Incarto n.
35.2024.66

 

mm

Lugano

21 ottobre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2024 di

 

 

 RI 1   

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 3 agosto 2023, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha subito un trauma acustico mentre stava lavorando all’interno di una galleria.

                                  Secondo il rapporto 6 ottobre 2023 del suo medico curante, l’assicurato ha riportato un’ipoacusia di trasmissione interessante l’orecchio destro (doc. 18).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge, in particolare ha indennizzato la relativa incapacità lavorativa in ragione di fr. 147.25/giorno (cfr. doc. 31).

 

                          1.2.  Nel corso del mese di marzo 2024, l’assicurato ha informato l’assicuratore di essersi nel frattempo sottoposto a una RMN per i problemi uditivi e di aver eseguito una visita specialistica.

                                  La funzionaria interpellata l’ha quindi invitato ad annunciare una ricaduta, producendo un rapporto medico con richiesta di riapertura del caso (cfr. doc. 36).

 

                                  La documentazione medica richiesta è pervenuta all’CO 1 il 18 marzo 2024 (doc. 37).

 

                          1.3.  In data 16 agosto 2024, RI 1 ha inoltrato al TCA un atto mediante il quale ha segnatamente fatto valere quanto segue:

 

" (…) L’incidente ha successo il mese di agosto dell’anno 2023. Il mio caso di infortunio è stato chiuso al inizio di questo anno 2024 e non so se è stato riaperto, credo che è stato riaperto perché erano da pagare delle visite mediche, una risonanza magnetica … ma per quanto riguarda la mia situazione vorrei chiedere delle informazioni. Ho chiamato la CO 1 per chiedere cosa succederà con me e mi hanno detto che non devo fare nulla, non ho nulla da fare per quanto riguarda la mia la mia situazione, devo aspettare. Menziono che sono un operaio edile e macchinista, attualmente lavoro insieme a una altra persona al __________ facendo dei buchi con la sonda. La macchina fa a volte un rumore che sento un serio fastidio all’orecchio che mi è rimasto funzionante e non so se devo continuare o devo cambiare il lavoro, ho paura di raccontare questo alla mia agenzia per la quale lavoro perché sicuramente non mi fanno più lavorare. Sono iscritto al sindacato __________ di __________ dove ho chiesto anche a loro di chiedere per me alla CO 1 a che punto siamo e come rimane con il mio caso ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta da parte del sindacato. Dopo un colloquio a __________ mi hanno detto che secondo la legge devo ricevere una indennità per l’incidente ma è passato un anno e non ho ricevuto ancora nessuna risposta. (…).” (doc. I)

 

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’eventuale ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Il 10 settembre 2024, l’assicurato ha chiesto una proroga del termine assegnatogli per presentare osservazioni sull’allegato di risposta e ha precisato di essere a conoscenza del caso di una persona che ha “… perso un dito e ha ricevuto un indennizzo di 30'000 fr. per chiudere la pratica e per me che ho perso l’udito di un orecchio e sono rimasto sordo permanente di un orecchio ho ricevuto 147.25 per giorno (per un periodo di 2-3 settimane) di quale l’agenzia per quale lavoro mi ha tolto qualche 100 fr.” (doc. V).

 

                                  Il TCA ha prorogato il termine sino al 27 settembre 2024 (doc. VI).

 

                                  Sino ad oggi non è pervenuto alcunché da parte dell’insorgente.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                                  Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).

 

                                  Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                  La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                  L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                  Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

 

                                  Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).

 

                                  In una sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

 

                          2.3.  Nella concreta evenienza, il TCA constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che, volendo trattare l’atto presentato dall’assicurato quale ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, esso deve essere dichiarato irricevibile.

 

                                  Qualora l’intenzione dell’insorgente fosse invece quella di censurare una (pretesa) inattività dell’amministrazione nella gestione del suo caso d’infortunio, così come sembrerebbe in effetti emergere dall’atto del 16 agosto 2024 (“Dopo un colloquio a __________ mi hanno detto che secondo la legge devo ricevere una indennità per l’incidente ma è passato un anno ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta.” – il corsivo è del redattore), va osservato quanto segue.

 

                          2.4.  Ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                  Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                  Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                  Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

 

                          2.5.  Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, ricevute le informazioni necessarie a determinarsi sul proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 3 agosto 2023, l’assicuratore resistente ha riconosciuto la propria responsabilità, indennizzando l’incapacità lavorativa attestata dai medici curanti e assumendo i costi degli accertamenti e delle cure a cui il ricorrente si è sottoposto. In questo senso, in sede di risposta di causa, l’CO 1 ha giustamente rilevato di aver “pagato tutte le fatture che le sono state indirizzate con, in particolare, anche quelle degli esami specialistici esperiti nel mese di marzo 2024” e di aver “versato all’assicurato l’indennità giornaliera sulla base dei certificati medici che le sono stati trasmessi. Sintomatico è il fatto che egli al momento lavora a tempo pieno nella sua attività abituale.” (doc. III, p. 3).

 

                                  Da parte sua, l’assicurato sembra rimproverare all’istituto assicuratore di non essersi ancora pronunciato in merito all’eventuale diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) legato alla (parziale) perdita dell’udito all’orecchio destro (cfr. doc. I: “all’__________ mi hanno detto che secondo la legge devo ricevere una indennità per l’incidente ma è passato un anno ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta” e doc. V: “(…) perso un dito e ha ricevuto un indennizzo di 30'000 fr. per chiudere la pratica e per me che ho perso l’udito di un orecchio e sono rimasto sordo permanente di un orecchio ho ricevuto 147.25 per giorno (per un periodo di 2-3 settimane) (…)” – il corsivo è del redattore).

 

                                  Al riguardo, questo Tribunale constata che sull’IMI si è pronunciato lo specialista ORL di fiducia dell’CO 1, con apprezzamento del 21 novembre 2023. Egli ne ha negato il diritto, non raggiungendo il danno uditivo riportato da RI 1 la soglia di rilevanza fissata dalle tabelle di riferimento (cfr. doc. 27).

 

                                  Ora, se è vero che l’amministrazione non si è sinora determinata, né formalmente né informalmente, in merito al diritto a un’IMI, è altresì vero che prima del 16 agosto 2024, l’assicurato non aveva mai domandato, né esplicitamente né implicitamente, l’emanazione di una decisione riguardante il diritto a quella prestazione (su questo aspetto, cfr. Basler Kommentar ATSG – M. Lendfers, art. 56 n. 47).

 

                                  In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), il TCA non ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata giustizia a carico dell’CO 1. Pertanto, nel caso in cui il ricorso del 16 agosto 2024 fosse volto alla constatazione di una denegata giustizia commessa dall’assicuratore convenuto, esso deve essere respinto.

 

                                  Visto il tenore dell’impugnativa, l’CO 1 è comunque invitato a emanare senza indugio la decisione di sua competenza.

 

                                  L’assicuratore convenuto è parimenti invitato ad approfondire l’affermazione, contenuta nell’atto ricorsuale, secondo cui, “la macchina fa a volte un rumore che sento un serio fastidio all’orecchio che mi è rimasto funzionante e non so se devo continuare o devo cambiare il lavoro (…)” (doc. I – il corsivo è del redattore), e ciò nell’ottica di un’eventuale applicazione del disposto di cui all’art. 84 cpv. 2 LAINF.

 

                          2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se l’amministrazione si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato.

 

                                  Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

 

                                  Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

 

                                  Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti