|
redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 20 giugno 2024 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio “C”, nato il __________ 1982, di formazione dentista ma dal maggio 2023 attivo come indipendente nel settore immobiliare -assicuratosi facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1) dal 12 febbraio 2024 – il 1° marzo 2024, mentre si trovava al domicilio e si stava “cambiando e sfilando i pantaloni”, ha “perso l’equilibrio”. “Per evitare di picchiare altre parti del corpo, di riflesso”, egli ha “appoggiato male il piede sul quale” ha “caricato tutto il peso” (cfr. doc. 2).
Il 6 marzo 2024 RI 1 si è recato
presso il pronto soccorso della Clinica __________, ove è stato visitato dal
dr. med. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia), che ha
diagnosticato una “frattura spiroide sostanzialmente composta diafisaria
distale del 5° metatarso” al piede destro (cfr. doc 4).
Contestualmente è stata certificata un’inabilità lavorativa del 100% dal 6 marzo al 9 aprile 2024 (cfr. doc. 4).
1.2. Con decisione del 3 giugno 2024, l’assicuratore ha rifiutato di assumere il caso e di corrispondere le prestazioni sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Secondo la raccomandazione ad hoc LAA 03/97 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la determinazione del guadagno assicurato deve basarsi in linea di principio sul guadagno effettivo (EVGE del 14.09.1993 / RKUV 1994 U 183 pag. 49).
Essendo l’evento avvenuto il 01.03.2024, per il calcolo dell’indennità giornaliera fa stato il reddito da attività lavorativa percepito durante l’anno immediatamente precedente l’infortunio (periodo dal 01.03.2023 al 29.02.2024).
Non risultando nessun documento agli atti che dimostri l’esistenza di un reddito durante l’anno 2023, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del caso.
Inoltre, dopo aver
sottoposto gli atti medici in nostro possesso al nostro medico consulente,
quest’ultimo ha stabilito che, per una professione sedentaria, non può essere
ritenuta giustificata un’incapacità lavorativa.” (cfr. doc. 11)
1.3. Con opposizione del 6 giugno 2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere quanto segue:
" (…)
1. Non è stato dimostrato un reddito da attività lavorativa per il calcolo dell’indennità giornaliera.
1) In occasione dell’incontro del 2 maggio u.s., da voi convocato in presenza del mio broker sig. __________ di __________, il vostro perito, sig. __________, mi ha fatto la domanda specifica in merito a come dimostrare il reddito del 2023. L’unico modo, essendo indipendente e non avendo quindi una busta paga, sarebbe stato quello di trasmettervi la decisione di tassazione 2023 o il bilancio della mia ditta individuale. Come ho già spiegato però, ho richiesto e ottenuto una proroga fino al 31.12.2024 in quanto è il primo anno di attività e ho bisogno di più tempo. Inoltre, ho chiarito bene la mia nuova attività e spiegato come il salario che viene assicurato, come pure quello annunciato all’AVS, è una pura stima. Potrò essere preciso unicamente alla chiusura dell’anno proprio perché sono indipendente. Ho riferito al sig. __________ anche la mia situazione fiscale e dato l’ultima decisione in mio possesso.
2) Il 24 maggio u.s. mi avete richiesto la documentazione a prova del salario per gli anni 2022, 2023 e 2024 (p. es. dichiarazione fiscale + decisione imposte/contabilità). Le ho tramesso immediatamente la dichiarazione 2022 e spiegato nuovamente il perché non potevo fornirvi i giustificativi richiesti.
3) Ho richiesto alla mia fiduciaria di fare il bilancio provvisorio 2023, che vi allego. Un documento nuovo ed è l’unica cosa che posso dare.
2. Dopo aver sottoposto gli atti medici in nostro possesso al nostro medico consulente, quest’ultimo ha stabilito che, per una professione sedentaria, non può essere ritenuta giustificata un’incapacità lavorativa.
Potrei essere potenzialmente d’accordo con questa conclusione qualora esercitassi tutt’oggi la professione di medico dentista. Dal 2023 invece sono un professionista nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo spesso in cantieri e la maggior parte del tempo lo passo fuori ufficio. Trovate riscontro nel rischio assicurato nella vostra polizza LAINF.” (cfr. doc. 12).
1.4. Con decisione su opposizione del 20 giugno 2024, l’istituto assicuratore ha confermato il proprio precedente provvedimento e, “in assenza di un guadagno assicurato effettivo determinabile", tenuto altresì conto che “l’incapacità lavorativa non è giustificata”, ha negato l’assunzione del caso ed il riconoscimento delle prestazioni LAINF.
In particolare, CO 1 ha motivato come segue la propria decisione su opposizione:
" (…) Ai sensi dell’art. 4 LAINF, possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo. Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico.
Ai sensi dell’art. 5 LAINF, le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa.
La base di calcolo per le prestazioni in contanti è il guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio: per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. L’importo massimo del guadagno assicurato e di CHF 148'200 (artt. 15 LAINF e 22 OAINF).
Per l’assicurazione facoltativa, e ai sensi dell’art. 138 OAINF, nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.
Questo non significa tuttavia che le prestazioni LAINF sono automaticamente calcolate sul guadagno fisso convenuto nella polizza.
Infatti, secondo il TF, la sola stipula di una polizza assicurativa non significa che il reddito previsto sia stato effettivamente realizzato (cf. DTF 8C_797/2014 del 18 febbraio 2015).
La giurisprudenza del Tribunale Federale è stata confermata (da DTF 148 V 286):
«7.3 Praxisgemäss soll der vereinbarte versicherte Verdienst nicht dauerhaft wesentlich höher als das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen liegen (vgl. Urteil 8C_50/2008 vom 28. April 2008 E. 3.2 mit Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1 UVG und Art. 138 UVV folgt, dass sich die Vereinbarung über den versicherten Verdienst grundsätzlich nach den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat, wobei ein zumindest innerhalb eines realistischen Bereichs liegender Betrag zu bestimmen ist (RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide Vertragspartner sind gehalten, ihre Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen (RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl. 2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 10 zu Art. 15 UVG).»
Altre sentenze del TF in questo senso (cf. DTF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2020) (…)
Il calcolo delle prestazioni LAINF non si limita alla presa in considerazione del guadagno assicurato indicato nella polizza, ma va valutato il guadagno effettivo (cf. DTF del 14.09.1993 / RAMA 1994 U 183 p. 49).
- Caso concreto –
Nel caso del signor RI 1 né l’attività, né il salario effettivo risultano essere provati.
Mancando completamente a CO 1 gli elementi per valutare un eventuale diritto a prestazioni (nulla di concreto in merito all’occupazione rispettivamente al guadagno assicurato per il periodo 2020-2024 risulta né dall’istruzione svolta né dalla documentazione presentata dal signor RI 1) e risultando, così come fra l’altro ammesso dallo stesso signor RI 1 un guadagno assicurato nullo per il 2023 (vedi protocollo del colloquio del 2 maggio), è correttamente che CO 1 ha rifiutato di riconoscere il diritto a prestazioni LAINF.
- Incapacità lavorativa? –
Anche volendo, per pura ipotesi, ammettere una copertura, alcuna prestazione sarebbe dovuto al signor RI 1.
Ai sensi dell’art. 16 LPGA, ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio.
Ai sensi dell’art. 17 LPGA, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
Il caso del signor RI 1 è stato valutato in data 29 marzo 2024 dal dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico esperto SIM. Nel suo rapporto, il medico risponde come segue alla domanda di sapere se l’incapacità lavorativa è giustificata:
“Sì, giustificata al 100% per 4 settimane per una professione che richiede la posizione eretta e la deambulazione. Per una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa. L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro impedisce di guidare per 4 settimane.
In merito all’attività che l’assicurato svolgerebbe e nel suo scritto del 6 giugno 2024, il signor RI 1 afferma quanto segue: “Potrei potenzialmente essere d’accordo con questa conclusione qualora esercitassi tutt’oggi la professione di medico dentista. Dal 2023 invece sono un professionista nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo spesso in cantiere e la maggior parte del tempo lo passo fuori ufficio. Trovate riscontro nel rischio assicurato nella vostra polizza LAINF”.
Come già detto sopra, il fatto di concludere una polizza, per di più con un salario massimo assicurato LAINF per un rischio X, non permette di concludere ad un diritto automatico a prestazioni LAINF in assenza di elementi concreti della nuova attività.
È dunque correttamente che CO 1 considera l’incapacità attestata come non provata.
In caso di continuazione di procedura sono già sin d’ora richieste informazioni in merito agli eventi infortunistici presi a carico da altri assicuratori così come del dossier cassa malati per gli ultimi 10 anni.” (cfr. doc. 15).
1.5. Con tempestivo ricorso del 14
agosto 2024, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede (oltre a protestare
spese, tasse e ripetibili) l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle prestazioni
LAINF per il periodo dal 6 marzo al 14 maggio 2024, rispettivamente, in via
subordinata, il rinvio dell’incarto alla CO 1 “per l’emanazione di una
nuova decisione.” (cfr. doc. I).
L’avv. RA 1, innanzitutto, precisa che il proprio assistito è di formazione
dentista.
Egli ha però ceduto la sua attività dentistica, al prezzo di fr. 250'000.- e si è dedicato all’attività immobiliare, tramite la ditta individuale __________ (iscritta a Registro di commercio il 17 maggio 2023; cfr. www.zefix.ch).
L’attività di RI 1, precisa il legale, “consiste nell’identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo e vendita di oggetti immobiliari, per conto proprio o di terzi. Il ricorrente si occupa tra le altre cose di individuare asset mediante una rete di collaborazioni on mediatori immobiliari e privati, di valutare oggetti e prezzi, di far realizzare rilievi e progetti di ristrutturazione così come di raccogliere preventivi e seguire cantieri. Si tratta di un’attività molto dinamica che richiede frequenti spostamenti sul territorio, presso clienti o professionisti de settore e cantieri in fase di esecuzione. Tali spostamenti, giornalieri, avvengono tramite automobile privata e una volta raggiunti gli immobili esigono spesso delle visite a piedi su terreni poco agevoli.” (cfr. doc. I).
La parte ricorrente, rammentato che a febbraio 2024 RI 1 ha sottoscritto una “assicurazione infortunio secondo la LAINF” (facoltativa) ed una “assicurazione complementare LAINF per aziende” presso la CO 1, indicando, quale salario annuo fisso, fr. 148'200.-, osserva che il medesimo aveva “indicato i propri salari pregressi, dal 2017 al 2021, per importo da CHF 142'800 fino a CHF 403’000” ed ha dunque “contratto le polizze” CO 1 “con la prospettiva di un rapido sviluppo dell’attività”. “Del resto”, procede la parte ricorrente, “già a titolo personale, l’assicurato aveva potuto realizzare dei guadagni in ambito immobiliare che giustificavano la previsione di un reddito di rilievo. Ciò, di fatto, si è del resto avverato e ha trovato conferma già nelle prime operazioni immobiliari portate a termine nel corso dell’anno di riferimento e anche immediatamente a seguito dell’evento (doc. E). È notorio infatti che gli introiti nell’ambito immobiliare avvengano in occasione della conclusione delle varie operazioni in corso. Per l’anno 2023, il ricorrente ha versato contributi AVS per CHF 12'649 e, come si evince dalle relative fatture, per un reddito determinante di CHF 111'100 (doc. F). La dichiarazione di imposta è ancora in fase di elaborazione e ci si riserva di produrla ulteriormente, ma dimostrerà anch’essa introiti complessivi finanche superiori.”
Ribadite le circostanze del sinistro del 1° marzo 2024 e le incapacità lavorative attestate, rispettivamente, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, il legale del ricorrente ha fatto valere le ragioni del proprio assistito come segue:
" (…) Nel concreto l'assicurato è professionalmente attivo in Ticino quale individuale, segnatamente sotto ditta individuale __________. Si è affiliato all'assicurazione facoltativa infortuni sottoscrivendo le polizze CO 1 12 febbraio 2024 assicurazione infortuni e complementare, per un guadagno assicurato di CHF 148'200 (doc. B). Sussiste dunque una copertura assicurativa, per cui di principio sono dovute le prestazioni stabilite dalla LAINF.
(…).
10. Incapacità lavorativa
La decisione mette in discussione, anche se invero a solo a titolo subordinato, la sussistenza di un'incapacità lavorativa in funzione dell'assenza di comprove sull'attività svolta. Un'incapacità lavorativa a seguito dell'evento è per contro data, come da certificazioni mediche.
(…)
Nel concreto, come accertato dai referti medici di __________ (dr. med. __________), è stata certificata un'incapacità lavorativa al 100% a far tempo dal 6 marzo 2024, fino al 9 aprile 2024. La certificazione di tale specialista in ortopedia del pronto soccorso della clinica __________, resa in conoscenza dell'anamnesi e sulla base degli esami del caso, costituisce una dimostrazione sufficiente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, del grado di incapacità lavorativa ai sensi della giurisprudenza succitata.
Tale incapacità lavorativa è del resto confermata in maniera congruente anche dal dr. med. __________, per una durata di 4 settimane, per tutte le professioni che richiedono la posizione eretta e la deambulazione, precisando anche che la scarpa rigida al piede destro impedisce inoltre di guidare. È stata esclusa un'incapacità Iavorativa unicamente per un'attività sedentaria.
Ora, la decisione su opposizione che considera in questi termini che l'incapacità Iavorativa non sia stata comprovata "in assenza di elementi concreti della nuova attività" non può essere seguita. Come detto nei fatti, l'assicurato si occupa di identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo e vendita di oggetti immobiliari, che richiede la valutazione di oggetti e prezzi, di far realizzare rilievi e progetti di ristrutturazione così come di raccogliere preventivi, spostandosi su cantieri, visionando proprietà, mantenendo contatti e reti con gli operatori del settore, i clienti e i potenziali venditori. Si tratta di un'attività la cui componente di rappresentanza ha una forte influenza e che presuppone frequenti spostamenti e contatti.
Lo confermano anche la presentazione aziendale ufficiale e le dichiarazioni qui annesse agli atti, di alcuni attori che d'uso collaborano con il ricorrente (doc. G).
In queste condizioni, a fronte della certificazione medica agli atti e secondo il grado della verosimiglianza preponderante, occorre considerare che per l'assicurato sia stata ampiamente dimostrata la sussistenza di un'incapacità di lavoro concreta nella professione esercitata. (…)
11. Salario determinante
II punto principale della decisione su opposizione qui impugnata risiede nel fatto che, secondo l'assicurazione, non sarebbe data comprova di un salario effettivo, per cui ogni prestazione LAINF andrebbe in ogni caso esclusa. Lo si contesta per i seguenti motivi.
11.1.
Secondo l'art. 15 cpv. I LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Il cpv. 2 della norma soggiunge che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante I'anno precedente l'infortunio. Il cpv. 3 della norma precisa che il Consiglio federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF). L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che le indennità giornaliere sono calcolate in base all'ultimo salario ricevuto prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Le rendite, secondo il cpv. 4 della norma, sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, I'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l'indennità giornaliera in alcuni casi speciali. L'art. 23 cpv. 3 OAINF precisa che se l'assicurato non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
Secondo la giurisprudenza le persone assicurate che non hanno un orario di Iavoro medio costante o un salario in caso di retribuzione su commissione per un certo periodo di tempo, come ad esempio anche gli insegnanti e i rappresentanti, sono considerate occupate irregolarmente (DTF 139 V 464, consid. 2.4 e 2.5). Il caso delle forti oscillazioni salariali è per contro soddisfatto se il salario dipende dal fatturato realizzato o da altri fattori più o meno indeterminati (DTF 128 V 298 E. 2b/aa e cc e rif.). La sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma speciale dev'essere valutata in base al rapporto di lavoro in cui l'assicurato si trovava al momento dell'infortunio (RKUV 1997 n. U 274 pag. 181 e segg. E. 3b con riferimenti).
L'obiettivo dell'art. 23 cpv. 3 OAINF è infatti quello di fornire un indennizzo nel caso in cui una persona assicurata subisca accidentalmente un infortunio durante una fase di lavoro poco retribuita o eventualmente anche non retribuita nel corso della sua precedente attività lavorativa. In questi casi secondo la Raccomandazione 3/84 della Commissione ad hoc sul danno LAINF, si giustifica basare la determinazione di un salario medio giornaliero adeguato ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 OAINF sul periodo degli ultimi tre mesi precedenti l'infortunio e, nei casi di fluttuazioni molto forti, tale periodo può essere
esteso a un massimo di 12 mesi. Secondo la raccomandazione n. 7/87 sull'occupazione irregolare il fattore decisivo è la natura dell'occupazione prima dell'infortunio e le intenzioni delle parti per il periodo successivo.
11.2.
Secondo la decisione su opposizione, il calcolo delle prestazioni LAINF dovrebbe considerare il salario effettivo e, siccome l'assicurato non avrebbe provato né un'attività né un salario effettivo tramite __________ per l’anno 2023 né sarebbero stati versati agli atti dati per il periodo 2020-2024, le prestazioni LAINF sarebbero state correttamente negate.
Ora, dai documenti AVS (doc. F) per l'anno 2023 è attestato un contributo di CHF 12'649. Ciò corrisponde a un salario determinante superiore a CHF 100'000. Di questo aspetto la decisione impugnata non ha minimamente tenuto conto e non è condivisa ai sensi delle norme succitate, per cui i contributi AVS sono già di per sé determinanti.
La dichiarazione d'imposta dell'anno 2023 non è al momento ancora stata allestita, è tuttavia indubbio che la stessa (che ci si riserva di produrre ulteriormente) attesterà un reddito in questa linea. Anche in questi termini la decisione, che nega un qualsiasi salario determinante al ricorrente non appare sostenibile.
Nel marzo 2023, il ricorrente ha potuto ingenerare un utile imponibile discendente da una vendita immobiliare di oltre CHF 600'000 (doc. E). Anche considerando che l'immobile era in comproprietà con la coniuge, andrebbe quantomeno considerato un utile pari alla metà dell'importo, di CHF 300'000. II ricorrente ha anche acquistato un immobile a luglio 2023, un altro nel mese di novembre 2023. Già nell'aprile 2024 è stato venduto l'oggetto acquistato a luglio generando un utile, TUI esclusa, di CHF 245’000 (prezzo d'acquisto CHF 420'000, spese di ristrutturazione CHF 76'000, valore di vendita CHF 740’000, cfr. doc. E). Per il secondo oggetto acquistato prima dell'evento, la promozione è in corso ma vi sono già delle riservazioni per cui si prospettano utili superiori a CHF 2.4 milioni. Considerare dunque un salario determinante pari a CHF 0 appare dunque in questi termini insostenibile e la decisione non può essere condivisa.
11.3.
Si segnala a titolo abbondanziale che l'attività dell'assicurato sarebbe inoltre del tutto paragonabile a quella di un rappresentante, per cui secondo giurisprudenza occorrerebbe considerare che si tratti di una persona occupata irregolarmente ai sensi di quanto sopra. Inoltre, il salario dell'attività del ricorrente dipende completamente da fattori indeterminati (come ad esempio l'andamento generale del mercato immobiliare, il reperimento di oggetti idonei, la loro promozione sul mercato e la successiva vendita) per cui è anche oggetto di forti fluttuazioni. L'incasso sulla riuscita di operazioni immobiliari di cui l'assicurato si occupa, seppure di una certa consistenza, è tuttavia chiaramente determinato dal momento in cui esse si perfezionano. Occorreva dunque considerare il salario determinante in questi termini, per cui si ritiene che non si potesse fare astrazione anche dei pregressi guadagni (per cui s'imponeva un calcolo medio).
11.4.
In queste circostanze la decisione impugnata non poteva dunque omettere di considerare i salari AVS dichiarati su cui l'assicurato ha pagato i contributi e il fatto che per l'anno in cui l'assicurato si è infortunato, occorresse considerare una media salariale. In questi termini le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sono dunque state a torto negate e si chiede che siano per contro riconosciute.” (cfr. doc. I).
1.6. Con risposta del 31 agosto 2024, CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Ad. 3 – Si prende atto che il signor RI 1 è attivo in campo immobiliare e che quale attività ha come dichiarato nel ricorso “l’identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo e vendita di oggetti immobiliari per contro proprio e di terzi”.
Da una verifica il signor RI 1 non risulta iscritto all’Albo dei fiduciari immobiliari! Iscrizione obbligatoria per chi svolge l’attività che asserisce di svolgere.
Ad. 4 – Il ricorrente avrà anche sottoscritto una proposta per una polizza d’assicurazione facoltativa LAINF nell’ottica di guadagni futuri, ha comunque pagato il premio solo il 15 maggio 2024 dopo sommazione.
Ad. 5 – I documenti prodotti dal ricorrente quale F sono semplicemente le richieste di acconto AVS basate sull’ultima tassazione cresciuta in giudicato e non confermano certamente il reddito conseguito al momento dell’infortunio. Anche le copie dei rogiti prodotti nulla dicono in merito al reddito del ricorrente.
Ad. 6 e 7 – Parte convenuta non ha contestato l’infortunio ma il dr. ____________ che nel suo rapporto 29 marzo 2024 considera giustificata un’incapacità del 100% per un professionista che richiede la posizione eretta e la deambulazione mentre per una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa è giustificata.
Ad. 8 – Correttamente la convenuta ha rifiutato il versamento di prestazioni.
Ad. 9 e 10 – Con decisione 3 giugno 2024 CO 1 ha rifiutato l’assunzione del sinistro poiché l’assicurato non ha dimostrato un reddito da attività lavorativa per il calcolo dell’indennità giornaliera oltre che non giustificata per un’attività sedentaria un’incapacità lavorativa.
Con opposizione 6 giugno il qui ricorrente produce un bilancio 2023 dove risulta un “ricavo da attività precedente” di CHF 250'000.-, importo che il qui ricorrente ha dichiarato aver guadagnato dalla vendita del suo studio dentistico. Ad oggi il signor RI 1 risulta ancora iscritto all’Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino e figura ancora sul sito internet del suo studio.
Come rilevato anche dal ricorrente ai sensi dell’art. 4 LAINF possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera. La base di calcolo per le prestazioni in contanti è il guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Per l’assicurazione facoltativa i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, questo non significa comunque che le prestazioni LAINF sono automaticamente calcolate sul guadagno fisso convenuto nella polizza.
In effetti secondo il Tribunale federale, la sola stipula di una polizza assicurativa non significa che il reddito previsto sia stato effettivamente realizzato (cfr. STC 8C_797/2014 del 18 febbraio 2015). Tale giurisprudenza è stata confermata nella DTF 148 V 286 o nella DTF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2022 dove il tribunale federale rileva:
“Se l’occupazione è stata provata ma il salario esatto versato è rimasto oscuro, è necessario apportare una correzione al guadagno assicurato. In tal senso (cfr. DTF 128 V 189 consid. 3a/aa), il calcolo del guadagno assicurato deve basarsi in linea di principio sul salario effettivo. Una deroga a questa regola in singoli casi è giustificata solo se si può praticamente escludere un abuso nel senso di concordare salari fittizi che non sono mai stati effettivamente versati”.
Pertanto come già rilevato nelle decisioni emesse dall’assicurazione qui convenuta, il calcolo delle prestazioni LAINF non si limita alla presa in considerazione del guadagno assicurato indicato nella polizza ma va valutato il guadagno effettivo.
Il qui ricorrente non ha provato né l’attività (si ricorda che il signor RI 1 non risulta iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari) né il salario effettivo.
Lo stesso signor RI 1 ha dichiarato durante il colloquio del 2 maggio presso gli uffici della convenuta un guadagno assicurato nullo per il 2023.
Sono quindi mancati alla convenuta tutti gli elementi necessari per valutare un eventuale diritto alle prestazioni poiché nulla di concreto in merito all’occupazione rispettivamente al guadagno assicurato per il periodo 2020-2024 risulta né dall’istruzione svolta dalla convenuta né dalla documentazione presentata dal signor RI 1.
Il documento F prodotto dal ricorrente nulla dice in merito all’effettivo reddito per il 2023. In effetti trattasi di richieste d’acconto e di uno specchietto degli acconti versati basati sull’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato. Impossible, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che la cassa AVS abbia definito i contributi definitivi 2023 considerato che per sua stessa ammissione la notifica di tassazione 2023 non è ancora stata emessa. In effetti l’ultimo anno che figura sull’estratto AVS è il 2019.
Se anche dalla notifica di tassazione dovesse emerge un reddito andrà a dover essere verificato di che tipo di reddito si tratta.
Ma non può essere riconosciuta nemmeno l’incapacità lavorativa poiché come risulta chiaramente dal rapporto medico 29 marzo 2024 del dr. med. __________ l’inabilità lavorativa è giustificata per 4 settimane al 100% in una professione che richiede la posizione eretta e la deambulazione. Per una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa. L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro impedisce di guidare per 4 settimane.
Nello scritto 6 giugno 2024 di opposizione alla decisione emessa dalla convenuta il signor RI 1 afferma che: “potrei essere potenzialmente d’accordo con questa conclusione qualora esercitassi tutt’oggi la professione di medico dentista dal 2023 invece sono un professionista nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo spesso in cantieri e la maggior parte del tempo la passo fuori ufficio. Trovate riscontro nel rischio assicurato nella vostra polizza LAINF”.
Si ribadisce che il signor RI 1 non risulta iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari e che nel corso del colloquio presso gli uffici della convenuta ha dichiarato che per il 2023 il reddito era nullo.
Correttamente pertanto la convenuta in I.a e II.a istanza ha rifiutato di assumere il caso considerato che, in assenza di guadagno assicurato effettivo determinabile, l’evento annunciato non dà diritto alle prestazioni. Inoltre l’incapacità lavorativa nella fattispecie non risulta essere giustificata.” (cfr. doc. III).
1.7. Nella propria replica del 26 settembre 2024, la parte ricorrente osserva quanto segue:
" (…)
Ad. 1.-3.
Occorre anzitutto sgomberare il campo da malintesi. RI 1, come emerge dallo scopo sociale della sua ditta individuale e come si evince dai documenti prodotti sia in questa sede sia all'incarto dell'Assicurazione, non è un'agenzia immobiliare, non esegue intermediazioni finanziarie per conto terzi ma commercia immobili a proprio nome e non è un fiduciario immobiliare (art. I LFid). La struttura dell'attività del ricorrente presuppone per il resto anche che i servizi che dovessero esulare dall'attività di commerciante di immobili e che dovessero eventualmente rientrare in quelli assoggettati alla LFid, siano pure affidati a professionisti esterni. Corretto dunque rilevare che il ricorrente non sia iscritto all'albo dei fiduciari, ciò perché egli non riveste materialmente funzioni che lo impongano. Ciò non esclude tuttavia affatto le tesi del ricorso, come emerge dagli atti prodotti.
Ad. 4. - 5.
Sul fatto che le polizze LAINF del caso siano attive non vi sono dubbi. La risposta si limita per il resto a sostenere che i documenti prodotti non comprovino un reddito dall'attività commerciale del ricorrente senza confrontarsi con le tesi del ricorso, a cui si rinvia e che si preciseranno ancora all'occorrenza più avanti.
Ad. 6. - 8.
Si prende atto che l'infortunio sia incontestato e che la decisione si basi essenzialmente sul fatto che il dr. med. __________ abbia constatato l'assenza di incapacità lavorativa per le professioni sedentarie, riconoscendola invece al 100% per le professioni che richiedono la posizione eretta e la deambulazione. Si contesta che potesse essere negata una presa a carico, considerando l'effettiva esigenza dell'attività del ricorrente.
Ad. 9. - 10.
Il ricorrente, come descritto nei fatti del ricorso, ha ceduto la propria attività al prezzo di CHF 250'000. Che sia ancora iscritto nell'albo dei dentisti nulla muta sul fatto che abbia dato avvio alla sua nuova attività di commerciante d'immobili, per cui si è del resto volontariamente assicurato stipulando le polizze CO 1 qui in essere e per cui è imposto. Per il resto la giurisprudenza citata dalla risposta è corretta, non se ne condividono tuttavia le sussunzioni per cui non sarebbe provata l'attività né il salario effettivo.
In merito all’attività effettiva, va ribadito che il fatto che il ricorrente non sia – a giusto titolo - iscritto all'albo dei fiduciari non è di alcuna pertinenza rispetto alla fattispecie. Non si può su questa base negare un'attività effettiva. Dalle comprove agli atti si evince per contro la tipologia dell'attività e le operazioni realizzate dal ricorrente. Come visto, l'attività del ricorrente non è sedentaria, ma implica per contro la deambulazione, frequenti spostamenti in automobile (impossibili a fronte dell'infortunio subito), tragitti a piedi anche su terreni accidentati. Ciò è incontestabile ed emerge a sufficienza dalle comprove versate agli atti. Non si può ritenere, secondo la verosimiglianza preponderante e sulla base dei documenti medici agli atti, che non fosse dato per il periodo in questione un grado di incapacità lavorativa al 100% certificata sia dal dr. __________, sia dal dr. __________.
Per quanto attiene al reddito effettivo, la risposta si limita a riprendere le argomentazioni della decisione impugnata e non si confronta con le tesi del ricorso, segnatamente con il fatto che i dati AVS siano quantomeno indizio di un reddito superiore a zero, che già precedentemente all'evento il qui ricorrente aveva realizzato un introito discendente dalla vendita di un immobile, che l'attività di commerciante immobiliare è comunque soggetta a fluttuazioni sugli introiti realizzati, dipendenti dalle vendite che si portano a compimento. Si rinvia dunque a quanto sostenuto nel ricorso, per cui la decisione che considera un reddito nullo dell'assicurato, peraltro senza sufficienti e concrete verifiche e in maniera incompatibile con la realtà dei fatti, non è condivisa. In merito ai documenti prodotti dall'assicurazione con la risposta si rileva inoltre che le dichiarazioni del ricorrente sono state considerate in maniera parziale e inesatta. Ad esempio, laddove l'assicurato ha riferito in merito al reddito "nel periodo contabile 2023", ha indicato che ha percepito un reddito, oltre che dalla vendita dello studio, anche "da altre piccole operazioni", di cui la decisione non tiene erroneamente conto (e che per contro emergono dai documenti prodotti con il ricorso e già anche di fronte all'assicurazione). L'assicurato ha del resto dichiarato anche "nel 2023 ho effettuato le prime due operazioni di compravendita che hanno portato ad un salario nelle mie disponibilità nel 2023 di CHF 240'000 circa, TUI esclusa. Quindi a fronte di ciò è stato indicato in polizza il salario massimo LAINF". Si tratta di un altro aspetto su cui la decisione è silente e per cui la stessa non può essere condivisa anche per la sua carente motivazione (non indica per quale ragione tali elementi, rilevanti, non siano stati considerati). Non si può del resto omettere di considerare che, visto che l'attività del ricorrente è svolta nella forma della ditta individuale non permette di omettere di considerare l'introito effettivamente percepito dall'assicurato tramite l'attività emergente dai documenti agli atti.” (cfr. doc. VII).
1.8. Con duplica del 14 ottobre 2024, la parte resistente osserva quanto segue:
" (…)
- È stato lo stesso ricorrente a dichiarare nel suo ricorso – punto 3 pagina 3 – e citiamo: “l’attività consiste nell’identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo e vendita di oggetti immobiliari, per conto proprio o di terzi” tra l’altro dopo l’inoltro della risposta di causa non è stato più possibile accedere al sito web di __________;
- L’incasso della cessione dello studio dentistico non è un reddito da lavoro;
- Si ribadisce la richiesta di edizione dei dossier: da Cassa malati __________ incarto completo cassa malati signor RI 1; da Cassa AVS estratti aggiornati; da Ufficio tassazione __________. Dichiarazioni e notifiche fiscali 2020-2023” (cfr. doc. X).
1.9. Con osservazioni del 16 ottobre 2024, il legale del ricorrente osserva che “l’attività di __________ è quella che emerge dagli atti, se lo scrivente è stato impreciso nell’allegato ricorsivo, questo è comunque privo di rilievo per le tesi di ricorso. Il sito internet di __________ è sempre stato online, si è comunque prodotto estratto della presentazione aziendale. A ulteriore comprova dell’attività annetto comprove della più recente operazione” (cfr. doc. XII).
1.10. Infine, con osservazioni del 21 ottobre 2024 – trasmesse, per conoscenza, alla parte ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XV) – la convenuta si è riconfermata integralmente nella risposta di causa e nella duplica del 14 ottobre 2024, “rilevando che comunque quanto prodotto [ndr: dalla controparte] non prova di certo l’esistenza di un salario assicurato LAINF necessario per un diritto a prestazioni” (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere è la questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a negare ad RI 1 la propria copertura in relazione al sinistro del 1° marzo 2024.
2.2. L'assicurazione facoltativa contro gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF, nonché dagli artt. 134 ss. OAINF.
Ai sensi dell’art. 4 LAINF possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico (cpv. 2).
Inoltre, secondo l’art. 5 LAINF, le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa (cpv. 1). Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 136 OAINF, nel caso dell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su contratto scritto. Esso regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la fine dell’assicurazione.
Infine, l’art. 138 OAINF, relativo alla base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti, prevede che nei limiti dell’art. 22 cpv. 1 OAINF (a norma del quale l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148’200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno), i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.
2.3. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Ai sensi dell’art. 22 OAINF:
" 1L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno.
2È considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe:
a. sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato;
b. fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l’economia domestica;
c. per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi professionali e locali;
d. non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe;
e. …
3L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona assicurata aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale del 19 giugno 195949 sull’assicurazione per l’invalidità, l’indennità giornaliera corrisponde almeno all’ammontare totale dell’indennità giornaliera versata fino ad allora dall’assicurazione per l’invalidità, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato conformemente al capoverso 1. Per l’ammontare dell’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge è determinante l’articolo 132a capoverso 1.
4Le rendite sono calcolate in base al salario pagato all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa dell’attività. La conversione è limitata al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.”
L’art. 23 OAINF, poi, stabilisce che:
" 1Se l’assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste circostanze
2…
3 Se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
3bis Se un dipendente temporaneo che esercita regolarmente un’attività lucrativa nell’ambito di un contratto quadro e di un contratto d’impiego è vittima d’infortunio, è determinante il salario concordato nel contratto d’impiego in vigore.
4 L’articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un assicurato vittima di un infortunio durante un’attività stagionale. Se l’infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un’attività lucrativa, il salario effettivo conseguito nell’anno precedente, va diviso per 365.
5 Se prima dell’infortunio l’assicurato era impiegato presso più datori di lavoro, è determinante il salario complessivo di tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che per tali rapporti sia stata stipulata una copertura solo per gli infortuni professionali oppure anche per gli infortuni non professionali. Questa disposizione vale anche per l’assicurazione facoltativa.
6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta di una professione e per gli assicurati che esercitano un’attività in centri professionali d’integrazione per gli invalidi al fine di acquisire una formazione, va preso in considerazione, dal compimento del 20° anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno d’età, del 10 per cento almeno.
7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura medica è durata almeno tre mesi e il salario dell’assicurato è aumentato del 10 per cento almeno nel corso di questo periodo.
8 In caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene accordata un’indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore qualificato della corrispondente categoria professionale.”
Di regola, quindi, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
2.4. In una sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., l’Alta Corte si è espressa in un caso in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni in quanto pavimentatore indipendente, per determinare il grado di invalidità secondo l’art. 18 LAINF, pretendeva che quale reddito da valido venisse considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché quello determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente all’utile aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994).
Il Tribunale federale ha approvato l’operato dell’amministrazione. In questo contesto la Corte federale ha sottolineato che “In base al principio di cui all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere calcolati in base al guadagno assicurato convenuto.”.
In una sentenza STF 8C_797/2014 del 15 ottobre 2014, il Tribunale federale ha stabilito che il semplice fatto che sia stata stipulata mediante polizza un'assicurazione non significa che il reddito ivi previsto sia stato effettivamente realizzato (consid. 3).
In DTF 148 V 286, nel caso di un assicurato che gestiva una ditta individuale, poi divenuta una Sagl, che era assicurato, dapprima, facoltativamente contro gli infortuni, poi a titolo obbligatorio, che quando gestiva la ditta individuale aveva subito un infortunio ed anni dopo aveva avuto una ricaduta, laddove litigiosa era la questione relativa alla determinazione del guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita d’invalidità, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" 7.1 In der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1 UVG freiwillig versichern. Nach Art. 5 Abs. 1 UVG gelten die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung sinngemäss für die freiwillige Versicherung. Zwar entsprach es nicht dem Willen des Gesetzgebers, freiwillig und obligatorisch Versicherte durchwegs gleichzustellen (SVR 2000 UV Nr. 9 S. 29, U 358/98 E. 4a mit Hinweis). Doch soll die freiwillige Versicherung nach Art. 5 UVG grundsätzlich derjenigen der obligatorischen Versicherung gleichwertig sein (VOLKER PRIBNOW, BSK UVG, a.a.O., N. 1 zu Art. 5 UVG; RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5a; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 2 zu Art. 5 UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung. Er ordnet namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (SVR 1997 UV Nr. 83 S. 299, U 167/95 E. 5a; GEHRING, a.a.O., N. 3 zu Art. 5 UVG).
7.2 In der freiwilligen Versicherung wird das Versicherungsverhältnis gemäss Art. 136 UVV durch schriftlichen Vertrag begründet. Nach Art. 138 UVV werden die Prämien und Geldleistungen im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familiengliedern nicht weniger als 30 Prozent (in der bis Ende 2015 gültig gewesenen Fassung: 50 Prozent bzw. 33,3 Prozent) des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes betragen (vgl. PRIBNOW, a.a.O., N. 25 zu Art. 5 UVG; MARCO CHEVALIER, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 8 und 18 zu Art. 5 UVG).
7.3 Praxisgemäss soll der vereinbarte versicherte Verdienst nicht dauerhaft wesentlich höher als das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen liegen (vgl. Urteil 8C_50/2008 vom 28. April 2008 E. 3.2 mit Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1 UVG und Art. 138 UVV folgt, dass sich die Vereinbarung über den versicherten Verdienst grundsätzlich nach den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat, wobei ein zumindest innerhalb eines realistischen Bereichs liegender Betrag zu bestimmen ist (RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide Vertragspartner sind gehalten, ihre Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen (RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl. 2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 10 zu Art. 15 UVG).
8.
8.1 Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…)
In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”.
In una sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents facultative” (consid. 4.7.) – il TF ha rammentato che:
" 4.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon l'art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Selon l'art. 5 LAA, les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative (al. 2, première phrase); il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde phrase). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 134 à 140 OLAA (RS 832.202).
Dans l'assurance facultative, le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA). Il s'agit d'un contrat d'assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu'un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées).”
e che:
" 4.6.3. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'assurance facultative n'est pas, de par la loi, conçue de manière différente de l'assurance obligatoire. Il est toutefois possible de déroger aux dispositions relatives à l'assurance obligatoire, applicables "par analogie" ("sinngemäss" dans la version allemande et "per analogia" dans la version italienne) selon l'art. 5 al. 1 LAA, dans la mesure où la nature et la structure de l'assurance facultative le justifient. La volonté du législateur n'était en effet pas de mettre systématiquement sur un pied d'égalité les assurés volontaires et les assurés obligatoires (cf. ATF 148 V 286 consid. 7.1 et les références); il a au contraire été prévu que le Conseil fédéral puisse édicter des prescriptions particulières dans la mesure où l'assurance facultative le requérait. Selon une correcte interprétation de l'art. 5 LAA, les dispositions de l'assurance obligatoire ne doivent être appliquées à l'assurance facultative que si cela paraît judicieux ("wenn dies sinnvoll erscheint"). En d'autres termes, des dérogations à la LAA sont autorisées si elles sont justifiées par le caractère différent de l'assurance obligatoire et de l'assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13 juin 2006 consid. 3, in: RAMA 5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999 consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p. 172 s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 2 ad art. 5 LAA; MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1 à 3 ad art. 5 LAA). Les dérogations à l'assurance obligatoire ne se limitent ainsi pas aux dispositions particulières des art. 134 ss OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW, op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le travailleur indépendant doit toutefois pouvoir partir du principe qu'il obtiendra, grâce à l'assurance facultative, la même protection que celle dont bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine ad art. 5 LAA). ”
In una sentenza 8C_485/2023 del 19 giugno 2024 (destinata alla pubblicazione), l’Alta Corte ha dovuto trattare il caso di un’assicurata che lavorava al 25% in qualità di cuoca dipendente per 8.5 ore alla settimana ed era dunque obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni (professionali e non professionali) e che, nella restante misura del 75%, era attiva come agricoltrice indipendente.
Nello svolgere questo secondo lavoro, all’assicurata si era danneggiato un dente, colpito da una carriola che si era ribaltata all’indietro. Le erano state rifiutate le prestazioni cui, invece, e come stabilito dal Tribunale federale, ella aveva diritto ritenuto che “die Nichtberufsunfallversicherungsdeckung auch auf Unfälle einer obligatorisch uvgversicherten teilzeitlich angestellten Person in ihrer nicht freiwillig versicherten selbstständigen Erwerbstätigkeit erstreckt” (cfr. consid. 7.5.).
In quel caso, l’Alta Corte ha ricordato che:
" 4.1.1. Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.
4.1.2. In der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1 UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1 UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1).
Eine freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”.
Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che:
" Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).
2.5. L'art. 10 LAINF prevede che l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAINF, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno diritto a una sua attuazione (cfr. STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4). Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (cfr. STF 8C_604/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).
2.6. Nella presente fattispecie, come visto, dagli atti emerge che RI 1, assicuratosi facoltativamente contro gli infortuni come da proposta del 12 febbraio 2024 (cfr. all. B a doc. I) per la propria attività indipendente (__________), in data 1° marzo 2024, mentre si trovava al trovava al proprio domicilio, ha “perso l’equilibrio” ed appoggiato male il piede destro, riportando, e meglio come emerso dalla visita medica cui si è sottoposto il 6 marzo 2024, la “frattura spiroide sostanzialmente composta diafisaria distale del 5° metatarso”, in conseguenza della quale il dr. med. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 6 marzo sino al 9 aprile 2024 (cfr. supra, consid. 1.1. e doc. 4).
Dall’anamnesi della visita presso il pronto soccorso dell’__________ emerge, tra l’altro, che il paziente è “dentista” (cfr. doc. 4).
In data 26 marzo 2024, la Cassa __________ ha trasmesso alla convenuta gli estratti conto di RI 1 comprendenti il salario o reddito iscritti presso le casse di compensazione che tengono un conto individuale (cfr. all. a doc. 8).
Dal sommario inerente la persona del ricorrente emergono, per la Cassa di compensazione, i seguenti redditi:
|
anno |
Frazione |
Reddito |
Osservazioni |
|
2016 |
|
74’100 |
Reddito annuale |
|
2017 |
|
193’500 |
Reddito annuale |
|
2018 |
|
255’600 |
Reddito annuale |
|
2019 |
|
323’100 |
Reddito annuale |
|
totale |
|
846’300 |
|
Dalla “second medical opinion” del dr. med. __________ del 29 marzo 2024 risulta giustificata un’inabilità lavorativa completa per quattro settimane “per una professione che richiede la posizione eretta e la deambulazione. Per una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa. L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro impedisce di guidare per 4 settimane.”.
Per definire la prognosi, il medico ha indicato che “è necessario conoscere la professione: negli atti dell’assicurazione figura “agente immobiliare”, negli atti medici “dentista””.
Alla domanda a sapere se dovesse avere luogo una “nuova sottomissione del caso”, il dr. med. __________ ha indicato: “eventualmente dopo il 09.04.2024 se ancora inabile” (cfr. doc. 10).
Dal referto redatto dal dr. med. __________ relativamente alla visita del 9 aprile 2024 emerge che il paziente, a quel momento, deambulava “utilizzando la scarpa rigida”, “senza stampelle”. Questo il “procedere” indicato dal medico dopo oltre un mese dal sinistro:
" (…) in considerazione del quadro clinico e strumentale ho consigliato al Paziente di abbandonare il tutore utilizzando la scarpa con una suola rigida. Astensione da sforzi ed attività traumatiche. No attività di corsa o di salto per le prossime 4 settimane ho prescritto un primo ciclo di fisioterapia trattamento della fase flogistica, trattamento dei dolori, esercizi di mobilizzazione, rieducazione al passo, rinforzo muscolare isometrico e concentrico. Ho consigliato di sospendere la terapia farmacologica assumendo antiinfiammatori per os solo in caso di dolori. Si prolunga certificato di inabilità lavorativa al 100% (…)” (cfr. doc. 5).
Un’inabilità lavorativa al 50% è stata, poi, certificata per il periodo dal 15 al 31 maggio 2024 (cfr. all. a doc. 5).
Dal protocollo “questionario/sintesi incontro”, relativo al colloquio avvenuto il 2 maggio 2024 presso la sede della convenuta a __________, alla presenza dell’assicurato e di __________ (__________), emerge, in particolare, quanto segue:
" (…)
Come si sente oggi? Come definisce il suo attuale stato di salute?
Io mi sento al 90% guarito. Durante l’ultima visita in aprile il medico mi ha detto che il callo osseo era formato al 70% e che quindi credo che presto sarò di nuovo attivo al 100%. Vado tutte le mattine a camminare e questo mi ha aiutato molto nella ripresa della funzionalità. Delle 9 sedute di fisioterapia ne ho seguita solo una e per il resto ho fatto da me, in accordo con il medico.
Assume medicamenti? In caso affermativo, le chiediamo di indicarsi quali e la relativa posologia.
Non assumo medicamenti nemmeno per il dolore; evito sempre.
Quali terapie e/o misure mediche sono previste?
Nessuna
In che misura è limitato nella sua vita quotidiana? Cosa non riesce più a fare rispetto a prima.
Nulla, nella mia vita privata riesco a fare praticamente tutto. Come detto ho calzato la scarpetta rigida aperta il primo mese e mezzo fino alla formazione del callo osseo.
E nella sua vita lavorativa/professionale?
Settimana prossima ho una visita di controllo dal dottor __________ e credo mi darà abilità totale. Vi tengo aggiornati.
Con riferimento alla __________, impresa individuale iscritta a registro di commercio del Cantone Ticino, le chiediamo di cosa di occupa la società, chi sono i dipendenti rispettivamente chi tiene la contabilità.
Comincio col dire che sono medico dentista di formazione e che ho operato in quest’ambito dal 2016 e fine 2022, nel Cantone Ticino. Dopodiché nel 2022 ho ceduto la mia attività a un altro medico dentista e ho intrapreso nel giugno o luglio del 2023 l’attività immobiliare in qualità di indipendente. Mi occupo in sostanza di acquistare immobili per conto proprio, di ristrutturarli tramite subappalti e di rivenderli. Questa è sostanzialmente la mia attività dal 2023 quando ho iscritto la __________. Nel 2023 ho effettuato le prime due operazioni di compravendita che hanno portato ad un salario nelle mie disponibilità nel 2024 di CHF 240'000 circa, TUI esclusa. Quindi a fronte di ciò è stato indicato nella polizza il salario massimo LAINF.
Capuana precisa che l’azienda è stata costituita nel 2023 ma che l’assicurazione è partita il 12 febbraio 2024; questo perché nel 2023 è iniziata l’operazione immobiliare ma non vi era ancora la certezza che fosse conclusa nel 2023. Quindi abbiamo rimandato la partenza della copertura assicurativa a inizio 2024 ad operazione pressoché conclusa.
Notiamo che la società esiste dal 17.05.2023; ha percepito reddito nel periodo contabile 2023?
No, come detto l’operazione si è conclusa nel 2024. Nel 2023 ho percepito un reddito dalla vendita dello studio e da qualche altra piccola operazione. Dalla __________ non ho percepito nulla ma ho solo investito in immobili come detto sopra.
Nella proposta assicurativa del 2 febbraio 2024, da lei sottoscritta il 12 febbraio 2024, inizio contratto il 12 febbraio 2024, lei ha dichiarato un salario di CHF 148'200.-.
Sì, corretto, come ho spiegato sopra.
Nel formulario del sinistro online del 6 marzo 2024, lei ha indicato di essere occupato presso la __________ dal 12 febbraio 2024.
Sì, è corretto.
Di cosa si occupava prima del 17.05.2023, data di iscrizione a registro di commercio della sua individuale?
Come detto ero medico dentista ed ero sempre individuale.
Devo precisare che le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2020 compreso, quindi 2021 e 2022 sono state regolarmente inoltrate ma le ultime due in attesa di valutazione. Questo perché, la 2020, per la quale ho già pagato anche i conguagli su una decisione con reddito imponibile di CHF 359'900, non è ancora cresciuta definitiva in quanto ho fatto un reclamo. Per tale motivo sono in attesa della 2020 anche per la determinazione del reddito AVS (motivo per il quale non si trova nell’estratto conto individuale).
Necessitiamo di collaborazione al fine di stabilire il diritto alle prestazioni e meglio come segue:
- Contabilità della __________;
- Estratto bancario dal quale si evince la disponibilità del reddito comunicatoci;
- Assoggettamento presso Istituto assicurazioni sociali in qualità di indipendente;
- Ogni altro documento atto a chiarire quanto sopra.
Posso darvi copia dell’atto di acquisto di __________ e l’atto di vendita dove si evincono i ricavi dall’operazione immobiliare.
Ha ulteriori osservazioni o considerazioni?
Procedo a farvi avere tramite il qui presente mio broker __________ ogni documento utile atto a stabilire il diritto alle prestazioni.” (cfr. doc. 6).
Quello stesso pomeriggio, all’Istituto assicuratore è pervenuta la seguente documentazione:
- “riconoscimento come indipendente: attestazione” da parte della Cassa __________ del 26 giugno 2023, dal quale risulta che confermata l’iscrizione di RI 1 come “indipendente a partire dal 01.12.2016. Attività svolta a titolo principale:
Odontoiatra dal 01.12.2016 al 30.04.2023
Compravendita e ristrutturazione immobili per proprio conto dal 01.05.2023” (cfr. all. a doc. 7);
- Istromento notarile dell’avv. notaio __________ di data 7 luglio 2023, in ragione del quale __________, come acquirente, ha acquisito per fr. 420'000.- la proprietà per compravendita della PPP __________, sul fondo n. __________ RFD __________, oggetto, poi, del diritto di compera stipulato ad aprile 2024 (cfr. all. a doc. 7);
- Istromento notarile dell’avv. notaio __________ di data 23 aprile 2024, in ragione del quale __________ in quale di concedente ha costituito a favore di una persona fisica domiciliata al suo stesso numero civico un diritto di compera avente validità sino al 23 aprile 2025 (con possibilità di proroga) sul fondo n. __________ RFD __________ per la PPP __________ (“unità n. __________ (…) composta di: soggiorno-pranzo, cucina, camera, 2 (due) balconi, atrio, bagno e wc al IIIP”), nel quale le parti sono date atto del fatto che “a seguito dei lavori recentemente eseguiti dal proprietario presso l’appartamento, questa sia la sua nuova descrizione: soggiorno-pranzo, cucina, 2(due) camere, 2(due balconi), atrio, 2 (due) bagni al IIIP”. Il prezzo del bene immobile è stato pattuito in fr. 740'000.-, 74'000.- dei quali “già (…) versati dal Beneficiario al Concedente (…) quale acconto a valere sul prezzo di vendita in caso di esercizio tempestivo del diritto di compera, rispettivamente, quale pena di recesso nel caso contrario”; “ciò fatto salvo che al beneficiario non venga concesso il finanziamento bancario necessario all’esercizio del diritto di compera, ammesso come, in tal caso, sin d’ora le parti concordano che il presente contratto decada e 1) il Concedente debba restituire il succitato importo entro massimo 5 (cinque) giorni dalla prima richiesta del beneficiario” (cfr. all. a doc. 7);
- Gli estratti conto della relazione bancaria intestata ad __________ dal 1° luglio 2023 al 31 marzo 2024, da cui emerge che:
o A fronte di un saldo negativo per fr. 310.- in data 25 agosto 2023 vi è stato un accredito di fr. 15'000.-;
o Ad addebiti complessivi per fr. 40'886.20 sono corrisposti accrediti (essenzialmente da parte del ricorrente sul conto della propria ditta individuale), per fr 40'900.00. il saldo al 31 dicembre 2023 era di fr. 33.80;
o Per i primi tre mesi del 2024, ad addebiti per totali fr. 28'357.27, sul conto della __________ sono confluiti accrediti per fr. 28'400.- da parte di quest’ultimo e della moglie, __________ (cfr. estratto MOVPOP relativo alla persona del ricorrente ed all. a doc. 7);
- Decisione di tassazione per l’anno 2020 per i coniugi __________, dalla quale emerge un reddito imponibile complessivo di fr. 443’500- (per redditi totali di fr 403'000.- per il ricorrente e fr. 102'009 per la coniuge; cfr. all. a doc. 7).
Dal referto relativo alla visita del 14 maggio 2024 del dr. med. __________, emerge quanto segue:
" (…) in considerazione del quadro clinico e strumentale ho consigliato al paziente di riprendere gradualmente tutte le normali attività della vita quotidiana. Indossare scarpe comode. Consiglio di proseguire con gli esercizi di rinforzo muscolare e di stabilizzazione della muscolatura della caviglia da fare a domicilio. Consiglio esercizi propriocettivi. Non prevedo ulteriori controlli programmati, le cure mediche terminano in data odierna. Si prolunga il certificato di inabilità lavorativa al 50% per due settimane” (cfr. all. a doc. 7).
Il 16 maggio 2024, la parte convenuta ha chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG “delucidazioni in merito all’estratto del conto individuale” dell’assicurato, di comunicare “se dal 2020 al 2023 risultano dei versamenti di contributi” e “quali sono le condizioni per mantenere lo statuto di lavoratore indipendente oppure se termina dopo non aver pagato i contributi” (cfr. doc. 8).
In data 24 maggio 2024, CO 1 ha chiesto al ricorrente “la documentazione a prova del salario per gli anni 2022, 2023 e 2024 (p. es dichiarazione fiscale + decisioni imposte/contabilità)” (cfr. all. a doc. 7).
Con mail del 27 maggio 2024, __________ ha comunicato alla convenuta quanto segue:
" (…) il cliente [ndr: RI 1] mi ha contattato molto contrariato poiché dopo 3 settimane dall’incontro col vostro ispettore avete richiesto ulteriore documentazione. Onestamente, un po’ tanto tempo solo per chiedere altri documenti. Ad ogni modo, il sig. RI 1 mi ha prontamente tramesso la documentazione concernente il 2022 (vedi allegato), che è l’ultima in suo possesso. In merito invece alla 2023 le stesse non sono ancora state fatte e, ovviamente, nemmeno le 2024 per le quali il cliente ha tempo fino alla fine dell’anno in corso. Questo tempo era stato trattato già con il sig. __________ al quale il sig. RI 1 aveva proattivamente fatto notare che le tasse 2023 erano ancora in fase di valutazione e la discussione verteva anche sulle 2020, se lo vuole sapere, e tutte le informazioni sono state date il 2 maggio scorso. Ecco perché ci infastidisce molto il fatto che lei ha richiesto gli stessi documenti, ripeto, dopo 3 settimane. (…) penso che più di così sia impossibile per dimostrare la correttezza del salario indicato (inferiore ad oggi rispetto alle previsioni). Mi auguro pertanto che il sinistro venga finalmente pagato nel più breve tempo possibile altrimenti dovremo procedere per altre vie” (cfr. doc. 9).
In allegato, __________ ha trasmesso la “dichiarazione d’imposta delle persone fisiche” per il 2022 dei coniugi __________. Ne risulta che per la sua attività principale di allora dentista, il ricorrente ha dichiarato redditi per totali fr. 259'509.
Dalla contabilità provvisoria per il 2023 trasmessa dal ricorrente in sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.3.), risulta che la __________ nel corso del 2023 ha corrisposto contributi AVS/AI/IPG per totali fr. 23'152.35, ottenuto “ricavi attività precedente” per fr. 250'000.- (cfr. all. a doc 10).
In sede ricorsuale, a sostegno delle pretese del proprio assistito, l’avv. RA 1 ha prodotto, per quanto già non si sia precedentemente riferito, la seguente documentazione:
- dichiarazione d’imposta sugli utili immobiliari del 18 luglio 2023, per un bene la cui proprietà è stata trasferita da RI 1 ad una società di __________ nel marzo precedente, dalla quale emerge un utile imponibile totale di fr. 600'735.- su un valore di alienazione di fr. 2'850'000.- e di investimento di fr. 2'249’265.- (cfr. all. E a doc. I);
- la “panoramica dei contributi” personali corrisposti per il 2023 da RI 1, per totali fr. 12'649.40 (cfr. all. F a doc. I) nonché le singole fatture d’acconto per il medesimo periodo di contribuzione;
- la stampata del sito di __________, dalla quale risulta che la società “is a company that deals with identifying real estate assts and developing profit, for itself and for private investors (…)” (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione di agosto 2024 scritta da __________ per __________, che attesta di collaborare professionalmente con il ricorrente, nell’occuparsi “della commercializzazione professionale di immobili di pregio”, e precisa che quest’ultimo deve spostarsi “con frequenza” sia per raggiungere il dichiarante “o clienti presso la sede della mia attività, sia presso immobili o terreni al fine di compiere visite o valutazioni su possibili investimenti (…) in ogni caso, quand’anche ipotizzabile l’uso dei mezzi pubblici, l’attività richiesta dal sig. RI 1 necessità la possibilità di spostarsi per tragitti di una certa importanza a piedi, anche e soprattutto in situazioni non agevoli (ad esempio su cantieri in corso, terreni non edificati in declivio)” (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione, pure di agosto 2024, di __________, architetto, che indica di collaborare con il ricorrente, occupandosi della “progettazione, direzione lavori e design di interni per i progetti della __________”, il quale, precisa il dichiarante, nell’esercizio della propria professione “è tenuto” a spostarsi continuamente ed incontrarlo quotidianamente, anche in relazione agli immobili che “siamo riattando/ristrutturando (__________ mappale __________, __________ mappale __________)” (cfr. doc. G all. a doc. I);
- una dichiarazione non datata di __________, collaboratrice di __________, che dichiara di collaborare da oltre un anno con RI 1 per “la promozione e compravendita di oggetti immobiliari”, di incontrarlo spesso, presso gli uffici della SA e su terreni o proprietà per sopralluoghi, e precisa che “negli ultimi mesi il signor RI 1 sta seguendo un cantiere dove deve recarsi sia con architetti e artigiani per controllare lo stato di avanzamento lavori che con agenzie immobiliari e clienti per promuovere la vendita delle unità in costruzione” (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione del 13 agosto 2024 di __________ per __________, il quale precisa che la Sagl e la __________ hanno “effettuato un cantiere nell’anno 2023 in merito alla ristrutturazione dell’appartamento di __________”, in occasione del quale RI 1 era presente “giornalmente anche per 2-3 ore presso il cantiere” (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione del 12 agosto 2024 di __________, che indica di collaborare con la ditta individuale del ricorrente “da circa un anno” e con la quale, precisa la SA, “abbiamo un cantiere iniziato nel 2024”, presso il quale RI 1 “si reca giornalmente 2 volte al giorno per controllare l’andamento dello stesso”. A quanto precede si aggiungono riunioni di cantiere presso gli uffici della SA, nel Canton __________, o presso lo studio dell’arch. __________ (cfr. all. G a doc I);
- una dichiarazione dell’8 agosto 2024 di __________, amministratore di __________, il quale dichiarato di collaborare con __________ da giugno 2023 e precisa che il ricorrente si reca settimanalmente a __________ (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione del 12 agosto 2024 di __________, amministratore di __________, che pure indica di avere incontrato il ricorrente presso i propri uffici di __________ (cfr. all. G a doc. I);
- una dichiarazione non datata della __________, che “collabora da ben 15 mesi con la __________”, per la quale fornisce “prestazioni di genere impiantistico” per la ditta del ricorrente, con cui avverrebbero “riunioni di cantiere giornaliere” (cfr. all. G a doc. I).
Al proprio scritto del 16 ottobre 2024, il ricorrente ha, poi, allegato;
- parte dell’istromento notarile n. __________ dell’avv. notaio __________ del 24 settembre 2024, dal quale emerge che __________ ed un soggetto fisico di nazionalità __________, in qualità di beneficiari, hanno sottoscritto un diritto di compera in ragione di ½ ciascuno per il fondo n. __________ RFD __________, il cui prezzo è stato pattuito in fr. 1'450'000.-, 100'000.- dei quali già corrisposti a titolo di acconto sul prezzo di acquisto (cfr. all. H a doc. XII);
- documentazione riferita all’ “operazione immobiliare più recente __________” e __________, relativa alla “__________”, e meglio ad una palazzina residenziale di 11 appartamenti, 8 dei quali, nella presentazione trasmessa a questa Corte, risultavano riservati (cfr. all. H a doc. XII).
2.7. A proposito dello scopo della procedura d’opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"(…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:
"(…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito all’effettiva percezione di un guadagno da parte di RI 1, questa Corte rammenta che sentito presso gli uffici della convenuta il 2 maggio 2024, il ricorrente, in risposta alla domanda a sapere se dall’attività della __________ (iscritta a Registro di commercio dal maggio 2023) “aveva percepito reddito nel periodo contabile 2023”, ha risposto negativamente, e meglio “No, come detto l’operazione si è conclusa nel 2024. Nel 2023 ho percepito un reddito dalla vendita dello studio e da qualche altra piccola operazione. Dalla __________ non ho percepito nulla ma ho solo investito in immobili come detto sopra” (cfr. supra consid. 2.6.).
In tal senso giova rilevare che l’operazione immobiliare richiamata da RI 1 non può che riferirsi al bene immobile che la sua ditta individuale ha acquisito a luglio 2023, per totali fr. 420'000.-, oggetto, poi, di un diritto di compera sottoscritto ad aprile 2024 (quindi dopo l’infortunio ed allorquando, peraltro, secondo le certificazioni del dr. med. __________ il ricorrente, proprio in conseguenza di quanto occorsogli il 1° marzo 2024 doveva essere inabile al 100%) a beneficio del proprio vicino di casa, grazie al quale l’insorgente avrebbe percepito fr. 74'000.-, con la riserva, tuttavia, che il contratto di costituzione di diritto di compera potesse essere annullato e tale importo retrocesso (cfr. supra consid. 2.6. ed all. a doc. 6).
Del resto, e per quanto si tratti, in ogni caso, di un documento non definitivo, questa Corte rileva che anche la voce “utili” del bilancio provvisorio per il 2023 trasmesso dal ricorrente dà atto, in sostanza, unicamente di fr. 250'000.- derivanti, per sua stessa indicazione, non dall’attività della ditta individuale, ma dalla pretesa vendita dello studio dentistico che costituiva l’attività principale di RI 1 prima che questi si dedicasse al settore immobiliare.
A che titolo l’assicurato svolga tale attività risulta in ogni caso poco chiaro dal momento che il sito internet dell’attività riporta l’indicazione secondo cui la ditta, iscritta a RC con quale scopo la “Compravendita e ristrutturazione di immobili per conto proprio”, sarebbe attiva nell’individuare “asset immobiliari e sviluppare profitto, per sé e per investitori privati” (sottolineatura della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, le conclusioni cui è giunta la parte convenuta in merito al fatto che il reddito effettivamente percepito dal ricorrente non risulta comprovato (anche in ragione degli averi sul conto della __________; cfr. supra consid. 2.6.) potrebbero essere corrette.
D’altra parte, va sottolineato che CO 1 in concreto ha indicato, sin dalla propria decisione su opposizione, che avrebbe richiesto l’edizione di tutta una serie di documenti concernenti il ricorrente, dal profilo, in particolare, fiscale e relativo ai contributi ed ai redditi annunciati dal medesimo ai fini dell’AVS.
Anche in sede di ricorso la parte convenuta ha postulato l’edizione “da Cassa malati __________ incarto completo cassa malati signor RI 1; da Cassa AVS estratti aggiornati; da Ufficio tassazione __________. Dichiarazioni e notifiche fiscali 2020-2023”.
Come visto (cfr. supra consid. 2.7.) tali accertamenti si impongono in primo luogo all’amministrazione.
Nel caso di specie e per maggior tranquillità, si giustifica, dunque, che la parte convenuta proceda ad un complemento istruttorio, relativo alla situazione finanziaria concreta del ricorrente (in termini di entrate sulle diverse relazioni bancarie a lui riconducibili).
L’istituto assicuratore dovrà pure verificare la natura dell’attività svolta effettivamente dal medesimo, laddove il medico fiduciario pone una netta distinzione in termini di inabilità lavorativa tra attività sedentaria e non.
In tale contesto, la parte convenuta dovrà innanzitutto verificare, quando verrà presentata la dichiarazione di tassazione 2023, i bilanci definitivi della ditta individuale del ricorrente per il 2023, le decisioni di tassazione ulteriori a quelle già presenti in atti (e, per quelle non ancora divenute definitive, i motivi di reclamo del ricorrente), quali tra i redditi dichiarati per l’attività individuale sono da considerarsi derivanti dall’attività lavorativa e quali no.
Qualora gli accertamenti suindicati con riferimento alla situazione finanziaria di RI 1 permettano di determinare il reddito effettivo del ricorrente, la parte convenuta dovrà quindi esperire ulteriori accertamenti volti, inoltre, a stabilire in cosa effettivamente consisteva l’attività del ricorrente (e non da ultimo a sapere, al di là di quanto indicato a RC, a che titolo era svolta) al momento in cui si è infortunato in termini di spostamenti e deambulazioni, in modo da definire se quella svolta da RI 1 (che ad aprile 2023 sottoscriveva diritti di compera nell’interessa della propria ditta individuale pur essendo certificata, a quel momento, la sua inabilità al 100% dal dr. med. __________) era da considerare un’attività sedentaria, o meno.
Al riguardo, il TCA rileva le dichiarazioni versate agli atti dal ricorrente redatte ad agosto 2024 da parte delle aziende con le quali egli collabora, hanno dato atto, da una parte, di incontri settimanali, se non addirittura giornalieri con RI 1, il quale per svolgere la propria attività sarebbe quindi stato tenuto a spostamenti frequenti sin dall’inizio delle collaborazioni risalenti al 2023.
D’altra parte, per il periodo in cui egli era infortunato, dalle dichiarazioni in quesitone nulla emerge quanto, per esempio, ad un momentaneo calare/arrestarsi di tali incontri.
L’amministrazione, dopo aver esperito tali accertamenti, determinerà nuovamente se le condizioni per riconoscere le prestazioni LAINF in conseguenza del sinistro del 1° marzo 2024 sono date, o meno.
CO 1 emetterà, conseguentemente, una nuova decisione.
2.9. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), CO 1 verserà alla ricorrente l’importo fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 20 giugno 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati a CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà ad RI 1 l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti