Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2023.48

 

mm

Lugano

12 febbraio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione incidentale del 10 maggio 2023 emanata da

 

CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Il 21 maggio 2013, RI 1, di professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III. distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente.

 

                                  L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Con decisione formale del 19 febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015 in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività adeguata.

 

                                  Il 5 settembre 2016, l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.

 

                                  Con sentenze 35.2016.118 e 35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale universitario di __________ [__________]) e, sulla base delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni.

 

                                  Le pronunzie appena citate sono cresciute incontestate in giudicato.

 

                          1.3.  Nel corso del mese di febbraio 2017, l’istituto ha quindi conferito un mandato peritale al Prof. dott. __________, Direttore della succitata Clinica di dermatologia. Il relativo rapporto, elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017.

 

                          1.4.  Facendo propria l’indicazione formulata dai sanitari della Clinica di dermatologia, con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, la CO 1 ha comunicato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi anche a una perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del Prof. dott. __________.

 

                                  Con sentenza 35.2018.15 del 20 aprile 2018, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta nel frattempo dall’avv. RA 1.

 

                          1.5.  Il rapporto peritale allestito dal Prof. __________ è pervenuto all’assicuratore LAINF nel corso del mese di maggio 2019 (doc. 470).

 

                                  Il 17 maggio 2019, la CO 1 ha invitato i professori __________ e __________ a procedere a una discussione di consenso dei loro rispettivi referti (doc. 475).

 

                                  La loro valutazione di sintesi è contenuta nel rapporto datato 21 novembre 2019.

 

                          1.6.  Con decisione incidentale del 10 marzo 2020, la CO 1 ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e ortopedica) a cura - a scelta dell’assicurata - del dott. __________ o del dott. __________ (per la neurologia), del dott. __________ oppure della dott.ssa __________ (per la psichiatria) e del dott. __________ (per l’ortopedia, dott. __________ al quale è stato affidato anche il compito di fare la sintesi delle diverse perizie parziali).

 

                          1.7.  Con sentenza 35.2020.27 del 14 settembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’avv. RA 1 per contro dell’assicurata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi presso l’__________.

 

                          1.8.  Dalle carte processuali emerge che, a cavallo degli anni 2021 e 2022, l’assicuratore LAINF ha chiesto all’__________ la disponibilità a organizzare l’esecuzione di accertamenti peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579, p. 8-9; doc. 593, p. 18-19 e doc. 598, p. 1-2), incarico che è stato rifiutato (cfr. doc. 666 e doc. 697, p. 1).

 

                          1.9.  In data 10 maggio 2023, l’amministrazione ha quindi emanato una decisione incidentale con la quale ha disposto una perizia pluridisciplinare, affidandone l’esecuzione al Servizio di accertamento medico (SAM) di __________ (doc. 739).

 

                        1.10.  Con tempestivo ricorso del 9 giugno 2020 [recte: 2023], RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, dopo esecuzione di un’udienza di discussione, l’annullamento della decisione incidentale impugnata e la retrocessione degli atti alla CO 1 affinché “proceda con un accertamento peritale di complemento presso medici, se non attivi direttamente presso l’Ospedale universitario di __________ perlomeno attivi nella stessa regione di __________, ed in tutti i casi designati in collaborazione con il dr med __________ e il dr med. __________”. Il rappresentante ha inoltre domandato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con il suo gratuito patrocinio.

                                  A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha segnatamente argomentato quanto segue:

 

" (…).

… non risulta possibile confermare la decisione di CO 1 ed in particolare dove, a contrario di quanto già discusso e definitivamente deciso, pretende ora ancora necessario procedere con accertamenti in ambito ortopedico, psichiatrico, neurologico e non da ultimo pure in ambito chirurgico. In proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva infatti pure già confermato che “… si tratta qui semplicemente di completare, dal profilo neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa in ambito dermatologico e di chirurgia plastica/delle ustioni …”. Sotto questo profilo il presente ricorso merita conseguentemente di essere accolto e la contestata decisione incidentale di CO 1 merita invece di essere conseguentemente annullata.

 

(…).

 

La decisione di CO 1 pure non merita conferma laddove pretende che l’accertamento peritale dev’essere svolto in Ticino; presso medici indipendenti oppure presso il SAM di __________. Come pure anche già indicato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni siccome nel caso concreto si giustifica un “solo” complemento peritale. Come anche confermato dai Giudici, in questo caso è ben più corretto e giustificato che siano incaricati, in collaborazione con quelli che sono già precedentemente intervenuti (dr med __________ e il dr med. __________), nuovi medici che poi più facilmente potranno discutere (in sede plenaria) le loro conclusioni parziali per giungere così ad una soluzione complessiva (…). Quanto precede senza poi dimenticare che i medici ticinesi come tali potrebbero anche risultare coinvolti, magari anche non direttamente, con degli errori di cui la CO 1, ex art. 10 OAINF, rimane comunque responsabile. Anche sotto questo profilo il presente ricorso merita quindi conseguentemente di essere accolto e la contestata decisione incidentale di CO 1 merita invece di essere conseguentemente annullata.

 

(…).

 

Se poi è vero che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha mai “… condannato tassativamente __________ ad assumere il mandato peritale …” è comunque però definitivamente deciso che il mandato peritale dev’essere inteso come un complemento, a valore solamente per alcune specializzazioni e se possibile presso medici che vanno designati, se non esclusivamente presso l’Ospedale universitario di __________, perlomeno in collaborazione con “… i dottori __________ e __________ …”. Tale suggestione non era “indicata a caso” benché piuttosto perché occorre considerare che a seguito delle loro perizie parziali tutti i medici dovranno poi forzatamente ritrovarsi assieme per una discussione più generale (plenaria) e ciò per la redazione della valutazione generale e complessiva; e meglio così come a più riprese già confermato dal Tribunale federale nell’ambito che concerne le perizie pluridisciplinari. Come anche rettamente indicato dal Tribunale “… qualora l’assicuratore dovesse persistere nel ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite dai periti, avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad esempio formulando dei quesiti complementari …”. Con il dr med __________ ed il dr med __________, nonostante le indicazioni del Tribunale cantonale CO 1 non ha mai più preso contatto. Siccome anche quest’ultimo concetto non risulta compreso da CO 1, anche per questo motivo la domanda a che le parti siano convocate ad un’udienza dinnanzi a questo lodevole Tribunale appare ancor più giustificata.

 

(…).”

                                  (doc. I)

 

                        1.11.  La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                        1.12.  Il 7 luglio (doc. V), rispettivamente il 17 agosto 2023 (doc. VII), le parti hanno comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare.

 

                        1.13.  In data 25 ottobre 2023, questa Corte ha interpellato il Prof. __________, invitandolo a fare tutto il possibile per accettare il mandato peritale della CO 1 (cfr. doc. IX, doc. X e doc. XII, con riferimento a quanto indicato supra, consid. 1.8.).

 

                                  Con email del 16 novembre 2023, il dott. __________ ha comunicato di non disporre delle capacità per eseguire una perizia tanto complessa, rifiutando quindi nuovamente l’assunzione dell’incarico (cfr. doc. XIII).

 

                                  Il 20 novembre 2023, preso atto della risposta del succitato specialista e della disponibilità delle parti a trovare una soluzione transattiva della vertenza di merito, il TCA ha loro assegnato un termine di 20 giorni per sottoporgli una proposta in tal senso (doc. XIV).

 

                                  In data 1° febbraio 2023, l’avv. RA 1 ha informato questo Tribunale che “nonostante tutti gli sforzi intrapresi dal sottoscritto e dal Collega Mlaw __________ alle parti non è purtroppo risultato possibile giungere ad una soluzione di compromesso. In considerazione di quanto precede restiamo conseguentemente in attesa della vostra sentenza.” (doc. XVII).

 

 

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Nel caso concreto, l’oggetto impugnato è costituito dalla decisione del 10 maggio 2023, mediante la quale la CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, affidando il relativo mandato al SAM di __________ (doc. 739).

 

                                  Si tratta qui di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

 

                          2.2.  Giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

                                  L’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti (cpv. 1bis).

                                  Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2).

                                  Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3).

 

                          2.3.  L’art. 44, nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2022, recita che se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare, perizia bidisciplinare e perizia pluridisciplinare (cpv. 1).

                                  Il capoverso 2 prevede invece che se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

                                  Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito (cpv. 3).

                                  L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).

 

                          2.4.  Nella concreta evenienza, con la pronunzia 35.2020.27 del 14 settembre 2020, questa Corte ha annullato la decisione incidentale del 10 marzo 2020 - mediante la quale la CO 1 aveva ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e di chirurgia ortopedica) a cura di specialisti operanti in Ticino -, e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) affidandone l’esecuzione a specialisti esercitanti presso l’__________, ovvero presso il medesimo nosocomio in cui lavoravano i Prof. __________ e __________.

                                  Il TCA ha in particolare ritenuto che, nella misura in cui gli approfondimenti in ambito neurologico e psichiatrico erano stati auspicati dagli stessi autori delle perizie amministrative (parziali) in materia di dermatologia e di chirurgia delle ustioni, essi non configuravano una, inammissibile, “seconda opinione”. Questa Corte ha per contro giudicato non “necessaria l’esecuzione di un complemento peritale in ambito ortopedico, tenuto conto della natura del danno alla salute di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________, si tratta infatti di verificare la presenza di una CRPS di tipo II, ossia di una patologia - chiamata anche causalgia - legata a una lesione neurologica periferica), complemento peritale che non è del resto stato auspicato nemmeno dai dottori __________ e __________.”.

 

                                  Dalla documentazione a disposizione si evince che, nel corso dei mesi di dicembre 2021 e di maggio e settembre 2022, l’istituto assicuratore ha chiesto all’__________ di organizzare l’esecuzione di accertamenti peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. doc. 579, p. 8-9: “Aus diesem Grund wird es als unerlässlich erachtet, ein Gutachten in den folgenden Disziplinen zu erstellen: Neurologie und Psychiatrie.”, doc. 598, p. 1-2 e doc. 676).

 

                                  Il Prof. __________, Primario della Clinica di neurologia dell’__________ e pure responsabile del servizio peritale della medesima, ha finalmente rifiutato di assumere l’incarico (cfr. doc. 666 e doc. 697, p. 1).

 

                                  Nel quadro del diritto di audizione, l’assicuratore convenuto ha sottoposto all’avv. RA 1 due alternative volte all’allestimento di una perizia pluridisciplinare.

                                  La prima è consistita nell’assegnare l’incarico peritale ai dottori __________ (chirurgia ortopedica), __________ (psichiatria), __________ (neurologia) e __________ (chirurgia delle ustioni), la seconda nell’attribuire il mandato al SAM di __________ (cfr. doc. 726).

 

                                  Con scritto del 2 marzo 2023, il rappresentante dell’assicurata si è opposto al procedere proposto dall’amministrazione, facendo valere che, nel rispetto di quanto il TCA aveva statuito nella sua sentenza di rinvio, il mandato peritale (rigorosamente bidisciplinare) avrebbe dovuto essere attribuito a specialisti interni all’__________ oppure, se ciò non fosse stato possibile, a specialisti esterni della regione di __________ che avessero avuto la possibilità di coordinarsi con i dottori __________ e __________ (cfr. doc. 728).

 

                                  Con il provvedimento impugnato, la CO 1 ha deciso di incaricare il SAM di __________ dell’esecuzione di una perizia pluridisciplinare negli ambiti della chirurgia ortopedica, della psichiatria, della neurologia e della chirurgia delle ustioni/ricostruttiva (doc. 739: “Orbene, nell’intento di evitare ulteriori futili proroghe nell’accertamento peritale che si impone, optiamo per l’incarico peritale direttamente al SAM, in considerazione soprattutto delle modalità di convocazione, che sarebbero ben più semplificate poiché organizzate e coordinate internamente e direttamente dal centro.”).

 

                                  Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurata contesta dapprima il carattere pluridisciplinare dell’incarico peritale e, in seguito, la scelta del SAM quale centro peritale, ribadendo in proposito che il mandato dovrebbe essere attribuito a medici interni all’__________, in subordine a specialisti esterni attivi dell’area di __________ in modo tale da poter cooperare con i Prof. __________ e __________ (cfr. doc. I).

 

                          2.5.  In data 25 ottobre 2023, questa Corte ha inviato al Prof. __________ due email del seguente tenore:

 

" (…).

ci permettiamo interpellarla a proposito di un incarico peritale che la CO 1 avrebbe voluto affidarle lo scorso anno - riguardante la signora RI 1, __________ -, incarico che lei ha rifiutato con scritto del 30.08.2022 e con mail del 6.10.2022 (della Sig.ra __________).

 

Al riguardo, la informiamo che la richiesta di CO 1 ha fatto seguito a una sentenza di rinvio di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), il quale aveva ritenuto necessario completare una perizia amministrativa elaborata dai Professori __________ (Clinica di dermatologia __________) e __________ (Clinica di chirurgia plastica e della mano __________), con degli accertamenti in ambito neurologico e psichiatrico. Erano stati proprio i Professori __________ e __________ a sottolineare la necessità di procedere al complemento peritale appena citato, segnalando persino il nome del dr. med. __________ (Clinica di neurologia __________) per gli aspetti neurologici. È quindi anche per rispetto nei vostri confronti, oltre che per evidenti motivi pratici, che il TCA aveva ordinato alla CO 1 di far eseguire il complemento istruttorio in questione dall’__________ e non, come avrebbe voluto fare in un primo tempo l’assicuratore, da singoli specialisti in Ticino.

Date queste premesse, chiamati nuovamente a pronunciarsi sul caso della signora RI 1, siamo rimasti alquanto sorpresi di scoprire che l’incarico peritale era stato nel frattempo rifiutato.

 

In base alle conclusioni dei dr. med. __________ e __________, l’oggetto dell’approfondimento neurologico sarebbe del resto circoscritto alla verifica delle diagnosi di CRPS di tipo II e di paresi ulnare, ritenute da loro responsabili dei disturbi denunciati dalla signora RI 1.

 

Ci appelliamo pertanto a lei, nella sua qualità di Primario della Clinica di neurologia, il cui qualificato parere si è peraltro già rivelato decisivo per la risoluzione di altre procedure pendenti in passato dinanzi a questo Tribunale, affinché faccia tutto il possibile per finalmente accettare il mandato peritale della CO 1.”

                                  (doc. IX)

 

" (…).

a complemento della precedente comunicazione e per maggiore comprensione, le precisiamo che, con sentenza 35.2020.27 del 14 settembre 2020, il TCA aveva ordinato alla CO 1 di disporre un complemento peritale, neurologico e psichiatrico, presso l’__________, così come era stato auspicato anche dai Prof. __________ e __________. A seguito del suo rifiuto, con decisione incidentale del 9 giugno 2023, la CO 1 ha affidato l’incarico a un centro peritale in Ticino. Con ricorso al TCA, il patrocinatore della Sig.ra RI 1 contesta la decisione dell’assicuratore e pretende che il complemento peritale in questione venga eseguito presso l’__________, conformemente a quanto stabilito con la sentenza 35.2020.27. Il TCA ha quindi aperto un nuovo incarto (inc. n. 35.2023.48), nel cui contesto è chiamato a pronunciarsi su una questione procedurale (a chi la CO 1 deve affidare l’incarico peritale) e non di merito.

                                  (doc. X)

 

                                  Questa è stata la risposta del dott. __________, fornita dopo più solleciti:

 

" (…).

Besten Dank für Ihre Anfrage. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung meiner Antwort. Leider habe ich aktuel keine Kapazitäten zur Durchführung eines solchen komplexen Gutachten.”

                                  (doc. XIII)

 

                          2.6.  Chiamato ora a pronunciarsi in merito innanzitutto alla scelta della CO 1 di disporre una perizia pluridisciplinare, questo Tribunale sottolinea di aver già spiegato, nella sentenza di rinvio 35.2020.27, le ragioni per le quali il complemento peritale deve limitarsi alle sole discipline della neurologia e della psichiatria.

                                  In questa occasione, il TCA ribadisce che il referto dermatologico e quello di chirurgia delle ustioni già agli atti, sono stati elaborati da specialisti di alto livello scientifico (entrambi i periti sono infatti dei professori universitari) e che loro stessi hanno auspicato l'esecuzione di approfondimenti in ambito neurologico e psichiatrico per chiarire degli aspetti piuttosto puntuali e circoscritti (la presenza o meno di una CRPS di tipo II, rispettivamente la verifica della caricabilità psichica dell’insorgente).

 

                                  È comunque utile precisare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della scelta delle discipline interessate, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Rientra pertanto nel loro potere discrezionale coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.9.3; 35.2019.102 del 6 novembre 2019 consid. 2.3).

                                  Stante ciò, gli esperti che verranno incaricati dall’amministrazione potranno far capo a specialisti di altre discipline, qualora lo ritenessero necessario per rispondere con cognizione di causa ai quesiti che saranno loro sottoposti.

 

                                  In esito a quanto precede, la decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata nella misura in cui l’assicuratore convenuto ha optato per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, anziché bidisciplinare (neurologica e psichiatrica).

 

                          2.7.  Trattandosi del servizio peritale scelto dalla CO 1 (SAM di __________), va osservato che l’amministrazione ha in effetti cercato di eseguire quanto disposto dal Tribunale nel noto giudizio di rinvio, chiedendo all’__________ la disponibilità ad elaborare dei complementi peritali in ambito neurologico e psichiatrico (cfr. supra, consid. 2.4.).

 

                                  Il fatto che il nosocomio in questione, per il tramite del responsabile del servizio peritale (Prof. __________), abbia finalmente rifiutato di assumere l’incarico, non può essere evidentemente imputato all’assicuratore. Del resto, anche l’analogo tentativo compiuto dal TCA non ha avuto una sorte migliore, e ciò sebbene il dott. __________ sia stato debitamente informato – aspetto, importante, che l’amministrazione aveva invece omesso di segnalare - che la richiesta della CO 1 faceva seguito a un ordine esplicito di questa Corte (cfr. supra, consid. 2.6.).

 

                                  Deve inoltre essere considerato che gli autori dei rapporti peritali già agli atti hanno nel frattempo lasciato l’__________. Infatti, da una ricerca compiuta sul web è emerso che il Prof. __________ è attualmente attivo presso l’Ospedale universitario di __________, il Prof. __________ presso l’Ospedale cantonale di __________ e la dott.ssa __________ (che aveva sottoscritto la perizia dermatologica unitamente al dott. __________) presso la Clinica __________ di __________.

 

                                  Dati questi presupposti, il rappresentante dell’assicurata non può essere seguito laddove rimprovera all’assicuratore LAINF di non avere conferito i mandati peritali a medici interni all’__________, rispettivamente a medici esterni ma comunque operanti nella regione di __________.

 

                                  In definitiva, questa Corte non può che approvare la scelta della CO 1 d’incaricare il SAM di __________ affinché esegua dei complementi peritali in ambito - come è stato stabilito in precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.) - neurologico e psichiatrico.

 

                                  Al momento in cui alla ricorrente sarà reso noto il nominativo degli esperti designati (su questo aspetto, si veda il Basler Kommentar ATSG – Massimo Aliotta, Helbing Lichtenhahn Verlag 2020, art. 44 n. 28), ella potrà, se del caso, far valere dei motivi di ricusa nei loro confronti, così come lo prevede il combinato disposto degli articoli 44 cpv. 2 seconda frase e 36 cpv. 1 LPGA.

 

                          2.8.  Questo Tribunale rinuncia a citare le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 24 s. e doc. XI), ritenuto che è verosimile che da essa non emergerebbe alcun nuovo elemento di valutazione rilevante per la risoluzione della presente vertenza. Per quanto attiene al merito della lite, le parti stesse non sono riuscite ad elaborare una soluzione transattiva da sottoporre all’esame del giudice (cfr. supra, consid. 1.13.).

 

                          2.9.  Visto l'esito parzialmente favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

                                  La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ovvero quella di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a disporre l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (anziché bidisciplinare) e a designare il SAM di __________ quale servizio peritale.

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

                                  Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

                                  §   La decisione incidentale del 10 maggio 2023 è annullata nella            misura in cui la CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia      pluridisciplinare. Essa è invece confermata nella misura in cui              l’incarico peritale è stato attribuito al SAM di __________.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni