Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 settembre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 17 ottobre 2022, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malatie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla propria motocicletta, riportando un politrauma con trauma cranico.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 luglio 2023, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’ottobre 2022, ritenuto che i disturbi ancora presentati non avrebbero più costituito una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 124).
Con scritto consegnato alla Posta il 16 settembre 2023, l’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione formale, domandandone l’annullamento (doc. 140).
1.3. Con decisione su opposizione del 22 settembre 2023, l’assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione in quanto tardiva (doc. 144).
1.4. Con ricorso del 27 ottobre 2023, RI 1 ha chiesto che il suo caso “… venga rivalutato più attentamente, per arrivare ad una guarigione con una abilità lavorativa che mi consenta di riprendere una qualsiasi attività lavorativa coerente al mio stato fisico, e di eseguire il lavoro senza avvertire dolori ormai divenuti insopportabili data la durata degli stessi.” (doc. I).
1.5. Con la sua risposta del 9 novembre 2023, l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto l’assicurato ha “chiesto la rivalutazione del suo caso senza prendere posizione sul contenuto della decisione su opposizione”, in subordine che esso venga respinto. Nella risposta è stato pure precisato che “l’CO 1 ribadisce che in occasione del colloquio telefonico del 7.9.2023 la collaboratrice che ha risposto all’assicurato non gli ha riferito che aveva tempo fino a fine mese per formare opposizione. Anzi l’assicurato è stato invitato ad agire subito. L’assicurato non aveva pertanto nessun motivo per ritenere che l’CO 1 avesse prolungato il termine per formare opposizione o che gli avesse fornito delle informazioni fuorvianti.” (cfr. doc. III).
1.6. In data 25 novembre 2023, l’insorgente ha formulato soprattutto delle considerazioni attinenti alla questione di merito. A proposito della tempestività dell’opposizione, egli ha precisato di aver “… contattato più di una volta la CO 1 nei giorni attorno al 7-9-23 per chiedere quando fosse il termine preciso e di aver comunicato con più operatrici (credo ci siano delle registrazioni in archivio), che non è mia invenzione che l’operatrice mi abbia riferito che il termine per la presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese e io stesso ho dichiarato che comunque l’operatrice mi suggerì di presentare l’opposizione prima possibile” (doc. V).
L’assicuratore resistente ha preso posizione in merito il 6 dicembre 2023 (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile, poiché tardiva, l’opposizione che l’assicurato ha interposto contro la decisione formale del 12 luglio 2023, oppure no.
Con riferimento a quanto sostenuto dall’CO 1 (cfr. doc. III, punti 4 e 5), ci si potrebbe in effetti chiedere se il ricorso sia ricevibile, visti gli argomenti sviluppati dall’assicurato (cfr. doc. I). La questione può rimanere aperta siccome, quand’anche la si volesse considerare ricevibile, l’impugnativa andrebbe comunque respinta nel merito, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
2.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA constata innanzitutto che la decisione formale del 12 luglio 2023 è stata intimata direttamente all’assicurato, il quale l’ha ricevuta sabato 29 luglio 2023 (cfr. doc. 143).
Dagli atti di causa risulta poi che, a margine di un (primo) colloquio telefonico intercorso con una funzionaria amministrativa il 31 luglio 2023, a RI 1 è stato spiegato “… il procedere per fare opposizione, ci invierà lo scritto firmato allegando ulteriore documentazione medica. Il caso verrà valutato dalla nostra divisione giuridica e verrà rilasciata una decisione su opposizione. Il nostro scritto l’ha appena ricevuto anche se datato 12.07.2023. Prendiamo nota, comunque è ancora in tempo per l’opposizione.” (doc. 137).
Un secondo colloquio telefonico ha avuto luogo in data 7 settembre 2023. In quell’occasione, l’assicurato ha informato la funzionaria dell’CO 1 di voler fare opposizione e le ha chiesto se aveva ancora tempo. La collaboratrice gli ha confermato che era ancora in tempo ma che però doveva interporla subito (“Sì confermo, deve però farla subito.”). A quel punto, l’insorgente ha precisato di preferire “… venire di persona a portarla e avere un colloquio. Va bene, informo di questo la collega che tratta il suo caso. L’assicurato chiamerà nel pomeriggio per prendere appuntamento. Lo informo che se fa il colloquio deve già portare con sé la lettera di opposizione firmata con le sue motivazioni e noi prenderemo semplicemente atto. Va bene, ringrazia.” (doc. 139).
Dal timbro che figura sulla busta d’invio risulta che RI 1 ha consegnato l’atto di opposizione all’Ufficio postale di __________ sabato 16 settembre 2023 (cfr. doc. 143, p. 2).
Ora, alla luce di quanto precede, il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere il 29 luglio 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza, tenuto conto delle ferie giudiziarie previste dall’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, giovedì 14 settembre 2023. Al momento in cui il ricorrente ha consegnato alla posta la sua opposizione (il 16 settembre 2023), il termine previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA era pertanto già scaduto.
2.5. In corso di causa (e peraltro già in sede di opposizione – cfr. doc. 140), l’assicurato fa valere che, in occasione di un colloquio telefonico avvenuto “nei giorni attorno al 7-9-23”, una funzionaria dell’amministrazione gli avrebbe comunicato segnatamente che “il termine per la presentazione dell’opposizione fosse fino a quasi fine mese” (doc. V).
Da parte sua, l’amministrazione contesta che in concreto l’insorgente possa avvalersi del principio della buona fede, osservando che “in particolare in data 7.9.2023 l’assicurato è stato reso attento che se vuole fare opposizione deve farla subito. L'assicurato ha rinunciato a richiamare la collaboratrice che trattava il suo caso per prendere appuntamento per portare personalmente l’opposizione così come asserito telefonicamente e ha atteso il 16.9.2023 per mettere alla Posta il suo scritto di contestazione. A tale data il termine era già scaduto. Non vi è nessun elemento per ammettere che l’CO 1 abbia indicato all’assicurato che il termine sarebbe scaduto quasi a fine mese. L’assicurato non può pertanto avvalersi della buona fede.” (cfr. doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA constata che quanto preteso da RI 1 non trova in effetti riscontro nella documentazione agli atti, in particolare nelle note telefoniche del 31 luglio e 7 settembre 2023. Da queste ultime non risulta che le collaboratrici dell’CO 1 gli avrebbero fornito delle informazioni errate o comunque fuorvianti a proposito della scadenza del termine per formulare opposizione alla decisione formale del 12 luglio 2023. Si evince anzi che, a margine del colloquio telefonico del 7 settembre 2023, l’assicurato era stato esortato ad opporsi “subito”. Del resto, l’insorgente aveva precisato di voler contestare il provvedimento in occasione di un incontro personale e, in questo senso, aveva dichiarato che avrebbe richiamato ancora nel pomeriggio per fissare un appuntamento (cfr. doc. 139), ciò che non ha finalmente fatto.
In simili circostanze, l’opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione formale del 12 luglio 2023 non può essere ritenuta tempestiva nemmeno in applicazione del principio della buona fede.
2.6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17 consid. 3b e DTF 114 V 123 consid. 3b).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016 consid. 2.4.; 35.2017.56 del 31 agosto 2017 consid. 2.4.).
Nel caso di specie, va constatato che né dal ricorso né dallo scritto 25 novembre 2023 emergono motivi che possano giustificare la restituzione del termine di opposizione.
2.7. In esito a tutte le considerazioni che precedono, il TCA deve approvare l’operato dell’CO 1 che ha dichiarato irricevibile l’opposizione. La decisione su opposizione impugnata deve di conseguenza essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti