Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2024.16

 

mm

Lugano

23 maggio 2024    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2024 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 gennaio 2024 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 21 settembre 2008, RI 1, a quell’epoca dipendente della ditta __________ in qualità di rappresentante di vendita e, dunque, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato la frattura di entrambi i talloni (cfr. STCA 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid. 1.1.).

 

                                  L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel corso degli anni, l’assicurato ha subito varie operazioni dipendenti dal predetto infortunio: il 24 settembre 2008 un intervento di osteosintesi, il 18 settembre 2008 un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il 20 settembre 2010 un intervento di artrodesi, il 13 gennaio 2012 un intervento di asportazione delle viti inserite in occasione della precedente operazione, con artroscopia diagnostica della tibiotarsica (cfr. STCA 35.2014.106 consid. 1.1.–1.3.).

 

                          1.2.  Con decisione formale del 2 agosto 2012, poi confermata dopo opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2012 il diritto alle prestazioni di corta durata, ritenendo stabilizzato lo stato di salute infortunistico da quella data.

 

                                  La stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche è stata esaminata, e riconosciuta, in un successivo procedimento giudiziario, sfociato nella sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 di questa Corte, confermata dal Tribunale federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016.

 

                          1.3.  Nel corso del mese di settembre 2018, il medico curante specialista dell’assicurato ha fatto stato della necessità di procedere a un intervento endoscopico al piede destro.

 

                                  L’CO 1 ha riconosciuto le prestazioni di cura medica, segnatamente ha garantito il pagamento dei costi per l’intervento appena citato, poi effettivamente eseguito il 28 febbraio 2019, giustificato dalla diagnosi di deformità di Haglund.

 

Con decisione formale del 22 agosto 2019, ritenendo la problematica in questione una ricaduta dell’infortunio del settembre 2008, l’CO 1 ha versato, in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, indennità giornaliere corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) dal 28 febbraio 2019.

                                  A seguito dell’opposizione, mediante la quale l’assicurato aveva preteso che gli venisse corrisposta la “indennità giornaliera piena retroattivamente al 28 febbraio 2019”, in data 11 ottobre 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

 

                                  Con sentenza 35.2019.133 del 2 giugno 2020, il TCA ha respinto il ricorso che l’assicurato aveva nel frattempo interposto contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 (cfr. doc. 391).

 

                                  Il giudizio appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.

                                  In data 26 maggio 2020, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di exeresi a cielo aperto della deformità posteriore calcaneare del piede destro (doc. 394).

 

                                  Nel mese di febbraio 2021, il dott. __________ ha proceduto alla rimozione del materiale di osteosintesi dal calcagno del piede sinistro (doc. 420).

 

                                  Il 30 giugno 2021, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato chiusa la ricaduta del febbraio 2019, ponendo fine al diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° agosto 2021. In quell’occasione, l’CO 1 ha pure negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) aggiuntiva (cfr. doc. 449).

 

                                  A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato (doc. 459), con comunicazione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore ha annullato la decisione formale del 30 giugno 2021 e ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 470).

 

                          1.4.  In data 30 giugno 2022, ha avuto luogo un intervento di exeresi della deformità di Haglund del piede sinistro per via endoscopica (cfr. doc. 517), relativamente al quale l’CO 1 ha accordato il proprio benestare.

 

                          1.5.  Con decisione formale dell’11 gennaio 2023, accertata l’intervenuta stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’istituto assicuratore ha ritenuto estinto dal 1° febbraio 2023 il diritto alle prestazioni di corta durata e ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi interessanti il rachide lombare e il ginocchio destro (cfr. doc. 557).

 

                                  L’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 573) è stata respinta dall’amministrazione il 17 febbraio 2023 (doc. 581).

 

                                  La decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                          1.6.  Con scritto del 10 maggio 2023, RI 1 ha sostenuto che, durante il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, egli avrebbe avuto diritto a un’indennità giornaliera di fr. 329.70, anziché di fr. 32.50, e ha pertanto preteso dall’CO 1 il versamento della differenza, pari a un importo di fr. 138'434.40 (doc. 589).

 

                                  Con decisione formale del 9 gennaio 2024, l’assicuratore LAINF ha stabilito di “non poter considerare l’inabilità lavorativa dal 26 febbraio 2021 come continuazione del caso iniziale, in quanto le cure sono intervenute quando l’incapacità al lavoro in relazione con il piede destro era ancora in corso.” (doc. 607).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 608), in data 24 gennaio 2024, l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione, confermando in ultima analisi il diritto a indennità giornaliere corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50) (doc. 613).

 

                          1.7.  Con tempestivo ricorso del 19 febbraio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere complete (di fr. 229.70 anziché di fr. 32.50) per il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…) In occasione della exeresi della deformità di Haglund al piede destro avvenuta il 28.02.2019, la CO 1 l’ha considerata come ricaduta, confermata dal lodevole TCA con sentenza del 02.06.2020; da tenere presente che detta decisione riguardava esclusivamente il piede destro e nulla aveva a che vedere con la successiva operazione al piede sinistro. In quell’occasione la CO 1 mi ha corrisposto un’indennità giornaliera di fr. 32.50 anziché 229.70 come era stato stabilito in occasione dell’infortunio del 2008.

 

3.

Il 28.02.2021 mi sono sottoposto all’intervento chirurgico per l’ablazione del materiale di sintesi al piede sinistro. La CO 1 ha continuato a versarmi un’indennità giornaliera di franchi 32.50, ritenendolo una ricaduta ed una continuazione dell’operazione al piede destro del 28.02.2019.

 

4.

Nel suo rapporto del 19.04.2021 (allegato 1) il dr. __________ conferma che il piede destro era guarito ed in seguito ha proceduto a operare il piede sinistro, lo stesso dr. __________ con lettera del 08.04.2023 conferma che l’ablazione del materiale di sintesi del piede sinistro non è una ricaduta ma una parte del processo di guarigione dell’infortunio originale del 2008 (allegato 2).

 

5.

La CO 1 non ha mai contraddetto tali rapporti ma nonostante ciò ha continuato a considerare l’intervento del 28.02.2021 come ricaduta, non prendendo mai in considerazione tali rapporti stilati da uno stimato specialista. Da notare che la CO 1 non ha mai presentato un rapporto del proprio medico __________ in cui confutasse tali rapporti ed ha continuato a fare riferimento alla sentenza del lodevole TCA del 02.06.2020 non tenendo conto che detta sentenza riguardava il piede destro e non il piede sinistro e che le due operazioni non avevano nulla in comune. (…).” (doc. I)

                          1.8.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                          1.9.  In data 15 marzo 2024, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

 

                                  L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 22 marzo 2024 (doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se, per il periodo 28 febbraio 2021 – 31 gennaio 2023, l’CO 1 era legittimato a corrispondere al ricorrente indennità giornaliere di fr. 32.50 in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, oppure no.

 

                          2.3.  Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattia professionale.

 

                                  In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell’evento assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                  Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

 

                                  La ricaduta e le conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti, guarito.

                                  Si è in presenza di una ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.

                                  Una conseguenza tardiva è invece data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa, trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                          2.4.  Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                  Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                  La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                  Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                  L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                  Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

 

                          2.5.  A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

                                  Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

                                  Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).

 

                                  Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

 

                                  Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

                                  L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

 

                                  Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.

 

                                  Per quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

 

Al momento in concreto determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148’200/anno e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016)

 

                                  Infine, l’art. 17 cpv. 1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

 

                          2.6.  Nel caso di specie, il TCA constata innanzitutto che l’istituto assicuratore aveva chiuso il caso iniziale a far tempo dal 1° settembre 2012 e, da quella stessa data, aveva posto fine al diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) (cfr. decisione formale del 2 agosto 2012 [doc. 146]: “Lo scorso 26.6.2012 è stato visitato da parte del nostro medico __________, il quale ha potuto costatare come la situazione sia da ritenersi stabilizzata, giacché da ulteriori provvedimenti medici non ci si potrà più attendere un netto miglioramento.”).

 

                                  L’intervenuta stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (interessanti il piede destro e quello sinistro) a contare dal 1° settembre 2012, è poi stata confermata da questa Corte con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 (cfr. doc. 261, p. 10: “Attentamente vagliata la documentazione esposta al considerando 2.2.2., questa Corte ritiene di poter confermare la decisione dell’CO 1 riguardante l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° settembre 2012, posto che a quella data lo stato di salute infortunistico poteva senz’altro essere considerato stabilizzato.”), come pure dalla Corte federale con la pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 271, p. 4 s.: “La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell’assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).

 

                                  D’altro canto, va osservato che, nel contesto dell’intervento chirurgico del 28 febbraio 2019 volto all’exeresi endoscopica della deformità di Haglund del piede destro (cfr. doc. 302), l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio d’indennità giornaliere corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, ritenendo che la necessità di sottoporsi a nuove cure mediche e la relativa inabilità lavorativa fossero costitutive di una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’evento traumatico del settembre 2008 (cfr. decisione formale del 22 agosto 2019 [doc. 351]: “Come già indicato in precedenza, la situazione in data 26.6.2012 era stata considerata stabilizzata. Ciò è stato confermato anche dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 29.2.2016 (considerandi 4 e 5). Vi è ricaduta quando una lesione o situazione medica, in un primo tempo guarita o considerata stabilizzata, richiede di nuovo cure mediche o causa incapacità lavorativa (art. 11 OAINF). Le confermiamo pertanto che le recenti cure annunciate, l’intervento eseguito dal dr. __________ e l’inabilità lavorativa dal 28.2.2019 sono da considerarsi una ricaduta dell’evento del 21.9.2008.”).

                                  Il fatto che si fosse in presenza di una ricaduta del pregresso infortunio e, pertanto, l’applicabilità dell’art. 23 cpv. 8 OAINF per calcolare l’importo della relativa indennità giornaliera, è stato confermato dal TCA con la sentenza 35.2019.133 del 2 giugno 2020, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 391).

                                  Questi in particolare gli argomenti che sono stati sviluppati in quell’occasione:

 

" (…) Nel caso specie, decisiva è la questione di sapere se i disturbi interessanti il piede destro che hanno finalmente necessitato di un intervento chirurgico (eseguito nel febbraio 2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio assicurato, così come sostiene l’assicuratore convenuto nella decisione su opposizione impugnata.

In proposito, va innanzitutto constatato che, con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4., questa Corte ha accertato, in particolare, che lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché, a partire da quel momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) (“In conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia espressa sul diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio 2014.”).

Il giudizio cantonale è poi stato confermato dal Tribunale federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (per quanto qui d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).

Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non troverebbe applicazione nel caso concreto, contestando che i disturbi al piede destro sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio 2019 (e relativamente ai quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e, quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a contare dalla data dell’operazione), costituivano una ricaduta dell’evento traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire, questa tesi risulterebbe avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Questa Corte osserva che lo specialista privatamente consultato dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza di un legame causale naturale tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la relativa sintomatologia) e l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc. 284: “(…). Ci sono tuttavia dei casi in cui tale deformità può anche trovare origine post-traumatica (dopo una frattura di calcagno come in questo caso). Il signor RI 1 è stato molto chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità dopo il 1° intervento chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (…). lieve deformità di Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di etiologia post-traumatica.”), aspetto di per sé non contestato visto che l’assicuratore LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità.

Dall’altro, egli sostiene che non si tratterebbe di una ricaduta poiché i disturbi oggetto dell’intervento del febbraio 2019 costituiscono “… una conseguenza del trauma iniziale che ha portato ad una deformità ossea sintomatica” (doc. 331), rispettivamente perché il ricorrente “… non ha mai giovato di un periodo di benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo (tanto prima quanto dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016). Dal mio punto di vista la sua presa di posizione è legittima anche se ovviamente, avendolo visto solo di recente, non posso testimoniare la presenza di sintomi dolorosi negli anni passati.” (doc. 356; in questo senso, si veda pure il doc. 341).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i citati rapporti del dott. __________ siano atti a validamente supportare la pretesa dell’assicurato.

Da un canto, l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il Morbo di Haglund e l’evento infortunistico del settembre 2008 era il presupposto necessario per l’assegnazione di prestazioni da parte dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.2.). Nel caso in cui esso non fosse stato dato, non saremmo stati in presenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi, l’insorgente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione assicurativa.

Dall’altro, il fatto che RI 1 non sarebbe mai stato completamente asintomatico nel periodo posteriore alla chiusura del caso da parte dell’assicuratore resistente (chiusura confermata da due istanze giudiziarie - cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale scomparsa dei disturbi ma soltanto l’assenza di provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni della persona assicurata. Decisivo è per contro il fatto che i disturbi conseguenti all’infortunio hanno necessitato di nuove cure (suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato) e hanno provocato nuovamente un’incapacità lavorativa, soltanto nel corso del mese di febbraio 2019. (…).”

 

                                  Dalle tavole processuali emerge inoltre che, in data 26 febbraio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sottoposto l’insorgente a un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi dal calcagno del piede sinistro (doc. 420), seguito, nel mese di giugno 2022, da un’operazione endoscopica di rimozione della deformità di Haglund sempre del piede sinistro (doc. 517), provvedimenti i cui costi sono stati assunti dall’istituto assicuratore convenuto a titolo di ricaduta dell’infortunio del 21 settembre 2008.

                                  Anche in questo caso, così come era già stato il caso in precedenza, la relativa incapacità lavorativa è stata indennizzata con la corresponsione d’indennità giornaliere pari all’importo minimo legale (cfr. doc. 601).

                                  Lo stato di salute infortunistico dell’assicurato è stato ritenuto nuovamente stabilizzato a far tempo dal 1° febbraio 2023, allorquando l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata che era stato ripristinato, e nel frattempo mai interrotto, in coincidenza con l’intervento al piede destro del 28 febbraio 2019 (cfr. supra, consid. 1.3.).

 

                          2.7.  Con la propria impugnativa (cfr. doc. I), RI 1 contesta la posizione dell’amministrazione e pretende che, per il periodo febbraio 2021 – febbraio 2023, gli venga riconosciuta l’indennità giornaliera piena.

                                  Da una parte, quanto stabilito dal TCA nella nota pronunzia 35.2019.133 non avrebbe alcuna pertinenza con il caso sub judice, dato che quella sentenza aveva riguardato il piede sinistro (e non quello destro).

                                  D’altra parte, così come attestato dal suo medico curante specialista, il cui parere non è peraltro mai stato confutato dai medici di fiducia dell’CO 1, gli interventi che hanno interessato il piede sinistro, in particolare quello volto alla rimozione del materiale di osteosintesi, non costituirebbero una ricaduta ma farebbero ancora parte della cura iniziale resasi necessaria in ragione delle conseguenze dell’infortunio del 2008.

 

                                  Chiamata ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, posto come la chiusura del caso iniziale per intervenuta stabilizzazione ex art. 19 cpv. 1 LAINF delle condizioni di entrambe le estremità inferiori non possa essere rimessa in discussione, considerato che è stata confermata da ben due decisioni giudiziarie, questa Corte ritiene che le cure resesi necessarie dopo la data di stabilizzazione (1° settembre 2012) e la relativa incapacità lavorativa, rappresentino un caso di ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF.

                                  Il TCA ritiene pertanto che debbano valere le medesime considerazioni contenute nel suo giudizio 35.2019.133, e ciò a prescindere dal fatto che in quel caso la ricaduta era stata determinata da un’operazione che aveva riguardato il piede destro (intervento del 28 febbraio 2019). La circostanza secondo la quale, al momento in cui è stata effettuata l’operazione del 26 febbraio 2021, il piede destro sarebbe guarito, appare irrilevante ai fini del giudizio. L’esistenza o meno di una ricaduta deve infatti essere valutata per rapporto al caso iniziale.

 

                                  Stante quanto precede, occorre quindi concludere che i disturbi al piede sinistro, oggetto degli interventi del 26 febbraio 2021 e del 30 giugno 2022, hanno costituito una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF. Di conseguenza, l’CO 1 era legittimata a calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF.

 

                          2.8.  L’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che l’ammontare dell’indennità giornaliera vada calcolato in base al salario ricevuto dall’assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per i beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un ammontare minimo del 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

 

Per quanto concerne l’esercizio di un’eventuale attività lucrativa o il percepimento di un’eventuale rendita d’assicurazione sociale, l’insorgente non pretende che le circostanze si siano in qualche modo modificate rispetto a quanto accertato con il giudizio 35.2019.133.

 

Stante ciò, l’indennità giornaliera deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all’80%, donde un importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.). Assegnando al ricorrente un’indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l’CO 1 ne ha dunque correttamente stabilito l’importo.

 

                                  In conclusione, la decisione su opposizione del 24 gennaio 2024 deve essere confermata.

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti