Incarto n.
35.2023.46

 

mm

Lugano

16 ottobre 2023   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 maggio 2023 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 3 ottobre 2022, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che RI 1, assunto il 1° settembre 2022 quale aiuto montatore di ponteggi con un pensum del 50% e con un salario lordo mensile di fr. 2'177.50 più tredicesima mensilità, l’11 settembre 2022 (in realtà l’evento ha avuto luogo il 12 settembre tra mezzanotte e l’una, così come precisato dallo stesso RI 1 – cfr. doc. 41, p. 1), era stato ferito al braccio destro da un colpo di arma da fuoco (cfr. doc. 2).

 

                                  Da notare che dagli atti risulta che RI 1 è inoltre titolare della ditta individuale __________ di __________, il cui scopo è la consulenza e servizi immobiliari, gestione pratiche amministrative, noleggio e compra-vendita di autovetture.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2023, l’CO 1, fondandosi sulle informazioni contenute negli articoli apparsi sulla stampa, l’assicuratore ha in primo luogo affermato di avere motivo di credere che “… alla base dell’aggressione vi sia una questione finanziaria/commerciale incentrata sulle sue attività quale responsabile della __________, il che fa interpretare l’evento come un infortunio professionale per quest’ultimo datore di lavoro”. D’altra parte, a prescindere dai motivi dell’aggressione, l’istituto non ha ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che al momento del sinistro RI 1 fosse dipendente della __________ alle condizioni figuranti nell.nnuncio d’infortunio (cfr. doc. 45).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ (doc. 59) e dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 61), in data 11 maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 31 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 riconosca la copertura assicurativa all’infortunio non professionale accaduto il 12 settembre 2022.

                                  A sostegno delle proprie pretese, per quanto riguarda il primo aspetto, il patrocinatore ha fatto valere che “…, contrariamente a quanto ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce, di semplici e fuorvianti articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti esperiti in sede penale – i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2022 non si inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente nella sua impresa individuale __________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti il 12 settembre 2022 non configurino un infortunio professionale ai sensi dell’art. 7 LAINF, bensì un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8 LAINF. (…). Nulla muta al riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il quale ha d’altro canto esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in corso degli accordi per costituire una società di noleggio e di compra-vendita di veicoli. Per l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla sua impresa individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i fatti occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).

                                  In merito al secondo aspetto, l’avv. RA 1 ha precisato che “la circostanza per cui il formulario “Notifica d’infortunio LAINF” sia stato allestito il 3 ottobre 2022, a distanza di circa 20 giorni dall’infortunio, non appare così rilevante alla luce della gravità dei fatti occorsi che hanno comportato un ricovero ospedaliero ed anche l’apertura di un procedimento penale. Che la data indicata sia sbagliata appare invece un semplice malinteso posto che i fatti sono avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2022, appena dopo la mezzanotte; la circostanza per cui l’entrata in servizio del ricorrente sia stata notificata all’istituto di previdenza professionale il 6 ottobre 2022 neppure è rilevante. Contrariamente a quanto preteso dalla CO 1, non sussite alcun vincolo legale per cui l’annuncio di un dipendente debba avvenire nel momento della stipula del contratto di lavoro. Il datore di lavoro è infatti unicamente tenuto ad annunciare al proprio istituto di previdenza ogni dipendente che debba essere obbligatoriamente affiliato (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP), ciò che è avvenuto avendo poi l’istituto di previdenza professionale confermato la validità dal 1. settembre 2022, data d’inizio dell’attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze della __________; la circostanza per cui il programma di lavoro non sia stato prodotto neppure è rilevante posto come ogni datore di lavoro è libero di organizzare la propria attività e non è tenuto, per legge, a disporre di un programma di lavoro. Il ricorrente, così come richiesto dalla CO 1, ha per altro indicato di ricevere istruzioni telefonicamente dal proprio datore di lavoro e di aver lavorato, il 1. e il 2. di settembre 2022 presso il cantiere di __________, e dal 7 al 9 settembre 2022 presso il cantiere __________ nel Canton __________ (cfr. doc. C, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si allega per comodità, con annesse fotografie scattate dal ricorrente sui cantieri presso cui ha lavorato); infine, la distinta delle ore (tabella “Controllo ore mensili dipendenti”, cfr. doc. D, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si allega per comodità) non ha proprio nulla di atipico. Anzi! Tale documento è perfettamente conforme all’art. 8 CCL per la posa di ponteggi applicabile al rapporto di lavoro in oggetto.” (doc. I, p. 6 s.).

 

                                  Unitamente al ricorso, il rappresentante ha prodotto copia delle buste paga relative al periodo settembre 2022-aprile 2023, degli estratti conto bancari della __________, degli estratti conto dell’insorgente, nonché dell’attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2022 riguardante la trattenuta alla fonte.

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  In data 22 giugno 2023, l’avv. RA 1 ha formulato alcune osservazioni in merito al contenuto della risposta di causa presentata dall’amministrazione (cfr. doc. V).

 

                                  L’CO 1 si è pronunciato in proposito il 27 giugno 2023 (doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, l’amministrazione - dopo aver sottolineato che l’inchiesta giudiziaria ancora aperta “permetterà di definire le responsabilità delle parti coinvolte ma non la sua [quella del ricorrente, n.d.r.] posizione professionale” e che, in caso contrario, sarebbe stata disposta a “rivedere la nostra presa di posizione” (cfr. doc. 45, p. 1) -, ha innanzitutto sostenuto che, in base alle notizie apparse sulla stampa, vi è “motivo di credere che alla base dell’aggressione vi sia una questione finanziaria/commerciale incentrata sulle attività dell’assicurato quale responsabile della __________ per cui l’evento deve essere interpretato come un infortunio professionale per questo datore di lavoro.” (doc. 63, p. 4).

 

                                  A questo proposito, con il ricorso, l’avv. RA 1 ha invece fatto valere che “contrariamente a quanto ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce, di semplici e fuorvianti articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti esperiti in sede penale – i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2022 non si inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente nella sua impresa individuale __________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti il 12 settembre 2022 non configurino un infortunio professionale ai sensi dell’art. 7 LAINF bensì un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8 LAINF. (…). Nulla muta al riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il quale ha d’altro canto esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in corso degli accordi per costituire una società di noleggio e di compra-vendita di veicoli. Per l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla sua impresa individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i fatti occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi su tale aspetto, questo Tribunale ritiene che gli elementi di cui dispone non bastino a concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento del 12 settembre 2022 configuri un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente quale responsabile della ditta individuale __________. In questo senso, il contenuto di alcuni articoli di giornale non può certo bastare per ritenere come sufficientemente accertata tale circostanza.

                                  D’altra parte, però, non può nemmeno essere ignorato che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, lo scopo della società che avrebbe dovuto essere costituita con colui che gli ha finalmente sparato, sarebbe stato quello di “noleggio e compra-vendita di auto” (cfr. doc. 28), uno scopo che corrisponde (in parte) a quello della (già esistente) __________, di cui RI 1 è titolare.

 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, la questione sollevata dall’assicuratore convenuto deve essere oggetto di un approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione (cfr. infra, consid. 2.9.).

 

                          2.3.  Con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha negato ab initio il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto nel settembre 2022 (anche) per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato che tra RI 1 e la ditta __________ sussisteva un rapporto di lavoro.

 

                                  Questa Corte esaminerà qui di seguito tale aspetto.

 

                          2.4.  Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

 

                                  L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

                                  In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

                                  Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

 

                                  Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti).

 

                          2.5.  Mediante la revisione dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130 V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un maggiore coordinamento del diritto delle differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130 V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.

 

                                  Ora, in quel contesto, l’obbligo di adempiere al periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, si ritiene adempiuto quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249 consid. 2b, p. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444, l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di un’attività dipendente.

                                  In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

 

                          2.6.  In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF 139 V 176 consid. 5.3).

 

                          2.7.  Nel caso di specie, dall’annuncio d’infortunio compilato il 3 ottobre 2022 dalla __________ di __________, ditta il cui scopo sociale è “l’esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio ponteggi, così come di ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione di trasporti in genere”, si evince in particolare che l’insorgente è entrato alle sue dipendenze a far tempo dal 1° settembre 2022, che la sua funzione era quella di “aiuto montatore di ponteggi” e che il suo salario lordo mensile ammontava a fr. 2'177.50 + fr. 181.45 di “Gratifica/tredicesima”. Quale descrizione dell’infortunio è stato indicato: “Sono stato vittima di un tentato omicidio nei miei confronti. Ho riportato una ferita da arma da fuoco al braccio destro. (…).” (cfr. doc. 2).

 

                                  Il 5 ottobre 2022, l’CO 1 ha invitato il preteso datore di lavoro a produrre il contratto di lavoro, i conteggi di salario o ricevute di pagamento del salario, i rapporti esecutivi di lavoro, gli ordini/bollettini di cantiere per il lavoro eseguito, gli estratti conto bancario o postale, nonché l’annuncio all’istituto di previdenza del ricorrente o la prova di copertura assicurativa (cfr. doc. 8).

 

                                  In data 7 ottobre 2022, la __________ ha trasmesso all’assicuratore resistente copia del contratto di lavoro, del controllo delle ore che sarebbero state lavorate da RI 1 nel mese di settembre 2022 e della conferma d’incarico rilasciata dalla __________ per il 2° pilastro.

 

                                  Dal contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2022, risulta segnatamente che l’insorgente era stato assunto in qualità di collaboratore nella posa di ponteggi, che l’entrata in servizio era stata fissata per il 1° settembre 2022, che il contratto era stato stipulato per una durata indeterminata e per un pensum del 50%, che la durata normale di lavoro era di 21 ore medie settimanali per un totale di 1095 ore annue e che il salario mensile lordo era di fr. 2'177.50, più la quota-parte della tredicesima mensilità, più fr. 16 per ogni giorno lavorativo quale indennità per vitto (cfr. doc. 12, p. 2-3).

 

                                  Dal controllo delle ore si evince che nel mese di settembre 2022 l’insorgente avrebbe lavorato 9 ore il 1° settembre 2022, 8 ore il 2 settembre 2022, 9 ore il 7 e l’8 settembre 2022 e ancora 8 ore il 9 settembre 2022. A partire da lunedì 12 settembre 2022 RI 1 non ha più lavorato poiché infortunato (cfr. doc. 12, p. 4).

 

                                  Dal documento denominato “Conferma d’incarico”, datato 6 ottobre 2022, emerge che la __________ ha affiliato il ricorrente alla __________ con effetto retroattivo a partire dal 1° settembre 2022 (doc. 12, p. 5).

 

                                  Dall’estratto del conto individuale del 14 ottobre 2022, risulta soltanto che RI 1 ha percepito indennità di disoccupazione dal febbraio 2020 al settembre 2021 (doc. 17).

 

                                  In data 28 novembre 2022, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di produrre:

 

" (…).

1. Programma di lavoro e ordini dati dal datore di lavoro per l’organizzazione della settimana lavorativa (programma su carta o inviato su telefono o computer, messaggio SMS o WhatsApp)

2. Dettagli delle sue settimane lavorate (luogo del cantiere, nome del cantiere, foto dei cantieri, data di presenza sul cantiere, mezzo di trasporto per la trasferta verso cantiere e ritorno alla sede)

3. Copia bollettino delle ore giornaliere lavorate, da lei allestito ogni fine giornata

4. Indicazioni di quando iniziava la giornata lavorativa e quando terminava (orario preciso di inizio e fine)

5. Nome e cognome, indirizzo e contatto telefonico dei colleghi presenti con lei sui cantiei

6. Fatture in caso di pernottamento fuori casa, fatture relative al vitto, fatture di rifornimenti caburante.

7. Copia del suo estratto di conto corrente bancario/postele dal quale rilevare i movimenti relativi al pagamento di stipendi

8. Copia del conteggio salario e copia della ricevuta di pagamento del salario da parte della ditta __________ per il mese di settembre

9. Contabilità completa della sua attività indipendente presso la ditta __________, compreso i giustificativi.” (doc. 29)

 

                                  Queste le risposte che sono state fornite dall’insorgente:

 

" (…).

1. ci accordavamo telefonicamente

 

2. mezzo di trasporto utilizzato: veicoli della ditta

    01-02.09.2022: lavorato nel cantiere “__________”

    07-09.09.2022: lavorato nel cantiere “__________”

 

3. Il datore di lavoro aveva già mandato il foglio mensile delle ore di lavoro. Mando una copia anch’io.

 

4. Per favore vedasi foglio mensile delle ore

 

5. __________

    lavorato con lui nelle date 01 e 02 settembre

    __________

    lavorato con lui nelle date 07-08-09.09.2022

 

6. Non ho dormito fuori casa. Utilizzato veicoli della ditta

 

7.

 

8.

 

9.” (doc. 32, p. 8)

 

                                  In quell’occasione, il ricorrente ha versato agli atti gli estratti del conto bancario a lui intestato, relativi al periodo 1° luglio – 21 dicembre 2022, dai quali si evincono alcuni accrediti senza specificazione del mittente. Per quanto attiene al periodo qui determinante, ossia quello successivo al 30 agosto 2022, l’11 ottobre sono stati accreditati fr. 1'964.45, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr. 6'200, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr. 6'200. In data 12 dicembre risultano essere stati accreditati gli importi di fr. 1'687.50, di fr. 1'747.75 e di fr. 7'850 (doc. 32, p. 9-17).

 

                                  Nel gennaio 2023, l’CO 1 ha sollecitato da parte dell’insorgente delle risposte più precise e complete alle domande postegli il 28 novembre 2022 (cfr. doc. 51), senza però ottenere seguito.

 

                                  Unitamente al ricorso, l’avv. RI 1 ha prodotto i conteggi di salario afferenti ai mesi di settembre (“Totale salario da versare 1'964.45”), ottobre (“Totale salario da versare 1'747.75”), novembre (“Totale salario da versare 1'687.50”) e dicembre 2022 (“Totale salario da versare 1'747.75”), come pure di gennaio (“Totale salario da versare 1'749.70”), febbraio (“Totale salario da versare 1'568.75”), marzo (“Totale salario da versare 1'749.70”) e aprile 2023 (“Totale salario da versare 1'689.40”).

                                  Agli atti figura pure copia di alcuni dei relativi ordini di pagamento eseguiti dalla __________ a favore del ricorrente (quello relativo allo stipendio di settembre 2022 [“data dell’operazione: 11 ottobre 2022”], quello relativo allo stipendio di ottobre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”], quello relativo allo stipendio di novembre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”], quello relativo allo stipendio di dicembre 2022 [“data dell’operazione: 30 dicembre 2022”] e quello relativo allo stipendio di gennaio 2023 [“data dell’operazione: 31 gennaio 2023”]) (cfr. doc. 68, p. 15-27) e dei rispettivi accrediti sul conto privato intestato a RI 1 (cfr. doc. F).

 

                                  È inoltre stato versato agli atti l’attestato-ricevuta per la trattenuta dell’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati, relativo al periodo fiscale 2022. Da questo documento emerge che la ditta __________ ha trattenuto sui salari versati a RI 1 durante il periodo settembre-dicembre 2022, un importo di fr. 233.85 a titolo d’imposta alla fonte (doc. 68, p. 33), come pure due fotografie che dovrebbero raffigurare i cantieri di __________ e __________ sui quali l’insorgente avrebbe lavorato per conto della __________ durante i primi giorni del mese di settembre 2022 (allegati al doc. C).

 

                          2.8.  Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che gli elementi probatori che emergono dalla documentazione citata al precedente considerando non consentano, con la necessaria tranquillità, né di confermare la decisione su opposizione impugnata né di seguire la tesi difesa dal patrocinatore dell’insorgente.

 

                                  Da un canto, le circostanze evidenziate dall’CO 1 – il fatto che sul conto individuale figurino registrate soltanto delle indennità di disoccupazione percepite negli anni 2020-2021, infortunio accaduto poco tempo dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ritardo nell’annunciare l’evento, ritardo nella notifica all’istituto di previdenza professionale, ritardo nel produrre i conteggi di salario e i relativi bonifici bancari, ecc. – sono in effetti atte a destare perplessità ma non appaiono ancora tali da escludere a priori che al momento in cui è accaduto l’infortunio in discussione tra la ditta __________ e __________ esistesse un rapporto di lavoro.

 

                                  D’altro canto, con riferimento alle fotografie prodotte con l’atto di ricorso che dovrebbero raffigurare i cantieri sui quali l’insorgente avrebbe lavorato il 1° e 2 settembre 2022, rispettivamente il 7, 8 e 9 settembre 2022, dunque i cantieri di __________ e di __________, frazione del Comune di __________ nel Cantone __________ (cfr. doc. 32, p. 8 e doc. I, p. 6), il TCA rileva che da una ricerca esperita sul web sono emerse delle incongruenze suscettibili di sollevare dei dubbi circa la veridicità delle affermazioni ricorsuali (ricordato in proposito che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie [cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; 8C_866/2018 del 2 maggio 2019; 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.1 e 5.2; 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2 [in cui in discussione vi erano proprio delle immagini tratte dal profilo facebook della persona assicurata]; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1, pubblicata in RtiD 1/2018 p. 281; 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2; 8C_69/2017 del 18 agosto 2017; M. Liebrenz/U. Kieser/R. Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in: SZS/RSAS 6/2016 p. 582 ss.] e rilevato che, in concreto, le informazioni che questo Tribunale ha estratto dal web, così come verrà dimostrato qui di seguito, non sono utilizzate per derim def la vertenza ma sono soltanto consaid atte a generare dei dubbi circa la fondatezza della posizione del ricorrente).

 

                                  In effetti, per quanto concerne la prima delle due fotografie (quella che raffigura un immobile in fase di riattazione), si constata che sui ponteggi figura l’insegna “__________” su sfondo arancione.

                                  Dal Registro di commercio del Cantone Ticino risulta che la __________ è una società a garanzia limitata che ha sede a __________ e che ha quale scopo sociale “l’affitto, la vendita, il montaggio, lo smontaggio e il trasporto di ponteggi di ogni genere e per ogni scopo, così come di ogni altra attività connessa con l’edilizia, come pure il commercio di beni di investimento”.

                                  Sul profilo facebook della ditta in questione sono pubblicate alcune immagini dello stesso immobile raffigurato sulla fotografia prodotta con il ricorso con l’indicazione “__________ pieno/a di energia a __________ 23 dic. 2022”.

                                  Da una ricerca con Google Street View è emerso che l’abitazione è effettivamente ubicata a __________, in via __________.

                                  Stante quanto precede, sembrerebbe dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il cantiere in questione non si trovava né a __________ né a __________. Inoltre, visto che le relative immagini figurano sul profilo facebook della __________, è perlomeno lecito dubitare che i ponteggi siano stati effettivamente montati dal (preteso) datore di lavoro di RI 1.

 

                                  Trattandosi della seconda fotografia versata agli atti, quella che ritrae il volto di un uomo, che dovrebbe essere l’insorgente, con alle spalle un ponteggio montato sulla facciata di quello che sembrerebbe essere un immobile in fase di costruzione, il TCA dubita che quel cantiere si trovasse in __________ a __________ poiché a quell’indirizzo è ubicata un’abitazione che esisteva già nell’ottobre 2014, stando almeno alla data che riporta Google Street View.

 

                                  Essa potrebbe identificare il cantiere di __________.

 

                                  Tuttavia, non può in primo luogo essere ignorato che sui ponteggi che appaiono nella fotografia vi è l’insegna “__________” su sfondo rosso. La __________ è una società anonima con sede principale a __________ nel Cantone __________ e con succursali sparse in Svizzera tedesca e romanda. Il suo scopo sociale è il montaggio, il noleggio, la vendita e la produzione di ponteggi, casseri, capannoni e tende. Una delle sue succursali ha sede a __________, nel Cantone __________ (cfr. il relativo estratto del Registro di commercio del Cantone __________).

                                  Ora, la circostanza che i ponteggi siano contrassegnati con l’insegna di un’altra ditta è già di per sé atto a suscitare dei dubbi circa il fatto che essi siano stati effettivamente montati dalla __________.

                                  Inoltre, occorre considerare che il Comune di __________ dista circa 200 chilometri da __________ (ove ha sede la __________) con un tempo minimo di percorrenza di circa 3 ore e mezza (cfr. il sito web www.viamichelin.ch). Ciò non appare francamente conciliabile con la risposta fornita dal ricorrente secondo la quale non avrebbe dormito fuori casa nei giorni in cui avrebbe lavorato sui cantieri della __________ (con particolare riferimento a quello di __________) (cfr. doc. 32, p. 8).

 

                                  Tenuto conto di tutto quanto precede, secondo il TCA, anche su questo secondo aspetto, la vertenza sub judice non può essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

 

                          2.9.  L’assicuratore LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori che giudica utili per, da un lato, stabilire se il sinistro del settembre 2022 rappresenti un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente quale responsabile della ditta individuale __________ (ad esempio richiamando dal ricorrente, rispettivamente dal suo patrocinatore, documentazione inerente la costituenda società oppure sentendo i responsabili della “società locale” sui cui il ricorrente si sarebbe appoggiato per costituire la nuova azienda [cfr. doc. 28]) e, dall’altro, verificare la veridicità di quanto il ricorrente sostiene in merito ai cantieri sui quali avrebbe lavorato prima d’infortunarsi (ad esempio, procedendo all’audizione testimonale dei responsabili delle ditte __________ e __________).

                                  Quindi, alla luce delle relative risultanze, l’CO 1 si pronuncerà nuovamente in merito alla copertura assicurativa dell’infortunio del 12 settembre 2022.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e                 nuova decisione.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                  L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti