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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 settembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 agosto 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1977,
attivo dal 1° settembre 2020 a tempo pieno in qualità di “cuoco” presso il __________
(nel Cantone __________) e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1
(di seguito: CO 1), in data 6 maggio 2021, mentre si trovava al proprio
domicilio a __________ e stava facendo il bagno, è scivolato ed è caduto
all’indietro; trattenendosi con il braccio sinistro alla maniglia, ha riportato
un trauma indiretto alla spalla sinistra (doc. 2, 8, 17 e 41 incarto LAINF).
A causa della persistenza di una
sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla sinistra, RI 1 si è
sottoposto il 9 giugno 2022 ad una ARTRO-RM e ARTROGRAFIA della spalla sinistra
che hanno messo in evidenza quanto segue: “reperti sono compatibili con
discreti segni di tendinopatia del muscolo sovra-spinato vicino all'inserzione
del tendine con minima irregolarità al bordo articolare del tendine senza segni
per una rottura parziale o transmurale del tendine del muscolo sovraspinato,
reperti di normalità a livello del tendine del muscolo infraspinato, del theres
minor e del muscolo sotto-scapolare come pure del capo lungo del muscolo
bicipite. Non lesioni del cercine glenoideo. Discreti segni di borsite
sub-acromio/sub-deltoidea.” (doc. 18 incarto LAINF).
RI 1 si è pure sottoposto ad una terapia infiltrativa e a svariate sedute di
fisioterapia.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Inabile al lavoro al 100% dal 6 maggio 2021, RI 1 è stato licenziato il 27
agosto 2021 con effetto al 30 settembre 2021 (doc. 58 incarto LAINF).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici
del caso, in data 21 ottobre 2021 CO 1 ha comunicato a RI 1 la chiusura del
caso a partire dal 16 settembre 2021, per status quo sine raggiunto in
tale data (doc. 72 incarto LAINF).
A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurato il 25 luglio 2022 (doc.
83 incarto LAINF), ed esperiti ulteriori accertamenti medici, in data 20
dicembre 2022 CO 1 ha confermato il contenuto del suo precedente scritto (doc. 95
incarto LAINF).
1.3. Su esplicita richiesta del 29
marzo 2023 (doc. 96), con decisione formale del 4 aprile 2023 (doc. 97), CO 1
ha ribadito la chiusura del caso a partire dal 16 settembre 2021, per status
quo sine raggiunto in tale data, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) facciamo seguito alla sua varia corrispondenza intercorsa, in relazione alle sue osservazioni alla nostra comunicazione in merito alla definizione del caso secondo la LAINF in data 21.10.2021 e riconfermata il 20.12.2022.
Lei si è tuttavia limitato ad esprimere delle considerazioni personali senza evidenziare o portare nuovi elementi concreti, ragione per la quale l'assicuratore non può discostarsi dai referti in possesso e dalle conclusioni della valutazione del nostro Servizio Medico.
(…).
Sulla base della documentazione raccolta finora e in particolare dall'esito
della visita e la rispettiva rivalutazione da parte del nostro Servizio Medico,
nella qualità del Dott. __________, in data 16.2021 (recte: 16.09.2021),
non vi è causalità alcuna fra la sintomatologia lamentata e la fattispecie del
06 maggio 2021.
(…).
In assenza di prove giuridicamente sufficienti che attestino, ai sensi della
legge, il sussistere di detta causalità naturale, viene meno per CO 1 l'obbligo
risarcitorio. (…)”
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta personalmente da RI 1 il 12 aprile 2023 (doc. 100 incarto LAINF) ed
esperiti ulteriori accertamenti medici, in data 29 agosto 2023 (doc. 110
incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione.
1.5. Con tempestivo ricorso del 22
settembre 2023, RI 1, sempre personalmente, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e “la presa a carico di CO 1 di ogni suo
obbligo a livello assicurativo per ciò che concerne i diritti e le spese
mediche che h o pagato io e gli indennizzi a mio favore come da legge federale
sugli infortuni” anche successivamente al 16 settembre 2021 (cfr. doc. I,
pag. 5).
Anche in questa sede RI 1 ribadisce che durante l’infortunio del 6 maggio 2021
avrebbe subito pure un “colpo di frusta” a causa del quale le
problematiche degenerative alla colonna cervicale di cui è affetto (ma che, dal
2018, non avevano mai provocato alcun dolore) sarebbero peggiorate con la
comparsa di ernie discali ai livelli C5-C6 e C6-C7 con una stenosi cervicale,
motivo per il quale si è dovuto sottoporre il 6 luglio 2022 ad un intervento
chirurgico di discectomia e fusione sui livelli C5-C6 e C6-C7 della colonna
cervicale (doc. I).
Il ricorrente ha puntualizzato, in particolare, quanto segue:
" (…) In
data 6 maggio 2021 lo scrivente abile al 100 % e sotto contratto di lavoro ed
assicurato con le assicurazioni previste dalla legge svizzera per fato o per caso
subisce una caduta importante dalla vasca di bagno mentre si stava facendo il
bagno all'indietro in cui come è normale che sia istintivamente cerca un punto
d'appoggio con l'arto sinistro (mano e braccio). Caduta forte e grave con il
classico "colpo di frusta" al collo all'indietro e immediatamente
accuso lancianti dolori alla spalla sinistra con bruciori soprattutto nella
parte interna della spalla e forti dolori al collo sia a collo fermo che al
movimento. Il giorno seguente contattavo il mio medico curante dott __________
in quanto non vi era stato nessun miglioramento nella notte ma vi era ancora un
bruciore persistente alla spalla sinistra una brachialgia a tutto l'arto
sinistro e dolori al collo.
Vengo ricevuto dal mio medico curante il giorno 10 maggio 2021 per una visita.
Preso atto dei sintomi e delle mie lamentele fisiche riteneva prioritaria la
problematica della spalla giustificandomi che i maggiori dolori e bruciori
erano localizzati in quella sede e mi indirizzava terapia conservativa con farmaci
e con consiglio di sottopormi a puntura di antinfiammatorio alla spalla tralasciando
a mio parere i miei solleciti di dolore al collo.
Vorrei rendere attento questo tribunale che il medico dottor __________ in quella circostanza era stata la prima volta in cui mi ero recato e che mi ha visitato in quanto non conoscevo questo medico precedentemente e lo stesso medico non conosceva ogni mio storico precedente ma era stato solo cambiato per una convenienza di premio mensile a livello assicurativo per la cassa malati (modello hmo).
Non passando i dolori e le problematiche citate il medico curante nel sospetto di una lesione ai tendini della spalla ordinava una risonanza magnetica la quale non evidenziava chiari segni di rottura transmurale dei tendini ribadisco "chiari segni" e diagnosticava prevalentemente una tendinopatia (peraltro una tendinopadia può essere riconducibile ad un trauma così come dichiara la medicina cosiddetta scientifica)
Allo stesso medico venivano da me sollecitati i dolori al collo e veniva messo da me a conoscenza che negli anni passati avevo subito delle cure per delle problematiche modeste di protrusioni alla cervicale.
Nonostante questo eseguiva 2 infiltrazioni di kenacort la prima il giorno 11 giugno 2021 la seconda il 02 luglio 2021 con aggiunta fisioterapia con leggeri miglioramenti la notte dei dolori ma non nei movimenti sia del collo che della spalla sinistra cui allego suo rapporto che fu chiesto ed inviato ad CO 1 e mi confermava inabilità completa al 100% ogni volta che mi recavo da lui (…)” (cfr. doc. I, pag. 1; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
L’insorgente ha pure sottolineato quanto segue:
" (…) A mio parere vi è un chiaro errore di indirizzamento di cure già dallo stato iniziale in quanto la problematica derivata dalla caduta era di tipo cervicale e come ho ribadito il classico colpo di frusta all'indietro che ha peggiorato in modo serio ed importante e con sintomi differenti e mai riscontrati precedentemente il mio stato di salute imponendomi una brachialgia importante è un'irritazione all'arto sinistro che non può che essere derivata da quella caduta in quanto stesso il giorno prima non avevo nessun tipo di limitazione né dolore di queste entità né all'arto sinistro e né al collo e come si evince dai rapporti le mie problematiche passate erano risolte da tempo. Li stessi periti nominati da CO 1 nelle loro perizie non spiegano né motivano la mia inabilità al 100% la mia malattia e il motivo per cui io abbia questa forma irritativa e brachialgia all'arto sinistro ed al collo.
In ogni cura iniziale ed indirizzamento iniziale si è data importanza solamente alla spalla sinistra e si è tralasciato il motivo per cui avevo queste problematiche alla spalla che erano il peggioramento e le nuove ernie create al collo la stenosi cervicale la radicolopatia derivate da questa caduta. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Il ricorrente ha inoltre contestato i pareri dei medici fiduciari di CO 1, in quanto:
" (…) già il giorno stesso la caduta e dopo il giorno seguente la caduta ho accusato importanti invalidanti lancianti dolori alla spalla e al collo che non avevo precedentemente quindi io ho sempre comunicato ai medici presso cui mi sono rivolto e dove mi hanno indirizzato e quindi sia al mio medico curante sia ai periti di CO 1 sia ai neurochirurghi la mia problematica cervicale.
Se il medico presso cui ero in cura avesse ordinato risonanza da subito ci sarebbe stato a mio parere lo stesso esito della risonanza fatta il 21.01.2022 e questo lo posso affermare che io avevo gli stessi sintomi sia dopo la caduta del 06.05.2021 sia alla data del 21.01.2022 della risonanza.
Quindi motivare che in 6 mesi abbia avuto un peggioramento di tipo degenerativo lo trovo fuorviante e non possibile in quanto si ribadisce che la mia situazione era stabilizzata anzi migliorata lievemente già dal 2018.
Quindi a mio parere ribadisco sono stato indirizzato alla cura della spalla quando invece ci si doveva concentrare prevalentemente e solamente sul collo. (…).” (cfr. doc. I, pag. 3 e 4; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
In particolare ha sottolineato che la valutazione del medico fiduciario, dr. med. __________:
" (…) è di parte e tiene ribadisco in considerazione solo una caduta alla spalla e non giustifica questo stesso dottore il motivo per cui riscontrava in me una forte irritazione e brachialgia invalidante derivante dal collo non spiegandola o perlomeno giustificandola solamente con una problematica degenerativa del passato essendo però pienamente a conoscenza che io stesso il giorno prima della caduta non avevo nessun tipo di problematica di quel tipo grave né al collo né all'arto sinistro e la spalla. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3 e 4; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
L’insorgente ha, quindi, concluso quanto segue:
" (…) io ritengo che il nesso di causalità è chiaro ed evidente e la mia problematica concernente il mio peggioramento i miei nuovi sintomi e tutto ciò che concerne il post cure il post operatorio è il mio stato attuale sono a mio parere riconducibili all'evento del 6 maggio 2021 in maniera totale e quindi come prevede la legge da prendere a carico di CO 1.
Non si può nella maniera più assoluta sia dimostrare (perché non lo era) che il mio stato di salute era simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio e dell'evento del 6 maggio 2021 (abile al 100% con contratto di lavoro e nessuna problematica fisica ) e sia che le problematiche di salute avrebbero potuto svilupparsi o subentrare in chissà quale periodo futuro senza l'infortunio e l'evento del 06 maggio 2021 (perché erano rientrate già da qualche anno e anche perché erano di diverso modo le problematiche cervicali passate 2017/18).
E quindi in relazione di ciò che ho citato il nesso di causalità è chiaro ed evidente e chiedo che sia riconosciuto da questo tribunale (Status quo ante e status quo sine)”. (cfr. doc. I, pag. 4; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
A suffragio delle proprie argomentazioni il ricorrente produce - oltre a svariata documentazione (anche medica) già agli atti (cfr., in particolare, doc. A1-A5 e A7-A9 e A11-A16) - il referto della RM della colonna cervicale del 4 maggio 2018 (doc. A6, che è stata confrontata con la precedente del 30 maggio 2017) e la lettera ambulatoriale del 22 giugno 2022 del Primario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, dr. med. __________ (doc. A-10).
1.6. Con risposta del 24 ottobre 2023
(doc. V), CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. In data 26 ottobre 2023, il TCA ha
intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). Le
parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere il
proprio obbligo a prestazioni a partire dal 16 settembre 2021 in relazione
all’infortunio del 6 maggio 2021.
Più concretamente, questo Tribunale è chiamato a esaminare se le ernie
discali cervicali, evidenziate dalla RM del 20 gennaio 2022 ed oggetto
dell’intervento del 6 luglio 2022, si trovano in relazione causale naturale con
l’infortunio assicurato.
Non è infatti oggetto di contestazione il raggiungimento dello status quo
sine al 15 settembre 2021 in relazione al trauma indiretto subito dalla
spalla sinistra in occasione del sinistro del 6 maggio 2021 (ovvero ben oltre 4
mesi prima). A ragione, dato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale,
lo status quo sine in relazione ad un trauma contusivo e/o distorsivo
ad una spalla si raggiunge a distanza di circa 3 mesi dall’infortunio (cfr.,
tra le tante, le recenti STF 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023 e STCA 35.2023.62
del 14 dicembre 2023).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Ai fini del presente giudizio giova qui pure ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo la sua giurisprudenza, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente fatto propria la posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è della redattrice)
In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 270/02 del 27 ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate, cfr. pure la STCA 35.2021.69 del 22 novembre 2021, consid. 2.7).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato
l’eziologia infortunistica alle ernie discali cervicali, in base alle
valutazioni espresse in merito dai propri medici di fiducia da essa
interpellati (cfr. doc. 110 incarto LAINF p. 2 e 3).
Dal canto suo, l’insorgente ribadisce anche in questa sede che le problematiche
degenerative alla colonna cervicale di cui è affetto (ma che, dal 2018, non
avevano mai provocato alcun dolore) sarebbero peggiorate, dopo l’infortunio del
6 maggio 2021, durante il quale avrebbe subito pure un "colpo di frusta",
avvertendo immediatamente dei forti dolori con bruciori alla spalla con anche
forti dolori al collo sia a collo fermo che al movimento. Sottolinea nuovamente
che - nonostante avesse riportato questa sintomatologia al medico di famiglia
(che lo aveva preso a carico per la prima volta in quell’occasione) - egli (non
conoscendo il suo storico ovvero che era portatore di problematiche
degenerative alla colonna cervicale) si sarebbe focalizzato - a torto -
solamente sulla problematica della spalla sinistra. Poi non passando la sintomatologia
dolorosa insorta in occasione dell’infortunio, il citato medico avrebbe
finalmente disposto una RM nativa della colonna cervicale, a cui si è
sottoposto il 20 gennaio 2022 e che ha evidenziato la comparsa di ernie discali
con una stenosi, motivo per il quale il 6 luglio 2022 si è pure dovuto
sottoporre ad un intervento chirurgico di discectomia e fusione sui livelli
C5-C6 e C6-C7 della colonna cervicale (cfr. doc. I).
2.8. Ora, dalle tavole processuali
emerge che RI 1 in data 4 maggio 2018 si è sottoposto ad una RM della colonna
cervicale che, rispetto a quella eseguita il 30 maggio 2017, ha evidenziato
quanto segue: “A livello C6-C7 lievemente ridotta la nota protrusione
discale dorsale. Invariata la nota lieve stenosi foraminale sx su base uncoartrosica,
senza franca compressione della radice C7 di sinistra. Stabile la moderata
stenosi del canale allo stesso livello, senza segni di mielopatia.” (cfr.
doc. A6).
In data 9 maggio 2021, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che RI 1 il 6 maggio 2021 era scivolato nella vasca da bagno (“Ausrutscher in Badewanne”), riportando distorsione/stiramento a svariate parti delle estremità inferiori (“Verdrehung/Verstachung” “Mehrere Bereiche der unteren Extremitäten”; cfr. doc. 2 incarto LAINF)
Nel primo certificato medico del 7 giugno 2021 del medico di famiglia dell’assicurato sono state inoltre riportate le seguenti indicazioni fornite dall’assicurato (“Angaben des Patienten”): “Scivola nella vasca da bagno, trauma indiretto alla spalla sinistra, trattenendosi con le braccia” (cfr. doc. 8 incarto LAINF).
Invitato dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’8 luglio 2021 l’assicurato ha dichiarato quanto segue: “vi è stata una caduta in data 6 maggio 2021 nella vasca da bagno dentro la vasca da bagno caduto all’indietro l’arto sinistro era afferrato alla maniglia sono andato indietro e ho subito un colpo alla spalla sinistra” (cfr. doc. 17 incarto LAINF).
L’insorgente ha infine firmato di proprio pugno il questionario (cfr. doc. 17 incarto LAINF).
In data 9 agosto 2021 (doc. 41) il medico di famiglia dell’insor-gente ha attestato quanto segue:
" (…) Il 06.05.2021 il paziente scivola nella vasca da bagno vuota subendo un trauma indiretto alla spalla sinistra cercando di trattenersi con le braccia.
Dopo qualche giorno mi consulta per i dolori già a riposo ma soprattutto notturni che gli impediscono di dormire.
All'esame clinico del 10.05.2021 evidenziavo un'ottima funzione attiva e passiva del braccio sinistro, segno di Job negativo, arco doloroso a partire da 110° di abduzione del braccio sinistro, dolori alla pressione del tubercolo omerale maggiore.
Nel sospetto di una lesione non transmurale del tendine distale del muscolo sovraspinato sinistro prescrivevo riposo e un trattamento AINS sistemico massimale con 150 mg di Diclofenac al giorno.
In assenza di miglioramento ordinavo una artro-RMN della spalla sinistra che evidenziava una tendinosi distale del muscolo sovraspinato sinistro con lieve irregolarità senza lesioni transmurali totali o parziali del tendine, discrete alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-clavicolare e una borsite sub-acromio/sub-deltoidea.
Purtroppo con scarso successo ho eseguito due infiltrazioni intra-articolari con 4o mg di Kenacort, la prima l'11.06.2021 e la seconda il 02.07.2021, da metà giugno è stata poi iniziata una fisioterapia con un primo ciclo prevalentemente passivo e da metà luglio un secondo ciclo con misure di tipo attivo.
il paziente non ha più dolori a riposo, dorme meglio, ma purtroppo
non è possibile applicare carichi al braccio sinistro. (…)”
In data 18 ottobre 2021 (doc. 70
incarto LAINF), con riferimento alla visita eseguita il 16 settembre 2021, il
dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e in chirurgia nonché
esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario di CO 1, ha rilevato,
tra l’altro, quanto segue:
" (…) Nel 2017 e 2018 il paziente ha sofferto di cervicalgie con discopatie maggiori a livello C5-C6 e C6-C7 con stenosi del canale e contatto con impronta midollare. Fu sottoposto a diversi tentativi di terapie conservative mediante infiltrazioni, infiltrazione peridurale, posa di neurostimolazione a livello cervicale, ecc. Già in quel mentre si effettuò approfondimento neurologico con prove elettrofisiologiche dei muscoli deltoide, tricipite e brachioradiale a sinistra senza riscontri di anomalie. La situazione è poi gradualmente rientrata.
(…).
Dietro richiesta del sottoscritto, il paziente ha fatto pervenire la
documentazione radiologica relativa la colonna cervicale eseguita il 30.5.2017
dalla quale si apprezzano discopatie con protrusioni discali C5-C6, C6-C7 ma
più marcate C5-C6 con contatto sul midollo osseo. La risonanza magnetica del
4.5.2018 mostra un miglioramento del contatto (non compressione) sul midollo
osseo della protrusione discale C5-C6.
L'esame neurologico EEN-EMG (28.5.2018 - Dott. __________) dimostrò l'assenza di disturbi a livello della muscolatura deltoide-tricipite-brachioradiale a sinistra con normale reclutamento allo sforzo.
(…).
Il paziente lamenta una sintomatologia che evoca una problematica radicolare
CS-C6, C6-C7 a sinistra tenuto conto soprattutto dell'acuirsi dei dolori in
occasione di starnuti o colpi di tosse nonché le algie presenti ai movimenti
del capo verso in rotazione sinistra.
(…).
discopatie C5-C6 a contatto con il midollo spinale nel 2017 (nel 2018
nettamente migliorato), C6-C7.
(…).
CAUSALITÀ:
attualmente, non vi è causalità alcuna fra la sintomatologia lamentata dal paziente e la fattispecie del 6 maggio 2021.
A far stato dal 16 settembre 2021 il caso ai sensi Lainf può essere chiuso mentre, tenuto conto dello stato del paziente che evoca una sindrome irritativa (limitata a quella e senza compressione pratico effettiva in considerazione del buon trofismo muscolare accertato sia alla risonanza magnetica della spalla, sia clinicamente alla misurazione delle masse muscolari), l'ulteriore inabilità lavorativa dovrà essere riconosciuta dalla copertura perdita di salario per malattia in essere presso CO 1.
PROCEDERE:
propongo che il paziente, nell'ambito della copertura malattia, venga sottoposto a valutazione neurologica (eventualmente ancora dal Dott. __________ che già esaminò il paziente) per un bilancio della situazione con eventuale esecuzione di risonanza magnetica della colonna cervicale. Alla luce di questi risultati, si potranno formulare gli ulteriori passi terapeutici ed esprimersi sulla capacità lavorativa.
CAPACITA' LAVORATIVA:
il paziente rimane inabile al lavoro in misura completa per malattia.”
In data 20 gennaio 2022 RI 1 si è
sottoposto ad una RM della colonna cervicale nativa che, rispetto a quella
eseguita il 4 maggio 2018, ha evidenziato una “progressione del quadro
degenerativo prevalente a livello C5-C6-C-7” con comparsa di ernie discali
e lieve stenosi recessuale sul lato di sinistra, ma anche a destra (cfr. doc.
100 incarto LAINF).
In data 25 luglio 2022 (ovvero a distanza di oltre 10 mesi dalla chiusura del caso al 16 settembre 2021 comunicata dall’amministrazione in data 21 ottobre 2021: cfr. doc. 72 incarto LAINF), RI 1 ha sostenuto di avere subito pure un “colpo di frusta” in occasione dell’infortunio del 6 maggio 2021 (doc. 83 incarto LAINF).
Interpellato
dall’amministrazione, il 7 dicembre 2022 (doc. 94) il dr. med. __________ ha
osservato quanto segue:
" (…) Il paziente è conosciuto per cervicalgie e discopatie maggiori a livello C5-C6, C6-C7 con stenosi del canale e contatto con impronta midollare. Vi sono stati plurimi tentativi di terapie conservative con miglioramento graduale della situazione.
La fattispecie in causa risale al 6.5.2021: il paziente riferisce di essere scivolato nella vasca da bagno e, per evitare il peggio, si è aggrappato con la mano sinistra avvertendo un dolore alla spalla sinistra. Non vi è stato alcun trauma alla colonna cervicale e nessun cenno riferito a dolori cervicali diretti. Le indagini portarono alla diagnosi di tendinopatia del sovraspinato con minime irregolarità al bordo articolare del tendine senza segni per rottura parziale trasmurale e reperti normali dell'infiaspinato, teres minor, sottoscapolare, caput longus del bicipite, ecc.
Il perito sottoscritto richiese direttamente al paziente di poter visionare la documentazione radiologica relativa la colonna cervicale eseguita il 30.5.2017 dove si visualizzavano discopatie con protrusioni distali C5-C6 più marcata, C6-C7 e contatto sul midollo spinale. L'esame del 4.5.2018 documentava solo contatto della protrusione C5-C6 ma senza compressione evidente sul midollo spinale.
Ora, il paziente è stato sottoposto a RMI della colonna cervicale
il 20.1.2022 che, rispetto alla precedente del 2018, mostra la ernia discale
sui segmenti C5-C6, C6-C7 con stenosi recessuale sul disco di sinistra ma anche
a destra; è stata quindi posta l'indicazione all'intervento di discectomia e
fusione sui livelli C5-C6. C6-C7 destra.
Itr medicina infortunistica, il riconoscimento per una ernia del disco a
livello cervicale avviene in seguito ad un grave evento infortunistico dove l'infortunato
subisce una frattura vertebrale o una lussazione uni o bilaterale con segno
immediato di compressione neurologica. Deve inoltre trattarsi di un meccanismo
infortunistico adeguato, idoneo, importante che colpisca la colonna cervicale.
A fronte, invece, alla patologia di ernia del disco dovuta a malattia, vi è la classica componente degenerativa e interessa più stadi della colonna cervicale, almeno bi o plurisegmentali; la malattia colpisce generalmente i segmenti C5-C6, C6-C7; talvolta C4-05 e molto raramente il segmento più craniale ossia C2-C3-C4.
Un ulteriore e imprescindibile criterio risiede nel fatto che non debba esserci alcun tipo di interessamento radiologico pregresso che dimostri alterazioni discali. Nel 20% dei casi vi sono ernie discali, protrusioni discali e simili asintomatiche.
Nel caso in oggetto ci si trova ben lontani da un qualsivoglia nesso di causalità naturale fra la diagnosi di ernie discali plurime con compressione midollari e la fattispecie che interessa CO 1 infortunio che ha riguardato unicamente un allungamento/distorsione della spalla sinistra.
In occasione della visita del 16.9.2021, il sottoscritto perito ha ritenuto che la problematica fosse riconducibile alla già conosciuta, almeno dal 2017, discopatia plurima da C5-C6-C7 circostanza che, sfortunatamente per il paziente, le circostanze mi hanno dato ragione”.
Interpellato dall’amministrazione, il 23 agosto 2023 (doc. 109) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico fiduciario di CO 1, ha osservato quanto segue:
" (…) Riferendomi alla valutazione del Dr. med. __________ del 07.12.22, concordo sul fatto che la dinamica dell'evento del 06.05.21 escluda un'origine traumatica dell'ernia discale cervicale. Inoltre l'assenza di sintomi radicolari nell'immediato dopo l'evento esclude che quest'ultimo abbia slatentizzato il quadro clinico patologico preesistente.
Il medico curante Dr. med. __________ non segnala la presenza di
disturbi neurologici all'arto superiore sx sino ad agosto 2021 e questi disturbi
sono stati segnalati per la prima volta al Dr. med. __________ in settembre
2021. Se l'evento del 06.05.21 avesse peggiorato la patologia discale cervicale
preesistente, questi sintomi si sarebbero manifestati già nei primi giorni dopo
l'evento. Non essendo stato il caso, il quadro clinico diventato manifesto in
settembre 2021 e confermato dall'esame RM della colonna cervicale del 20.01.22
deve essere considerato l'evoluzione naturale della nota patologia discale
cervicale già documentata nel 2018, senza relazione di causalità naturale con
l’evento del 06.05.2021. (…)”
2.9.
2.9.1. Vagliata con attenzione la
documentazione all’inserto, questa Corte ritiene - parimenti a quanto concluso
dai medici fiduciari dell’amministrazione nei citati pareri - che almeno una
delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica e dalla
giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.5), faccia difetto.
Il TCA non ritiene infatti provato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che la sintomatologia legata alle ernie discali cervicali in
disamina, si sia manifestata immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente
entro alcune ore.
In particolare, sia nel primo certificato medico del 7 giugno 2021 (cfr. doc. 8
incarto LAINF) sia in quello del 9 agosto 2021 (doc. 41) di cui si è già detto
ai consid. 2.8, il medico di famiglia del ricorrente non ha segnalato la
presenza di sintomi di una cervico-brachialgia, ovvero sintomi radicolari.
Trattandosi inoltre di un aspetto di primaria importanza, appare pure poco
verosimile che il medico di famiglia avrebbe omesso di riportare
(rispettivamente di indagare) eventuali dettagli riferiti al sanitario
dall’insorgente attinenti al proprio stato di salute. E ciò indipendentemente
dalla circostanza che tale medico visitava per la prima volta l’assicurato in
occasione della caduta del 6 maggio 2021 e non era ancora al corrente delle sue
problema-tiche degenerative alla colonna cervicale.
Del resto, non ci si può neppure esimere dal rilevare che lo stesso insorgente,
nel questionario dell’8 luglio 2021 (peraltro firmato di proprio pugno), ha
puntualizzato che aveva già avuto nel 2018 dei dolori alla spalla “ma è una
situazione totalmente diversa dolori alla spalla cervico-brachialgia e al collo
anno 2018 curato dalla dottoressa __________ erano dolori diversi e non erano
dolori causati da nessuna caduta” (doc. 17).
Il primo accenno ad una “sintomatologia che evoca una problematica
radicolare C5-C6, C6-C7 a sinistra tenuto conto soprattutto dell’acuirsi dei
dolori in occasione di starnuti o colpi di tosse nonché le algie presenti ai
movimenti dal capo verso in rotazione sinistra” figura per la prima volta
nel rapporto del 18 ottobre 2021 relativo alla visita del 16 settembre 2021 del
dr. med. __________ (cfr. doc. 70, pag. 4 di cui si è già detto al consid. 2.8).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi
interessanti la regione cervicale sono insorti ben al di là di alcune (poche)
ore dopo l’infortunio del 6 maggio 2021, di modo che quest’ultimo evento non ha
causato (in senso stretto) le ernie discali messe in luce dall’esame di RM del
20 gennaio 2022, né ha provocato il peggioramento direzionale di uno
stato patologico preesistente. D’altro canto, visto che i disturbi sono insorti
con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” al quale fa
riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.5), al sinistro
assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo scatenante.
In esito a quanto precede, questo Tribunale reputa dimostrato,
perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che
le ernie discali cervicali evidenziate dalla RM del 20 gennaio 2022 e oggetto
dell’intervento del 6 luglio 2022, non costituivano una conseguenza naturale
dell’evento infortunistico del 6 maggio 2021.
In simili circostanze, i certificati medici agli atti del 27 febbraio e del 27
aprile 2022 del dr. med. __________, caposervizio del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ (che aveva già valutato il ricorrente
per una problematica cervicale nel 2020, che sarebbe peggiorata - secondo
quanto riferitogli dal paziente - dopo la caduta del 6 maggio 2021: cfr. doc.
100) rispettivamente la lettera ambulatoriale del 22 giugno 2022 del Primario
del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, dr. med. __________
(il quale peraltro neppure si esprime in merito alla causalità naturale: cfr.
doc. A-10), non consentono di giungere ad una differente conclusione.
2.9.2. A proposito dell’argomentazione ricorsuale, giusta la quale, prima dell’infortunio del 6 maggio 2021, egli avrebbe goduto di una buona salute in relazione alla colonna cervicale, nonostante fosse già affetta da patologie degenerative note dal 2017 (che, comunque, dal 2018, non gli avevano più provocato alcun dolore), giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
Il ricorrente non può nemmeno
essere seguito laddove sostiene di avere subito un “colpo di frusta” in
occasione dell’infortunio in disamina. A questo proposito il TCA rileva
innanzitutto che, agli atti, non risulta nessuna certificazione medica in cui
sia stata posta la diagnosi di trauma distorsivo del rachide cervicale (così
detto “colpo di frusta”; rispettivamente neanche una diagnosi simile)
che l’interessato sostiene di avere riportato in occasione dell’infortunio in
disamina. Inoltre, dagli atti, non risulta neppure che l'interessato abbia
presentato - tantomeno in modo frequente e persistente (STF U 22/01 del 29
ottobre 2002, consid. 6.2) - il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da
una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.; cfr. STFA del 23 novembre 2004 nella causa
B., U 109/04, STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3; STFA
del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05; STF U 350/04 del 12 ottobre 2006,
consid. 6.2 e 6.3; STFA U 22/01 del 29 ottobre 2002, consid. 6.2; cfr. STCA
35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.12 e STCA 35.2020.53 del 1° marzo
2021, consid. 2.14). Neppure risulta che l’interessato abbia accusato disturbi
a livello della nuca e/o del rachide cervicale entro le prime 72 dal sinistro,
così come richiesto dalla giurisprudenza federale vigente in materia (cfr. STF
U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5; cfr. pure STCA 35.2020.38 del 9
novembre 2020, consid. 2.12 e STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.14).
Come già evidenziato, appare pure poco verosimile che il medico di famiglia
avrebbe omesso di riportare eventuali dettagli riferiti al sanitario
dall’insorgente attinenti al proprio stato di salute rispettivamente di porre
una diagnosi di primaria importanza, quale è quella di un trauma distorsivo del
rachide cervicale rispettivamente di una diagnosi simile. Stante quanto
precede, questo Tribunale non ritiene dunque accertato - perlomeno con il grado
di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale - che RI 1 abbia
subito un “colpo di frusta” in occasione dell’infortunio in disamina.
Parimenti ininfluente ai fini del presente la circostanza che l’assicurato
(inabile al lavoro al 100% dal 6 maggio 2021 al 29 settembre 2022 e al 50% dal
30 settembre 2022 e continua in qualsiasi attività lavorativa) sia stato messo
al beneficio di una rendita d’invalidità intera (grado di invalidità: 100%) dal
1° maggio 2022 rispettivamente di una mezza rendita di invalidità dal 1°
gennaio 2023 (grado di invalidità: 50%) dall’Ufficio assicurazione invalidità
con decisione del 27 marzo 2023 (doc. 96 e 99). In questa sede infatti non è
contestata la sua inabilità lavorativa quanto piuttosto la causalità naturale
(negata) delle ernie cervicali oggetto dell’intervento del 6 luglio 2022 e
l’infortunio del 6 maggio 2021.
Va infine segnalato pure che
l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a
dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare
i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e
riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid.
2.9; cfr., pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).
2.9.3. Stante quanto precede, questa Corte
non condivide le critiche ricorsuali mosse dal ricorrente all'operato dei
medici fiduciari e/o di CO 1 che vengono pertanto respinte.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione
avversata deve essere confermata.
2.10. A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9.1-2.9.3), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti