Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2024 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di gennaio 2008, l’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni a titolo di malattia professionale in relazione ai disturbi uditivi presentati da RI 1 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e ha concesso il proprio benestare per il confezionamento di una protesi acustica “aperta” variante 2 (doc. 12).
Con decisione formale del 15 luglio 2008, l’amministrazione ha quindi posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 16).
A seguito dell’opposizione presentata dall’allora patrocinatore dell’assicurato, in data 30 settembre 2008, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che la percentuale di IMI è stata aumentata al 20% (15% per la perdita dell’udito e 5% per gli acufeni) (cfr. doc. 29).
Il provvedimento è stato confermato dal TCA con sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 (doc. 38), cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. A seguito dell’insorgenza di un peggioramento uditivo, con decisione formale del 5 gennaio 2011, l’istituto assicuratore ha assegnato a RI 1 un’IMI aggiuntiva del 65% (doc. 51).
La decisione appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. In data 17 luglio 2015, l’CO 1 ha emanato una nuova decisione formale, anch’essa cresciuta in giudicato, mediante la quale ha negato l’insorgenza di un “ulteriore peggioramento giuridicamente rilevante dell’udito rispetto alle precedenti valutazioni”, escludendo pertanto che fossero adempiuti i presupposti per aumentare l’IMI (doc. 80).
Il diritto a un’IMI aggiuntiva è stato informalmente negato ancora l’8 febbraio 2021 (doc. 99), il 16 marzo 2021 (doc. 105) e il 16 ottobre 2023 (doc. 134: “Da un controllo ulteriore è risultato in tutti i casi che il signor RI 1 è già stato indennizzato per il danno permanente nella misura massima (secondo la relativa tabella 12 riguardante le menomazioni all’integrità).”).
1.4. In data 30 giugno 2024, RI 1 ha inoltrato a questo Tribunale un atto mediante il quale ha chiesto la “revisione dell’indennità, possibilità contemplata secondo l’art. 36 cpv. 4 OAINF, come indicato nella sentenza del 18 marzo 2009, incarto summenzionato”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Con la mia lettera del 19 febbraio 2023 ho informato la CO 1 del mio peggioramento uditivo, certificato dal mio medico curante, dr. __________, come da lettera con annesse audiometrie del dicembre 2022 (qui allegate in copia).
In data 15.07.2008 mi veniva riconosciuta dalla CO 1 un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, mentre il 05.01.2011 un’indennità per menomazione del 65%.
Ora, come da risultanze degli esami del dr. __________, delle audiometrie qui allegate, si evince che il danno da me subito corrisponde a una perdita della capacità uditiva del 100%.
Alla luce del peggioramento “ai limiti della sordità completa” (v. Certificato medico del dr. __________ del 28.02.2023), chiedo un riconoscimento ulteriore del 20% (100%-80% già riconosciuto) come indennità per menomazione dell’integrità uditiva. (…).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’atto presentato dall’assicurato, da trattare quale “istanza di revisione della sentenza del 18.3.2009”, venga respinto in quanto tardivo (doc. III, p. 2: “Ora in concreto risulta di meridiana evidenza che la domanda di revisione della sentenza presentata dall’assicurato è tardiva in quanto sono trascorsi oltre 10 anni dalla notifica della stessa.”).
1.6. In data 21 luglio 2024, l’assicurato ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti all’oggetto della vertenza. In particolare, egli ha precisato che “l’indennità massima dell’85% non è stata riconosciuta, in quanto il 5% a cui si fa riferimento è attribuito al tinnitus (cfr. pag. 11 sentenza 18.03.2009). Infatti, nella stessa sentenza si “rivela infondata” la mia pretesa ricorsuale di un IMI del 20% per la sola diminuzione di capacità uditiva, che oggi è invece totalmente compromessa” (doc. V).
Con scritto del 30 luglio 2024, l’assicuratore resistente ha osservato segnatamente che “visto quanto ora avanzato dall’assicurato giova rilevare che il peggioramento evidenziato dal dott. __________ in data 16.12.2022 e 28.2.2023 è posteriore alla decisione del 17.7.2015 peraltro formalmente cresciuta in giudicato. Dopo aver preso nota delle due decisione informali del 16.3.2021 e 16.10.2023 l’allora patrocinatore non ha chiesto all’CO 1 di rilasciare una decisione formale suscettibile di opposizione fermo restando che in data 16.10.2023 il dott. __________ ha rilevato che il peggioramento non è dovuto alla malattia professionale per cui non è dovuto un ulteriore indennizzo. L’allegato 3 all’OAINF è applicabile a tutti gli assicurati e non vi è nessuna possibilità di correttivi verso l’alto o verso il basso. In ogni caso l’istanza di revisione procedurale della sentenza di questo Tribunale del 18.3.2009 – unico oggetto della vertenza – è tardiva e pertanto non può che essere respinta.” (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. In sede di risposta di causa, l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che quella presentata dall’assicurato in data 30 giugno 2024, costituirebbe un’istanza di revisione giusta gli artt. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca della sentenza 35.2008.96 e che, pertanto, a norma dell’art. 25 cpv. 1 Lptca, avrebbe dovuto essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della pronunzia. Ora, essendo stato il giudizio in questione notificato all’allora patrocinatore dell’assicurato nel mese di marzo 2009, il termine decennale sarebbe ampiamente scaduto al momento dell’inoltro della pretesa domanda di revisione (cfr. doc. III).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può seguire l’CO 1 laddove fa valere che l’atto presentato il 30 giugno 2024 sarebbe da interpretare quale domanda di revisione del giudizio 35.2008.96. In effetti, dal tenore dello scritto in questione risulta chiaro che la volontà di RI 1 è quella di chiedere la revisione ex art. 36 cpv. 4 OAINF dell’IMI concessagli a suo tempo dall’assicuratore e che il riferimento alla sentenza è semplicemente volto a ricordare che la possibilità di revisione era stata a suo tempo segnalata anche dallo stesso Tribunale (cfr. doc. I: “mi rivolgo a questo lodevole Tribunale per chiedere la revisione dell’indennità, possibilità contemplata secondo l’articolo 36 cpv. 4 OAINF, come indicato nella sentenza del 18 marzo 2009, incarto summenzionato.” e doc. 38, p. 12: “All’insorgente va rammentato, comunque, che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione dell’indennità.” – il corsivo è del redattore).
L’atto in discussione va dunque piuttosto trattato quale ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA.
Stante quanto precede, è dunque a torto che l’assicuratore resistente ha chiesto che l’atto presentato dall’assicurato venga respinto in quanto tardivo.
2.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa presentata dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri incombenti.
A titolo abbondanziale, il TCA segnala che, secondo la tabella 12 (“Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs”) edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, a una totale perdita bilaterale dell’udito corrisponde un’indennità dell’85% e che dalla sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 si evince che per l’ipoacusia l’istituto assicuratore aveva riconosciuto un’IMI del 15%, a cui si è poi aggiunto un ulteriore 65% assegnato con decisione formale del 5 gennaio 2011.
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato, in ultima analisi, sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti