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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 ottobre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 15 maggio 2023, RI 1, nato nel 1962, dipendente delle __________ in qualità di macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha chiesto all’assicuratore la riapertura di un pregresso caso d’infortunio (dell’agosto 2019) che avrebbe riguardato la spalla sinistra, asserendo di lamentare nuovamente da qualche settimana forti dolori a quella parte del corpo (doc. 1).
In occasione del colloquio telefonico dell’11 agosto 2023 con una funzionaria amministrativa, l’assicurato ha precisato che la spalla coinvolta nell’infortunio del 2019 era in realtà la destra, mentre quella dolorante è la sinistra, e ciò in ragione dello sforzo che deve compiere per entrare nella cabina di guida dei treni (cfr. doc. 6 e doc. 7, p. 1).
1.2. In data 21 agosto 2023, il datore di lavoro ha annunciato all’amministrazione un infortunio-bagatella che sarebbe accaduto il 23 maggio 2023, allorquando, nel trasferirsi dalla carrozza alla cabina di guida con le mani occupate, RI 1 sarebbe inciampato in un gradino e, cadendo, avrebbe battuto la spalla sinistra e l’orecchio sinistro (cfr. doc. 8).
L’esame di artro-RMN della spalla sinistra del 26 luglio 2023 ha evidenziato dei segni suggestivi di una capsulite adesiva, una lesione Slap del labbro glenoideo e un’entesopatia dei tendini sovraspinato e sottoscapolare (doc. 18).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 agosto 2023, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, posto che “l’existence de suites d’un accident n’est pas avérée et il n’y a pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.” (doc. 11).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 20), in data 13 ottobre 2023, l’assicuratore ha confermato il rifiuto di riconoscere le proprie prestazioni, precisando che l’insorgenza il 23 maggio 2023 di un evento assicurato non sarebbe stata resa sufficientemente verosimile (cfr. doc. 24).
1.4. Con tempestivo ricorso del 18 ottobre 2023, trasmesso per competenza al TCA dall’CO 1 e redatto in lingua francese (la traduzione in lingua italiana è stata prodotta il 19 novembre 2023 – doc. IV 1), RI 1 chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Come promemoria, il certificato d’infortunio LAINF che ho chiesto al mio superiore, pensando a una ricaduta del mio caso del 2019, riguardava la comparsa di dolori e perdita di mobilità della mia spalla sinistra. Queste indicazioni erano rigorosamente accurate, con la sola eccezione che ero convinto che fosse lo stesso caso del 2019 con la stessa spalla.
Al momento della richiesta, non ero ancora caduto nella cabina di guida (secondo caso).
(…).
Riguardo al vostro questionario, esso non dovrebbe avere alcun valore in quanto si riferisce a un errore di valutazione da parte mia e non alla richiesta motivata dal mio stato di salute. L’ho compilato facendo riferimento al caso del 2019, dove questo dolore si è sviluppato gradualmente nel corso delle settimane fino a diventare invalidante. Come indicato, nel 2020 dopo alcune sedute di fisioterapia, il mio dolore alla spalla è stato guarito e la sua mobilità è stata ripristinata. Compilando il questionario, ho supposto che sarebbe andata allo stesso modo con le sedute di fisioterapia. Ciò è stato fatto in buona fede per non complicare le cose.
(…).
Quando la CO 1 ha constatato la mia confusione nell’annunciare il caso, ho ricevuto una telefonata da parte di una collaboratrice della CO 1, che mi ha detto che in seguito a questo errore, il caso è stato annullato, perché non si trattava più dello stesso problema.
Di conseguenza, il mio ricorso non riguardava affatto il primo caso e vi prego di non più fare l’errore di collegarli.
Ecco perché ho aperto un nuovo caso menzionando la caduta avvenuta successivamente.
Le ragioni sono semplici, anche se i problemi e i dolori erano presenti prima della mia caduta, nel corso delle settimane e dei mesi successivi si sono aggravati, soprattutto in relazione ai casi menzionati nella mia opposizione, ossia una trazione forzata sulla spalla per salire su treni con un’altezza che non dovrebbe nemmeno essere tollerata dalla CO 1 nelle sue normative.
Prova di ciò, è che cinque mesi dopo aver iniziato le sessioni di fisioterapia, non ho ancora recuperato l’uso completo della spalla a differenza del 2020 con la spalla destra.
(…).
Non sono stato io a indicare un “urto”, ma il mio giovane superiore che non conosceva completamente il modulo automatico dell’incidente sul computer, dove l’inserimento dei dati è limitato secondo moduli già formattati. Durante l’audit menzionato nel mio ricorso, il signor __________ ha dato al mio superiore consigli a seguito di alcuni errori commessi nella dichiarazione.
(…).
Ricordo perfettamente la mia visita dal dottor __________. Ho indicato, seduto di fronte alla sua scrivania, i problemi che avevo avuto nel 2019 e quelli che stavano ricominciando alla mia spalla. Nel 2019, non avevo un medico di famiglia e mi ero recato al centro medico di __________. Il dottore l’ha annotato sul suo computer. Poi si è alzato chiedendomi di avvicinarmi al centro della stanza per esaminare la mia spalla. Alzandosi, mi chiese se fossi caduto e risposi affermativamente, aggiungendo che nella caduta mi ero strappato la cartilagine dell’orecchio sinistro.
Dopo l’esame, egli ha compilato la richiesta di fisioterapia senza menzionare la caduta. Non spetta a me verificare l’esattezza delle indicazioni del medico sul suo computer. Gli errori possono verificarsi e questo ne è un esempio.
(…).
Conclusione di questo ricorso:
Riguarda un peggioramento del mio problema alla spalla a seguito di una caduta nella cabina di guida di un treno __________ e di trazioni forzate su questa spalla nel contesto del mio lavoro per salire su questo stesso tipo di treni al di fuori dei marciapiedi della stazione.
Questo non è menzionato nella vostra decisione di rifiuto. Nessun vostro collaboratore è venuto a verificare i fatti in mia compagnia e quella del mio superiore per avere un’idea diversa da quella teorica, venendo a constatare visivamente:
- provare a salire su un treno fuori marciapiede
- impatto che la mia caduta nella cabina ha potuto avere (…).” (doc. IV 1)
1.5. L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI + allegato).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nella concreta evenienza, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento oggetto dell’annuncio d’infortunio del 21 agosto 2023, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
D’altro canto, il giudice delle assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia la più verosimile (STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016 consid. 3 e i riferimenti ivi citati).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’istituto assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento annunciatogli il 21 agosto 2023 dal datore di lavoro dell’assicurato, per il motivo che l’insorgente non ne ha reso sufficientemente verosimile l’accadimento.
Dalle carte processuali si evince innanzitutto che in data 15 maggio 2023 l’assicurato ha contattato l’CO 1 a proposito di una bursite interessante la sua spalla sinistra, chiedendo al riguardo la riapertura del caso d’infortunio del 2019. In quell’occasione, egli ha precisato che da qualche settimana la bursite era purtroppo riapparsa provocando dolore nei movimenti e impedendogli di dormire sul lato sinistro (cfr. doc. 1).
Su richiesta dell’amministrazione, in data 9 luglio 2023 l’insorgente ha compilato un questionario (doc. 3).
Alla domanda di fornire una descrizione dettagliata dell’evento iniziale, indicando se si fosse verificato qualcosa di particolare (scivolata, caduta, urto contro un oggetto, ecc.), ha risposto: “cette douleur est arrivée en 2019 après mon démenagement. Après un traitement, elle est disparue. Sans rien faire cette douleur est revenue en mai 2023.”.
RI 1 ha quindi indicato che quelli segnalati nell’annuncio di riapertura erano gli stessi disturbi già lamentati nel 2023 (recte: nel 2019, n.d.r.), che i dolori sono insorti progressivamente a partire da maggio 2023 e che essi non sono apparsi a seguito di un nuovo evento ma progressivamente nel giro di qualche settimana (“Non la douleur est arrivée progressivement en quelches semaines”).
Agli atti figura pure il rapporto 19 luglio 2023 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, relativo a una consultazione avvenuta il 24 maggio 2023, del seguente tenore:
" (…) Nell’agosto del 2019 il signor RI 1 dopo aver sollevato importanti pesi durante un trasloco accusa improvvisamente dolori alla spalla sx che si esacerbano nei giorni successivi motivo per il quale si reca al PS __________ dove il medico prescrive sedute di fisioterapia e infiltrazione locale.
Tale evento è stato preso a carico dalla CO 1.
Il signor RI 1 si presenta alla mia consultazione del 24.5.2023 riferendo che dopo alcuni sforzi da 2 settimane accusa algine alla spalla sx identiche anche se di minore intensità a quelle percepite nell’evento del 15.8.2019.
All’esame clinico vi è una rotazione interna ed esterna dolorosa della spalla e un dolore all’abduzione, la quale risulta limitata a 90°.
Sospetto quindi una periartrite scapolo-omerale con sospetta lesione tendinea possibile recidiva della lesione avvenuta nel 2019.
Con una semplice prescrizione di un ciclo di fisioterapia il paziente è diventato asintomatico e non si è più presentato alla mia consultazione. (…).” (doc. 4)
In data 11 agosto 2023 è intercorso un colloquio telefonico tra l’assicurato e una funzionaria dell’CO 1, riguardante l’annuncio di ricaduta.
In quell’occasione, il ricorrente avrebbe rilevato che l’annuncio era stato fatto erroneamente “in quanto la spalla coinvolta nell’infortunio era la destra ed ora accusa dolori alla sinistra. Chiede scusa per l’errore.”. Egli avrebbe poi precisato che “la spalla sinistra fa male perché spesso si deve tirare dall’altezza dei binari, per entrare in cabina. (…). Lo invito a voler discutere il procedere con il medico, qualora lui ritenesse che i disturbi potrebbero essere conseguenza di un infortunio di cui non si ricorda. Per il momento procediamo con il rifiuto del caso.” (doc. 6).
Qualche giorno più tardi, il 16 agosto 2023, l’insorgente ha inviato all’assicuratore la seguente email:
" (…) Comme le problème de mon épaule commençait à me poser des problèmes de mobilité et douleur, le 23 mai 2023 au matin, j’ai fait la demande de réouverture de mon cas de 2019 per email à mon chef en étant persuadé qu’il s’agissait de la même épaule, à savoir la gauche. Ce n’est que lorsque j’ai consulté le docteur __________ de __________ pour effectuer un examen plus approfondi sur demande de la physiothérapie que nous avons constaté que le cas de 2019 était lié à l’épaule droite.
Ce même jour, en fin d’après-midi, le 23 mai, en gare de __________, j’ai déclenché mon train puis je suis allé aux toilettes, en revenant dans la cabine, mon pied à buté contre le rebord de la porte d’entrée qui sépare le compartiment voyageur. Ayant en main le téléphone et l’Ipad du travail, je n’ai pas réussi à me tenir sur une surface latérale pour éviter la chute. La partie gauche de ma tête et mon épaule gauche sont venus percuter fortement le coin du podium sur lequel se trouve le siège de conduite.
Cela a déclenché une douleur encore plus violente à l’épaule gauche mais aussi une terrible douleur à l’oreille. Celà m’a empêché de dormir sur le côte gauche pendant plus d’une semaine. A ce jour, le cartilage de mon oreille gauche est déchiré et cela se sent en palpant l’oreille.
Cela s’est produit vers 17h38 juste avant le départ du train de __________, voir mon horaire ci-joint.
Le lendemain, 24 mai, je suis allé chez mon médecin, le Dr. __________ à __________ pour demander des séances de physio. Lorsqu’il m’a demandé si j’avais chuté, je lui ait dit que mon problème à l’épaule avait commencé il y a plusieurs semaines mais que j’avais chuté le jour précédent dans la cabine.
Mais comme j’avais déjà obtenu le certificat de sinistre de mon chef, le jour précédent, en toute naïveté, je n’ai pas jugé bon de signaler cette chute pour éviter de compliquer les choses vu qu’en 2019 les choses s’étaient passées en toute simplicité. (…).” (doc. 7)
Il 21 agosto 2023, il datore di lavoro dell’assicurato ha trasmesso all’CO 1 un annuncio d’infortunio-bagatella in cui è così stato descritto l’evento che sarebbe accaduto in data 23 agosto 2023:
" Nel trasferimento dalla carrozza alla cabina di guida ed avendo le mani occupate dai dispositivi elettronici (I-Pad) sono inciampato su uno scalino cadendo e battendo la spalla sinistra e l’orecchio sinistro.” (doc. 8)
Per quanto qui d’interesse, con rapporto dell’8 settembre 2023, relativo a consultazioni tenutesi nel luglio 2023 (verosimilmente il 12 luglio – cfr. doc. 3, p. 1) ed il 6 settembre 2023, il dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’__________, ha indicato che il ricorrente gli ha riferito “… in data 23.05.2023 una caduta con trauma contusivo distorsivo alla spalla e all’arto superiore sinistro. Da allora il paziente lamenta dolore e rigidità alla spalla e all’arto superiore sinistro che non rispondono favorevolmente al trattamento conservativo.” (doc. 19).
In sede di opposizione alla decisione formale del 30 agosto 2023, RI 1 ha ribadito quanto sostenuto nella sua email del 16 agosto 2023, precisando che successivamente al (preteso) evento del maggio 2023, sarebbero accaduti altri episodi - in sostanza degli sforzi compiuti con le braccia per salire a bordo del treno partendo dai binari - che non avrebbero favorito la guarigione della spalla sinistra (cfr. doc. 20).
Il 25 ottobre 2023, all’amministrazione è pervenuto un rapporto, datato 18 ottobre 2023, del dott. __________, il cui contenuto è il seguente:
" (…) in merito alla visita medica avvenuta il 24.05.2023 non ho menzionato che (per un mio errore o dimenticanza di annotarlo nel dossier) il paziente effettivamente era accaduto (recte: caduto, n.d.r.) il giorno prima anche se ho annotato che il dolore alla spalla sx è comparso da circa 2 settimane.
In realtà non sono in grado di valutare se il dolore era iniziato prima della caduta o in seguito della caduta sulla base del mio scritto, dispiacendomi di non aver rilevato nel dossier la caduta, per la quale il paziente ha dovuto effettuare un audit nella sicurezza sul posto di lavoro. Spero che questo non comporti quindi una penale per il paziente che si possa anche tramite visite specialistiche effettuate con il Prof. __________ delucidare se sia stato un evento post traumatico o un evento cronico esacerbato.” (doc. 29)
2.7. Chiamata ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte non può né ammettere né escludere, con la necessaria tranquillità, che in data 23 maggio 2023 RI 1 sia effettivamente rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, nella forma di una caduta che ha interessato segnatamente la sua spalla sinistra.
Da una parte, va senz’altro ammesso che dagli atti emergono delle criticità atte a suscitare dei dubbi circa il fatto che la pretesa caduta del 23 maggio 2023 si sia effettivamente verificata.
In questo senso, si consideri quanto l’assicurato ha personalmente dichiarato in risposta alle domande sottopostegli dall’CO 1 (doc. 3, in particolare le risposte fornite ai quesiti n. 1 e 6), come pure il tenore della conversazione telefonica dell’11 agosto 2023 (nella misura in cui dalla relativa nota risulta che l’insorgente avrebbe dichiarato di non ricordare un infortunio a cui imputare i dolori interessanti la spalla sinistra – cfr. doc. 6).
D’altra parte, il TCA ritiene tuttavia che alla certificazione 18 ottobre 2023 del medico curante, in base alla quale, a margine della consultazione del 24 maggio 2023, tenutasi quindi il giorno successivo in cui sarebbe accaduto il preteso evento traumatico, l’assicurato gli avrebbe riferito di essere caduto, circostanza che per errore o dimenticanza non sarebbe poi stata riportata nel referto del 19 luglio 2023 (cfr. doc. 29), non possa essere a priori negato ogni valore probatorio, contrariamente a quanto pretende l’istituto resistente (cfr. doc. VI, p. 3: “Non è verosimile che il dott. __________, come da lui avanzato il 18.10.2023 e cioè il giorno in cui l’assicurato ha inoltrato ricorso, abbia omesso per dimenticanza di notare che l’assicurato era caduto il giorno prima della visita.”).
Sempre in questo senso, non può neppure essere ignorato che, nel suo rapporto dell’8 settembre 2023, relativo a consultazioni che hanno avuto luogo nel luglio e nel settembre 2023, anche il dott. __________ ha segnalato, quale dato anamnestico, il verificarsi di una caduta sulla spalla sinistra il 23 maggio 2023 (cfr. doc. 19). È chiaro che se la circostanza in questione gli fosse stata riferita in occasione della visita del luglio 2023, quindi in tempi non sospetti, ciò avvalorerebbe piuttosto la tesi difesa dall’insorgente.
Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che la vertenza sub judice non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
L’assicuratore LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori che giudica utili per verificare la plausibilità di quanto sostiene il ricorrente (ad esempio, procedendo all’audizione testimoniale del dott. __________ e interpellando per iscritto il dott. __________ a proposito del momento in cui il paziente gli ha riferito della caduta) e, alla luce delle relative risultanze, decidere nuovamente in merito all’insorgenza o meno di un infortunio il 23 maggio 2023.
Nel caso in cui fosse accertato che l’assicurato è effettivamente rimasto vittima di un infortunio, l’amministrazione dovrà pure determinarsi, dopo aver interpellato il proprio servizio medico fiduciario, circa l’eventuale ruolo causale attribuibile a quell’evento, tenuto conto che da quanto dichiarato dallo stesso insorgente i disturbi alla spalla sinistra erano già presenti prima del 23 maggio 2023 (in questo senso, cfr. in particolare il doc. 1).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti