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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 maggio 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Dalla “Notifica d’infortunio-bagatella LAINF” trasmessa il 12 dicembre 2022 dal __________ all’CO 1 emerge che RI 1, nato nel 1980, “__________”, il 9 dicembre 2022, alle ore “21:00” mentre “stava giocando a hockey su ghiaccio e a causa di un movimento brusco, si è procurato uno strappo al gluteo sinistro”. La notifica indica, quale parte del corpo lesionata, “coccige (glutei)” e, quale lesione, “stiramento” (cfr. doc. 1).
Dalla “lettera di dimissione” dell’__________, del 13 dicembre 2022, risulta che il giorno precedente l’assicurato è stato visitato presso il Pronto soccorso dalla dr.ssa med. __________ (medico assistente).
Relativamente all’ “anamnesi” dal documento in questione emerge che il “paziente di 42 anni, consulta per dolori al gluteo dopo aver sentito uno strappo mentre giocava a hockey venerdì sera. Nega colpi o trauma, ma estendendo la gamba avverte improvvisamente il dolore. Sabato e ieri dolore gestibile, da questa notte peggiorato, assume Algifor con lieve beneficio ma fatica a trovare una posizione antalgica. Nega disestesie o deficit di forza.”.
Circa lo “status” del gluteo sinistro, la lettera di dimissione riporta che “all’ispezione non arrossamento o tumefazione, dolenzia alla palpazione di tutto il muscolo, flesso-estensione possibile, marcia normale, non deficit sensitivo-motori”.
La contestuale “diagnosi conclusiva” è stata quella di “stiramento muscolare gluteo a sinistra” e la terapia alla dimissione, dopo somministrazione di Voltaren 50 mg in ospedale, è stata “Voltaren rapid 50mg drag 1-1-1-0 fino al 16.12.2022” oltre alla prescrizione di “fisioterapia”. È stata inoltre ritenuta “utile rivalutazione dal medico curante fine settimana prossima” (cfr. doc. 11).
1.2. Dal referto radiologico del 10 gennaio 2023 relativo all’esame a cui RI 1 si è sottoposto il 5 gennaio precedente, risulta quanto segue:
" (…) Indicazioni: il 09/12/22 stiramento muscolare gluteo sinistro facendo hockey. Dolore irradiantesi all’arto inferiore sinistro con formicolio al piede sinistro. ROT achilleo sinistro negativo rispetto a destro. Forza M4-trigger point gluteale. Non note ernie discali. Algie anche notturne. Assume FANS. Ernia discale L5-S1? Coinvolgimento dell’ischiatico? Sindrome del piriforme?
(…)
Referto
RM colonna lombare:
Tendenza all’inversione della fisiologica lordosi lombare nel decubito.
Il cono midollare ha segnale nella norma e termina correttamente all’altezza di L1.
Diffuse alterazioni spondiloartrosiche con piccola ernia di Schmorl della limitante somatica superiore di L3.
Conservata l’altezza dei somi vertebrali in esame e l’allineamento del muro somatico posteriore.
Alterazioni somatiche ovalari di circa 10 mm al versante destro di L4 ed L5 compatibili con angiomi.
Livello L4-L5: bulging discale asimmetrico a destra. Assenza di chiari conflitti radicolari. Non stenosi del canale spinale. Leggera artrosi interfaccettaria.
Livello L5-S1: disidratazione discale con protrusione discale (…) sembra osservarsi sospetto frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, con possibile contatto recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistro. Leggera artrosi interfaccettaria.
RM bacino:
piccola falda fluida di 12 x 4 mm in prossimità della linea aspra sinistra, tra il sito d’inserzione del grande gluteo e l’origine del vasto laterale (piccola lacerazione post-traumatica?).
Per il resto non significative alterazioni della muscolatura glutea, simmetrica tra i due lati. Non evidenti ematomi. Presenza di bump osseo al passaggio cervico-cefalico femorale bilateralmente, potenzialmente predisponente ad impingement tipo CAM; sinovial Herniation pit bilaterale. (…)
Conclusioni:
RM lombare: sospetto frammento erniario in sede recessuale L5-S1 sinistra con possibile contatto con la radice S1 a sinistra.
RM bacino: piccola falda fluida in prossimità della linea aspra a sinistra, di possibile natura post-traumatica” (cfr. doc. 7).
Il 13 gennaio 2023 RI 1 si è sottoposto ad un’infiltrazione periradicolare sotto guida TAC in sede perineurale S1 (cfr. doc. 6)
Dalla “lettera ambulatoriale” del 21 febbraio 2023, relativa alla consultazione neurochirurgica cui il ricorrente si è sottoposto in data 7 febbraio 2023, risulta, quale diagnosi, “ernia recessuale sequestrata caudalmente a livello L5-S1 a sinistra”.
La storia clinica del paziente dà atto, in questo caso, di “dolori da metà dicembre, all’inizio lombari, poi irradianti alla gamba sinistra, all’aspetto postero-laterale della coscia e del polpaccio e qualche volta anche fino al piede. In esito alla visita, al paziente risulta essere stato indicato “considerato il continuo miglioramento” di “continuare ancora per un mese con terapia conservativa”. “Come altra soluzione”, a RI 1 è stata spiegata la possibilità di intervenire chirurgicamente; egli ha però preferito “per il momento (…) proseguire con terapia conservativa” (cfr. doc. 10).
Dalla lettera ambulatoriale del 31 marzo 2023 emerge che il 7 marzo 2023 RI 1 si è sottoposto ad una consultazione neurochirurgica in relazione all’ “ernia recessuale sequestrata caudalmente a livello L5-S1 a sinistra”. Dallo “storia clinica” ivi indicata risulta che “il paziente riferisce che c’è un lieve miglioramento nei dolori irradianti la gamba sinistra. Ci sono ancora in alcuni momenti delle scosse. I dolori per il paziente abbassano la qualità di vita tanto da aver bisogno di un trattamento. Nega deficit di forza o sensibilità”.
L’“esame neurologico” dà atto di “lieve dolore su digito-pressione para-vertebrale muscolare in ragione lombo-sacrale. Non altri dolori su digito-pressione e percussione del rachide lombare in sede vertebrale o para-vertebrale. Non deficit stenoestetici agli arti inferiori. Lasègue, retro-Lasègue, Babinski e Trendelenburg negativi bilateralmente. Marcia possibile in talismo, equinismo e funambolismo”.
In esito alla visita, date le possibilità di un’ulteriore infiltrazione o di un intervento chirurgico, “il paziente” ha deciso di “provare ancora con un’infiltrazione” (cfr. doc. 19).
Dal referto del 7 aprile 2023 della dr.ssa med. __________ (specialista in anestesiologia, in terapia interventistica del dolore e in medicina interna generale) risulta che RI 1 è stato sottoposto in data 4 aprile 2023 ad un’infiltrazione periradicolare L5/S1. In tale occasione, il paziente ha nuovamente riferito di “dolori da metà dicembre, all’inizio lombari, poi irradianti alla gamba sinistra, all’aspetto postero-laterale della coscia e del polpaccio e qualche volta anche fino al piede” (cfr. doc. 20).
Il 20 giugno 2023, RI 1 è stato sottoposto ad un’altra infiltrazione periradicolare. Dall’anamnesi relativa alla visita in questione risulta “dolori migliorati dell’80%. Permangono in sede gluteale” (cfr. doc. 21).
1.3. Il 2 agosto 2023, RI 1 ha risposto come segue ai quesiti postigli dall’CO 1:
" (…)
1. A quale attività / a quali circostanze attribuisce la comparsa dei disturbi? Descrivere dettagliatamente l’episodio
Giocando a hockey su ghiaccio (ruolo di portiere)
Località __________ pista di ghiaccio
Giorno / ora Venerdì 9 dicembre 2022 ore 21:00 circa
(…)
3. È accaduto qualcosa di particolare (scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa)?
Sì
Se sì, cosa?
Durante la partita muovendomi lateralmente con una torsione del busto accompagnato dall’allungamento della gamba sinistra ho sentito una fitta fortissima.
4. Quando ha accusato i disturbi per la prima volta?
Dal momento indicato sopra il male è sempre aumentato fino alla decisione di recarmi al pronto soccorso
5. Quando è avvenuta la prima visita medica?
Lunedì 12 dicembre ore 4:00 pronto soccorso __________
(…)
7. Ha già accusato disturbi in passato nella parte del corpo in esame?
No
A causa di questi disturbi, in passato, ha dovuto sottoporsi a cure mediche o è rimasto incapace al lavoro?
No
8. È di nuovo in grado di lavorare?
Sì (…) ho sempre lavorato (assente solo un giorno per infiltrazione) (…) al 100%
9. La cura medica/ il trattamento si è concluso?
No
Se no: quando avrà luogo il prossimo trattamento? A dipendenza del dolore / ev. intervento” (cfr. doc. 12).
1.4. Il 16 agosto 2023, l’CO 1 ha comunicato telefonicamente all’assicurato che nella fattispecie “non siamo in presenza di un infortunio e la diagnosi inizialmente posta non è stata confermata dagli accertamenti eseguiti”. L’Istituto assicuratore, pertanto, ha precisato di dovere “rifiutare ulteriori prestazioni; non chiediamo il rimborso di quanto pagato finora”.
Durante il colloquio, sarebbe inoltre stato riferito quanto segue: “in effetti anche il suo medico gli aveva detto che si trattava di una zona grigia e che le ernie possono essere presenti e manifestarsi senza un evento particolarmente spettacolare (…) Nel frattempo ha fatto 3 infiltrazioni e la situazione al momento è gestibile. Non è privo di dolori ma solo una volta alla settimana o ogni due deve prendere dei medicamenti” (cfr. doc. 14).
Il medesimo giorno, l’CO 1 ha comunicato la propria decisione di rifiuto informale di erogazione delle prestazioni, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:
" (…) Secondo i nostri atti, non si è verificato un evento infortunistico ai sensi dell’art. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociale (LPGA). Inoltre, non sono presenti le condizioni per assumere il caso come lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio o come malattia professionale. (…) Rinunciamo a chiedere il rimborso delle prestazioni erogate sinora.” (cfr. doc. 16)
1.5. Dal referto relativo alla visita dell’11 settembre 2023, in occasione della quale RI 1 è stato sottoposto ad un’altra infiltrazione periradicolare L5/S1 sinistra, emerge, quale dato anamnestico, che il paziente “riporta di una ripresa lieve dei disturbi” (cfr. doc. 22).
1.6. Con scritto all’CO 1 del 6 ottobre 2023, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha comunicato all’CO 1, in particolare, quanto segue circa la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto RI 1:
" (…) Durante una parata si mosse lateralmente con una torsione del busto e un allungamento eccessivo della gamba sinistra che gli è letteralmente “scivolata via”. Durante questo movimento inusuale persino per la pratica dello sport in questione [ndr: hockey su ghiaccio] egli avvertì immediatamente una fitta fortissima a livello del passaggio lombo-sacrale.”
Rilevando che presso il Pronto soccorso di __________ il proprio paziente non era stato “presentato ad un medico quadro di chirurgia-traumatologia”, il curante ha criticato quanto refertato dalla dr.ssa med. __________ in occasione della visita del 12 dicembre 2022, a suo dire incompleto ed impreciso sotto diversi aspetti.
Precisando che il 20 dicembre 2022 RI 1, riportando un “peggioramento dal 12-12-22” è stato poi visitato anche dal dr. med. __________, anch’egli specialista in medicina interna generale, il dr. med. __________ ha, poi, indicato che in quell’occasione il paziente riferiva “formicolio fino al piede sin/dolore natica sin sempre presente, anche di notte non trova posizione” e “forza arti inf. M4 a sin /formicolio piede sin ROT – Achilleo a sin”.
Subentrato al dr. med. __________, il dr. med. __________ ha esaminato RI 1 in data 2 gennaio 2023 per “un dolore giudicato da me radicolare, importante, 8/10, che tratto con Tilur retard 2x1/die, Dafalgan 4x1g/die e Pantoprazolo 40mg/die e un’infiltrazione paravertebrale profonda L5/S1 sin con Diprophos e Lidocaina. Il miglioramento è scarso e dura poco. Organizzato allora in semi-urgenza per il 05-01-23 un esame MRI alla colonna lombosacrale c/o __________.”
Riferendo, infine, delle successive infiltrazioni cui il paziente si è sottoposto, il dr. med. __________ ha concluso sperando di “essere riuscito a fornirvi gli elementi anamnestici e diagnostici necessari onde poter concludere a un’origine traumatica dell’erniazione del disco L5/S1 in data 09-12-2022. Aggiungo che il paziente in precedenza dell’evento traumatico del 09-12-2022 non accusava mai dolori all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 23 e Doc. A3).
1.7. In data 20 dicembre 2023, l’CO 1 ha comunicato al medico curante di RI 1 quanto segue:
" (…) la nozione d’infortunio è prettamente giuridica e non medica ed è descritta dall’art. 4 (…) LPGA. Nel caso specifico, la fattispecie descritta dal signor RI 1 non risponde ai criteri per essere riconosciuta come infortunio.
Visto quanto precede confermiamo la nostra presa di posizione del 16 agosto 2023. Su richiesta dell’assicurato, che ci legge in copia, siamo disposti ad emanare una decisione suscettibile di opposizione.” (cfr. doc. 25).
1.8. Con scritto del 6 gennaio 2024, il dr. med. __________, interpretando la comunicazione CO 1 “come un tentativo, a dire il vero un po’ tanto maldestro e disonesto, di rifiutare il caso e voler passarlo nel campo della LAMAL dove verrebbe a sua volta – giustamente – rifiutato”, ha ripercorso il proprio iter formativo e le proprie esperienze professionali per “farvi capire che qualche infortunio l’ho visto e che conosco la differenza tra malattia e infortunio, anche nei casi che potrebbero ingannare”.
Rilevando di potere “affermare tranquillamente che il caso di RI 1 è il primo che mi contestate in 40 anni di collaborazione”, ha censurato quanto sostenuto dall’CO 1, poiché, a detta del curante, “la definizione dell’infortunio si basa su delle constatazioni mediche ed è poi chiaramente regolata dalla legge competente. Scrivere che “la nozione d’infortunio è prettamente giuridica e non medica” è come minimo fuorviante.
Dal momento che volete dibattere sull’aspetto giuridico del caso citato (…) in accordo con il paziente abbiamo deciso di affidare questo compito all’avvocato RA 1 (…) siamo disposti ad andare – se necessario – fino a __________” (cfr. doc. 25).
Con e-mail del 29 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha quindi chiesto all’CO 1 l’emissione di una decisione formale sul caso di RI 1 (cfr. doc. 27):
1.9. Fondandosi sul parere di data 22 aprile 2024 del medico assicurativo CO 1, PD Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, di cui si dirà meglio nel prosieguo, con la precisazione, sin d’ora, che lo specialista ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se “prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall’attuale infortunio”, precisando che dalla RM alla colonna vertebrale si evince la presenza di “discopatia e spondilartrosi “a base di usura/malattia” (cfr. doc. 30), l’assicuratore LAINF, il 25 aprile 2024, ha comunicato a RI 1 di avere messo termine al versamento delle prestazioni il 16 agosto 2023.
Revocando la presa di posizione del 16 agosto 2023, infatti, l’CO 1 ha riconosciuto sino a quel giorno il proprio obbligo a prestazioni a dipendenza del sinistro del 9 dicembre 2022, ritenuto come i disturbi presentati successivamente “non sono più causati dall’infortunio” (cfr. doc. 31).
1.10. In data 3 maggio 2024 (cfr. doc. 37), completando – a seguito della proroga concessagli - il proprio gravame il 5 luglio 2024 (cfr. doc. 46), l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, si è opposto alla decisione formale resa dall’CO 1. Queste le motivazioni fatte valere dall’allora opponente:
" (…) Contrariamente a quanto da voi asserito, l’assicurato soffre ancora in modo importante dei postumi dell’infortunio occorsogli il 9.11 [recte: 12].2022. Sono infatti presenti a tutt’oggi dei disturbi importanti direttamente connessi con l’infortunio: l’attuale danno alla salute si fonda in modo preponderante sulle conseguenze dell’infortunio e non come da voi asserito su cause pregresse estranee all’infortunio.
Fra l’infortunio e lo stato di salute compromesso attuale del signor RI 1 vi è un chiaro nesso causale adeguato a tutti gli effetti di legge. Non vi sono cause estranee pregresse che hanno contribuito al peggioramento delle condizioni di salute del mio mandante: tutto è da ricondurre all’incidente in esame. (…)
L’apprezzamento sintetico del PD dr. med. __________ non può essere condiviso, poiché lo specialista dimentica, sbagliando in modo preoccupante, che ci troviamo di fronte a un infortunio nel senso più pacifico dell’accezione, valido anche per l’istituto d’assicurazione.
Non vi è dubbio che si è trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che ha procurato all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente accertabili. Pacifica quindi l’esistenza di un evento dannoso, imprevedibile, violento, fortuito ed esterno che ha prodotto le lesioni indicate nel rapporto 6 ottobre 2023 redatto dal dr. med. __________ agli atti. Egli conclude per una: “origine traumatica dell’erniazione del disco L5/S1, che ha prodotto come effetto un’incapacità tutt’ora presente.
La dinamica dell’incidente, valutato in modo completamente errato dal redattore dell’apprezzamento sintetico, non può essere dimenticata, poiché da questa nasce l’evento infortunistico che ci occupa.
Riassumo brevemente quanto accaduto.
L’infortunio è avvenuto durante una partita di disco su ghiaccio. I fatti non contestati sono accaduti la sera del 9.12.2022 (…). Il portiere RI 1 si è infortunato nel tentativo di parare un tiro. Egli si è spostato lateralmente con grande velocità e contestuale torsione del busto con allungamento importante della gamba sinistra. Purtroppo il movimento è stato troppo violento e la gamba è “partita” / scivolata via, con conseguente immediata fitta di dolore intensissimo nella zona lombo-sacrale. Egli ha dovuto lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.
La situazione è peggiorata nei giorni seguenti, per modo che il portiere si è recato alle 04:00 del mattino al PS della __________ dove è stato visitato in modo sommario e superficiale dalla dr.ssa med. __________, il cui referto, ancorché contestato, perché troppo generico, impreso e contraddittorio, è agli atti. (…).
Rammentato il prosieguo della presa a carico del proprio patrocinato, tra RM ed infiltrazioni, l’avv. RA 1 ha concluso l’impugnativa osservando che “procedere alla chiusura del caso con data 16.08.2023, mettendo termine al versamento delle prestazioni da tale data non è legalmente sostenibile. La sua ernia del disco con conseguente sindrome radicolare corrispondente è da ricondurre all’incidente. Non si tratta certo, come si vorrebbe far credere, di una semplice discopatia (…) Lo stato di salute esistente prima dell’infortunio non è più stato raggiunto per ragioni riconducibili all’evento del 9.12.2022. Non si può infatti dimenticare che RI 1 è un uomo nato nel 1980, sportivo, in buona condizione fisica e non certo un anziano che potrebbe presentare problemi di salute pregressi” (cfr. doc. 47).
1.11. Con decisione su opposizione del 7 maggio 2024, l’CO 1 ha confermato il suo precedente provvedimento.
" (…)
5. Con il complemento dell’opposizione l’assicurato ribadisce che si è spostato lateralmente con grande velocità nel tentativo di parare un tiro e ha effettuato una torsione con il busto con allungamento importante della gamba sinistra.
6. Il movimento compiuto dall’assicurato non ha nulla di straordinario per un portiere di hockey. È noto che l’hockey su ghiaccio è uno sport veloce e che un portiere è chiamato ad effettuare dei movimenti bruschi e per fermare i tiri.
7. La CO 1 avrebbe pertanto potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni.
8. Per il rimanente, ammesso e non concesso che l’assicurato fosse stato vittima di un infortunio, non sussiste nessun elemento atto a mettere in discussione la valutazione del dott. PD dott. __________, medico assicurativo, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, in data 22.4.2024, ha rilevato che la RM della colonna lombare ha messo in luce unicamente delle alterazioni degenerative. In presenza di un trauma contusivo dopo 4-5 mesi l’infortunio non gioca più alcun ruolo causale.
9. Questo significa, alla luce della giurisprudenza vigente, che a giusta ragione la CO 1, in assenza di lesioni strutturali, ha sospeso le prestazioni dopo otto mesi circa dall’evento. Giova poi rilevare che in materia di estinzione del nesso causale l’assicuratore infortunio non deve comprovare la presenza di fattori estranei all’infortunio né tanto meno che non sussiste più alcun disturbo e che l’assicurato è in perfetta salute (sentenza del TF 8C_463/2009 del 23.11.2009 consid. 3). Decisivo è invece il fatto di sapere se le cause infortunistiche di un danno alla salute non giocano più alcun ruolo causale e possono essere considerate esaurite (sentenza del TF 8C_601/2017 consid. 4.2. e i riferimenti).
10. Riassumendo ne consegue che l’impugnata decisione deve essere confermata e l’opposizione respinta” (cfr. all. 2 a doc. I).
1.12. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha domandato (oltre a protestare spese, tasse e ripetibili), in via principale, l’annullamento della stessa ed il ripristino di “tutte le prestazioni dovute dall’assicuratore CO 1 a far stato dal 17 agosto 2023, sino a completa guarigione dell’infortunato”.
In via subordinata, il patrocinatore del ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio all’assicuratore “affinché sia ordinata una nuova perizia indipendente da uno specialista esterno alla CO 1”.
A sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente ha innanzitutto così descritto il sinistro occorso il 9 dicembre 2022:
" (…) L’infortunio è avvenuto durante una partita di disco su ghiaccio (…) il portiere RI 1 si è infortunato nel tentativo di parare un tiro. Egli si è spostato lateralmente con grande velocità e contestuale torsione del busto con allungamento importante della gamba sinistra. Purtroppo il movimento è stato troppo violento ed inusuale e la gambe è “partita”/scivolata via sul ghiaccio, con conseguenze immediata fitta di dolore intensissimo nella zona lombo-sacrale. Egli ha subito dovuto lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.”.
Oltre a contestare integralmente la valutazione della dr.ssa med. __________, l’insorgente rileva che la decisione resa dall’CO 1 “presenta tutta una serie di anomalie che lasciano molto perplessi”, e meglio:
" (…) La decisione su opposizione reca la data del 7 maggio 2024 “a fronte di una motivazione scritta all’opposizione cautelativa alla decisione del 25/29 aprile che data del 5 luglio 2024. Questo fatto, incontestabile, porta a concludere, senza temere di essere smentiti, che la decisione in esame è stata presa senza minimamente tenere conto delle motivazioni inviate tempestivamente dall’assicurato (…). Questa palese mancanza riveste un carattere molto importante, poiché indica chiaramente che sono stati lesi i diritti fondamentali che reggono i principi secondo i quali il diritto di essere sentiti dovrebbe essere rispettato. Il modo in cui è stato gestito l’incarto durante le more della contestazione non può essere accettato e questo fatto giustifica la richiesta dell’annullamento della decisione per palese lesione del diritto di essere sentito".
L’insorgente fa, poi, valere come segue le proprie ragioni:
" (…)
3. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, l’assicurato ha subito un grave infortunio durante la partita di hockey del 9 dicembre 2022.
È chiaro che i normali movimenti di un portiere di hockey non hanno nulla di straordinario quando vengono eseguiti in modo corretto e usuale. Per intenderci, quando il portiere effettua un intervento ordinario.
Nel caso che ci occupa, per contro, non siamo nell’ambito della normalità, poiché per il portiere RI 1 quella che doveva essere una normale parata si è trasformata in un movimento maldestro e inopportuno e soprattutto inusuale/straordinario. L’infortunio è quindi da ricondurre a questo spostamento laterale troppo veloce che ha comportato una torsione del busto con inusuale allungamento della gamba sinistra, che è scivolata via sul ghiaccio in modo incontrollabile che ha causato un dolore intensissimo immediato nella zona lombo-sacrale, tale da costringerlo a lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.
Si ribadisce che il movimento effettuato dal portiere ha carattere inusuale a tutti gli effetti, poiché la gamba gli è scivolata via in modo incontrollato e pertanto inusuale. Lo si ribadisce, non si è trattato di una parata normale, ma bensì di una situazione straordinaria.
Non v’è dubbio che si è trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna e straordinaria che ha causato all’assicurato i problemi fisici poi accertati. (…)
ll rapporto del 6 ottobre 2023 redatto dal dr. med __________, agli atti, riferisce puntualmente quanto è successo al portiere RI 1, indipendentemente dai mancati accertamenti effettuati dalla dr.ssa med. __________ al PS dell'Ospedale __________, alle 4 di mattina.
La visita e le conclusioni a cui giunge la dr.ssa. med. __________ sono integralmente contestate sulla base degli accertamenti puntuali indicati nella presa di posizione 6 ottobre 2023 del medico curante, che vanta una pluriennale esperienza nell'infortunistica.
Le valutazioni della inesperta dr.ssa med. __________ non sono attendibili e non possono essere prese in considerazione per la valutazione del caso. A ciò si aggiunge che le sue valutazioni non sono state verificate da un medico senior. Anche questo elemento non depone a favore della loro attendibilità.
Lo stesso discorso vale per il professionista alle dipendenze dell'assicurazione CO 1 che ha valutato la RM della colonna lombare, mettendo in luce delle alterazioni degenerative. Teniamo presente che il paziente è un uomo atletico, di 42 anni, con una muscolatura paravertebrale molto ben sviluppata, cosa che il PD __________ non poteva capire dalla sola lettura dei referti della RM, poiché non verificava i referti della RM con la clinica del paziente, regola d'oro in medicina.
ll rapporto del medico CO 1 in esame può essere considerato non concludente, poiché incompleto, impreciso, troppo superficiale e di conseguenza inattendibile. Alle domande poste da CO 1, egli risponde in maniera del tutto insufficiente e immotivata. Fra le altre cose, aspetto fondamentale, egli non menziona l'ernia del disco, oggetto della vertenza. Alla prima domanda si limita a rispondere solo con un "si" ed in seguito inserisce un "copia e incolla" proveniente dal referto RM. Alla fine della risposta si limita a scrivere "discopatia e spondiloartrosi a base di usura/malattia", senza fornire alcuna giustificazione e motivazione a queste sue affermazioni.
Questa risposta è insufficiente per la valutazione del presente caso e non può essere utilizzata come mezzo di prova.
Egli conclude poi apoditticamente per una malattia degenerativa, dimenticando che ha di fronte un uomo sano di 42 anni e omettendo l'esistenza della già citata ernia, fondamentale ai fini di una corretta valutazione dell'evento infortunistico. Infatti non ci troviamo di fronte a una semplice discopatia, che non spiegherebbe i forti dolori radicolari tuttora presenti che hanno preso inizio con la fortissima fitta sentita dal paziente in occasione dell'infortunio e che condizionano in maniera importante la vita dell'assicurato.
Alla domanda 3.1., egli si limita, in maniera del tutto inaccettabile e superficiale, ad affermare solo che "non vi sono lesioni documentate (vedi referto RM)", senza minimamente motivare la risposta, esigenza che è richiesta dalla CO 1 stessa e dalla giurisprudenza. Fatto ancor più grave, come già detto, egli omette completamente l'esistenza di un'ernia del disco. Infatti, nel referto della RM si trova chiaramente la frase"(...) frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistra, con possibile contatto recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistra. (...)".
Questo referto era già stato confermato dalla clinica del paziente e pure dal Servizio di Neurochirurgia dell’__________, basato all’Ospedale __________, dr. med. __________, specialista in neurochirurgia, che ha visitato il paziente in data 7 marzo 2023 e in data 7 febbraio 2023 (doc. 4 e 5), al contrario del PD __________ che si è espresso soltanto guardando i referti della RM. D'accordo con il paziente viene eseguita in seguito una serie di infiltrazioni peri-radicolari, eseguite dalla dr.ssa med. __________, in alternativa ad una procedura operativa. Emerge quindi chiaramente come la valutazione dell’esperto CO 1 sia completamente errata.
Stesso discorso vale per la risposta al punto 3.2, dove sorprendentemente il perito dell'assicurazione inserisce un: "trauma contusivo della colonna lombare: 4-5 mesi di trattamento conservativo". Questa affermazione non si applica all'evento del 9 dicembre 2022, in quanto non esisteva nessun trauma contusivo.
È importante sottolineare che per costante giurisprudenza gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante mezzi di prova propri. ll ricorrente chiederà un parere al professor __________, primario della clinica di neurochirurgia dell'ospedale __________ di __________, e comunque già solo il rapporto del medico curante del 6 ottobre 2023 mette in seria discussione l'apprezzamento dell’esperto CO 1, così come le precedenti valutazioni da parte degli specialisti del Servizio di Neurochirurgia dell'__________, basato all'Ospedale __________. È altrettanto importante sottolineare che, sempre per costante giurisprudenza, certificazioni dei medici curanti hanno altrettanta validità e peso come le perizie fatte allestire dalla CO 1. Si sottolinea che nella fattispecie il medico curante così come i neurochirurghi del Servizio di Neurochirurgia dell'__________, basato all'Ospedale __________, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi personalmente con il paziente, mentre l'esperto dipendente di CO 1 si è limitato a valutare il referto RM, senza mai vedere il paziente né sentire e quindi verificare le sue reali condizioni di salute.
Inoltre, leggendo l'“apprezzamento sintetico” del dr. __________, si comprende chiaramente come egli non abbia minimamente tenuto conto del rapporto del medico curante dr. med. __________ del 6 ottobre 2023. Ci si chiede se lo abbia almeno letto ... Trattasi di un ulteriore elemento che conforta la tesi dell'assoluta inattendibilità del suo "apprezzamento sintetico".
Il rapporto del medico curante del 6 ottobre 2023 riesce a contraddire quindi a tutti gli effetti di legge l'apprezzamento dell'esperto CO 1 del 22 aprile 2024, che non è attendibile.
La conclusione del dr. med. __________ per una "origine traumatica dell’erniazione del disco L5/S1 non può essere messa in discussione da un apprezzamento sintetico effettuato in modo discutibile, superficiale e quindi inattendibile da un funzionario dell'assicurazione CO 1.
Si può pertanto affermare che vi è un nesso di causalità naturale e adeguata fra l'evento traumatico che è avvenuto durante la partita di hockey e le lesioni indicate nel rapporto 6.10.2023 del medico curante.
Di conseguenza il danno alla salute di cui soffre RI 1 è imputabile all'infortunio e la causalità permane a tutti gli effetti.
Il medico curante confermava in sostanza che l'erniazione del disco si trova in nesso causale naturale e adeguato con l'evento del 9 dicembre 2022 e che il paziente, prima di quella data, non accusava mai dolori radicolari all'arto inferiore sinistro. Ciò significa che non vi era presente nessuna situazione pregressa. Si contesta quindi che il paziente abbia raggiunto lo status quo ante.
È infatti contestata l'affermazione secondo la quale lo status quo ante del ricorrente non sarebbe cambiato senza l'infortunio. Il medico curante ha indicato chiaramente nel suo rapporto il protrarsi delle conseguenze dell'infortunio che sono tutt'ora presenti. Infatti, nemmeno lo status quo sine è stato raggiunto. Questo elemento non può essere ignorato e semplicemente dimenticato, come ha fatto il redattore della verifica della RM, che, lo si ripete volentieri, non ha reputato di dover convocare l'infortunato ed effettuare verifiche puntuali in presenza dell'assicurato.
Pacifico che non è stata accertata una affezione degenerativa preesistente importante alla colonna vertebrale del ricorrente, in particolar modo nessuna ernia del disco, che avrebbero potuto spiegare i disturbi lamentati dal paziente. Ragion per cui le considerazioni dell'incaricato del referto si riferiscono unicamente alla RM del 5 gennaio 2023, omettendo l'elemento dell’ernia del disco sequestrata. (…)” (cfr. doc. I).
1.13. Nella sua risposta del 20 settembre 2024 l’CO 1 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, osservando, tra l’altro, che “la decisione - pur portando la data del 7.5.2024 – è stata messa alla Posta il 10.7.2024 e notificata al patrocinatore l’11.7.2024. A differenza di quanto preteso con il ricorso la decisione è stata non solo intimata ma anche presa in piena conoscenza delle motivazioni dell’opposizione” (cfr. doc. III).
1.14. Prorogato il termine concesso al ricorrente per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V e VII), in data 30 ottobre 2024, l’avv. RA 1, producendo in tal senso una mail redatta dal dr. med. __________, specialista in neurochirurgia, formula le seguenti osservazioni:
" (…) la lettura del referto dello specialista conferma che si tratta, a non averne dubbio, di un infortunio sportivo. Riprendendo le parole dello specialista, “secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo”; “anche dal punto di vista puramente scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica adeguata in correlazione con il quadro clinico”.
Alla luce di questa nuova prova appare quindi evidente che la tesi sostenuta dall’assicurato ricorrente trova il sostegno di uno specialista riconosciuto a livello nazionale e merita quindi tutta la necessaria attenzione. Gli argomenti invocati dalla CO 1 vengono qui confutati in modo palese e impongono quindi un’accettazione pacifica e serena dell’assicurato, che rimane a tutti gli effetti, non solo di legge, vittima e protagonista del proprio incidente, al di là delle definizioni tecnico-giuridiche su cui si appoggia controparte per sostenere una tesi definitiva irragionevole da un esperto indipendente” (cfr. doc. IX).
In allegato, la parte ricorrente produce la mail di data 23 ottobre 2024, trasmessa dal dr. med. __________ al dr. med. __________, dalla quale risulta quanto segue:
" (…) secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo. Né più, né meno di una rottura del legamento crociato dopo una caduta con gli sci, o di una distorsione alla caviglia con frattura malleolare dopo l’atterraggio dopo una schiacciata a pallavolo, etc, etc, etc. Anche dal punto di vista puramente scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica adeguata in correlazione con il quadro clinico.
Il problema sembra essere legato alla definizione di infortunio che si è venuta a creare a seguito della giurisprudenza. Questa definizione ha ben poco a che vedere con il buon senso comune e con l’evidenza scientifica. Essa è volta a coprire aspetti di natura puramente assicurativa e quindi finanziari. Non sono quindi in grado di valutare quali siano le chances di un ricorso contro la decisione della CO 1” (cfr. all. a doc. IX).
1.15. L’assicuratore LAINF convenuto, il 14 novembre 2024, prende posizione al riguardo, rilevando quanto segue:
" (…) l’CO 1 osserva nuovamente che la nozione d’infortunio è una questione giuridica e non medica (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2° ed., Berna 1989, pag. 175; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73) per cui incombe all’amministrazione e in caso di ricorso al giudice determinare se l’evento fatto valere costituisce o meno un infortunio. L’opinione del medico non è decisiva quando si tratta di definire la natura dell’accaduto. Sintomatico è comunque il fatto che il Prof. Dott. __________ indica che la definizione d’infortunio ai sensi della giurisprudenza ha poco a che vedere con il buon senso comune. Senza volere entrare nel merito del giudizio espresso dal medico egli riconosce che vi possono essere delle divergenze fra quanto ritenuto da chi non è chiamato ad applicare la legge ed i Tribunali.
Per il rimanente l’CO 1 rinvia nuovamente alla giurisprudenza in materia di ernia discale risp. alle considerazioni della sottoscritta enunciate in sede di risposta di causa fermo restando che la documentazione iniziale non menziona la presenza di disturbi radicolari. In occasione della visita presso il Pronto soccorso è stato diagnosticato uno stiramento muscolare al gluteo a sinistra. Il referto della RM esperita il 5.1.2023 – e quindi a distanza di quasi un mese dall’evento – menziona, come anche ricordato dal medico assicurativo, la presenza di alterazioni degenerative: diffuse alterazioni spondiloartrosiche con piccola ernia di Schmorl, alterazioni compatibili con angiomi, disidratazione discale con protrusione discale, leggera artrosi, ecc.
L’Alta Corte ha peraltro già avuto l’occasione di ricordare che l’espressione “post-traumatico”, in generale, si riferisce all’elemento temporale e non alla causalità (sentenza del TF 8C_524/2014 del 20.8.2014).
Per ogni evenienza, giova precisare che, in analogia con la giurisprudenza vigente sotto l’egidia del vecchio art. 9 cpv. 2 OAINF, l’ernia discale non è una lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio (DTF 116 V 154 consid. 5d; RAMI 1988 pag. 375).” (cfr. doc. XI).
1.16. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, come visto, l’assicuratore resistente ha dapprima corrisposto le prestazioni fino al 16 agosto 2023 per poi negare – con la propria presa di posizione del 16 agosto 2023 - la sua responsabilità in relazione ai disturbi lamentati dall’assicurato, rinunciando tuttavia a richiedere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo all’insorgente (cfr. supra consid. 1.4.).
Successivamente, con la decisione formale del 25 aprile 2024, l’CO 1 ha revocato la presa di posizione del 16 agosto 2023 e riconosciuto sino a quella stessa data il diritto alle prestazioni a dipendenza del sinistro del 9 dicembre 2022, precisando che, dopo il 16 agosto 2023, i disturbi presentati da RI 1 “non sono più causati dall’infortunio” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. 31).
Con decisione su opposizione notificata al ricorrente l’11 luglio 2024, poi, la parte resistente ha rilevato che avrebbe “potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni” posto che il “movimento compiuto dall’assicurato non ha nulla di straordinario per un portiere di hockey”. In ogni caso, ha precisato ancora l’CO 1, “ammesso e non concesso che l’assicurato fosse stato vittima di un infortunio, non sussiste nessun elemento atto a mettere in discussione la valutazione del dott. PD dott. __________, medico assicurativo, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, in data 22.4.2024, ha rilevato che la RM della colonna lombare ha messo in luce unicamente delle alterazioni degenerative. In presenza di un trauma contusivo dopo 4-5 mesi l’infortunio non gioca più alcun ruolo causale.” (cfr. supra, consid. 1.11. e all. 2 al doc. I)
Con decisione su opposizione l’CO 1, pur indicando che avrebbe “potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni”, ha comunque confermato il proprio precedente provvedimento mediante il quale aveva riconosciuto che RI 1 è stato vittima, il 9 dicembre 2022, di un infortunio.
Questa Corte deve quindi chinarsi, in primo luogo, sulla questione di sapere se in concreto si è effettivamente in presenza di un infortunio, o meno, ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Secondariamente, il TCA dovrà valutare se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha cessato l’erogazione delle prestazioni successivamente al 16 agosto 2023 in quanto da quel momento i disturbi lamentati dal ricorrente non si trovavano più in nesso causale con il sinistro occorsogli.
2.3. L'art. 4 LPGA definisce l'infortunio come segue:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati (cfr. fra le altre, STF 8C_153/2023 del 9 novembre 2023, consid. 3.2.).
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).
Deve poi essere ricordato che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore medesimo. Poco importa dunque che il fattore esterno abbia eventualmente provocato delle conseguenze gravi o inattese (cfr. DTF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 e riferimenti ivi citati; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).
D’altro canto, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).
Infine, è utile precisare, come già rilevato dalla parte resistente, che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; Bühler, Der Unfallbegriff, p. 268).
Il Tribunale federale ricorda costantemente che la nozione di infortunio è di natura giuridica e che spetta pertanto all’assicuratore contro gli infortuni o al giudice di qualificare un evento come infortunio (cfr. STF 8C_412/2018 del 28 febbraio 2019:
" 5.2.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale, dans son jugement du 8 avril 2013, a ordonné à la partie recourante la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la question de la causalité naturelle entre l'accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit - cas échéant sur "l'existence d'une causalité partielle et le retour à un statu quo sine vel ante " - et non pas sur la nature de l'événement du 22 août 2005, qu'elle avait d'ores et déjà qualifié d'accident. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de s'être écartée du point de vue du docteur I.________ quant à la qualification juridique de cet événement. Au demeurant, contrairement à la question de la causalité naturelle qui est une question de fait devant être éclaircie par les médecins, la notion d'accident est de nature juridique. C'est donc uniquement au juge ou à l'assureur-accidents qu'il incombe de qualifier un événement d'accident au sens de l'art. 4 LPGA (arrêts 8C_448/2015 du 17 décembre 2015 consid. 4.2, in SVR 2016 UV n° 27 p. 89; 8C_552/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2, in SVR 2009 UV n° 31 p. 109).”
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Secondo la giurisprudenza federale, in caso di danno alla salute insorto nello svolgimento di un’attività sportiva, il criterio del fattore straordinario e, dunque, l’esistenza di un infortunio, devono essere negati in assenza di un evento particolare (cfr. DTF 130 V 117 consid. 2.2 “ohne besonderes Vorkommnis”; STF 8C_159/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.3.;).
Pertanto, il fattore esterno è straordinario soltanto se esso non rientra più, da un punto di vista oggettivo, nell’ambito di ciò che è normale e abituale, ma non quando un avvenimento rientra nella consueta varietà di movimenti che lo sport in questione comporta (cfr. STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza U 172/03 del 30 dicembre 2003 pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (“movimento scoordinato”) ostacolante il normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su ghiaccio, di cui era stato vittima un giocatore dilettante.
Al riguardo, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3. Streitig und zu prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel durch einen Bandencheck verursachten Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist insbesondere das Element der Ungewöhnlichkeit.
Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen, dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor, der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren Faktor dar.
Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der BGE 130 V 117 S. 121. Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass derartige Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen nichts daran, dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist (vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1) - auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit dieser Einwirkung (vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O., S. 244). Das Ereignis vom 26. Dezember 2001 stellt demnach einen Unfall im Rechtssinne dar, weshalb der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden ist." (DTF 130 V 117 pag. 120-121).
In un’altra sentenza U 165/03 del 30 dicembre 2003, l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore straordinario con riferimento al brusco passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale in un salto con il paracadute, rilevando che si tratta di un movimento ordinario per quella disciplina, ove a modificarsi a seconda del singolo salto è l’intensità:
" Der geschilderte Bewegungsablauf bei der Öffnung des Schirms ist dem Fallschirmspringen inhärent und im Grundsatz immer gleich. Für einen Fallschirmspringer ist es daher ein natürlicher Bewegungsablauf. Auch wenn er besonders intensiv verläuft, wird er nicht programmwidrig. Zwar können allenfalls höhere oder auch massive Kräfte auf den Körper einwirken, wenn sich der Fallschirm, wie von der Versicherten geltend gemacht wird, gleichsam "explosionsartig" öffnet und eine grössere als die gewohnte Bremswirkung erzeugt. Der Bewegungsablauf wird dadurch indessen nicht verändert, sondern bloss intensiviert. Darin liegt keine Ungewöhnlichkeit.” (consid. 3).
Il fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (“movimento scoordinato”) ostacolante il normale ed usuale processo motorio è poi stato negato dal Tribunale federale per il danno alla salute insorto durante una partita di pallavolo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = Plaidoyer 2004 pag. 74 -74) nel caso di una caduta dopo un salto.
In una sentenza 8C_180/2007 del 12 marzo 2008 consid. 5, il TF ha negato l’esistenza di un infortunio trattandosi di un’assicurata che giocando a basket, allorquando si trovava sotto canestro, aveva effettuato un movimento energico di torsione del tronco, mantenendo però i piedi fissi al suolo. In quella fattispecie, l’Alta Corte ha ritenuto che il brusco movimento di rotazione del tronco non costituiva un movimento scoordinato, che interviene quando l’abituale e normale svolgimento di un movimento del corpo è stato interrotto da un ostacolo non programmato legato all’ambiente esterno, come lo è il fatto di scivolare, d’inciampare, di urtare un oggetto o d’evitare una caduta.
L’ intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di un assicurato che, sciando su terreno irregolare, è scivolato su una lastra di ghiaccio senza cadere e, perdendo il controllo degli sci, è passato su una cunetta, è stato sollevato da terra e, ricadendo, ha battuto la parte superiore del corpo girata (RAMI 1999 U 345 pag. 420 ss.), oppure trattandosi di un’assicurata che aveva urtato con il coccige la pista dura, praticando lo Snow-Tubing ( STF U 411/05 dell’11 maggio 2007 pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 4).
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81, la Corte federale ha ricordato in quali particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno sciatore ed in quali, no:
" Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)."
Per una panoramica della giurisprudenza federale e cantonale in materia d’infortuni in ambito sportivo, cfr. D. Cattaneo, Sport e assicurazioni sociali, in: Diritto senza devianza, Ed. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona e Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2006, pag. 263 seg. e D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS), N° 45-2010, pag. 140 seg..
2.7. Nella presente evenienza, dalla lettera di dimissione del 13 dicembre 2022 emerge che l’assicurato “consulta per dolori al gluteo dopo aver sentito uno strappo mentre giocava a hockey venerdì sera” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11).
Nella Notifica d’infortunio LAINF del 12 dicembre 2022 è stato indicato che RI 1, il 9 dicembre 2022, mentre “stava giocando a hockey su ghiaccio e a causa di un movimento brusco, si è procurato uno strappo al gluteo sinistro” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).
Il 2 agosto 2023 l’assicurato ha risposto ad una serie di quesiti postigli dall’CO 1. Egli ha in particolare comunicato che il 9 dicembre 2022, giocando ad hockey su ghiaccio nel ruolo di portiere, “durante una partita muovendomi lateralmente con una torsione del busto accompagnata dall’allungamento della gamba sinistra ho sentito una fitta fortissima” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 12).
Dopo la presa di posizione del 16 agosto 2023 dell’CO 1 che negava l’infortunio e comunicava che avrebbe cessato l’erogazione delle prestazioni, il medico curante di RI 1 ha aggiunto, relativamente alla dinamica del sinistro, che la gamba sinistra del portiere, nel muoversi “lateralmente con una torsione del busto ed un allungamento eccessivo della gamba” gli era “letteralmente “scivolata via”” (cfr. supra, consid. 1.6. e doc. 23).
Lo “scivolare via” della gamba è poi rimasto un elemento costante della descrizione della dinamica di quanto occorso ad RI 1, riportato tanto in sede di opposizione alla decisione del 25 aprile 2024 (cfr. supra, consid. 1.10.), quanto ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.12. e doc. I).
A proposito della dinamica dell’evento che ha visto coinvolto il 9 dicembre 2022 RI 1 mentre era in corso una partita di hockey amatoriale, il TCA constata innanzitutto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno si è manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone, né con oggetti (per un diverso caso, relativo al disco su ghiaccio, cfr. la già citata DTF 130 V 117).
Deve essere, perciò, esaminato se, nel caso di specie, si può ammettere che vi sia stato un movimento scombinato rispetto a quanto consueto nella pratica dell’hockey su ghiaccio (cfr. supra, consid. 2.4.).
Chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte ritiene che l’allungamento della gamba sinistra con torsione del busto, accompagnata da uno scivolamento incontrollato della gamba sinistra (sul principio della dichiarazione della prima ora, cfr. comunque STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2017 consid. 5.3; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594; STF 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.4.; STF 8C_404/2021 dell’11 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati) da parte di RI 1 nel tentativo di parare un tiro mentre giocava una partita di hockey su ghiaccio nel ruolo di portiere, non costituisce un movimento scombinato ritenuto che tali movimenti sono ricorrenti nella pratica dell’hockey su ghiaccio, che è notoriamente uno sport veloce che comporta rapidi spostamenti sui pattini, in particolare per il portiere, chiamato ad intervenire su tiri di diversa velocità anche con i gambali.
Non siamo dunque in presenza di un infortunio ai sensi dell’art 4 LPGA.
Comunque anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro e con riferimento allo “scivolamento della gamba”, ritenere, come ha fatto l’CO 1 nella propria decisione del 25 aprile 2024 che si tratta di un infortunio, il ricorso andrebbe comunque respinto per i motivi che verranno esposti nei prossimi considerandi.
In questo contesto va sottolineato che, nella decisione su opposizione, pur rilevando che avrebbe “potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni”, la parte convenuta non ha riformato la propria decisione nel senso di negare l’infortunio ma ha versato le prestazioni sino al 16 agosto 2023 ed ha rinunciato a chiederne la restituzione.
2.8. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).
2.9. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS 2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.10. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2:
" Nella pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata incapacità al lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni per prassi deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle eventuali operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1, 8C_213/2008 del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a, pubblicata in RKUV 2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti)”.
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).
Qualora un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio.
Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è, quindi, tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF 8C_519 /2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.5:
" Piuttosto occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”).
In base alle attuali conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga raggiunto dopo tre – quattro mesi.
In generale, dopo una contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.6).
Qualora un’ernia del disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
Occorre, infatti, precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)
2.11. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto fine a decorrere dal 16 agosto 2023 alle prestazioni dipendenti dall’evento occorso ad RI 1 – che in conseguenza del sinistro non ha lamentato alcuna incapacità lavorativa e che nella stagione successiva, 2023/2024, ha giocato lo stesso nella sua versione consultabile il 28 novembre 2024) - oltre 8 mesi prima, facendo capo, in particolare, al parere espresso in proposito dal proprio consulente medico.
In effetti, nel proprio apprezzamento del 22 aprile 2024, il dr. med. __________ ha, come visto (cfr. supra consid. 1.9), risposto affermativamente alla domanda a sapere se “prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata” dall’evento del 9 dicembre 2022. In tal senso, il medico ha richiamato il referto RM in atti che, in particolare per il segmento L5/S1, dà atto di “disidratazione discale con protrusione discale (…) sembra osservarsi sospetto frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, con possibile contatto recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistro. Leggera artrosi interfaccettaria”, sulla cui base lo specialista fiduciario ha concluso per la presenza di affezioni pregresse al sinistro, e meglio “discopatia e spondilartrosi a base di usura/malattia” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 30).
Il dr. med. __________ ha, poi, risposto negativamente alla domanda a sapere se “l’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili”, osservando che nel referto RM “non vi sono lesioni documentate” (cfr. doc. 30) e precisato, quanto al momento dal quale “la sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio”, che in presenza di un “trauma contusivo alla colonna lombare: 4-5 mesi di trattamento conservativo” (cfr. doc. 30).
Agli atti figura pure il parere trasmesso via mail al curante dell’assicurato dal dr. med. __________ in data 23 ottobre 2024, il cui tenore, in particolare e come visto (cfr. supra consid. 1.14.), è il seguente:
" (…) secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo. Né più, né meno di una rottura del legamento crociato dopo una caduta con gli sci, o di una distorsione alla caviglia con frattura malleolare dopo l’atterraggio dopo una schiacciata a pallavolo, etc, etc, etc. Anche dal punto di vista puramente scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica adeguata in correlazione con il quadro clinico.
Il problema sembra essere legato alla definizione di infortunio che si è venuta a creare a seguito della giurisprudenza. Questa definizione ha ben poco a che vedere con il buon senso comune e con l’evidenza scientifica. Essa è volta a coprire aspetti di natura puramente assicurativa e quindi finanziari. Non sono quindi in grado di valutare quali siano le chances di un ricorso contro la decisione della CO 1” (cfr. supra, consid. 1.14. ed all. a doc. IX)
2.12. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.13. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui, in presenza, da una parte di “discopatia e spondilartrosi a base di usura/malattia” e d’altra parte di una sintomatologia che, con probabilità preponderante, trascorsi “4-5 mesi di trattamento conservativo” dall’evento non doveva più esserne influenzata, possa, per quanto sintetica, validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
D’altro canto, il TCA non ritiene che il rapporto del dr. med. __________ (cfr. supra, consid. 2.11.) sia suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del medico di fiducia dell’CO 1.
In effetti, laddove il dr. med. __________ riferisce dell’“assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo”, questa Corte rileva che processi degenerativi in corso appaiono, invece, refertati nella RMN agli atti (cfr. supra, consid. 1.2.).
Rammentato che in concreto oggettivati in L5/S1dalla RM sono, peraltro, stati una disidratazione discale con protrusione discale ed un sospetto frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, e che, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), solo eccezionalmente un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco, il TCA rileva che la disidratazione del disco intervertebrale (in concreto pure refertata tra L5 ed S1), inoltre, è un fenomeno al quale “secondo la dottrina medica in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm)”, che l’Alta Corte, in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005 ha già ricondotto ad “un’alterazione degenerativa discale” (cfr. M 10/04 del 31 agosto 2005, consid. 3.1.2. e 3.2.4.)
Affermando che RI 1 non aveva mai accusato “previ disturbi legati ad un processo degenerativo”, quindi, lo specialista curante non può che fare riferimento ad un’assenza di disturbi antecedenti all’infortunio in base alla regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo).
Ora, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio 2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di un evento banale, così come ha spiegato il dottor B. Zumstein, già Primario del reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia 35.1999.42 del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist.”).
Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento 9 dicembre 2022, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. R. Seiler, già Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo è del redattore)
In tal senso, dalle processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal dr. med. __________, in particolare con riferimento ai pretesi “sintomi immediati” relativi a una lesione del rachide lombo-sacrale, si siano in concreto realizzate.
Innanzitutto, giova rammentare che è stato il ricorrente medesimo a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ tre giorni dopo l’evento traumatico, limitandosi a lamentare “dolori al gluteo” sinistro, camminando senza particolari problemi (“marcia normale, non deficit sensitivo motori”), venendo dimesso il giorno stesso in “condizioni generali buone” (cfr. doc. 11).
Secondariamente, il TCA osserva che il ricorrente non ha riferito di dolori lombari/sacrali né in occasione della visita presso il Pronto soccorso, né questi emergono dalla notifica di infortunio, né dal referto della RM cui si è sottoposto il 5 gennaio 2023.
Se poi, il dr. med. __________ indica che in occasione della visita del 2 gennaio 2023 ha visitato RI 1 per “un dolore giudicato da me radicolare, importante, 8/10”, è solamente in occasione della visita del 7 febbraio 2023 che risulta che il paziente ha riferito di dolori lombari da metà dicembre 2022 (cfr. supra, consid. 1.2. e doc. 10).
Alla luce di ciò e di quanto già accertato con riferimento alla dinamica dell’evento del 9 dicembre 2022, occorre ritenere che il sinistro accaduto all’insorgente, non era idoneo a causare la lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente, ma soltanto un peggioramento temporaneo).
Stante tutto quanto precede, il parere espresso dal dr. med. __________ alla base della decisione impugnata, secondo il quale l’evento del 9 dicembre 2022 non ha causato alcun danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.
In caso di peggioramento transitorio dello stato preesistente, l’assicuratore contro gli infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio (cfr. consid. 2.10.).
Ora, alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 16 agosto 2023 i disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento del 9 dicembre 2022.
Al riguardo, va rilevato che il dr. med. __________ ha considerato la causalità naturale estinta a distanza di 4-5 mesi dal sinistro, che il ricorrente è sempre stato abile al lavoro e che l’CO 1 ha erogato le prestazioni sino al 16 agosto 2023, vale a dire per oltre 8 mesi in totale dal momento in cui si è verificato l’evento.
2.14. A titolo abbondanziale, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, l’ernia discale non è una lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo l’art. 6 cpv.2 LAINF (cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022 consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62).
2.15. Stante quanto precede la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti