Incarto n.
35.2024.41

 

PC/sc

Lugano

4 novembre 2024              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 aprile 2024 emanata da

 

CO 1 rappr. da: RA 1 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La __________ (di seguito: __________) è una ditta con sede nel __________, fondata il 24 dicembre 1999 (cfr. __________), i cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1.

 

                          1.2.  Nel periodo 2016-2024, RI 1 (di seguito: RI 1), di professione giardiniere, ha lavorato per la __________ (oltre che per la ditta Bitter __________) su un unico cantiere sito sul mappale n. __________ di __________ (doc. 9, pag. 3).

                          1.3.   Con decisione del 5 giugno 2023 (doc. 1), l’CO 1 ha statuito in merito allo “statuto in materia di diritto delle assicurazioni sociali” di RI 1 con la seguente motivazione:

 

" (…) abbiamo constatato che dal 1° gennaio 2018 lei svolge un'attività lucrativa dipendente per la __________ (__________) ed è quindi assicurato d'obbligo presso la CO 1 contro gli infortuni. Il Suo datore di lavoro è tenuto per legge a versare i premi assicurativi de-dotti dal Suo salario. A tale scopo, in data 17 maggio 2023, abbiamo inviato alla __________ (__________) la fattura dei premi. Secondo l'art. 105 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), il datore di lavoro può presentare opposizione contro la fattura dei premi. Una copia di quest'ultima è disponibile in allegato. (…).”

 

                          1.4.  In data 13 giugno 2023 (doc. 2), RI 1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:

 

" (…) come rimasti accordati durante la telefonata del 12.06.2023 le ribadisco di non essere mai stato dipendente presso la ditta __________.

Desidero inoltre farle notare di essere affiliato alla Cassa __________ da data 01.01.2014 nella categoria indipendente. (…).”

 

                                  A sostegno delle proprie argomentazioni, egli ha prodotto la relativa attestazione della Cassa __________ (doc. 2, pag. 2).

 

                          1.5.  Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 9 aprile 2024 (doc. 10), l’CO 1 ha confermato la precedente decisione, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

 

" (…) La questione controversa da esaminare riguarda la determinazione della sua situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali nell'ambito della sua attività per la società __________ dal 2018 al 2021.

(…).

 

3.1 A sostegno della sua opposizione, lei dichiara di non aver mai lavorato come dipendente presso __________ e di essere iscritto alla cassa __________ in qualità di lavoratore indipendente dal 1° gennaio 2014.

(…).

3.3 Nell'ambito della procedura di opposizione, le abbiamo chiesto ulteriori informazioni, in particolare sull'attività concretamente esercitata, le istruzioni riguardo alla modalità di esecuzione dei lavori, la provenienza dei materiali necessari allo svolgimento delle attività e la presentazione delle fatture dal 2018 (cfr. richiesta del 10 novembre 2023). In questa lettera le abbiamo anche segnalato il suo obbligo di collaborare e fornirci tutte le informazioni necessarie richieste. Le è stato comunicato che, in assenza di queste ultime, avremmo pro- nunciato la nostra decisione in base agli atti.

Con lettera dei 9 dicembre 2023, lei non ci ha trasmesso le informazioni richieste, ma si è limitato a fornire un attestato della cassa __________ datato 4 dicembre 2023 che conferma il suo statuto di lavoratore indipendente in qualità di giardiniere a partire dal 1° gennaio 2014. Poi, in una seconda lettera del 21 dicembre 2023, ha precisato che durante il periodo in questione esercitava un'attività indipendente, aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni e deteneva un mandato di __________ e «__________». Ha aggiunto di non aver mai lavorato per nessuna delle due aziende come prestatore dì manodopera e di aver eseguito i lavori a titolo indipendente fatturando le prestazioni fornite. Pur avendo allegato alla lettera un attestato della cassa di compensazione AVS/AI/IPG del 4 dicembre 2023 e la conferma del mandato di __________ e __________ del 3 gennaio 2016. Tuttavia, lei non ha risposto alle nostre do-mande concrete né inviato le fatture richieste.
Come abbiamo comunicato sopra, la nostra decisione su opposizione si basa pertanto sui pochi documenti ed elementi disponibili nel suo incarto. Le due fatture di cui disponiamo (cfr. incarto 1021-18251.2, fatture del 30 giugno 2021 e del 31 agosto 2021, archiviate il 10 maggio 2023) lasciano presumere che lei non abbia fatturato alcuna spesa per l'uso di attrezzi o macchine di sua proprietà. Di conseguenza non si può desumere che abbia effettuato investimenti significativi come quelli riconosciuti dalla giurisprudenza (cfr. decisione del Tribunale federale 8C_222/2014 del 1° maggio 2014 consid. 4.2). In questo caso, il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale zurighese secondo cui gli investimenti per l'acquisto di attrezzi, materiali e un veicolo a motore pari a 42 000 franchi, effettuati nell'arco di quattro anni, fossero da considerare troppo esigui per comprovare l'esercizio di un'attività indipendente.

D'altro canto, dalla revisione effettuata dalla CO 1 il 10 maggio 2023 risulta che lei abbia lavorato in modo regolare per la società __________ negli anni 2018-2021. In concreto ha fatturato prestazioni di lavoro per un importo di 70’253 franchi nel 2018, di 74’423 franchi nel 2019, di 21’826 franchi nel 2020 e di 22’317 franchi nel 2021. L'attività da lei esercitata per __________ non era quindi occasionale, bensì aveva le caratteristiche di un rapporto di impiego regolare. A tale proposito ricordiamo che, nonostante la nostra richiesta, non ci sono stati trasmessi documenti idonei a comprovare una situazione diversa. Lei ha fatturato unicamente la sua manodopera, secondo la prassi consueta dei subappaltatori, che sono considerati come lavoratori dipendenti (cfr. punto 2.5 del presente documento). Non disponeva pertanto di una vera e propria infrastruttura aziendale.

 

3.4 Un altro elemento che depone a favore di un'attività dipendente è il fatto che la società __________ le abbia versato una gratifica di 400 franchi nel 2018 (cfr. incarto 1021-18251.2, estratto conto 2018 - Regalo RI 1, archiviato il 10 maggio 2023) e di 500 franchi nel 2021 (cfr. incarto 1021-18251.2, estratto conto 2021 - Premio RI 1, archiviato il 10 maggio 2023). Risulta inoltre che tali grafiche siano state versate anche ad altri collaboratori della società __________. Ciò lascia presumere che lei mettesse a disposizione di tale azienda unicamente la sua manodopera e che l'azienda la considerasse quindi come un dipendente. Per il resto, in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, le gratificazioni fanno parte del salario determinante.

4 In sintesi, in base ai pochi documenti in nostro possesso, si deve supporre con un grado di probabilità preponderante che lei non disponesse di una vera e propria organizzazione aziendale né di mezzi di esercizio importanti, che non abbia dovuto effettuare investimenti significativi e che non avesse neppure diversi mandati conferiti da soggetti terzi. Pertanto, la decisione impugnata risulta corretta e l'opposizione è respinta. La CO 1 si è quindi assunta il rischio di infortunio per l'intero periodo e, qualora si fosse verificato un infortunio, non avrebbe avuto a disposizione alcun mezzo che le consentisse di rifiutare la presa in carico.


Ribadiamo infine che lei non ha adempiuto il suo obbligo di collaborare. Di conseguenza, qualora lei non condivida la determinazione del vostro statuto in materia di diritto delle assicurazioni sociali come descritta nel presente documento, subisce le conseguenze dell'assenza di prove. (…).”

 

                          1.6.  Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2024 (doc. I), RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…) ho letto il contenuto della decisione 9 aprile 2024 della spettabile CO 1 e dissento totalmente dalle sue supposizioni, sottolineando che per il mio mandato non potevo fatturare materiale in quanto mi sono occupato come da contratto allegato con il consorzio __________ e la F__________, di spostare terra, ....

Queste prestazioni di giardinaggio e movimento di terra necessita unicamente dell'utilizzo di macchinari di mia proprietà (pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/motoseghe...).
Le prestazioni date/convenute con il consorzio si intendono complete di attrezzature e non fatturabile separatamente.

Nella mia attività indipendente quotidiana ho mandati presso le seguenti fiduciarie e privati:

Fam. __________

Fam. __________Fam. __________

Fam. __________

__________Fam. __________,

Fam. __________Fam. __________Fam. __________

____________________Fam. __________

Fam. __________”.

 

L’insorgente ha prodotto la “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016 della __________ (oltre che della ditta __________) per il cantiere sito sul mappale n. __________ di __________ (doc. A 2).

 

                          1.7.   Con risposta del 21 giugno 2024 (doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, e ciò in particolare in base alle seguenti considerazioni:

 

" (…).
12. II ricorrente afferma di svolgere "prestazioni di giardinaggio e movimento di terra" con macchinari di sua esclusiva proprietà e, più precisamente, con "pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/ motoseghe...". Egli non prova tuttavia in alcun modo quanto asserisce. Non fornisce alcun giustificativo in merito alla proprietà dei beni mobili menzionati né produce copia della contabilità dalla quale si potrebbe desumere che tali beni siano riconducibili alla sua asserita impresa. L'allegazione risulta pertanto priva di ogni qualsivoglia fondamento.

 

13. Anche la lista di persone che avrebbero dato mandato all'assicurato nella sua denegata qualità di ditta individuale non dimostra ciò che pretende l'insorgente. Egli non produce alcun contratto, alcuna fattura, alcun elemento contabile che potrebbe suffragare quanto asserisce. Anche questa affermazione non provata risulta pertanto priva di fondamento. La sola conferma d'ordine da parte della __________ prodotta non cambia quanto precede. Del resto, mal si comprende perché un documento del genere esista solo con riferimento ai rapporti contrattuali con __________ e perché il ricorrente non riesca a produrre pezze cartacee che possano suffragare l'esistenza di effettivi mandati con la lista di nominativi menzionata nel ricorso.

 

14. Dagli atti non emerge in alcun modo che il Signor RI 1 svolga un'attività di tipo indipendente assumendosi il rischio imprenditoriale della stessa. Il ricorrente non prova di assumersi i costi della sua asserita impresa (fra gli altri per esempio costi vivi quali spese telefoniche, affitti di locali, costi per la contabilità aziendale, per l'informatica e altro) o di disporre di un apparato aziendale autonomo.

 

15. Se da un lato il ricorrente non riesce a provare i mandati asseritamente effettuati per clienti che si sarebbero rivolti a lui in qualità di indipendente, dall'altro emerge chiaramente dal dossier la natura dipendente del rapporto di lavoro con la __________. L'insorgente prestava regolarmente attività per la __________ percependo compensi regolari. Negli anni 2018-2021 il Signor RI 1 ha fatturato le seguenti cifre: Fr. 70'253 nel 2018, Fr. 74'423 nel 2019, Fr. 21'826 nel 2020 e Fr. 22'317 nel 2021. Come ricordato nell'opposizione non si trattava quindi di sporadiche relazioni di affari, quanto di un'attività regolare che aveva le caratteristiche tipiche di un impiego dipendente. La fattispecie che emerge è quella di un lavoratore che ha fatturato la sua manodopera secondo la prassi dei subappaltatori (precedentemente menzionata). Va quindi considerato un lavoratore dipendente.

 

16. A riprova di quanto precede vi è un altro elemento che depone a favore di un'attività dipendente e cioè il fatto che la __________ abbia erogato all'insorgente una gratifica di Fr. 400.- nel 2018 (doc. 167 inc. __________) e di Fr. 500.- nel 2021 (doc. 166 inc. __________) gratifiche che, del resto, venivano versate anche ad altri collaboratori della ditta. Simili prestazioni, tipiche dei compensi dei salariati, costituiscono una prova supplementare della natura dipendente dei rapporti di lavoro del ricorrente.

17. Alla luce della documentazione a dossier e di quanto prodotto con il ricorso, la convenuta non può che riconfermare la propria decisione su opposizione. Emerge infatti dagli atti che l'insorgente non disponga di una vera e propria organizzazione aziendale né di mezzi di esercizio importanti. Non risultano investimenti significativi o mandati provati riconducibili a soggetti terzi. Il ricorso dovrebbe pertanto essere respinto.

18. Con la decisione su opposizione è stato sottolineato come il ricorrente non abbia adempiuto al proprio obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti. Tale rimprovero non può che essere reiterato in sede di risposta di causa. Nessuno dei documenti allegati vale a provare una situazione diversa da quella ritenuta dall'assicuratore infortuni. (…).”

 

                          1.8.  Il TCA ha intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’CO 1 abbia correttamente ritenuto RI 1 un collaboratore dipendente della ditta __________ per l’attività di giardiniere da lui svolta su un unico cantiere nel periodo 2018-2021, oppure no.

 

                          2.2.  Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

 

                                  L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

                                  Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111 consid. 6.1; DTF 104 V 127; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 5.2; STF 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1; STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.2.).

 

                          2.3.   Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

                                  In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

                                  Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

 

                                  Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.3; STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3, STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.2 e STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024, consid. 2.3).

 

                          2.4.  Conformemente alla giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

                                  Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

                                  L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                          2.5.   Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

 

                                  Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                  In linea di principio è reputato dipendente chi è subordinato al suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                  A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                  Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

                                  Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                                  Sul tema, si vedano anche le sentenze 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

 

                          2.6.   Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti e i subappaltatori sono considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 65 consid. 2b con riferimenti; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 3.2; 9C_302/2016 del 28 febbraio 2017 consid. 3.2; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2; 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2.3; STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024 consid. 2.5.).

 

                          2.7.  Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).

 

                          2.8.  Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali si evince che nel periodo 2016-2024 RI 1 ha lavorato come giardiniere per la __________ (oltre che per la ditta __________) su un unico cantiere, sito al mapp. n. __________ di __________ (doc. 9, pag. 3).

 
Con decisione del 5 giugno 2023, l’CO 1 ha ritenuto che tale attività lucrativa fosse stata svolta in modo dipendente (doc. 1).

In data 13 giugno 2023, RI 1 ha comunicato all’CO 1 di non essere mai stato alle dipendenze della __________, ma di essere un lavoratore indipendente, affiliato come tale alla Cassa __________ (di seguito: __________) dal 1° gennaio 2014 (doc. 2, pag. 1). Nella medesima occasione egli ha prodotto la relativa attestazione della __________ (doc. 2, pag. 2).     

                               
Interpellata a tal proposito dall’CO 1, in data 28 giugno 2023 la __________ ha precisato che RI 1 “è iscritto come indipendente alla nostra Cassa dal 01.01.2014 per un’attività svolta a titolo principale quale giardiniere” (doc. 5).     

Allo scopo di verificare lo statuto del lavoratore in questione in relazione all’attività da lui svolta nel periodo 2018-2021 per la __________, nel novembre 2023 (doc. 7) l’CO 1 ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) Con lettera del 13 giugno 2023, avete contestato la decisione del 5 giugno 2023. Per poter dare corso alla Vostra opposizione, abbiamo bisogno di ulteriori documenti e informazioni relative alla vostra attività dal 2018:

- Descrizione concreta della vostra attività.

- Quali lavori ha effettivamente eseguito per la società __________ dal 2018? Descriva questi lavori.

- Se disponibili, trasmettere i rapporti di lavoro all'intenzione della società __________?

- Quali istruzioni riceve su come eseguire il lavoro?

- Vi siete procurati le materie necessarie all'esecuzione dei lavori? In caso affermativo, allegare le ricevute. In caso negativo, chi ha acquistato le materie?

- Utilizza per i suoi lavori mezzi d'esercizio importanti di sua proprietà (attrezzi, macchine, veicoli industriali)? Allegare l'inventario.

- Si prega di descrivere come vi sono stati assegnati i mandati.

- Si prega di inviarci copia di tutte le fatture emesse dal 2018 ad oggi.

- Come cercate la vostra propria clientela (ad esempio con annunci, prospetti, un proprio sito internet)? Allegare la relativa documentazione.

- Ha stipulato dei contratti di assicurazione in relazione alla sua attività? Allegare copie.

Vogliate trasmetterci quanto richiesto entro il 11 dicembre 2023 (data del timbro postale) al seguente indirizzo: __________.

Le ricordiamo che per legge è tenuto a collaborare agli accertamenti che sono svolti in relazione all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Deve, in particolare, fornire tutte le informazioni necessarie, permettere di prendere visione della documentazione rilevante ai fini del caso e metterla a disposizione (art. 28 cpv. 1 LPGA).

Qualora rifiutasse ingiustificatamente di informare o di collaborare, decideremo in base agli atti a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA). (…).”

 

In data 9 dicembre 2023 (doc. 8, pag. 1), RI 1 ha comunicato quanto segue all’CO 1:

 

" (…) Con la presente le inoltro il documento che certifica la mia iscrizione come indipendente presso la cassa __________, in mancanza di ulteriori documenti e nella loro attesa sarà di mia premura inviarli non appena ne sarò in possesso. (…)”.

 

L’attestazione 4 dicembre 2023 della __________ ha il seguente tenore:

 

" (…) confermiamo la sua iscrizione pressa la nostra Cassa __________ a partire dal 1° gennaio 2014 come indipendente quale «giardiniere - attività svolta a titolo principale».

Questo riconoscimento non esclude che lei per determinati lavori venga considerato/a dal punto diritto dell'AVS come lavoratore/trice dipendente. (…)” (il corsivo è della redattrice)

 

In data 21 dicembre 2023 (doc. 9), RI 1 ha comunicato quanto segue all’CO 1:

 

" (…) le scrivo questa corrispondenza in risposta alle richieste di informazioni, in particolare desidero sottolineare che:

• Nel periodo da voi richiesto ero indipendente (vedi documento di conferma)

• Ero coperto dalla mia assicurazione infortuni (vedi lettera di richiesta alla __________ riguardo ai miei versamenti 01.01.2018-31.12.2021)

• Detengo una regolare delibera dai promotori __________ & __________

• Non ho mai lavorato per nessuna delle due società come prestatore di manodopera

• Ho eseguito sempre i lavori in modo indipendente e ne ho fatturato le prestazioni

Il mandato era chiaro e l'ho fatto sulla base dei piani ricevuti. (…).”

 

RI 1 ha quindi versato agli atti:

- la “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016 (doc. 9, pag. 3), del seguente tenore:

 

" (…) Questa corrispondenza per informarvi che vi affidiamo le opere al Mapp. __________ di __________ comportanti:

. Preparazione fori nel terreno per la modinatura delle case (Domanda di costruzione).

. Prima dell'inizio dell'impresa di costruzioni di dissodare il terreno lungo il confine e accatastarlo nella zona, Nord Est della parcella per il riutilizzo a cantiere terminato. Presenziare durante l'asportazione della terra vegetale / cultura affinché non venga mischiata con roccia e fango.

. Partecipare alla messa in opera dello sbarramento verso il sentiero lato Est, con pulizia serale del passaggio pubblico.

. Dissodatura dei roveti presenti lato Nord Est e trasporto alla pubblica discarica.

. Partecipare alla profilatura delle balze superiori e inferiori della parcella.

. Ricostituzione della flora pre esistente.

. Spostamento della terra in più circostanze considerato il poco spazio in cantiere.

Svolgimento lavoro prevedibile dal 2016 al 2024 in funzione alle condizioni meteo, il programma può avere variazioni.

Non richiediamo bollettini a regia, unicamente una fattura periodica/mensile.”.

 

- i “piani di assegnazione” (doc. 9, pag. 4-8),

 

- lo scritto del 1° dicembre 2023 (doc. 9, pag. 9) al Centro servizi clienti della __________ del seguente tenore:

 

" (…) mi permetto di scriverle in quanto desidero richiedere quanto da me versato per infortunio per i seguenti anni (dal 01.01.18 al 31.12.21).

Richiedo cortesemente un conteggio dettagliato singolo per ogni anno ovvero 2018, 2019, 2020, 2021.

Richiedo gentilmente il rilascio dei seguenti conteggi il prima possibile in quanto ne necessito urgentemente. (…)”.

 

- lo scritto del 4 dicembre 2023 della __________ (doc. 9, pag. 10), già versato agli atti quale doc. 8, pag. 3 incarto LAINF.

 

                                  Davanti al TCA, RI 1 ha prodotto nuovamente la citata “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016 e i “piani di assegnazione” (doc. A2).

 

                          2.9.  Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che la questione di sapere se tra le parti (da una parte la __________ e dall’altra RI 1) sia intercorso o meno un accordo (cfr. la citata “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016) in base al quale il lavoro svolto dal citato collaboratore per la __________, in particolare a partire dal 1° gennaio 2018, andrebbe considerato attività indipendente, è irrilevante. Così come è stato precedentemente indicato, secondo la giurisprudenza, la qualifica dell’attività lucrativa esercitata in un caso concreto, non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti (cfr. consid. 2.3.). Per i motivi qui di seguito esposti, l’attività lucrativa svolta da RI 1 deve essere in ogni caso qualificata come dipendente.

 

                                  Questo Tribunale constata come dalle tavole processuali si evince che, sulla base della “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016, RI 1 ha esercitato un’attività significativa e continuativa (e, quindi, non occasionale) sull’arco di svariati anni (in particolare, sin dall’inizio era prevista una collaborazione per gli anni dal 2016 al 2024 e, quindi, per circa 8 anni) su un unico cantiere (ma di una certa importanza, vista la durata dello stesso e la tipologia dei lavori da eseguire) per la __________. Ciò nonostante, non gli sono stati richiesti bollettini a regia (che, se controfirmati, esplicano l’effetto di una presunzione di fatto della correttezza delle indicazioni ivi riportate da chi ha prestato la propria attività lucrativa con riferimento al volume del dispendio profuso: ad es. in termini di esattezza delle ore di lavoro prestate, delle ore di impiego dei macchinari, dei quantitativi di materiale utilizzato, ecc.), ma unicamente una fattura periodica/mensile (cfr. la citata conferma d’ordine). Ciò non appare plausibile, in presenza di un’attività lucrativa rilevante, che si pretende sia stata svolta a titolo indipendente sul citato cantiere.

 

                                  D’altro canto, egli non ha nemmeno fornito la prova di avere impiegato macchinari di sua proprietà (in particolare “pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/ motoseghe...”, come da lui preteso con il ricorso - cfr. doc. I, pag. 1) per eseguire sul cantiere in questione le numerose e importanti opere di giardinaggio indicate nella conferma d’ordine (in particolare, il dissodamento del terreno lungo il confine e l’accatastamento nella zona nord-est della parcella per il suo riutilizzo a cantiere terminato; il dissodamento dei roveti presenti sul lato nord-est e il loro trasporto alla pubblica discarica; la ricostituzione della flora preesistente e lo spostamento della terra considerato il poco spazio in cantiere), rispettivamente di avere acquistato direttamente le materie prime per eseguire la “ricostituzione della flora preesistente” indicata nella citata conferma d’ordine.

                                  Inoltre, egli ha “partecipato” alla messa in opera dello sbarramento verso il sentiero lato est con pulizia serale del passaggio pubblico e alla profilatura delle balze superiori e inferiori della parcella, sostanzialmente al pari di altri collaboratori dipendenti della __________, preparando pure i fori nel terreno per la modinatura delle case, rispettivamente ha “presenziato” durante l'asportazione della terra vegetale affinché non venisse mischiata con roccia e fango, tutte attività previste nella conferma d’ordine.

 

                                  Infine, il ricorrente non ha dimostrato di disporre di un’organizzazione aziendale, né di assumersi un rischio imprenditoriale.

 

                                  Secondo questo Tribunale, gli elementi appena esposti depongono a favore del fatto che nel periodo determinante RI 1 ha svolto un’attività dipendente nei confronti della ditta __________.

 

                        2.10.  Questo Tribunale rileva inoltre che, allo scopo di verificarne lo statuto assicurativo, in data 10 novembre 2023 (doc. 7 incarto LAINF), l’CO 1 ha chiesto a RI 1 di produrre una serie di documenti (tutte le fatture emesse nel periodo 2018-2021 e, se del caso, le ricevute d’acquisto delle materie necessarie per l'esecuzione dei lavori; inventario dei mezzi d'esercizio importanti di sua proprietà [attrezzi, macchine, veicoli industriali] utilizzati per i lavori; descrizione di come gli vengono assegnati i mandati e di come cerca la sua propria clientela, allegando la relativa documentazione; copia dei contratti di assicurazione stipulati in relazione alla sua attività, ad es. in materia di RC). Sebbene con la decisione su opposizione impugnata e con la risposta di causa l’amministrazione abbia stigmatizzato il fatto che l’insorgente non abbia dato seguito alla richiesta, la documentazione in questione non è stata prodotta nemmeno davanti a questa Corte, nonostante il ricorrente abbia avuto più volte l’opportunità per farlo. In questo senso, giova qui segnalare che il 24 giugno 2024 al ricorrente è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova (doc. IV) e che, a tutt’oggi, egli è rimasto silente (cfr. consid. 1.8.).

                                  In questo contesto, va rilevato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA (ma del resto, anche davanti all’amministrazione) è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.). Tale obbligo delle parti di collaborare non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema, STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017 consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5; STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024, consid. 2.10; STCA 35.2023.88 dell’11 aprile 2024, consid. 2.9.3).

 

                        2.11.  Il TCA non ignora le obiezioni sollevate dall’insorgente (ad esempio: “per il mio mandato non potevo fatturare materiale in quanto mi sono occupato come da contratto allegato con il consorzio __________ e la __________, di spostare terra, … Queste prestazioni di giardinaggio e movimento di terra necessita unicamente dell'utilizzo di macchinari di mia proprietà (pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/motoseghe ...). Le prestazioni date/convenute con il consorzio si intendono complete di attrezzature e non fatturabili separatamente.”), tuttavia esse risultano poco plausibili e non comprovate. In ogni caso, queste sue affermazioni hanno una rilevanza nettamente inferiore rispetto agli elementi di valutazione precedentemente evidenziati.

 

                                  Deve inoltre essere sottolineato che la circostanza che RI 1 abbia pure svolto attività (indipendente) per alcuni suoi clienti (in particolare, quelli da lui indicati al doc. I, pag. 2), è ininfluente ai fini del presente giudizio. Essa, infatti, nulla muta alla natura del rapporto intercorso tra la __________ e il ricorrente. Come visto, un lavoratore può essere qualificato quale dipendente per un’attività e indipendente per un’altra e può trovarsi simultaneamente in condizioni d’indipendente e di dipendente nei confronti della stessa persona (cfr. consid. 2.2.), così come è del resto stato indicato dalla __________ nella sua dichiarazione del 4 dicembre 2023.

 

                                  Va infine osservato che, anche volendo ammettere (per pura ipotesi di lavoro, visto che, a tutt’oggi, non è stata prodotta alcuna prova al riguardo) la circostanza che RI 1 abbia concluso nel periodo in discussione una polizza di assicurazione infortuni facoltativa, essa sarebbe comunque inconferente ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa obbligatoria, come nel caso di specie presso l’CO 1, non può essere sostituita né da una convenzione individuale né dalla stipulazione di un’assicurazione privata contro gli infortuni (cfr. STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 202, consid. 2.9.).

 

                        2.12.  A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8-2.12.), considerata anche la portata del principio inquisitorio e dell'obbligo di collaborazione delle parti all'istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alle audizioni testimoniali pretese da RI 1 con il ricorso - cfr. doc. I, pag. 2).

 

                                  In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Per un caso in cui questo Tribunale ha ritenuto che non era stato sufficientemente dimostrato che, al momento dell’infortunio, esistesse un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il preteso suo datore di lavoro (tenuto pure conto delle numerose incongruenze emerse dagli atti), rinunciando a procedere alle audizioni testimoniali (in particolare degli azionisti della SA) richieste dal patrocinatore dell’insorgente, si veda la STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.10., confermata dalla Corte federale con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 consid. 4.3.

                        2.13.  Sulla scorta di tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 abbia considerato RI 1 lavoratore dipendente della __________ per l’attività di giardiniere da lui svolta sul cantiere di __________ nel periodo in esame (2018-2021).

 

                                  Di conseguenza, il ricorso presentato da RI 1 deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                        2.14.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, il TCA non si è pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr., sul tema, anche la già citata STCA 35.3023.31 del 5 febbraio 2024, consid. 2.13).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti