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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 settembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, a quel tempo dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 31 ottobre 2018 - poi confermata dopo opposizione - l’amministrazione ha assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45%
Con sentenza 35.2019.42 del 25 maggio 2020, questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 e ha rinviato gli atti affinché l’CO 1 ordinasse una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado di menomazione di cui era portatrice l’assicurata (cfr. doc. 4).
Il ricorso interposto contro il giudizio cantonale appena citato è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020.
1.3. Dalle carte processuali si evince che l’incarico peritale è stato conferito al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha visitato l’assicurata nel mese di maggio 2022.
Nonostante i solleciti, l’esperto designato non ha in realtà mai consegnato il proprio rapporto.
In data 12 aprile 2024, l’assicuratore ha quindi annullato l’incarico (doc. 17).
1.4. Con pronunzia 35.2023.52 del 13 novembre 2023, il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 10 maggio 2023 mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di corrispondere ulteriori prestazioni sanitarie all’assicurata. Gli atti sono quindi stati retrocessi all’amministrazione affinché decidesse, se del caso previa disposizione di un approfondimento medico specialistico, in merito all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico prospettato dal neurochirurgo dott. __________.
Il giudizio appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.5. In data 8 dicembre 2023, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1 la propria disponibilità di principio ad assumere i costi per l’ablazione del materiale di osteosintesi proposto dal medico curante specialista nell’agosto 2022 (cfr. doc. 7).
Nel prosieguo, le parti si sono trovate in disaccordo a proposito dell’entità dei costi da assumere (costi di degenza in camera comune secondo l’assicuratore, costi di degenza in camera semi-privata/privata secondo la rappresentante dell’assicurata) (cfr. doc. 8 e segg.).
1.6. Il 2 maggio 2024, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha stabilito che per il calcolo dell’IMI fa stato il guadagno massimo assicurato in vigore al momento dell’infortunio, ovvero fr. 106'800, e che l’entità della menomazione sarebbe stata definita non appena in possesso della perizia la cui esecuzione era stata ordinata dal TCA con la pronunzia di rinvio 35.2019.42 (doc. 20).
Con l’opposizione del 12 giugno 2024, †RI 1, patrocinata dalla figlia avv. RA 1, ha postulato che le venisse riconosciuta un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000, un assegno grandi invalidi (AGI) di grado medio a contare dal 1° gennaio 2020, nonché la copertura dei costi legati all’intervento di neurochirurgia spinale (cfr. doc. 21).
Con la decisione del 12 luglio 2024, qui impugnata, l’amministrazione ha respinto l’opposizione presentata dall’assicurata. Trattandosi delle pretese relative all’AGI e ai costi operatori, l’CO 1 le ha dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della decisione formale del 2 maggio 2024 (doc. 22).
1.7. Con ricorso del 16 settembre 2024, †RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, dichiarata nulla, in subordine annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a riconoscerle un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000 oltre interessi e spese, un AGI di grado medio dal 1° gennaio 2020 e la copertura dei costi generati dall’intervento prospettato dal dott. __________.
A sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Chi scrive ribadisce quanto già espresso in occasione della precedente opposizione del 20.03.2023, rispettivamente del precedente ricorso del 16 giugno 2023 (sentenza TRASS n. 35.2023.52 del 13 novembre 2023), ovvero che per la valutazione della menomazione dell’integrità, ella desidera richiamare all’attenzione di CO 1, il principio giurisprudenziale dinanzi esposto in ordine alla causalità naturale, come stabilito nella pronuncia 29.09.2008 n. 35.2008.54+55 a pagina 9 cfr. doc. G ibid.). Il medico di fiducia CO 1 Dr. __________ seppure correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005 ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, aveva poi deciso (a torto) di applicare la scure della decurtazione di 2/3 lineare.
In punto alle domande di CO 1 al perito n. 4.2, chi scrive osserva che alla domanda di sapere quali e quanti sono i fattori estranei all’infortunio, in passato il perito di parte il Dr. __________ si era trincerato dietro presunte e pretese alterazioni degenerative ora della spalla e dintorni, ora della colonna vertebrale con continuo riferimento al canale stretto, ora al gomito destro, ora al ginocchio sinistro, ovvero alla presenza concomitante di un quadro degenerativo morboso per la schiena. Come già innanzi evidenziato, queste circostanze non inficiano la responsabilità dell’assicuratore LAINF, e meglio come analizzato e sancito dalla sentenza 29 settembre 2008 del TRASS (cfr. doc. G).
Ne segue che in punto alla determinazione dell’IMI, il Dr. __________ medico di fiducia di CO 1, dopo aver in principio correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005 ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, ha deciso di applicare la scure della doppia decurtazione di 1/3 lineare. Ma non solo. Il Perito ha così applicato una doppia decurtazione di 1/3, ovvero di 2/3 sulla totalità danni da egli rettamente stabilità. Solo decisioni discrezionali del Perito di CO 1 senza motivazioni logico-normative. Che ovviamente sono inaccettabili. Tant’è che il TRASS con decisione n. 35.2019.42 del 25.05.2020 ha accolto il ricorso di RI 1 ed ha deciso che CO 1 debba nominare un medico perito indipendente, requisito poi soddisfatto con la nomina del Dr. __________. Che però, dopo attenta visita presso il suo studio a __________, non ha mai risposto in alcuno modo nonostante doppi solleciti ecc., motivo per cui CO 1 ha revocato il suo mandato in data 12 aprile 2024 (cfr. doc. D).
La decurtazione di 1/3 applicata per le pretese condizioni di degenerazione preesistenti è altrettanto contestata per tutti i motivi innanzi già esposti, segnatamente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza 29 settembre 2008 di TRASS (cfr. doc. G). Ne discende che l’IMI netta corrisponde al 100% (= 90%).
4.
Per quanto concerne in fine l’assegno grandi invalidi, chi scrive tiene a puntualizzare che il TRASS con sentenza n. 35.2019.43 del 25.05.2020 ha accolto integralmente il ricorso di RI 1. Ne segue che il Perito può seguire le linee ivi contenute per valutare se la RI 1 abbia o meno il diritto, in subordine anche quello di grado minimo esiguo, all’assegno in questione.
E meglio come trattato nel procedimento avanti il Tribunale delle Assicurazioni sub incarto in titolo e la sentenza che ha dato ragione a RI 1 del 13 novembre 2023, che qui si richiama e che si chiede faccia parte di questa comparsa e procedimento.
5.
Con decisione 12/22 luglio 2024 CO 1 ha respinto l’opposizione esprimendosi solo sulla menomazione dell’integrità per l’infortunio del 31.07.2005, che ha rifiutato ovvero omettendo dolosamente, ovvero rifiutandosi di decidere sia in ordine alla domanda di attribuzione dell’Agi di medio livello (art. 38 segg. OAINF), sia in ordine alla richiesta di copertura dei costi medici e ospedalieri del Dr. __________ presso la Clinica __________, negata, e che invece aveva precedentemente confermato come da scritto qui esibito sub (doc. F), e senza confrontarsi con la censura relativa al perito che CO 1 ha revocato. Commettendo plurima plateale ritardata e denegata giustizia, violazione formale e materiale del divieto di diniego di giustizia (artt. 9 e 29 Cost.) a parte.
(…).
Al considerando n. 3.2 CO 1 si riconferma nella sua decisione e ostinazione a voler considerare l’art. 25 LAINF, ovvero la vecchia giurisprudenza, per stabilire l’ammontare guadagno massimo IMI ancorandolo all’anno dell’infortunio.
Come già spiegato, scritto e rispiegato, invano, a CO 1, la giurisprudenza è frattanto cambiata (DTF 140 V 41 consid. 6, sentenza TF qui allegata in calce per comodità di questo preg.mo Tribunale Cantonale Assicurazioni) e prevede nei casi speciali ex art. 24 cpv. 2 OAINF, che il guadagno assicurato sia stabilito secondo le regole valevoli in quel momento (diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio). Infatti, nel caso della ricorrente il diritto alla rendita è nato in data 20 maggio 2016, ben 11 anni dopo il sinistro avvenuto in data 31 luglio 2005. Ne segue che anche l’importo massimo vigente all’epoca ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 OAINF, deve essere stabilito secondo le regole vigenti nell’anno 2016. Che è pari alla somma di fr. 148,200.
Ne segue che CO 1 che ha totalmente omesso di confrontarsi con le argomentazioni di RI 1 in punto alla giurisprudenza e al diritto LAINF, OAINF per quanto inerisce all’IMI, ignorandole a tutto tondo, ha così commesso un diniego di giustizia formale e materiale (artt. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.), violazioni degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF, dell’art. 25 LAINF, e non solo, a parte. (…).” (doc. I)
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il 23 ottobre 2024, l’assicuratore resistente ha trasmesso al TCA copia di due decisioni formali da esso emanate, entrambe datate 22 ottobre 2024, riguardanti l’una i costi di rimozione del materiale di osteosintesi dal rachide lombare, l’altra l’AGI (doc. 25 e 26).
1.10. In data 16 dicembre 2024, l’avv. RA 1 ha innanzitutto informato il TCA che sua madre è deceduta il 23 novembre 2024 presso l’Ospedale universitario di __________.
D’altro canto, ella ha modificato il petito del proprio ricorso, nel senso che il diritto all’AGI di grado medio è stato chiesto a partire dal 1° agosto 2005 e che la richiesta di copertura dei costi dell’intervento prospettato dal dott. __________ è divenuta priva di oggetto a seguito del decesso della madre.
Per il resto, la patrocinatrice si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XIII).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. XV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, questo Tribunale constata che il ricorso del 16 settembre 2024 è principalmente diretto contro la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 (doc. 22), con la quale l’CO 1 ha confermato la decisione formale del 2 maggio 2024. In quell’occasione, l’assicuratore ha stabilito che l’importo dell’IMI, la cui percentuale è ancora da definire mediante perizia, va calcolato sul guadagno massimo assicurato in vigore al momento dell’infortunio, ovvero su fr. 106'800 (cfr. doc. 20: “1. l’indennità per la menomazione dell’integrità di diritto della signora RI 1 per l’evento del 31.07.2005 viene calcolata sul guadagno massimo assicurato in vigore nel 2005, ovvero CHF 106'800.-. 2. Non appena sarà allestita la perizia e saremo in possesso del rapporto peritale ci esprimeremo sul diritto all’indennità per la menomazione dell’integrità.”).
Con la propria impugnativa, la patrocinatrice della ricorrente chiede invece che l’importo dell’IMI venga calcolato sul guadagno massimo assicurato in vigore nel 2016 (fr. 148'200), momento in cui è nato il diritto alla rendita d’invalidità, in virtù del combinato disposto degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. I).
2.2. A proposito della questione di sapere su quale importo dovrà essere calcolata l’IMI, il TCA rileva che, secondo l’art. 25 cpv. 1 LAINF, l’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.
Dal tenore letterale della disposizione di legge appena citata risulta chiaro che l’indennità deve essere calcolata sull’ammontare massimo in vigore nel giorno in cui è accaduto l’infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_534/2017 del 5 dicembre 2017 consid. 6.3; 8C_694/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 5.2.2; Basler Kommentar UVG – M.B. Berger, art. 25 n. 7; KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 25 LAINF, n. 54).
L’avv. RA 1 non può essere seguita laddove fonda la propria pretesa sull’art. 24 cpv. 2 OAINF, e ciò nella misura in cui la disposizione d’ordinanza appena citata non è pertinente al caso di specie, regolando le modalità secondo le quali va determinato il guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (e dunque non l’IMI), nello specifico qualora il relativo diritto nasca più di 5 anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale.
In questo senso, va parimenti giudicata irrilevante la sentenza pubblicata in DTF 140 V 41, richiamata dalla patrocinatrice, con la quale la Corte federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che se il diritto alla rendita nasce più di 5 anni dopo l'evento assicurato, il guadagno assicurato va stabilito secondo le regole valevoli in quel momento, ciò che vale anche per l'importo massimo vigente all'epoca ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.
In concreto, l’infortunio dal quale è derivata la menomazione dell’integrità, è accaduto il 31 luglio 2005.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 LAINF, è dunque il guadagno massimo assicurato in vigore a quel momento ad essere determinante per il calcolo dell’indennità.
All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 106'800 (la modifica dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato aumentato a fr. 126’000, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2008, successivamente all’infortunio).
Stante ciò, è a giusta ragione che l’CO 1 ha stabilito che l’ammontare dell'IMI spettante all’insorgente, dovrà essere calcolato su un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.
2.3. In merito all’entità della menomazione dell’integrità presentata dall’assicurata, l’avv. RA 1 pretende che si consideri quella lorda valutata dal consulente medico dell’assicuratore convenuto, dott. __________, ammontante al 90% (con il ricorso viene finalmente chiesta un’indennità del 100% che, secondo la rappresentante, corrisponderebbe appunto al 90% stabilito dal fiduciario appena menzionato [“(= 90%)”]), senza applicare decurtazioni di sorta (cfr. doc. I).
Al riguardo, questa Corte osserva che, con la sentenza 35.2019.42, cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020), gli atti erano stati retrocessi all’amministrazione affinché ordinasse l’esecuzione di una perizia esterna ex art. 44 LPGA) volta a determinare proprio il grado di menomazione dell’integrità di cui l’insorgente era portatrice.
In quell’occasione, il TCA ha giudicato affidabile l’apprezzamento del consulente dell’CO 1, contenuta nel suo rapporto 2 gennaio 2017, nella misura in cui ha quantificato in un 90% l’IMI lorda (5% per il gomito destro, 20% per la spalla destra, 20% per il gomito sinistro, 40% per la problematica interessante il rachide lombare e 5% per le cicatrici).
Questa Corte ha pure seguito il dott. __________ laddove ha indicato che il valore lordo stabilito per il gomito destro, per la spalla destra e per il rachide lombare doveva essere decurtato, rispettivamente, del 50% per le prime due e del 33.3% per l’ultima, e ciò per tenere conto dello stato morboso preesistente all’infortunio assicurato.
Per contro, la valutazione del fiduciario non è stata ritenuta pienamente convincente a proposito delle modalità con le quali egli ha ponderato il risultato della somma dei tassi di menomazione (cfr. STCA 35.2019.42 consid. 2.10.: “Nella concreta evenienza, come già detto in precedenza, il procedere scelto dal consulente medico dell’assicuratore non risulta scevro da critiche, innanzitutto nella misura in cui ha corretto la somma di tutte le menomazioni di cui è portatrice RI 1, riducendola di 1/3. In effetti, se le menomazioni al rachide lombare e al ginocchio sinistro interagiscono tra loro in quanto sono entrambe suscettibili di limitare l’assicurata nell’utilizzo degli arti inferiori, esse appaiono invece indipendenti rispetto a quelle interessanti il gomito e la spalla destra nonché alle cicatrici.
D’altro canto, e a prescindere da quanto precede, non convince neppure la circostanza che il dott. __________, ai fini del confronto incrociato, abbia comparato la situazione della ricorrente a quella di un paraplegico completo, il quale, a causa della lesione del midollo spinale, non è in grado né di muovere né di percepire le proprie gambe, con coinvolgimento di determinati organi, quali la vescica. In effetti, così facendo, egli ha sì considerato le menomazioni interessanti la colonna lombare e il ginocchio sinistro, ma certo non quelle riguardanti l’arto superiore destro (gomito e spalla) e le cicatrici”; su questo specifico aspetto, si segnala la DTF 150 V 469 consid. 3, riguardante la valutazione dell’IMI in caso di perdita di entrambe le gambe).
Sulla scorta di quanto precede, è evidente che non può essere dato seguito alla pretesa della rappresentante dell’assicurata e che l’entità della menomazione dell’integrità debba essere definita mediante l’allestimento di una perizia medica specialistica.
In questo senso, l’assicuratore LAINF convenuto è dunque invitato a eseguire quanto gli è stato ordinato con il noto giudizio di rinvio, concretamente a disporre, senza indugio, l’esecuzione di un approfondimento peritale, da compiere per forza di cose sulla base degli atti, volto a determinare il grado di menomazione dell’integrità di †RI 1.
2.4. Con il proprio ricorso, l’avv. RA 1 ha inoltre preteso la condanna dell’CO 1 a riconoscere un’AGI di grado medio a contare dal 1° gennaio 2020, come pure la copertura dei costi generati dall’intervento di chirurgia spinale proposto a suo tempo dal dott. __________ (cfr. doc. I, p. 13). __________
In data 16 dicembre 2024, successivamente alla scomparsa della madre, la patrocinatrice ha modificato il petito del suo ricorso, nel senso che l’AGI è stato chiesto dal 1° agosto 2005 e che la pretesa concernente la copertura dei costi operatori è stata definita come priva di oggetto (cfr. doc. XIII, p. 11).
Da parte sua, l’amministrazione ha domandato che le pretese relative all’AGI e all’assunzione dei costi d’intervento vengano dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della decisione impugnata (cfr. doc. III, p. 2: “A questo punto necessita sottolineare che CO 1, da un lato, si è determinata in ambito IMI per il tramite della decisione formale 2 maggio 2024, poi confermata con decisione su opposizione 12/22 luglio 2024; dall’altro, che le tematiche assegno grandi invalidi (AGI), costi medici dr. med. __________ e revoca mandato al dr. med. __________ non hanno mai fatto oggetto di qualsivoglia provvedimento e pertanto, oggettivamente, devono essere ritenute esterne alla presente procedura anche perché CO 1 si determinerà a breve. (…). Sintesi, oggetto del contendere della presente procedura risulta essere il ricorso avverso la decisione su opposizione 12/22 luglio 2024.”).
2.5. Secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1; 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; 130 V 388; 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto, l’istituto resistente non si è formalmente pronunciato sul diritto a un’AGI e sulla copertura dei costi operatori, né con la decisione del 2 maggio 2024 (cfr. doc. 20) né con quella su opposizione del 12 luglio 2024 (cfr. doc. 22).
Pertanto, nella misura in cui l’avv. RA 1 chiede la condanna dell’assicuratore LAINF a riconoscere un’AGI di grado medio (la pretesa riguardante l’assunzione dei costi di un intervento non ancora effettuato, è divenuta priva di oggetto a seguito del decesso dell’interessata), il ricorso è irricevibile.
2.6. Non resta che da esaminare se, a proposito delle domande concernenti il diritto a un’AGI e la copertura dei costi legati all’intervento di chirurgia spinale prospettato dal dott. __________, l’CO 1 ha commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’assicurata, così come lo sostiene la sua rappresentante (cfr. doc. I).
Al riguardo, questa Corte constata che sui temi in questione, pendente causa, l’amministrazione ha rilasciato le rispettive decisioni (cfr. allegati al doc. V).
Pertanto, nella misura in cui si chiede che venga constatata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, la causa può essere stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015).
2.7. Il TCA osserva che, con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 13).
Ora, per decidere in merito al diritto alle ripetibili, occorre preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).
2.8. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in: RAMI 1992 U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.9. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339 s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
2.10. Il TCA rileva che dagli atti a sua disposizione si evince che, nel contesto della revoca del mandato peritale che era stato a suo tempo conferito al dott. __________, le parti hanno intavolato delle trattative volte a definire le questioni ancora in sospeso, ovvero l’entità dell’IMI, il grado della grande invalidità e la misura della copertura dei costi legati alla nota operazione di neurochirurgia.
La proposta transattiva formulata dall’CO 1 in occasione dell’incontro dell’11 aprile 2024 (cfr. doc. 16), è stata finalmente rifiutata dalla rappresentante dell’assicurata, la quale ha, a sua volta, presentato una contro-proposta. Con il messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2024, l’avv. RA 1 ha invitato l’assicuratore a determinarsi al riguardo entro il termine di 7 giorni, in difetto di che avrebbe adito le vie legali (cfr. doc. 18).
Il 25 aprile 2024, l’istituto assicuratore ha puntualizzato che la questione del guadagno assicurato su cui calcolare l’IMI è definita dall’art. 25 cpv. 1 LAINF e che la DTF 140 V 41 concerne il guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (doc. 19).
In data 2 maggio 2024, l’amministrazione ha emanato una decisione formale con la quale ha stabilito che l’IMI, la cui entità avrebbe dovuto essere valutata mediante una perizia medica ancora a eseguire, sarebbe stata calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800 (doc. 20).
Con opposizione del 12 giugno 2024, la patrocinatrice, oltre ad aver contestato la conformità al diritto federale del provvedimento rilasciato nel frattempo dall’CO 1, ha rimproverato all’assicuratore di non aver deciso anche in merito ai restanti aspetti (cfr. doc. 21: “OPPOSIZIONE presentata da RI 1 (…) alla non decisione / rifiuto di decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine alla domanda di attribuzione dell’AGI almeno di medio livello (art. 38 ss OAINF), e alla non decisione / rifiuto di decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine al rifiuto di copertura totale dei costi medici del Dr. __________ presso la Clinica __________ (…)”).
Stante quanto precede, dal momento in cui è apparso chiaro che non vi era margine per addivenire a una soluzione transattiva della vertenza (aprile 2024) a quello in cui la rappresentante dell’assicurata ha inoltrato il ricorso per denegata/ritardata giustizia qui in discussione (settembre 2024), sono trascorsi appena 5 mesi.
In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.8. e 2.9.), questa Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurata.
Del resto, il fatto che il dott. __________, nonostante i solleciti, non abbia mai consegnato il proprio rapporto peritale, è un aspetto indipendente dalla volontà dell’assicuratore resistente (in questo senso, cfr. STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023 consid. 2.5., cresciuta in giudicato dopo ritiro del ricorso al TF [cfr. STF 8C_389/2023 del 21 agosto 2023]).
Risultando infondato il ricorso per denegata/ritardata giustizia, non vi è diritto a un'indennità per ripetibili.
2.11. Infine, nella misura in cui la rappresentante della ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunci “… sulle spese legali sostenute durante il ventennio (fr. 125,000.-), sub quelle di questo procedimento (fr. 10,000.-), come da fattura allegata …” (doc. I, p. 12), va rilevato che la pretesa in questione potrebbe eventualmente essere fatta valere nel quadro di un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. Siccome l’art. 78 cpv. 2 LPGA prescrive che su tale pretesa l’assicuratore debba preliminarmente emanare una specifica decisione, qui inesistente, la richiesta dell’avv. RA 1 va dichiarata irricevibile in questa sede (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.61 del 18 giugno 2015 consid. 2.2.2.).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Diretto contro la decisione su opposizione del 12 luglio 2024, il ricorso è, per quanto ricevibile, respinto.
2. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è stralciato dai ruoli.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti