Incarto n.
35.2024.40

 

MM

Lugano

22 luglio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 marzo 2024 emanata da

 

CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 17 maggio 2022, RI 1, titolare della __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 19 maggio 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, un trauma cranico con piccola quota ematica sottodurale e una ferita lacero-contusa frontale (doc. 2).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2023, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 15 luglio 2022 il diritto a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2022, ritenuto che da quella data l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 45).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 48), in data 27 marzo 2024, l'assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 53).

 

                          1.3.  Con ricorso del 7 maggio 2024, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione emanata dall’CO 1, contestando in sostanza che alla valutazione del consulente medico dell’assicuratore convenuto, su cui si fonda il provvedimento impugnato, possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce del parere divergente espresso dai suoi medici curanti specialisti (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato in via principale che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile in quanto intempestiva e in subordine che il ricorso venga respinto nel merito (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Il 27 giugno (doc. XI), rispettivamente il 12 luglio 2024 (doc. XIII), le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni.

 

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 15 luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese di maggio 2022, oppure no.

 

                                  Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a verificare la tempestività dell’impugnativa.

 

                          2.3.  Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                  Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

                                  I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                  Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

 

                                  A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 134 V 49 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                          2.4.  Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace di cui al doc. 1 si evince che la decisione su opposizione del 27 marzo 2024, spedita per raccomandata, è stata impostata il giorno stesso ed è stata recapitata all’assicurato giovedì 28 marzo 2024 alle ore 12:39.

 

                                  Posto che nel 2024 la Pasqua è caduta il 31 marzo e che pertanto, in applicazione dell’art. 38 cpv. 4 LPGA, i termini sono rimasti sospesi dal 24 marzo al 7 aprile 2024, il termine di ricorso di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere l’8 aprile 2024 ed è giunto a scadenza il 7 maggio 2024, così come correttamente preteso dall’amministrazione nella risposta di causa (doc. III, p. 2).

 

                                  Consegnato all’Ufficio postale di __________ in data 8 maggio 2024 (cfr. la busta d’invio allegata all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, pertanto, irricevibile in ordine.

 

                                  Da notare che l’insorgente non fa valere alcun motivo atto a fondare una restituzione del termine ricorsuale ai sensi dell’art. 41 LPGA. Del resto, dal suo scritto 27 giugno 2024 emerge che l’intempestività del ricorso è il frutto di un mero errore nel computo del termine (cfr. doc. XI, p. 1: “Pasqua 31 marzo, i termini legali non decorrono fino al settimo giorno dopo incluso, quindi decorrono dall’8 aprile più 30 giorni 8 maggio data del timbro postale.” – il corsivo è del redattore).

 

                          2.5.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

                                  Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile in quanto intempestivo.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni