, il 14 febbraio 2023, l’__________ ha comunicato all’CO 1 che, sino a quel momento, non risultava essere stato pagato alcun premio, rispettivamente che, in assenza di pagamenti, non vi era copertura assicurativa e, d’altro canto, di non aver ricevuto alcuna notifica d’incapacità di guadagno riguardante RI 1 (doc. 50).

                                  In seguito, in data 15 febbraio 2023, l’__________ ha pure precisato che l’affiliazione era avvenuta retroattivamente al 20 settembre 2021, su richiesta del 30 maggio 2022 della __________, che, avendo saldato un “acconto di premio”, la __________ aveva garantito la copertura dei tre operai iscritti (__________, __________ e __________) fino a maggio 2022, che i premi risultavano scoperti da giugno 2022, che la __________ non aveva mai trasmesso la distinta degli operai presenti al 31 dicembre 2022 e nemmeno il ricapitolativo dei salari AVS per il 2022, che se un dipendente assunto nel corso del 2022 fosse stato notificato a quel momento e presentasse già un danno alla salute, avrebbe rischiato l’esclusione dal contratto, che l’iscrizione di un dipendente alla LPP deve infatti avvenire nel momento in cui viene stipulato e siglato il contratto di lavoro a durata indeterminata e che, fino ad allora, erano stati annunciati solamente i tre già citati dipendenti. La polizza prevede inoltre la “liberazione del pagamento del premio, dopo 3 mesi di incapacità” (doc. 55).

 

                                  Interpellati dall’amministrazione nel febbraio 2023, il __________ hanno comunicato all’CO 1 che i contributi sono del 2.25%, rispettivamente dell’1% del salario lordo mensile e, dunque, nel caso di specie, le trattenute vengono effettuate sull’importo di fr. 5'982. Il __________ ha altresì segnalato che la ditta __________ non figura tra i propri affiliati, mentre la __________ ha osservato che per gli operai di succursali la trattenuta è quella applicata nel Cantone in cui ha sede la ditta e quindi, in concreto, il Cantone __________ (doc. 51).

 

                                  Il 1° marzo 2023, l’Ufficio Tassazione di __________ ha comunicato che RI 1 ha dichiarato per il 2017 un salario di fr. 54'449 (accertato fr. 55’131), per il 2018 di fr. 56’527 (accertato fr. 57’687), per il 2019 di fr. 57’404 (accertato fr. 58'589) e per il 2020 di fr. 55'706 (confermato) (doc. 61).

 

                                  Dall’estratto del conto individuale (CI) dell’11 gennaio 2023 risultano, per quanto qui d’interesse, un reddito annuale di fr. 78'000 (da gennaio a dicembre) nel 2013, di fr. 29'250 nel 2017 (da febbraio a ottobre incluso) e di fr. 5'203 (da maggio a dicembre incluso) nel 2021. Dopo il 2021 non sono più stati registrati redditi (cfr. doc. 28).

 

                                  Nel quadro della procedura di opposizione, la rappresentante del ricorrente ha prodotto il messaggio di posta elettronica con cui l’Ufficio tecnico comunale di __________ ha confermato di aver autorizzato il 9 settembre 2021 l’inizio dei lavori per l’edificazione di un nuovo stabile residenziale-strada di quartiere sul mappale __________ RFD di __________, cantiere a quel momento non ancora terminato (doc. 74, pag. 10).

                                  In quel contesto, la patrocinatrice ha pure versato agli atti due dichiarazioni d’identico tenore (“conferma di aver lavorato assieme al signor RI 1, __________, nei mesi di ottobre e novembre 2022 presso il cantiere di __________ della __________, succursale di __________, dove il signor RI 1 era capo muratore e impiegato dalla stessa __________, succursale di __________, che determinava il lavoro da svolgere e alla quale si doveva rendere conto di quanto fatto”), sottoscritte il 17 marzo 2023 da __________ e da __________ (doc. 74, pag. 12 e 13), il certificato di salario 31 dicembre 2022 (relativo al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2022), dal quale si evince che RI 1 avrebbe percepito un salario lordo di fr. 11'964 + fr. 432 a titolo di “prestazioni accessorie al salario”, segnatamente “vitto e alloggio”, per complessivi fr. 12'396, dai quali sono stati dedotti fr. 1'542 a titolo di “Contributi AVS/AI/IPG/AD/INP” e fr. 491 a titolo di “LPP 2. pilastro” (il documento riporta sotto “osservazioni” quanto segue: “Salario: ottobre-novembre 2022, il dipendente continua ad essere assunto, e in infortunio presso la CO 1, che il 31.12.2022 non hanno ancora deciso se accettano di corrispondere l’indennità infortunio” (doc. 74, pag. 16), nonché la già citata dichiarazione salariale del 22 gennaio 2023 (doc. 47, pag. 8), ove figura una nota manoscritta del seguente tenore: “auto dal datore di lavoro (Privato)” (doc. 74, pag. 17).

 

                          2.7.  Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione, questa Corte rileva come dalla medesima emergano numerose incoerenze che non consentono di dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento del sinistro l’insorgente si trovasse alle dipendenze della __________.

 

                                  Secondo il TCA, le indicazioni contraddittorie riguardano innanzitutto l’attività lavorativa che il ricorrente asserisce di avere svolto durante il periodo 1° ottobre - 18 novembre 2022.

 

                                  Il conteggio delle ore lavorate del mese di ottobre 2022 inizialmente trasmesso all’CO 1 (dal quale si evince che il ricorrente avrebbe lavorato durante tutto il mese di ottobre a __________ in ragione di 8 ore/giorno per complessive 168 ore/mese - doc. 18) differisce, infatti, da quello prodotto in un secondo tempo (dal quale risulta che il ricorrente avrebbe lavorato tutto il mese di ottobre a __________ in ragione di 8 ore/giorno - doc. 34, pag. 5). Ora, sebbene il totale delle “ore lavorate” sia in definitiva sempre il medesimo (168 ore), desta perplessità il fatto che il formulario prestampato denominato “giornaliera” (che riporta la seguente intestazione:  “cognome”, “nome”, “mese”, “anno”; e, quindi, nel caso di specie, “RI 1”, “RI 1”, “Ottobre”, “2022”) - costituito da una tabella di quattro colonne denominate “data”, “luogo”, “ore” e “firma” - di cui al doc. 18 (che dovrebbe essere un unicum) è stato compilato a mano in modo differente rispetto al formulario prestampato relativo al medesimo periodo di cui al doc. 34, pag. 5, che è stato prodotto in un secondo momento insieme al formulario prestampato relativo al periodo 1-18 novembre 2022 di cui al doc. 34, pag. 6 (che è stato compilato dall’insorgente a mano allo stesso modo - e, quindi, molto verosimilmente insieme - a quello di cui al doc. 34 pag. 5).

Suscita parimenti perplessità la circostanza che agli atti, oltre ai conteggi appena citati (due riferiti al mese di ottobre 2022 e uno riferito ai giorni in cui l’assicurato che avrebbe lavorato nel mese di novembre 2022), figura unicamente un “programma di lavoro” “aggiornato a ottobre-novembre-dicembre 2022” che riporta l’indicazione manoscritta “Programma lavori Sig. RI 1: dal 1° ottobre 2022 (Impresa)”, il quale concerne (come risulta da quanto dattiloscritto nel documento) unicamente “le opere da eseguire della ditta __________ sul mappale __________ RFD di __________” (doc. 34, pag. 4).

                                  A fronte di un cantiere indubbiamente impegnativo (riguardante l’edificazione di un nuovo stabile residenziale-strada, iniziato al più tardi il 1° ottobre 2022 e non ancora terminato nel mese di marzo 2023; cfr. il messaggio di posta elettronica dell’UTC di __________ - doc. 74, pag. 10) e per il quale la __________ avrebbe ingaggiato dal 1° ottobre 2022 un capo-muratore, appare poco credibile che, per il periodo in cui l’insorgente vi avrebbe lavorato (ben 36 giorni), non siano stati allestiti dei rapporti di lavoro (agenda, programmi di lavoro), rispettivamente degli ordini/bollettini di cantiere/resoconti dettagliati delle ore lavorate, ecc. (cfr., sul tema, STF 8C_790/2018 dell’8 maggio 2019 consid. 4.5)


Talune incongruenze concernono anche le attività che l’assicurato avrebbe svolto in qualità di capo-muratore risultanti dalla descrizione della funzione (dove è stata posta la crocetta unicamente su “lavori in piedi”, senza indicare altre esigenze e/o condizioni particolari, quali, ad esempio, “lavoro in gruppo”, “sollevamento pesi < 5kg”, “sollevamento pesi > 5kg”, sollevamento pesi > 10 kg”, ecc.), rispetto a quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente nell’impugnativa (“Egli ha svolto le usuali attività di un capo muratore. Ha organizzato il lavoro in corso, assegnato i compiti, sorvegliato l’esecuzione dei lavori e lavorato manualmente per realizzare l’opera commissionata” - cfr. doc. I, pag. 6; la sottolineatura è della redattrice).

 

                                  Agli atti vi è pure la nota manoscritta “auto dal datore di lavoro (Privato)” che figura sulla già citata dichiarazione salariale del 22 gennaio 2023 (doc. 74, pag. 17), ma che non appare sulla medesima dichiarazione salariale pervenuta all’CO 1 (doc. 47, pag. 8). Ciò desta pure perplessità. Ad ogni modo, agli atti non si trova comunque alcun giustificativo atto a comprovare tale circostanza (ad esempio, ricevute di pagamento del carburante e relativo rimborso spese, comunicazione all’assicurazione del nominativo dell’insorgente quale conducente occasionale e/o abituale del mezzo aziendale, registrazione da parte del datore di lavoro dei nominativi di coloro che avrebbero utilizzato tale mezzo aziendale in giorni differenti rispetto al ricorrente, nel periodo 1° ottobre - 18 novembre 2022, per il caso in cui esso non fosse attribuito esclusivamente all’insorgente, ecc.).

 

                                  In secondo luogo, vi è da considerare che, nonostante esplicita richiesta rivolta al presunto datore di lavoro (anche per il tramite del suo fiduciario) e al ricorrente, la prova dell’effettivo pagamento dei salari (ottobre e novembre 2022 [per lo meno fino al 18 novembre 2022]) da parte del (preteso) datore di lavoro (ad esempio, mediante estratti conto bancari o postali; cfr. sul tema: STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018; STCA 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con la STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; STCA 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid. 2.4.) non è mai stata fornita.

 

                                  Riguardo a questo aspetto, l’insorgente sostiene segnatamente che il pagamento del salario per il mese di ottobre 2022 sarebbe avvenuto in contanti (come risulterebbe dalla firma apposta l’11 novembre 2022 in calce a tale documento con la dicitura “ricevuto a saldo”) e che il certificato di salario per il 2022 comproverebbe l’avvenuto pagamento (sempre in contanti) di tutto quanto dovuto per i mesi di ottobre e novembre 2022.

                                  In proposito, il TCA segnala che l’art. 47 cpv. 2 del CNM per l’edilizia principale in Svizzera vieta il pagamento in contati, prevedendo che la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto (cfr. pure la STCA 35.2021.32 del 6 dicembre 2021 consid. 2.7.).

                                  Oltre a ciò, trattandosi d’importi di una certa rilevanza (fr. 5'113.20 secondo il conteggio di salario per il mese di ottobre 2022 di cui al doc. 74, pag. 8, rispettivamente complessivi fr. 10'363 in base al certificato di salario del 31 dicembre 2022 di cui al doc. 74, pag. 16), appare poco credibile che l’insorgente non li abbia versati (per lo meno una parte cospicua di essi) su un conto bancario o postale e non disponga pertanto delle relative ricevute. Appare parimenti poco plausibile che egli, residente in Svizzera (con domicilio a __________), non sia titolare di un conto postale o bancario presso un istituto svizzero.

 

Questo Tribunale rileva inoltre che dalla documentazione agli atti emergono delle ulteriori zona d’ombra che contribuiscono a rendere piuttosto inverosimile il fatto che, al momento del noto evento traumatico, sussistesse un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta __________.

 

Il conteggio di salario afferente al mese di ottobre 2022 prevede un salario lordo di fr. 5'982, il quale differisce da quello dichiarato nell’annuncio d’infortunio LAINF, ove è stato aggiunto l’importo di fr. 634.09 quale indennità vacanze/festivi (cfr. doc. 7).

 

Desta pure qualche perplessità la circostanza che la fiduciaria, interpellata dall’amministrazione affinché precisasse a cosa si riferiva l’importo di fr. 252 indicato in tale conteggio a titolo di “Indennità Giornaliere”, sia rimasta silente.

 

Certo nel certificato di salario per il 2022 figura un importo di fr. 432 a titolo di “Vitto, alloggio” (doc. 74, pag. 16) e nel ricorso la patrocinatrice ha dichiarato che tale importo sarebbe stato riconosciuto all’insorgente quale “indennità per i pasti fuori casa”, in virtù dell’art. 5 del contratto di lavoro, che prevede il rimborso delle spese sopportate dal lavoratore per esigenze professionali. Occorre però subito evidenziare che appare poco credibile che l’importo in questione sia stato versato a tale titolo, già soltanto per il fatto che esso corrisponderebbe a soli fr. 12/giorno (fr. 432 : 36 giorni lavorativi oppure fr. 252 : 21 giorni lavorativi nel mese di ottobre) e che, in ogni caso, il contratto ne prevedeva la rifusione solamente “se debitamente documentate” (p.to 5 del citato contratto - cfr. doc. 20). Ora, agli atti non figura alcun giustificativo (segnatamente alcuna ricevuta di pagamento), rispettivamente non vi è traccia di una modifica contrattuale che prevedesse la possibilità di pagare un importo forfettario di fr. 12/giorno a tale titolo, senza necessità di presentare un giustificativo. In questo contesto, giova segnalare che il TF ha ritenuto poco convincente l’argomentazione di un assicurato che riteneva che non potesse essere da lui pretesa la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro mediante documentazione scritta (cfr. STF 8C_769/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 3.2 e 5.2).

Da notare pure che la patrocinatrice indica che il ricorrente sarebbe stato attivo a __________ (doc. I, pag. 5), allorquando dagli atti risulta che egli avrebbe lavorato, sempre e soltanto, a __________ (cfr. doc. 34, pag. 4-6).

 

Va pure segnalato che, nel certificato di salario per il 2022 (doc. 74, pag. 16) non è stata aggiunta la quota parte di tredicesima (che, per il solo mese di ottobre 2022, ammonta a fr. 498.50 - cfr. p.to 4 del noto contratto di lavoro e annuncio d’infortunio [doc. 7 e doc. 20]).

 

Neppure può essere ignorato il fatto che nel conteggio di salario per il mese di ottobre 2022 (doc. 17) è indicata anche una deduzione di fr. 350 a titolo di “LPP Provvisorio”, allorquando il (presunto) dipendente non risulta essere mai stato annunciato all’__________ (mentre gli altri tre dipendenti lo sono stati), né tantomeno è stata notificata la sua incapacità di guadagno che, trascorsi tre mesi, avrebbe consentito sia a lui sia al datore di lavoro di beneficiare della “liberazione del pagamento del premio” previsto dalla polizza assicurativa (doc. 55).

Il medesimo conteggio salariale presenta poi degli errori anche in relazione alle trattenute “__________” (deduzione di fr. 102.90 ovvero 2.5% di fr. 4’573) e “__________” (deduzione di fr. 45.75 ovvero 1% di fr. 4’573). Ambedue gli importi avrebbero infatti dovuto essere calcolati su un salario lordo mensile di fr. 5'982, il contributo __________ ammonta in realtà al 2.25% e la __________ ha precisato che per gli operai di succursali la trattenuta è quella applicata nel Cantone in cui ha sede la ditta e, quindi, nel caso di specie, __________ e non Ticino (doc. 51). Infine, il __________ ha segnalato all’CO 1 che la ditta __________ figura tra i propri affiliati (doc. 51).

Il 1° febbraio 2023 la Cassa cantonale compensazione ha informato l’istituto resistente che la Cassa del Cantone __________ non aveva comunicato loro che la ditta ha una succursale in Ticino (doc. 41) (da notare che nella succitata sentenza 8C_769/2016, il TF non ha ritenuto fondata l’obiezione ricorsuale secondo cui per gli aspetti relativi alle assicurazioni sociali, la competenza sarebbe del datore di lavoro e non del dipendente).


Stante quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che al momento del sinistro l’insorgente si trovava alle dipendenze della ditta __________. In assenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui è avvenuto l’infortunio (19 novembre 2022), il ricorrente non ha dunque diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.

 

                                  Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni agli atti dei presunti colleghi di lavoro di RI 1 (cfr. doc. 74, pag. 12 e 13) sembrerebbero confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la __________ e il ricorrente. Tuttavia, le tante incoerenze che sono emerse dagli atti riducono la forza probatoria da attribuire alle loro affermazioni, le quali devono, di conseguenza, essere valutate con estrema prudenza.

 

                                  A titolo di confronto, il TCA segnala la STF 8C_286/2022 dell’11 gennaio 2023, riguardante il caso di un assicurato che pretendeva essere stato dipendente di una ditta attiva nel ramo delle costruzioni metalliche a far tempo dal 9 marzo 2020, caduto da una scala il 12 marzo 2020. In quel caso, la ditta aveva prodotto all’assicuratore il conteggio di salario per il mese di marzo 2020, un formulario attestante che l’assicurato avrebbe lavorato 8 ore nei giorni 8, 10 e 11 marzo 2020, rispettivamente 2 ore e mezza il 12 marzo 2020 e un contratto di lavoro tra la società e l’interessato datato 9 marzo 2020 (sul quale il 03 corrispondente al mese di marzo era stato corretto a mano). La ditta aveva inoltre sostenuto di non aver avuto tempo di annunciare l’interessato alla Cassa pensione, all’AVS e all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, visto che si era infortunato dopo soli 3 giorni lavorativi. Con decisione formale del 28 settembre 2020, confermata su opposizione il 21 gennaio 2021, l’amministrazione aveva negato il diritto alle prestazioni LAINF, in quanto non sufficientemente comprovata l’esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell’evento infortunistico. L’amministrazione aveva ritenuto che il contratto di lavoro e il conteggio di salario fossero discordanti.

                                  La decisione su opposizione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Ginevra.

 

                                  Adita su ricorso, con la succitata pronunzia 8C_286/2022, la Corte federale ha confermato il giudizio cantonale.

 

                                  Il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito, al consid. 3.2, la propria giurisprudenza, giusta la quale “il est conforme au droit fédéral de nier l'existence d'un rapport de travail en présence de nombreuses contradictions et incohérences relevées, notamment lorsque des justificatifs ou extraits bancaires attestant un paiement de salaire font défaut, qu'aucun paiement n'a été effectué auprès de la caisse de compensation, que les déclarations d'impôts ne font pas état d'un salaire et qu'en outre aucune imposition à la source n'a eu lieu (arrêt 8C_769/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5; cf. ég. arrêts 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 7.3, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85; 8C_57/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2.5; 8C_790/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.3, in: SVR 2019 UV n° 39 p. 145”).”.

 

                                  L’Alta Corte ha quindi sottolineato, al consid. 4.3, che “ici comme là, la qualité d'assuré a été niée en raison d'incohérences et de contradictions relevées quant au mode de paiement du salaire, du montant de celui-ci et de l'absence d'un extrait bancaire ou d'un document similaire attestant de manière crédible l'existence d'un réel paiement de salaire. Dans un cas comme dans l'autre, aucun paiement de cotisation n'a été effectué à la caisse de compensation pour la période en question, l'intéressé n'ayant même pas été annoncé aux assureurs sociaux ou à la caisse de pension. De plus, c'est sans tomber dans l'arbitraire que les premiers juges ont constaté des incohérences quant à l'authenticité du contrat de travail entre le recourant et la société, dont la date d'établissement a été corrigée postérieurement à la main, et quant au décompte de salaire pour le mois de mars 2020 indiquant une adresse à laquelle le recourant n'habitait pas encore, n'y ayant déménagé que le 31 juillet 2020. Partant, au vu des nombreuses et irréductibles contradictions dans les déclarations tant du recourant que de la société, des divergences entre les pièces produites et en l'absence de tout élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une relation de travail entre les parties, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'un rapport de travail entre les parties n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.” 

 

                                  Alla luce delle considerazioni che precedono e, segnatamente, delle suesposte numerose incongruenze emerse già da un esame della documentazione a disposizione, questa Corte rinuncia a procedere alle richieste audizioni testimoniali (cfr. doc. I, pag. 6 e 8).

                                  A tal proposito va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                          2.8.  In esito a quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.              

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti