Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2024.43

 

PC/sc

Lugano

4 novembre 2024                          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 aprile 2024 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La ditta RI 1 (di seguito: RI 1), con sede a __________ (quartiere di __________ dal 23 settembre 2008), è stata fondata il 24 dicembre 1999 (cfr. __________).

A partire dal 1° settembre 2003, i suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1 (doc. 227, pag. 2).

                          1.2.   Nel maggio 2023, l’assicuratore infortuni ha proceduto a una revisione delle dichiarazioni salariali della RI 1 (doc. 159 e 173).

Con fatture dopo revisione del 17 maggio 2023, l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi impagati concernenti le retribuzioni versate a __________ (di seguito: __________), a __________ (di seguito: __________) e ad __________ (di seguito: __________) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 (doc. 174-178).

In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto che le remunerazioni corrisposte dalla RI 1 ai citati collaboratori avrebbero dovuto essere ritenute come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente dagli stessi, tanto più che le stesse erano state considerate salari (e, quindi, proventi da attività lucrativa dipendente) soggetti a premi ai sensi dell’AVS (doc. 190). 

                          1.3.   Con “reclamo” (recte: opposizione) del 31 maggio 2023 la ditta RI 1, rappresentata dalla “__________, contabilità-amministrazioni-pratiche fiscali”, ha chiesto l’annullamento delle riprese in questione, dato che l’attività lucrativa svolta dai citati “fornitori” avrebbe dovuto essere considerata autonoma, visto che “disponevano già di una loro copertura contro gli infortuni” (doc. 184, pag. 1-2). A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto i relativi attestati assicurativi (doc. 184, pag. 3-5).

 

                          1.4.  Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 9 aprile 2024 (doc. 240), l’CO 1 ha ribadito che l’attività svolta da __________ (carpentiere) e da __________ (giardiniere) per la RI 1 costituiva un’attività lucrativa dipendente, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto. Per contro, esso ha ritenuto che l’attività svolta da __________ (metalcostruttore) per la medesima ditta, costituiva un’attività lucrativa indipendente, sulla base delle seguenti considerazioni:

 

" (…) Gli accertamenti da noi effettuati hanno dimostrato che il sig. __________ aveva eseguito lavori di saldatura e montaggio con veicolo con gru per la società RI 1 (a proposito di questo e di quanto segue cfr. l'incarto __________; lettera del 7 dicembre 2023). Per eseguire questi lavori, aveva acquistato personalmente le materie prime necessarie e impiegato macchine di sua proprietà. In più aveva preso in affitto un laboratorio di 400 m2 a __________. Nel periodo in questione, segnatamente a marzo 2018, impiegava anche un apprendista (cfr. incarto __________, contratto di tirocinio dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 allegato alla lettera del 7 dicembre 2023). II sig. __________ disponeva pertanto di un'organizzazione aziendale e si assumeva un rischio imprenditoriale. Pertanto, riteniamo che l'attività esercitata nel 2018 per conto della società RI 1 sia da considerarsi indipendente.
Visto quanto precede, la nostra agenzia di __________ annullerà la fattura dei premi dopo revisione n. __________ del 17 maggio 2023. Gli eventuali importi già pagati verranno rimborsati alla sua mandante. (…)” (doc. 240, pag. 8)  


Di conseguenza, l’amministrazione ha accolto parzialmente l’opposizione “ai sensi delle considerazioni sopra esposte” e, per il resto, ha confermato il precedente provvedimento (costituito dalle fatture dei premi in questione - doc. 240, pag. 11).

 

                          1.5.  Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2024 (doc. I), la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui ha confermato le fatture di fr. 6'666.90 per l’attività svolta da __________, rispettivamente di fr. 9'629.40 per quella esercitata da __________.

Innanzitutto, sul piano formale, l’avv. RA 1 fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe violato il “principio del contraddittorio”, in quanto:

 

" 3.
(…) non è dato sapere cosa la CO 1 abbia acquisito agli atti benché la stessa ha potuto consultare ed estrarre copia di tutta la documentazione della società.
Benché la censura è stata sollevata più volte (doc. 3 raccomandata del 31 gennaio 2024; doc. 4 raccomandata del 29 febbraio 2024) la CO 1 non si è mai preoccupata di negare la fattispecie o di indicare quali documenti fossero già stati assunti agli atti.

Ancor meno la stessa ha preventivamente indicato alla qui ricorrente quali documenti avesse estrapolato da altri incarti pur ammettendo la circostanza in sede di decisione.” (cfr. doc. I, pag. 2)

 

                                  Già solo per questo motivo, egli ritiene che l’impugnativa andrebbe accolta e la decisione su opposizione impugnata annullata (cfr. doc. I, pag. 2).

D’altro canto, nel merito, anche in questa sede l’avv. RA 1 chiede che l’attività svolta da __________ e __________ presso la sua cliente venga considerata attività lucrativa indipendente, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. I, pag. 2-5).

A suffragio delle proprie argomentazioni, egli produce documentazione già agli atti (doc. A 1, 3-5, già agli atti rispettivamente quali doc. 240, doc. 231, pag. 1-11 e 15, doc. 236 e doc. 231, pag. 12-14), chiede l’audizione testimoniale di __________ e __________ e richiama “dalla CO 1 l’intero incarto relativo alla decisione impugnata comprensivo dei documenti prodotti e di quelli assunti agli atti dalla CO 1 stessa” (cfr. doc. I, pag. 6).

 

                          1.6.  Con risposta del 21 giugno 2024, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

In particolare, l’CO 1 ha osservato quanto segue:

 

" Nel caso di specie giova in primo luogo sottolineare come il rimprovero di cui al consid. 3 del ricorso sia particolarmente privo di fondamento. La CO 1 non ha mai mancato di comunicare in modo trasparente con la RI 1. Quest'ultima avrebbe potuto domandare in ogni momento l'edizione completa del dossier ciò che non ha mai fatto.” (doc. V, pag. 6)

 

                                  Nella medesima occasione l’amministrazione ha anche versato agli atti l’intero incarto n. 1021-18251.2 (doc. 1 - 247) riguardante la RI 1, precisando inoltre che:

 

" I dossier relativi ai Signori __________ e __________ (riferimenti: __________ per __________ e __________ per __________) sono a disposizione.” (doc. V, pag. 9)

 

                          1.7.   Il TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore della ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). L’CO 1 è rimasto silente.

 

                          1.8.  Su richiesta dell’avv. RA 1 (doc. VII e doc. IX), il termine anzidetto è stato prorogato di 20 giorni il 4 luglio 2024 (doc. VIII) e il 26 agosto 2024 fino al 5 settembre 2024 (doc. X).

 

                          1.9.  Il 4 settembre 2024, il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, l’avv. RA 1 ha ribadito la richiesta di audizione testimoniale dei citati collaboratori, oltre a quella di svariati testi (per __________), come pure quella di richiamare “dalla CO 1 l'intero incarto relativo alla decisione impugnata comprensivo dei documenti prodotti e di quelli assunti agli atti dalla CO 1 stessa in relazione anche alle procedure __________ e __________” (doc. XI).

 

                        1.10.   I doc. VII - XI sono stati trasmessi, per conoscenza, all’CO 1 (doc. XII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Sul piano formale, con il ricorso viene fatta valere una violazione del “principio del contraddittorio”, e quindi sostanzialmente del diritto di essere sentito, in quanto l’CO 1 non avrebbe consentito l’accesso agli atti alla ricorrente prima di emettere la decisione impugnata, e ciò nonostante le sue richieste del 31 gennaio e del 29 febbraio 2024 (cfr. doc. I, pag. 2).

 

                       2.1.1.   L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

                                  Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

                                  Qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio - purché non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

 

                       2.1.2.   Nel caso concreto, dalle tavole processuali emerge che, con scritto del 31 gennaio 2024, l’avv. RA 1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:

 

" (…) La cliente m'informa anzitutto che avete effettuato un sopralluogo ed avete avuto a disposizione tutta la documentazione riguardante le tre persone da voi indicate ed avete quindi già potuto procurarvi copia di quanto a voi necessario.

Ritengo quindi che l'aver permesso l'accesso agli atti dimostra già la collaborazione della mia cliente e quindi l'inapplicabilità degli artt. 28 cpv. 1, 43 cpv. 3 LPGA.
(…).
Ribadisco nuovamente che tutte le fatture sono già state messe a vostra disposizione con rilascio della relativa copia su richiesta dell'ispettrice Signora __________ durante la revisione del 10 maggio 2023.

In conclusione sulla base degli elementi sopra citati si ritiene non corretto che vengano rivendicati importi non contemplati nella revisione 2016 ritenuto come all'epoca era stata confermata la correttezza del modus operandi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo i miei migliori saluti. (…)” (doc. 231).

 

In seguito, con scritto del 29 febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha fornito all’CO 1 le seguenti indicazioni:

 

" (…) già nel mio precedente scritto le avevo comunicato che la mia cliente mi aveva informato del vostro sopralluogo durante il quale avete potuto visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione della società ed in particolare quella riguardante le tre persone da voi indicate; avete così già potuto procurarvi copia di quanto necessario; inoltre il contabile m'informa che a vostra richiesta egli ha estratto documentazione a campione come da voi preteso e ve l'ha consegnata.

(…).
Mi risulta pure che le tre persone vi abbiano inviato la loro documentazione attestante la loro qualità di indipendenti per ciò che riguarda lo __________; ed inoltre dovrebbe essere comunque a vostra disposizione la documentazione attestante l'affiliazione a titolo privato ad un'assicurazione infortuni.

Ritengo infine immotivata ed arbitraria la minaccia dell'art. 43 cpv. 3 LPGA in quanto oltre a non giustificare le richieste di cui a vostro scritto del 12 febbraio u.s. tale documentazione vi è già stata sottoposta e/o comunque ne avreste già potuto prendere visione e possesso durante il vostro sopralluogo e comunque verosimilmente vi è già stata inoltrata dagli interessati. (...).” (doc. 236).

 

                       2.1.3.  Questa Corte rileva innanzitutto che, seppur ne avesse avuto facoltà, l’avv. RA 1 non ha mai chiesto all’CO 1 nei citati scritti (né tantomeno in altri) di ricevere copia del dossier completo relativo alla sua patrocinata e/o di quelli inerenti i citati tre collaboratori.

 

                                  D’altro canto, secondo il TCA, anche volendo per mera ipotesi di lavoro seguire la ricorrente sul fatto che l'amministrazione avrebbe dovuto permetterle (in pratica motu proprio) l’accesso agli incarti contenenti le risultanze degli accertamenti compiuti e concederle la facoltà di esprimersi in merito prima di emanare la decisione su opposizione, tale vizio andrebbe considerato sanato, l’insorgente avendo potuto fare valere tutte le sue ragioni dinanzi a questa Corte, autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in merito sia all’accertamento dei fatti sia all’applicazione del diritto.

 

                                  Del resto, è utile rilevare che con la risposta di causa l’CO 1 ha prodotto l’intero incarto concernente la ditta ricorrente e tenuto a disposizione gli incarti riguardanti __________ e __________ (cfr. doc. V, pag. 9, cfr. consid. 1.6.).

                                  La risposta di causa è stata intimata all’avv. RA 1 in data 24 giugno 2024, con l’avvertenza che aveva la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). Dopo che il termine è stato prorogato due volte su sua richiesta (doc. VII-X), con scritto del 4 settembre 2024, il patrocinatore dell’insorgente si è limitato a ribadire la richiesta di audizione testimoniale dei citati collaboratori e a richiamare “dalla CO 1 l'intero incarto relativo alla decisione impugnata comprensivo dei documenti prodotti e di quelli assunti agli atti dalla CO 1 stessa in relazione anche alle procedure __________ e __________” (doc. XI; cfr. consid. 1.7. e 1.8.). Ma, come appena visto, l’amministrazione ha già dato seguito al richiamo in questione con la citata risposta di causa del 21 giugno 2024 (inclusa la documentazione raccolta durante la visita in azienda del 10 maggio 2023 [cfr. doc. 166-169], come si vedrà meglio al consid. 2.9.). Nemmeno davanti a questo Tribunale, l’avv. RA 1 ha chiesto l’accesso agli atti.

 

                       2.1.4.   In simili circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta, di modo che questa Corte può pronunciarsi nel merito della vertenza.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.   In concreto, il TCA è chiamato a stabilire se gli importi versati dalla RI 1 a __________ e __________ nel periodo 2018-2021 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento di un’attività indipendente.

 

                                  Da ciò dipende infatti la qualifica della RI 1 quale datrice di lavoro di __________ e __________.

                                  Se la società in questione venisse ritenuta datrice di lavoro, occorrerebbe riprendere a titolo di salario gli importi versati ai citati collaboratori e la RI 1 sarebbe tenuta a pagare all’CO 1 i relativi i premi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali (AIP) e non (AINP).

 

                          2.3.  Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

                                  L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

                                  Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111 consid. 6.1; DTF 104 V 127; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 5.2; STF 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1; STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.2.).

 

                          2.4.   Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

                                  In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

                                  Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

 

                                  Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.3; STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3, STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.2 e STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024, consid. 2.3).

 

                          2.5.  Conformemente alla giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

                                  Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

 

                                  L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                          2.6.   Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

 

                                  Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                  In linea di principio è reputato dipendente chi è subordinato al suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                  A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                  Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

                                  Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                                  Sul tema, si vedano anche le sentenze 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

 

                          2.7.   Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti e i subappaltatori sono considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 65 consid. 2b con riferimenti; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 3.2; 9C_302/2016 del 28 febbraio 2017 consid. 3.2; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2; 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2.3; STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024 consid. 2.5.).

 

                          2.8.  Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).

 

                          2.9.  Nella presente fattispecie, la società insorgente, iscritta a RC dal 24 dicembre 1999, ha quale scopo “l'esecuzione di lavori di carpenteria, copertura tetti, lattoneria, impermeabilizzazioni, nonché la produzione, acquisto, trasformazione e vendita di materiale o di prodotti in ambito edile, l'utilizzazione commerciale di macchinari specifici, l'acquisto, la vendita e l'edificazione di immobili. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società.” (consultabile su www.zefix.ch).

                                  A partire dal 1° settembre 2003, i suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1 (doc. 227, pag. 2).

 

                                  Nel maggio 2023, l’assicuratore infortuni ha proceduto a una revisione delle dichiarazioni salariali della RI 1 relativa al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2021 (doc. 159 e 173).

 

                                  In occasione della “revisione con visita in azienda” del 10 maggio 2023 presso la fiduciaria “__________”, il funzionario dell’CO 1, dopo avere constatato che i collaboratori __________ e __________ non erano stati considerati indipendenti dall’AVS, ha acquisito agli atti:

 

                                  - un “estratto conto con IVA (valuta base)” per l’anno 2021, dal quale si evince che in data 31 dicembre 2021 la RI 1 ha versato un “premio” (di ammontare variabile tra fr. 100.- e fr. 1’000) ai propri dieci collaboratori, inclusi __________ e __________. In particolare, questi ultimi hanno ricevuto un “premio” di fr. 1'000, rispettivamente di fr. 500, situandosi “per entità” al secondo, rispettivamente al terzo posto dell’elenco (doc. 166);

 

                                  - un “estratto conto valuta base” per l’anno 2018, dal quale si evince che in data 31 dicembre 2018 la RI 1 ha versato un “regalo” (di ammontare variabile tra fr. 100.- e fr. 1’000) ai propri otto collaboratori, inclusi __________ e __________. In particolare, questi ultimi hanno ricevuto un “regalo” di fr. 1'000, rispettivamente di fr. 400, situandosi “per entità” al primo rispettivamente al terzo posto dell’elenco (doc. 167);

 

                                   - una “fattura” del 31 agosto 2021 di __________ di fr. 4'219, per “prestazioni lavorative mese luglio e agosto 2021” (doc. 168, pag. 1);

 

                                  -  una “fattura” del 30 giugno 2021 di __________ di fr. 3'738, per “prestazioni lavorative mese di giugno agosto 2021” (doc. 168, pag. 2).

 

                                  In tale occasione, il revisore ha quindi effettuato delle riprese di fr. 37'104 per il 2018, di fr. 75'227 per il 2019, di fr. 20'208 per il 2020 e di fr. 1'000 per il 2021, rispettivamente di fr. 70'253 per il 2018, di fr. 74'423 per il 2019, di fr. 21'826 per il 2020 e di fr. 22'317 per il 2021 per le retribuzioni versate a __________ e __________, considerate provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente per la RI 1 (doc. 175 e 176).

 

                                  Mediante “fatture dopo revisione 01.01.2018-31.12.2021” del 17 maggio 2023, l’CO 1 ha quindi fissato in complessivi fr. 6'666.90, rispettivamente fr. 9'629.40, i premi per infortuni professionali e non professionali ancora dovuti dalla RI 1 per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (doc. 179 e 180).

 

                                  Il 31 maggio 2023, la RI 1, rappresentata dalla __________, ha comunicato all’assicuratore resistente che l’attività lucrativa svolta da __________ e __________ andava considerata indipendente, visto che essi “disponevano già di una loro copertura contro gli infortuni” (doc. 184, pag. 1-2). A sostegno di ciò, essa ha versato agli atti i relativi attestati assicurativi (doc. 184, pag. 3 e 5).

 

                                  In data 26 giugno 2023, la Cassa __________ ha informato l’CO 1 di avere considerato, nell’ambito della revisione della RI 1 per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2018 eseguita il 17 dicembre 2019, gli importi versati a __________ (fr. 37'103) e a __________ (fr. 70’253) nel 2018 come provento da attività lucrativa dipendente (“vengono ripresi gli onorari pagati ai signori __________, __________ e __________ nell'anno 2018, ritenuti erroneamente indipendenti, sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1018 DSD e seguenti, che recitano: (…)” - cfr. doc. 190, pag. 4) e che la relativa decisione (costituita dal rapporto di revisione e dalla rettifica dei conti individuali del 9 gennaio 2020 - doc. 190, pag. 3-9) era cresciuta incontestata in giudicato (doc. 190, pag. 1 e 2).

 

                                  Il 23 ottobre 2023, la RI 1 ha comunicato all’amministrazione quanto segue:

 

" Non è nostra intenzione versare quello che la vostra collaboratrice ha ipotizzato. Gli indipendenti possono assicurarsi alla CO 1 ma anche da compagnie private, vi abbiamo fornito i documenti che chiariscono inconfutabilmente che per il periodo da voi indicato verificato i due collaboratori esterni erano assicurati contro infortuni e perdita di guadagno. I documenti li avete e non è necessario ritardare ulteriormente la vostra presa di posizione (…).” (doc. 207)


In data 25 ottobre 2023, l’CO 1 ha comunicato alla RI 1 quanto segue:

 

" (…). Precisiamo che le fatture dei premi dopo revisione del 17 maggio 2023, si riferiscono a prestazioni per lavori effettuati per la vostra impresa da persone non affiliate alla Cassa AVS come indipendenti o affiliate per attività non inerenti alla carpenteria. Ricordiamo che la sola messa a disposizione di manodopera non può essere considerata prestazione da lavoratore indipendente e il fatto di aver stipulato una polizza privata contro gli infortuni non è sufficiente a comprovare lo statuto di lavoratore indipendente. Questi collaboratori sono pertanto considerati dipendenti della vostra azienda. (…)” (doc. 208).

 

Il 10 novembre 2023, l’assicuratore convenuto ha inviato alla RI 1 uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) facciamo riferimento alla sua opposizione del 31 maggio 2023, su incarico e in nome della società RI 1. Per poter dare corso alla Vostra opposizione, abbiamo bisogno dei seguenti documenti e informazioni complementari in merito alle attività esercitate dai Sigg. __________, __________ e __________ a partire dal 2018. Vi preghiamo di rispondere alle domande separatamente per ciascuna persona.

- Quali lavori hanno effettivamente eseguito queste persone per la RI 1 a partire dal 2018? Descrivete i lavori.

- Se disponibili, trasmettere i rapporti di lavoro delle persone all'intenzione della società RI 1?

- Descrivete le istruzioni su come lavorare che la RI 1 dava alle persone sopra citate.

- Chi si procurava le materie necessarie per l'esecuzione dei lavori? Allegare le ricevute.

- Si prega di descrivere come RI 1 assegnava i lavori alle persone sopra citate.

- Si prega di trasmetterci tutte le fatture emesse dalle persone menzionate negli anni dal 2018 al 2021.

Vogliate trasmetterci quanto richiesto entro il 11 dicembre 2023 (data del timbro postale) al seguente indirizzo: __________.

Le ricordiamo che per legge è tenuto a collaborare agli accertamenti che sono svolti in relazione all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Deve, in particolare, fornire tutte le informazioni necessarie, permettere di prendere visione della documenta-zione rilevante ai fini del caso e metterla a disposizione (art. 28 cpv. 1 LPGA).

Qualora rifiutasse ingiustificatamente di informare o di collaborare, decideremo in base agli atti a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA).” (doc. 209)

 

Dopo avere assunto in data 28 novembre 2023 il mandato dalla RI 1 e avere ottenuto dall’CO 1 due proroghe del citato termine per poter “visionare l’incarto ed allestire una risposta rispettivamente fornire la consulenza necessaria alla cliente” (cfr. doc. 214, 215 e 224), in data 31 gennaio 2024, l’avv. RA 1 ha comunicato quanto segue:

 

" (…) La cliente m'informa anzitutto che avete effettuato un sopralluogo ed avete avuto a disposizione tutta la documentazione riguardante le tre persone da voi indicate ed avete quindi già potuto procurarvi copia di quanto a voi necessario.
Ritengo quindi che l'aver permesso l'accesso agli atti dimostra già la collaborazione della mia cliente e quindi l'inapplicabilità degli artt. 28 cpv. 1, 43 cpv. 3 LPGA.
Per quanto riguarda il Signor __________ (fabbro) come risulta dalla documentazione che si produce, la società RI 1 ha acquistato un terreno a __________ (doc. 1) sul quale sono stati eseguiti lavori di costruzione, al Signor __________ sono state affidate le opere di cui a conferma d'ordine del 20 dicembre 2016 (doc. 2).
A __________ - per lo stesso cantiere - sono state affidate opere e meglio come a conferma d'ordine del 3 gennaio 2016 (doc. 3) ed a __________ le opere di cui a conferma d'ordine sempre del 3 gennaio 2016 (doc. 4).

Le tre persone indicate sopra hanno sempre lavorato in forma indipendente fatturando le relative prestazioni; mi risulta peraltro che in data 18 agosto 2016 è stata da voi effettuata una revisione/controllo per il periodo 2011/2015; in tale periodo la ditta RI 1 già si avvaleva delle prestazioni dei Signori __________ e __________.
Già a quell'epoca dal risultato dei vostri controlli non è emerso che tali prestatori dovessero essere inquadrati quali dipendenti della società e di conseguenza non è stato ripreso alcun importo relativo alle loro fatture, controllate e messe a disposizione dell'allora ispettore Signor __________.
A tale proposito in allegato viene inoltrata la relativa fattura dopo revisione del 29 novembre 2016 (doc. 5) a riprova di quanto sopra esposto.
Per ciò che riguarda la ripresa del 10 maggio 2023 alla quale la ditta RI 1 ha fatto opposizione il 31 maggio 2023, già con ricorso erano stati allegati i giustificativi a riprova del fatto che i Signori __________, __________ e __________ avevano stipulato personalmente le assicurazioni infortuni quali indipendenti; a quanto risulta tutti e tre gli interessati sono iscritti quali indipendenti allo __________ come da dichiarazione che gli stessi interessati vi avranno verosimilmente già inviato.

Per quanto riguarda le vostre richieste a sapere quali lavori hanno effettivamente eseguito le tre persone da voi indicate, è già stato risposto sopra rispettivamente durante la vostra ispezione ribadito come non vi sono rapporti di lavoro destinati alla società RI 1 per il consorzio RI 1/__________ perché entrambi lavoravano in assoluta indipendenza e fiducia e ricevevano solo indicazioni generali verbalmente.

Il lavoro principale è comunque stato quello del cantiere di __________ che si è oramai concluso.
Le materie prime erano di principio acquistate direttamente dai tre artigiani.

Ribadisco nuovamente che tutte le fatture sono già state messe a vostra disposizione con rilascio della relativa copia su richiesta dell'ispettrice Signora __________ durante la revisione del 10 maggio 2023.

In conclusione sulla base degli elementi sopra citati si ritiene non corretto che vengano rivendicati importi non contemplati nella revisione 2016 ritenuto come all'epoca era stata confermata la correttezza del modus operandi. (…).” (doc. 231)

 

In tale occasione, l’avv. RA 1 ha versato agli atti:

- un estratto del rogito di compravendita immobiliare del 1° dicembre 2016 citato nel suo scritto e le relative planimetrie (doc. 1);

- la conferma d’ordine del 20 dicembre 2016 a __________ (doc. 2);

-  la conferma d’ordine del 3 gennaio 2016 a __________, del seguente tenore:

" Questa corrispondenza per informarvi che vi affidiamo le opere al Mapp. __________ di __________ comportanti:

. Prefabbricazione delle pareti con l'oblò incorporato (vedi disegno allegato)

. Le scale interne 2/4 tornante e mezzo tornante (vedi prospetto architetto)

. Rivestimento esterno in liste di larice piallato posate verticalmente spaziate di 20mm

. Esecuzione dei cassonetti rolladen alle finestre e porte finestre

. Pareti esterne sottoscala con ferramenta semplice e rivestimento

. Rivestimento pavimenti terrazze esterne in larice 20 mm spaziato

Cassonetto delle rolladen, tutte le prestazioni affidatevi vanno prefabbricate e preparate anticipatamente pronte per essere posate così da non avere ritardi nell'edificazione.

Vi chiediamo d'iniziare al più presto possibile, a disposizione per qualunque informazione.

Non richiediamo bollettini a regia, unicamente una fattura periodica/ mensile” (doc. 3);

 

- la conferma d’ordine del 3 gennaio 2016 a __________, del seguente tenore:

 

" Questa corrispondenza per informarvi che vi affidiamo le opere al Mapp. __________ di __________ comportanti:

. Preparazione fori nel terreno per la modinatura delle case (Domanda di costruzione).

. Prima dell'inizio dell'impresa di costruzioni di dissodare il terreno lungo il confine e accatastarlo nella zona, Nord Est della parcella per il riutilizzo a cantiere terminato. Presenziare durante l'asportazione della terra vegetale / cultura affinché non venga mischiata con roccia e fango.

. Partecipare alla messa in opera dello sbarramento verso il sentiero lato Est, con pulizia serale del passaggio pubblico.

. Dissodatura dei roveti presenti lato Nord Est e trasporto alla pubblica discarica.

. Partecipare alla profilatura delle balze superiori e inferiori della parcella.

. Ricostituzione della flora pre esistente.

. Spostamento della terra in più circostanze considerato il poco spazio in cantiere.

Svolgimento lavoro prevedibile dal 2016 al 2024 in funzione alle condizioni meteo, il programma può avere variazioni.

Non richiediamo bollettini a regia, unicamente una fattura periodica / mensile.” (doc. 4)

 

- la fattura dopo revisione per gli anni 2011-2013 del 29 dicembre 2016 (doc. 5).

 

In data 12 febbraio 2024, l’CO 1 ha inviato all’avv. RA 1 uno scritto del seguente tenore:

 

" Al fine di completare il nostro dossier, ci rivolgiamo nuovamente a Lei e Le chiediamo di farci pervenire copia di tutte fatture emesse dai sigg. __________ (anni 2018-2021), __________ (2018-2021) e __________ (2018), attestando gli indennizzi che le suddette persone hanno ricevuto dalla società RI 1. Le ricordiamo l'obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 958f CO e dell'art. 116 cpv. 3 OAINF.

Vogliate trasmetterci i documenti entro il 29 febbraio 2024 (data del timbro postale) (…)” (doc. 235).

 

Il 29 febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:

 

" (…) già nel mio precedente scritto le avevo comunicato che la mia cliente mi aveva informato del vostro sopralluogo durante il quale avete potuto visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione della società ed in particolare quella riguardante le tre persone da voi indicate; avete così già potuto procurarvi copia di quanto necessario; inoltre il contabile m'informa che a vostra richiesta egli ha estratto documentazione a campione come da voi preteso e ve l'ha consegnata.

In tale scritto comunque vi rispondevo in merito alle attività svolte dalle tre persone da voi indicate specificando nuovamente che gli stessi avevano lavorato come indipendenti e segnatamente per quali lavori.

Mi risulta pure che le tre persone vi abbiano inviato la loro documentazione attestante la loro qualità di indipendenti per ciò che riguarda lo __________; ed inoltre dovrebbe essere comunque a vostra disposizione la documentazione attestante l'affiliazione a titolo privato ad un'assicurazione infortuni.

Vi rinvio inoltre alla documentazione allegata con l'opposizione del 31 maggio 2023 nonché alla documentazione che dovrebbe esservi pervenuta dagli artigiani stessi.

Per ciò che riguarda "gli indennizzi che le suddette persone hanno ricevuto dalla società RI 1" non comprendo e comunque non mi risulta che gli stessi siano stati in qualche modo risarciti (di che cosa?).
Ritengo infine immotivata ed arbitraria la minaccia dell'art. 43 cpv. 3 LPGA in quanto oltre a non giustificare le richieste di cui a vostro scritto del 12 febbraio u.s. tale documentazione vi è già stata sottoposta e/o comunque ne avreste già potuto prendere visione e possesso durante il vostro sopralluogo e comunque verosimilmente vi è già stata inoltrata dagli interessati.” (doc. 236)

 

                        2.10.  Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che la questione di sapere se tra le parti (da una parte la ditta insorgente e dall’altra __________, rispettivamente __________) siano intercorsi degli accordi (cfr. le citate “conferme d’ordine” del 3 gennaio 2016, di cui si è già detto al consid. 2.9.) in base ai quali il lavoro svolto dai citati collaboratori per la RI 1, in particolare a partire dal 1° gennaio 2018, andrebbe considerato attività indipendente, è irrilevante. Così come è stato precedentemente indicato, secondo la giurisprudenza, la qualifica dell’attività lucrativa esercitata in un caso concreto, non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti (cfr. consid. 2.4.). Per i motivi qui di seguito esposti, l’attività lucrativa svolta da __________ e __________ deve essere in ogni caso qualificata come dipendente.

 

                                  Questo Tribunale constata come dagli atti acquisiti dall’assicuratore risulta che la RI 1 ha corrisposto fr. 37'104 nel 2018, fr. 75'227 nel 2019, fr. 20'208 nel 2020 e fr. 1'000 nel 2021 a __________ (per avere svolto in tale periodo l’attività di carpentiere in un unico cantiere a __________, e più precisamente le opere indicate nella “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016), rispettivamente fr. 70'253 nel 2018, fr. 74'423 nel 2019, fr. 21'826 nel 2020 e fr. 22'317 nel 2021 a Zanini (per avere svolto in tale periodo l’attività di giardiniere in un unico cantiere a __________, e più precisamente le opere indicate nella “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016). Questi dati non sono contestati dalle parti.

 

                                  Ciò premesso, dalle tavole processuali si evince che, sulla base delle “conferme d’ordine” del 3 gennaio 2016, __________ e __________ hanno esercitato un’attività significativa e continuativa (e, quindi, non occasionale) sull’arco di svariati anni (in particolare, nel caso di __________, sin dall’inizio era prevista una collaborazione per gli anni dal 2016 al 2024 e, quindi, per circa 8 anni, mentre nel caso di __________ è durata dal 2016 fino ad almeno il 2021), su di un unico cantiere (ma di una certa importanza, vista la durata dello stesso e la tipologia dei lavori da eseguire) per la RI 1. Ciò nonostante, non sono stati loro richiesti bollettini a regia (che, se controfirmati, esplicano l’effetto di una presunzione di fatto della correttezza delle indicazioni ivi riportate da chi ha prestato la propria attività lucrativa con riferimento al volume del dispendio profuso: ad es. in termini di esattezza delle ore di lavoro prestate, delle ore di impiego dei macchinari, dei quantitativi di materiale utilizzato, ecc.), ma unicamente delle fatture periodiche/mensili (cfr. le citate conferme d’ordine). Ciò non appare plausibile, in presenza di un’attività lucrativa rilevante, che si pretende sia stata svolta a titolo indipendente sul citato cantiere.

 

                                  Va comunque precisato che per quanto riguarda __________ agli atti non figura nemmeno una fattura, mentre per quanto concerne __________ vi sono soltanto le due fatture acquisite dal revisore durante l’ispezione del 10 maggio 2023.

                                  Trattandosi in particolare della prima, ovvero quella datata 31 agosto 2021, di fr. 4'219, riferita a “prestazioni lavorative mese luglio e agosto 2021” (doc. 168, pag. 1), essa è stata allestita su un supporto che viene usualmente utilizzato quale “ricevuta” (di una somma di denaro, in particolare dai piccoli artigiani) e inoltre non riporta alcun “numero progressivo di fattura”, contrariamente a quanto avviene nella pratica, anche - ma non solo - ai fini delle scritturazioni contabili (quest’ultimo rilievo vale anche per la fattura del 30 giugno 2021 di fr. 3'738 - doc. 168, pag. 2). Ciò non risulta parimenti plausibile.

 

                                  In simili circostanze, non risulta essere stata fornita nemmeno la prova che __________ e __________ abbiano acquistato direttamente il materiale per eseguire le opere di carpenteria, rispettivamente di giardinaggio, sul cantiere in questione.

 

                                  Inoltre, sia __________ che __________ hanno ricevuto dalla RI 1 nei mesi di dicembre 2018 e 2021 un “regalo”, rispettivamente un “premio”, proprio come tutti gli altri collaboratori dipendenti della società. In questo contesto, non ci si può neppure esimere dall’evidenziare come __________ (la cui attività di metalcostruttore per la ditta RI 1 sul cantiere di __________ è stata finalmente riconosciuta essere indipendente) non abbia invece mai ricevuto né regali né premi.

 

                                  Secondo questo Tribunale, gli elementi appena esposti depongono a favore del fatto che nel periodo determinante __________ e __________ hanno svolto un’attività dipendente nei confronti della ditta RI 1.

 

                        2.11.   Il TCA rileva inoltre che, allo scopo di verificare l’obbligo assicurativo, alla RI 1 è stato chiesto di produrre una serie di documenti, in particolare tutte le fatture emesse da __________ e __________ nel periodo 2018-2021 e, se del caso, le ricevute d’acquisto del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori (cfr. doc. 209).

                                  Benché sollecitata (cfr. doc. 235), la ditta ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta.

                                  La documentazione in questione non è del resto stata prodotta nemmeno davanti a questa Corte, sebbene la RI 1 avesse avuto più volte l’opportunità per farlo. In questo senso, giova qui ricordare che il 24 giugno 2024 alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi il patrocinatore della ricorrente non ha però presentato la citata documentazione, continuando a trincerarsi dietro l’argomento che tutti i documenti in questione erano già stati messi a disposizione del revisore dell’CO 1 durante l’ispezione del 10 maggio 2023 e che in tale occasione quest’ultimo aveva potuto estrarre copia di quanto necessario, rispettivamente di quanto successivamente richiesto dall’assicuratore. Ciò sebbene dall’incarto risulti chiaramente che, durante l’ispezione, il revisore aveva soltanto estratto una copia dei documenti 166-168.

                                  In questo contesto, è utile segnalare che se, da una parte, la procedura davanti al TCA (ma del resto, anche davanti all’amministrazione) è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.). Tale obbligo delle parti di collaborare non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema, STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017 consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5; STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024, consid. 2.10; STCA 35.2023.88 dell’11 aprile 2024, consid. 2.9.3).

 

                        2.12.   Il TCA non ignora le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’insorgente (fattura periodica/mensile “forfettaria” che “comprendeva anche l’attrezzatura e se del caso il materiale”; “Le tre persone indicate sopra hanno sempre lavorato in forma indipendente fatturando le relative prestazioni”; “Le materie prime erano di principio acquistate direttamente dai tre artigiani”; “non vi sono rapporti di lavoro (…) perché entrambi lavoravano in assoluta indipendenza e fiducia e ricevevano solo indicazioni generali verbalmente”; ecc.), tuttavia esse risultano poco plausibili e non comprovate. In ogni caso, queste sue affermazioni hanno una rilevanza nettamente inferiore rispetto agli elementi di valutazione precedentemente evidenziati.

 

                                  D’altra parte, deve essere sottolineato che la circostanza che __________ e __________ abbiano svolto attività (indipendente) per alcuni loro clienti (in particolare, per __________, quelli indicati dall’avv. RA 1 al doc. XI), è ininfluente ai fini del presente giudizio. Essa, infatti, nulla muta alla natura dei rapporti intercorsi tra la ditta ricorrente e __________, rispettivamente __________. Come visto, un lavoratore può essere qualificato quale dipendente per un’attività e indipendente per un’altra e può trovarsi simultaneamente in condizioni d’indipendente e di dipendente nei confronti della stessa persona (cfr. consid. 2.3.).

                                  Del resto, anche la Cassa cantonale di compensazione, con decisione cresciuta incontestata in giudicato, ha qualificato come dipendente l’attività lucrativa di carpenteria e giardinaggio svolta da __________ e da __________ per la RI 1 (cfr. consid. 2.9.).

 

                                  Inoltre, quand’anche fosse vero che __________ e __________ hanno lavorato “in assoluta indipendenza” sul cantiere in discussione, questo solo aspetto non basterebbe comunque a concludere all’esistenza di un’attività indipendente, e ciò alla luce della giurisprudenza federale evocata ai consid. 2.4. - 2.6.

 

                                  Va infine rilevato che il fatto che __________ e __________ abbiano concluso nel periodo qui in discussione una polizza di assicurazione infortuni facoltativa presso altri istituti (cfr. consid. 2.9.), è pure inconferente ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa obbligatoria, come nel caso di specie presso l’CO 1, non può essere sostituita né da una convenzione individuale né dalla stipulazione di un’assicurazione privata contro gli infortuni (cfr. STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.9.).

 

                        2.13.  Da ultimo, a proposito dell’affermazione secondo il quale “in data 18 agosto 2016 è stata da voi effettuata una revisione/controllo per il periodo 2011/2015; in tale periodo la ditta RI 1 già si avvaleva delle prestazioni dei Signori __________ e __________. Già a quell'epoca dal risultato dei vostri controlli non è emerso che tali prestatori dovessero essere inquadrati quali dipendenti della società e di conseguenza non è stato ripreso alcun importo relativo alle loro fatture, controllate e messe a disposizione dell'allora ispettore Signor __________. (…).” (cfr. doc. 231), il TCA può fare proprie le considerazioni espresse al riguardo dall’amministrazione, e meglio che “(…) nel contesto di tale revisione, è stato precisato che le prestazioni fornite dai soggetti terzi summenzionati erano ancora in fase di valutazione. È quindi evidente che non si trattava di una valutazione definitiva secondo cui le persone interessate erano da considerarsi lavoratori indipendenti. A tale proposito, se anche in passato fossero state realmente eseguite delle valutazioni scorrette, va sottolineato che non è possibile far valere la pretesa di mantenere una determinazione errata dell'attività lucrativa: il principio della legalità dell'amministrazione prevale sull'applicazione uniforme della legge. In tal senso, non sussiste alcun diritto alla parità di trattamento in una situazione di illegalità (cfr. DTF 126 V 392, consid. 6a).

 

                                  In questo contesto, deve infatti essere evidenziato che al momento dell’ispezione del 18 agosto 2016 relativa agli anni 2011-2016, l’attività lucrativa di __________ e __________ per la RI 1 era iniziata da pochi mesi (vedi le già citate “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016). Inoltre, va qui pure ricordato che, accertata la correttezza della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente potrebbe pretendere un trattamento differente unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per applicare in concreto il principio della parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015 consid. 2.2; STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020 consid. 2.14.). Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente, in concreto l’CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

                                  Ora, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che l’CO 1 abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge (da notare che non è sufficiente un solo caso isolato o solo alcuni casi: cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3 e STCA 38.2011.61 del 16 novembre 2011, consid. 2.10; cfr. pure le STCA 35.2023.16 del 10 maggio 2023, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.29 del 12 giugno 2023, consid. 2.9). Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto una simile prassi.

 

                        2.14.  A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9.-2.14.), considerata anche la portata del principio inquisitorio e dell'obbligo di collaborazione delle parti all'istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), il TCA rinuncia all'assunzione dei mezzi di prova richiesti dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I e doc. XI).

 

                                  In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Per un caso in cui questo Tribunale ha ritenuto che non era stato sufficientemente dimostrato che, al momento dell’infortunio, esistesse un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il preteso datore di lavoro (tenuto pure conto delle numerose incongruenze emerse dagli atti), rinunciando a procedere alle audizioni testimoniali (in particolare degli azionisti della SA) richieste dal patrocinatore dell’insorgente, si veda la STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.10., confermata dalla Corte federale con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 consid. 4.3.

 

                        2.15.  Sulla scorta di tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 abbia considerato __________ e __________ lavoratori dipendenti della RI 1 per l’attività di carpentiere e giardiniere svolta dagli stessi sul cantiere di Sagno nel periodo in esame (2018-2021).

 

                                  Ritenuto inoltre che gli importi ripresi dall’amministrazione non sono stati contestati dalla RI 1, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

                        2.16.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, il TCA non si è pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr., sul tema, anche la già citata STCA 35.3023.31 del 5 febbraio 2024, consid. 2.13).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti