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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 22 novembre 2022, RI 1, nato nel 1963, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di pavimentatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha subito sul lavoro un trauma alla colonna lombare e a livello addominale.
L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità.
Esso ha in particolare indennizzato, versando le relative prestazioni al datore di lavoro dell’assicurato, l’incapacità lavorativa per il periodo 25 novembre 2022 – 15 marzo 2023, per un totale complessivo di fr. 15'828.60 (cfr. doc. 21).
1.2. Nel mese di marzo 2024, l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha chiesto all’amministrazione “il pagamento degli importi CO 1 solo parzialmente regolati dal datore di lavoro circa l’evento del 22.12.2022. La __________ è stata dichiarata in fallimento il 21.02.2024.” (doc. 20).
Con scritto del 17 giugno 2024, a seguito della richiesta di emanazione di una decisione formale (cfr. doc. 32), al rappresentante dell’assicurato è stato comunicato che “la CO 1 ha totalmente assolto ai suoi obblighi di legge versando le prestazioni assicurative legali. Le contestazioni in corso e per la quale viene richiesta una decisione formale, riguardano un conflitto in materia di diritto del lavoro e in quanto tale esula dalla legge sull’assicurazione infortuni.” (doc. 33).
1.3. Con ricorso del 15 luglio 2024, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga obbligato a emettere “una decisione formale impugnabile relativa alla richiesta di prestazioni Lainf per l’evento del 22 novembre 2022 e meglio al pagamento delle indennità giornaliere da versare direttamente a RI 1 relativamente al periodo 22.11.2022 – 13.03.2023 (inc. __________).”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) La tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state regolate successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc. I9 è infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga.
Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità giornaliere in favore del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023 (doc. I) non trovano riscontro, considerato che gli importi di cui all’Estratto versamenti includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile, 13.esima, giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva inteso regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.
- Indennità giornaliere CO 1 relative ai mesi di novembre e dicembre 2022
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal datore di lavoro) relative ai mesi di novembre 2022 (di CHF 855.60) e dicembre 2022 (di CHF 4'420.60) potevano ritenersi tacitate (compensate), seppure a scapito delle altre voci salariali, dai versamenti bancari di CHF 3'500.00, CHF 3'000.00 e CHF 3'000.00 effettuati dalla __________ in liq. il 09.12.2022, 30.12.2022 e 13.01.2023 dietro le quietanze (acc. salario 11.22”, “acc. salario 12.22” e “acc. salario 12.22” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).
- Indennità giornaliere CO 1 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal datore di lavoro) relative alle successive mensilità di gennaio 2023 (di CHF 4'420.60) e febbraio 2023 (di CHF 3'998.80) non potevano invece ritenersi pienamente tacitate (compensate) dal doppio versamento di CHF 2'000.00 effettuato dalla __________ in liq. il 15.02.2023 e 24.02.2023 dietro le quietanze “acc.” (doc. E: Estratto conto salario RI 1) e, nella fattispecie, non compensate nella misura di complessivi CHF 3'737.40.
- Indennità giornaliere CO 1 relative al mese di marzo 2023
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 relative al mese di marzo 2023 (di CHF 2'139.00) potevano ritenersi infine tacitate (compensate), alla pari delle altre voci salariali, dal versamento bancario di CHF 4'096.83, effettuato dalla __________ in liq. il 05.04.2023 dietro la quietanza “Salario marzo” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).
(…).
3.
La tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state regolate successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc. L e L bis) è infondata e contestata, anche alla luce dell’art. 86 cpv. 1 e 2 CO.
Il salario è una prestazione basata sul contratto di lavoro, retto dalle norme del Codice delle obbligazioni.
Secondo l’art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.
Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
Nel caso concreto, come si evince dall’allegata tabella riassuntiva dei salari versati (doc. N) nei mesi di gennaio e febbraio 2023:
- come esplicitamente indicato da parte del datore di lavoro nel relativo bonifico bancario, è stato versato il salario per
ₒ CHF 2'000.- in gennaio 2023 e
ₒ CHF 2'000.- in febbraio 2023
- mentre le indennità giornaliere versate al datore di lavoro erano di
ₒ CHF 4’420'60 (con le deduzioni CHF 4'082.60) in gennaio 2023 e
ₒ CHF 3'992.80 (con le deduzioni CHF 3'654.80) in febbraio 2023.
Ne discende che, per le indennità giornaliere di gennaio e febbraio 2023 restano non compensati e quindi non pagati al lavoratore CHF 2'082.60 e CHF 1'654.80 per un totale di CHF 3'737.40. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha domandato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore convenuto ha postulato che, per economia di procedura, il TCA abbia a pronunciarsi nel merito della vertenza, avendo le parti definito le loro rispettive posizioni riguardanti il merito (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurato ha ancora formulato alcune considerazioni attinenti all’oggetto della lite (cfr. doc. V). Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. In concreto, il TCA constata che con il proprio ricorso l’assicurato ha chiesto che l’CO 1 sia obbligato a emanare una decisione formale a proposito del pagamento delle indennità giornaliere dipendenti dall’evento infortunistico del 22 novembre 2022 (cfr. doc. I, p. 9). Di fatto l’impugnativa non è però stata impostata quale ricorso per denegata giustizia, avendo l’insorgente sviluppato considerazioni attinenti al merito della vertenza (cfr. supra, consid. 1.3.).
Ora, essendo l’oggetto litigioso ben definito e avendo le parti ampiamente chiarito le loro rispettive posizioni (inerenti al merito), questo Tribunale ritiene - a titolo eccezionale e per evidenti motivi di economia di procedura -, di poter trattare le pretese (di merito) fatte valere dall’assicurato, nonostante l’assenza di una decisione impugnabile agli atti.
2.3. Nel merito, litigiosa è la questione di sapere se l’istituto resistente ha adempiuto al proprio obbligo prestativo (indennità giornaliere) derivante dall’infortunio del 22 novembre 2022, oppure no.
2.4. L’art. 16 LAINF recita che ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). Il diritto all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato (cpv. 2).
In virtù dell’art. 17 LAINF, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
2.5. Secondo l’art. 19 cpv. 2 LPGA, le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità giornaliere.
Il versamento delle indennità giornaliere e di prestazioni analoghe al datore di lavoro rappresenta un’eccezione al principio generale secondo il quale le prestazioni sono normalmente corrisposte al loro avente diritto.
L’art. 19 cpv. 2 LPGA subordina il pagamento delle prestazioni sociali al datore di lavoro alla condizione che quest’ultimo continui a versare il salario all’assicurato.
Non è necessario che il datore di lavoro versi l’integralità del salario, né che il salario versato includa i supplementi di salario, quali le gratifiche, le provvigioni o altre mance. Occorre per contro che il salario netto pagato dal datore di lavoro corrisponda perlomeno all’importo delle indennità giornaliere corrisposte dall’assicuratore. In caso contrario, il lavoratore dispone di un diritto diretto contro quest’ultimo per il saldo.
Il pagamento delle prestazioni al datore di lavoro ha luogo indipendentemente dal motivo per il quale esso continua a versare il salario (obbligo legale o contrattuale oppure atto volontario) (cfr. Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 29).
2.6. Tuttavia, in alcuni regimi d’assicurazioni sociali, il datore di lavoro versa le prestazioni sociali ai propri dipendenti nel ruolo di “organo di esecuzione”, funzionando quale “ufficio di pagamento”.
Ciò è segnatamente il caso nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cfr. sentenza 605 2016 22 del 4 dicembre 2017 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Friborgo; SBVR Soziale Sicherheit – Frésard/Moser-Szeless, p. 1064 n. 600).
In quell’ambito, se l’art. 49 LAINF prevede che gli assicuratori possano incaricare il datore di lavoro del pagamento dell’indennità giornaliere, la disposizione appena citata va letta in relazione con l’art. 19 cpv. 2 LPGA, nel senso che le pretese del datore di lavoro nei confronti dell’assicuratore sono limitate all’ammontare del salario che versa al suo dipendente (cfr. A.-S. Dupont, L’impact des conflits au travail sur les droits aux prestations des assurances, in: Dunant/Mahon [ed.], Conflits au travail: Prévention, gestion, sanctions, Ginevra 2015, p. 197).
In quei regimi d’assicurazioni sociali in cui il datore di lavoro funge da “ufficio di pagamento”, è possibile che le prestazioni assicurative gli vengano rimborsate dopo che egli ha pagato quanto dovuto al proprio dipendente oppure che le prestazioni gli siano corrisposte direttamente, senza riguardo al fatto che egli abbia effettivamente pagato il salario al dipendente (cfr. art. 49 LAINF).
In quest’ultima evenienza, in caso di litigio (ad esempio, se il lavoratore ritiene che il datore di lavoro non gli abbia pagato la totalità di quanto dovutogli), riguardando quest’ultimo il rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a rivolgersi alla giustizia civile (cfr. Dupont, op. cit., p. 198).
Secondo la dottrina, i ritardi nel versamento del salario da parte del datore di lavoro, i versamenti soltanto parziali oppure ancora l’assenza di ogni pagamento, costituiscono dei “motivi particolari” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), disposizione che permette di esigere che la cassa di compensazione versi le indennità direttamente al lavoratore.
Sempre secondo la dottrina, ciò deve valere anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, considerato che l’art. 49 LAINF è una disposizione potestativa (“Gli assicuratori possono …” - cfr. Dupont, op. cit., p. 199; Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 35).
2.7. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, a seguito dell’evento infortunistico del 22 novembre 2022, RI 1 è divenuto inabile al lavoro da quella medesima data (doc. 4, p. 2) e che perciò l’CO 1 l’ha posto al beneficio d’indennità giornaliere pari all’80% del salario assicurato a far tempo dal 25 novembre 2022 (scaduto il termine di carenza di tre giorni di cui all’art. 16 cpv. 2 LAINF - cfr. doc. 2).
L’incapacità lavorativa totale è perdurata sino al 15 marzo 2023 (doc. 13).
Dal documento denominato “Conteggio indennità giornaliera riassuntivo” risulta che il 20 gennaio 2023 l’assicuratore resistente ha versato alla ditta __________ l’importo di fr. 855.60 corrispondente alle indennità dovute per il periodo 25-30 novembre 2022, come pure l’importo di fr. 8'841.20 (fr. 4'420.60 x 2) corrispondente alle indennità dovute per il periodo 1°-31 dicembre 2022, rispettivamente 1°-31 gennaio 2023.
Il 13 febbraio 2023, esso ha pagato, sempre all’ex datore di lavoro, l’importo di fr. 2'424.20 relativo al periodo 1°-17 febbraio 2023.
Il 13 marzo 2023, l’CO 1 ha infine corrisposto l’importo di fr. 3'707.60 (fr. 1’568.60 + fr. 2’139) corrispondente alle indennità dovute per il periodo 18-28 febbraio 2023, rispettivamente per il periodo 1°-15 marzo 2023.
Il totale delle indennità giornaliere che l’amministrazione ha pagato alla __________, ammonta quindi a fr. 15'828.60 (cfr. doc. 15).
Quanto precede dimostra che l’istituto assicuratore ha indennizzato interamente l’incapacità lavorativa presentata dall’assicurato durante il periodo 22 novembre 2022 – 15 marzo 2023, in conformità alle disposizioni di legge determinanti.
Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’insorgente fa valere che “la tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state regolate successivamente dal datore di lavoro (…) è infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga. Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità giornaliere in favore del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023 (doc. I) non trovano riscontro, considerato che gli importi salariali di cui all’Estratto versamenti includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile, 13.esima, giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva inteso regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.” (doc. I, p. 5 s.).
In sostanza, RA 1 sostiene che le indennità giornaliere corrisposte dall’CO 1 all’ex datore di lavoro, sarebbe state riversate soltanto in parte al ricorrente. All’assicuratore resistente viene quindi chiesto il pagamento della differenza, quantificata in fr. 3'737.40.
Chiamato a pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che, in ossequio agli articoli 19 cpv. 2 LPGA e 49 LAINF (cfr. supra, consid. 2.5. e 2.6.), con il versamento delle indennità giornaliere all’ex datore di lavoro l’CO 1 abbia adempiuto integralmente al proprio obbligo a prestazioni. Il ricorrente non ha perciò alcun diritto diretto di pretendere dall’assicuratore il pagamento di ulteriori prestazioni (in questo senso, cfr. la sentenza 605 2014 91del 4 novembre 2014 consid. 3b della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Friborgo).
L’insorgente avrebbe piuttosto dovuto fare valere le proprie pretese, rilevanti dal rapporto di lavoro, nei confronti della ditta __________, così come è stato pertinentemente osservato anche dall’istituto assicuratore (cfr. doc. 30, p. 1: “La causa tratta tuttavia di questioni che esulano dalla competenza della CO 1 e che riguardano la relazione tra datore di lavoro e lavoratore.” – il corsivo è del redattore).
In questo contesto, non può essere ignorato che, così autorizzato dall’art. 49 LAINF, l’CO 1 ha versato l’integralità delle proprie prestazioni all’ex datore di lavoro, non essendo mai stato informato dell’esistenza di (presunte) irregolarità nel versamento del salario da parte della __________. Dalle tavole processuali risulta in effetti che è soltanto nel mese di marzo 2024 - a distanza di oltre un anno dalla chiusura del caso d’infortunio -, che l’insorgente ha preteso dall’assicuratore il pagamento dell’importo di fr. 3'737.40, sostenendo che l’ex datore di lavoro non gli avrebbe riversato interamente le indennità giornaliere da lui percepite. In sede di risposta, l’amministrazione ha dichiarato che, qualora fosse stata tempestivamente avvertita, “avrebbe potuto prendere le misure necessarie” (doc. III, p. 2).
Il ricorrente non può infine dedurre nulla a proprio vantaggio dalla sentenza 38.2018.21 del 9 luglio 2018 di questo Tribunale. In effetti, quella pronunzia non è pertinente al caso di specie, già per il fatto che concerne un ambito, quello delle indennità d’insolvenza giusta gli artt. 51 ss. LADI, in cui il datore di lavoro non funge per legge da organo competente per il pagamento delle prestazioni.
Stante tutto quanto precede, la pretesa dell’assicurato a che all’CO 1 venga ordinato di versargli l’importo di fr. 3'737.40 risulta infondata, di modo che il ricorso deve essere respinto.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti