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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 marzo 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 febbraio 2024 emanata da |
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CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 28 ottobre 2022 RI 1, nato nel 1960, chef di cucina al 30% presso l’Hotel __________ - e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato colpito alla spalla destra da una griglia dell’impianto di aspirazione della cucina, caduta dall’alto, riportando la rottura del labbro cartilagineo.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso, in data 13 novembre 2023 l’assicuratore infortuni, ritenuto stabilizzato lo stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire dal 1° gennaio 2024 (doc. 100).
Con decisione formale del 12 gennaio 2024, l’CO 1 ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (doc. 113).
A seguito dell’opposizione inoltrata dal RA 1 per conto dell’assicurato, rivendicando una percentuale di incapacità al guadagno superiore al 10% e il diritto ad un’IMI compresa fra il 10% e il 25% (doc. 116), in data 20 febbraio 2024 l’Istituto assicuratore ha confermato la propria precedente decisione (doc. 125).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 marzo 2024 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, non ha contestato il rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità, né l’entità dell’IMI assegnatagli, ma ha chiesto che venga riconosciuta la sua capacità lavorativa in misura non inferiore al 60% nell’abituale professione di chef.
In sostanza, il rappresentante dell’insorgente ha rilevato che “le nostre contestazioni in questa occasione sono opposte a quelle per cui solitamente si intraprende il percorso ricorsuale”, dato che “non siamo in questa occasione a richiedere alcun riconoscimento di rendita di invalidità o aumento del grado di incapacità lavorativa, bensì tutto l’opposto”.
Egli ha spiegato che l’assicurato “ha un’esperienza pluriennale come chef-cuoco e vorrebbe, per questi ultimi anni di lavoro che gli restano prima della rendita di vecchiaia, continuare a svolgere le sue mansioni abituali che non sembrano molto differenti da quelle evidenziate da CO 1 e dall’Ufficio invalidità e definite come mansioni esigibili”.
Ora, posto come “le mansioni principali dello chef-cuoco sono quelle di cucinare i piatti definiti dal menù, rendendoli buoni e gustosi, curare l’aspetto estetico delle preparazioni, predisporre l’impiattamento, scegliere preventivamente i fornitori delle materie prime che verranno utilizzate in cucina, monitorare le scorte degli alimenti e delle bevande definendo poi i prezzi dei vari piatti”, gestendo nel contempo “il personale di cucina (brigata) coordinandone tutte le attività”, il rappresentante ha osservato che “da queste indicazioni non ci sembra che le stesse siano in conflitto con le abilità espresse dall’Ufficio invalidità e dalla CO 1 allorquando definisce le attività esigibili che il sig. Nista oggi potrebbe ricoprire”.
Il rappresentante dell’insorgente ha quindi concluso che l’interessato “dall’alto della sua pluriennale esperienza lavorativa nelle sue mansioni abituali di chef-cuoco potrebbe quindi, alla luce di quanto sopra delineato, continuare a ricoprire le sue mansioni, con un grado di occupazione non al 100%, ma sicuramente almeno compreso fra il 50% e il 60%, mansioni che gli permetterebbero di svolgere l’ultimo anno e mezzo di lavoro prima della meritata pensione di vecchiaia ai 65 anni”.
Da ultimo, l’insorgente ha evidenziato di “aver provato a ricercare una occupazione con le mansioni espresse dall’Ufficio invalidità e soprattutto dalla CO 1, ma appena i potenziali datori di lavoro sentono l’età e vengono informati che rispetto a tali mansioni non vi è mai stata alcuna esperienza lavorativa, gli stessi lo congedano dicendo che il posto di lavoro non è per lui” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile dato che gli argomenti fatti valere non hanno alcuna influenza sul diritto alla rendita, rispettivamente, in subordine, respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 23 aprile 2024, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 26 aprile 2024, ribadendo che “dato che l’assicurato non contesta il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità il ricorso deve essere dichiarato irricevibile” (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso in esame l’CO 1, con decisione formale del 12 gennaio 2024, ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr. doc. 113).
L’insorgente, con l’opposizione, ha contestato sia il grado di invalidità calcolato dall’amministrazione, a suo parere superiore al 10%, e l’entità dell’IMI, da fissare, a suo avviso, tra il 10% e il 25%.
L’Istituto assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 20 febbraio 2024, impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto un’IMI del 7.5%, mentre non ha diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. A1).
2.3. Con il ricorso, l’insorgente ha espressamente evidenziato di non contestare il grado di invalidità calcolato dall’amministrazione, né di pretendere l’attribuzione di una rendita, rivendicando unicamente che gli venga riconosciuta una abilità lavorativa del 50%-60% nella sua abituale professione di chef/cuoco, così da poter trovare un’occupazione in tale ambito, prima della pensione.
In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha chiesto che tale pretesa dell’assicurato venga considerata irricevibile o, in subordine, che venga rifiutata.
2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale sottolinea come oggetto del presente ricorso sia solo la questione di sapere se l’CO 1 abbia correttamente o meno rifiutato all’assicurato una rendita di invalidità, così come stabilito nella decisione su opposizione qui impugnata.
È infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti).
In casu, come visto, l’CO 1, procedendo al raffronto tra il reddito da valido statistico nel settore della ristorazione (dato che al momento dell’infortunio l’assicurato lavorava quale cuoco a tempo determinato) di 59’542 e quello da invalido nello svolgimento di attività adatte ancora esigibili al 100% di 65'050, ha stabilito che il discapito economico patito dall’interessato a seguito dell’infortunio è nullo, ciò che non consente quindi di attribuire il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 113).
L’assicurato non ha contestato né la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, posta alla base del calcolo del grado di incapacità al guadagno, né il relativo risultato. Egli non ha, in particolare, prodotto alcun referto medico che possa mettere in dubbio le conclusioni in termini di esigibilità alle quali è giunto il medico fiduciario dell’Istituto assicuratore in occasione della visita medica dell’8 novembre 2023 (doc. 113/5).
Come unica richiesta ricorsuale egli ha solo preteso che venga riconosciuta la sua parziale abilità lavorativa nell’abituale professione di chef/cuoco.
Ora, come del resto correttamente indicato dall’CO 1 nella risposta di causa, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio e che l’assicurato non ne contesta il contenuto, la pretesa dell’interessato deve essere considerata irricevibile.
Essendo il grado di invalidità un concetto economico e dovendo tenere conto dell'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), a ragione l’Istituto assicuratore, nel calcolare il grado di invalidità, ha considerato la piena abilità lavorativa dell’interessato in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
A tale riguardo, va ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico fiduciario amministrativo non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Quanto alle asserite difficoltà riscontrate dall’assicurato nel reperimento di un’occupazione adeguata alle proprie limitazioni funzionali, a causa della sua età e dell’inesperienza al di fuori del settore della ristorazione, così come diffusamente illustrato in sede ricorsuale, il TCA rileva che tali fattori extra-infortunistici non influiscono sul calcolo del grado di invalidità.
La difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda viene infatti assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83).
A proposito dell’età, inoltre, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato in merito alla ricevibilità del ricorso interposto dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti