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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 aprile 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 10 novembre 2022, RI 1 - a quel momento dipendente della ditta __________ con un salario mensile di fr. 12'500 - è stato colpito alla nuca da un pesante ombrellone caduto da uno scaffale e ha riportato un trauma cranio-cervicale con contusione nella regione occipitale. Due giorni dopo, egli ha accusato un episodio ischemico cerebrovascolare a seguito di una trombosi venosa del segno sigmoideo e del tratto più craniale della vena giugulare interna di sinistra (cfr. doc. 8, doc. B, allegato 4 al doc. 10).
L’istituto assicuratore (CO 1; di seguito: CO 1) ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 5 dicembre 2023 (doc. 7), la CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) Il 5 dicembre 2022 ci è stato annunciato l'evento avvenuto il 10 novembre 2022. A titolo di salario mensile percepito ci viene indicato l'importo di Fr. 12'500/mese e Fr. 810.00/mese quali assegni per i figli.
In un primo momento siamo intervenuti versando delle indennità giornaliere e delle spese mediche.
Dopo aver proceduto a verifiche interne, si è reso necessario procedere a esami approfonditi concernenti il salario dichiarato.
Abbiamo organizzato un colloquio con il signor RI 1 presso i nostri uffici per chiedergli dei ragguagli circa l'attività lavorativa esercitata per la datrice di lavoro (__________), il suo contratto di lavoro e il salario percepito.
In seguito al colloquio, avvenuto il 20 marzo 2023, è stato redatto un rapporto che è stato consegnato al signor RI 1 con richiesta di ritornarcelo sottoscritto, fatto questo mai avvenuto.
Dal rapporto del 20 marzo 2023 si evince quanto segue:
(…).
- Per ulteriore documentazione
riguardante la società, il signor RI 1 comunica di doverne parlare con il
signor __________. In particolare, ci viene chiesto di scrivere alla società
con copia al signor RI 1.
Vengono in particolare richiesti: conteggi salari, contratto di lavoro e
disdetta del medesimo. Accrediti stipendi da quando è stato assunto ad oggi.
Dichiarazioni Cassa AVS, assoggettamento secondo pilastro, contabilità e meglio
mastro stipendi e giornale ove si evincono le registrazioni dei salari.
Il 20 marzo 2023 inviamo la richiesta all'__________, alla quale ci risponde il signor __________, in data 30 marzo 2023, comunicandoci di non ritenere opportuno fornire informazioni confidenziali a terzi, considerando la nostra richiesta "superflua in base al corso di specie".
II 30 marzo 2023 abbiamo rinnovato la nostra richiesta all'__________ spiegando in dettaglio i nostri motivi e accordando un termine per il 30 aprile 2023.
Con mail del 9 maggio 2023, l'avv. RA 1 ci ha informato di rappresentare il signor RA 1. L'avv. RA 1 ci ha inoltre comunicato che il signor RI 1 è stato assunto da __________ nel 2021 e che dal 15 aprile 2022 svolge l'attività quale direttore. Il suo campito sarebbe stato quello di risollevare l'azienda dopo una crisi dovuta alla pandemia prima e alla perdita dei clienti successiva alla stessa essendo alcuni clienti falliti nel citato periodo.
Dopo scambio di corrispondenza varia con il signor RI 1, il 13 giugno 2023 l'avv. RA 1 ci trasmette una parte della documentazione richiesta.
Il 10 luglio 2023, facendo seguito
a un colloquio telefonico con l'avv. RA 1, abbiamo informato il rappresentante
legale circa i nostri dubbi in merito al salario e la necessità di far eseguire
una perizia contabile.
Non avendo ricevuto nessuna reazione alla nostra mail del 4 agosto 2023, il 23
agosto 2023 abbiamo informato l'avv. RA 1 che avremmo conferito mandato alla __________
per effettuare una perizia contabile con gli atti a nostra disposizione. Alla
nostra comunicazione, l'avv. RA 1 ci ha comunicato che il signor RI 1 si oppone
a una perizia contabile.
Per chiarire l'aspetto finanziario necessario a una nostra presa di posizione definitiva, la CO 1 ha deciso di richiedere un parere contabile alla __________ (…).
(…).
La valutazione contabile della __________ è del 16 ottobre 2022 ed è stata trasmessa per presa di posizione all'avv. RA 1, il quale non ha ritenuto opportuno inoltrare delle osservazioni richiedendo una decisione formale.
(…).
Non avendo la __________ fornito tutta la documentazione contabile richiesta, in particolare quella relativa al 2022 particolarmente rilevante per la fattispecie, la __________ non ha potuto che fornire delle ipotesi, che tuttavia evidenziano alcune lampanti incongruenze.
La società al 31.12.2021 aveva un'eccedenza di debiti, pertanto non era in grado di pagare nemmeno un salario poco elevato di Fr. 600/700 o di assumere personale. Risulta pertanto assai poco probabile che la società fosse in grado di onorare un salario di Fr. 12'500 mensili a partire dal mese di giugno 2022. Prova ne è che a novembre 2022 il contratto di lavoro del signor RI 1 è stato disdetto per motivi economici.
Dal conto individuale del signor RI 1, risulta che dal 2018 al 2021 il suo reddito principale era costituito dalle indennità giornaliere di disoccupazione. Sorge il dubbio che il signor RI 1, finito il diritto alle indennità di disoccupazione abbia ripiegato sull'__________.
Secondo l'art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.
(…).
Nella fattispecie, visto quanto sopra riteniamo che ci sia stato notificato un
salario non corrispondente alla realtà, pertanto non verranno erogate ulteriori
prestazioni a titolo d'indennità giornaliera LAINF. In base all'art. 25 LPGA si
richiede la restituzione delle indennità giornaliere già versate (CHF
30'044,00, indennità giornaliere versate dal 13.11.2022 al 28.02.2023).
Non essendo stata contestata l'esistenza di un infortunio, le spese mediche continueranno a essere prese a carico.
Decisione (Art. 49 LPGA e 124 OAINF)
1. In applicazione all'art. 45, cpv. 2 non vi è diritto al versamento di indennità giornaliere.
2. Si chiede la restituzione, in base all'art. 25, cpv. 1 LPGA, delle indennità giornaliere già versate.
3. Le spese mediche continueranno a essere prese a carico in virtù delle disposizioni LAINF.”
1.3. A seguito dell'opposizione inoltrata il 19 gennaio 2024 dall'avv. RA 1 per conto dell’assicurato, la CO 1 ha esperito ulteriori accertamenti amministrativi, al termine dei quali, con scritto del 18 marzo 2024 (doc. 4), ha comunicato quanto segue al patrocinatore:
"
(…)
Reformatio in peius.
(…).
abbiamo riesaminato il caso del
signor RI 1 a seguito dell’opposizione del 19 gennaio 2024 e richiesto
ulteriore documentazione che ci è pervenuta la settimana scorsa.
Dagli elementi in possesso di CO 1 l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF al
caso del signor RI 1 risulta essere giustificata.
Contrariamente a quanto affermato nella decisione del 5 dicembre 2023 tuttavia,
l’art. 46 cpv. 2 LAINF trova applicazione nel caso concreto a tutte le
prestazioni LAINF.
In caso di conferma dell’opposizione CO 1 procederà dunque alla reformatio in
peius della decisione intimata secondo quanto sopra.
CO 1 resta in attesa di una Sua presa di posizione (ritiro/conferma
opposizione) entro il prossimo 26 marzo 2024. (…)” (doc. 4; n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
1.4. Il 25 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha comunicato alla CO 1 che il suo “cliente non intende ritirare la sua opposizione preannunciando che farà ricorso al Tribunale Cantonale delle assicurazioni una volta emessa la vostra decisione.” (doc. 3).
1.5. In data 4 aprile 2024 (doc. A), la CO 1 ha confermato la sua precedente decisione, puntualizzando quanto segue:
" (…) Da quanto dichiarato dal signor RI 1 durante il colloquio del 20 marzo 2023, risulta che al momento dell'evento annunciato il contratto con la ditta __________ non sarebbe già più stato in essere "perché le cose andavano già male prima dell'infortunio". La contabilità della __________ era gestita dal signor RI 1, che ha preparato le buste paga sulla base dei versamenti indennità giornaliere. Per la documentazione richiesta ed ogni ulteriore informazione (in particolare: conteggi salari, contratto di lavoro e disdetta del medesimo, accrediti stipendi dal giorno dell'assunzione ad oggi; dichiarazione cassa AVS; assoggettamento secondo pilastro; contabilità: mastro stipendi e giornale ove si evincono le registrazioni dei salari), il signor RI 1 ha invitato CO 1 a scrivere direttamente al signor __________ che figurava come amministratore unico della __________.
Alla richiesta di CO 1 e con email del 30 marzo 2023 il signor Poma risponde di non ritenere opportuno fornire informazioni confidenziali a terzi, considerando la richiesta di CO 1 "superflua, in base al corso di specie". Copia dell'email è inviata all'avvocato __________.
Con email dello stesso giorno, CO 1 informa il signor __________ che l'art. 28 LPGA prevede l'obbligo per gli assicurati, come per il datore di lavoro, di collaborazione nell'esecuzione. È accordato un termine al 30 aprile 2023 per fornire la documentazione richiesta. L'avvocato indicato dal signor __________ non è informato in quanto non pervenuta a CO 1 regolare procura.
Ai sensi dell'art. 43 LPGA le persone che pretendono prestazioni hanno l'obbligo di collaborare e informare l'assicuratore.
L'istruzione svolta da CO 1 ha permesso di stabilire che il salario annunciato per il periodo antecedente l'evento del 10 novembre 2022 di CHF 12'500 mensili non risulta essere in linea con la realtà.
La perizia contabile prima (vedi considerazioni espresse nella decisione del 5 dicembre 2023) e l'estratto conto definitivo per l'anno 2022 richiesto da CO 1 a __________ e ricevuto il 14 marzo 2024 poi, indicano chiaramente la realtà dei fatti. Da quest'ultimo documento si evince che per l'anno 2022 è stato dichiarato reddito annuale di CHF 64'638 - ovvero CHF 5'386.50 mensili.
La questione a ricercare la ragione per cui è stato indicato un salario più elevato può rimanere aperta. Decisiva, perché possa già essere applicato l'art. 46 cpv. 2 LAINF, è la circostanza che il ricorrente sapeva del salario non corrispondente alla realtà. Così facendo, egli era cosciente che sarebbero state versate indennità giornaliere più elevate rispetto a quelle che sarebbero state concesse con la dichiarazione del salario effettivo e reale. Si può quindi concludere che l'intento di una falsa notifica di infortunio è realizzata, avendo il ricorrente agito in maniera intenzionale (ossia consapevolmente e volontariamente).
Contrariamente all'opinione del ricorrente e dell'avv. RA 1 dunque, l'art. 46 cpv. 2 LAINF trova applicazione al caso concreto.
3 Decisione
L'opposizione del signor RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, è respinta ai sensi dei (recte: delle) considerazioni qui sopra;
La decisione di CO 1 dell'8 febbraio 2023 (recte: 5 dicembre 2023) è confermata. (…).” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
1.6. Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2024 (cfr. doc. I), l’avv. RA 1, dopo avere postulato l’annullamento della decisione impugnata, ha chiesto segnatamente quanto segue:
" 1.1 Viene riconosciuto il diritto del sig. RI 1 a ricevere prestazioni a titolo d'indennità giornaliera LAINF; pertanto, CO 1 è tenuta a versare al sig. RI 1 le indennità giornaliere che gli spettano ex lege, retroattivamente a decorre dal 28 febbraio 2023, data in cui l'assicuratore ha interrotto ogni versamento.
1.2 Le spese mediche relative all'infortunio del sig. RI 1 continueranno ad essere prese a carico da CO 1 in virtù delle disposizioni LAINF.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili, sia della procedura di opposizione, che della presente procedura di ricorso.” (cfr. doc. I, pag. 19; n.d.r.. il corsivo non è della redattrice).
Il patrocinatore dell'assicurato rileva innanzitutto che il suo cliente era stato assunto a tempo pieno in qualità di direttore (con diritto di firma individuale) dalla __________ al fine di risollevarla dal profilo economico, visto che aveva qualche problema finanziario a seguito della pandemia da Covid 19, ma ciò non era stato possibile perché il suo assistito aveva dovuto interrompere bruscamente la propria attività lavorativa a causa dell’infortunio in disamina. Egli sottolinea inoltre che la società, nonostante le difficoltà economiche in cui versava, si è sempre fatta carico dei salari del suo assistito.
Egli precisa inoltre che il verbale del colloquio del 20 marzo 2023 non era stato sottoscritto dal suo cliente, perché non riportava le cose in maniera corretta ed era stato condotto come un interrogatorio di polizia ma senza le necessarie tutele e garanzie. Egli rileva anche che è stata versata agli atti solo una parte della documentazione richiesta, perché si riteneva che la stessa fosse sufficiente al fine di determinare il diritto alla prestazione, mentre la richiesta della CO 1 sarebbe stata una sorta di fishing expedition. Inoltre critica l’operato della CO 1 per avere trasmesso, nonostante il loro disaccordo, la documentazione che era stata fornita (in particolare, bilanci e scritture contabili della __________, società di terzi) a periti esterni (più precisamente a una fiduciaria di __________) senza autorizzazione e ciò per motivi di riservatezza, sottolineando comunque che tale ditta non aveva in ogni caso rilevato anomalie importanti o errori sugli stipendi fatti e soprattutto pagati, tutti e fino all'ultimo.
Egli critica l’operato della CO 1
anche perché, nonostante avesse indicato nella decisione che avrebbe continuato
a prendere a carico le spese mediche, così non è stato, visto che non faceva altro
che rinviare sistematicamente all’assicuratore malattie del ricorrente, il
quale, a causa dei disagi e danni arrecatigli, ha dovuto anche avviare una
procedura esecutiva contro l’istituto assicuratore.
L’avv. RA 1 osserva inoltre che “(…) il ricorrente non pretende giocoforza i
CHF 12'500 ma chiede quello che peraltro poi gli è stato riconosciuto come
percentuale sia dalla Cassa disoccupazione sia dall'Ufficio rendita di
invalidità e quindi sulla base di quanto risulta ad es. dal doc. E, ripreso poi
anche nel doc. C. Pertanto il ricorrente chiede e ritiene di aver diritto almeno
ad indennità sulla base di un guadagno annuo complessivo 2022 e contesta di
dover rimborsare alcunché. (…)” (cfr. doc. I, pag. 11) rispettivamente che
“alla CO 1 si chiedono le indennità giornaliere dovute per legge che
potevano e possono anche non coincidere con quel salario ultimo ma nemmeno
possono essere pari ad un salario zero. Come Al e disoccupazione si prenda
quantomeno il salario mediano dell'anno 2022. La CO 1 sotto questo aspetto non
ha agito con proporzionalità.” (cfr. doc. I, pag. 15).
Da ultimo, l’avv. RA 1 rileva che “iI salario dichiarato di Frs. 12'500 è corretto (…). Tale importo salariale non è mai stato contestato, fino all'arrivo del signor __________ della CO 1 e tanto meno il contratto in essere con l'assicurazione CO 1 considerato non corretto. Lo stesso contratto era stato stipulato in passato con l'ex consulente __________ e successivamente con il nuovo subentrante __________ che sentito più volte ha confermato la copertura assicurativa. Tutti i premi sulla base del conteggio di Frs. 12'500 sono stati regolarmente pagati e incassati da CO 1 senza contestazioni. La notifica AVS è corretta come pure quella della CO 1. Il primo periodo dell'anno il ricorrente era stipendiato al 20% sino al 15.06.22. Dal 16.06.22 egli era stipendiato al 100% con lo stipendio di Frs. 12'500 cifra al momento dell'infortunio. Resta inteso che ai fini AVS se sei in infortunio lo stipendio non viene conteggiato ed è per questo che lo stipendio per il 2022 è risultato di complessivi Frs. 64'638.00 (cfr. doc. E). Quindi il ricorrente respinge al mittente ogni illazione di aver detto il falso”. (cfr. doc. I, pag. 16).
A sostegno delle proprie argomentazioni il rappresentante del ricorrente chiede l’audizione testimoniale di __________ e __________ della CO 1 e produce: “A) Decisione impugnata, in originale con annesso tracciamento postale e busta; B) Rapporto medico 14.5.2023 dr.ssa __________ a CO 1 C) Progetto di decisione rendita Al a favore del ricorrente D) Scambio mail 7/8.06.2023 tra ricorrente, Sig. __________ della CO 1 e dr. __________ E) Tabelle riassuntive stipendi pagati da __________ e RI 1 per tutto il 2022.” (cfr. doc. I, pag. 20 e doc. A-E).
1.7. Con risposta del 14 giugno 2024, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. In data 14 giugno 2024, il TCA ha intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Nel caso di specie, con la decisione formale del 5 dicembre 2023 (doc. 7), poi confermata in sede di opposizione (doc. A), la CO 1 ha negato ab initio il proprio obbligo al versamento delle indennità giornaliere in relazione all'infortunio del 10 novembre 2022, in quanto l'assicurato non sarebbe stato impiegato dalla ditta __________ secondo le condizioni risultanti dall'annuncio d'infortunio. Nel contempo, l’assicuratore ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere versate dal 13 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 per un importo complessivo di fr. 30’044.00 (cfr. doc. 7, pag. 4). In quella medesima occasione, l’amministrazione ha anche puntualizzato che “non essendo stata contestata l’esistenza di un infortunio, le spese mediche continueranno a essere prese a carico” (doc. 7, pag. 5).
Preliminarmente, è utile segnalare al riguardo che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
Una diversa soluzione vale in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24 agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione) (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1; STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018; cfr. pure sul tema, la STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 20218, consid. 2.3 e la STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.4 confermata in STF 8C_569/2023 del 26 aprile 2024).
Alla luce di quanto precede, questa Corte è pertanto tenuta a esaminare se, per la via della revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, l’istituto resistente era legittimato a negare ab initio il proprio obbligo al versamento delle indennità giornaliere e, nell’affermativa, se poteva chiedere la restituzione delle prestazioni già corrisposte.
Per quanto concerne invece le prestazioni sanitarie, va sottolineato che la decisione su opposizione impugnata notificata al patrocinatore del ricorrente ha confermato integralmente quella formale (cfr. doc. A, pag. 5) e, pertanto, anche l’assunzione di quelle prestazioni, non essendo contestata l’esistenza di un infortunio.
Non consente di giungere a una diversa conclusione l’argomentazione dell’avv. RA 2, secondo la quale “a seguito di un errore di spedizione l'avvocato deve aver ricevuto il dispositivo errato poiché come preannunciato nello scritto 18 marzo il mancato ritiro dell'opposizione avrebbe portato ad una reformatio in peius. Ciò che con decisione 4 aprile 2024 è avvenuto” (cfr. doc. V, pag. 3), dal momento che fa stato il dispositivo contenuto nella decisione ricevuta dall’avv. RA 1 (“L’opposizione del signor RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, è respinta ai sensi dei (recte: delle) considerazioni qui sopra; La decisione di CO 1 dell'8 febbraio 2023 (recte: 5 dicembre 2023) è confermata”: cfr. doc. A, pag. 5) e non quello di cui alla decisione presente nell’incarto versato agli atti con la risposta di causa (“L'opposizione del signor RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, è respinta ai sensi dei (recte: delle) considerazioni qui sopra; Alla decisione del 5 dicembre 2023 è applicata la reformatio in pejus: ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LAINF alcuna prestazione è dovuta nel caso dell’assicurato”: cfr. doc. 2, pag. 5).
Ad ogni modo, in questo contesto, è utile segnalare che, nella DTF 143 V 393 consid. 8.3, la Corte federale ha precisato che:
" Sotto il profilo della proporzionalità il rimborso delle spese di cura deve essere trattato diversamente rispetto a quello delle indennità giornaliere. Nel caso concreto, risulta che un infortunio è effettivamente avvenuto. L'assicuratore su questo aspetto non ha mai preteso il contrario. Sotto il profilo della proporzionalità, si giustifica in definitiva di non pretendere la restituzione di queste spese. Infatti, per questo aspetto, non si può concludere che l'assicurato abbia presentato un annuncio di infortunio non corrispondente alla realtà per ottenere prestazioni più elevate rispetto a quelle di cui avrebbe diritto. In altre parole, l'infortunio non è né simulato (o mai avvenuto) né si può affermare che sia stato provocato intenzionalmente. L'eventuale comportamento doloso dell'assicurato nel caso concreto non ha un'influenza concreta sulle spese di cura. È necessario soggiungere che in assenza di una copertura dell'assicurazione contro gli infortuni, le spese sarebbero assunte dall'assicurazione malattie. Le finalità dell'art. 46 cpv. 2 LAINF non sarebbero realizzate dal momento che sarebbe sanzionato un altro assicuratore e non l'assicurato. Questo è un motivo supplementare per scorporare nel caso concreto le spese di cura dall'obbligo di restituzione.”
In concreto, non essendo contestata l’esistenza di un infortunio, l’assicuratore resistente è tenuto ad assumere le spese di cura in relazione causale (naturale e adeguata) con il sinistro del 10 novembre 2022.
2.2. L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa (art. 46 cpv. 2 LAINF).
Conseguentemente se a causa di una notifica di infortunio non corrispondente alla realtà l'assicurato ha percepito prestazioni basate su di un salario assicurato più alto, ricevendo indennità giornaliere più elevate, egli è tenuto a restituirne l'eccedenza non dovuta.
Oltre a ciò, l'assicuratore è legittimato, fondandosi sull'art. 46 cpv. 2 LAINF, applicando una sanzione, a rifiutare le prestazioni di legge e pretendere la rifusione di prestazioni già erogate. Determinante per una tale sanzione è la circostanza che l'informazione falsa nella notifica di infortunio sia stata compiuta intenzionalmente e che lo scopo di questo agire sia stato finalizzato al versamento di prestazioni non dovute o alla concessione di importi superiori a quanto previsto dalla legge. In tale ottica, è sufficiente qualsiasi informazione erronea nella notifica di infortunio, nella misura in cui quell'informazione comporta in base alle circostanze concrete l'erogazione di una prestazione più elevata rispetto al dovuto. L'art. 46 cpv. 2 LAINF mira essenzialmente a voler punire, non solo con il semplice rimborso dell'eccedenza non dovuta, ma decurtando o sopprimendo le prestazioni, il comportamento doloso teso a ottenere dall'assicurazione più di quanto si avrebbe diritto. Per esempio, una sanzione entra in linea di conto anche quando l'assicurato notifica un salario più elevato della realtà, sempre che l'informazione falsa sia effettuata consapevolmente e volontariamente. In tale ambito, l'assicuratore e la Corte cantonale dispongono di un ampio margine di apprezzamento, ma devono sempre rispettare il divieto dell'arbitrio, il principio della parità di trattamento e della proporzionalità (STF 8C_68/2017 del 4 settembre 2017 consid. 4.3; 8C_392/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 6.1 e 6.2 e rinvii ivi citati).
A ciò si aggiunga che per ogni prestazione contestata occorre esaminare separatamente, se e in ossequio ai principi già citati, segnatamente della proporzionalità, in quale misura sia da decurtare (o restituire) la prestazione (STF 8C_392/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 6.1 e 6.2; STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.6; cfr., sul tema, pure la STCA 35.2016.95 del 24 aprile 2017 consid. 2.2 e la STF 143 V 393 consid. 6.1 e 6.2).
2.3. Nel caso di specie, dagli atti (cfr., in particolare, l’estratto completo del conto individuale AVS del 13 marzo 2024 di cui al doc. 6) risulta che RI 1, dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 2012 ha lavorato per la ditta __________, iniziando con una retribuzione annua di fr. 87'036 (1996) e percependo, da ultimo, i seguenti salari: fr. 122'388 + fr. 6’000 (2009), fr. 158'260 + fr. 6’000 (2010), fr. 123'488 + fr. 6’000 (2011) e fr. 70'000 + fr. 2'077 + fr. 500 (nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012).
Successivamente, dal 1° luglio 2012 al 31 gennaio 2014, egli ha percepito indennità di disoccupazione per complessivi fr. 154'839 (fr. 47'226 nel 2012, fr. 101'033 nel 2013 e fr. 6'580 nel 2014).
Dal 1° febbraio al 31 agosto 2014 ha lavorato alle dipendenze della ditta __________, percependo un salario pari a fr. 57'695. Inoltre, nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2014, ha percepito anche fr. 10'000 dalla ditta __________. Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2014 non risultano altri redditi.
In seguito, nel periodo 1° gennaio - 31 luglio 2015 non risultano redditi, mentre dal 1° agosto al 31 dicembre 2015 egli ha percepito fr. 44'032 dalla ditta __________.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ha lavorato per la ditta __________, conseguendo un reddito di fr. 101'000, oltre a fr. 10'000 dalla ditta __________.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 il
ricorrente ha lavorato per la ditta __________, realizzando un guadagno di fr.
68'400. Inoltre, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, ha percepito anche
fr. 6'000 dalla ditta __________. Non risultano altri redditi per il 2017, in
particolare per il periodo 1° luglio - 31 dicembre.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 egli ha percepito fr. 115'373 a titolo d’indennità
di disoccupazione, oltre a fr. 1'500 dalla __________ (dicembre 2018).
Nel periodo 1° gennaio - 31
ottobre 2019, l’assicurato ha percepito fr. 90'000 dalla __________ e fr.
27'317 quale indennità di disoccupazione, rispettivamente fr. 16'000 per il
mese di novembre 2019 dalla ditta __________ e fr. 10'016 quale indennità di
disoccupazione per il mese di dicembre 2019.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 egli ha percepito indennità di
disoccupazione per complessivi fr. 95'669.
Nel 2021, egli ha percepito fr. 54'614 dal 1° gennaio al 30 giugno rispettivamente fr. 17'702 dal 1° ottobre al 31 dicembre, quali indennità per disoccupazione, oltre a fr. 300 per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dalla ditta __________. Non risultano altri redditi per il 2021, in particolare per il periodo 1° agosto-15 dicembre.
Dalle tavole processuali si evince pure che, in data 15 dicembre 2021, RI 1 è stato assunto a far tempo dal 16 dicembre 2021 dalla ditta __________ in qualità di “impiegato” con un grado di occupazione del 20%, percependo un salario mensile di fr. 600 il primo mese, rispettivamente di fr. 700 dal secondo in poi (cfr. doc. 10, pag. 13).
In data 8 giugno 2022, egli è quindi stato assunto dalla medesima ditta in qualità di “direttore” a tempo pieno, con un salario mensile di fr. 12'500 (cfr. doc. 10, pag. 12).
Il 9 novembre 2022, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 dicembre 2022, con la seguente motivazione: “cirsi (recte: crisi) del mercato che ha portato l’azienda in una crisi economica non più sostenibile” (cfr. doc. 10, pag. 12).
In data 10 novembre 2022, il ricorrente è rimasto vittima dell’infortunio in disamina.
La CO 1 ha inizialmente assunto il caso, poi “dopo aver proceduto a verifiche interne, si è reso necessario procedere a esami approfonditi concernenti il salario dichiarato” (cfr. doc. 7, pag. 1).
A tal fine, in data 20 marzo 2023, ha avuto luogo un colloquio con l’assicurato, durante il quale è emerso in particolare quanto segue:
" Qual è la sua formazione professionale?
lo gestisco aziende e faccio consulenza aziendale, dalla contabilità all'amministrazione, agli acquisti, all'introduzione in nuove società, analisi dei progetti, questioni fiscali, bilanci consolidati, eccetera. Sono tutti lavori per i quali non posso fare figure. Ho fatto il corso di contabile federale ma non ho potuto dare gli esami finali. Si tratta di gestione e contabilità.
Con riferimento alla società __________ cosa può dire? Di cosa si occupa in seno alla medesima?
Quanto descritto prima lo svolgo in seno alla __________. lo sono la persona che sostiene la struttura nel senso che sono direttore per la __________. Seguivo Io i clienti e mi facevo aiutare da mia moglie. Seguivo io le aziende. Il lavoro è stato ridotto dopo il covid. L'amministratore delegato è il signor __________. Poi ci sono dei consulenti esterni che ci aiutano. A febbraio io sono uscito per non pesare alla struttura ed è subentrata mia moglie. lo dovevo chiudere i bilanci per i clienti e non sono riuscito a chiuderli e abbiamo perso molti clienti.
Spero di riprendermi in fretta. Sono molto preoccupato perché ci tengo ma soprattutto gli azionisti sono preoccupati. È da stupidi perdere i clienti. Mia moglie è impiegata di commercio e al 20% sta cercando di sostituirmi. Stiamo cercando di portare la società a __________ ma con questa situazione si è bloccata. Di fatto a causa di questo sinistro la società non ha più ricavi.
Nessuno mi sta di fatto sostituendo.
Non abbiamo polizza per perdita di guadagno causa malattia. Avevo fatto fare un'offerta sempre a __________ o __________ ma non l'avevamo fatta. lo sono sempre stato bene ed è per questo che non l'avevamo fatta.
Avevamo circa una ventina di clienti; alcuni sono falliti, altri li abbiamo ancora, con altri siamo in causa, altri sono andati. Siccome non volevo avere costi del personale avevo centralizzato tutto su di me. L'unico dipendente sono io di questa società.
Per la __________ sono sempre io che tengo la contabilità.
Nel 2013 nella __________ c'era mia moglie. Di seguito ho seguito io che all'epoca mi occupavo anche di un'altra società nel food. A seguito del covid ho poi chiuso la società del food. L'ho sviluppata io questa società.
lo sono stato assunto nel dicembre 2021 e ho sviluppato ulteriormente, mentre che prima c'era mia moglie. La __________ in quel momento ha preso diversi clienti portati da me.” (cfr. doc. 6, pag. 4; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
In quell’occasione, la CO 1 ha informato RI 1 che necessitava della seguente documentazione “Conteggi salari, contratto di lavoro e disdetta del medesimo. Accrediti stipendi da quando è stato assunto ad oggi. Dichiarazioni Cassa AVS. Assoggettamento secondo pilastro. Contabilità e meglio mastro stipendi e giornale ove si evincono le registrazioni dei salari.” e lui avrebbe risposto “Chiedo all’amministratore nella persona di __________. Scrivete alla mail della società con copia a me e vedo di parlare con il signor __________.” (cfr. doc. 6, pag. 4).
Con messaggio di posta elettronica di medesima data la CO 1 ha quindi chiesto alla società la seguente documentazione:
"
Conteggi salari riferiti al signor
RI 1 dalla sua assunzione sino al suo licenziamento.
Contratto di lavoro e disdetta del medesimo sempre riferito al signor RI 1;
Accrediti stipendi da conto bancario della società al conto RI 1;
Dichiarazioni Cassa AVS del signor RI 1 con acconti e eventuali conguagli;
Assoggettamento secondo pilastro per signor RI 1 con acconti e eventuali conguagli;
Contabilità e meglio mastro stipendi e giornale ove si evincono le registrazioni dei salari in ordine cronologico di registrazione;
Bilancio e conto economico della
società __________ degli ultimi 5 anni;
Conto bancario ove si evincono i ricavi della società.” (cfr. doc. 9, pag. 2).
In data 30 marzo 2023, l’amministratore (__________) della società ha risposto nei seguenti termini:
" a seguito della sua richiesta la informo non riteniamo opportuno dare informazioni confidenziali a terzi.
Riteniamo la vostra richiesta superflua in base al corso di specie.” (cfr. doc. 9, pag. 1).
Con messaggio di posta elettronica di medesima data, la CO 1 ha comunicato quanto segue alla società:
" (…) Prendiamo nota che non ritenete opportuno dare informazioni confidenziali a terzi tuttavia, in quanto lei amministratore della __________, la informiamo che secondo l'art. 28 della LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) vi è l'obbligo per gli assicurati, così come per il datore di lavoro, di collaborazione nell'esecuzione. Ora, CO 1 sta gestendo l'infortunio del signor RI 1 in qualità di assicuratore LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni) e pertanto torniamo a sollecitare la richiesta mail del 23 marzo 2023 (vedi allegato), accordandole un ulteriore e ultimo termine per il 30 aprile 2023 per fornirci la documentazione richiesta.
Prendiamo inoltre atto che la nostra richiesta risulti "superflua"; la documentazione che necessitiamo è indispensabile in quanto ci permette di stabilire il diritto alle prestazioni assicurate, così come ci permette di valutare se le prestazioni versate sono giustificate.” (cfr. doc. 9, pag. 1; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).
In data 9 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha informato la CO 1 di rappresentare RI 1 e, il 13 giugno 2023, ha consegnato all’assicuratore convenuto una parte della documentazione richiesta (cfr. doc. 7, pag. 2) e, più precisamente, “contratti di lavoro sig. RI 1 e disdetta; Buste paga settembre 2022 - febbraio 2023; Buste paga dicembre 2021- febbraio 2022; Bilancio e conto economico 2017 __________; Bilancio e conto economico 2019-2018 __________; Bilancio 2020 __________; Bilancio e conto economico 2021 __________; Schede contabili e giornale registrazioni 2019 __________; Schede contabili e giornale registrazioni 2020 __________; Pagamenti stipendi RI 1 da luglio 2022 a febbraio 2023” annessa al doc. 10.
Il 23 agosto 2023, la CO 1 ha informato il patrocinatore di essere intenzionata
a conferire mandato alla __________, Società di revisione di __________ per
effettuare una perizia contabile sugli atti a disposizione e l’avv. RA 1 ha
risposto che il suo cliente vi si opponeva (cfr. doc. 7, pag. 2). La perizia
contabile sulla citata ditta è datata 16 ottobre 2023 (doc. 10) ed è stata
trasmessa per osservazioni all’avv. RA 1, il quale non vi ha dato però seguito,
richiedendo il rilascio di una decisione formale (cfr. doc. 7, pag. 2).
Dalla perizia contabile appena citata risulta che la __________ è una società anonima di diritto svizzero costituita il 4 giugno 2013 con un capitale nominale di fr. 110'000, liberato per fr. 110'000 (di cui fr. 100'000 tramite il conferimento in natura di una __________; cfr. pure __________).
L’esperto revisore della __________ ha rilevato segnatamente quanto segue:
" (…) Per gli anni 2019 e 2020 viene fornita tutta la contabilità (bilanci e conto economico, schede contabili, giornale registrazioni).
Il rapporto di lavoro tra __________ e il sig. RI 1 è iniziato a metà dicembre 2021. Per l'anno 2021 è stato fornito bilancio e conto economico, ma non le schede contabili. Per l'anno 2022 sono state fornite solo le schede paga del sig. RI 1 e copia degli accrediti degli stipendi sul conto privato del dipendente.
(…).
Manca prova dei pagamenti per il periodo dicembre 2021 febbraio 2022.
Non sono state fornite né le schede paga, né i pagamenti relativi al periodo marzo 2022 - giugno 2022.
Non avendo inoltre a disposizione
le schede contabili di __________ per gli esercizi 2021 e 2022, non siamo in
grado di verificare come la società abbia ottenuto la liquidità necessaria per
onorare il pagamento dei salari.
(…).
Il rapporto di lavoro tra la __________ ed il sig. RI 1 è iniziato il 16
dicembre 2021.
II salario lordo percepito dal sig. RI 1 nel primo anno di impiego, ovvero il 2021, è stato di CHF 300 (…).
Dal conto economico 2021 risultano salari per CHF 7'500 (supponiamo lordi).
Possiamo dunque presumere, che nell'anno 2021 la __________ avesse alle proprie dipendenze altro personale oltre al sig. RI 1.
Non abbiamo a disposizione le schede contabili relative all'esercizio 2021 per poter verificare se la società abbia pagato o meno tutti gli stipendi.
Tuttavia, dall'analisi del bilancio
al 31 dicembre 2021 risulta che la voce "stipendi da pagare" sia
aumentata da CHF 38'381.84 (saldo al 31 dicembre 2020) a CHF 42'971.84 (saldo
al 31 dicembre 2021). II conto "stipendi da pagare" si è dunque
incrementato di CHF 4'590, che supponiamo essere stipendi 2021 non
pagati.
(…).
Dal bilancio al 31 dicembre 2021 risultano perdite accumulate per
complessivamente CHF 235'421.72, a fronte di un capitale azionario di CHF
110'000.
(…).
Complessivamente, gli attivi della società al 31 dicembre 2021 ammontavano a
CHF 17'610.49.
Per contro, si rilevavano debiti della società per complessivi CHF 143'032.21,
così composti:
- Debiti per forniture e prestazioni CHF 5'942.80
Debiti per oneri sociali, stipendi da liquidare e note spese da pagare CHF
85'736.59
Ratei e risconti passivi CHF 5'143.78
- Imposte da pagare CHF 941.44 Prestito Covid19 CHF 13'800
- Correntista CHF 20'467:60 + CHF 11'000
II patrimonio netto della società
era negativo per CHF 125'421.74.
Sulla base di questi dati, possiamo affermare che, a fine 2021, la società si
trovasse già in una situazione di palese sovraindebitamento. La liquidità non
era in grado di coprire nemmeno i debiti societari già esistenti.
Valutando oggettivamente le cifre del bilancio 2021 possiamo affermare che, alla data di assunzione del sig. RI 1, la __________ non fosse in grado di onorare il pagamento del suo stipendio (benché, in quel periodo, di importo irrisorio) e relativi oneri sociali.
Il contratto di lavoro del sig. RI 1 è stato revisionato in data 8 giugno 2022. Sul nuovo contratto di lavoro è stato indicato che l'assunzione veniva confermata "in previsione dell'acquisizione di nuovi clienti nei __________ Italiano e dei nuovi uffici che andremo ad acquisire a __________ (...) con l'incarico di implementare la struttura commerciale, la gestione contabile e fiscale dei clienti che verranno acquisiti, delle relative assunzioni dei nuovi collaboratori e di tutti i contratti generali dei fornitori di servizi necessari".
Non avendo a disposizione la contabilità 2022 né 2023, non sappiamo se l'assunzione da parte del sig. RI 1 di questo nuovo ruolo di Direttore abbia portato i frutti sperati.
È tuttavia certo che __________ abbia disdetto il contratto di lavoro in data 9 novembre 2022 a causa di una "crisi economica non più sostenibile".
Considerato che gli stipendi netti
del sig. RI 1 da luglio 2022 a febbraio 2023 sono stati regolarmente onorati,
sarebbe interessante sapere come la società abbia trovato la liquidità
necessaria per far fronte a questo impegno e quale sia l'attuale situazione
debitoria complessiva di __________.
(…).
Non è chiaro come una società così indebitata e con poca liquidità sia riuscita
ad onorare regolarmente il pagamento degli stipendi del sig. RI 1 da giugno
2022 in avanti, considerando oltretutto che a novembre 2022 il suo contratto di
lavoro è stato disdetto a causa di una "crisi di mercato che ha portato
l'azienda in una crisi economica non più sostenibile". Ciò significa che
la società non stesse navigando in buone acque.
(…).
L'assenza di documentazione contabile relativa agli anni 2022 e 2023 non
agevola nel compito di esprimere un giudizio sullo stato attuale della società,
in particolare da quando il sig. RI 1 è diventato Direttore della stessa fino
alla data del suo licenziamento. (…)” (cfr. doc. 10, pag. 1-9).
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA
rileva che RI 1 - dopo avere lavorato senza interruzioni per circa 16 anni
nella medesima ditta a __________ (1996 - 2012) - ha poi alternato, tra il 2012
e il 2021, periodi più o meno lunghi, in cui ha percepito indennità di
disoccupazione (segnatamente per 19 mesi: dal 1° luglio 2012 al 31 gennaio
2014; per 36 mesi: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio al 31
ottobre 2019, con guadagno intermedio; dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre
2020), in cui ha lavorato (per 7 mesi: dal 1° febbraio al 31 agosto 2014; per 5
mesi: dal 1° agosto al 31 dicembre 2015; per 6 mesi: dal 1° gennaio al 30
giugno 2017) e in cui ha lavorato molto poco (in particolare, anche per la
ditta __________) o non ha lavorato del tutto (per 4 mesi: dal 1° settembre al
31 dicembre 2014; per 7 mesi dal 1° gennaio al 31 luglio 2015; per 6 mesi: dal
1° luglio al 31 dicembre 2017 e per 4 mesi e mezzo: dal 1° agosto al 15
dicembre 2021).
In relazione alla sua formazione professionale ed esperienza lavorativa,
durante il colloquio del 20 marzo 2023, egli ha spiegato all’amministrazione
che lui gestisce aziende e fa consulenza aziendale, dalla contabilità
all'amministrazione, agli acquisti, all'introduzione in nuove società, analisi
dei progetti, questioni fiscali, bilanci consolidati, eccetera. In pratica, che
si occupa di gestione e di contabilità, avendo pure fatto il corso di contabile
federale, senza però avere potuto dare gli esami (cfr. doc. 6, pag. 4). Ciò che
trova peraltro sostanziale conferma anche in quanto scritto dall’avv. RA 1 nella
sua impugnativa (cfr. doc. I, in particolare pag. 1-5).
A far tempo dal 16 dicembre 2021, RI 1 è stato assunto dalla ditta __________,
dapprima, a tempo parziale (20%) in qualità di “impiegato” con un salario
mensile di fr. 600 il primo mese e di fr. 700 a partire dal secondo e, successivamente,
a far tempo dal 16 giugno 2022, a tempo pieno in qualità di “direttore” con un
salario mensile di fr. 12'500.
Con riferimento all’attività lavorativa svolta in seno a tale ditta, durante il
colloquio del 20 marzo 2023, RI 1 ha spiegato all’assicuratore che si occupava
della gestione e della contabilità della stessa.
La suddetta retribuzione mensile di fr. 12’500 è stata considerata dalla CO 1 ai fini della determinazione delle indennità giornaliere corrisposte al ricorrente fino al 28 febbraio 2023 e di cui ora l’istituto chiede la restituzione, avversata in questa sede dal patrocinatore, sostanzialmente per il motivo che i relativi pagamenti, nei mesi precedenti il sinistro, sono stati effettivamente eseguiti.
Ora, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di non potersi determinare, con la necessaria tranquillità, in merito al preteso avvenuto pagamento dei salari dal 16 dicembre 2021 al 9 novembre 2022 da parte della __________ al suo unico dipendente, RI 1, in relazione all’attività da lui esercitata, dapprima, quale contabile e, in seguito, quale direttore della ditta medesima.
In effetti, dalle tavole processuali emerge che la situazione economico-finanziaria della ditta risultava preoccupante dal profilo debitorio al 31 dicembre 2021. In effetti, in base al bilancio 2021 allegato al doc. 10, essa presentava un attivo di fr. 17'610.49 e debiti per complessivi fr. 143'032.21 (di cui: fr. 5'942.80 per debiti per forniture; fr. 85'736.59 per oneri sociali, stipendi da liquidare e note spese da pagare; fr. 5'143.78 per ratei e risconti passivi; fr. CHF 941.44 per imposte da pagare; fr. 13'800 per Prestito Covid 19 e fr. 20'467.60 + fr. 11'000 per correntista). II patrimonio netto della società era, quindi, negativo per complessivi fr. 125'421.72. Alla fine del 2021 la società in questione si trovava dunque in una situazione d’importante sovraindebitamento e con una scarsa liquidità.
Agli atti non figura la prova dei pagamenti per il periodo dicembre 2021-giugno 2022, ma unicamente quelli relativi al periodo successivo, a partire dal mese di luglio 2022 (cfr. doc. 10, pag. 3 e 4).
In simili circostanze, non è quindi chiaro se una società così indebitata e soprattutto con così poca liquidità abbia effettivamente pagato al ricorrente gli stipendi per il periodo dal dicembre 2021 al giugno 2022, rispettivamente come (mediante quale liquidità) sia riuscita a farlo nel periodo luglio-settembre 2022.
In questo contesto, va segnalato che, in una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione mediante la quale la cassa disoccupazione convenuta aveva rettificato l’ammontare del guadagno assicurato e, quindi, l’importo dell’indennità giornaliera di disoccupazione (chiedendo finalmente la restituzione delle prestazioni versate in troppo), nel caso di un’assicurata, dipendente di una SA in qualità di direttrice, relativamente alla quale l’inchiesta penale aveva appurato che alcune retribuzioni corrispostele lo erano state unicamente grazie a bonifici effettuati da lei stessa e che si trattava pertanto di salari fittizi.
Ciò è tanto più vero se si considera che il 9 novembre 2022 (e, quindi, il giorno precedente all’infortunio) il contratto è stato disdetto dal datore di lavoro per il 31 dicembre 2022 a causa di una “cirsi (recte: crisi) del mercato che ha portato l’azienda in una crisi economica non più sostenibile” (cfr. doc. 10, pag. 12; quindi non in ragione dell’infortunio, come sostenuto dal patrocinatore del ricorrente), che aveva indotto il ricorrente, già prima del sinistro, a cercare una nuova occupazione (cfr. doc. B, pag. 5).
Il TCA rileva inoltre che la società in questione è stata sciolta a far tempo dall’8 agosto 2024 in seguito a fallimento pronunciato con decisione del Presidente del Tribunale regionale __________ di medesima data e che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto del citato Presidente del 24 settembre 2024 (cfr. __________).
Secondo questo Tribunale, chiarire l’aspetto relativo al pagamento dei salari al ricorrente (che, giova ricordarlo, era pure il contabile della società) è di primaria importanza ai fini della risoluzione della presente vertenza e necessita, pertanto, di essere maggiormente approfondito.
Un tale complemento istruttorio s’impone anche alla luce di quanto indicato dal ricorrente nel ricorso, e meglio che “alla CO 1 si chiedono le indennità giornaliere dovute per legge che potevano e possono anche non coincidere con quel salario ultimo ma nemmeno possono essere pari ad un salario zero. Come Al e disoccupazione si prenda quantomeno il salario mediano dell'anno 2022. La CO 1 sotto questo aspetto non ha agito con proporzionalità” (cfr. doc. I, pag. 15).
Occorre tuttavia sottolineare che, nella DTF 143 V 393, l’Alta Corte ha approvato l’operato del TCA che aveva ordinato la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente dall’assicurato. A tale riguardo, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
8.2 Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del socio gerente dell'azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione integrale dell'importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il principio della proporzionalità. Occorre però anche considerare che in pendenza di ricorso cantonale, l'assicuratore ha ricevuto dall'AI fr. 28'947.-. Benché ne facciano menzione nei motivi, i giudici ticinesi hanno però confermato integralmente la decisione su opposizione, la quale include l'intero importo in restituzione. Tuttavia, al Tribunale delle assicurazioni è sfuggito manifestamente che con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (cfr. art. 31 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 3.4.1.1]; art. 54 PA [RS 172.021] e art. 74 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Il pagamento dell'AI, influendo sul giudicato della decisione su opposizione, imponeva per lo meno alla Corte cantonale ad accogliere parzialmente il ricorso per correggere l'importo in restituzione.”
Le “Tabelle riassuntive stipendi pagati da __________ e RI 1 per tutto il 2022” di cui al doc. E, come pure il “Progetto di decisione rendita Al a favore del ricorrente” del 10 aprile 2024 di cui al doc. D, non consentono di giungere a una diversa conclusione.
Gli atti devono pertanto essere ritornati all’amministrazione, affinché esegua ulteriori accertamenti (acquisizione bilanci, conti economici, schede contabili e movimenti bancari per gli anni 2021 e 2022, estratti bancari del ricorrente per il periodo 2021-2022, completamento della perizia contabile agli atti alla luce della documentazione acquisita, ecc.) volti a determinare se nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 gli stipendi siano stati effettivamente pagati al ricorrente (e, nell’affermativa, mediante quale liquidità), rispettivamente con quale liquidità il datore di lavoro sia riuscito a farlo nel periodo luglio-settembre 2022.
Giova inoltre ricordare che se da una parte la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti rilevanti della causa devono essere accertati d’ufficio dall’assicuratore che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; e che l’obbligo istruttorio si estende fino a che i fatti necessari all’esame delle domande siano sufficientemente chiariti: STF 9C_1012/2008 del 30 giugno 2009 consid. 3.2.1; STCA 35.2023.94 del 21 maggio 2024, consid. 2.4.6), dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 28 LPGA; DTF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della vertenza e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2024 consid. 2.10:).
Stante quanto precede, il TCA non condivide le argomentazioni sollevate dal patrocinatore del ricorrente volte a giustificare il fatto che, nel quadro della procedura amministrativa, era stata prodotta soltanto una parte della documentazione richiesta dalla CO 1 (cfr. doc. I, pag. 9 rispettivamente doc. I, pag. 15: cfr. consid. 1.6.). Ciò tanto più che per agli anni 2019 e 2020 è invece stata fornita tutta la contabilità.
Va inoltre rilevato che eventuali dati sensibili relativi al 2021 e 2022 avrebbero, se del caso, potuto essere facilmente anonimizzati e che, stante quanto precede (incluso quanto indicato nella perizia contabile di cui al doc. 10), la documentazione era necessaria ai fini della valutazione del diritto alle prestazioni.
Da notare che, in ambito LAINF, con sentenza 35.2023.13 del 14 agosto 2023, confermata dall’Alta Corte con STF 8C_569/2023 del 26 aprile 2024, questo Tribunale, in considerazione della portata del principio inquisitorio e dell’obbligo di collaborazione delle parti all’istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), nonché del grado di prova della verosimiglianza preponderante applicabile alla fattispecie (DTF 138 V 218, consid. 6), aveva confermato l’agire dell’assicuratore convenuto, il quale aveva revocato, per la via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso relativo a un infortunio occorso nell’agosto 2019, negando ab initio la copertura assicurativa, per il motivo che non era sufficientemente dimostrato che al momento di quell’evento l’assicurato fosse un lavoratore dipendente della ditta in questione. In quel caso, l’insorgente, nonostante ne avesse avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, non aveva prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la ditta in questione, suo preteso datore di lavoro. In quel contesto, il TCA aveva pure sottolineato che quella documentazione era stata richiesta dall’assicuratore già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito.
Da rilevare inoltre che, in ambito AI, con pronunzia 32.2019.186 del 6 luglio 2020, confermata dalla Corte federale con STF 9C_533/2020 del 4 marzo 2021, il TCA ha confermato l’agire dell’UAI, il quale aveva rifiutato all’interessato il diritto alle prestazioni, quale sanzione per la violazione dell'obbligo di collaborazione, segnatamente per non avere reso tutte le informazioni necessarie per l'analisi del suo diritto a prestazioni. In quel caso, grazie a un controllo spontaneo nel RC del Cantone Grigioni, l’amministrazione era venuta a conoscenza del fatto che l’assicurato figurava quale socio e gerente di una Sagl. Nonostante numerosi solleciti con relative comminatorie, l’interessato non aveva ottemperato alle richieste d’informazione dell'UAI necessarie all'esame del suo caso, comportamento sfociato nel rifiuto di riconoscere le prestazioni per mancata collaborazione.
2.5. Alla luce di quanto precedentemente esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare alle audizioni testimoniali di __________ e __________ della CO 1, richieste dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 20).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6. Visto l’esito del ricorso, la CO 1 verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Posto che la decisione impugnata delimita l’oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la richiesta di ripetibili per la procedura di opposizione avanzata dall’avv. RA 1 davanti al TCA (cfr. doc. I, pag. 19), sulla quale l'assicuratore resistente non si è determinato con la decisione qui impugnata. Al riguardo, per motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque che non sono di regola accordate ripetibili nella procedura di opposizione (art. 52 cpv. 3 LPGA), tranne nel caso in cui queste servano a coprire le spese del patrocinio gratuito (cfr. DTF 140 V 116 consid. 3.3; 130 V 570 consid. 2.1. e 2.2).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha negato ab initio il proprio obbligo al pagamento delle indennità giornaliere a dipendenza dell'infortunio del 10 novembre 2022 e ha chiesto la restituzione delle indennità versate dal 13 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 per un importo complessivo di fr. 30’044.-.
§§ Gli atti sono quindi rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
§§§ Per quanto riguarda l’assunzione delle spese di cura in relazione causale naturale e adeguata con l’infortunio del 10 novembre 2022, la decisione su opposizione impugnata è confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr.
2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti