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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 aprile 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° marzo 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 21 marzo 2022, RI 1, nato nel 1977, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da un ponteggio e ha battuto la spalla sinistra contro una parete in beton.
L’esame di RMN del 6 aprile 2022 ha evidenziato la presenza di una rottura totale del tendine sovraspinato con moderata tendinosi dell’infraspinato e del sottoscapolare (doc. 18).
Nel mese di aprile 2022, il dott. __________ ha quindi sottoposto l’assicurato a un intervento artroscopico di sinoviectomia, tenotomia del capolungo del bicipite, acromioplastica, borsectomia, resezione acromio-claveare e riparazione del tendine sovraspinato (doc. 13).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel decorso, l’assicurato ha lamentato una recrudescenza dei disturbi alla spalla sinistra.
L’artro-RMN del 7 dicembre 2022 ha mostrato una fissurazione a tutto spessore del tendine sovraspinato in sede prossimale sottoacromiale senza segni d’involuzione adiposa del muscolo corrispondente (doc. 137).
In data 2 marzo 2023, RI 1 è stato sottoposto a una nuova operazione artroscopica alla spalla sinistra con riparazione dei tendini sovra- e sottospinato (doc. 141).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 ottobre 2023, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute oggetto dell’intervento artroscopico del marzo 2023, ritenuto che non si tratterebbe più di una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 21 marzo 2021 (doc. 208).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 221 e doc. 226), in data 1° marzo 2024, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 243).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12 aprile 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che l’CO 1 venga condannato ad assumere l’intervento chirurgico del 2 marzo 2023 e le successive terapie, così come a versare le relative indennità giornaliere, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I, p. 8).
Questa, in particolare, l’argomentazione sviluppata dalla patrocinatrice dell’assicurato a sostegno delle proprie pretese:
" (...) Concretamente, dal momento in cui il signor RI 1 ha subito l’infortunio, la condizione di salute della sua spalla non è mai ritornata come quella di prima del 21 marzo 2022. Egli continua ad oggi a seguire un percorso di fisioterapia per il problema alla spalla.
Dopo la prima operazione, coperta dalla CO 1, il mio assistito ha continuato a lamentare dolore nella spalla sinistra. Dolore che, con radiografia del 7 febbraio 2023, sia il Dr. med. __________ che il Dr. med. __________ hanno identificato come una recidiva della lesione del sovraspinato della spalla sinistra, quindi la completa rottura transmurale del sovraspinato. Le considerazioni dei due medici specialistici che hanno seguito il signor RI 1 sono chiare e lineari.
(…).
… Si parla dunque di recidiva che deriva direttamente dall’infortunio del 21 marzo 2022. Nessun altro evento infortunistico è infatti intervenuto tra l’infortunio sul luogo di lavoro del 21 marzo 2022 e la seconda operazione alla spalla del 2 marzo 2023. Nessun altro evento esterno estraneo all’infortunio ha messo in discussione il nesso causale tra questi due eventi.
(…).
… In data 2 marzo 2023, lo stato di salute del signor RI 1 non era sicuramente tornato ad essere come quello prima dell’infortunio, tantomeno simile (status quo ante) e questo lo provano tutti i rapporti medici presentati durante quel periodo dal dottor __________ e dal dottor __________.
Lo stato della spalla del signor RI 1 in data 2 marzo 2023 non era neppure lo stesso in cui la sua spalla sinistra sarebbe stata in qualsiasi caso, anche senza infortunio (status quo sine).
(…).
… Né lo stato quo ante né lo stato quo sine sono stati raggiunti nella presente situazione. L’assicuratore infortuni non aveva dunque il diritto di cessare la presa a carico delle proprie prestazioni. La decisione di rifiuto della CO 1 non è giustificata e recisamente contestata.
(…).
… Le diverse conclusioni del medico della CO 1 non sono sempre lineari tra loro. In primo luogo il Dr. __________ indica che il qui ricorrente doveva avere una degenerazione pre-esistente alla spalla sennò non si spiega come un colpo diretto all’omero possa provocare una lesione alla cuffia dei rotatori. In secondo luogo, il medico di fiducia della CO 1 rifiuta la copertura assicurativa per il motivo che la nuova lesione è dovuta a un processo degenerativo. La lesione non si trova infatti nella zona di riparazione precedente ma più prossimale alla sutura del tendine. Con il suo ultimo rapporto il Dr. med. __________ indica in sostanza che anche pazienti 45enni possono presentare segni degenerativi della cuffia (4-8% della popolazione).
(…).
… Al contrario, il Dr. med. __________ presenta un rapporto costante della situazione di salute del signor RI 1. Lo specialista, infatti, nei diversi rapporti da lui presentati evidenzia una recidiva di rottura a tutto spessore del tendine e specifica che la rottura del tendine è legata all’evento traumatico avvenuto nel marzo 2022 che ha procurato la prima rottura del sovraspinato (doc. S).
(…).
… Considerato dunque che prima dell’infortunio il qui ricorrente non presentava alcun problema clinico a livello del sovraspinoso come affermato dal Dr. med. __________, la recidiva della lesione è con verosimiglianza preponderante da collegare direttamente all’infortunio sul posto di lavoro del 21 marzo 2022 (doc. S). (…).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 7 maggio 2024, l’istituto assicuratore resistente si è pronunciato in merito alla domanda volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. IV).
1.7. Con decisione 35.2024.34 del 15 luglio 2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute oggetto dell’intervento artroscopico del 2 marzo 2023, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. 243) si evince che l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni per i disturbi interessanti la spalla sinistra che hanno fatto oggetto dell’intervento artroscopico del 2 marzo 2023, facendo capo al parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Dagli atti di causa emerge che il medico __________ si era pronunciato in merito all’eziologia della problematica interessante la spalla sinistra già a margine della visita di controllo del 12 dicembre 2022 (cfr. doc. 14), posteriormente quindi all’artroscopia del 28 aprile 2022, in occasione della quale il dott. __________ aveva praticato una sinoviectomia, una tenotomia del capolungo del bicipite, un’acromioplastica, una resezione interiore a livello acromio-claveare e una riparazione del tendine del muscolo sovraspinato (a quest’ultimo riguardo, si noti che intraoperativamente il dott. __________ aveva riscontrato una lesione transmurale distale del sovraspinato, che è poi stata suturata, tendine che si presentava in parte sfrangiato anche a livello prossimale, per cui era stato regolarizzato con lo shaver – cfr. doc. 137).
Con referto datato 13 dicembre 2022, il dott. __________ ha segnatamente sostenuto che “… un colpo diretto all’omero/spalla sinistra non è in grado di provocare una lesione della cuffia rotatoria. Siamo in presenza di una spalla con degenerazione pre-esistente, un sovraspinato sfilacciato e fine con multiple irregolarità nella superficie attorno al tubercolo maggiore, artrosi AC e ridotta distanza acromio omerale di circa 6 cm. Il dr. med. __________ ha effettuato un intervento corretto liberando lo spazio subacromiale, rifissare la lesione centrale parziale del sovraspinato, trattando così anche le patologie di origine non infortunistica ma di origine morbosa presenti alla spalla sinistra ed anche alla spalla destra. Con la riparazione della lesione parziale, trattando anche i problemi non infortunistici, si può dichiarare una situazione stabile riguardo le conseguenze strettamente infortunistiche. Ho spiegato all’assicurato che la CO 1 è responsabile unicamente per le conseguenze infortunistiche e non di origine morbosa. Non entro in discussione se la lesione parziale è causata dalla contusione diretta o meno.” (doc. 106, p. 4).
Sempre nel dicembre 2022, dopo la ripresa del lavoro, l’assicurato ha consultato il dott. __________ in ragione della ricomparsa di dolori e scatti alla spalla sinistra.
Dal relativo rapporto si evince che, secondo il curante specialista, l’artro-RMN eseguita nel frattempo (cfr. doc. 115) aveva mostrato una “evoluzione verso una rottura transmurale sempre a carico del sovraspinato ma più prossimale, in zona intratendinea e non dove era avvenuta la riparazione, ovvero alla inserzione distale del tendine sull’osso, per il resto testa ben centrata, gli altri tendini della cuffia appaiono conservati, …” (doc. 104).
Successivamente, il dott. __________ ha indirizzato l’insorgente al dott. __________. Nel referto del 21 dicembre 2023 redatto all’attenzione del collega, egli ha evidenziato segnatamente “la situazione degenerativa importante recentemente constatata anche alla spalla dx” (doc. 114 – il corsivo è del redattore).
In data 2 marzo 2023 ha quindi avuto luogo una seconda operazione artroscopica alla spalla sinistra, eseguita dal dott. __________, con riparazione dei tendini sovra- e sottospinato, interessati da una rottura inserzionale (doc. 141).
Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi in merito all’origine del danno trattato con l’artroscopia appena citata, il dott. __________ ha sostenuto non trattarsi di una conseguenza infortunistica. In questo senso, l’evento infortunistico di cui è rimasto vittima l’assicurato non era atto a causare ben due lesioni tendinee, in un paziente che prima dell’intervento muoveva liberamente la spalla sinistra (così come attestato dal dott. __________), circostanza quest’ultima non possibile in presenza di una lesione acuta e completa della cuffia rotatoria (cfr. 160).
Lo stesso medico __________, con apprezzamento del 12 settembre 2023, ha ribadito che già prima dell’infortunio assicurato l’insorgente era portatore di alterazioni degenerative alla spalla sinistra, circostanza confermata dal tenore del rapporto 21 dicembre 2022 del dott. __________.
In merito alle lesioni tendinee oggetto dell’intervento del 2 marzo 2023, il dott. __________ ha osservato che nel frattempo l’insorgente non è stato vittima di un nuovo infortunio né ha compiuto movimenti in grado di provocare una nuova lesione della cuffia, di modo che si tratta di lesioni sviluppatesi spontaneamente.
Infine, sempre a suo avviso, grazie all’intervento eseguito dal dott. __________ le conseguenze dell’infortunio del marzo 2022 sono state sanate, cosicché il ruolo causale di quest’ultimo è definitivamente cessato trascorsi 6, non oltre 8 mesi. Del resto, la nuova lesione “non si trova nella zona della riparazione precedente ma più prossimale alla sutura del tendine. Si tratta quindi di una lesione non di origine infortunistica ma morbosa causata dalla pessima qualità del tendine.” (doc. 203).
Con l’opposizione, la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 26 ottobre 2023, del dott. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…) Ricordo che in seguito ad un infortunio avvenuto il 21.03.2022 si procurava una rottura a tutto spessore del tendine del sovraspinoso alla spalla sinistra e veniva da me [recte: dal dott. __________, n.d.r.] operato il 28.04.2022 con decorso favorevole.
Dopo qualche mese dall’intervento lamentava nuovamente la comparsa di dolori ed ipostenia alla spalla ed all’arto superiore sinistro.
La RM che ha eseguito nel dicembre 2022 ha evidenziato una recidiva di rottura a tutto spessore del tendine.
L’esame eseguito ha evidenziato che non ci sono segni di involuzione adiposa a livello del ventre muscolare e non vi è retrazione significativa del tendine.
Il paziente è di età 45 anni, svolge un’attività lavorativa manuale e pesante.
Considerando tutto ciò, pur non avendo subito nuovi eventi traumatici, la recidiva di rottura del tendine è legata all’evento traumatico avvenuto nel marzo 2022 che ha procurato una prima rottura del sovraspinoso.
Se è chiaro che il trauma avvenuto nel marzo 2022 ha determinato la rottura tendinea è possibile affermare che secondo il criterio della probabilità preponderante la recidiva di rottura del sovraspinoso sia da attribuire all’evento traumatico.” (doc. 228)
Le considerazioni espresse dal medico curante specialista sono state commentate criticamente dal dott. __________, e ciò nei seguenti termini:
" (…) Il collega dott. med. __________ non porta nessuna spiegazione o motivazione su come sia stato possibile subire spontaneamente una nuova rottura non in sede della prima rottura ma nella parte “sana”. Nel rapporto operatorio breve non è stato descritto nulla in merito a una seconda lesione, né ad altre patologie.
Sono d’accordo con il dott. med. __________ sul fatto che il paziente ha solo 45 anni; a questa età si trovano raramente patologie degenerative.
Ricordiamo comunque che quando il dott. med. __________ ha effettuato il primo intervento nel mese di aprile 2022 ha dovuto eseguire un intervento con necessità di eseguire una acromion-plastica e resezione inferiore AC. Quindi, eravamo in presenza di un conflitto subacromiale che necessitava una liberazione dello spazio subacromiale. In genere, una contusione diretta senza nessun danno del tessuto, della muscolatura, in assenza di edema dell’osso o lussazione, non può essere in grado di provocare una lesione del sovraspinato in presenza di tale dinamica. In genere, è necessaria una degenerazione preesistente della cuffia, in particolare in un giovane paziente.
È comunque conosciuto che anche pazienti 45enni possono manifestare segni degenerativi della cuffia fra il 4 e l’8% della popolazione.
Nel rapporto operatorio del 02.03.2023 del dott. med. __________ egli segnala due lesioni, del sovraspinato e anche del sottospinoso, e rimuove le precedenti suture. Egli descrive di eseguire una sutura dell’inserzione del sovraspinato e sottospinoso. Vedo una discrepanza su come mai si asportano i fili dell’iniziale sutura della rottura inserzionale quando la RM mostra una lesione non nella sua inserzione ma nel corpo del tendine.
Nel rapporto operatorio inoltre non viene descritta o spiegata questa discrepanza.
In più, anche durante questo intervento, l’operatore ha ritenuto necessario eseguire uno smoothing dell’acromion antero-laterale con burr e liberare lo spazio sottoacromiale.
(…).
In assenza di una chiara motivazione, documentazione o spiegazione oggettiva da parte dell’operatore, mi vedo costretto a confermare la mia presa di posizione precedente.
Qualora il dott. med. __________ dovesse presentare della documentazione valida tramite video e/o foto-documentazione con evidenza di una lesione traumatica, si potrà rivalutare la nostra presa di posizione.” (doc. 231)
Dalle carte processuali non risulta che il dott. __________ abbia preso posizione in merito alle obiezioni espresse dal medico fiduciario dell’assicuratore resistente.
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2) e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale i disturbi alla spalla sinistra che sono stati oggetto dell’intervento artroscopico del 2 marzo 2023, non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 21 marzo 2022.
Il TCA constata che il medico __________ dell’CO 1 ha enunciato il proprio apprezzamento in piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato e che ha saputo motivare adeguatamente il proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non soltanto il meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella sentenza 8C_401/2023 del 21 febbraio 2024).
In questo senso, il dott. __________ ha in particolare sottolineato che la lesione del tendine del muscolo sovraspinato, oggettivata grazie all’artro-RMN del 7 dicembre 2022 e trattata mediante artroscopia nel marzo 2023, era localizzata a un’altezza diversa rispetto alla precedente lesione, sanata dal dott. __________ il 28 aprile 2022, senza che la spalla sinistra dell’assicurato fosse stata nel frattempo interessata da un nuovo evento infortunistico. Tale circostanza trova invero pieno riscontro nel referto 12 dicembre 2022 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 104: “… evoluzione verso una rottura transmurale sempre a carico del sovraspinato ma più prossimale, in zona intratendinea e non dove era avvenuta la riparazione, ovvero alla inserzione distale del tendine sull’osso” – il corsivo è del redattore). Stante ciò, il medico __________ ha ritenuto trattarsi di una lesione spontanea, attribuibile alla cattiva qualità del tessuto tendineo dell’insorgente (cfr. doc. 203).
Questo Tribunale non ignora che il dott. __________ fa invece valere che il danno alla salute trattato in occasione della nota operazione artroscopica, sarebbe ancora da ricondurre al trauma subito dal ricorrente nel marzo 2022, nella forma di una “recidiva di rottura” (cfr. doc. 228). Tuttavia, questa certificazione non è atta a generare dei dubbi, neppure lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), a proposito della correttezza della valutazione enunciata dallo specialista interpellato dall’CO 1.
Secondo il TCA, il parere del curante specialista non appare adeguatamente motivato, in particolare nella misura in cui egli non si è confrontato con l’aspetto, senza dubbio rilevante, evocato in precedenza né con il suo referto del 26 ottobre 2023 né tantomeno a seguito dell’apprezzamento 9 gennaio 2024 del dott. __________ (e ciò sebbene in quella sede il fiduciario lo avesse esplicitamente invitato a presentare “documentazione valida tramite video e/o foto-documentazione con evidenza di una lesione traumatica” – cfr. doc. 231).
In merito all’età del ricorrente (45 anni), si rileva che da una perizia elaborata da un medico attivo a livello universitario nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, è risultato che, sebbene l’invecchiamento biologico non dipenda dall’età cronologica, viene comunque ammesso unanimamente che le perdite di sostanza della cuffia rotatoria aumentano con l’età per quel che riguarda la loro frequenza, il loro spessore e la loro entità. Sul piano microscopico, questo processo di degenerazione ha inizio già prima dei 30 anni. Tuttavia, le lesioni sono rare prima dei 35-40 anni ma il loro numero accresce nella quinta decade sino a osservare delle perdite di sostanza complete dopo i 50 anni. Tra i 50 e i 60 anni, anche presso soggetti asintomatici, è possibile dimostrare sino al 30% di casi di perdite di sostanza parziali o complete della cuffia dei rotatori.
In questo contesto, non può essere ignorato che, in concreto, in base a quanto si evince dal rapporto 21 dicembre 2023 del dott. __________, (anche) la spalla destra dell’insorgente, non interessata dal trauma, presenta un’importante “situazione degenerativa” (cfr. doc. 114). Sempre in questo senso, non può parimenti essere ignorato che l’assicurato era portatore anche di una rottura del tendine del sottospinato, a proposito della quale il dott. __________ non ha preteso trattarsi di una conseguenza infortunistica. 4
Sulla scorta di tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che il danno alla spalla sinistra di RI 1, oggetto dell’operazione artroscopica eseguita dal dott. __________, non costituiva più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’infortunio assicurato.
A fronte di una situazione giudicata sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all'esecuzione di ulteriori atti istruttori.
Al riguardo, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La decisione su opposizione impugnata è pertanto corretta e deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti