Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2023.38

 

mm

Lugano

28 agosto 2023  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 marzo 2023 emanata da

 

CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 9 settembre 2021, alla CO 1 (in seguito: CO 1) è stato annunciato un sinistro occorso il 25 agosto 2021 a RI 1, educatrice alle dipendenze della __________. La dinamica dell’evento è stata descritta nei seguenti termini:

 

" (…) Stavo facendo allenamento di boxe, durante il percorso ero alla postazione in cui con una mazza si colpisce una ruota di un camion posta a terra. A un certo punto, sollevando la mazza, ho sentito un rumore al braccio sinistro e ha iniziato a farmi male. Nelle settimane seguenti mi sono curata con creme antinfiammatorie e massaggi. Il 5 settembre 2021, dopo poco che ho iniziato a fare allenamento, il dolore si è riacutizzato all’improvviso e mi sono bloccata sulla parte alta della schiena (lato sinistro) fino alle cervicali. Sono andata dal medico il 6 settembre, dal medico di base Dr. __________, il quale ha diagnosticato “sospetto strappo muscolare regione brachiale laterale sinistra. Importanti contratture cervico-scapolari. Sindrome pseudoradicolare territorio radiale a sinistra”. (…).” (doc. 1)

 

                                  L’esame ecografico del 10 settembre 2021 ha evidenziato la rottura del muscolo bicipite brachiale sul versante mediale al III. medio del braccio sinistro (doc. 5).

                                  A margine della consultazione del 27 settembre 2021, il Prof. dott. __________ ha invece diagnosticato dolori alla spalla sinistra con/su instabilità antero/inferiore su verosimile sublussazione anteriore (doc. 8).

                                  La RMN della spalla sinistra dell’8 ottobre 2021 è risultata – così il dott. __________ – “globalmente senza particolarità” (doc. 9 e 13).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 febbraio 2022, accertato che la lesione al muscolo bicipite brachiale, imputabile al sinistro del 25 agosto 2021, risultava essere nel frattempo guarita, l’CO 1 ha negato il diritto a ulteriori prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021, a fronte dell’assenza di un nesso causale naturale tra i restanti disturbi, interessanti la spalla sinistra, e quell’evento (doc. 27).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 28), in data 30 marzo 2023, l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 34).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 16 maggio 2023, RI 1 ha chiesto in via principale che venga ripristinato il diritto a prestazioni dal 1° ottobre 2021 in virtù dell’art. 4 LPGA, in subordine che il medesimo venga ripristinato in ragione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’CO 1 per complemento istruttorio.

                                  Questi in particolare gli argomenti che l’assicurata ha sviluppato a sostegno delle proprie richieste:

 

" (…) Nella prima dichiarazione del 9.9.21 ho fatto riferimento al braccio sinistro indicando di aver avvertito un rumore e dolore dello stesso. Il braccio è stato da me considerato nel suo insieme, ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla. La visita specialistica dell’ortopedico ha altresì considerato l’arto nel suo complesso, approfondendo la diagnosi e facendo pertanto emergere come il trauma non avesse prodotto unicamente danni a carico del bicipite, ma anche della spalla.

(…).

Quanto dichiarato dal Prof. Dr. __________ in merito alla perdita di equilibrio, informazione raccolta nell’ambito del colloquio avvenuto alla prima visita del 27.9.21, non è in contraddizione con quanto da me indicato nel questionario, ovvero il scivolamento della mazza e la sua ripresa al volo. Le dichiarazioni, molto banalmente, si completano a vicenda. Quanto avvenuto con la mazza, ha generato una perdita d’equilibrio con conseguente movimento innaturale. Benché non sia stata così capace nell’esprimermi come il Prof. dr. __________, nel questionario del 2.11.21 ho tuttavia indicato che “il movimento improvviso è all’origine della postura scorretta che ha causato la sublussazione della spalla e la frattura del muscolo”. (…).

(…).

Ancora oggi non ho capito se il fatto che la mazza mi stesse scivolando e ho quindi perso l’equilibrio, viene qualificato di fattore esterno. Non essendo del mestiere, nel questionario che mi ha sottoposto CO 1 ho indicato che l’esercizio si è svolto in condizioni esterne normali. Certo è che, come certificato a suo tempo, vi è stato un movimento innaturale dell’arto.

Nel questionario ho cercato di spiegare al meglio lo svolgimento dell’esercizio facendo anche riferimento al movimento che fa uno spaccalegna, in quanto simile al mio. Con le braccia si solleva la mazza da terra, nel mentre si effettua una rotazione esterna del braccio fino a sopra la testa (caricando di potenza il movimento) e infine si scarica il colpo picchiando con forza la mazza contro la gomma a terra. Vi è sia il sollevamento del peso che il lancio dello stesso. Una volta colpita la ruota, l’esercizio si ripete invertendo la posizione delle mani all’impugnatura della mazza, passando cioè alla rotazione esterna sull’altro braccio con relativo carico e scarico del colpo. Il tutto viene eseguito con velocità e potenza durante una ripresa di tre minuti.

Quanto si è prodotto in occasione dell’esercizio, ovvero ripresa al volo della mazza che stava per scivolare con conseguente perdita dell’equilibrio e sbilanciamento, ha generato un movimento innaturale in circostanze manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Tali circostanze sono atte a provocare una sollecitazione non fisiologica di un singolo muscolo o di un gruppo di muscoli. Difatti ho lesionato il bicipite brachiale sul versante mediale al III medio del braccio. Inoltre, la risonanza magnetica della spalla dell’8.10.21, ha mostrato “minimi segni di ridondanza capsulo-legamentare anteriore su possibile lesione del gleno-omerale medio” (allegato 7). Nonostante sia ignorante in materia, il collegamento anatomico delle parti lesionate mi sembra manifesto ed evidente.

(…).

A questo si aggiunge l’aggravante dello sforzo eccessivo. Benché il corpo umano sia atto alla rotazione esterna del braccio, questa non avviene in circostanze insolite come si è prodotto nella fattispecie, oltretutto con un carico da 5 kg che, nel mentre del sollevamento in roteazione fin sopra il capo, acquista un peso ancora maggiore.

Ricordo inoltre che sono una donna e, nonostante avessi già svolto quel tipo di esercizio anche con pesi inferiori, era l’esercizio ad essere abituale, non il movimento così come si è prodotto in data 25.8.21. (…)” (doc. I)

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, oppure no.

 

                          2.2.  Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                  L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

 

                          2.3.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone però l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                          2.4.  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

 

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

 

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994 p. 104 s.; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                          2.5.  Nel caso di specie, questa Corte constata innanzitutto che l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità a proposito della lesione del muscolo bicipite brachiale a sinistra, ritenuta essere stata causata dall’evento del 25 agosto 2021 (in questo senso, si veda il rapporto 9 febbraio 2023 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – doc. 33, p. 2 s.: “La rottura di fibre muscolari del bicipite brachiale correla inoltre con il grado della probabilità preponderante con la dinamica dell’evento del 25.8.2021, così come descritto dalla signora RI 1 nel questionario redatto il 2.11.2021, in considerazione della sua potente azione nella rotazione dell’avambraccio.”).

                                  Stante ciò, diviene irrilevante sapere se è corretto che l’amministrazione abbia versato le prestazioni in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, quindi a titolo di lesione parificata ad infortunio, oppure se avrebbe invece dovuto farlo fondandosi sull’art. 4 LPGA (infortunio).

 

                                  Sempre a proposito della lesione muscolare in questione, il TCA ritiene sufficientemente dimostrato che essa è completamente guarita, al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni (1° ottobre 2021). Il medico consulente dell’CO 1 si è pronunciato proprio in questo senso (cfr. doc. 33, p. 4: “Con riferimento all’insieme degli atti a disposizione, la lesione muscolare del bicipite sinistro non viene annoverata nei rapporti del prof. __________ a decorrere dal 30.9.2021 con focalizzazione delle misure diagnostiche e terapeutiche sulla spalla sinistra. Essa risulta essere ragionevolmente guarita nel frattempo: vedi prescrizione di fisioterapia del 27.9.2021 e del 9.11.2021.” – il corsivo è del redattore) e, del resto, la ricorrente nemmeno contesta tale circostanza (cfr. doc. I).

 

                          2.6.  Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 si è per contro rifiutata di prendere a carico i disturbi interessanti la spalla sinistra, disturbi che il medico curante specialista ha inquadrato nella diagnosi d’instabilità antero/inferiore su verosimile sublussazione anteriore, in quanto non costituirebbero una conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 25 agosto 2021.

 

                                  Al riguardo, occorre osservare che dalla documentazione agli atti emerge, in modo chiaro, che i disturbi insorti in occasione della seduta d’allenamento del 25 agosto 2021, erano circoscritti al braccio sinistro, all’altezza del muscolo bicipite, laddove è poi stata oggettivata la nota lesione. In effetti, con l’annuncio d’infortunio, l’assicurata ha dichiarato di aver sentito un rumore al braccio sinistro e di aver iniziato a risentire dolore, precisando inoltre che i disturbi alla parte alta della schiena (a sinistra) fino alla cervicale erano insorti solo in seguito, a margine della seduta di allenamento successiva (cfr. doc. 1). Indicazioni analoghe figurano nel certificato 21 settembre 2021 del dott. __________, il quale ha attestato che l’insorgente “durante esercizi di allenamento fisico in palestra, su ipersollecitazione muscolare, risente dolore acuto e schiocco al braccio sinistro. Nelle 2 settimane successive sviluppa ingravescente sindrome algica e contratture cervico-brachiali.” (doc. 6 – il corsivo è del redattore), come pure nelle risposte che l’assicurata ha fornito ai quesiti che le sono stati sottoposti dall’assicuratore (doc. 15, p. 2: “Durante l’atto di roteazione della mazza con il braccio sx ho sentito un rumore all’altezza del bicipite e ho provato dolore. Quando ho rifatto allenamento il 5.9.2021, durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto improvviso e mi sono bloccata a livello cervico-scapolare” – il corsivo è del redattore).

                                  Stante ciò, visto in particolare che è stata la stessa insorgente a delimitare con precisione i disturbi insorti il 25 agosto 2021 (“all’altezza del bicipite”), l’affermazione ricorsuale secondo la quale “il braccio è stato da me considerato nel suo insieme, ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla” (doc. I, p. 2), non appare plausibile.

 

                                  Va di conseguenza ritenuto acquisito il fatto che i disturbi alla regione della spalla sinistra sono insorti soltanto a una distanza superiore ai dieci giorni dall’evento dell’agosto 2021, per la precisione nel quadro della seduta d’allenamento dell’8 settembre 2021 (doc. I, p. 3: “Quest’ultimo allenamento, in realtà, ha avuto luogo l’8.9.21 e non il 5.9.21.”; in questo senso, si veda il doc. 33, p. 3: “L’improvviso dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare risulta essere insorto a distanza di undici giorni dall’evento” – il corsivo è del redattore).

 

                                  Tenuto anche conto delle circostanze appena evidenziate, il TCA non ha motivo per distanziarsi dal parere espresso dal medico consulente dell’CO 1, il quale ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra la problematica alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 25 agosto 2021 (doc. 33, p. 4: “Gli approfondimenti diagnostici effettuati non hanno documentato nessuna lesione strutturale acquisita potenzialmente riconducibile con il grado della probabilità preponderante all’evento del 25.8.2021. Da notarsi in questo contesto l’intervallo temporale di undici giorni tra l’evento del 25.8.2021 e l’insorgenza improvvisa di un dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare.”).

 

                                  In queste condizioni, l’assicurata non può dunque essere seguita laddove fa valere che “… avendo vissuto il tutto in prima persona e non avendo mai avuto disturbi prima dell’infortunio, la causalità naturale e adeguata mi è francamente palese e mi risulta incomprensibile che non venga riconosciuta” e che “…, rimane ugualmente chiaro come il tutto abbia un carattere temporale causale molto ravvicinato in linea e in relazione con l’evento infortunistico del 25.8.21.” (doc. I, p. 3).

 

                                  Neppure il referto 11 marzo 2022 del medico curante specialista (allegato al doc. 28: “A mio modo di vedere non ci sono fattori estranei all’infortunio. Non vedo ragioni per rifiutare alla paziente la presa a carico del trattamento riabilitativo.”) è suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________. In effetti, egli non ha considerato che la “fitta dolorosa in regione anteriore” è in realtà insorta a livello del bicipite brachiale, dove è poi stata diagnosticata la nota rottura muscolare e, d’altra parte, che i disturbi nella regione della spalla sinistra sono invece apparsi soltanto a distanza di circa due settimane dall’evento del 25 agosto 2021, a margine di una (nuova) seduta di allenamento, durante le quali l’assicurata ha continuato a svolgere regolarmente la propria professione.

 

                                  In esito a tutto quanto precede, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi interessanti la spalla sinistra non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’agosto 2021.

 

                          2.7.  In base a quanto dichiarato dalla ricorrente stessa, i disturbi alla spalla sinistra sono insorti nella fase di riscaldamento precedente la seduta di allenamento dell’8 settembre 2021 (cfr. doc. 15, p. 2: “Quando ho rifatto allenamento il 5.9.2021 (recte: l’8.9.2021) durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto improvviso e mi sono bloccata a livello cervico-scapolare.”).

 

                                  A tal proposito, il TCA constata che l’insorgente non è stata in grado d’identificare un avvenimento lesivo singolare interessante l'estremità superiore sinistra (accaduto l’8 settembre 2021), di modo che il danno alla salute che ella ha lamentato (una pretesa instabilità antero/inferiore su verosimile sublussazione anteriore) non può essere fatto risalire a un infortunio ai sensi di legge (né peraltro assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio, difettando in ogni caso una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF; in effetti, una sublussazione non ricade sotto il concetto di “lussazioni di articolazione” di cui alla lettera b della disposizione appena menzionata – cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: SZS 2/1996, p. 101 s. e il riferimento ivi citato).

 

                                  Questa Corte è giunta a identica conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in: RDAT I-1998 p. 327, riguardante una fattispecie in cui un giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale anteriore della spalla destra, non era stato in grado d’attribuire il danno alla salute lamentato a un episodio preciso.

                                  Il TCA è pervenuto allo stesso risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999 non pubblicata, concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro.

                                  In un’altra pronunzia 35.2000.66 del 30 maggio 2001, cresciuta incontestata in giudicato, è parimenti stato negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che aveva lamentato dolori alla mano e al braccio destro durante un trasloco, senza specificazione di un evento ben preciso interessante quella parte del corpo.

                                  La presenza di un infortunio è infine stata negata in una sentenza 35.2022.69 del 30 gennaio 2023, anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un operaio edile che aveva accusato disturbi al piede sinistro, poi inquadrati nella diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi, nel continuare “a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei vari movimenti” richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di una strada, senza dunque identificare uno specifico avvenimento lesivo. Il TCA ha ritenuto irrilevante la circostanza che, in un secondo tempo, l’assicurato avesse preteso che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra battitrice azionata da un collega.

 

                                  In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, negando la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, deve essere confermata e l’impugnativa respinta.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti