Incarto n.
35.2023.65

 

PC/sc

Lugano

29 gennaio 2024     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 giugno 2023 emanata da

 

CO 1 rappr. da: RA 2

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato __________ 1983, attivo dal 1° aprile 2017 a tempo pieno in qualità di “conducente di __________” presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 22 giugno 2021, verso le ore 16:00, mentre si trovava al proprio domicilio a __________ e stava cambiando “una lampadina del lampadario la scala è scivolata ed è caduto a terra” (doc. 2 incarto LAINF).
Egli è stato trasportato con la Rega all’Ospedale __________ di __________, dove è stato degente dal 22 al 30 giugno 2021, dapprima presso il __________ e, successivamente, presso il Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________. A seguito dell’impatto, egli ha riportato un politrauma con contusione polmonare sinistra, delle fratture toracali (Th3, Th5 e Th8 tipo A4) e una frattura pluriframmentaria del radio distale a sinistra (doc. 23, 24 e 35 incarto LAINF).

Il 24 giugno 2021 egli si è dovuto sottoporre ad un intervento di “Riduzione aperta e osteosintesi con placca volare del radio distale, polso sinistro” mentre le altre fratture sono state trattate conservativamente (doc. 24 incarto LAINF).

A causa della disfunzione del rachide, egli ha beneficiato pure di un soggiorno terapeutico dal 15 novembre al 12 dicembre 2021 presso la Clinica __________ (doc. 69 incarto LAINF).


L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (doc. 3 incarto LAINF).

 

                          1.2.  RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% fino al 31 dicembre 2021, al 50% dal 1° gennaio 2022 all’8 giugno 2022, al 100% dal 9 giugno 2022 (allorquando si è dovuto sottoporre, a causa del persistere dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla mano sinistra, ad un intervento di “AMO placca polso sinistro”: doc. 148 incarto LAINF) al 14 luglio 2022 e nuovamente al 50% a partire dal 15 luglio 2022 (doc. 115 e 174 incarto LAINF).

A causa dei dolori persistenti sia alla schiena sia all’arto superiore, l’assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposto a delle sedute di fisioterapia e ergoterapia.

                          1.3.  Dopo avere acquisito agli atti il rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia nonché medico __________ (giusta il quale l’assicurato, abile al 50% nell’attività abituale, deve essere considerato abile al 100%, senza limitazioni di prestazioni e di tempo, in attività adeguate: doc. 192 incarto LAINF), in data 12 dicembre 2022, l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata a contare dal 1° febbraio 2023 (doc. 187 incarto LAINF).

                               

                          1.4.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 14 dicembre 2022 del precitato medico __________: doc. 191 incarto LAINF), con decisione formale del 3 marzo 2023, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita LAINF mentre ha riconosciuto un’IMI del 30% (doc. 219, pag. 1 e 2 incarto LAINF).
                                

                          1.5.  A seguito dell’opposizione interposta il 17 aprile 2023 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 221 incarto LAINF) e dopo avere preso atto della valutazione del 26 aprile 2023 del PD. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e chirurgia della mano (doc. 224 incarto LAINF) e della lettera ambulatoriale del 5 maggio 2023 del dr. med. __________, caposervizio del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________ (doc. 227 incarto LAINF), in data 15 giugno 2023, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione, fissando un grado di invalidità del 5.5%, considerati nel 2023 un “reddito da valido” di fr. 67632.- e un “reddito da invalido” di fr. 63'899.47, ovvero fr. 67'262.61 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 5% (doc. 232 incarto LAINF).
 

                          1.6.  Con tempestivo ricorso del 7 agosto 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di “una rendita d’invalidità che deve essere ricalcolata e non inferiore al 10% del discapito economico” da lui subito.

L’avv. RA 1 contesta l’operato dell’amministrazione, in quanto lo stesso medico fiduciario avrebbe riconosciuto che il suo cliente presenta un’abilità lavorativa massima del 50% nell’attività abituale. Inoltre il legale precisa che “Il ricorrente, non si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia non saprebbe che altro fare in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre stata quella di conducente di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr. doc. I, pag. 6 in fine). Considerato pertanto che l’unico introito del suo assistito sarebbe costituito da salario al 50% dell’attuale datore di lavoro, il calcolo effettuato dall’UAI sarebbe errato, in quanto il suo discapito economico supererebbe di gran lunga la soglia del 10% (cfr. doc. I, pag. 6 e 7).     

A suffragio delle proprie argomentazioni il legale dell’insorgente ha versato agli atti, tra l’altro, una copia della lettera del datore di lavoro del suo cliente del 13 giugno 2023, rubricata “Modifica contrattuale”, giusta la quale le parti hanno concordato che a partire dal 1° settembre 2023 il grado di occupazione del suo assistito passerà dal 100% al 50% (doc. D).
 

                          1.7.  Con risposta del 18 agosto 2023 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               

                          1.8.  Il 21 agosto 2023 il TCA ha intimato la risposta di causa all’avv. RA 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

                               

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita di invalidità.

 

                                  Non è invece litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° febbraio 2023. Non è parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’entità (30%) dell’IMI assegnata.
                                

                          2.3.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                          2.4.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                          2.6.  Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo al rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, (doc. 192 incarto LAINF), giusta il quale:

" Diagnosi

Stato dopo politrauma con fratture Th3-Th5 e Th8 e frattura polso sinistro scomposta tipo Colles.

Intervento di osteosintesi polso sinistro con placca e viti in data 24.06.2021.

Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 09.06.2022.


Valutazione

(…)
Aspetti medico-assicurativi

Al momento attuale non può fare più del 50% del lavoro attuale, mentre invece può essere dichiarato idoneo al 100% secondo la seguente esigibilità lavorativa:

l'assicurato può sollevare e portare senza alcuna limitazione pesi leggeri e molto leggeri fino all'altezza dei fianchi, esclusivamente con la mano destra può sollevare e portare pesi anche medi fino

all'altezza dei fianchi spesso, mentre mai può sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi.

Nessuna limitazione per sollevare fino all'altezza del petto pesi fino a 5 kg e mai può sollevare sopra l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg.

Nessuna limitazione per il lavoro leggero e di precisione o lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante e molto pesante.

La rotazione della mano sia a destra che a sinistra è possibile senza limitazioni. Talvolta può effettuare lavori sopra la testa, la rotazione del tronco è consentita spesso, mentre la posizione seduta e

inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti è possibile talvolta.

La posizione inginocchiata che comporti la flessione delle ginocchia non dà alcun problema.

La posizione seduta e la posizione in piedi di lunga durata sono consentite talvolta.

La posizione di libera scelta è consentita senza condizioni.

Può camminare fino e anche più di 50 metri e anche per lunghi tratti, talvolta può camminare su

terreno accidentato, nessuna limitazione per satire le scale o per salire su scale a pioli.

L'uso delle due mani è possibile a condizione.

L'insieme delle affezioni è meritevole di IMI che verrà fornita con documentato a parte.” (doc. 192, pag. 4 e 5 incarto LAINF)

 

                                  In sede di opposizione il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti la valutazione del 26 aprile 2023 del PD. dr. med. __________ al dr. med. __________ (doc. 224 incarto LAINF), giusta la quale:

 

" CONSULTAZIONE del 25.04.2023
Caro __________,

Ti ringrazio di avermi inviato per una 2° opinione il succitato da te operato il 9 giugno 2022 per una frattura dell'estremità distale del polso sx.

Il materiale di sintesi è stato successivamente asportato ma il paziente continua a lamentare una sintomatologia dolorosa che localizza essenzialmente alla base del pollice ma che sembra irradiare e prendere tutto il braccio.

Sta lavorando al 50% come autista di __________ "stringendo i denti".

L'infiltrazione effettuata pochi giorni orsono non ha dato per il momento nessun beneficio.

Clinicamente non c'è nessun segno di CRPS e l'arco id mobilità attivo in F/E è di 80°/0/60 senza segni di instabilità radio e medio-carpica.

La cicatrice di accesso al radio è molto mediana e vi è una possibile neuropatia della branca palmare del nervo mediano con una zona di iposensibilità al thenar.

Non vi è un segno di Tinel specifico per un eventuale sviluppo neuromatoso che non può essere formalmente escluso.

La RMN effettuata il 17 marzo conferma un'irregolarità seppur moderata dell'articolazione radio-carpica nella fossetta lunarica e questo è il correlato di quanto già visibile radiologicamente.

Personalmente non vedo una soluzione chirurgica univoca e sarei oltremodo prudente anche a futuri interventi o approcci più invasivi.

Credo che la soluzione dovrà essere valutata congiuntamente con il datore di lavoro per valutare la capacità massima esigibile. Non vedo nessuna controindicazione ad aumentare la capacità lavorativa.

In futuro valuterei eventualmente una denervazione piuttosto che un'artrodesi parziale.

Nel quadro della 2° opinione non prevedo ulteriori controlli.

Consiglio infine di valutare eventualmente con il datore di lavoro se da un punto di vista assicurativo-giuridico egli può guidare un mezzo pubblico per il trasporto di persone con un'ortesi di supporto antalgico, in questo caso confezionata su misura.”

 

                                  Nella medesima occasione il legale dell’assicurato ha versato agli atti anche la lettera ambulatoriale del 5 maggio 2023 del dr. med. __________ al dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, (doc. 227 incarto LAINF), giusta la quale:

 

" (…) paziente visitato in data 26.04.2023.

Diagnosi

1. Stato dopo asportazione mezzi di osteosintesi placca volare radio distale di sinistra il 09.06.2022

in seguito a politrauma da precipitazione del 22.06.2021 con:

- persistenza di dolori ed inabilità lavorativa al 50%


Anamnesi

Il paziente torna per un controllo radio-clinico. L'asportazione del materiale di osteosintesi risale ormai a quasi un anno fa e il trauma a circa due anni fa. II paziente riferisce dolori soprattutto al polso, ma anche a livello del rachide toraco-dorso-lombare.

Il paziente al momento lavora a I 50% come autista di __________.


Esame obiettivo

Alla valutazione clinica buona mobilità de polso, leggermente ridotta rispetto al controlaterale. Le ferite sono belle, pulite e asciutte. Non deficit senso-motorio periferico.

A livello del rachide non ci sono limitazioni.

 

Valutazione e procedere

Il paziente ha anche effettuato una visita dal Chirurgo della mano Dr. med. __________.

A mio avviso il paziente dovrebbe tornare abile al lavoro al 100% a fine maggio 2023: Chiudo quindi il caso qui da me, in quanto sono guarite tutte le varie lesioni. Vi è un residuo della frattura intrarticolare del radio distale, che va valutata con il medico __________ tramite l'Assicurazione.

Per quanto riguarda il rachide, sarà da effettuare anche lì una valutazione peritale.

In merito al trauma, il paziente risulta abile alla guida.

Rimango a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti o necessità.”

 

L’avv. RA 1 ha versato pure agli atti il certificato medico del 17 maggio 2023 del dr. med. __________, Capoclinica della Clinica __________, (doc. 229), giusta il quale l’assicurato è inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio al 31 luglio 2023 compreso, “poi secondo decorso da parte del medico curante”, “motivo: malattia”.  

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che figurano agli atti (cfr., in particolare, i doc. 73, 74, 79, 84, 87, 88, 105, 106, 109, 110, 111, 120, 122, 123, 136, 137, 139, 152, 162, 167, 170, 176, 178, 189, 200, 203, 205, 224, 227, 228 e 229 incarto LAINF). Tuttavia nessun medico si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e neppure attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale (conducente di __________) inesigibile al 50% (al pari quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o consultati privatamente dal ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate leggere. Da notare altresì che, a differenza dei precedenti certificati medici, quello del 17 maggio 2023, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6, non attesta quale motivo dell’inabilità “infortunio”, bensì “malattia” (cfr. doc. 229).

Del resto, nemmeno in questa sede è stata versata agli atti (ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022 (doc. 192 incarto LAINF), con considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate.

In questo contesto giova qui ricordare che questa Corte rileva di avere assegnato alle parti il 21 agosto 2023 un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi il patrocinatore del ricorrente non ha presentato ulteriori mezzi di prova al TCA. A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel rapporto del 13 dicembre 2022 relativo alla visita __________ di chiusura del 12 dicembre 2022 (doc. 192 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6.

                          2.8.  Il rappresentante del ricorrente ha sostenuto nel ricorso che il suo cliente, il quale presenterebbe unicamente una capacità lavorativa residua del 50% nella propria attività abituale, “non si oppone al fatto di cambiare attività, tuttavia non saprebbe che altro fare in quanto la sua unica attività lavorativa è sempre stata quella di conducente di veicoli di trasporto pubblico (BUS)” (cfr. doc. I, pag. 6 in fine).

                                  Al riguardo il TCA ricorda che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il TCA segnala inoltre la recentissima STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 concernente il caso (ben più grave di quello del qui ricorrente) di un assicurato (manovale), nato nel 1971, che il 12 giugno 2009 era caduto da un ponteggio dall’altezza di 1,6 metri che aveva riportato una frattura malleolare esterna a destra di tipo Weber 1, trattata per osteosintesi e successivamente in agosto 2010 si era sviluppata una algodistrofia di grado 1 alla caviglia destra rispettivamente una frattura del processo laterale del tallone destro a sinistra, trattato conservativamente e poi, a causa dell’apparizione di un’artrosi sotto-talare a sinistra, per artrodesi. In tale occasione il TF ha confermato una capacità lavorativa residua del 100% (tempo e rendimento) in attività adeguate compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico del citato assicurato.

Questo Tribunale ha parimenti deciso per una capacità lavorativa residua del 100% (tempo e rendimento) in attività adeguate di un assicurato (“operaio di cantiere”), nato nel 1973, che il  31 gennaio 2020 è caduto da una scala dall’altezza di ca. 2 metri che aveva riferito un trauma cranico ed aveva riportato una frattura intrarticolare del radio distale destro e una lussazione acromio-claveare Rockwood IV alla spalla sinistra e si era dovuto sottoporre ad un intervento di “osteosintesi radio distale destro” e di “stabilizzazione artroscopica acromio claveare a sinistra” il 6 febbraio 2020 e di “riparazione di lesione SLAP Lesion Tipo II alla spalla sinistra” il 14 aprile 2022 (cfr. STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid. 2.11.4).


Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 13 dicembre 2022) a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                          2.9.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.


Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

 

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2023, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° febbraio 2023 (cfr. consid. 2.2).

Detto questo, l’CO 1 ha quantificato, nel 2023, il “reddito da valido” in fr. 67'632.- secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro (cfr., in particolare, doc. 212 e doc. 213 incarto LAINF) mentre il “reddito da invalido” in fr. 63'899.47, facendo capo   alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 e operando poi una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle limitazioni (“attività di precisione leggere fino a mediamente pesanti, la posizione in piedi e seduta di lunga durata può essere mantenuta talvolta”: cfr. doc. 213) funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico.

 

                                  Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da valido di fr. 67'632 e neppure quello da invalido di fr. 63'899.47, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal TCA.
In ogni caso il TCA osserva che attualmente il ricorrente svolge l’attività abituale di autista di __________ in misura del 50% (cfr. “Modifica contrattuale” del 13 giugno 2023 di cui al doc. D).

A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9).

 

                                  Nella STF 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019 l’Alta Corte - in un caso riguardante un’assicurata abile al 50% nella propria attività abituale (nella quale era rimasta attiva professionalmente nonostante il danno alla salute) rispettivamente al 75% in attività adeguate - ha, in particolare, osservato quanto segue:

 

" 2. 

2.1. La lite s'iscrive nell'ambito di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la rendita d'invalidità del 40% concessa ad A.________ dal 1° ottobre 2007 debba, a far tempo dal 2015, essere mantenuta o aumentata al 50%. 

2.2. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato è unicamente il reddito da invalida, segnatamente è litigioso se debba essere applicato il salario concretamente conseguito dall'opponente nella sua attività abituale di assistente di cura esercitata al 50% o il reddito teorico tratto dalla TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS) in un'attività al 75% (intesa come riduzione di rendimento) adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionali. 

(…).

6.  

Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge, in maniera vincolante per il Tribunale federale (cfr. consid. 1 e consid. 5.2), che l'opponente era impiegata dal 1988 alla Clinica B.________ di Locarno quale assistente di cura, dapprima a tempo pieno, dal 1999 con la nascita della figlia a tempo parziale. Dal 2015, senza il danno alla salute, vi era l'intenzione, incontestata, di una ripresa al 100%. Per tale attività essa percepiva un reddito che non costituiva un salario sociale. La Corte federale di prima istanza, confermando l'operato dell'amministrazione, ha in seguito accertato che durante la procedura di revisione l'opponente era incapace al lavoro al 50% nell'attività abituale di assistente di cura (intesa come riduzione del tempo di lavoro) e al 25% in un'attività leggera e adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (intesa come riduzione di rendimento). In merito all'attività abituale, il Tribunale amministrativo federale ha successivamente constatato che pur essendo confacente allo stato di salute era innegabile che l'attività di assistente di cura non permetteva all'opponente di sfruttare in maniera completa la capacità lavorativa residua, dal momento che secondo gli accertamenti medici essa poteva svolgere un'attività leggera nella misura del 75%. Dai riscontri del Tribunale amministrativo federale emerge pertanto che, pur restando esigibile l'attività di assistente di cura, è tuttavia in un'attività sostitutiva leggera e rispettosa delle limitazioni funzionali che l'assicurata potrebbe mettere maggiormente a frutto la sua residua capacità lavorativa.

Ora, vista questa capacità lavorativa ancora esigibile in attività sostitutive anche da un punto di vista medico, si deve ritenere che, i presupposti giurisprudenziali cumulativi idonei a giustificare il reddito da valido secondo la situazione salariale concreta non sono realizzati e dunque che il reddito da invalida dell'opponente deve essere calcolato sulla base dei dati statistici. (…).”

 

                                  Nella STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, questa Corte - in un caso riguardante un’assicurata che, nonostante il danno alla salute, continuava a svolgere l’attività abituale (confacente e ragionevolmente esigibile) in misura di sole 10 ore settimanali, ma era abile al 60% in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie) - ha rilevato quanto segue:

 

" 2.9.4. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva innanzitutto di avere già accertato al consid. 2.6 che la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie. Attualmente la ricorrente svolge l’attività abituale (confacente e ragionevolmente esigibile: cfr. consid. 2.6) in misura di sole 10 ore settimanali. In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da invalida” quanto effettivamente percepito dalla sua assistita con l’attuale lavoro non può essere condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Dal momento in cui la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie (e non solamente in quella abituale; cfr. consid. 2.6), il reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata. Per questo motivo, anche le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto all’amministrazione per non avere calcolato il reddito da invalida, sulla base di quanto la sua cliente avrebbe percepito nella sua attività abituale al 100%, devono essere respinte.

Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato il reddito da invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il suo operato non presta quindi il fianco a critiche. (…).”

 

                                  Il TCA ha deciso in modo analogo anche nella STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9, concernente un’assicurata - affetta da “una discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 con spondilolisi e -listesi instabile L5/S1 di grado III, a causa della quale si è dovuta sottoporre in data 14 settembre 2001 ad un intervento di laminectomia L5 e spinotomia L4/5, artrotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale, recessotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale, foraminotomia S1 e L5 bilaterale, PLIF L5/S1 e L4/5 con gabbie in materiale sintetico (Scolio) e fissazione posteriore (Stryker) da L4 a S1 bilaterale” - abile al 50% nell’attività abituale (aiuto medico) e all’80% in attività adeguate.

                                  Nella presente fattispecie, visto che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 100%) in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal medico __________ (e non solamente in quella abituale; cfr. consid. 2.7), il reddito da invalido è stato correttamente calcolato in base ai dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurato.

 

                                  Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato il reddito da invalido del ricorrente in applicazione dei dati statistici, il suo operato non presta quindi il fianco a critiche.

 

                                  Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dal rappresentante dell'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9).

 

                                  Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 63'899.47, con il relativo reddito da valido di fr. 67'632, si ottiene un grado di invalidità del 6% ([67'632 - 63'889.47] x 100 : 67'632 = 5.53% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

                               

                        2.10.  A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (peraltro nemmeno richieste dalle parti).

 

                                  In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  L’incarto LAINF è stato versato con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. IV).

                                 

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti