Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2024.82

 

mm

Lugano

3 febbraio 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 settembre 2024 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 14 novembre 2020, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta a terra mentre cercava di scendere dalla propria autovettura e ha riportato contusioni al ginocchio, braccio e gomito destro.

 

                                  L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Il 4 dicembre 2020, l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: ella è caduta all’indietro nel scendere la scala interna della propria abitazione e ha urtato a terra la regione sacro-iliaca, cervico-dorsale e la spalla sinistra.

                                  L’artro-RMN della spalla sinistra del 10 febbraio 2021 ha evidenziato una tendinopatia del capolungo del bicipite, in presenza di una cuffia dei rotatori intatta.

                                  L’esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, delle articolazioni sacro-iliache e cervicale ha mostrato un vizio di differenziazione al passaggio lombo-sacrale, artrosi interapofisaria a livello di L5-S1 e S1-S2 bilateralmente, nonché una rettilinizzazione della fisiologica curva di lordosi con tendenza all’inversione con fulcro in C5-C6.

 

                                  Anche questo sinistro è stato assunto dall’assicuratore LAINF.

 

                          1.3.  Con decisione formale dell’11 marzo 2022 - poi confermata dopo opposizione - negata l’eziologia infortunistica ai disturbi interessanti la regione omero-scapolare, lombo-vertebrale, l’anca sinistra, il ginocchio destro e i gomiti, l’amministrazione ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%.

 

                          1.4.  Con sentenza 35.2022.37 del 16 agosto 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’CO 1 affinché disponesse una perizia esterna volta a chiarire se i disturbi riguardanti il polso destro costituivano una conseguenza naturale dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati e, in seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento, si pronunciasse di nuovo sul diritto alle prestazioni dal profilo temporale e materiale.

 

                          1.5.  Dando seguito a quanto ordinatogli dal tribunale, nel mese di febbraio 2023, l’assicuratore ha conferito il mandato peritale al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 146 – fasc. 3).

 

                                  La visita ha avuto luogo in data 27 marzo 2023.

 

                                  Il referto peritale è stato consegnato all’CO 1 il 6 novembre 2023 (doc. 183 – fasc. 3).

 

                                  L’amministrazione ha nuovamente interpellato l’esperto il 4 marzo 2024, invitandolo a prendere posizione sulle obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurata con il suo allegato d’osservazioni (doc. 199 – fasc. 3).

 

                                  Il complemento peritale del dott. __________ è datato 10 maggio 2024 (doc. 209 – fasc. 3).

 

                          1.6.  In data 4 luglio 2024, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 380 – fasc. 2).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 383 – fasc. 2), in data 4 settembre 2024, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 385 – fasc. 2).

 

                          1.7.  Con tempestivo ricorso del 3 ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 42.91%, in subordine del 26.85% e ancor più in subordine del 13.21%.

                                  A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore contesta gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità e concretamente l’entità del reddito da valido ritenuto dall’assicuratore convenuto.

                                  Secondo l’avv. RA 1, per stabilire il reddito senza invalidità, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la tabella T17 edita dall’Ufficio federale di statistica (UFS), anziché la TA1 (doc. I, p. 5: “Nel caso concreto, alla luce del curriculum dell’assicurata e dei documenti prodotti, si sostiene che per la valutazione del salario da valido dell’assicurata ci si debba discostare dalla tabella TA1 e si debba applicare la tabella T17.”).

                                  D’altro canto, per il caso in cui questa Corte dovesse ritenere applicabile la tabella TA1, il rappresentante fa valere che in concreto andrebbe considerato il livello di competenze 3, anziché il 2, e ciò per le seguenti ragioni:

 

" (…) L’ultimo (posto, n.d.r.) di lavoro dell’assicurata, per 1 anno e mezzo, è stato presso una casa di riposo come Responsabile/governante con funzioni di conduzione. L’assicurata dispone di un titolo AFC di impiegata d’economia domestica, per quest’ultima professione è formatrice di apprendisti in azienda e soprattutto dispone del titolo di Responsabile del settore alberghiero - economia domestica con attestato professionale federale. In più dispone anche del titolo di perito d’esame per la professione di Pulitrice di edifici.

La signora RI 1 effettuava l’istruzione del nuovo personale assunto. L’istruzione consisteva anche in fasi manuali e in caso di necessità venivano colmate eventuali mancanze dei neoassunti. Ad ogni modo le mansioni di una responsabile del servizio alberghiero rientrano nei quadri, come si può chiaramente evincere da questo link. (…).

Nel settore alberghiero, a differenza di altri rami professionali, al quadro è richiesto anche di fare delle istruzioni al personale che includono lavori manuali pesanti (es. utilizzo di macchinari).

La signora RI 1 ha conseguito l’attestato professionale federale APF, non solo l’attestato federale di capacità (AFC). Inoltre ha conseguito l’attestato di perito d’esame, praticando anche questa funzione.

L’assicurata si è pertanto specializzata nel suo settore. (…).” (doc. I)

 

                          1.8.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.9.  In data 29 ottobre 2024, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e si è riconfermato in sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).

                                  L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 7 novembre 2024 (doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è in ultima analisi litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurata il diritto alla rendita d’invalidità, oppure no.

                          2.3.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                          2.4.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

 

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                          2.5.  Nel caso di specie, così come si evince dall’impugnativa, censurata è esclusivamente l’entità del reddito da valido ritenuto dall’istituto resistente per determinare il grado dell’invalidità della ricorrente (cfr. doc. I, p. 3: “- si contesta il reddito da valido applicato dalla CO 1 statistica TA1, livello 2, ramo 77, 79-82, livello 2.”).

                                  Il TCA limiterà pertanto il proprio esame a quel solo aspetto.

 

                                  È inoltre incontestata la circostanza che, al momento in cui è rimasta vittima degli eventi traumatici assicurati, RI 1 non esercitava alcuna attività lucrativa ed era al beneficio delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 – fasc. 3 e doc. 1 – fasc. 1). Dal verbale d’audizione dell’11 marzo 2021 emerge in proposito che ella aveva interrotto il lavoro già nel 2015 causa maternità e che per 5 anni non aveva più svolto attività professionali di lunga durata (cfr. doc. 49, p. 1 – fasc. 3).

 

                                  Parimenti incontestato è che, in queste condizioni, il reddito da valido debba essere stabilito in applicazione dei salari statistici risultanti dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. doc. I, p. 4), così come lo ha fatto l’amministrazione nella decisione impugnata (cfr. doc. doc. 385, p. 4 – fasc. 2: “L’amministrazione, preso atto delle risultanze della perizia, tenuto conto delle nuove tabelle, ha aggiornato il raffronto dei redditi effettuato a suo tempo facendo nuovamente riferimento alla TA1, livello 2, ramo 77+79-82.”).

                                  Del resto, la posizione delle parti su questo specifico aspetto si rivela conforme alla costante giurisprudenza federale (cfr. Basler Kommentar UVG – Th. Flückiger, art. 18 n. 28 e i riferimenti ivi citati).

 

                          2.6.  Nel caso in cui si applichino le tabelle RSS, occorre fondarsi, di norma, sui salari mensili indicati nella tabella TA1, alla linea “totale settore privato”. Ci si riferisce dunque alla statistica dei salari lordi standardizzati, fondandosi sempre sul valore mediano o centrale, con la precisazione che, a partire dalla RSS 2012, si applica la tabella TA1_skill_level e non la tabella TA1_b. Se ciò appare indicato in un caso concreto per permettere all’assicurato di sfruttare appieno la sua capacità lavorativa residua, occorre a volte fare riferimento ai salari mensili di settori particolari (settore 2 [produzione] o 3 [servizi]) o anche a dei rami particolari. Ciò è segnatamente il caso se prima del danno alla salute, l’assicurato ha lavorato in un ambito per numerosi anni e un’attività in un ambito diverso non entra in linea di conto.

                                  Inoltre, se le circostanze del caso concreto lo giustificano, è possibile scostarsi dalla tabella TA1 (salario mensile lordo [valore contrale] per rami economici nel settore privato) per riferirsi alla tabella T17 (salario mensile lordo [valore contrale] secondo l’ambito di attività nei settori privato e pubblico), se ciò consente di stabilire più precisamente il reddito da invalido e il settore in questione è idoneo ed esigibile). La tabella TA1_skill_level si basa su un sistema di livelli di competenza per rami economici mentre la tabella T17 di fonda su un sistema di gruppi di professioni organizzato secondo dei livelli di competenza omogenei per ogni grande gruppo (cfr. STF 8C_709/2023 dell’8 maggio 2024 consid. 6.2.1 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Quest’ultima giurisprudenza è stata sviluppata per il reddito da invalido, tuttavia nulla impedisce di applicarla, mutatis mutandis, alla determinazione del reddito da valido, allorquando esso deve essere eccezionalmente fissato in applicazione delle tabelle RSS. In effetti, il reddito da valido deve essere valutato nel modo più concreto possibile (cfr. la succitata STF 8C_66/2020 consid. 4.2.2 e 4.3 e i riferimenti ivi menzionati; si veda pure D. Ionta, Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour in: Jusletter 21 novembre 2022, n. 69 e i riferimenti ivi citati).

 

                                  Va qui ancora precisato che le tabelle TA1, T1 e TA7 pubblicate sino al 2010 corrispondono rispettivamente alle tabelle TA1_tirage_skill_level, T1_tirage_skill_level e T17 pubblicate a partire dal 2012 (cfr. STF 8C_205/2021 del 4 agosto 2021 consid. 3.2.2).

                          2.7.  Con il proprio ricorso, il rappresentante dell’assicurata sostiene che nella concreta evenienza sarebbero dati i presupposti per scostarsi dalla regola secondo la quale il reddito da valido deve essere determinato fondandosi sulla tabella RSS TA1, per applicare la tabella T17 (doc. I, p. 5: “…, alla luce del curriculum dell’assicurata e dei documenti prodotti, si sostiene che per la valutazione del salario da valido dell’assicurata ci si debba discostare dalla tabella TA1 e si debba applicare la tabella T17.”), e meglio in via principale il gruppo 13 (“Dirigenti nei servizi di produzione e specializzati”), in subordine il gruppo 33 (“Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative”), in entrambi i casi donne, classe d’età 30-49 anni (cfr. doc. I, p. 8).

 

                                  Da parte sua, l’istituto assicuratore convenuto contesta che in concreto il reddito senza invalidità possa essere fissato applicando la tabella RSS T17 secondo le modalità pretese dal patrocinatore della ricorrente, posto che essa “… indica salari elevati percepiti da dirigenti attivi nei servizi di produzione e specializzati o a professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative che non corrispondono alla fattispecie.” (doc. III, p. 7).

 

                          2.8.  Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che, terminate le scuole dell’obbligo, nel 2008 Ave Morgani ha conseguito l’attestato federale di capacità quale impiegata d’economia domestica, dopo aver svolto l’apprendistato presso la __________ (dal 1° settembre al 31 agosto 2008 – cfr. doc. 55, p. 11 e 15 – fasc. 3).

                                  Da settembre 2008 a marzo 2010, ella ha lavorato sempre presso lo stesso istituto, quale supplente nei diversi settori del servizio alberghiero, ovvero inserviente nelle pulizie generali, impiegata in lavanderia ed aiuto presso la cucina centrale (doc. 55, p. 11 – fasc. 3).

                                  Nell’autunno 2009, la ricorrente ha seguito il corso di formazione per formatrice di apprendisti in azienda nella professione d’impiegato/a d’economia domestica (doc. 211, p. 31 – fasc. 3).

                                  Dal mese di aprile 2010 a quello di settembre 2011, l’assicurata è stata alle dipendenze dell’Hotel __________ come impiegata di economia domestica, nella cui veste ha svolto le attività di mise en place e preparazione della sala per il servizio à la carte, accoglienza dei clienti, presa delle comande, servizio e chiusura conti dei clienti, servizio in piscina, creazione schede per sicurezza sul posto di lavoro, servizio in camera, pulizia camere e lavanderia (doc. 55, p. 13 – fasc. 3).

                                  In quello stesso periodo, l’insorgente ha frequentato un corso di due giornate quale perito d’esame per la professione di pulitrice di edifici (cfr. il relativo attestato di partecipazione di cui al doc. 55, p. 14 – fasc. 3).

                                  Infine, dall’ottobre 2013 al novembre 2015, la ricorrente ha lavorato per la __________, dapprima quale impiegata di economia domestica, in seguito (da maggio 2014 in poi) quale governante (doc. 55, p. 12 – fasc. 3). A tal riguardo, a margine della sua audizione, ella ha precisato che svolgeva “attività burocratiche ma anche delle faccende manuali, dovendo aiutare i colleghi o istruire i nuovi arrivati nei compiti di pulizia o di lavanderia, come pure nel reparto addetto alla ristorazione. Capitava di essere impiegata sul campo a dipendenza delle necessità dei colleghi (sostituzione o sovraccarico di lavoro).” (doc. 42, p. 1 – fasc. 3).

                                  Dal formulario “Richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita”, compilato dall’assicurata il 21 marzo 2021, si apprende che, quale governante, ella realizzava un salario lordo di fr. 4'307.70/mese (doc. 55, p. 6 – fasc. 3), pari a fr. 56’000/anno (fr. 4'307.70 x 13).

 

                                  Parallelamente all’esercizio dell’attività lavorativa, l’insorgente ha portato a termine una formazione della durata di due anni sfociata nel conseguimento, nell’ottobre 2016, dell’attestato professionale federale (APF) di responsabile del settore alberghiero – economia domestica (doc. 55, p. 16 – fasc. 3).

 

                          2.9.  Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere seguire l’avv. RA 1 nella misura in cui pretende che il salario da valido dell’assicurata corrisponderebbe a quello che la tabella RSS T17 prevede per il gruppo 13 (“Dirigenti nei servizi di produzione e specializzati”), subordinatamente 33 (“Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative”) (cfr. doc. I).

 

                                  In effetti, secondo la “Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19” edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/nomenclaturen/ch-isco-19.html), strumento che riprende i primi quattro livelli della Classificazione internazionale tipo delle professioni CITP 08 (in inglese ISCO = International Standard Classification of Occupations) e che ne include un quinto per tenere conto delle specificità del mercato del lavoro in Svizzera, il responsabile del settore alberghiero – economia domestica APF ricade sotto il codice 51101331 (5 → 51 → 515 → 5151 → 51511 → 51101331: Responsabile del settore alberghiero – economia domestica APF). La professione in questione è dunque compresa nel gruppo di professioni 51 della tabella RSS T17 (“Professioni nei servizi alle persone”) e, pertanto, non in quello 13 e neppure in quello 33 pretesi dall’avv. RA 1 (circa l’utilità dello strumento CH-ISCO-19 per classificare una determinata professione, si veda la STF 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 6.2.2).

 

                                  In base ai dati forniti dalla tabella RSS TA17 2022 (nel caso di specie sono determinanti i dati salariali del 2022, il potenziale diritto alla rendita essendo nato in quell’anno [cfr. doc. 222 – fasc. 1] – su questo aspetto, cfr. DTF 129 V 222), donne, classe d’età 30-49 anni (l’insorgente nel 2002 aveva infatti 33 anni; da notare che la giurisprudenza federale ha più volte confermato un’applicazione della tabella T17 legata all’età della persona assicurata – cfr. STF 8C_715/2020 del 21 gennaio 2022 consid. 3.4.2; 8C_124/2021 del 2 agosto 2021 consid. 4.4.3.3; 8C_312/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.3.2), la ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 4’604. Riportando questo dato su 42.7 ore, esso ammonta a fr. 4'914.77 mensili oppure a fr. 58'977.24 per l’intero anno (fr. 4'914.77 x 12 mesi).

 

                                  Secondo questa Corte, il dato salariale appena indicato non può essere considerato realistico, nella misura in cui, oltre ad essere inferiore a quello ritenuto dall’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata (fr. 62'796), è soltanto di poco superiore a quello che l’insorgente aveva concretamente realizzato nel 2015 - quindi prima del conseguimento dell’APF di responsabile del settore alberghiero – economia domestica -, lavorando alle dipendenze della __________ (fr. 56'000 vs. fr. 58'977; del resto, adeguando i fr. 56'000 all’indice dei salari nominali riferito al settore alberghiero e della ristorazione [settore 55/56], si ottiene per il 2022 un reddito di fr. 57'124, che si avvicina molto a quello desunto dall’applicazione della tabella T17 2022).

 

                                  In queste condizioni, occorre concludere che la tabella T17 non consente di stabilire in maniera più precisa il reddito da valido, di modo che non sono adempiuti i presupposti per scostarsi dal principio secondo il quale, nel caso in cui si debbano applicare i dati salariali statistici, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1_tirage_skill_level.

 

                                  Alla luce di quanto precede, l’agire dell’assicuratore LAINF convenuto può quindi essere condiviso nella misura in cui ha determinato il reddito da valido in applicazione della tabella RSS TA1 (cfr. doc. 379, p. 1 – fasc. 2).

 

                        2.10.  Assodato, come visto in precedenza, che il reddito senza invalidità deve essere stabilito applicando la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, settore 77, 79-82 Attività amministrative e di servizio di supporto - aspetto quest’ultimo che il patrocinatore dell’assicurata approva esplicitamente (cfr. doc. I, p. 8) -, le posizioni delle parti divergono a proposito del livello di competenze applicabile in concreto.

 

                                  Secondo l’avv. RA 1, essendosi l’assicurata specializzata nel suo settore, occorrerebbe applicare il livello di competenze 3 della tabella RSS TA1.

                                  Secondo l’amministrazione, determinante sarebbe invece il livello di competenze 2, considerato “… il percorso professionale dell’assicurata che figura sul curriculum vitae essendo peraltro l’accento non più posto sulle qualifiche in quanto tali che, in concreto, sono limitate a degli attestati federali di capacità. (…).” (doc. 98, p. 4 – fasc. 3 e doc. 385, p. 4 – fasc. 2).

 

                        2.11.  A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati dall’Ufficio federale di statistica per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. I criteri di base utilizzati per definire il sistema dei diversi gruppi di professione sono i livelli e la specializzazione delle competenze richieste per eseguire le mansioni inerenti alla professione.

                                  Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_tirage_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3).

                                  Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).

                                  Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2).

                                  Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico).

                                  Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli. L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona assicurata dispone di competenze o di conoscenze particolari.

                                  L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali.

                                  È inoltre utile precisare che l’esperienza professionale pluriennale di cui può prevalersi un assicurato – senza formazione commerciale né altra qualifica particolare acquisita durante l’esercizio della professione – non giustifica di per sé una classificazione superiore al livello di competenze 2, posto che nella più parte dei settori professionali un diploma o perlomeno delle formazioni e dei perfezionamenti sono richiesti (cfr. STF 8C_657/2023 del 14 giugno 2024 consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati, pubblicata in DTF 150 V 354 e SVR 2024 UV n. 39).

 

                        2.12.  Nella presente fattispecie, secondo il TCA, ai fini di stabilire il livello di competenze applicabile, non può essere ritenuto indicativo il genere di attività che l’assicurata svolgeva presso il suo ultimo datore di lavoro, la Casa per anziani Paganini Rè, in quanto il suo perfezionamento si è concluso, con il conseguimento dell’APF, soltanto dopo la fine del rapporto di lavoro (cfr. supra, consid. 2.8.).

 

                                  A proposito del responsabile del settore alberghiero – economia domestica, dal sito web “orientamento.ch” si evince che le sue principali attività consistono nell’organizzare i diversi settori dell’economia domestica (pulizia, lavanderia, ristorazione, ecc.), nel pianificare la comunicazione tra le diverse persone che hanno a che fare con l’azienda (clienti, ospiti, collaboratori, …), nel procedere all’acquisto di attrezzature, testare il materiale o affidare questo compito a personale specializzato, nell’assicurare le scorte di bevande e prodotti alimentari, prodotti e materiale di pulizia, biancheria, ecc., nel controllare le consegne, fare in modo che il deposito dei prodotti sia conforme alle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza, verificare gli stock, nel garantire l’eliminazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi, nel reclutare il personale, nello stabilire gli orari di lavoro, pianificare vacanze e congedi, nel pianificare e mettere in pratica provvedimenti in materia di igiene, sicurezza aziendale, sicurezza sul lavoro e protezione della salute e dell’ambiente, nel calcolare e valutare la redditività e in base ai risultati adottare le misure necessarie e, infine, nel partecipare all’elaborazione del budget dei differenti settori, redigere e controllare i preventivi.

 

                                  Sempre dallo stesso sito web risulta che la formazione volta all’ottenimento dell’APF si compone di diversi moduli, e meglio la conduzione dei collaboratori, pratica dell’autogestione e della comunicazione, la commercializzazione dell’offerta e delle prestazioni di servizio, l’impiego di strumenti finanziari, la progettazione e l’organizzazione aziendale, la pianificazione e l’organizzazione del processo della pulizia e l’allestimento degli ambienti, la pianificazione e l’organizzazione del processo della cura del tessile, nonché la progettazione e l’organizzazione delle prestazioni di ristorazione e servizio.

 

                                  Da quanto precede emerge che tanto nella formazione quanto nello svolgimento della professione di responsabile del settore alberghiero – economia domestica APF, l’accento è posto sulla progettazione, l’organizzazione e la supervisione del lavoro, piuttosto che su un coinvolgimento diretto dell’interessato nell’esecuzione dei compiti (in questo senso, si veda anche la descrizione delle condizioni di lavoro consultabile nel sito web “orientamento.ch”: i responsabili del settore alberghiero – economia domestica “svolgono la loro attività sia in ufficio, per quanto attiene alla pianificazione, alle ordinazioni e alla corrispondenza, sia “sul campo”, per supervisionare i lavori di pulizia e, a volte, per parteciparvi. Lavorano all’interno di una squadra e sono in contatto con clienti e fornitori di beni o servizi. (…). Questi professionisti occupano posti di responsabilità in stabilimenti di cura, organizzazioni Spitex, ospedali, cliniche, centri di formazione e congressuali, alberghi, ristoranti del personale, imprese di catering, lavanderie industriali, imprese di pulizie, istituzioni pubbliche, ecc.”, ciò che conferma che un coinvolgimento diretto nei lavori è in ogni caso secondario – il corsivo è del redattore).

 

                                  Oltre a ciò, occorre considerare che RI 1 è pure titolare di un attestato (cfr. doc. 211, p. 31 – fasc. 3), rilasciatole dall’Istituto cantonale della formazione continua e riconosciuto a livello federale (cfr. https://www4.ti.ch/decs/dfp/aziende/corsi-per-formatori-di-apprendisti), che la abilita a seguire, preparare e valutare gli apprendisti in azienda, circostanza che dimostra che ella ha ulteriormente ampliato le sue, già vaste, conoscenze dell’ambito professionale in questione, estendendole anche all’ambito formativo.

 

                                  In simili condizioni, secondo questo Tribunale, per la determinazione del reddito da valido si giustifica l’utilizzo del livello di competenze 3, anziché del 2 applicato dall’CO 1.

 

                                  In questo senso, è utile segnalare che, in una pronunzia 9C_49/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2 e 4.3.1, la Corte federale ha ritenuto giustificata l’applicazione del livello di competenze 3 per la determinazione del reddito statistico da valido, trattandosi di un’assicurata che disponeva di un AFC nel commercio al dettaglio, che aveva in seguito assolto dei perfezionamenti specifici e che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava nel commercio al dettaglio.

                                  In un’altra sentenza 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.7, il TF ha approvato l’agire del tribunale cantonale, il quale per determinare il reddito da valido ha applicato il livello di competenze 2 a un assicurato incaricato della gestione e della direzione di diversi cantieri da pulire (il suo mansionario comprendeva la pulizia di piccoli immobili in misura del 50% ma pure la supervisione dei collaboratori in misura del 30%), perché – diversamente dal caso sub judice - egli svolgeva principalmente l’attività di addetto alle pulizie, quindi una mansione pratica, e eseguiva la supervisione dei collaboratori sui cantieri soltanto accessoriamente.

                                  Infine, la presente fattispecie non può essere paragonata a quella oggetto della DTF 150 V 354 citata in precedenza, in cui l’Alta Corte ha stabilito che il reddito da invalido doveva essere determinato utilizzando il livello di competenze 2 (anziché il 3), in quanto – diversamente da RI 1 – per le professioni ritenute dall’assicuratore convenuto (segretario giuridico, fotografo o dirigente d'azienda) l’assicurato non disponeva di vaste conoscenze che gli permettessero di assumersi i relativi compiti, posto che in quegli ambiti egli non aveva conseguito alcun diploma e che mancava oltretutto d’esperienza.

 

                                  Va inoltre rilevato che dal “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)”, presente agli atti sub doc. 379 – fasc. 2 (nota a piè di pagina), risulta che la decisione dell’assicuratore di applicare il livello di competenze 2 è stata dettata dal fatto che l’assicurata sarebbe titolare (soltanto) di un “attestato federale di capacità (AFC) come impiegata d’economia domestica”, quando ella ha invece perfezionato la propria formazione conseguendo l’APF di responsabile del settore alberghiero – economia domestica.

 

                                  Non può nemmeno essere ignorato che, in base al bando di concorso pubblicato la scorsa estate (2024) dall’__________ (cfr. doc. F), il/la titolare dell’APF di responsabile del settore alberghiero – economia domestica, guadagna, a seconda della classe in cui viene inserito/a, da un minimo di fr. 71'669.60 (minimo classe 12) a un massimo di fr. 95'245.15 (massimo classe 14), dunque dei salari in ogni caso ben più elevati rispetto a quello ritenuto dall’amministrazione a titolo di reddito da valido (fr. 62'796).

                                  A proposito dell’affermazione dell’assicuratore secondo la quale le scarse conoscenze linguistiche dell’assicurata le precluderebbero l’accesso a dei posti più qualificati (cfr. doc. 98, p. 4 – fasc. 3), il TCA rileva che il bando di concorso appena citato richiede la conoscenza della sola lingua italiana.

 

                                  Sempre nel 2024, il __________ ha messo a concorso il posto di __________, aperto (anche) ai titolari di un APF in economia domestica. Dal relativo bando di concorso, consultabile sul sito web __________, si evince che lo stipendio annuo per la funzione va da fr. 68'115 a fr. 106'941 e che la conoscenza di una seconda lingua ufficiale (oltre all’italiano) rappresenta un titolo preferenziale ma non un requisito necessario.

 

                                  Ora, applicando la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, settore economico 77, 79-82 (senza 78), donne, livello di competenze 3, nel 2022 RI 1 avrebbe potuto conseguire un reddito lordo mensile pari a fr. 6'183. Riportando questo dato su 42.1 ore, esso ammonta a fr. 6'507.60 mensili oppure a fr. 78'091.20 per l’intero anno (fr. 6'507.60 x 12 mesi).

 

                                  Da notare che tale reddito si situa nella parte bassa della forchetta salariale prevista dai due bandi di concorso citati in precedenza.

 

                        2.13.  Raffrontando il reddito da valido di fr. 78'091.20 con quello (incontestato) da invalido di fr. 64'389 (cfr. doc. 379, p. 2 – fasc. 2), si ottiene un grado d’invalidità del 17.54%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

                                  La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurata è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità, deve essere annullata e l’CO 1 condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 18% a contare dal 1° marzo 2022.

 

                        2.14.  Visto l’esito del ricorso, l’assicuratore resistente verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                        2.15.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                  §§ L’CO 1 è condannato a riconoscere all’assicurata una rendita                d’invalidità del 18% a contare dal 1° marzo 2022.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti