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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 maggio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 29 novembre 2022, la Sezione delle risorse umane della __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che RI 1, docente presso il __________, in data 21 novembre 2022, verso le ore 9:30, si era infortunato al ginocchio destro durante una “passeggiata-corsa” in __________ (doc. 1).
I sanitari del Servizio di Pronto Soccorso ortopedico della Clinica __________, consultati dall’assicurato il 23 novembre 2022, hanno formulato la diagnosi di “distorsione al ginocchio destro da rivalutare clinicamente” (doc. 16).
Una radiografia del ginocchio
destro del 23 novembre 2022 ha evidenziato quanto segue: “Nessun versamento
articolare significativo. Profili articolari regolari. Nessuna frattura. Non
distacchi di frammenti” (doc. 17).
A causa di questo evento, RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 23
novembre 2022 al 6 dicembre 2022 (doc. 2, 3, 16 e 18).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 marzo 2023,
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto,
da un lato, i disturbi all’estremità inferiore destra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A1).
A seguito dell’opposizione interposta il 12 maggio 2023 dall’assi-curato,
patrocinato dalla __________, in data 25 maggio 2023, l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 28 e doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 giugno 2023, RI 1, personalmente, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga riconosciuto il carattere infortunistico dell’evento del 21 novembre 2022 (cfr. doc. I, pag. 3), argomentando in particolare quanto segue:
" (…)
Come risulta dal Questionario - Descrizione generica dell'evento (doc. B), in data 21 novembre 2022, il ricorrente "durante una passeggiata sotto casa con il cane al guinzaglio, in un cambio brusco di direzione, il ginocchio dx ha subito una torsione".
Il ricorrente specifica che questo cambio di direzione è avvenuto "durante una corsa al trotto (con cane al guinzaglio)".
Oltre a ciò, il ricorrente specifica inoltre che il piede si è bloccato in una buca nascosta dall'erba alta.
Prove: - doc. B
2. A seguito di questo evento, il ricorrente ha riscontrato un "dolore alla arte interna del ginocchio e difficoltà nella deambulazione". In precedenza, il ricorrente rileva di non aver mai avuto tali problemi.
Prove: - doc B
3. Dal referto medico del 3 marzo 2023 del dr. med. __________, quest'ultimo chiede alla CO 1 "il riconoscimento LAIF (rectae LAINF) del caso in discussione, essendoci stato un meccanismo traumatico nel breve spazio e tempo, e non in un tempo prolungato e senza noxa ab esterno traumatica prolungata nel tempo, a tal punto da dare come esito ad un interessamento solo del legamento collaterale mediale" (doc. C).
Prove: - doc. C
4. Ciononostante, la CO 1 ha rifiutato, sia con decisione del 30 marzo 2023 che con decisione su opposizione del 25 maggio 2023 la presa a carico dell'infortunio semplificando la fattispecie "durante la passeggiata sotto casa con il cane al guinzaglio, in un cambio di direzione il ginocchio dx ha subito una torsione" (doc B) e sussumendola in modo non corretto.
In particolare, il ricorrente rimprovera a CO 1 - qualora la fattispecie descritta non fosse stata sufficientemente motivata/non chiara (per CO 1), quest'ultima avrebbe dovuto dargli la possibilità di completarla/di dare le spiegazioni del caso (dato anche l'esiguo spazio fornito per la descrizione nel questionario). Il ricorrente avrebbe anche voluto sottoporsi a una visita del medico fiduciario.” (cfr. doc. I, pag. 2)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha sottolineato “come la descrizione che il piede sia rimasto bloccato in una buca è stata fornita unicamente in sede di opposizione dal rappresentante legale dell'assicurato e poi ripresa dallo stesso per il suo ricorso.” (doc. III, pag. 1).
1.5. In data 4 luglio 2023, il TCA ha intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Ritornata la raccomandata destinata al ricorrente con la dicitura “non ritirata”, il 19 luglio 2023 il TCA ha effettuato un invio per posta A.
A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 21 novembre 2022, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. In concreto, in data 29 novembre 2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 21 novembre 2022 era accaduto un evento riguardante il ginocchio destro.
L’evento è così stato descritto: “passeggiata-corsa” (cfr. doc. 1).
Invitato dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato il 16 dicembre 2022 quanto segue:
" Durante una passeggiata sotto casa con il cane al guinzaglio, in un cambio brusco di direzione il ginocchio dx ha subito una torsione.”
Alla domanda “è successo
qualche cosa di particolare?”, egli non ha risposto mentre alla domanda “Quando
è accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p. es. sdrucciolare,
cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.)” ha risposto
“sì” e precisato “cambio di direzione durante una corsa al trotto
(con cane al guinzaglio)”.
L’insorgente ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. 11).
Dopo aver appreso del rifiuto
ad assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (doc. 20), in sede di
opposizione (allorquando era rappresentato dalla __________) rispettivamente in
sede di ricorso (personalmente), RI 1 ha fornito una seconda versione dell’accaduto,
aggiungendo - a quanto già precedentemente indicato (inclusa la circostanza che
il cambio di direzione è avvenuto durante una corsa al trotto (con cane al
guinzaglio) - che “il piede si è bloccato in una buca nascosta dall’erba
alta” (cfr. doc. I, pag. 2).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurato il 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 11). In quella
sede, egli ha affermato che il ginocchio destro aveva subito una torsione in un
cambio brusco di direzione durante una passeggiata/corsa al trotto sotto casa
con il cane al guinzaglio.
Il fatto che il piede si sarebbe “bloccato in una buca nascosta dall’erba
alta” (cfr. doc. I, pag. 2), è una circostanza che ha modificato la
sostanza della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente
andate come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale
ragione l’insorgente non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali
quesiti sottopostigli dall’amministrazione. In questo senso, non può essere
ignorato come egli non abbia risposto alla domanda se fosse successo qualche
cosa di particolare rispettivamente abbia unicamente indicato di avere
effettuato “cambio di direzione durante una corsa al trotto (con cane al
guinzaglio)” (cfr. doc. 11). In tale contesto, va sottolineato che la prima
volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio
assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere
di quello che figura agli atti sub doc. 11, ritenuto che spetta normalmente al
datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato
segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, STCA
35.2022.69 del 30 gennaio 2023 consid. 2.9 e STCA 25.2023.7 del 27 marzo 2023,
consid. 2.8). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite
dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario,
volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo
quali modalità (per un caso recente in cui la Corte federale ha applicato il
principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF
8C_101/2022 del 22 dicembre 2022). Una cosa è dire di avere subito una torsione
al ginocchio destro un cambio brusco di direzione durante una passeggiata/ corsa
al trotto sotto casa con il cane al guinzaglio, altra cosa, ben diversa, è
sostenere che il piede si sarebbe bloccato in una buca nascosta dall’erba alta.
Del resto, la versione determinante - che è stata descritta, in modo chiaro e dettagliato, di proprio pugno dall’assicurato - corrisponde nella sostanza pure a quella da lui fornita il 23 novembre 2022 ai sanitari del Servizio di PS ortopedico della __________ (in particolare al dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, cfr. doc. 16: “Anamnesi: Riferisce che in data 21.11.2022 nel passeggiare con il cane, in un cambio di direzione avvertiva un crack internamente ed anteriormente al ginocchio destro”; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice). La medesima versione è stata inoltre riportata dal dr. med. __________ anche nel referto riguardante la visita ambulatoriale del 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 18) rispettivamente nella relazione medica del 2 marzo 2023 (cfr. doc. C: “In data 23.11.2022 in regime di pronto soccorso il paziente mi riferisce che in data 21.11.2022, due giorni prima, nel passeggiare con il cane, in un cambio di direzione avvertiva un crack internamente ed anteriormente al ginocchio destro”; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).
In simili circostanze non consente di prim’acchito di giungere a una differente
conclusione l’argomentazione ricorsuale sollevata dal ricorrente in sede di
gravame, ovvero che “qualora la fattispecie descritta non fosse stata
sufficientemente motivata/non chiara (per CO 1), quest'ultima avrebbe dovuto
dargli la possibilità di completarla/di dare le spiegazioni del caso (dato
anche l'esiguo spazio fornito per la descrizione nel questionario)”: cfr.
doc. I, pag. 2). A questo proposito va comunque rilevato che lo spazio fornito
per la descrizione della fattispecie nel questionario risulta essere più che sufficiente.
A maggior ragione se si considera pure che, oltre a tale spazio, vi sono, per
quanto qui maggiormente interessa, anche gli altri due riguardanti la domanda “è
successo qualche cosa di particolare?” rispettivamente la domanda “Quando
è accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p. es. sdrucciolare,
cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.)” (cfr.
formulario di cui al doc. 11). Infine, qualora l’assicurato avesse
effettivamente ritenuto lo spazio a sua disposizione per descrivere in modo
dettagliato la dinamica dell’evento troppo esiguo, avrebbe in ogni caso potuto
(e, soprattutto, dovuto) trasmettere alla CO 1, unitamente al questionario in
questione, un foglio aggiuntivo.
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i
disturbi al ginocchio destro denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di
un repentino cambio di direzione che egli ha compiuto mentre passeggiava/correva
al trotto sotto casa con il cane al guinzaglio.
2.9. Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, nel caso concreto, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può essere scartata a priori l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo. Non è neppure realizzata quella di un movimento scombinato del corpo, in quanto è necessario che lo stesso si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
A quest’ultimo proposito, è utile rilevare che, in una sentenza 8C_22/2010 del 28 settembre 2010, riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una brocca d’acqua in cucina, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore lesivo esterno e, quindi, l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ciò che consente parimenti di negare l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA).
Per dei casi analoghi cfr. pure STF 453/04 del 17 marzo 2005, consid. 2.1 (concernente un assicurato che aveva avvertito un forte dolore al ginocchio destro mentre si era girato sul lato destro del corpo durante il trasporto meccanico di un pesante rullo di metallo ed era rimasto bloccato con i piedi senza che fosse successo niente di particolare come una scivolata o una caduta), STF 8C_325/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 4.2.4 (concernente un giocatore di golf che mentre effettuava un colpo di inizio - Tee off - su un terreno in pendenza aveva riportato una rottura meniscale complessa) e STF 8C_470/2018 del 18 settembre 2018, consid. 5.2.5 (riguardante un assicurato mentre stava smantellando degli elettrodomestici da cucina ha effettuato una torsione al ginocchio destro riportando la rottura del corno posteriore del menisco interno).
Alla medesima conclusione è peraltro giunta anche questa Corte in una sentenza 35.2015.21 del 16 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che aveva avvertito una forte fitta al ginocchio destro, eseguendo un movimento di rotazione con il corpo mentre saliva sull’ultimo gradino di una scala rispettivamente anche nella sentenza 35.2018.56 del 24 ottobre 2018, pure cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata che aveva avvertito un forte dolore al piede destro in occasione di un repentino cambio di direzione che aveva compiuto per iniziare una discesa durante una lunga camminata.
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Da notare, per il caso in cui si volesse ammettere, quale mera ipotesi di
lavoro, che la dinamica del sinistro del 21 novembre 2022 fosse quella
descritta dall’insorgente in sede di ricorso (cfr. doc. I), che in una sentenza
8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, l’Alta Corte federale ha negato
l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di
un’assicurata che, mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è
inciampata in un sasso o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un
dolore al ginocchio destro. Il TF ha precisato che il fatto di inciampare senza
cadere mentre si pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere
considerato come straordinario.
La giurisprudenza appena citata è
peraltro stata confermata in una successiva sentenza 8C_50/2012 del 1° marzo
2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport et assurances
sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 45-2010, p. 115
e riferimenti citati).
2.10. Il TCA ritiene inoltre che la decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Va inoltre ricordato che, secondo un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando era ancora in vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile anche successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo (cfr. DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring, Susanne Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6; cfr. pure la STCA 35.2023.7 del 27 marzo 2023 consid. 2.11.).
Dalle tavole processuali emerge
che, su questo aspetto, la CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario,
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale con
apprezzamento del 31 gennaio 2023 ha indicato che, sulla base della
documentazione medica agli atti, l’assicurato non ha subito una lesione
parificata ad un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, durante l’evento del
21 novembre 2023, evidenziando quanto segue: “Fratture sono state escluse
dalle radiografie. Non sono state eseguite altre indagini. Nessuna lesione
corporale documentata” (doc. 19).
In data 2 marzo 2023 il dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e
traumatologia, ha attestato quanto segue:
" (…) Si relaziona la seguente dichiarazione sull'infortunio del paziente in oggetto che ha riportato una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale come di seguito evidenziato.
In data 23.11.2022 in regime di Pronto soccorso il paziente mi riferisce che in data 21.11.2022, due giorni prima, nel passeggiare con il cane, in un cambio di direzione avvertiva un crack internamente ed anteriormente al ginocchio destro. Lamenta gonalgia nel camminare e nello squatting. Non accusa dolore nella flesso-estensione nel ciclismo. Migliora con ketoprofene per os. Ciclista amatoriale. Lavora come insegnante.
Pregressa lesione LCA e LCM e menischi gin sinistro, controlaterale, a seguito di un unico infortunio nel '97, con buon recupero. Da allora pratica ciclismo.
Ciò si può evincere anche dagli esami obiettivi effettuati nei seguenti giorni a distanza di circa un mese dal trauma e/o dalla prima valutazione clinica.
23.11.2022
EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore, rasping test neg, no segni di
meniscopatia mediale, articolarità conservata.
06.12.2022
EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore, rasping test neg, no segni di
meniscopatia mediale, articolarità conservata.
Si richiede pertanto, per quanto sopra addotto, il riconoscimento LAINF del
caso in discussione, essendoci stato un meccanismo traumatico nel breve spazio
e tempo, e non in un tempo prolungato e senza noxa ab esterno traumatica
prolungata nel tempo, a tal punto da dare come esito ad un interessamento solo
del legamento collaterale mediale.”
(doc. 25; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Nuovamente interpellato dall’amministrazione, il dr. med. __________, con apprezzamento del 28 marzo 2023, ha attestato quanto segue:
" (…) Nessun nuovo elemento per quanto riguarda gli aspetti medici. Si conferma l'assenza di lesioni corporali che figurino sulla lista delle diagnosi dell'art. 6.2 della LAINF.
Il Dr.med. __________ nel suo rapporto del 02.03.2023 chiede che l'evento in oggetto venga riconosciuto come infortunio. Trattandosi di un aspetto di pertinenza amministrativa, non entro nel merito e confermo la mia presa di posizione del 31.01.2023. (…)” (doc. 26)
Attentamente vagliata la documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, la radiografia del ginocchio destro del 23 novembre 2022 di cui al doc. 17: “Nessun versamento articolare significativo, Profili articolari regolari. Nessuna frattura. Non distacchi di frammenti”) il TCA non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dr. med. __________, che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.
Del resto, dalla documentazione medica agli atti (in particolare, dall’anzidetta relazione medica del 2 marzo 2023 del dr. med. __________) non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della correttezza del parere del medico fiduciario interpellato dall’amministrazione.
Stante tutto quanto precede, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 non ha presentato una delle lesioni corporali enumerate esaustivamente all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Infine, trattandosi dell’argomentazione ricorsuale secondo cui l’insorgente “avrebbe anche voluto sottoporsi a una visita del medico fiduciario.” (cfr. doc. I, pag. 2), giova qui ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA 35.2022.12 del 16 agosto 2022, consid. 2.9 e STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui il consulente della CO 1 ha espresso la sua valutazione, in base alla radiografia del ginocchio destro del 23 novembre 2022 come pure ai vari referti elaborati da medici specialisti in ortopedia, che lo hanno anche visitato personalmente a partire dalla presa a carico in Pronto Soccorso il 23 novembre 2022. La censura ricorsuale volta a contestare questo aspetto devo, pertanto, essere respinte.
In simili circostanze, l'evento non può dunque essere posto a carico dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.11. Da ultimo, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già sufficientemente chiarita. La documentazione agli atti è difatti completa tanto da non necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8).
In questo contesto, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 21 novembre 2022, confermata.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti