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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 novembre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1969, di
professione donna delle pulizie, attiva dal 24 gennaio 2005 (con contratto di
lavoro a tempo determinato, rinnovato annualmente, in ragione di 10.50 ore
settimanali) presso lo __________, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), in data 16 febbraio 2017, verso le
16.20, mentre stava scendendo i gradini della __________ di __________ per
prendere del materiale, è inciampata ed è caduta, riportando un trauma
contusivo/distorsivo al piede sinistro con frattura scomposta trimalleolare
della caviglia sinistra (doc. 2, 15, 489 e D1).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Dal 3 giugno 2013 RI 1 è pure
dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ragione di 6 ore
settimanali) della ditta __________.
1.2. Completamente inabile al lavoro
dal 16 febbraio 2017, a causa del sinistro, RI 1 si è dovuta sottoporre a
svariati interventi chirurgici, e più precisamente: 1) riduzione con fissatore
esterno il 17 febbraio 2017; 2) riduzione aperta del malleolo laterale e del
malleolo mediale con placca e viti il 24 febbraio 2017; 3) ablazione del
materiale di osteosintesi e mobilizzazione forzata sotto anestesia il 18 agosto
2017; 4) revisione chirurgica con osteotomia intra-articolare posteriore della
tibia e del malleolo mediale su diagnosi di frattura non consolidata il 12
febbraio 2018; 5) artrodesi tibio-tarsica superiore con asportazione del
materiale di osteosintesi in stabilizzazione insufficiente per dolori il 25
luglio 2018; 6) artrodesi subtalare e asportazione di vite prossimale laterale
alla tibia e vite prossimale alla fibula con spongiosaplastica il 11 giugno
2020; 7) artrodesi di interposizione subtalare con spongiosaplastica dalla
cresta iliaca il 4 marzo 2021: doc. 489).
1.3. A causa dell’insorgere di
persistenti disestesie anteroplantari e laterali al piede e alle dita di tipo
neuropatico (doc. 489), RI 1 si è dovuta anche sottoporre a diverse indagini,
che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica. Ella ha effettuato pure alcune visite mediche specialistiche
(anche presso la Clinica __________ di __________) e si è sottoposta a svariate
sedute di fisioterapia.
Il 21 marzo 2022 RI 1 si è sottoposta ad un intervento di neurolisi del nervo
tibiale posteriore al tunnel tarsale in bilancio ENMG ed ecografia di neurinoma
in continuità così come di neuropatia motrice del tibiale posteriore alla
caviglia (doc. 489).
1.4. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, con decisione del 12 ottobre 2022 (doc. 497), la CO 1,
a fronte di uno stato di salute infortunistico stabilizzato ex art. 19 LAINF all’8
settembre 2022, ha riconosciuto le prestazioni sanitarie sino all’8 settembre
2022 e le indennità giornaliere fino al 31 ottobre 2022; inoltre essa ha
rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità LAINF mentre ha concesso
un’IMI del 30% (doc. 497).
Dopo avere preso atto dell’opposizione formale del 9 novembre 2022 di RI 1,
patrocinata dall’avv. RA 1 (doc. 500), con decisione su opposizione del 17
novembre 2023 la CO 1 ha confermato la precedente decisione, a fronte di un
grado di invalidità, non pensionabile, dell’8% (doc. 543).
1.5. Con tempestivo ricorso del 3
gennaio 2024, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di
un grado e di una rendita di invalidità “di
almeno il 46% (subordinatamente 42%)” in via principale, “di almeno il 41% (subordinatamente 37%)” in
via subordinata e “di almeno il 27%”
in via ancor più subordinata (doc. I, pag. 12 e 13).
In particolare, il patrocinatore dell’insorgente contesta il calcolo economico
operato dall’amministrazione, con argomentazioni dei cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.
1.6. Con risposta del 9 gennaio 2024 (doc. III), la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. Il 10 gennaio 2024 il TCA ha intimato la risposta di causa all’avv. RA 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV).
A tutt’oggi esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto
all'entità del grado d’invalidità dell'assicurata.
Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente
vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata all’8
settembre 2022, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità
lavorativa residua del 75% in attività adeguate) e l’IMI del 30% assegnata.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.5.
2.5.1. Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che, al termine della visita
medico-fiduciaria dell’8 settembre 2022, il dr. med. __________, specialista
FMH in medicina intera e medico perito assicurativo certificato SIM, ha
concluso per una capacità lavorativa residua del 75% - a causa di una riduzione
del rendimento del 25%, dovuta al dolore neuropatico con disturbi del sonno -
in attività adeguate, prevalentemente leggere e sedentarie senza necessità di
deambulazione >50 metri e/o effettuare scale o dovere camminare su terreni
sconnessi (doc. 489, pag. 13).
La valutazione medica operata dall’amministrazione sulla base di quanto
stabilito dal medico fiduciario - non contestata dall’avv. RA 1 (cfr. consid.
2.1) - può essere fatta propria da questa Corte.
Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti il
certificato medico del 6 dicembre 2023 della dr.ssa med. __________, medico
consulente del __________ (giusta il quale “certifico
di avere visto la paziente in oggetto 9 volte, tra il 14.12.2022 ed il
16.11.2023, in un contesto di dolore cronico fortemente invalidante alla
caviglia sinistra di tipo neurogeno a seguito di frattura e molteplici
interventi chirurgici, refrattario a diverse terapie”: doc F) e il
certificato medico del 12 dicembre 2023 del dr. med. __________, specialista
FMH in medicina interna nonché medico di famiglia dell’insorgente, che attesta
- in maniera invero alquanto stringata - un’inabilità al 100% dal 13 novembre
al 13 dicembre 2023 e dal 14 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 con la mera
indicazione “Infortunio” (doc. G).
Tale documentazione medica non è in ogni caso atta a sovvertire minimamente la
conclusione (che giova qui ribadire è comunque rimasta - a ragione -
incontestata dall’avv. RA 1 in questa sede: cfr. consid. 2.1) - a cui è giunto
il medico fiduciario della CO 1 nel rapporto del 14 settembre 2022 relativo
alla visita medico-fiduciaria dell’8 settembre 2022 (doc. 489).
2.5.2. Per quanto concerne la sfruttabilità dal profilo economico della capacità lavorativa residua attestata dal medico fiduciario, giova qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati e che gli impedimenti ritenuti dal medico fiduciario non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costella-zione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi.
Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2, la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.5.5, la STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.2, la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13 e la STCA 32.2023.116 del 29 aprile 2024, consid. 2.18).
In concreto questo Tribunale
ritiene pertanto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupa-zioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza (se
del caso, da svolgere in posizione prevalentemente seduta), che la ricorrente,
nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 75%
(100% presenza con una riduzione del rendimento del 25% dovuta al dolore neuropatico
con disturbi del sonno) tenuto conto dei suoi limiti funzionali (attività
prevalentemente leggere e sedentarie senza necessità di deambulazione >50
metri e/o effettuare scale o dovere camminare su terreni sconnessi: doc. 489,
pag. 13; cfr. consid. 2.5.1).
In questo contesto, occorre considerare che il mercato del lavoro equilibrato
comprende pure posti di lavoro detti di nicchia, ovvero delle offerte di lavoro
riguardo alle quali i disabili possono contare su concessioni sociali da parte
del datore di lavoro (cfr. STF 8C_783/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 7.3.2).
Si pensi ad attività di back
office quale supporto per compiti semplici, ad attività di vendita (ad esempio
quale addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni di servizio
servisol, con compiti d’incasso) oppure a semplici attività di sorveglianza,
verifica e controllo, da svolgere in posizione prevalentemente seduta (cfr.
STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023, consid. 2.10.3).
Da notare a quest’ultimo proposito che, secondo la giurisprudenza, le esigenze
riguardo alla descrizione delle attività ancora esigibili non sono elevate, la
dimostrazione di un effettivo posto di lavoro non essendo necessaria (cfr. STF
8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 8.2.2). Inoltre, la giurisprudenza ha
costantemente riconosciuto che sul mercato del lavoro equilibrato sono
disponibili attività di sorveglianza, verifica e controllo (cfr. STF
8C_300/2022 del 2 marzo 2023 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; cfr. STCA
35.2022.95 del 22 maggio 2023, consid. 2.10.3).
Del resto, la giurisprudenza ha
più volte ammesso che attività fisicamente leggere, svolte in posizione
prevalentemente seduta con possibilità di alternare la posizione a discrezione
dell’interessato e che non implicano il trasporto di oggetti pesanti, sono
senz’altro presenti sul mercato del lavoro (cfr. STF 8C_806/2012 del 12
febbraio 2013 consid. 5.2.1 e riferimenti ivi menzionati; 8C_219/2019 del 30
settembre 2019 consid. 5.2; cfr. STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023, consid.
2.10.3).
Infine la Corte federale ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora
sufficientemente ampio in una pronunzia 8C_117/2018 del 31 agosto 2018,
riguardante un’assicurata, sessantaduenne, completamente inabile nella sua
precedente attività (donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella
ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e abile all’80% in
attività alternative confacenti. L’Alta Corte in quella fattispecie non ha
ritenuto decisiva la circostanza che l’interessata possedeva una limitata
capacità di concentrazione, aveva una andatura più lenta del normale e
necessitava di pause, come pure che vi era una limitazione soggettiva delle
prestazioni (cfr. consid. 3.3.2; cfr. STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023,
consid. 2.10.3).
Stante tutto quanto precede, non può essere seguito il patrocinatore
dell’insorgente, laddove sostiene che le possibilità per la sua assistita di
trovare un impiego confacente, per sfruttare la propria restante capacità
lavorativa in un mercato del lavoro equilibrato, sarebbero limitate solamente a
determinati rami economici (cfr. consid. 2.8.5).
2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dall’8 settembre 2022 (cfr. consid. 2.1).
2.7.
2.7.1. Nella decisione avversata la CO 1 ha
quantificato come segue il “reddito da valida” dell’insorgente:
" (…)
Reddito senza invalidità
(…).
Nel caso concreto, l'assicurata era impiegata quale ausiliaria di pulizia presso l'amministrazione pubblica dal 24.01.2005 e nulla all'incarto fa pensare che avrebbe cambiato d'impiego o di datore di lavoro.
È dunque corretto che CO 1 abbia ritenuto che senza l'infortunio l'assicurata avrebbe continuato nella sua professione e ritenuto lo stipendio annuo da valido di CHF 44'000 indicato dal datore di lavoro per il 2022.
Per abbondanza aggiungiamo che trattandosi di un impiego presso l'amministrazione cantonale, gli stipendi sono chiaramente definiti e facilmente verificabili ed il posto di lavoro di addetta alle pulizie ad __________ esiste tuttora.
Inoltre, lo stipendio percepito dal __________ essendo più alto di quello percepito presso __________, per questa ragione, per un ipotetico 100% è stato ritenuto lo stipendio più alto. (…)” (doc. 543, pag. 4; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre la sottolineatura è della redattrice).
2.7.2. Per quanto concerne il “reddito da valida”, il patrocinatore dell’insorgente ribadisce anche davanti al TCA quanto segue:
" (…)
8.1 Reddito da valido
8.1.1 Si contesta fermamente che, come reddito ipotetico da valido, vada preso in considerazione un salario annuo di soli CHF 44'000.00 come da dichiarazione del 28 settembre 2022 del datore di lavoro della signora RI 1.
Anzitutto, la ricorrente non lavora più come ausiliaria di pulizia sin dal 16 febbraio 2017. È quindi impensabile che il datore di lavoro, a distanza di 5 anni dall'infortunio, possa indicare con sufficiente chiarezza quanto la sua dipendente avrebbe guadagnato oggi. Una dichiarazione di salario fatta molti anni dopo il termine effettivo dell'attività non può avere nessuna valenza nella determinazione dello stipendio, siccome il datore di lavoro non è in grado di sapere a posteriori (più di 5 anni dopo) quale sarebbe stato, l'andamento del salario della propria dipendente.
Qualora il reddito senza invalidità non possa essere determinato sulla base dell'ultimo reddito da attività lucrativa effettivo precedentemente conseguito, poiché quest'ultimo non può essere determinato in misura sufficientemente precisa, si può ricorrere a valori statistici.
Questo può accadere, per esempio, in caso di assenza pluriennale dal mercato del lavoro o di licenziamento della persona assicurata per motivi aziendali, oppure, per i lavoratori indipendenti, nei primi e poco rappresentativi anni di attività.
Vista l'assenza prolungata della ricorrente dal posto di lavoro (ormai più di 5 anni), per quantificare il reddito ipotetico che la stessa avrebbe potuto conseguire ipoteticamente senza l'invalidità, è necessario quindi fare riferimento ai valori statistici di cui alla tabella TA1 RSS 2020 (STF 8C89/2018 del 18 settembre 2018 consid. 3.3; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1). Nello specifico va quindi presa in considerazione la categoria n. 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione, riconosciuta dalla giurisprudenza anche per gli ausiliari di pulizia (cfr. TCA 32.2012.315 del 30.09.2013)), livello di competenza 2, in quanto l'assicurata è attiva da oltre 16 anni nel proprio campo e può sicuramente essere considerata come professionista del settore con una grande esperienza.
Il salario ipotetico da valido va quindi calcolato secondo il salario della categoria n. 55-56 di CHF 4'345.00 (tabella TA1 del 2020), livello di competenza 2, rapportato a 41.7 ore settimanali e adattato secondo il tasso di indicizzazione (+ 0.9 %) dei salari per il 2022, per un totale annuo di CHF 54'845.15 (4'345/40x41.7x12., aumentato dello 0.9 %).
8.1.2 Nella denegata ipotesi che codesta Compagnia assicurativa
decidesse di non seguire la prassi giurisprudenziale federale, si rileva che in
ogni caso, per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre determinare
quanto la stessa guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, come persona sana. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (STF 8C 592/2010 del 19
ottobre 2010, consid. 4).
In questo caso quindi, l'ultimo reddito che la signora ha conseguito è di CHF
5'513.15 (anno 2016, doc. D.2) presso __________ e di CHF 11'846.55
(anno 2016, doc. C.2) presso il __________, per un totale di CHF
17'359.70 con un grado di occupazione totale di circa il 35%.
Redditi che peraltro la resistente stessa ha calcolato nella decisione di opposizione (cfr. pt. 1.5), ma che tuttavia non sono stati considerati nella valutazione del reddito da valido, nonostante la giurisprudenza sia chiara in merito (così come esposto al pt. 2.5 della querelata decisione). La Compagnia assicurativa ha invece basato il suo calcolo unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente, senza tener conto della situazione effettiva del reddito.
Tale dichiarazione oltretutto prende in considerazione soltanto il reddito che la ricorrente avrebbe raggiunto con l'impiego presso il __________. Ritenuto che un grado d'occupazione del 100 % o più può essere raggiunto sia con un'unica attività che con più attività lucrative a tempo parziale, non si ravvede il motivo per cui non debba essere preso in considerazione anche il reddito che la stessa raggiungeva con l'impiego presso __________.
Ritornando al calcolo del reddito senza invalidità, si giunge alla conclusione che, con un grado di occupazione del 100%, la ricorrente avrebbe percepito un salario di CHF 49'599.14, che attualizzato per ogni anno all'evoluzione statistica dei salari (+0.4% nel 2017, +0,5% nel 2018, +0,9% nel 2019, +0,8% nel 2020, -0.2% nel 2021 e +0.9 nei 2022), porta a calcolare in CHF 51'235.91/anno il salario ipotetico da valido.
8.1.3 Per concludere, il calcolo del reddito da valido deve essere
stabilito il più concreto possibile sulla base della situazione effettiva della
richiedente. Ritenuto che la ricorrente non è attiva da più di 5 anni sul
mercato del lavoro, si applicano i valori statistici delle tabelle, che -
considerata la corretta categoria e l'esperienza professionale - si giunge ad
un reddito annuo pari a CHF 54'845.15. Qualora non si applicassero i
valori statistici, la valutazione va eseguita sulla base degli ultimi redditi
conseguiti, che porterebbe ad un reddito da valido di CHF 51'235.91/anno,
e non invece sulla base di una mera stima dichiarata anni dopo da uno dei due
datori di lavoro della ricorrente.” (cfr. doc. I, pag. 5-7; la sottolineatura e
il grassetto non sono della redattrice)
2.7.3. In sede di risposta la CO 1 si è
limitata a rilevare quanto segue: “Vista
l'argomentazione ricorsuale identica a quella esposta in sede d'opposizione, CO
1 rinvia alla sua decisione su opposizione, qui ripresa integralmente e nella
quale si è già confrontata con le rimostranze della ricorrente, cosicché ai
documenti di cui all'incarto per i dettagli” (doc. III).
2.7.4. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.6) e nella STF 8C_104/2021 del 27 giugno 2022 consid. 6.3.1.
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Dalle tavole processuali emerge
che l’assicurata, attiva quale donna delle pulizie dal 24 gennaio 2005 (con
contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovato annualmente), per lo __________,
a far tempo dall’infortunio del 16 febbraio 2017
non ha più ripreso la propria attività lavorativa e che il suo contratto di
lavoro a tempo determinato (periodo 1° aprile 2016-31 marzo 2017) non è stato
rinnovato alla scadenza (cfr. consid. 1.1 e doc. C1).
Il TCA ritiene che, in assenza del noto sinistro, il contratto di lavoro
dell’assicurata sarebbe stato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (DTF
138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), rinnovato, come peraltro già
precedentemente avvenuto per oltre 10 anni.
In simili circostanze,
conformemente alla citata giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal
rappresentante della ricorrente, il reddito da valido della sua assistita non
deve essere determinato in applicazione dei dati statistici.
Ciò premesso, dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, al momento
dell’infortunio, era attiva quale donna delle pulizie, in ragione di 10.50 ore
settimanali (pari ad un pensum del 25%) presso lo __________ e in
ragione di 6.00 ore (pari ad un pensum del 14%) presso la ditta __________
di __________, per un totale di un pensum del 39%.
Nell’anno precedente l’infortunio (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) la
ricorrente ha guadagnato fr. 12'133.35 (cfr. conteggi di stipendio di cui al
doc. C2; sono esclusi gli assegni per i figli, conformemente a quanto stabilito
in STF I 600/01 del 26 giugno 2003 al consid. 3.2.2; cfr. pure la STCA
35.2017.51 dell’11 settembre 2017, consid. 2.5, la STCA 35.2021.83 del 7 marzo
2022, consid. 2.9.3 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.8.2)
lavorando presso lo __________ e fr. 6'061.20 presso la __________ (cfr.
conteggio conto di salario 2016 di cui al doc. D2) per complessivi fr.
18’194.55.
In questo contesto giova qui ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito
da valido deve essere determinato indipendentemente dal fatto che prima del
sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure
a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da
valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo pieno
(cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; BGE 119 V 475 consid.
2b; DTF 144 V 72, consid. 5.2.1 e la DTF 144 V 63 consid. 6.1; cfr. pure la
STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.8; la STCA 35.2011.72 dell’8
agosto 2012, consid. 2.4.5; cfr. pure la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023,
riguardante un assicurata che era attiva al 78%, confermata con STF 8C_392/2023
del 21 dicembre 2023).
Inoltre, secondo l’art. 28 cpv. 2 OAINF 1a frase “Per gli assicurati esercitanti contemporaneamente diverse attività
salariate, il grado d’invalidità è determinato in funzione del pregiudizio
patito in tutte queste attività” (cfr. pure T. Flückiger, in Basler
Kommentar zum Unfallversiche-rungsgesetz, 2019, n. 69 ad art. 18: “Erfolgt die Invaliditäts-bemessung nach der
Einkommensvergleichs-methode, ist demnach beim Valideneinkommen der Verdienst
aus sämtlichen UVG-versicherten unselbständigen Erwerbstätigkeiten zu
berücksichtigen”; per dei casi in cui il TCA ha tenuto conto dei
redditi provenienti da attività salariate diverse cfr. la STCA 35.2017.51
dell’11 settembre 2017, consid. 2.5 e la STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021,
consid. 2.5.5; la STCA 32.2020.96 del 1° marzo 2021, consid. 2.8 e la STCA 32.2023.116
del 29 aprile 2024, consid. 2.22.4).
Stante quanto precede il TCA non può confermare il reddito da valida di fr.
44'000.- determinato dalla CO 1 considerando unicamente il reddito
lavorativo proveniente dall’attività svolta presso lo __________ (percentuale
lavorativa effettiva del 25% riportata ad un pensum del 100%).
Concludendo, il salario da valida, per il 2016, ammonta pertanto a complessivi
fr. 18’194.55 (fr. 12'133.35 + fr. 6'061.20) per un pensum del 39% pari
a fr. 46'652.69 per un pensum del 100%.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2022 (+0,4
per il 2017, +0,5 per il 2018, +0,9 per il 2019, +0,8 per il 2020, -0,2 per il
2021 e + 0.9 per il 2022), un reddito annuo di fr. 48'211.40, importo
corrispondente a un’occupazione a tempo pieno.
In simili circostanze la critica ricorsuale del patrocinatore dell’assicurata
all’operato della CO 1 per non avere considerato un reddito da valido di fr.
54'845.15 rispettivamente di fr. 51'235.91
deve essere respinta.
Il "reddito da valida" per il 2022 ammonta, quindi, a
fr. 48'211.40.
2.8.
2.8.1. Nella decisione avversata la CO 1 ha
quantificato come segue il “reddito da invalida” dell’insorgente:
" (…).
Reddito con invalidità
(…).
Nella fattispecie CO 1 ha utilizzato correttamente, nella sua decisione, le tabelle statistiche per l'anno 2020 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (TA1_skills-level). Sulla base di queste tabelle ha ritenuto lo stipendio mensile di CHF 4'276.- ovvero lo stipendio statistico per le donne in attività fisiche o manuali semplici in tutti i settori di attività. Ha inoltre adattato lo stipendio all'orario di lavoro settimanale medio di 41.7 ore e adattato all'evoluzione nominale dei salari, donne di 0.6, per un reddito da invalido annuo di CHF 53'813.72.
In seguito, CO 1 ha correttamente applicato una riduzione del 25% come ritenuto dal Dr. __________ per dolori neuropatico e disturbi del sonno. Il guadagno annuo da invalido ammonta dunque a CHF 40'360.32.
Non si può seguire l'argomento dell'opponente che esclude una gran parte delle professioni della lista in ragione del suo apprezzamento personale riguardo la formazione o lo stato di salute.
In effetti, le limitazioni relative allo stato di salute sono già state valutate in sede medica e come già esposto al consid. 2.13 l'assenza di formazione è già un elemento delle professioni del livello 1.
Da giurisprudenza costante è ritenuto che le attività di livello di competenza 1 non richiedano né formazione, né esperienza professionale specifica.
Questo vale in particolare per il mercato del lavoro per lavoratori non qualificati o semiqualificati, dove l'offerta d'impiego è sufficiente, in particolare nell'industria, dove possono essere effettuati compiti di sorveglianza e di controllo, i quali non implicano carichi fisici e che permettono frequenti cambiamenti di posizione.
Non è irrealista ritenere che esista su un mercato equilibrato del lavoro, nel largo ventaglio di attività considerate, un impiego adatto alla situazione dell'assicurata lesa nella sua salute.
Questa nozione è certo teorica ed astratta ma è inerente al sistema legale e trova il suo fondamento all'art. 16 LPGA.
(…).
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tenere conte delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
In primo luogo, per quanto riguarda i postumi dell'infortunio, la giurisprudenza ritiene che se sono possibili attività leggere e medie, non vi è alcuna riduzione da prendere in considerazione per questo motivo, poiché il livello di competenza conservato comprende già un gran numero di attività leggere e medie alla portata dell'assicurato. In questo caso, lo stato di salute dell'assicurato è compatibile con un'attività leggera. In una decisione, il Tribunale federale ha constatato che, rispetto ad altre persone che lavorano e la cui salute non è stata compromessa, esistono attività sufficienti sul mercato del lavoro in cui l'assicurata può lavorare senza subire una riduzione significativa del reddito, e ha abolito la detrazione per limitazioni funzionali.
Alla stessa stregua, il Tribunale federale considera che la mancanza d'esperienza nella nuova professione non è un fattore che gioca un ruolo fondamentale delle perspettive salariali. Da una parte, le attività adattate possibili (semplici e ripetitive di livello di competenza 1) non richiedono né formazione, né esperienza professionale specifica. D'altra parte, tutto nuovo impiego va di pari passo con un periodo d'apprendimento, di modo che non vi è luogo di effettuare una riduzione per questo motivo.
L'età dell'assicurata, 53enne al momento della redazione della presente decisione su opposizione, non può essere considerato come avanzata o incisiva sulle sue capacità a ritrovare una professione di livello di competenze 1. Anche a questo titolo non può essere effettuata una riduzione.
Infine, si ricorda come le limitazioni fisiche e mentali siano già state valutate dal Dr. __________ con un rendimento del 75% e non si devono dunque tener conto doppiamente anche nella riduzione del guadagno da invalido.
Per queste ragioni e vista la valutazione globale degli elementi esposti, non vi è alcuna riduzione del salario da invalido possibile. (…)” (doc. 543, pag. 4-6; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre la sottolineatura è della redattrice)
2.8.2. Per quanto concerne il “reddito da
invalida”, il patrocinatore dell’insorgente ribadisce anche davanti al TCA
quanto segue:
" (…) il valore medio di CHF 4'276.00 utilizzato da codesta Compagnia assicurativa per determinare il reddito ipotetico da invalido è nettamente sproporzionato per rispetto al salario che la ricorrente è / sarà in grado di percepire nella nuova ipotetica attività. Infatti, prendendo in considerazione la situazione lavorativa passata, personale e di salute attuali della signora RI 1, ci si accorge subito che la stessa non sarà di certo in grado di esercitare la maggior parte delle professioni presenti nella tabella TA1.
A questo proposito, infatti, si rileva che nell'applicare la
tabella TA1 occorre stabilire se siano i valori per un determinato ramo
economico o quelli totali di tutti i settori a riflettere meglio la situazione
della persona assicurata. A tal fine si deve tenere conto sia della formazione
professionale sia della situazione personale.
La ricorrente, cittadina italiana ormai 53enne, non ha particolari conoscenze
linguistiche. La stessa ha lavorato per più di 16 anni esclusivamente quale
ausiliaria di pulizie presso le __________ di __________ e presso la ditta __________
con un grado di occupazione del 35% e per il restante 65% quale casalinga. Non
dispone di titoli di studio o di una formazione professionale (ha semplicemente
conseguito il diploma di scuola media in Italia) e non ha mai esercitato altre
professioni oltre a quella sopramenzionata. Tali motivi la rendono quindi
difficilmente idonea al collocamento, senza considerare il suo stato di salute
che le impedisce di fare il maggior numero delle attività imputatele, oltre che
di effettuare normali tragitti, le scale e di camminare su terreni sconnessi.
Infatti, esaminando le categorie professionali della tabella TA1 ci si accorge immediatamente che le attività elencate nel "settore 2 produzione" (n. 05-43 TA1) non possono essere esercitate dall'assicurata, sia a causa del suo stato di, salute sia in considerazione della sua formazione professionale. La stessa, non disponendo di un diploma o di una qualifica in questo ramo, che per forza di cose necessita di una certa manualità, competenza ed esperienza, non sarebbe mai in grado di trovare un datore di lavoro disposta ad assumerla. Men che meno per un salario superiore al minimo legale vigente in Canton Ticino, pari a CHF 3'600.00 lordi mensili. Senza contare che la maggior parte delle attività richiede una prestazione fisica, che la ricorrente - come accertato dalla perizia medica - non è in grado di svolgere. Pertanto, i salari presenti in tale settore non possono essere presi in considerazione per la determinazione del reddito ipotetico da invalido.
Tale ragionamento si applica pure alle categorie "commercio; riparazione di autoveicoli" (n. 45-47 TA1), "servizi di informazione e comunicazione" (n. 58-63 TA1), "attività finanziarie e assicurative" (n. 64-66 TA1), "attività professionali scientifiche e tecniche" (n. 69-75 TA1) e "attività di organizzazioni associative e religiose, riparazione beni uso personale" (n. 94-95 Tal1 che prevedono tutte un tipo di formazione e conoscenze particolari, che la ricorrente non possiede.
Inoltre, giova pure rilevare come la situazione di salute dell'assicurata le impedisca di esercitare tutte le professioni presenti nella categoria "attività di trasporto e magazzinaggio" (n. 49-53 TA1) (tra le quali risulta pure quella paragonata all'ausiliaria della pulizia; cfr. n. 55-56 TA1), professioni che prevedono un tipo di lavoro in continuo movimento, in netto contrasto con quanto prescritto dal dr. med. __________ (cfr. "anche in attività adeguate a livello ergonomico nel carico si definisce una limitazione del 25% per ridotto rendimento di un normale pensum lavorativo per dolore neuropatico con disturbi del sonno. Evidentemente si deve trattare di attività prevalentemente leggera e sedentaria senza necessità di deambulazione > 50m e/o effettuare scale o dover camminare su terreni sconnessi", doc. E.-, pt. 8.2).
Quindi, ciò che può essere ragionevolmente richiesto dalla signora sono lavori per i quali non è richiesta una formazione specifica. Professioni per le quali non sono richiesti prolungati periodi in piedi. Professioni compatibili con un'occupazione a tempo parziale.
Le uniche attività che presentano tali caratteristiche sono
casomai quelle "amministrative e di servizi di supporto" (n.
77-82 TA1) per un salario mensile di CHF 3'979.00 (livello competenza 1),
oppure "altre attività di servizi personali" (n. 96 TA1) per
un salario mensile di CHF 3'908.00 (livello competenza 1). Solo queste attività
sono prevalentemente sedentarie, semplici e ripetitive, come prescritto dal dr.
med. __________.
A differenza di quanto sostiene la controparte, tali aspetti devono es-sere
presi in considerazione non solo per la scelta del livello di competenza, bensì
anche nella determinazione del settore economico che più si addice alla
situazione effettiva e concreta della ricorrente, sulla base del suo stato di
salute e della sua formazione professionale.
Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido che la ricorrente potrebbe
percepire mensilmente secondo statistica ammonta al mas-simo a CHF 3'943.50
(media dei suddetti salari), per un totale annuo di CHF 49'777.18
(3'943.50/40x41.7x12 aggiunto lo 0.9%).
Ci sarebbe invero da chiedersi se per la qui ricorrente, considerate le sue
specifiche personali di cui si è detto, si debba addirittura tenere in considerazione
il salario minimo cantonale di CHF 3'600.00 men-sili, per un totale annuo a
tempo pieno di CHF 43'200.00.
Vista la "limitazione del 25% per ridotto rendimento di un
normale pensum lavorativo" stabilita dalla perizia medica del dr. med.
__________ del 14 settembre 2022 (punto 8.2, doc. E.), e applicata pure
nella decisione querelata, il salario deve in seguito essere adeguato in tal
senso, ciò che porta a determinare il reddito da invalido in CHF 37'332.88/anno,
nel migliore dei casi.
Da ultimo, la Compagnia assicurativa qui resistente avrebbe dovuto prendere in
considerazione il principio giurisprudenziale che prevede come possa essere
operata una riduzione, al massimo nella misura del 25%, sui salari statistici
qualora dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazioni
addebitatili al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità, tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione) sussistano degli indizi che
permettono di ammettere che, anche in un'attività idonea, l'assicurato
subirebbe un discapito
salariale. Come d'altronde aveva già fatto a suo tempo nella decisione del 24 luglio 2019 dove era stata espressamente riconosciuta una riduzione del 10% (doc. L., decisione del 24 luglio 2019, pag. 4).
L'assenza di conoscenze professionali, le più che limitate
conoscenze linguistiche, l'età avanzata, la nazionalità, il limitato grado di
occupazione (25%) e l'assenza dal mondo del lavoro da ormai più di 5 anni,
dovevano indurre la CO 1 ad apportare al salario un'ulteriore riduzione nella
misura di almeno del 20%. Riduzione che - al contrario di quanto sostiene la
resistente - è indipendente da quella valutata dal dr. med. __________ per il
dolore neuropatico e il disturbo del sonno.
Ne consegue così - preso in considerazione tutte le sopraesposte circostanze -
un salario ipotetico annuo da invalido di CHF 29'866.31.” (doc.
I, pag. 8-11; n.d.r.: il grassetto, il corsivo e le sottolineature non sono
della redattrice)
2.8.3. In sede di risposta la CO 1 si è limitata a rilevare quanto segue: “Vista l'argomentazione ricorsuale identica a quella esposta in sede d'opposizione, CO 1 rinvia alla sua decisione su opposizione, qui ripresa integralmente e nella quale si è già confrontata con le rimostranze della ricorrente, cosicché ai documenti di cui all'incarto per i dettagli” (doc. III).
2.8.4. Per quanto riguarda il reddito da invalido, il TCA rileva che, nella sentenza di principio pubblicata in DTF 126 V 75 seg., l’Alta Corte ha stabilito che, ai fini della sua determinazione, fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Giova qui pure ricordare che l’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha anche stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006; STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.9.1).
Inoltre il Tribunale federale, relativamente alla tabella di riferimento TA1, ha anche precisato che ci si deve fondare, di principio, sui salari mensili indicati nella linea “totale” del “settore privato”, riferita ai salari lordi standard, che sono a loro volta basati sempre sul valore mediano o centrale. È possibile fare eccezionalmente capo ai salari mensili dei settori particolari (settore 2 “produzione” e settore 3 “servizi”) rispettivamente a dei rami particolari, allorquando si tratta di permettere ad un assicurato di mettere pienamente a profitto la propria capacità di lavoro residua. Questa facoltà è data solamente nei casi particolari in cui l’assicurato, prima del danno alla salute, ha lavorato in un ambito specifico per numerosi anni e praticamente un lavoro in un altro ambito non entra più in linea di conto. Per contro ci si deve riferire alla linea “totale” del “settore privato”, allorquando un assicurato non può più esercitare la propria attività abituale, ma può essere immesso in un nuovo ambito lavorativo per il quale l’insieme del mercato del lavoro è di principio disponibile (cfr. DTF 148 V 174, consid. 6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STF 8C_605/2022 del 29 giugno 2023, consid. 4.2.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STF 8C_576/2022 del 1° giugno 2023, consid. 4.2; STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021, consid. 5.2.1 e rinvii ivi citati; STF 8C_205/2021 del 4 agosto 2021, consid. 3.2.1 e rinvii ivi citati; STF 8C_665/2020 del 14 aprile 2020, consid. 4.2.2 e rinvii ivi citati; cfr., anche al STCA 35.2023.89 delll’11 marzo 2024, consid. 2.9.1; cfr. pure la STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid. 5.2.1).
2.8.5. Dal momento che la ricorrente è in
grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 75%) in
attività adeguate,
in particolare leggere e sedentarie, tenuto conto dei limiti funzionali
indicati dal medico fiduciario della CO 1 (cfr. consid. 2.5.1 e 2.5.2), il
reddito da invalida (di fr. 53'813.72) è stato correttamente calcolato
dall’amministrazione in base alla media “totale” dei dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 (facendo capo
segnatamente alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico
totale, livello di competenze 1, donne, indicizzando il dato statistico sino al
2022), che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di
svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata, così come
indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.2). Parimenti
rettamente la CO 1 ha poi operato una riduzione del 25% per la diminuzione di
rendimento medicalmente giustificata, giungendo così a fr. 40'360.32.
In questo contesto giova qui pure
ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie
affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di
guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere
obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua
attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad
accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù
del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF
8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024,
consid. 2.9; STCA 35.2023.65 del 29 gennaio 2024, consid. 2.9 e la STCA
35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.2).
Stante quanto precede le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto
all’amministrazione per avere considerato i valori totali della tabella TA1
anziché quelli derivanti da determinati rami economici (segnatamente attività
"amministrative e di servizi di supporto" di cui al n. 77-82
TA1 e "altre attività di servizi personali" di cui al n. 96
TA1), devono essere respinte.
2.8.6. Questa Corte prende atto che
l’amministrazione nella decisione avversata non ha applicato alcuna deduzione
sociale (cfr. doc. 543, pag. 6).
In questo contesto il TCA rileva innanzitutto che, secondo la più recente
giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già
tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In
altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione
percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato
equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri
casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità
lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di
un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2;
8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si
veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le
revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure,
tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10, la STCA
35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3 e la STCA 32.2023.116 del 29
aprile 2024, consid. 2.22.5).
Occorre, inoltre, ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10).
Questa giurisprudenza è stata
sostanzialmente confermata anche dalla STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023
consid. 5.1.1 e 5.2.2, dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid.
5.4.2.3 e pure dalla recente STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid.
5.2.2.3.
A proposito del criterio del tasso d’occupazione, giova qui ricordare che, nella
STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011, l’Alta Corte ha stabilito che la circostanza
che una persona assicurata presenta una capacità lavorativa a tempo pieno, ma
con una riduzione del rendimento, non giustifica di per sé stessa una
decurtazione sociale:
" (…)
2.3.1 Unter dem Titel Beschäftigungsgrad
wird bei Männern, welche gesundheitlich bedingt lediglich noch teilzeitlich
erwerbstätig sein können, ein Abzug anerkannt. Damit soll dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass bei Männern statistisch gesehen Teilzeitarbeit
vergleichsweise weniger gut entlöhnt wird als eine Vollzeittätigkeit (vgl. die
nach dem Beschäftigungsgrad differenzierenden Tabellen T2* in der LSE 06 S. 16
und T6* in der LSE 04 S. 25; Urteile I 69/07 vom 2. November
2007 E. 5.1 und I 793/06 vom 4. Oktober 2007 E. 2; vgl. auch Urteile
8C_664/2007 vom 14. April 2008 E. 8.3 und I 101/07 vom 3. Januar 2008 E. 6.2;
anders dagegen bei den Frauen: Urteil 9C_382/2007 vom 13. November 2007 E. 6.2
sowie Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E.
6.6.2 und I 704/03 vom 28. Dezember 2004 E. 4.1.2; Urteil 9C_728/2010 vom 21.
September 2010 E. 4.1.1). Dagegen rechtfertigt der Umstand, dass eine
grundsätzlich vollzeitlich arbeitsfähige versicherte Person gesundheitlich
bedingt lediglich reduziert leistungsfähig ist, an sich keinen Abzug vom Tabellenlohn
(Urteile 8C_827/2009 vom 26. April 2010 E. 4.2.1, 9C_980/2008 vom 4.
März 2009 E. 3.1.2, 8C_765/2007 vom 11. Juli 2008 E. 4.3.3, 9C_344/2008 vom 5.
Juni 2008 E. 4 und I 69/07 vom 2. November 2007 E. 5.1).” (n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
In una sentenza 9C_780/2023 de 23 aprile 2024, al consid. 6, il Tribunale federale ha sottolineato che:
" C'est finalement en vain que la recourante demande la prise en considération d'un abattement de 20 %. Outre que la critique ne remplit pas les conditions de motivation d'un grief devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence considère que lorsqu'une personne assurée est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). On peut dès lors renvoyer aux considérations convaincantes de l'autorité précédente.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
(vedi pure la STF 8C_673/2012 del 16 maggio 2013 consid. 5.2; la STF 9C_359/2014
del 5 settembre 2014 consid. 5.4; la STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid.
8.1; la STF 9C_763 /2015 del 9 maggio 2016, consid. 4.2; la STF 9C_635/2016 del
14 dicembre 2016 consid. 4.3; la STF 8C_884/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.4
e la STF 8C_705/2018 del 16 maggio 2019, consid. 3.2).
Questo Tribunale ricorda di avere già confermato ai consid. 2.5.1 e 2.5.2 che,
tenuto conto degli impedimenti dovuti al danno infortunistico, l’assicurata
presenta una capacità lavorativa residua del 100% con una riduzione del
rendimento del 25%, dovuta al dolore neuropatico con disturbi del sonno, in
attività adeguate (specificatamente in attività leggere e sedentarie)
rispettivamente che la ricorrente gode di un ventaglio di attività esigibili
ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità
lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le limitazioni infortunistiche -
che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente
anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) - non esplicano
ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile nel ventaglio
di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro equilibrato. In simili
condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare
giustificata.
Questa Corte segnala inoltre che, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda pure STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid. 5.2.2.2 e STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante, STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8, STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3 e STCA 32.2023.116 del 29 aprile 2024, consid. 2.22.5).
Lo stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8, STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3 e STCA 32.2023.116 del 29 aprile 2024, consid. 2.22.5).
Anche l’età della ricorrente al momento determinante (ovvero al momento della
nascita dell’eventuale diritto a una rendita - settembre 2022 - cfr., su questo
specifico aspetto, STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) - 53 anni
– non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da
invalido (in questo senso, si veda DTF 148 V 195, consid. 3.6.2, concernente un
assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle
rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i
64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo,
trattandosi di posti di lavoro senza funzione di quadro e che, in concreto, il
ricorrente non era stato in grado d’indicare per quali motivi, su un mercato
del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età;
cfr. pure STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età
dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione
sociale; per un caso analogo, riguardante un 54enne, cfr. STCA 35.2022.22
dell’11 luglio 2022, consid. 2.10.5).
Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita
dell’eventuale diritto a una rendita, l’insorgente aveva un’età ancora
piuttosto lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si
veda STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante proprio
un assicurato cinquantenne; cfr. pure la già citata STCA 35.2022.22 dell’11
luglio 2022, consid. 2.10.5).
In questo contesto, giova qui pure ricordare che nella recente STF 8C_215/2023
del 1° febbraio 2024, consid. 5.2.2.2., l’Alta Corte ha ribadito il principio
secondo il quale “gerade Hilfsarbeiten auf
dem massgebenden ausgeglichenen Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt
werden und sich bei diesen Tätigkeiten ein fortgeschrittenes Alter nicht
zwingend lohnsenkend auswirken muss (BGE 146 V 16 E. 7.2.1 mit Hinweisen;
Urteil 8C_128/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 6.2.3)”.
Secondo questa Corte, neppure la
prolungata assenza dal mercato del lavoro dell’insorgente - in concreto,
l’assenza dal mercato del lavoro è durata all’incirca cinque anni e mezzo,
ossia dal febbraio 2017 al settembre 2022 (momento in cui l’assicurata è
tornata nuovamente abile al lavoro) - giustifica una decurtazione a tale titolo
del reddito statistico da invalida.
A questo proposito giova qui ricordare che, nella recente STF 8C_215/2023 del
1° febbraio 2024, consid. 5.2.2.1, l’Alta Corte ha ribadito il principio
secondo il quale “sich eine langjährige
Abwesenheit vom Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss ohnehin nicht zwingend
lohnsenkend auswirkt (vgl. Urteil 8C_111/2021 vom 30. April 2021 E. 4.3.3 mit
Hinweis)” (per un caso in cui è stata invece eccezionalmente ammessa
una riduzione in ragione della prolungata assenza dal mercato del lavoro
[assenza superiore ai vent’anni], cfr. STF 9C_14/2022 del 21 luglio 2022
consid. 5.5, pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 2 p. 6 ss.).
Infine, una decurtazione non è stata ammessa nemmeno per assicurati titolari di
un permesso di dimora (cat. B) (cfr. STF 8C_215/2023 del 1° febbraio
2024, consid. 5.2.2.2: “Was den
Ausländerstatus (Aufenthaltsbewilligung B) anbelangt, ist nicht ersichtlich,
dass dieser die Möglichkeit des Beschwerdeführers erheblich schmälern würde,
auf dem für ihn in Frage kommenden Arbeitsmarkt mit einem durchschnittlichen
Lohn rechnen zu können (vgl. auch Urteile 8C_339/2022 vom 9. November 2022 E. 6.4.2 und 8C_314/2019 vom
10. September 2019 E. 6.2, je mit Hinweis auf LSE-Tabelle TA12)”; STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.2: “Was die Aufenthaltsbewilligung B betrifft,
ist nicht ersichtlich, inwiefern diese lohnmindernd zu berücksichtigen wäre,
vermag sie doch auch im Rahmen der Ermittlung des Invalideneinkommens gestützt
auf die LSE mangels tieferer Löhne keinen Abzug zu begründen (vgl. dazu LSE
Tabelle TA12).”; STF 8C_766/2017, 8C_773/2017 del
30 luglio 2018 consid. 8.6: “…
il n'apparaît pas d'emblée que l'âge de l'assuré, son permis B ou encore son
manque d'expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au
regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives
salariales.”).
Alla luce
di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3),
questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, la CO 1 non
abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante,
STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e STCA 35.2021.74 del 29
novembre 2021, consid. 2.11.4).
Il “reddito da invalida" per il 2022 è, quindi, pari a fr.
40'360.32.
2.9. Confrontando ora il reddito da
invalida di fr. 40'360.32 (cfr. supra, consid. 2.8.6) con il reddito da
valida di fr. 48'211.40 (cfr. supra, consid. 2.7.4), si ottiene per il
2022 un grado d’invalidità del 16% ([48'211.40 - 40'360.32] x 100 : 48'211.40 =
16.28% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, la decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che
l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità del 16% dal 1° novembre
2022 (fino al 31 ottobre 2022 ha infatti ricevuto le indennità giornaliere:
cfr. doc. 497 e doc. 543).
2.10. Alla luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’incarto LAINF è stato versato con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).
2.11. Visto l’esito del ricorso, la CO 1 verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del
17 novembre 2023 della CO 1 è riformata nel senso che l’assicurata ha diritto
ad una rendita d’invalidità LAINF del 16% dal 1° novembre 2022.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’assicurata fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti