Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 luglio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 26 novembre 2020, RI 1, alle dipendenze della ditta __________ in qualità d’infermiera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolata sulle scale e, per evitare di cadere, si è aggrappata al corrimano lamentando, in base a quanto risulta dall’annuncio d’infortunio, un trauma all’arto superiore destro.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che la spalla destra è (stata) oggetto di una procedura distinta (la questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale oltre il 25 maggio 2021, è stata trattata nella sentenza di rinvio 35.2022.88 del 30 gennaio 2023, cresciuta incontestata in giudicato).
1.2. Dalle carte processuali emerge che, a margine della consultazione del 16 febbraio 2022, il dott. __________ ha segnalato che “da circa un mese la paziente lamenta maggior dolore ed anche ipostenia alla spalla sinistra” (doc. 76).
L’esame di artro-RMN della spalla sinistra ha quindi mostrato in particolare una lesione sul versante bursale della componente inserzionale del tendine sottoscapolare, una piccola fissura della componente inserzionale del versante articolare dei tendini infra-e sovraspinato, come pure una probabile fissura anteriore del labbro glenoideo (doc. 86).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 12 ottobre 2022, l’amministrazione ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi interessanti la spalla sinistra, ritenuti non costituire una conseguenza naturale dell’evento traumatico del novembre 2020 (doc. 105).
A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 107), in data 6 luglio 2023, la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 116).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7 settembre 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto in via principale che venga accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 26 novembre 2020 e la CO 1 condannata a versarle le prestazioni di legge, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’assicurata ha segnatamente sviluppato la seguente argomentazione:
" (…) Ebbene siamo confrontati da una parte con una valutazione del servizio medico interno all’assicuratore il quale diversamente dallo specialista Dr. __________, diagnostica diversamente la patologia ed in modo del tutto sintetico.
Dopodiché, dal profilo delle esigenze giuridiche, come ben evocate nella sentenza citata a più riprese a cui rinviamo quanto alle caratteristiche, è sufficiente che vi siano fondati dubbi per mettere in discussione e quindi annullare la decisione dell’assicuratore.
Palesemente nel caso in esame, basta scorrere gli atti che metterà a disposizione la CO 1. I documenti acquisiti al dossier permettono di determinare la causalità, dal profilo puramente medico, vale a dire permettono tranquillamente di sostenere che il danno, piuttosto importante giacché trattasi di rottura, peraltro doppia per rapporto anche all’altro arto, sia la conseguenza di un evento specifico quindi il trauma subito dalla signora RI 1 il 26 novembre 2020.
Inoltre, anche la dinamica così come descritta dall’interessata e completata nelle sue spiegazioni successive (si noti che la CO 1 non ha mai raccolto una chiara esposizione e principalmente per questo motivo si chiede di acquisire la testimonianza dell’interessata), appare certamente adeguata a procurare quel tipo di danno.
Da ultimo non vi è dubbio che se ad entrambi gli arti c’erano delle affezioni di carattere degenerativo, la ricorrente avrebbe dovuto accusare una sintomatologia e molto probabilmente non avrebbe potuto esercitare la sua attività lavorativa.
Infine, allo stato attuale, nel dicembre 2022, la signora ha ripreso le sue mansioni abituali, tralasciando unicamente di effettuare quei lavori parzialmente pesanti, specie per la spalla destra. Ciò rappresenta un ulteriore indicatore che il danno non era presente prima. Altrimenti saremmo stati confrontati, verosimilmente, analizzando la dinamica, con una modifica direzionale. (…).” (doc. I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 27 ottobre 2023, l’RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione e si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII + allegati).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 26 novembre 2020, oppure no.
2.3. Preliminarmente, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
In concreto, è incontestato che il 26 novembre 2020 RI 1 è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF).
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.5. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.6. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF resistente ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni per quanto riguarda i disturbi interessanti la spalla sinistra, facendo capo al parere del proprio medico consulente.
In effetti, con nota del 27 settembre 2022, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha escluso l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio del novembre 2020 e i disturbi alla spalla sinistra, tenuto conto che “l’épaule gauche présente une tendinite du sus-épineux et pas de lésion traumatique. Ces troubles, lesquels apparaissent dans les rapports qu’une année après l’accident, sont dus à un état maladif préexistant à l’accident du 26.11.2020. Le lien de causalité est exclu.” (doc. 101).
Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurata produce una certificazione, datata 27 gennaio 2023, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, suo medico curante specialista, del seguente tenore:
" (…) in merito alla problematica della spalla sx della signora RI 1 segnalo che la pz, in seguito ad un infortunio con trauma distorsivo di entrambe le spalle del 26.11.2020, ha accusato da allora dolore e ipostenia alla spalla dx e, in minor misura inizialmente, anche alla spalla sx successivamente.
Quando i dolori della spalla sx sono diventati più intensi, è stata effettuata in data 2.03.2022 una artro-rmn alla spalla sx che ha evidenziato una rottura in zona inserzionale del sottoscapolare e una fissura della componente inserzionale anche del sovraspinoso.
L’aspetto dei tendini è normale, così come il trofismo muscolare e pertanto, con alta probabilità, è tutto da riferirsi ad una problematica di natura post-traumatica.
La pz peraltro non presenta alcun tipo di tendinosi (malattia degenerativa), viceversa il tendine rotto parzialmente, che aumenta l’entità della lesione nel tempo, può presentare delle tendiniti che peraltro non presuppongono una problematica di tipo degenerativo sottostante.” (doc. 118)
Sempre in sede di ricorso, l’RA 1 sostiene pure che l’evento accaduto il 26 novembre 2020 avrebbe in realtà avuto la seguente dinamica (descrizione che era peraltro già stata fornita con l’opposizione alla decisione formale del 22 febbraio 2022, riguardante la spalla destra):
" (…) Nell’atto di percorrere le scale a domicilio della paziente, e meglio nella rampa interna del palazzo dopo aver effettuato il lavoro, quindi quando prende la via del ritorno, scivola. Ella per evitare di cadere negli scalini sottostanti, come ha avuto modo di indicare nei passaggi successivi all’apertura del caso, si aggrappa con ambedue le mani, la destra e la sinistra. In quel momento avverte una fitta molto pronunciata alla spalla sinistra. Poi per reazione antalgica molla la presa sinistra, rimanendo però attaccata al braccio destro. In questa seconda fase, nel lasciare la parte sinistra si gira su sé stessa ed il quel momento avverte un’altra fitta molto pronunciata anche alla spalla destra.”
In questo contesto, il patrocinatore rimprovera all’amministrazione di non aver proceduto all’audizione della ricorrente, omissione che avrebbe impedito di chiarire come si svolsero realmente i fatti del novembre 2020.
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene che il parere espresso dal dott. __________, alla base della decisione su opposizione impugnata, secondo cui il danno oggettivato alla spalla sinistra sarebbe espressione di una patologia morbosa e non imputabile all’infortunio assicurato, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Innanzitutto, il referto elaborato dal consulente medico della CO 1 appare troppo stringato – il suo apprezzamento della fattispecie si esaurisce in effetti in un’unica frase (cfr. supra, consid. 2.7.) -, tanto da non permettere a questo Tribunale nemmeno di comprendere su quali dati anamnestici egli abbia fondato il parere.
Inoltre, secondo questa Corte, il rapporto 27 gennaio 2023 del chirurgo ortopedico dott. __________, nel quale questo specialista fa valere che la diagnosticata rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra sarebbero di natura traumatica, fornendo una (seppur succinta) motivazione medica, appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), circa la correttezza di quanto preteso dal dott. __________.
Per quanto concerne poi la pretesa latenza con la quale si sarebbero manifestati i disturbi alla spalla sinistra (di un anno secondo il medico fiduciario dell’assicuratore), è utile rilevare che se è vero che dalla perizia 17 febbraio 2022 del dott. __________ risulta che la sintomatologia algica avrebbe avuto inizio soltanto nel dicembre 2021 (doc. 73, p. 2), non può essere ignorato che RI 1 aveva immediatamente precisato che “… il giorno dell’infortunio avevo dolore anche alla spalla sinistra ma visto che il dolore maggiore era alla spalla destra è stata valutata la spalla destra … poi con antidolorifici assunti sembrava che andasse meglio … invece poi a seguito dell’intervento ho dovuto utilizzare maggiormente la spalla sinistra e quindi il dolore è ricomparso accentuandosi maggiormente nell’ultimo mese …” (doc. 78; cfr. pure il doc. 84). Nel quadro dell’opposizione alla decisione formale del 22 febbraio 2022, il patrocinatore della ricorrente aveva peraltro segnalato che quest’ultima avrebbe tempestivamente riferito di accusare disturbi (anche) alla spalla sinistra al dott. __________, al dott. __________, ai fisioterapisti dello __________ (i quali avrebbero in alcune occasioni trattato con la tecarterapia anche quella parte del corpo) e, infine, alla dott.ssa __________ (cfr. doc. 92, p. 4).
Con il referto del 18 febbraio 2022, il dott. __________ ha poi attestato che “… da circa un mese la paziente lamenta maggior dolore ed anche ipostenia alla spalla sinistra” (doc. 76), lasciando in tal modo intendere che i dolori, seppur meno intensi, fossero in effetti già presenti in precedenza.
Infine, a proposito della circostanza, evidenziata dall’amministrazione, secondo la quale l’insorgente avrebbe modificato, in un secondo tempo, la propria versione dell’accaduto, rispetto a quella che figura nell’annuncio d’infortunio pervenutole il 2 dicembre 2020 (“mentre saliva le scale per andare da un nostro paziente è scivolata e aggrappandosi al corrimano ha stirato e stortato il braccio destro.”), va rilevato che in una sentenza 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4., in seguito più volte confermata, il TCA ha in particolare osservato che spetta al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene quando egli è chiamato a compilare il questionario che viene usualmente sottoposto dagli assicuratori LAINF oppure in occasione della sua audizione da parte di un funzionario amministrativo.
Questo Tribunale ha già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo. Ad esempio, in una sentenza 35.2009.45 del 30 settembre 2009, riguardante un’assicurata, vittima nel 2006 di un infortunio al ginocchio sinistro, il cui datore di lavoro aveva erroneamente annunciato un nuovo infortunio, occorsole nel 2008 e che aveva riguardato la medesima parte del corpo, quale ricaduta del pregresso evento, il TCA ha accertato che l’assicurata aveva appreso, per la prima volta, dell’errore commesso, soltanto alla ricezione della decisione mediante la quale l’amministrazione aveva negato il diritto a prestazioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti non risulta che la CO 1 abbia sottoposto alla ricorrente delle domande volte a precisare la dinamica dell’evento traumatico in discussione né che essa abbia con il medesimo scopo proceduto a una sua audizione.
Pertanto, tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, non può essere considerato determinante il solo fatto che la notifica d’infortunio contenga una descrizione dell’evento diversa da quella fornita successivamente.
2.10. Alla luce di quanto precede, è evidente che la presente fattispecie necessiti di un complemento istruttorio, non soltanto di natura medica.
La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all’assicuratore resistente affinché proceda innanzitutto all’audizione dell’assicurata con lo scopo di chiarire l’esatta dinamica dell’evento del 26 novembre 2020 e successivamente interpelli il dott. __________, il dott. __________, la dott.ssa __________ e i fisioterapisti dello __________ (“Dr. __________ e signor __________”) alfine di verificare la veridicità delle affermazioni contenute nell’atto di opposizione del 15 aprile 2022 a proposito del momento in cui sarebbero apparsi i disturbi alla spalla sinistra.
In seguito, la CO 1 disporrà un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’eziologia dei danni oggettivati alla spalla sinistra e, tenuto conto di tutte le risultanze del complemento istruttorio, si pronuncerà nuovamente sul proprio obbligo a prestazioni.
2.11. Visto l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un sindacato, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà alla ricorrente, patrocinata da un sindacato, l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti