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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 gennaio 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 20 aprile 2023, la __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1 il 30 marzo 2023 su un cantiere di __________ “stava eseguendo lavori di gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per passarlo all’operaio situato al livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso preso prontamente. Il secchio scivolava, trascinando violentemente verso il basso la spalla destra.” (doc. 1).
La RMN della spalla destra del 31
marzo 2023 ha evidenziato una “fibroartrosi dell’articolazione
acromion-claveare con modesti segni di borsite subacromiale” e la “rottura
transmurale inserzionale del sovraspinato senza significativa retrazione
tendinea o lipoatrofia del ventre muscolare corrispondente” (doc. 23).
Inabile al lavoro al 100% dal 31 marzo 2023, RI 1 si è sottoposto, dapprima, a
una terapia conservativa (infiltrazioni e fisioterapia; doc.1, E, G) e, in
seguito, nel maggio 2023, aa un intervento artroscopico di riparazione della
cuffia dei rotatori (re-inserzione del sovra- e infraspinato con ancorette),
tenotomia del CLB e allargamento spazio subacromiale, ad opera del dr. med. __________,
Caposervizio del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________
(doc. 14 e 15 e H).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 4) e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere acquisito agli atti il
parere 30 agosto 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
generale e traumatologia (doc. 39), il 31 agosto 2023 l’CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione del proprio obbligo a prestazioni a partire dal
1° settembre 2023, con effetto ex nunc et pro futuro, in relazione
all’evento del 30 marzo 2023, per il motivo che non sarebbe rimasto vittima di
un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato
costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio (doc. 41).
1.3. Dopo avere preso atto del rapporto
17 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 47) e del disaccordo espresso
dall’assicurato (doc. 53), il 2 novembre 2023 l’CO 1 ha emanato una decisione
formale, mediante la quale ha confermato il contenuto del suo precedente
scritto (doc. 59).
A seguito dell’opposizione interposta il 27 novembre 2023 dall’avv. RA 1, in
nome e per conto dall’assicurato (doc. 64), in data 16 gennaio 2024, l’CO 1 ha
confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 15
febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’evento del 30 marzo 2023 venga
riconosciuto, in via principale, quale infortunio ex art. 4 LPGA o, in via
subordinata, quale lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 6
cpv. 2 LAINF, con ripristino delle prestazioni assicurative a far tempo dal 1°
settembre 2023, rispettivamente, in via ancora più subordinata, il rinvio degli
atti all’CO 1 per ulteriori accertamenti e nuova decisione (doc. I, pag. 17 e
18).
La rappresentante dell’insorgente ribadisce anche in questa sede che il suo
cliente sarebbe stato vittima di un infortunio ai sensi di legge a causa di un movimento
scombinato del corpo imputabile al tentativo di recuperare il secchio di
malta (del peso di circa 25-30 kg) non afferrato dal collega che si trovava sul
ponteggio superiore, rispettivamente, nella denegata ipotesi in cui il TCA non
dovesse ritenere che l’evento in disamina sia costitutivo di un infortunio, di
una lesione corporale parificabile a un infortunio (e meglio di una lacerazione
tendinea).
La patrocinatrice del ricorrente sottolinea che la lesione patita dal suo
cliente in seguito all’evento del 30 marzo 2023 ha origine traumatica, in
assenza di un qualsivoglia danno pregresso o presente da tempo. Ciò che si
evincerebbe chiaramente anche dalla documentazione medica agli atti, in
particolare dal rapporto 17 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 47),
il quale ha potuto valutare in prima persona il danno infortunistico a margine
dell’intervento del 19 maggio 2023. Tanto più che, prima del citato evento, RI
1 non avrebbe mai sofferto di alcun tipo di disturbo alla spalla destra.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la rappresentante produce, tra
l’altro, documentazione medica e amministrativa già agli atti (doc. B-P).
1.5. Con risposta del 1° marzo 2024 (doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso. Nella medesima occasione, ella ha pure versato agli atti l’incarto LAINF (doc. 1-84) relativo al sinistro n. 24.53090.23.2.
1.6. Nei loro successivi allegati del 13 e del 21 marzo 2024, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e domande (doc. V e VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere il proprio
obbligo a prestazioni a partire dal 1° settembre 2023, con effetto ex nunc
et pro futuro, in relazione all’evento del 30 marzo 2023, per il motivo che
RI 1 non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il
danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai
postumi d’infortunio, oppure no.
A questo proposito, giova qui ricordare che nella DTF 130 V 380, la Corte federale ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale; cfr. pure STCA 35.2023.17 del 2 ottobre 2023 consid. 2.2; 35.2023.62 del 14 dicembre 2023 consid. 2.2).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. Nel caso di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
“ - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In concreto, in data 20 aprile 2023, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 30 marzo 2023 era accaduto un evento riguardante la spalla destra.
L’evento è così stato descritto:
" stava eseguendo lavori di gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per passarlo all’operaio situato al livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso preso prontamente. Il secchio scivolava, trascinando violentemente verso il basso la spalla destra.” (doc. 1)
Nel medesimo documento il datore di lavoro ha segnalato, quale persona coinvolta, il nominativo dell’operaio che si trovava al livello superiore del ponteggio (__________).
Nel referto del 3 maggio 2023, il dr. med. __________, sub “anamnesi”, ha indicato quanto segue:
" Il paziente mi viene gentilmente inviato dal mio collega Dr. __________, che lo ha visitato due volte nell’arco dell’ultimo mese a seguito di questo evento traumatico lavorativo in cui ha dovuto fermare la corsa di un peso che stava cadendo con l’improvvisa cedevolezza del braccio ed una sensazione di forte dolore in regione laterale della spalla destra” (doc. 5)
Nella lettera d’uscita del 12 giugno 2023, lo stesso medico curante specialista
ha dichiarato quanto segue:
" Il paziente riferisce in anamnesi evento traumatico lavorativo in cui ha fermato un oggetto in caduta con improvvisa sensazione di cedevolezza del braccio destro ed un forte dolore associato alla spalla” (doc. 15)
Dalla nota telefonica 4 luglio 2023 redatta dalla funzionaria __________ (doc. 16), si evince quanto segue:
" Evento: spiega che doveva sollevare questo secchio contenente la malta di 25-30 chili. L'ha tirato su e poi gli ha ceduto il braccio. Non ha fatto un movimento particolare, dice che purtroppo il lavoro di gessatore è pesante e lo fa da tanti anni.”
In data 31 agosto 2023, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del proprio obbligo a prestazioni dal 1° settembre 2023, tra l’altro, per il motivo che egli non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, siccome:
" Dalla documentazione in nostro possesso risulta che i disturbi alla spalla destra sono insorti sollevando un secchio di 25-30 kg contenente malta. In tale frangente gli è ceduto il braccio.” (doc. 41)
L’11 ottobre 2023 RI 1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) vi
scrivo questa lettera in quanto ho ricevuto una vostra comunicazione in data 31.08.2023
che non riporta alcun nome relativo alla persona che ha deciso sul mio caso.
Non so dunque a chi rivolgermi per tale contestazione e vi chiedo gentilmente
di rispondere a questo scritto, riportando innanzitutto nome, cognome e firma
di colui che prende una posizione in merito al mio caso assicurato.
Detto questo, ho annunciato il mio caso di infortunio in data 30.03.2023, dopo
un incidente avvenuto sul luogo di lavoro. Di fatto, ero su un ponteggio al
quarto piano ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30 kg
che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a terra
al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad altri colleghi che
stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per
evitare il peggio. Questo avvenimento ha generato le lesioni alla spalla
(cuffia dei rotatori), che successivamente sono state operate in maggio 2023,
su vostra autorizzazione.”
Nella sua opposizione (cfr. doc. 64), la rappresentante dell’assicurato ha rilevato quanto segue:
" Nel caso di specie, il signor RI 1 subiva, come noto, una lesione traumatica del tendine sovraspinato. Tale lesione si produceva, in particolare, simultaneamente al tentativo dell'assicurato di evitare la caduta di un secchio colmo di malta dal peso non indifferente (circa 25-30 chilogrammi) al piano di sotto del ponteggio, ciò che avrebbe potuto ferire i lavoratori che si trovavano al di sotto (cfr. doc. D).”
Con la sua impugnativa, la patrocinatrice dell’insorgente ha osservato quanto segue:
" (…). Nel caso oggetto del presente ricorso, il signor RI 1 subiva, come detto, una lesione traumatica del tendine sovraspinato. La dinamica che ha provocato tale lesione è stata compiutamente descritta nella notifica d'infortunio sub doc. C, in particolare laddove si menziona che il ricorrente "stava eseguendo dei lavori di gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per passarlo all'operaio situato al livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso preso prontamente. il secchio scivolava, trascinando violentemente verso il basso la spalla destra" (cfr. doc. C, sottolineatura della scrivente). La lesione si produceva, dunque, simultaneamente al tentativo dell'assicurato di evitare la caduta di un secchio colmo di malta dal peso non indifferente (circa 25-30 kg) al piano di sotto del ponteggio e che avrebbe potuto ferire i colleghi al piano sottostante.” (doc. I, pag. 8)
Nella risposta di causa, l’istituto assicuratore ha rilevato quanto segue:
" (…).
23.
Nella fattispecie la dinamica
dell'infortunio è stata così descritta:
- notifica dell'infortunio 20.04.2023: "stava eseguendo dei lavori di
gessatura alla facciata esterna; alzando il secchio della malta per passarlo
all'operaio situato al livello superiore del ponteggio e non avendolo lo stesso
preso prontamente, il secchio scivolava, trascinando violentemente il braccio
verso il basso la spalla destra";
- referto Dr. med. __________ 03.05.2023: "evento traumatico lavorativo
in cui ha dovuto fermare la corsa di un peso che stava cadendo con l'improvvisa
sensazione di cedevolezza del braccio ed una sensazione di forte dolore
in ragione laterale della spalla destra";
- colloquio tel. con assicurato del 04.07.2023: "spiega che doveva
sollevare questo secchio contenente la malta 25-30 chili. L'ha tirato su e poi
gli ha ceduto il braccio. Non ha fatto un movimento particolare, dice
che purtroppo il lavoro di gessatone è pesante e lo fa da tanti anni";
- scritto dell'assicurato del 11.10.2023: "di fatto, ero su un ponteggio
al quarto piano ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30
Kg che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a
terra al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa agli altri colleghi
che stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per
evitare il peggio".
(…)
24.
La prima versione della dinamica del presunto infortunio è stata indicata dal datore di lavoro 20 giorni dopo l'evento in questione. La prima versione dell'assicurato è quella del colloquio telefonico con la Parte convenuta del 4 luglio 2023 che rispecchia quella indicata dal Dr. med. __________ nel suo referto del 3 maggio 2023. L'assicurato non ha dunque avuto un movimento brusco, bensì afferrando semplicemente il secchio di malta il braccio gli è ceduto. La versione indicata nello scritto dell’11 ottobre 2023 è una ricostruzione a posteriori non credibile. (…)” (doc. III, pag. 6, 7 e 8)
In data 13 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha osservato quanto segue:
" (…). Ora,
nel merito della fattispecie oggetto del ricorso del 15.02.2024, la notifica
dell'infortunio del 30 marzo 2023 veniva redatta il 20 aprile 2023, solo ad una
ventina di giorni dall'evento. La descrizione dell'infortunio veniva
evidentemente stilata d'intesa con quanto riportato dal signor RI 1 e dal
collega coinvolto nell'evento, il signor __________, peraltro pure indicato
nella summenzionata notifica, in particolare laddove si citano le "Persone
coinvolte" (cfr. doc. D). L'assicurazione convenuta non va pertanto
seguita laddove intende applicare la succitata giurisprudenza al caso che qui
ci occupa, considerato che una notifica d'infortunio presentata solamente
una ventina di giorni dopo l'evento, il cui contenuto è peraltro confermato
non solo dal ricorrente, ma anche dal collega direttamente coinvolto che, come
già descritto, non ha prontamente afferrato il secchio di malta (cfr. Pt. 1 del
ricorso del 15.02.2024), non equivale di tutta evidenza ad una notifica
presentata mesi dopo l'infortunio. Il principio della cosiddetta dichiarazione
della prima ora trova pertanto, nella presente fattispecie, piena applicazione,
per modo che alla notifica d'infortunio sub doc. D, che descrive compiutamente
quanto accaduto al ricorrente il 30.03.2023, va conferito pieno valore
probatorio.
Occorre pure sottolineare come l'assicurazione convenuta non può essere seguita
neppure laddove sostiene che la prima versione dell'infortunio descritta
dall'assicurato sarebbe quindi quella redatta dalla signora __________ il 4
luglio 2023 (cfr. incarto CO 1 relativo al signor RI 1, doc. n. 17). Tale
descrizione veniva desunta, come ivi indicato, dal colloquio telefonico del
medesimo giorno con il signor RI 1, senza che quest'ultimo avesse modo di
vagliare quanto ritenuto dalla succitata consulente, rispettivamente
approvarlo. Tale modo di procedere non merita alcuna tutela, poiché, come già
sancito in casi analoghi da cod. lod. Tribunale, è gravemente lesivo del
diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. Sentenza TCA del 19
settembre 2005 inc. n. 35.2004.83, consid. 2.7). La posizione assunta dall'CO 1
in sede ricorsuale rasenta peraltro, a mente di chi scrive, la malafede,
ritenuto che il ricorrente non è di lingua madre italiana e presenta delle
difficoltà nell'esprimersi in italiano. La conclusione a cui l'CO 1 vuole
giungere contravviene quindi crassamente al diritto di essere sentito del
signor RI 1 ed a quanto sancito in materia dalla giurisprudenza autorevole.
Ma vi è di più. La descrizione dell'infortunio costruita in questa sede
dall'assicurazione convenuta, e meglio che "afferrando semplicemente il
secchio di malta il braccio gli ceduto", è totalmente contraria a
quanto realmente accaduto e viene peraltro palesemente confutata dalla
documentazione medica presente agli atti. In effetti, il Dr. med. __________,
nel rapporto citato dall'CO 1 del 03.05.2023, riporta che il ricorrente "ha
dovuto fermare la corsa di un peso che stava cadendo con
l'improvvisa sensazione di forte dolore [...]" (cfr. doc. I,
sottolineatura e modifica della scrivente). Nelle osservazioni dell'11 ottobre
2023 presentate dal signor RI 1, quest'ultimo si limitava a completare quanto
riportato nella notifica d'infortunio sub doc. D e nel succitato rapporto,
sottolineando che egli si trovava "su un ponteggio al quarto piano
ed un secchio di finitura per esterni del peso di circa 25-30 kg che stavo
passando al mio collega, si è rovesciato e stava per cadere a terra al pian
terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad altri colleghi che stavano
lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come ho potuto per
evitare il peggio" (cfr. doc. N, sottolineature della scrivente). Non
v'è, pertanto, alcuna contraddizione nella documentazione a disposizione, posto
come quanto risulta nella notifica d'infortunio sub doc. D viene confermato e
completato dagli atti successivi.” (doc. V, pag. 2 e 3)
In data 21 marzo 2024, l’assicuratore resistente ha rilevato quanto segue:
" (…). Si ribadisce che normalmente la notifica dell'infortunio viene effettuata immediatamente e non 20 giorni dopo. Il Dr. med. __________ non era presente quanto è avvenuto l'evento pertanto egli nel suo referto (…) ha semplicemente riportato quanto riferitogli dall'assicurato. (…)” (doc. VII)
2.9.
2.9.1. Chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
2.9.2. In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, esaminata attentamente la documentazione
riassunta al considerando 2.8., il TCA ritiene di poter fondare la propria
valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su quanto
dichiarato in modo plausibile dall’assicurato medesimo l’11 ottobre 2023
(“ero su un ponteggio al quarto piano ed un secchio di finitura per esterni
del peso di circa 25-30 kg che stavo passando al mio collega, si è rovesciato e
stava per cadere a terra al pian terreno. Per evitare che arrivasse in testa ad
altri colleghi che stavano lavorando sotto di me, ho cercato di afferrarlo come
ho potuto per evitare il peggio.” - cfr. doc. 53).
Questa Corte non ignora la nota telefonica del 4 luglio 2023 (doc. 16), di cui
si è già detto al consid. 2.8. Tuttavia, essa non consente di giungere a una
soluzione diversa, in particolare non basta per mettere in dubbio la
credibilità di quanto indicato in modo congruente dall’insorgente in data 11
ottobre 2023.
Il TCA non può infatti esimersi dal rilevare come, in casi analoghi al presente, l’CO 1 (al pari di altri assicuratori LAINF) sia solito inviare prontamente all’assicurato un questionario, in cui lo invita a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, rispettivamente a rispondere ad alcune domande puntuali (ad es. quella in cui viene chiesto se “è successo un avvenimento particolare (scivolamento, urto, caduta, …)?”). Una volta debitamente compilato e sottoscritto di proprio pugno dall’assicurato, esso viene ritornato all’amministrazione. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
In tale contesto, va sottolineato
che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il
proprio assicuratore, è proprio quando egli è chiamato a compilare il questionario
appena menzionato, ritenuto che spetta normalmente al datore di lavoro
notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal
dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio
LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015; 35.2022.69 del 30 gennaio 2023
consid. 2.9; 35.2023.7 del 27 marzo 2023 consid. 2.8; 35.2023.51 dell’11
settembre 2023 consid. 2.10). Da qui l’importanza che rivestono le
dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche
domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è
svolto l’evento e secondo quali modalità (per un caso recente in cui la Corte
federale ha applicato il principio della “dichiarazione della prima ora”,
si veda la STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022; cfr. pure la STCA 35.2023.51
dell’11 settembre 2023 consid. 2.10).
Sempre a proposito della nota telefonica in questione, il TCA non può parimenti
esimersi dal rilevare che, in una sentenza 8C_204/2009 del 27 agosto 2009
consid. 5 e 6, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
5.
Selon les constatations des premiers juges,
X.________ est une entreprise en raison individuelle inscrite au nom de
Y.________, qui a engagé le recourant en qualité de directeur administratif.
Les premiers juges ont attribué une importance décisive au fait que Y.________
a informé la caisse le 4 décembre 2007 que son comptable était absent. Ils en
déduisent que le recourant, «seul comptable de la société», continuait à
exercer des fonctions de directeur administratif et qu'il «jouait un rôle dans
la prise de décision». La déclaration prêtée à Y.________ résulte d'un
entretien téléphonique que celui-ci a eu avec un employé de la caisse. Cet
entretien fait l'objet d'une brève note interne, au demeurant non signée, qui
n'est pas toutefois suffisante pour en conclure que le recourant continuait à
exercer des fonctions au service de l'entreprise. Elle ne conduit du reste pas
nécessairement à la conclusion que le comptable déclaré absent était le
recourant lui-même, dont le nom n'est pas mentionné dans la notice. Il pouvait
par exemple s'agir d'un comptable externe à la société. Il n'est pas exclu au
demeurant que l'employeur ait voulu donner un prétexte pour ne pas fournir les
documents requis par la caisse dans le délai imparti. Les premiers juges voient
par ailleurs un indice que le recourant avait conservé un pouvoir décisionnel
dans le fait que l'entreprise ne comptait que trois collaborateurs, à savoir
deux apprentis et le recourant. Mais le seul fait d'avoir un pouvoir
décisionnel plus ou moins étendu ne suffit pas pour admettre l'existence d'une
position analogue à celle d'un employeur. La jurisprudence susmentionnée ne
saurait être comprise en ce sens que l'exercice de responsabilités au sein
d'une entreprise conduit de facto à nier le droit à l'indemnité de chômage en
cas de licenciement. Dans ce contexte, il n'eût sans doute pas été inutile
d'entendre Y.________ et éventuellement aussi les deux apprentis de
l'entreprise.
6.
Les éléments indispensables pour décider si le recourant occupait ou non une
fonction analogue à celle d'un employeur ou s'il a véritablement continué à
travailler au service de l'entreprise après son licenciement font défaut. Le
Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de
constater que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de
fait et de droit requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien qu'elle doit
être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. (…)"
(cfr. pure la STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8).
In simili circostanze, l’agire dell’CO 1, il quale ha determinato la dinamica
dell’evento fondandosi essenzialmente su una nota telefonica redatta da una
propria funzionaria, non può essere approvato da questa Corte, soprattutto in
un caso come quello in disamina, in cui la descrizione dell’accaduto è
determinante ai fini del giudizio.
Pertanto, nel caso concreto, la prima volta in cui l’assicurato è entrato in diretto contatto con il proprio assicuratore per fornire le indicazioni volte a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità, è stato con la lettera dell’11 ottobre 2023, che ha quindi valenza di una “dichiarazione della prima ora”.
La circostanza che la descrizione
circostanziata dell’evento sia avvenuta solamente l’11 ottobre 2023 - e,
quindi, a distanza di oltre 6 mesi dall’evento - non può essere imputata
all’insorgente, dal momento che - nelle settimane immediatamente successive
alla notifica d’infortunio LAINF del 20 aprile 2023 da parte del datore di
lavoro - egli non è stato chiamato dall’CO 1 a compilare il questionario citato
in precedenza.
Inoltre, a fronte della descrizione circostanziata e puntuale effettuata di
proprio pugno dall’assicurato l’11 ottobre 2023, risultano ininfluenti ai fini
del giudizio eventuali altre indicazioni concernenti la dinamica dell’evento
risultanti dagli atti.
2.9.3. In esito a tutto quanto precede, per quanto concerne la dinamica dell’evento occorso il 30 marzo 2023, questo Tribunale ritiene dunque dimostrato - perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti) - che l’insorgente, mentre si trovava su un ponteggio e stava alzando un secchio di malta del peso di circa 25-30 kg per passarlo ad un collega situato al piano superiore, il secchio si è rovesciato e, per evitare che cadesse in basso, l’ha trattenuto, avvertendo un dolore alla spalla destra.
In simili condizioni, il TCA può dunque esimersi dal procedere all’audizione del collega di lavoro, proprio in considerazione del fatto che la versione determinante è quella che è stata descritta di proprio pugno dall’assicurato stesso. Risulta pure superfluo verificare se il ricorrente, come lo pretende la sua patrocinatrice (cfr. doc. V, pag. 3 di cui si è già detto al consid. 2.8.), presenta delle difficoltà nell'esprimersi in italiano, tali da pregiudicare l’attendibilità della nota telefonica.
2.10. In concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.6 e la giurisprudenza ivi citata).
Così come è stato segnalato dall’istituto assicuratore resistente, in una sentenza U 360/02 del 9 ottobre 2003 consid. 3.3.1, riguardante un assicurato che aveva repentinamente compiuto un brusco movimento per afferrare un apparecchio (“Vakuumstufe”) del peso di circa 25-30 kg che stava per cadere di lato (dunque, come nel caso di specie, si è trattato in sostanza di trattenere un oggetto prima che cadesse), accusando in tal modo un improvviso dolore all’arto superiore sinistro, l’Alta Corte federale, richiamata la sua giurisprudenza, non ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio, negando l’intervento tanto di un movimento scombinato del corpo (al riguardo, il TFA ha considerato che il movimento in questione non era stato né inusuale né atto a provocare una sollecitazione non fisiologica di un singolo muscolo o di un gruppo di muscoli, precisato che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non poteva essere ammessa per il solo fatto che il movimento era stato eseguito d’istinto) quanto di uno sforzo manifestamente eccessivo (in proposito, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente negato l’esistenza di uno sforzo eccessivo trattandosi del sollevamento di pesi tra i 60 e i 100 kg).
Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata nella STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 3.2 e nella STFA U 144/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2.
Ora, considerato che la fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal Tribunale federale, questa Corte non può che giungere alla medesima conclusione, ossia che l’insorgente non ha effettuato né un movimento scoordinato del corpo né uno sforzo manifestamente eccessivo.
Da notare che il caso di specie si differenzia dalla fattispecie di cui alla STF 8C_194/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 5.2.2, in cui è stato riconosciuto l’intervento di un infortunio, nella misura in cui in quel precedente l’oggetto afferrato - un rotolo di moquette di 4.2 metri di lunghezza (caduto da un’altezza di 1.5 metri) -, aveva un peso di un centinaio di chilogrammi. La Corte federale ha ritenuto che il movimento non coordinato compiuto dalla persona assicurata aveva presentato una certa intensità, tenuto conto soprattutto del peso, notoriamente elevato, di un rotolo di moquette.
Trattandosi dell’argomentazione ricorsuale secondo cui i disturbi di cui soffre l’assicurato sarebbero da ricondurre ad infortunio, poiché ciò risulta dalle certificazioni d’inabilità lavorativa agli atti (cfr., ad es., doc. 10 e 11: “motivo: infortunio”), giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51; STCA 35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid. 2.11).
Sempre in questo contesto, va inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.9; 35.2014.88 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8; 35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid. 2.11).
Stante tutto ciò, in concreto non sono dunque soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente deciso l’assicuratore LAINF convenuto.
Resta, quindi, da stabilire se la decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.11. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.4), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile (oppure un evento benigno o anodino: cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022, consid. 2.4) continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5 (cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2022.57 del 3 ottobre 2022, consid. 2.9).
2.12. Dagli atti emerge che l’assicurato ha subito la rottura della cuffia dei rotatori. Trattasi di una lesione che ricade sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, aspetto che non è oggetto di contestazione.
In concreto, però, l’assicuratore convenuto ha sostenuto che l’art. 6 cpv. 2 LAINF non troverebbe applicazione - ed ha quindi negato l’erogazione delle prestazioni assicurative - per il motivo che “la lesione riscontrata è dovuta secondo il criterio della probabilità preponderante all’usura o alla malattia” (doc. B, pag. 4).
In particolare, l’istituto assicuratore ha fondato tale conclusione basandosi
sui rapporti del proprio medico di fiducia.
Il dr. med. __________, nella nota del 30 agosto 2023, ha infatti rilevato quanto segue:
" (…)
L'assicurato in data 30 marzo 2023 stava eseguendo dei lavori di gessatura e
alzava il secchio della malta per passarlo all'operaio situato al livello
superiore del ponteggio. Non avendolo preso prontamente, il secchio gli
scivolava tra le mani. Nel tentativo di evitare la caduta del secchio ha
avvertito una fitta alla spalla destra.
La Risonanza magnetica della spalla destra del 31 marzo 2023 mostrava una
lesione pressoché completa del tendine sovraspinato. Ho analizzato
personalmente le immagini della Risonanza magnetica e si tratta sicuramente di
una lesione del sovraspinato all'inserzione cona solamente alcune fibre
tendinee rimanenti. Questo corrisponde anche al rapporto operativo del dott.
med. __________, Caposervizio di Chirurgia dell'Ospedale __________, del
19.05.2023, dove viene descritto: "[...] si individua il tendine
sovraspinato che appare lesionato in toto, si debridano le fibre ottenendo
lesione completa a tutto spessore [...]". Non posso però individuare né
un edema osseo («bone bruise») del tubercolo maggiore dell'omero, né posso
identificare una raccolta sanguigna nell'articolazione e nello spazio
subacromiale. Questi segni si sarebbero dovuti riscontrare in una lesione
traumatica ad un giorno dall'evento. Rilevo inoltre che il tendine lesionato
non è retratto. Anche in questo caso manca il percorso ondulato del tendine che
si può riscontrare in una lesione traumatica. Devo inoltre anche rilevare
la mancanza di infiltrazioni adipose del muscolo.
La prima visita dallo specialista __________ è stata eseguita il 2 maggio 2023
(rapporto del 3 maggio 2023) e cioè a più di un mese di distanza dall'evento
annunciato. Durante questo periodo è stata effettuata della fisioterapia e
un'infiltrazione nello spazio sotto acromiale che non avrebbero portato nessun
beneficio. Nell'esame clinico del 2 maggio 2023 la spalla si presentava fresca,
asciutta e simmetrica alla contro laterale sana, con un arco di movimento
completo e senza carichi. Anche se contro resistenza si poteva riscontrare un
deficit funzionale in rotazione esterna e in abduzione, sorprende molto che
l'assicurato non abbia accusato più disturbi e deficit funzionali dopo il
sospetto traumatismo.
La Notifica d'infortunio LAINF è stata compilata il 20 aprile 2023. Il dott.
med. __________, FMH Chirurgia ortopedica e traumatologica, compilava il 18
aprile 2023 il primo ciclo di fisioterapia. Non si trovano ulteriori rapporti
da parte del dott. __________.
Rileviamo inoltre che l'assicurato è affetto da diabete mellito tipo II, di
dislipidemia e viene inoltre descritto un tabagismo. Tutti questi fattori
influiscono in modo preponderante nello sviluppo di lesioni traumatiche della
cuffia dei rotatori.
Analizzando in modo dettagliato tutte queste informazioni dobbiamo
concludere che la lesione del sovraspinato è da attribuire in maniera
preponderante a usura o e malattia e non all'evento del 30 marzo 2023. (…)”
(doc. 39; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Dal rapporto del 17 settembre
2023 del dr. med. __________ (doc. 47) si evince quanto segue:
" (…) È’
stata contestata dalla CO 1 l'origine infortunistica della lesione operata.
Dal mio punto di vista posso affermare che per quanto riguarda gli esami
strumentali pre-operatori e la RM, si evidenziava un danno inserzionale e
preinserzionale della cuffia dei rotatori senza atrofia muscolare e quindi
sicuramente non è un danno pregresso e comunque presente da tanto tempo. È’
impossibile dal mio punto di vista definire se la natura è chiaramente
infortunistica o degenerativa, ma quello che è stato il riscontro
intra-operatorio propende di più per considerarla una problematica di natura
acuta e infortunistica e ne motivo anche il perché:
1) dal punto di vista dei tessuti molli ho trovato una spalla con
un'infiammazione abbastanza acuta/recente e quindi è compatibile con un
evento traumatico relativamente recente.
2) Non ho riscontrato alcuna retrazione dei tendini che ho dovuto riparare
e questo è un secondo elemento che fa pensare ad una lesione relativamente
fresca
3) dal punto di vista anamnestico il paziente prima di questo evento
infortunistico non riferisce alcun disturbo a carico della spalla.
Questi 3 elementi fanno pensare a me come specialista e con quello che ho
riscontrato intra-operatoriamente che il tutto sia da attribuire all'evento
traumatico occorso in data 30.03.2023 a seguito del quale il paziente ha
cominciato a lamentare i disturbi”.
Invitato a prendere posizione sul rapporto del dr. med. __________, in data 25 ottobre 2023, il dr. med. __________ ha nuovamente confermato che, a suo avviso, la lesione corporale diagnosticata è da ricondurre in misura preponderante prevalentemente a usura o malattia (doc. 54), in particolare rilevando quanto segue:
" (…)
L'assicurato in data 30 marzo 2023 stava eseguendo dei lavori di gessatura e
alzava il secchio della malta per passarlo all'operaio situato al livello superiore
del ponteggio. Non avendolo preso pronta- mente, il secchio gli scivolava tra
le mani. Nel tentativo di evitare la caduta del secchio ha avvertito una fitta
alla spalla destra. La Risonanza magnetica della spalla destra del 31 marzo
2023 mostrava una lesione pressoché completa del tendine sovraspinato. Ho
analizzato personalmente le immagini della Risonanza magnetica e si tratta
sicuramente di una lesione del sovraspinato all'inserzione cona solamente
alcune fibre tendinee rimanenti.
Secondo la letteratura [1,2,3] i sintomi tipici di una rottura traumatica
del tendine del sovraspinato, consistono in un deficit immediato
dell'elevazione attiva e della rotazione esterna. In questo caso si parla anche
di una cosiddetta pseudo-paralisi. Nel nostro caso questi sintomi non vengono
documentati (nessuna perdita di forza, limitazioni di movimento o
pseudoparalisi) né nel certificato iniziale del Dr. med. __________,
Specialista in medicina interna, compilato il 27.07.2023 (infortunio del
30.03.2023), né nella prima visita dallo specialista Dr. med. __________,
Caposervizio Ortopedia e Traumatologia Ospedale __________, del 2 maggio 2023
(rapporto del 3 maggio 2023). Infatti, il Dr. __________ dichiarava "La
spalla si presenta fresca, asciutta e simmetrica alla contro laterale sana. Ha
un arco di movimento completo e senza carichi.» In questo contesto non capisco
il primo punto della sua argomentazione nel rapporto del 17 settembre 2023,
dove sostiene "Dal punto di vista dei tessuti molli ho trovato una spalla
con un'infiammazione abbastanza recente e quindi compatibile con un evento
traumatico relativamente recente". Questa sua affermazione non può
essere presa in considerazione per diversi motivi:
1. La prima visita del Dr. med. __________ è stata eseguita a più di un
mese di distanza dall'evento dichiarato. La sua dichiarazione di un traumatismo
di data recente non è corretta.
2. La descrizione clinica della spalla da parte del Dr. __________ non lascia
dubbi sull'idoneità delle parti molli della spalla.
3. Nel rapporto operatorio del 19 maggio 2023 non vengono descritte delle
infiammazioni dei tessuti molli.
Possiamo dunque concludere che i primi referti clinici della spalla destra non
corrispondono a una recente rottura traumatica del tendine del sovraspinato.
Nella Risonanza magnetica eseguita un giorno dopo l'evento descritto non
posso individuare un edema osseo («bone bruise») del tubercolo maggiore
dell'omero e neanche del muscolo sovraspinato. Inoltre, non si riscontra
nemmeno una raccolta sanguigna nell'articolazione e nello spazio sotto
acromiale. Questi segni si sarebbero dovuti riscontrare in una lesione
traumatica ad un giorno dopo l'evento descritto.
In una recente analisi basata sullo studio delle immagini di Risonanza magnetica
per le lesioni del sovraspinato, viene descritto che le immagini della
Risonanza magnetica eseguite a poca distanza dall'infortunio mostravano una
frequenza maggiore di edema muscolare nel gruppo traumatico rispetto al gruppo
degenerativo. Questo risultato è stato valutato con una specificità del 100 % e
un tasso di resultati falsi positivi dello 0 %. Anche l'edema tendineo è stato
significativamente più frequente dopo un evento traumatico e ha mostrato una
sensibilità dell'86 %. Inoltre, veniva anche descritto il percorso ondulato del
tendine dopo una lacerazione acuta (Specificità del 84%). Nella Risonanza
magnetica del 31 agosto 2023 non possiamo rilevare dunque un tendine retratto
ma neanche con il percorso ondulato del tendine lesionato. [4]
Questa ricerca di recente data ha potuto dunque dimostrare che non si può
solamente basare la lesione degenerativa sull'infiltrazione adiposa del ventre
muscolare, ma che si possono utilizzare di-versi parametri in base alle
immagini di Risonanza magnetica, i quali permettono di distinguere in modo più
specifico una lesione tendinea traumatica da una degenerativa. [4]
Nel rapporto operatorio veniva anche
descritta una lesione delle fibre del Capolungo del bicipite (CLB). La lesione
del CLB viene causata da un'instabilità della stessa e viene dunque causato da
fattori legati a malattia o a usura [5]. Molto spesso le lesioni del CLB
vengono associate alle lesioni degenerative della cuffia dei rotatori. [6, 7]
Possiamo dunque concludere che sulla base delle immagini della RM dei 31 agosto
2023 non si tratta, con probabilità preponderante, di una lesione traumatica
del tendine del sovraspinato ma di una lesione tendinea legata a usura e
malattia. Rileviamo inoltre, che l'assicurato è affetto da diabete mellito
tipo II, da dislipidemia e viene inoltre descritto un tabagismo cronico. Tutti
questi fattori influiscono in modo preponderante nello sviluppo di lesioni
degenerative della cuffia dei rotatori.
Rispondo dunque al terzo punto dell'argomentazione del Dr. med. __________
citando il lavoro degli __________ redatto da __________ [1]: "In uno
studio ecografico condotto su 51 soggetti asintomatici di età compresa
tra i 40 e i 70 anni, sono state segnalate manifestazioni di invecchiamento,
sotto forma di tendinosi (65 %), artrosi acromio-clavicolare (65 %), patologie
del labbro (14 %) e danno parziale nell'aspetto borsate del tendine del
sovraspinato (22 %). La parte prossima all'inserzione del tendine del
sovraspinato sul trochite maggiore viene considerata particolarmente sensibile
alle degenerazioni.
Varie eziologie come ipovascolarità [23], attrito meccanico, fattori
morfologici [25, 26], fattori genetici [27] ecc sono stati e vengono tutt'ora
discussi nella letteratura scientifica». (n.d.r. il corsivo è della redattrice
mentre il grassetto non è della redattrice).
2.13. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.14. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte rileva preliminarmente che, non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.13.).
Ora, attentamente vagliato
l’insieme della documentazione a sua disposizione (in particolare quella
riportata al consid. 2.12.), questa Corte non può confermare la decisione
dell’amministrazione che ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurato
sulla base del fatto che la lesione corporale diagnosticata – rientrante tra
quelle esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF (lett. f) - sarebbe
dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia.
In effetti, su questo aspetto,
agli atti figurano valutazioni di medici specialisti tra loro contraddittorie,
che non consentono a questo Tribunale di decidere, con tranquillità, in un
senso oppure nell’altro (per un caso analogo, cfr. STF 8C_169/2019 del 10 marzo
2020 consid. 5.4-5.5).
Il referto del 17 settembre 2023 del dr. __________ - che è stato peraltro
allestito anche sulla base di quanto osservato in prima persona in occasione
dell’intervento del 19 maggio 2023 - appare, infatti, atto a generare dubbi più
che lievi circa la correttezza della valutazione del medico fiduciario. In
particolare, egli non ha riscontrato né atrofia muscolare né retrazione dei
tendini da riparare, rispettivamente refertato un’infiammazione dei tessuti
molli, aspetti questi che lo hanno indotto a concludere che la natura del danno
fosse di origine acuta e infortunistica, segnatamente da ricondurre all’evento
del 30 marzo 2023.
Il TCA non ignora le argomentazioni del medico fiduciario (in particolare,
quelle risultati dall’apprezzamento medico del 25 ottobre 2023 di cui al doc.
54: nessun edema osseo del tubercolo maggiore dell'omero e neanche del muscolo
sovraspinato, nessuna raccolta sanguigna nell'articola-zione e nello spazio
sotto acromiale; assicurato affetto da diabete mellito tipo II e da
dislipidemia, oltre a tabagismo cronico; fattori questi che influirebbero in
modo preponderante nello sviluppo di lesioni degenerative della cuffia dei
rotatori, ecc.). Tuttavia esse, a fronte di quanto indicato dal dr. med. __________,
non consentono a questa Corte di concludere, con la necessaria tranquillità
- neppure considerando che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo
questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica (cfr., sul tema,
tra le tante la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023, consid. 2.11) - che la
lesione corporale diagnosticata sia da ricondurre prevalentemente (ossia in
misura maggiore al 50% - cfr. consid. 2.11.) a usura o malattia.
Va aggiunto che, in questo contesto, secondo la giurisprudenza federale citata
in precedenza (cfr. consid. 2.12.), assume un’importanza rilevante la questione
di sapere se l’evento in discussione possa essere qualificato di “benigno o
anodino” (cfr., sul tema, la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023 consid.
2.11. e la STCA 35.2022.6 del 4 aprile 2022 consid. 2.7.).
Il TCA ritiene che ciò non sia il caso nella fattispecie sub judice.
Da un lato, l’insorgente è infatti stato in grado d’identificare un fatto traumatico ben preciso che ha interessato la spalla destra (in questo senso, si veda la pronunzia 8C_101/2022 consid. 4.5, precedentemente citata, in cui la Corte federale ha ricordato, con riferimento alla DTF 146 V 51, che “nell’ambito della prova liberatoria, sapere se vi è stato un evento iniziale riconoscibile e identificabile è determinante per delimitare l’obbligo prestativo dell’assicuratore contro gli infortuni e dell’assicuratore contro le malattie.”).
Dall’altro, il dover trattenere un secchio di malta del peso di circa 25-30 kg che stava per cadere verso il basso, non può essere definito un gesto anodino, dal momento in cui è suscettibile di generare delle forze che vanno oltre le normali sollecitazioni a cui sono quotidianamente esposti gli arti superiori.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che va ordinata una perizia
ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA
oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.
3.1.2 e riferimento ivi citato; cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2023.75
del 15 aprile 2024, consid. 2.10).
2.15. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die
IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer
beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme
durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und
die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die
Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und
die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen
(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine
Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält
sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der
Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter
Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt
vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April
2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung
an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010
IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria
oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una
perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul parere del proprio interno.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.14., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a
chiarire se la lesione corporale diagnosticata - rientrante tra quelle
esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF - sia da ricondurre prevalentemente
(ossia in misura maggiore al 50%) a usura o malattia, oppure no.
Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi
chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni spettanti
all’assicurato a contare dal 1° settembre 2023.
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento della perizia giudiziaria richiesta dalla patrocinatrice dell’insorgente - cfr. doc. I, pag. 16 in fine).
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.17. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.18. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti