Incarto n.
35.2023.40

 

MM

Lugano

9 ottobre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2023 di

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 aprile 2023 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 25 agosto 2018, RI 1, nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di consulente finanziario e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1, la quale ha nel frattempo ripreso il portafoglio di assicurazione LAINF della __________), è stato urtato da una motocicletta allorquando si trovata in sella al proprio ciclomotore, cadendo a terra. A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 25 agosto 2018 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una dermo-abrasione e contusione del ginocchio sinistro, una ferita lacero-contusa al gomito sinistro e una sindrome panvertebrale con punti maggiori in regione lombare e giunzione dorso-lombare.

 

                                  Nel prosieguo, sono inoltre insorti dei disturbi psichici.

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Con decisione formale del 10 ottobre 2019, poi confermata al termine della procedura di opposizione, l’assicuratore LAINF ha posto fine alle proprie prestazioni dal 30 settembre 2019, ritenuto che, trattandosi dei disturbi interessanti il ginocchio destro e il rachide, il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato si sarebbe estinto a distanza di 6 mesi dall’infortunio stesso, che, per quanto concerne le turbe psichiche, farebbe difetto l’adeguatezza del nesso causale e che, a fronte dei soli disturbi residuali al gomito sinistro, nel frattempo stabilizzatisi, non esiste diritto né a una rendita d’invalidità né a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).

 

                          1.3.  Con sentenza 35.2021.40 dell’8 novembre 2021, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché disponesse "un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire fino a quando i disturbi al ginocchio destro, al rachide e al gomito sinistro hanno costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.”. Trattandosi della problematica psichica e, in particolare, della questione dell’esistenza di un nesso di causalità adeguata, questo Tribunale ha ritenuto prematuro pronunciarsi in proposito, “in quanto gli esiti dell’accertamento ordinato potrebbero influenzare l’esame di taluni dei fattori di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale” (doc. 269).

 

                                  La succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                          1.4.  Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di gennaio 2022, la CO 1 ha incaricato il dott. __________ di periziare RI 1.

 

                                  L’esperto ha consegnato il proprio referto in data 12 aprile 2022 (doc. 230).

 

                                  Al rappresentante dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito.

 

                          1.5.  Con decisione formale del 4 gennaio 2023, l’istituto assicuratore ha stabilito che il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) si è estinto a contare dal 1° ottobre 2019, rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni riconosciute nel frattempo. Esso ha inoltre negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 256).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 259), in data 20 aprile 2023, la CO 1 ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che le prestazioni sanitarie resesi necessarie per la cura del danno infortunistico al gomito sinistro sono state riconosciute sino all’11 febbraio 2022 (cfr. doc. 265).

 

                          1.6.  Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che la CO 1 sia tenuta a versare le indennità giornaliere dal 28 agosto 2018 “ad oggi e segnatamente fino a quando sussistano i presupposti medici”, come pure “le altre prestazioni, segnatamente le spese di cura, IMI e rendita”, in subordine che il TCA disponga l’allestimento di una “perizia medica indipendente ortopedica e traumatologica e una perizia psichiatrica”.

                                  Trattandosi dei disturbi somatici, il patrocinatore dell’insorgente contesta che alla valutazione del perito amministrativo possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio facendo segnatamente valere che “il Dr. __________ non è entrato nel merito delle osservazioni sollevate dal Dr. __________”, che “dalla perizia emergono dichiarazioni contraddittorie che non tengono certo in considerazione tutti gli accertamenti medici eseguiti dal signor RI 1, la loro evoluzione e neppure la dinamica dell’incidente. In taluni punti, addirittura, sembrerebbe che il Dr. med. __________ non tenga nemmeno conto di quanto da lui stesso scritto, infatti, prima afferma che il Signor RI 1 si è fatto visitare il ginocchio destro dal Dr. __________ qualche giorno dopo l’incidente, in quanto gonfio e dolorante a causa dell’impatto con il terreno subito durante l’incidente, poi nega che l’assicurato abbia mai lamentato problemi al ginocchio in concomitanza con l’incidente, se non mesi dopo, facendo erroneamente riferimento alla Risonanza di data 8.02.2019. Ciò, come già detto, solo per poter liquidare la questione a problemi legati all’avanzare dell’età, quando, invece, le problematiche, effettivamente emerse al ginocchio, sono strettamente legate al trauma subito nell’incidente” e che “Il Dr. __________ non è entrato nel merito delle osservazioni del Dr. med. __________ e non ha in alcun modo motivato né descritto l’origine degenerativa delle lesioni di cui, ancora oggi, il signor RI 1 soffre. Il Dr. __________, di contro, ha presentato osservazioni ampiamente motivate sotto il profilo medico, con l’apporto, anche, di autorevoli contributi scientifici sull’argomento e, soprattutto, si è lungamente soffermato nel chiarire l’origine traumatica delle lesioni”, per giungere alla conclusione che “gli accertamenti medici a cui il signor RI 1 si è sottoposto hanno, quindi, dimostrato chiaramente che i danni alla salute continuano a permanere e, per tale ragione, le prestazioni LAINF non dovevano essere sospese da parte di CO 1” e che “il sig. RI 1 ha diritto anche al riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica e psichica ai sensi dell’articolo 24 LAINF, che prevede un’equa indennità per menomazione se al momento dell’estinzione del diritto alle cure mediche egli è portatore di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica o mentale, come nel caso concreto” (doc. I, p. 15 ss.).

                                  Per quanto riguarda invece la problematica psichica, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto la fondatezza dell’apprezzamento espresso dalla psichiatra interpellata dall’assicuratore resistente, rilevando che “confondere i piani del disturbo di cui soffre il signor RI 1 a causa dell’incidente con “l’assicurato dopo l’infortunio ha avuto grossi problemi in famiglia a causa dei quali è finito in pretura e che l’hanno scosso profondamente e che sicuramente hanno contribuito a mantenere attiva la sintomatologia sviluppatasi dopo l’incidente” (rapporto dr.ssa med. __________, doc. O, pag. 9) è assurdo in quanto del tutto infondato. Il signor RI 1 ha sempre avuto problemi in famiglia come spessi succede a tutti noi, ma non ha mai sviluppato una tale sintomatologia, riconducibile chiaramente al disturbo post-traumatico da stress. Addirittura, la dr.ssa med. __________ asserisce che “la sintomatologia dipende dai tratti di personalità”. Anche il medico di famiglia del signor RI 1 potrà confermare che questi non ha mai avuto episodi di depressione prima dell’infortunio. E questo aspetto è stato del tutto misconosciuto dai due psichiatri interpellati dall’assicurazione (dr. med. __________ per __________ e dr. med. __________ per __________).” (doc. I, p. 20 ss.).

                                  D’altro canto, a proposito dell’adeguatezza del nesso di causalità tra le turbe psichiche e l’evento traumatico assicurato, il rappresentante del ricorrente ne pretende l’esistenza, sostenendo che in concreto sarebbe adempiuto il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell’infortunio, quello della lunga durata della cura medica, quello dei disturbi somatici persistenti, quello della cura medica errata, come pure quello del grado e durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (cfr. doc. I, p. 22 ss.).

 

                          1.7.  La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                          1.8.  L’11 luglio 2023, l’istituto assicuratore convenuto ha prodotto un complemento, datato 10 luglio 2023, del dott. __________ (allegato al doc. IX), il quale è stato trasmesso al rappresentante dell’insorgente ai fini della replica (doc. X).

 

                          1.9.  In data 21 agosto 2023, l’avv. RA 1 ha versato agli atti una presa di posizione del dott. __________ e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI + allegato).

 

                                  L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 31 agosto 2023 (doc. XIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Nel caso di specie è litigiosa, in primo luogo, la questione di sapere se la CO 1 poteva ritenere che, al momento in cui ha posto fine alle proprie prestazioni (1° ottobre 2019), il solo postumo dell’infortunio dell’agosto 2018 era costituito dalla cicatrice oleocranica al gomito sinistro, oppure no.

                                  In caso di risposta positiva, questa Corte sarà chiamata a stabilire se - tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico - l’assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle prestazioni sanitarie a contare dall’11 febbraio 2022, a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 1° ottobre 2019, nonché a negargli l’assegnazione di un’IMI, oppure no.

                                  Infine, il TCA dovrà valutare se i disturbi psichici costituiscono una conseguenza naturale e adeguata del sinistro accaduto il 25 agosto 2018, oppure no.

 

                          2.2.  Cicatrice oleocranica al gomito sinistro unico postumo residuale dell’infortunio del 25 agosto 2018?

 

                       2.2.1.  Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                       2.2.2.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

 

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                       2.2.3.  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

 

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

 

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                       2.2.4.  In concreto, con la sentenza 35.2021.40 dell’8 novembre 2021, questa Corte aveva annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti alla CO 1 affinché disponesse l’esecuzione di una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, volta a stabilire fino a quando i disturbi al ginocchio destro, al rachide e al gomito sinistro hanno costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.

                                  Il TCA aveva in effetti ritenuto che alla documentazione medica posta alla base della decisione impugnata, specificatamente agli apprezzamenti dei dottori __________ e __________, non poteva essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente, in quanto il primo aveva fornito delle risposte contraddittorie in merito all’aspetto litigioso (persistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi somatici e l’infortunio assicurato) e, trattandosi del secondo, era stata l’amministrazione stessa a distanziarsene chiedendo al dott. __________ di verificare la correttezza delle conclusioni a cui era pervenuto.

                                  Il Tribunale aveva parimenti negato che i rapporti agli atti dell’ortopedico dott. __________ (così come quelli del medico curante, dott. __________) fossero sufficientemente affidabili, nella misura in cui la conclusione secondo la quale una relazione di causalità naturale sarebbe persistita oltre la data indicata dall’assicuratore convenuto, risultava in gran parte fondata sulla regola, insostenibile dal profilo della medicina assicurativa e inammissibile da quello probatorio, del “post hoc ergo propter hoc” (cfr. doc. 269).

 

                       2.2.5.  Dalle carte processuali risulta che, su incarico della CO 1, in data 11 febbraio 2022, l’assicurato è stato visitato personalmente dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia e perito certificato SIM, il quale si è avvalso della consulenza del dott. __________, spec. FMH in radiologia.

 

                                  Il referto peritale, datato 25 marzo 2022, è stato consegnato all’assicuratore il 12 aprile 2022 (doc. 230).

 

                                  Dopo aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 230, p. 2-16) e averne descritto lo status dal profilo clinico e radiologico (il materiale iconografico a sua disposizione è stato refertato unitamente al radiologo dott. __________ - cfr. doc. 230, p. 16-20), l’esperto ha diagnosticato – diagnosi in relazione causale con l’infortunio – una cicatrice olecranica al gomito sinistro in esiti da ferita lacerocontusa il 25 agosto 2028, come pure – diagnosi non in relazione causale con l’infortunio – una sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, una epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a sinistra, una gonartrosi prevalentemente laterale con estesa rottura radiale del corno posteriore al menisco laterale del ginocchio destro e una tendenza fibromialgica (doc. 230, p. 2).

 

                                  Rispondendo ai quesiti sottopostigli dalle parti, il perito amministrativo si è così espresso a proposito dell’eziologia dei diversi disturbi presentati dall’assicurato:

 

" (…) La cicatrice olecranica al gomito sinistro è unicamente la conseguenza dell’infortunio del 25.8.2018.

La sindrome lombospondilogena cronica bilaterale è generata dalle alterazioni degenerative plurisegmentali lombari presenti nell’assicurato, dalla tendenza fibromialgica, dal decondizionamento e sbilancio muscolare e dai disturbi statici della colonna vertebrale, senza riscontro di alterazioni strutturali postraumatiche.

L’epicondilopatia omeroulnare e omeroradiale nasce alle inserzioni tendinee omeroulnari e omeroradiali al gomito sinistro, sintomatologia favorita dalla tendenza fibromialgica presente, senza che vi sia un correlato strutturale postinfortunistico.

La gonartrosi prevalentemente laterale con estesa rottura radiale del corno posteriore del menisco laterale rappresenta alterazioni degenerative presenti al ginocchio destro.” (doc. 230, risposta al quesito n. 5.1 di parte ricorrente)

 

                                  rispettivamente

 

" (…) L’unico pregiudizio alla salute attualmente presente è la cicatrice olecranica al gomito sinistro, insorta dopo una ferita lacerocontusa il 25.8.2018.

(…).

Le patologie muscolo-scheletriche attualmente manifestate dall’assicurato, sono di origine degenerativa, statica, in parte rese sintomatiche dalla tendenza fibromialgica, dal decondizionamento e sbilancio muscolare.” (doc. 230, risposta ai quesiti n. 5.1 e 5.2.1 di parte convenuta)

 

                                  Il dott. __________ ha quindi precisato che l’infortunio assicurato ha comportato un peggioramento soltanto transitorio del preesisistente stato morboso del rachide e del ginocchio destro, con lo status quo sine raggiunto a distanza di sei mesi da quell’evento (cfr. doc. 230, risposte ai quesiti n. 5.3 di parte ricorrente e n. 5.3 di parte convenuta).

 

                       2.2.6.  Invitato dall’amministrazione a formulare le proprie osservazioni sulla perizia del dott. __________, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 8 maggio 2022, del dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________ (doc. 232).

                                  Per quanto riguarda innanzitutto i disturbi interessanti il rachide (lombare), lo specialista privatamente consultato dall’insorgente ha sostenuto, facendo riferimento agli esiti delle RMN del 25 marzo 2019 e del 5 maggio 2021 e, in particolare, all’apparizione tra l’una e l’altra di alterazioni Modic I a livello di L3-L4 e di L4-L5, che “sono proprio questi fenomeni Modic, come ampiamente spiegato prima, a monitorare l’evoluzione clinica della colonna lombo-sacrale: infatti la I RMN effettuata a 6 mesi dall’incidente mostrava già una fissurazione del nucleo polposo di L3-L4 e NON fenomeni Modic, ma a 2 anni la II RMN mostra fenomeni Modic I come espressione appunto di un’evoluzione patologica indotta dal violento impatto subito dall’infortunato.”.

                                  A proposito dei disturbi al ginocchio destro, il dott. __________ ne pretende l’origine infortunistica, in quanto “… una lesione a flap del menisco laterale è tale, come poi accaduto, dall’ingenerare una importante sintomatologia dolorosa, difficoltà al cammino, alla discesa delle scale, alla sospensione dell’attività fisico-lavorativa e tantomeno di quella sportiva. Tutti eventi capitati dopo il trauma e mai prima. Prima dell’incidente infatti il RI 1 riferisce di aver praticato nuoto e camminate, cose che poi non ha più potuto fare. Fin dall’inizio si rileva, quindi, la discrepanza tra la diagnosi iniziale del perito reumatologo e l’obiettività del Pronto soccorso che ha assistito l’infortunato.”.

                                  Trattandosi infine dei disturbi al gomito sinistro, il consulente di parte ne imputa l’origine alla “profonda ferita (…), interessante la loggia degli epicondiloidei”.

 

                                  Con complemento peritale del 26 agosto 2022, il dott. __________ ha risposto in questi termini alle obiezioni sollevate dal dott. __________:

 

" (…) Per quanto concerne le patologie dell’assicurato mi permetto di osservare che al momento della visita iniziale presso il pronto soccorso dell’ospedale di __________ il 25.8.2018, il medico coinvolto poneva la diagnosi di dermoabrasione e contusione al ginocchio sinistro, l’esame del ginocchio destro non risultava patologico a quel momento, a tal punto che i medici del pronto soccorso il 25.8.2018 non procedevano con ulteriori accertamenti dello stesso. Soltanto in un secondo momento (8.2.2019: risonanza magnetica del ginocchio destro) questi venivano richiesti dal medico curante e, come è noto, avevano mostrato, oltre a una patologia meniscale laterale, una gonartrosi rilevante prevalentemente laterale al ginocchio destro; anche discutendo con il radiologo Dr. __________, coinvolto quale consulente nella valutazione peritale reumatologica, risulta impossibile affermare con la certezza del Dr. __________, nel contesto di tale gonartrosi, che la lesione meniscale sia stata prodotta dall’evento infortunistico dell’agosto 2018. Per quanto riguarda la patologia al rachide, va segnalato che la prima risonanza magnetica della lombare non è stata realizzata subito dopo l’evento infortunistico, le radiografie convenzionali della colonna lombare, effettuate il 25.8.2018, avevano già messo in evidenza alterazioni degenerative con discopatie plurisegmentali tra L2 e S1 con osteocondrosi particolarmente marcate con spondilosi associate ai segmenti L2-L3 ed L4-L5, come tali preesistenti, senza quindi alterazioni strutturali postinfortunistiche evidenti. Soltanto a distanza di 7 mesi dopo l’infortunio, il 25.3.2019, veniva effettuata la prima risonanza magnetica lombare evidenziante alterazioni degenerative multilivello e quindi non alterazioni strutturali postinfortunistiche conclamate. A quasi 2 anni di distanza dalla prima risonanza magnetica della lombare del 25.3.2019, il 5.5.2021 veniva realizzata la seconda risonanza magnetica della colonna lombare che, come di regola avviene fisiologicamente con l’avanzare dell’età delle persone, mostrava una progressione del quadro degenerativo, senza apparizione di alterazioni postraumatiche conclamate; come descritto dal Dr. __________ si delineavano alterazioni degenerative discali e degli spazi intersomatici vertebrali specificate secondo Modic.

(…).

Per quanto concerne le ulteriori patologie descritte dal Dr. __________, inerenti all’apparato locomotore, non ho osservazioni aggiuntive a quelle espresse il 25.3.2022.

Le obiezioni prodotte dal Dr. __________, in conclusione, non mi permettono di giungere ad una differente valutazione in quanto non contengono nuovi elementi oggettivi non già conosciuti al momento della stesura del rapporto peritale reumatologico del 25.3.2022.” (doc. 239)

 

                                  Da parte sua, riferendosi al referto appena menzionato, il radiologo dott. __________ ha dichiarato di condividerne pienamente il contenuto, “in particolare per quanto riguarda gli esami radiologici sui quali mi sono espresso in dettaglio nelle perizie radiologiche, non ho niente da aggiungere e sostengo il parere del dott. __________.” (doc. 240).

 

                                  Questo, in particolare, il contenuto del rapporto 11 settembre 2022 del dott. __________:

 

" (…) Le obiezioni del Dr. __________ in merito alla mia relazione sono sostanzialmente tre:

 

-   La prima è che poiché il RI 1 ha 62 anni (ne aveva 58 al momento dell’infortunio) deve, per forza di età avere “alterazioni degenerative dell’apparato locomotore, manifeste anche in pazienti asintomatici della sua stessa classe di età”.

    Ora, a parte il fatto che le radiografie eseguite in Pronto soccorso, evidenziano esclusivamente l’assenza di fratture e non altro, con queste parole è lo stesso Perito dell’Assicurazione ad ammettere che prima dell’infortunio il RI 1 non aveva alcuna sintomatologia.

-   La seconda è che il ginocchio destro, in sede di Pronto soccorso, non era stato preso in considerazione e quindi “non risultava patologico a quel momento”, riferendo i primi accertamenti alla Risonanza dell’8/2/19.

    Dimentica di aver scritto egli stesso a pag. 4 della sua perizia reumatologica che il Dr __________, Medico curante del RI 1, aveva visitato lo stesso in data 29/8/18, rilevando “dolori diffusi, secondari alla caduta … al ginocchio destro” e dopo tale Risonanza, aveva indirizzato il RI 1 al Medico della __________, Dr __________, che rilevava un versamento al ginocchio destro con segni meniscali positivi per il menisco esterno.

Inoltre, dall’anamnesi dello stesso __________, (pag. 15): “il Sig. RI 1 ricorda di aver urtato contemporaneamente la schiena contro un palo della luce, battendo il ginocchio destro ed il gomito sinistro contro il suolo”. È comprensibile che, dato il traumatismo ad alto impatto subito dall’infortunato, nella valutazione complessiva del Pronto soccorso e date le numerose lesioni e contusioni, unitamente alla ferita lacero-contusa, abbondantemente sanguinante, possa essere sfuggito un trauma al ginocchio destro. Che pure c’era. Infatti, ricorda il __________ “(il RI 1) ricorda che a distanza di 3-4 giorni, non riusciva ad alzarsi a seguito dei dolori alla schiena, il ginocchio destro risultava gonfio …”, tanto da far richiedere al curante Dr __________ una consulenza ortopedica, con conseguente richiesta di risonanza magnetica al ginocchio destro. La “gonartrosi rilevante”, di cui parla il Reumatologo, non può, di per sé, aver provocato la lesione meniscale, visto che il versamento articolare è comparso dopo il trauma e visto che il RI 1 prima girava tranquillamente in motorino.

Infine, veniamo alla terza questione, la colonna lombo-sacrale. Alla successiva lettura delle radiografie da parte del perito radiologo dell’assicurazione, dr. __________, vengono rimarcate alterazioni osteocondrosiche a carico dei segmenti L3-L4 e L4-L5, mentre non vengono considerate le osservazioni dello scrivente, in relazione al bulging discale L3-L4 destro, che ha generato un’ischialgia destra, prima inesistente, visto che il RI 1, prima dell’infortunio praticava sport, attività lavorativa e girava in scooter e ben spiegate, ribadisco, dal peggioramento della Risonanza magnetica della colonna lombo-sacrale, come spiegato dalla comparsa dei fenomeni Modic I assenti nella I Risonanza. A questa conclusione erano infatti arrivati i Radiologi dell’__________ di __________, Dr. __________ e Prof. __________ che parlano di aggravamento di lombalgie comparse 2 anni prima dopo trauma della circolazione”. (…).” (doc. 244)

 

                                  Dalle carte processuali emerge che, in corso di causa, la CO 1 ha nuovamente interpellato il perito amministrativo, invitandolo a rispondere ad alcuni quesiti complementari, ispirati dalle obiezioni contenute nell’atto di ricorso (a loro volta basate sugli argomenti sviluppati dal dott. __________).

 

                                  Qui di seguito le domande poste dall’assicuratore e le rispettive risposte fornite dal dott. __________ il 10 luglio 2023:

 

" (…).

A. Ginocchio destro:

(…).

1. Può spiegare in parole semplici e comprensibili qual è l’origine                         della problematica al ginocchio destro?

Alla base di un’artrosi, anche del ginocchio (gonartrosi) troviamo prevalentemente fenomeni di invecchiamento dei tessuti articolari, quali i menischi, i legamenti, la membrana sinoviale, la cartilagine e l’osso.

 

2. È possibile che una tale problematica possa essere per anni                               asintomatica?

Sì, è possibile.

 

3. L’avvocato di controparte ritiene che, vista la situazione     complessiva al momento dell’arrivo in pronto soccorso in data                               25.8.2018, sia del tutto possibile che la lesione meniscale sia                                        “sfuggita”. Cosa ne pensa?

È possibile che in una situazione di urgenza, come spesso viene ritrovata lavorando in pronto soccorso, una lesione meniscale possa sfuggire, sapendo anche che molti pazienti con una lesione del menisco risultano asintomatici.

 

(…).

4.1.   Come si esprime in merito alla critica secondo cui lei stesso avrebbe dichiarato che prima dell’infortunio il RI 1 non aveva alcuna sintomatologia?

Rileggendo la documentazione peritale redatta il 25.3.2022, l’assicurato prima dell’infortunio non aveva alcuna sintomatologia muscolo-scheletrica, anche se nell’anamnesi personale figura che nel 1981, durante il servizio militare, aveva presentato, stando alle sue indicazioni, una lesione meniscale, ma successivamente l’assicurato dichiara di non aver più avuto dolori (atti medici in merito mancanti). Inoltre il signor RI 1 aveva presentato una frattura alla caviglia sinistra trattata conservativamente.

 

 

 

B. Zona lombare

1. L’assicurato ritiene che il quadro clinico che emerge nella                                   seconda risonanza è “espressione di un’evoluzione patologica indotta dal violento impatto subito”. Come si esprime nel merito?

Non vi sono elementi strutturali al rachide che comprovano che l’evoluzione delle alterazioni degenerative emerse al momento della seconda risonanza magnetica sia espressione dell’evento infortunistico in questione.

 

2. Egli ritiene poi che “l’attribuzione a mero fenomeno degenerativo quale giustificazione della persistente lombalgia (…) con peggioramento solo transitorio, viene smentita dal quadro evolutivo delle risonanze stesse, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal Dr. med. __________, dimostrano chiaramente il contrario, ovvero che la condizione di cui soffre il RI 1 è destinata ad essere permanente”. Cosa ne pensa?

Le alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare sono in grado di generare dolori lombari anche senza eventi traumatici in anamnesi.

(…).

 

3.1 Come si esprime in merito alla critica mossa secondo cui il bulging discale debba forzatamente avere un’origine traumatica, così come asserito dal Dr. __________?

La presenza di una discopatia al rachide, tra la quale annoveriamo anche il bulging discale, è comune anche in persone asintomatiche, aventi la stessa età dell’assicurato, rappresentando un fenomeno di invecchiamento dei dischi intervertebrali; il bulging discale non deve forzatamente avere un’origine traumatica come asserito dal Dr. __________.

 

3.2 Come devono essere interpretati i fenomeni Modic I? Di cosa si tratta e quali origine hanno?

L’osteocondrosi Modic I è conseguenza di una discopatia dove risulta presente un assottigliamento del disco con reazione edematosa (accumulo di liquido nella spongiosa ossea) a livello delle limitanti vertebrali e rappresenta un fenomeno degenerativo.” (doc. 277 –il corsivo è del redattore)

 

                                  Il dott. __________ ha così criticamente commentato le risposte dell’esperto amministrativo:

 

" (…).

A) Ginocchio destro

Nella risposta del Dr __________ si afferma esplicitamente che il Sig RI 1, prima dell’incidente non aveva alcun sintomo a carico del ginocchio destro. Infatti era dedito ad attività fisico-sportiva e lavorativa di movimento: guidava uno scooter.

Tale quadro clinico pregresso è confermato dalla relazione del Dr __________, dalle cui cartelle cliniche emerge solo una pregressa ed antica gonalgia destra, risalente al 2001, con consulto medico del Dr __________ ed una risonanza magnetica che escludeva lesioni meniscali, l’evoluzione fu poi favorevole senza più dolori.

È pur vero che al riscontro della risonanza magnetica (8/2/19) emerge un quadro artrosico, fisiologico per l’età, ma questo non ha dato, dal profilo funzionale, problemi di sorta fino all’incidente in cui, ricordiamocelo, il Sig. RI 1 è stato sbalzato violentemente dalla sella dello scooter e catapultato a terra, ove ha riportato un politraumatismo, tra cui un trauma al ginocchio destro, riconosciuto 3 giorni dopo dal curante, Dr. __________, testimoniato poi da una risonanza magnetica e successivamente dal Dr. __________ “versamento al ginocchio destro con segni meniscali”. Il Dr __________ (22/4/21) parla di “problematica di natura post-traumatica” confermando la diagnosi del Dr __________ (11/219): “lesione complessa del corno posteriore del menisco sterno, di origine post-traumatica”.

(…).

 

B) Zona lombare

Il Dr __________ ammette un’evoluzione patologica delle alterazioni del rachide lombo-sacrale evidenziate alla II risonanza magnetica, in confronto alla I, ma ne nega il collegamento con l’importante traumatismo diretto subito dall’infortunato.

Va ribadito invece che la II risonanza magnetica, a due anni dalla prima, mostra un progressivo aumento del bulging discale L4-L5 destro, responsabile dell’ischialgia destra, ingravescente in questi anni ed invalidante, insorto verosimilmente per il progressivo cedimento del legamento longitudinale posteriore, che in un quadro di assenza di spondilolistesi, come rilevano entrambe le risonanze (“corpi vertebrali regolarmente allineati”), non può che essere attribuito al violento impatto col suolo. In modo analogo vanno interpretati i neofenomeni di osteocondrosi dei piatti vertebrali (Modic I), interpretati dal Dr. __________ come meri degenerativi.

Se, però, consultiamo accuratamente la letteratura, come già riferito nella mia precedente controrelazione dell’8/5/2022, si riscontra che secondo Crocket (2017) “forze di taglio applicate ad un piatto vertebrale, inducono microfratture nel piatto stesso con edema midollare e fenomeni visibili alla risonanza magnetica come Modic I”. Tesi supportata anche da altri Autori (Crock, Albert).

In sostanza, sulla base di queste argomentazioni, non mi resta che ribadire l’origine traumatica della lombosciatalgia del Sig. RI 1, mai sofferta prima di allora. (…).” (doc. LL)

 

                       2.2.7.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                       2.2.8.  Nel caso di specie, questo Tribunale rileva innanzitutto che, a seguito della sentenza di rinvio 35.2021.40 dell’8 novembre 2021, l’amministrazione ha incaricato il dott. _________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sull’esperto proposto e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli.

 

                                  In applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata). Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

 

                                  Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, il quale si è pure avvalso della consulenza di un radiologo di provata esperienza, in base al quale, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni (1° ottobre 2019), l’unico danno alla salute ancora in nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 2018, era rappresentato dalla cicatrice oleocranica al gomito sinistro refertata come ipersensibile al tatto. In effetti, trattandosi dei disturbi interessanti il ginocchio destro e il rachide lombare, l’insorgente ha raggiunto lo status quo sine a distanza di sei mesi dall’evento traumatico. Per quanto concerne il gomito sinistro, il perito ha ritenuto che l’infortunio in discussione ha causato unicamente una ferita lacero-contusa (che ha reliquiato la cicatrice appena citata) e che i dolori da lui refertati a quel livello (inquadrati nella diagnosi di epicondilopatia omeroulnare e omeroradiale), in assenza di una qualsiasi lesione strutturale di natura post-traumatica, sono da imputare alla tendenza fibromialgica in atto.

                                  Il TCA non ignora che, secondo l’ortopedico privatamente consultato dal ricorrente, il sinistro assicurato avrebbe per contro provocato un peggioramento direzionale (duraturo) dello stato preesistente del ginocchio destro e del rachide lombare, rispettivamente, trattandosi del gomito sinistro, esso avrebbe causato un danno morfologico non ancora guarito al momento in cui la CO 1 ha posto fine al proprio obbligo prestativo. Tuttavia, i suoi rapporti non contengono indizi concreti atti a sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia amministrativa.

 

                                  In questo senso, occorre in primo luogo evidenziare che il dott. __________ aveva già avuto modo di esprimersi sull’eziologia dei disturbi denunciati da RI 1, nel quadro della precedente procedura (amministrativa e giudiziaria) sfociata nel giudizio di rinvio 35.2021.40. Già allora, egli aveva affermato che l’infortunio in discussione sarebbe stato responsabile di danni strutturali al ginocchio destro (nella forma di una lesione a flap del menisco laterale), al rachide lombare (nella forma di un bulging discale soprattutto a livello di L4-L5, all’origine di una lombosciatalgia a destra e di una lombalgia paramediana destra e sinistra) e al gomito sinistro (nella forma di un risentimento del nervo ulnare alla doccia cubitale). Con la sentenza appena citata, questa Corte non aveva potuto riconoscere un sufficiente valore probatorio ai suoi referti, “… nella misura in cui il parere secondo il quale una relazione di causalità naturale sarebbe persistita oltre la data indicata nella decisione impugnata, si fonda in gran parte sul semplice fatto che, antecedentemente al noto infortunio, l’assicurato non avrebbe mai lamentato disturbi alle parti del corpo interessate)”. Anche per questo motivo, aveva ordinato all’assicuratore convenuto di disporre l’esecuzione di una perizia esterna.

 

                                  D’altro canto, va rilevato come l’esperto amministrativo abbia enunciato la propria valutazione della fattispecie tenendo conto (anche) degli argomenti sviluppati dal dott. __________. Dalla documentazione agli atti si evince in particolare che l’assicuratore ha, a due riprese, invitato il dott. __________ a prendere posizione in merito alle obiezioni sollevate nel frattempo dall’esperto di parte (cfr. doc. 235 e doc. 274). In entrambe le occasioni, il perito amministrativo ha confermato le conclusioni contenute nel suo rapporto del 25 marzo 2022 (cfr. doc. 239 e doc. 277).

                                  In questo contesto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, semplicemente perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse da quelle dei medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

 

                                  Proprio alla luce di quanto è stato appena esposto, il patrocinatore del ricorrente non può essere seguito laddove rimprovera al perito amministrativo di non essersi confrontato con le obiezioni sollevate dal dott. __________.

                                  Appare parimenti infondata la censura ricorsuale secondo la quale il dott. __________ si sarebbe contraddetto nella misura in cui, da una parte, ha negato che i disturbi al ginocchio destro sarebbero insorti in occasione dell’infortunio mentre, dall’altra, ha rilevato che, a margine di una consultazione avvenuta solo qualche giorno dopo l’evento traumatico, il medico curante aveva refertato un ginocchio destro gonfio e dolorante. Al riguardo, il TCA si limita a osservare che il perito amministrativo ha in realtà riportato i fatti così come emergono dalla documentazione a sua disposizione. Conformemente a ciò, egli ha indicato che, a margine della prima consultazione presso il Servizio di PS dell’Ospedale di __________, i sanitari avevano riscontrato segnatamente una dermo-abrasione e contusione del ginocchio sinistro (cfr. doc. 28), rispettivamente che dal referto 22 febbraio 2019 del dott. __________ si evinceva che i disturbi al ginocchio destro si erano manifestati a distanza di qualche giorno e che, visto il persistere, il curante aveva richiesto una RMN, eseguita soltanto nel febbraio 2019 (cfr. doc. 53). Del resto, non risulta nemmeno che il dott. __________ abbia fatto dipendere la propria conclusione riguardante l’eziologia dei disturbi al ginocchio destro, dalla circostanza che questi ultimi non erano stati refertati dai medici del PS di __________.

                                  Infine, a proposito dell’affermazione ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario pretendere che l’insorgente ha ritrovato lo status quo ante dopo 6 mesi dall’incidente, in quanto “i problemi di salute, soprattutto relativi al ginocchio, al gomito e alla zona lombare, (…), persistono ancora oggi”, va rilevato che, in concreto, trattandosi dei disturbi al ginocchio destro e alla colonna lombare, in discussione non vi è il ritrovamento dello status quo ante ma bensì il raggiungimento dello status quo sine. Ora, il raggiungimento dello status quo sine non presuppone la scomparsa dei disturbi scatenati dall’infortunio, ma piuttosto la definitiva estinzione del ruolo causale giocato da quell’evento. Per quanto riguarda invece il gomito sinistro, il dott. __________ ha riconosciuto che l’assicurato non ha ritrovato lo status quo ante, nella misura in cui ha reliquiato una cicatrice in sede oleocranica risultata ipersensibile, imputando peraltro i dolori denunciati a quel livello a cause extra-infortunistiche (tendenza alla fibromialgia) in assenza di un danno strutturale oggettivabile. A quest’ultimo proposito, il TCA constata che, ancora a margine della visita di controllo del 18 marzo 2019, dunque a distanza di circa sette mesi dall’infortunio, il dott. M__________, spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia, aveva refertato, a livello del gomito sinistro, una normale mobilità e la presenza (soltanto) di una sensazione di scossa elettrica in corrispondenza della cicatrice lasciata dalla ferita lacero-contusa (cfr. doc. 68). Inoltre, gli esami elettrofisiologici (ENG e EMG dell’arto superiore sinistro) eseguiti nell’aprile 2021, sono risultati nella norma (cfr. doc. 225). D’altronde, è lo stesso dott. __________ ad aver ammesso che tutti gli esami strumentali effettuati al gomito sinistro erano risultati negativi (cfr. doc. 181).

 

                                  Stante tutto quanto precede, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto fine alle proprie prestazioni (1° ottobre 2019), l’unico postumo residuale dell’infortunio dell’agosto 2018 era costituito dalla cicatrice oleocranica al gomito sinistro risultata ipersensibile, e ciò senza che si riveli necessario dare seguito agli atti istruttori che pretende il rappresentante del ricorrente (perizia giudiziaria e audizione testimoniale dei medici curanti di RI 1).

 

                          2.3.  Estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e rifiuto di assegnare l’IMI, tenuto conto del solo danno somatico in relazione causale naturale con l’infortunio del 25 agosto 2018 (cicatrice oleocranica al gomito sinistro)?

 

                       2.3.1.  Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                  Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                  Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                  Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                       2.3.2.  Giusta l’art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

 

                                  L’IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF).

 

                                  Secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità ed è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).

 

                                  L'allegato 3 dell'OAINF contempla una tabella delle menomazioni dell'integrità calcolate in per cento del guadagno massimo assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 124 V 29 consid. 1b). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Per le menomazioni speciali o non indicate nell'elenco bisogna calcolare l'indennità in funzione della gravità della menomazione applicando la tabella per analogia (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La cifra 2 dell'allegato dispone inoltre che in caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta, precisando comunque che nessuna indennità viene versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al tasso del 5% dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                  L'INSAI ha inoltre allestito delle tabelle in aggiunta a quella succitata, le quali costituiscono unicamente direttive amministrative ai propri organi e non vincolano pertanto i tribunali. Tuttavia, la Corte federale ha già decretato che, nella misura in cui contengono unicamente dei valori indicativi che contribuiscono a trattare allo stesso modo tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'allegato 3 (DTF 116 V 156 consid. 3a).

 

                       2.3.3.  Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, tenuto conto del solo danno residuale dell’evento traumatico assicurato (cicatrice oleocranica al gomito sinistro), la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera per ritrovata piena capacità lavorativa e alle prestazioni sanitarie in ragione della stabilizzazione dello stato infortunistico dal 1° ottobre 2019, rispettivamente dal 12 febbraio 2022, e ha negato il riconoscimento di un’IMI (cfr. doc. 265).

 

                                  Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta la posizione dell’assicuratore resistente soltanto nella misura in cui sostiene che il diritto a ulteriori prestazioni avrebbe dovuto essere valutato prendendo in considerazione l’intero danno alla salute lamentato dall’insorgente, ovvero i disturbi interessanti il ginocchio destro, la colonna lombare, il gomito sinistro e quelli psichici.

 

                                  Questa Corte sottolinea immediatamente che i disturbi al ginocchio destro, al rachide e al polso sinistro (intesi i dolori e la limitata funzionalità), non costituisco (più) una conseguenza naturale dell’infortunio dell’agosto 2018 (cfr. supra, consid. 2.2.8.) e, perciò, non possono nemmeno fondare il diritto a prestazioni più ampie rispetto a quelle già riconosciute dall’amministrazione. Per quanto concerne le turbe psichiche, il TCA si pronuncerà su questo aspetto in seguito (cfr. infra, consid. 2.4. ss.).

 

                                  Fatta questa premessa, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter senz’altro confermare la decisione su opposizione impugnata.

 

                                  In effetti, tenuto conto della sola cicatrice oleocranica a sinistra, deve essere ammesso che RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione di consulente a far tempo, al più tardi, dall’ottobre 2019, di modo che, da quel momento, è pure venuto meno il diritto all’indennità giornaliera. In questo senso, si sono pronunciati il chirurgo ortopedico dott. __________ nel suo rapporto datato 8 aprile 2019 (cfr. doc. 66, p. 2: “Arbeitsfähigkeit aus rein somatischer Sicht: für die rein somatischen unfallkausalen Beschwerden [si trattava dei disturbi elettrizzanti in corrispondenza della cicatrice oleocranica, n.d.r.] besteht eine vollumfängliche Arbeitsfähigkeit in zeitlicher und leistungsmässiger Hinsicht. Für die somatischen unfallbedingten Folgen ist die angestammte Tätigkeit uneingeschränkt zumutbar.”), il dott. __________ (cfr. doc. 172, p. 6: “Al raggiungimento dello stato quo ante o sine, ovvero a distanza di 6 mesi, le problematiche organiche sopradescritte non permettono più di obiettivare una incapacità lavorativa nell’attività usuale quale consulente finanziario.”) e, non da ultimo, il perito amministrativo (doc. 230, risposte ai quesiti n. 7.2: “La capacità lavorativa come consulente finanziario è [stata] dello 0% dal 25.8.2018 fino al 24.11.2018 (3 mesi) per le patologie di mia competenza, periodo necessitato dalle cure attuate.” e n. 8.2 di parte ricorrente: “Nell’attuale professione di consulente finanziario non vi sono impedimenti in rapporto ad un’attività del 100%, per le patologie inerenti al mio campo di specialità.”, rispettivamente ai quesiti n. 7.2: “Va riconosciuto un periodo d’inabilità lavorativa totale, ossia del 100%, per l’attività solita di consulente finanziario, della durata di 3 mesi dopo l’evento infortunistico del 25.8.2018, quindi fino al 24.11.2018, per la necessità di cure.” e n. 8.1.2 di parte convenuta: “L’assicurato, per le patologie muscolo-scheletriche, non presenta inabilità lavorativa nell’attuale professione di consulente finanziario.”).

 

                                  Secondo questo Tribunale, va parimenti riconosciuto che, al più tardi, nel febbraio 2022, non esistevano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato infortunistico del gomito sinistro (da intendere la cicatrice oleocranica ed il relativo disturbo della sensibilità). Nessuno degli specialisti intervenuti ha preteso il contrario (anzi, si veda il rapporto del dott. __________ relativo alla visita del 18 marzo 2019, il quale - diversamente dal dott. __________ [per il quale la stabilizzazione è intervenuta soltanto al momento del suo consulto peritale, quindi nel febbraio 2022] -, aveva ammesso la stabilizzazione dello stato del gomito sinistro già da quel momento - doc. 68, p. 6: “Für die Beschwerden ausgelöst durch die sekundär verheilte Exkoriationswunde über dem linken Ellenbogen liegt ein Endzustand vor.”).

                                  Se ne deduce pertanto che, in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle prestazioni sanitarie a far tempo, al più tardi, dal 12 febbraio 2022.

 

                                  Anche a proposito del diritto a un’IMI a fronte del solo danno alla salute infortunistico, le valutazioni agli atti degli specialisti intervenuti risultano convergenti. Infatti, tanto il dott. __________ quanto, in precedenza, i dottori __________ e __________, hanno negato l’adempimento dei relativi presupposti (cfr. doc. 230, risposta al quesito n. 9.2 di parte convenuta: “L’assicurato, per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche sopraevidenziate, non presenta menomazione all’integrità fisica.”, doc. 68, p. 6: “Das Ausmass eines entschädigungspflichtigen Integritätsschadens wird hier nicht erreicht.” e doc. 172, p. 6: “No, nessuna menomazione durevole alla integrità fisica per lesioni esclusivamente di stretta pertinenza infortunistica.”).

 

                          2.4.  Disturbi psichici: causalità adeguata con l’infortunio del 25 agosto 2018?

 

                       2.4.1.  La giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                  -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                  -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                  -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                  -  i disturbi somatici persistenti;

                                  -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                  -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                  -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                  Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                       2.4.2.  Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha lasciato aperta la questione di sapere se la problematica psichica presentata da RI 1 – un episodio depressivo grave e una sindrome post-traumatica da stress secondo lo psichiatra curante dott. __________ (cfr. doc. HH), rispettivamente un episodio depressivo di media gravità per la dott.ssa __________, anch’ella spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 155, p. 6) - costituisce o meno una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di agosto 2018, posto che la causalità adeguata, aspetto di natura squisitamente giuridica, deve comunque essere negata (cfr. doc. 265).

 

                                  Questo Tribunale condivide tale modo di procedere (cosicché esso può esimersi dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dall’avv. RA 1).

 

                       2.4.3.  Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

 

                                  Per quanto riguarda la dinamica, dal verbale d’interrogatorio dell’assicurato contenuto nel rapporto di polizia del 27 settembre 2018 risulta la seguente descrizione:

" (…) Sono partito dal mio domicilio a __________ ed ero diretto dai miei genitori a __________. Quindi ho deciso di prendere il mio ciclomotore per spostarmi. Quindi ho indossato regolarmente il casco di protezione e sono partito. Nel corso del tragitto mi sono trovato a circolare su via __________, più precisamente sono passato davanti al __________. Mi sono fermato al semaforo rosso che c’è a quell’altezza ed una volta scattato il verde sono ripartito in direzione della __________. Subito dopo il semaforo si passa sotto ad un ponte e appena passato il ponte c’è un bivio destra/sinistra. La mia intenzione era quella di seguire la corsia di sinistra in direzione della __________. Arrivato all’altezza del bivio, dove le strade si dividono, ho udito che da dietro stava arrivando un motoveicolo. Di fatto l’ho visto con la coda dell’occhio che mi stata superando sulla mia sinistra (era nella mia stessa direzione di marcia). Non appena mi ha superato ha svoltato repentinamente a destra. Questo perché il centauro pensava che io andassi a destra come lui. A seguito di questa manovra sono stato colpito al gomito sinistro con la leva freno destro dello scooter e subito dopo si è appoggiato con il fianco destro sul lato sinistro del mio motorino. Così facendo siamo caduti a terra entrambi. __________ mi ha subito detto che pensava che io proseguissi per la sua stessa strada, per questo che ha fatto questa manovra. In ogni caso sono andato a vedere le condizioni dell’uomo e alcuni passanti hanno allertato il 144. L’ambulanza è arrivata sul posto dell’incidente per soccorrere Vescio e anche me in seguito è arrivata anche una pattuglia della polizia cantonale.

A seguito dell’incidente, per via della leva del freno che mi ha colpito sul gomito, mi sono procurato un taglio che ha necessitato di 6 o 7 punti, mentre per via della caduta ho subito alcune abrasioni di poco conto. Sono inabile al lavoro al 100% per un periodo ancora non definito. Inoltre sono pieno di dolori per i quali farò ulteriori accertamenti medici.” (doc. 175)

 

                                  Dal verbale di audizione 23 gennaio 2019 risulta in sostanza la medesima versione dell’accaduto:

 

" (…) L’infortunio è capitato in data 25 agosto 2018, verso le ore 10.30, a __________.

Stavo portando il giornale ai miei genitori e mentre stavo viaggiando con il mio ciclomotore __________ ho notato il sopraggiungere di uno scooter ad alta velocità. Avevo cercato di spostarmi verso destra ma poi dovevo imboccare la strada a sinistra e quindi sono stato urtato dal mezzo guidato dal signor __________ al gomito sinistro.

Ero stato sbalzato per alcuni metri e avevo riportato una contusione al ginocchio destro e alla colonna vertebrale.

Portavo il casco integrale.

Indossavo uno zainetto con l’asciugamano ed il costume da bagno con l’intenzione di andare a nuotare al lago in zona __________.

Questo ha certamente evitato danni ben maggiori.

Non avevo consumato bevande alcoliche. (cfr. doc. C).

 

                                  L’insorgente è stato quindi trasportato in ambulanza presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, dal quale è stato dimesso il giorno stesso, dopo aver beneficiato delle prime cure.

                                  Da notare che dalle descrizioni appena esposte non risulta in particolare né che i due motoveicoli coinvolti sarebbero usciti distrutti dall’incidente (cfr. doc. 118; al riguardo, si veda la documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia [doc. 175], da cui risulta che entrambi i mezzi hanno in realtà riportato dei danni di lieve entità), né che l’assicurato avrebbe finalmente urtato la schiena contro un palo della luce (cfr. doc. 230, p. 15).

 

                                  Ora, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente deve essere classificato nella categoria intermedia propriamente detta.

 

                                         A titolo di confronto, è utile segnalare che in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante un motociclista che si era visto tagliare la strada da un’autovettura che stava per svoltare a sinistra, riportando una frattura trasversale del femore - il TF ha ricordato di avere regolarmente qualificato di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici con dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quella pronunzia. In particolare, ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, era entrato in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5). Pure di grado medio, e non al limite della categoria degli eventi gravi, è stato giudicato l’infortunio occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.). Dello stesso grado di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio accaduto a un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per circa 9 metri. L’assicurata lamentò la lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).


Sempre a titolo di confronto, questo Tribunale segnala pure STCA 35.2015.59 del 4 febbraio 2016 (riguardante un assicurato che, alla guida della propria moto, scendeva da un passo alpino; giunto poco prima di una galleria, nell’affrontare una curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del campo stradale, fuoriusciva sulla sinistra; percorreva una cinquantina di metri nel prato adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso; veniva sbalzato qualche metro più avanti), STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 (riguardante un assicurato che circolava in sella alla sua motocicletta diretto verso sud ad una velocità dichiarata di 40-50 km/h; giunto all’altezza di un distributore di benzina sito alla sua destra, si trovava un autoveicolo, che circolava sulla corsia inversa, svoltare verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina; l'assicurato frenava rovinando a terra e collidendo in seguito con l’autovettura; la collisione è avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore dell’autoveicolo) e STCA 35.2017.103 del 22 agosto 2018 (riguardante un assicurato che mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore è stato urtato da un veicolo, che gli tagliava la strada in provenienza da una strada secondaria).

                                  In tutte queste pronunzie i sinistri in questione sono stati classificati tra gli infortuni di media gravità in senso stretto.

 

                                  In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.1. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                  In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                  A titolo di premessa, occorre sottolineare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

 

                                  Il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                  Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

                                  Secondo il TCA, valutato da un punto di vista oggettivo, l’incidente della circolazione che ha visto coinvolto l’insorgente si è svolto secondo modalità tutto sommato normali per il suo genere (collisione tra veicoli a due ruote).

                                  Del resto, l'Alta Corte federale è giunta alla medesima conclusione nei casi di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5), rispettivamente, e soprattutto, di una motociclista che, dopo essere stata investita da un furgone, era finita sotto il frontale del mezzo e trascinata per circa 9.3 metri (STFA U 88/01 succitata).

 

                                  Nell’infortunio dell’agosto 2018, l’assicurato ha riportato una contusione al ginocchio sinistro con dermo-abrasione, una ferita lacero-contusa al gomito sinistro, come pure una contusione al ginocchio destro e un trauma vertebrale lombare che ne hanno temporaneamente peggiorato il preesistente stato (morboso).

                                  A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

                                  Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, in concreto non si può dunque certo parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II, nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso brachiale oppure lesione radicolare a sinistra, la 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 inerente una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, nonché una frattura della clavicola; si vedano pure la STCA 35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che aveva lamentato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo e la STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 consid. 2.2.4 concernente un assicurato che, in un incidente stradale in sella alla propria motocicletta, aveva riportato un politrauma con fratture delle vertebre D5/6/7/8, frattura della VI costa a sinistra, frattura dello sterno, rottura pelvi renale a sinistra, ferita lacerocontusa mano e spalla destra, nonché plessopatia brachiale destra).

 

                                  Dalle carte processuali non risulta neppure che il ricorrente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico. In questo contesto, il rappresentante non può essere seguito quando fa valere che il criterio in questione risulterebbe realizzato per il fatto che “il menisco rotto doveva essere prontamente operato (in effetti, l’operazione avrebbe risolto del tutto il problema dell’articolazione interessata)”, posto che, secondo il parere degli stessi specialisti dell’Ospedale __________ di __________, non vi era invero “spazio per un’indicazione chirurgica in quanto all’età del paziente rischieremmo solo di aggravare il processo degenerativo” (doc. T, p. 2).

 

                                  Questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

                                  Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

                                  Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, dopo le prime cure ricevute il giorno stesso dell’infortunio presso il PS dell’Ospedale di __________, RI 1 si è sottoposto essenzialmente a visite di controllo (specialistiche e presso il proprio medico curante), a provvedimenti diagnostici, a farmacoterapia e a cicli di fisioterapia ambulatoriale (oltre a sedute di psicoterapia che non possono in ogni caso essere considerate nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133).

 

                                  È d’altronde utile segnalare che la Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio, trattandosi di un assicurato che nel luglio 2007, a seguito della caduta da una terrazza, aveva riportato fratture a livello dei calcagni e del corpo vertebrale di L3, e che perciò era stato sottoposto a quattro interventi operatori tra il 2007 e il 2011 (cfr. STF 8C_933/2014 del 22 aprile 2015 consid. 3.2.2.2) oppure trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.4).

                                  Il Tribunale federale ne ha per contro riconosciuto la realizzazione, trattandosi di un assicurato, vittima di un incidente della circolazione stradale con commotio cerebri, frattura al gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio sinistro e frattura del plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in particolare) sette interventi chirurgici, l’ultimo dei quali eseguito più di sette anni dopo l’evento infortunistico (cfr. STF 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3). Da parte sua, il TCA ne ha ammesso l’adempimento in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, anch’egli vittima di un incidente stradale, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’infortunio.

 

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, non è adempiuto.

In merito, è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, assenti nel caso di specie. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

 

In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono soddisfatti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In proposito, è comunque utile considerare che i disturbi al ginocchio destro e alla colonna lombare si sono trovati in relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato, soltanto per un periodo di sei mesi. D’altro canto, i dolori e la limitata mobilità del gomito sinistro non sono mai stati imputabili a quell’evento. Infine, la ferita lacero-contusa al gomito sinistro è guarita in tempi rapidi e i disturbi che ha reliquiato (ipersensibilità della cicatrice) non possono essere ritenuti rilevanti e nemmeno invalidanti.

 

                                  Di conseguenza, si deve concludere che le turbe psichiche di cui soffre il ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25 agosto 2018. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.

 

                          2.5.  In esito a tutte le considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso interposto dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato respinto.

 

                          2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti