Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2023.81

 

MM

Lugano

11 marzo 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di

 

 

RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 agosto 2023 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 18 febbraio 2019, RI 1, nato nel 1979, dipendente della ditta __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la __________ (ora: CO 1), è rimasto vittima di un incidente stradale in sella al proprio scooter e ha riportato, secondo il rapporto 10 aprile 2019 del dott. __________, la frattura intra-articolare lievemente scomposta del capitello radiale del gomito sinistro, la frattura composta del processo uncinato dell’amato e una piccola frattura del versante inferiore prossimale del trapezio (doc. 35).

 

                                  L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                  Nel decorso l’assicurato è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici: riduzione e osteosintesi con vite della frattura del capitello radiale del gomito sinistro (21 febbraio 2019 – doc. 22), asportazione del capitello radiale del gomito sinistro (14 novembre 2019 – doc. 98), impianto di protesi al capitello radiale cementata, osteotomia d’accorciamento dell’ulna e stabilizzazione con placca a sinistra e riparazione artroscopica TFCC versante ulnare con un’ancoretta G2 (5 maggio 2020 - doc. 154), come pure rimozione della placca diafisaria ulnare a sinistra (6 agosto 2021 – doc. 275).

 

                          1.2.  Alla chiusura del caso, con decisione formale del 22 ottobre 2021, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità mentre gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 12.5% (doc. 298).

 

                                  A seguito d’opposizione (doc. 306 e doc. 322), l’amministrazione ha annullato il suo provvedimento e ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° settembre 2022, a fronte di uno stato di salute infortunistico non ancora stabilizzato (doc. 344).

 

                          1.3.  In data 18 maggio 2022, l’assicurato è stato nuovamente operato al polso sinistro, questa volta presso la Clinica __________ di __________ (rimozione della protesi della testa del radio e plastica d’interposizione dell’anconeo – doc. 374).

 

                          1.4.  Il 12 giugno 2023 l’assicuratore ha emanato una nuova decisione formale, mediante la quale ha (di nuovo) negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato all’assicurato un’IMI del 15% (7.5% per il gomito sinistro e 7.5% per il polso sinistro) pari ad un capitale di fr. 22'230 (dedotto quanto già versato a seguito della decisione del 22 ottobre 2021) (doc. 462).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 466), in data 30 agosto 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 472).

                          1.5.  Con tempestivo ricorso del 25 settembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 25% (10% per il gomito sinistro e 15% per il polso sinistro), rilevando in particolare quanto segue:

 

" (…) Come già argomentato in sede di opposizione, la tabella 5.2 CO 1 concernente la “menomazione dell’integrità per artrosi” stabilisce che se oltre all’artrosi si può dimostrare un’instabilità dell’articolazione colpita, si tiene conto della valutazione più elevata.

Orbene, nel caso di specie, l’instabilità dell’articolazione radio-ulnare è riconosciuta nell’ambito della stessa valutazione medica della menomazione dell’integrità del 25.01.2023 – posta alla base della decisione CO 1 impugnata – ove si evidenzia (pag. 1): “artrosi radio-ulnare con variante ulna plus secondaria con lesione di Essex-Lopresti ed attuale instabilità dell’articolazione radio-ulnare dolorosa”.

Sul punto, il referto medico della clinica __________ del 13.12.2022 ha evidenziato che “dopo la rimozione della testa radiale il sig. RI 1 ha mostrato una prossimalizzazione del radio con una conseguente rinnovata lunghezza eccessiva dell’ulna di circa 10 mm. Questo porta ad un’instabilità con sublussazione della testa dell’ulna”.

(…). Pertanto, l’artrosi del capitello radiale sinistro non può essere considerata “moderata”, ma deve essere riconosciuta come “grave”, con il corrispondente valore percentuale pari al 10%.

Per quanto riguarda invece l’articolazione del polso sinistro, è pacifico che l’artrosi del polso sia accompagnata da una instabilità generalizzata dell’articolazione, come riconosciuto nell’apprezzamento della menomazione dell’integrità del 13.04.2021 (p. 2 e come riferito dal sig. RI 1 nella visita medica CO 1 del 17.01.2023 (…). Orbene, come detto, nell’ipotesi in cui l’articolazione sia colpita sia da artrosi che da instabilità, la tabella 5.2 CO 1 prevede che si debba tenere conto della valutazione più elevata, che per quanto concerne il polso corrisponde allo scaglione percentuale 10-25%. Dunque, con riferimento al polso sinistro, considerate le problematiche importanti lamentate dal ricorrente, la menomazione dell’integrità dovrebbe essere riconosciuta almeno nella misura del 15%. Pertanto, si chiede a codesto lodevole Tribunale di disporre una perizia medica volta ad accertare il grado percentuale IMI da attribuire alla menomazione dell’integrità del sig. RI 1. (…).” (doc. I)

 

                          1.6.  L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, l’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.

 

                          2.3.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                          2.4.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                          2.5.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

 

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                          2.6.  L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                          2.7.  Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha definito l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore il ricorrente, facendo capo al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 472, p. 6).

 

                                  In effetti, a margine della visita fiduciaria del 17 gennaio 2023, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso la seguente valutazione dell’IMI:

 

" (…).

1    Reperti

Deficit funzionale doloroso del gomito sinistro con instabilità polso sinistro su infortunio del 18.02.2019 in esiti dopo trauma stradale con frattura comporta del processo uncinato e piccola frattura del versante inferiore prossimale del trapezio polso sinistro trattato conservativamente; lesione inserzionale posteriore del tendine del sovraspinato e lesione SLAP spalla sinistra trattata conservativamente; frattura intra-articolare lievemente scomposta del capitello radiale gomito sinistro con/su

Stato dopo intervento chirurgico di riduzione e sintesi a cielo aperto del capitello radiale del gomito sinistro del 21.02.2019.

Stato dopo intervento chirurgico di resezione capitello radiale del gomito sinistro del 14.11.2019 su diagnosi di pseudo-artrosi capitello radiale.

Artrosi radio-ulnare distale e aspetto degenerativo della fibro-cartilagine triangolare al polso sinistro.

Stato dopo intervento chirurgico di impianto protesi capitello radiale cementata a sinistra della CRF II, osteotomia di accorciamento dell’ulna e stabilizzazione della placca Medeko, riparazione artroscopica assistita TFCC versante ulnare con un’ancoretta a sinistra del 05.05.2020 su diagnosi di ulna plus secondaria ad asportazione del capitello radiale gomito sinistro con stiramento complesso della fibrocartilagine triangolare, pseudo-artrosi del capitello radiale sinistro.

Stato dopo intervento chirurgico di rimozione placca diafisaria ulnare Medeco a sinistra del 06.08.2021.

Stato dopo intervento chirurgico di rimozione protesi testa del radio plastica d’interposizione dell’anconeo, utilizzando due suture transossee nella zona del capitulum al gomito sinistro del 18.05.2022.

Stato dopo artrosi radio-ulnare distale con variante ulna plus secondaria nella lesione di Essex-Lopresti ed attuale instabilità dell’articolazione radio ulnare distale dolorosa.

 

Valutazione del danno all’integrità

2.5%

 

2    Motivazione

In base alla tabella 5.2 CO 1 in luogo ad un’artrosi di polso di grado moderato è assegnato un valore tra il 5% ed il 10%; considerando la visione delle immagini recenti (Rx polso sinistro del 16.11.2022 ed artro-RM del 01.09.2022) si sceglie il valore intermedio del 7.5% ed avendo già assegnato nell’apprezzamento medico del 21.04.2021 una IMI del 5% per il medesimo distretto anatomico del polso sinistro, si calcola

 

Totale 7.5% - 5% = 2.5%

 

A scopo informativo si ricorda che con apprezzamento medico del 21.04.2021 è stata già assegnata una IMI del 12.5% (7.5% gomito sinistro e 5% polso sinistro), a cui sommando l’ulteriore 2.5% assegnato in data odierna si ha un totale complessivo di IMI a seguito del trauma del 18.02.2019 del 15%, che appare un valore percentuale congruo a rappresentare globalmente lo stato morboso dell’assicurato.” (doc. 428)

 

                                  A fronte delle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in sede di opposizione (cfr. doc. 466), poi riproposte nella sostanza con l’atto di ricorso (cfr. doc. I), l’istituto assicuratore resistente ha ancora interpellato il dott. __________ per una sua presa di posizione al riguardo (doc. 469).

 

                                  Con apprezzamento del 28 agosto 2023, servito finalmente da base per emanare la decisione su opposizione impugnata, il medico __________ in questione ha confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità, spiegando i motivi per i quali non ha potuto seguire gli argomenti sviluppati dal patrocinatore dell’insorgente.

 

                                  Trattandosi del polso sinistro, egli ha dichiarato che in quel distretto anatomico era presente, all’epoca dell’apprezzamento dell’aprile 2021, una patologia artrosica di grado lieve, quindi non meritevole di essere indennizzata in base alla tabella CO 1 5.2, patologia non aggravatasi nel frattempo, e meglio dopo l’intervento di asportazione della protesi del capitello radiale del 18 maggio 2022, così come è stato confermato dall’artro-RMN del 1° settembre 2022. Il fiduciario ha quindi rilevato che a fondare il diritto all’IMI è esclusivamente stato il disturbo d’instabilità, ritenuto meritevole di un’indennità del 5% nel 2021, rispettivamente di un ulteriore 2.5% nel 2023, in ragione di un aumento dei disturbi algico-disfunzionali correlati (ma non dell’instabilità in quanto tale):

 

" (…) In conclusione, la richiesta dell’avvocato RA 1 per il polso sinistro non può essere condivisa in quanto, sebbene presente una patologia artrosica del polso con instabilità dell’articolazione colpita ed essendo la patologia degenerativa di grado lieve, quindi non valevole di nessun risarcimento, essendo stata assegnata una IMI del 5% in luogo ad una sola instabilità, essendo intercorso nel frattempo un solo peggioramento della sindrome algica disfunzionale senza nessun incremento contestuale della sindrome di instabilità, si è ritenuto congruo quantificare il peggioramento algico del polso sinistro prendendo come guida la tabella 5.2 CO 1 ed assimilando la sindrome algica a quella che sarebbe incorsa in luogo ad un’artrosi del polso di grado moderato. A riprova del fatto che l’articolazione radio e radio-carpica del signor RI 1 sia affetta da una patologia degenerativa artrosica di grado “lieve”, vi è la presenza di profili articolari lineari e ben individuabili, l’assenza di sclerosi dell’osso sub condrale, l’assenza di cavità geodiche, l’assenza di edema della spongiosa dei segmenti ossei, l’assenza della progressione degli aspetti artrosici radio-ulnari distali dal 13.01.2021 al 01.09.2022, l’assenza della progressione della condropatia prossimale dell’osso lunato, sebbene si trovi coinvolto in un impatto ulno-carpico; e ad ulteriore riprova durante la visita medico assicurativa del 13.01.2023 furono oggettivati gradi articolari dei movimenti del polso sinistro poco dissimili da quelli del polso destro: flessione dorsale-flessione palmare polso destro 65-0-52°, a sinistra 55-0-50°; inclinazione radiale-inclinazione ulnare 32-0-45° a destra, 28-0-45° a sinistra.” (doc. 470, p. 10)

 

                                  Per quanto concerne invece il gomito sinistro, il dott. __________ ha correttamente precisato che, in ossequio alla tabella CO 1 5.2, per il diritto all’IMI è determinante la situazione antecedente alla posa della protesi (in concreto, antecedente dunque all’intervento d’impianto di protesi al capitello radiale cementata del maggio 2020).

                                  D’altro canto, sempre secondo il fiduciario, precedentemente all’impianto di protesi, l’assicurato non presentava una patologia artrosica ma bensì una cosiddetta pseudoartrosi, in sostanza un mancato consolidamento della frattura con formazione di un tessuto non evolvente in callo osseo, relativamente alla quale ai fini della determinazione dell’IMI si considerano i valori di riferimento previsti dalla succitata tabella CO 1.

                                  Stante ciò, il dott. __________ ha ritenuto di non poter dare seguito a quanto preteso dal rappresentante del ricorrente (quadro da assimilare a un’artrosi di grave entità), confermando pertanto “l’assegnazione di IMI del 7.5% riportata all’interno dell’apprezzamento del 13.04.2021 dove il conclamato quadro lesionale pseudoartrosico era assimilabile a quello rappresentato tra una forma di artrosi del capitello radiale di grado moderato ed una forma di grado grave. Solo a scopo abbondanziale è utile ancora una volta evidenziare che sempre in base alla tabella 5.2 CO 1 per un’endoprotesi con esito non favorevole a livello del capitello radiale è assegnato il medesimo valore di 7.5% senza dimenticare che l’avv. RA 1 neppure chiarì mai quali avrebbero dovuto essere le motivazioni scientifiche alla base della sua richiesta sul cambiamento tra una pseudoartrosi con caratteristiche tra una forma intermedia tra un grado moderato ed un grado grave ad una forma grave.” (doc. 470, p. 11).

 

                          2.8.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

 

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                          2.9.  Chiamato ora a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA non vede alcun valido motivo per discostarsi dal parere del dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, in base al quale le menomazioni che l’assicurato presenta all’arto superiore sinistro danno diritto complessivamente a un’IMI del 15% (7.5% per il polso sinistro e 7.5% per il gomito sinistro).

                                  In questo senso, va rilevato innanzitutto che il medico ___________ dell’CO 1 ha espresso una valutazione motivata tenendo conto dei dati anamnestici che emergono dalla documentazione medica a sua disposizione e ha pure preso diffusamente posizione sulle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in sede di opposizione (e poi di ricorso). In particolare, trattandosi del polso sinistro, egli ha spiegato di aver determinato l’entità della menomazione dell’integrità proprio in funzione della refertata instabilità articolare e dei relativi disturbi algico-disfunzionali, precisando che l’artrosi, in quanto di grado lieve (rimasta tale anche dopo l’intervento del 18 maggio 2022), non è invece atta a fondare un diritto ad indennità in ossequio a quanto prevede la tabella CO 1 5.2 (“Arthroses légères: pas d’indemnité”).

 

                                  D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), a proposito della correttezza dell’apprezzamento espresso dal medico interno all’amministrazione.

 

                                  Questa Corte può peraltro esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, visto che l’oggetto litigioso risulta già chiarito in maniera sufficientemente affidabile. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

 

                                  La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stata concessa all’assicurato un’IMI del 15%, deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti