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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 settembre 2024 emanata da |
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CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 25 marzo 2022, RI 1, nato nel 1985, a quel momento alle dipendenze della ditta __________ in qualità di piastrellista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
L’esame di RMN del 19 maggio 2022 ha evidenziato la presenza di una lesione della sindesmosi tibio-fibulare anteriore e distrazione del legamento deltoideo, come pure un edema osseo dell’astragalo e in misura minore della tibia con piccolo danno osteocondrale del domo astragalico (doc. 32).
Nel mese di settembre 2023, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico diagnostico con microfratture del talo laterale (doc. 117).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 giugno 2024, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita in quanto il reddito da invalido (fr. 67'899) è risultato superiore a quello da valido (fr. 65'298). L’CO 1 ha invece assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 192).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 199), in data 9 settembre 2024, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 203).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10 ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale l’assegnazione di una rendita d’invalidità di almeno il 30%, in subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore contesta le modalità con le quali l’assicuratore resistente ha determinato il grado dell’invalidità, concretamente l’entità del reddito da invalido ritenuto, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…) In primis, si contesta il salario annuo mediano considerato da controparte a titolo di ipotetico salario da invalido. Difatti, applicando il salario mensile totale di livello 1 relativo alla suddetta tabella, adattando tale cifra ad una settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, si ottiene un salario annuo di CHF 62'455.00.
In secondo luogo, il salario da valido riportato in seno alla contestata decisione, confrontato con il salario annuo che emerge dalla tabella in questione per un lavoratore di livello 1 nell’ambito delle costruzioni (ambito in cui rientra un piastrellista) appare considerevolmente inferiore.
La tabella utilizzata da controparte prevede infatti un salario di CHF 5'811.00 nell’ambito delle costruzioni, il quale, adattato al 2024, costituisce uno stipendio annuale minimo di CHF 73'745.00. Un tale stipendio annuale appare dunque superiore almeno del 11.5% a quello ipotetico da valido riportato, vale a dire CHF 65'298.00. Pertanto, in perfetta applicazione dei concetti sviluppati dalla giurisprudenza federale in merito, anche lo stipendio da invalido va proporzionalmente e parallelamente ridotto del 11.5%.
In conclusione, il reddito da invalido da considerare nella valutazione inerente al discapito economico non può in ogni caso essere maggiore a CHF 55'212.00/anno (CHF 62'455.00 sottratto l’11.5%).
Nella denegata e non auspicata ipotesi in cui questa lodevole Autorità ritenga di non applicare il suddetto concetto al caso di specie, risulterebbe comunque iniquo basarsi direttamente sui salari indicati nella tabella TA1 per quantificare il reddito da invalido. È infatti innegabile che, nonostante il reddito ipotetico da valido fosse soggetto a un contratto collettivo di lavoro (CCL), esso risultava comunque inferiore alla media nazionale.
Di conseguenza, seguendo un ragionamento logico, se già il precedente salario risultava al di sotto della media nazionale, appare evidente che il nuovo ipotetico reddito da invalido che il ricorrente potrebbe percepire, sarà proporzionalmente ancora più basso rispetto agli standard nazionali. Ciò è dovuto al limitato grado di formazione del ricorrente, al fatto che molte professioni gli sono precluse a causa delle note conseguenze dell’infortunio e, soprattutto, alla verosimile necessità di accontentarsi di un’occupazione molto semplice, non tutelata da alcun CCL. Oltre, come già detto, alla riconosciuta discrepanza tra gli stipendi ticinesi e quelli nazionali. (…).” (doc. I, p. 4 s.)
L’avv. RA 1 rimprovera inoltre all’amministrazione di non aver applicato alcuna riduzione sul reddito statistico da invalido. In realtà, a suo avviso, fattori quali gli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, l’età, il basso livello formativo e lo statuto di frontaliere, svantaggerebbero l’insorgente dal profilo retributivo (cfr. doc. I, p. 5 s.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento infortunistico del 25 marzo 2022, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nel caso di specie, così come si evince dall’impugnativa, censurati sono gli aspetti economici legati alla determinazione del grado d’invalidità del ricorrente (cfr. doc. I).
Il TCA limiterà pertanto il proprio esame a quel solo aspetto.
Non è oggetto di contestazione la valutazione medica della capacità lavorativa residua, concretamente il fatto che, nonostante le sequele dell’infortunio assicurato interessanti la caviglia sinistra, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive confacenti, conformemente a quanto stabilito dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 16 aprile 2024 (cfr. doc. 177, p. 4 s.).
2.6. In concreto, dal documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 24 giugno 2024, si evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha applicato la tabella TA1_tirage_skill_level relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.
L’importo così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile).
L’istituto assicuratore non ha infine operato alcuna decurtazione sul reddito statistico, né a titolo di parallelismo dei redditi né a titolo di deduzione sociale.
Il reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr. 67'899 (cfr. doc. 190).
Nella decisione su opposizione impugnata, il reddito da invalido è invece stato fissato in fr. 68'236.19, la differenza risultando dal fatto che in quell’occasione si è fatto capo agli ultimi dati a disposizione relativi all’evoluzione nominale dei salari (cfr. doc. 204, p. 4).
Il valore ritenuto dall’assicuratore LAINF viene contestato dal rappresentante del ricorrente.
Con la propria impugnativa, egli fa innanzitutto valere che “… applicando il salario mensile totale di livello 1 relativo alla suddetta tabella (la TA1, n.d.r.), adattando tale cifra ad una settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, il reddito ammonterebbe in realtà a fr. 62'455.00” (doc. I, p. 4).
In secondo luogo, l’avv. RA 1 rileva che, in base alla tabella RSS TA1 2022, il reddito mensile medio conseguibile svolgendo delle attività semplici di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) nel settore delle costruzioni, è di fr. 5'811, il quale, dopo adeguamento all’indice dei salari nominali sino al 2024, corrisponde a un valore annuo di fr. 73'745, superiore dell’11.5% almeno al reddito da valido ritenuto dall’CO 1. Egli pretende dunque che il reddito statistico da invalido venga ridotto di quella percentuale a titolo di parallelismo dei redditi (doc. I, p. 4 s.).
Infine, sempre secondo il patrocinatore, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificherebbero una riduzione anche a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 5 s.).
Con la risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicuratore resistente ha ribadito che la decisione di negare al ricorrente l’assegnazione di una rendita d’invalidità, è conforme al diritto federale.
Da un canto, per quanto riguarda la questione del parallelismo dei redditi, l’amministrazione ha fatto valere che in concreto non vi sarebbe spazio per una riduzione a tale titolo, posto che il reddito da valido considerato corrisponde al salario minimo previsto dal CCL di categoria. Del resto, essa ha osservato che il fatto che l’assicurato lavori in Ticino sarebbe irrilevante, avendo la giurisprudenza federale stabilito che determinanti ai fini del raffronto dei redditi sono i dati salariali nazionali.
D’altro canto, trattandosi della pretesa deduzione sociale, l’istituto ha sostenuto che né le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute, né l’assenza di formazione, né ancora lo statuto di frontaliere, sono fattori suscettibili di giustificare una tale decurtazione.
2.7. Per costante giurisprudenza, il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.
In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO 1 ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 9C_458/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 5.4; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).
La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).
2.8. A proposito dell’entità del reddito da invalido da applicare nel caso di specie, con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato contesta innanzitutto il valore salariale (di partenza) ritenuto dall’amministrazione, in quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS TA1, riportando la cifra così ottenuta su 41.7 ore/settimana e adeguandola all’indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo ammonterebbe a fr. 62'455 (anziché a fr. 68'236.19).
Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario lordo di fr. 5’305/mese oppure di fr. 63’660/anno.
Riportando questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, ramo economico totale, uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata [cfr., in questo senso, STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 68'236.19.
Stante ciò, l’avv. RA 1 non può dunque essere seguito nella misura in cui pretende che il dato salariale (di partenza) corrisponderebbe all’importo di fr. 62'455.
Non è chiaro come il patrocinatore sia giunto a tale importo. Comunque, già soltanto riportando sull’intero anno il salario mensile lordo relativo al ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, previsto dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, si ottiene un reddito più elevato (fr. 5'305 x 12 = fr. 63'660).
2.9. Con una seconda censura, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’assicuratore resistente di non aver operato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido. A suo avviso, le circostanze che giustificherebbero la riduzione di quel reddito sarebbero rappresentate dagli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, dall’età, dal basso livello formativo e dallo statuto di frontaliere del ricorrente (cfr. doc. I).
A proposito dell’invocato fattore delle limitazioni funzionali risultanti dal danno infortunistico, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, il livello di competenze 1 della RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale sul reddito statistico soltanto le circostanze che su un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.
Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo, neppure se la capacità lavorativa è totale in attività confacenti e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_125/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.2.2; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2; 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49; si vedano inoltre, tra le tante, STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.10; 35.2023.89 dell’11 marzo 2024 consid. 2.9.3; 32.2023.116 del 29 aprile 2024 consid. 2.22.5).
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica la cui affidabilità non è stata contestata dall’avv. RA 1, emerge che, nonostante il danno residuo interessante la caviglia sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere attività leggere, talvolta medio-pesanti, e di precisione, che non implichino il salire su scale a pioli (cfr. doc. 177, p. 5).
Tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è giustificata (cfr., in questo senso, la STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5.2.2.3, riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un infortunio al ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere attività sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub judice e la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.1, concernente un assicurato il cui danno alla salute gli consentiva di svolgere ancora soltanto delle attività leggere e, raramente, medio-pesanti).
In questo contesto, va pure considerato che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Anche l’età dell’insorgente al momento determinante (luglio 2024 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 39 anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido. In questo senso, occorre sottolineare che sul rilevante mercato del lavoro equilibrato lavoratori non qualificati vengono richiesti indipendentemente dall’età e che in tali attività l’età avanzata non ha necessariamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. DTF 146 V 16 consid. 7.2.1 e riferimenti; STF 8C_128/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 6.2.3). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della (potenziale) nascita del diritto alla rendita, l’insorgente aveva un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).
In questo contesto, va pure considerato che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_57/2024 consid. 5.2.1).
L’assenza di formazione e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2; STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4; STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2; STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2; STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4), non motiva parimenti l’applicazione di una deduzione sociale.
Infine, neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido.
In effetti, in una sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte federale ha negato l’applicazione di una riduzione salariale in ragione dello statuto di frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana), evidenziando in particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente sostiene sì di aver conseguito un salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di essere stato svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi (eventuali) colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ (circa la necessità di confrontarsi con la situazione concreta e di non limitarsi a fare riferimento soltanto ai valori statistici, cfr. DTF 146 V 16 consid. 6.2.3).
Alla luce di quanto appena esposto, tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’istituto assicuratore convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Per quanto concerne infine il preteso parallelismo dei redditi, questa Corte rileva che tale fattore di correzione riguarda in realtà il reddito da valido (in questo senso, cfr. la STF 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3, pubblicata in DTF 150 V 410 e in SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss.), di modo che tale tematica verrà affrontata successivamente, allorquando si tratterà di discutere l’entità del reddito senza invalidità stabilito dall’assicuratore convenuto.
2.10. Resta da stabilire se l’ulteriore fattore di correzione previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (un’applicazione della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a priori da escludere, posto che l’insorgente dispone di una piena capacità lavorativa in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal Consiglio federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel luglio 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2) in virtù della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, possa trovare un’applicazione per analogia anche in ambito di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2.11. In materia di assicurazione per l’invalidità, nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”) e l’art. 26bis OAI (“Determinazione del reddito con invalidità”).
Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:
" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”
L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:
" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”
Il testo dell’art. 25 cpv. 3 OAI, in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, richiamato dal succitato art. 26bis cpv. 2 OAI, è il seguente:
" 3Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.”
2.12. Negli ultimi anni, a livello parlamentare federale, sono stati depositati diversi atti aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento.
In particolare, il 6 aprile 2022, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha depositato in Consiglio nazionale la mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») (al riguardo, cfr. P. Kern, AI: pas de modification de la pratique lors du calcul du taux d’invalidité selon les salaires statistiques de l’ESS, in: Droit et Handicap 05/2022, p. 4), il cui testo è il seguente:
" (…) Il Consiglio federale è incaricato di implementare entro il 30 giugno 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito con invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito realistiche delle persone affette da problemi di salute. Nel farlo, esso tiene conto del fatto che anche nel caso di attività ausiliarie al minimo livello di competenza, proprio perché affette da problemi di salute le persone con disabilità non sono in grado di svolgere determinati lavori e che anche per le attività che, ragionevolmente, si possono assegnare loro, il livello salariale è inferiore a quello delle persone sane.
Nella rielaborazione delle basi di calcolo, fondata su una metodologia statistica riconosciuta e sullo stato della ricerca, il Consiglio federale tiene conto del nuovo sistema pensionistico lineare, dell'ulteriore sviluppo della valutazione dell'invalidità e, di conseguenza, delle nuove norme a livello di ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2022. Come ha più volte annunciato, esso include anche la soluzione proposta da Riemer-Kafka/Schwegler.
Prima di procedere alla consultazione delle pertinenti modifiche dell'ordinanza, il Consiglio federale rende pubbliche le conseguenze finanziarie dell'elaborazione e consulta le commissioni specialistiche competenti prima della messa in vigore.”
La mozione in questione è stata motivata nei seguenti termini:
" (…) Secondo l'articolo 28a capoverso 1 LAI, il Consiglio federale deve definire i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili. Per determinare il reddito con invalidità, il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2022 l'articolo 26bis OAI. Di conseguenza, il reddito con invalidità si rifà a valori statistici, sempreché non vi sia un reddito effettivamente conseguito e computabile. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 OAI, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS).
Situazione iniziale:
- fino alla fine del 2021 le attuali tabelle RSS sono state utilizzate, secondo la prassi, per determinare il reddito con invalidità (cosiddetto reddito da invalido);
- il Tribunale federale ha più volte designato questa prassi come soluzione transitoria (DTF 139 V 592, consid. 7.4, DTF 142 V 178, consid. 2.5.8);
- all'inizio del 2021 studi scientifici (Prof. Dr. iur Gächter e Büro BASS) hanno evidenziato che le tabelle RSS esistenti, destinate a scopi statistici, si basano principalmente su salari di persone sane. Nel caso delle attività ausiliarie al minimo livello di competenza esse contemplano salari elevati del settore edilizio con attività pesanti a livello fisico e del settore terziario qualificato. In tal modo esse rispecchiano in modo del tutto insoddisfacente il livello salariale delle persone affette da problemi di salute;
- lo studio BASS mostra inoltre che i salari effettivi delle persone con disabilità sono più bassi rispetto a quelli delle persone sane anche nelle attività che sono ancora possibili con l'invalidità. Se per il reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano valori strutturalmente troppo elevati. Ne consegue che le riqualificazioni e le rendite vengono negate sebbene, considerando valori realistici, ve ne sarebbe il diritto. Molte persone interessate devono ricorrere all'aiuto sociale;
- la problematica del calcolo del grado AI tramite le tabelle RSS è nota da anni. Nell'ambito della consultazione, il loro inserimento nell'OAI è stato criticato da numerosi Cantoni e Comuni e anche da diversi partiti politici;
- nell'agosto 2021 la CSS-N ha chiesto all'unanimità al Consiglio federale di sviluppare una nuova base di calcolo;
- nonostante una vasta critica, il Consiglio federale ha consolidato nell'OAI la prassi problematica. Le domande nel Parlamento (21.8014, 21.8155, 21.8019) hanno evidenziato come risultati e proposte concrete in merito al mandato del Consiglio federale all'UFAS, "se sia possibile elaborare basi di calcolo adattate alle specificità dell'AI" saranno disponibili non prima del 2025.
Il ritardo fino al 2025 è incomprensibile e problematico:
1. dal novembre del 2021 c'è una proposta concreta da parte di un gruppo di lavoro che ruota intorno al Prof. em. Riemer-Kafka, che consente una stima dei salari realistica per le persone affette da malattie fisiche. La proposta indica inoltre che sono possibili senza alcun problema anche valutazioni per le persone affette da malattie psichiche;
2. all'inizio di gennaio del 2022, 16 esperti di punta in materia di assicurazione sociale si sono espressi a favore di un esame tempestivo della proposta di soluzione Riemer-Kafka. Il Prof. Dr. iur Gächter e i cofirmatari sottolineano che i motivi addotti dal Consiglio federale per un esame differito sono incomprensibili dal punto di vista giuridico. Essi sottolineano che il sistema di rendite lineare in vigore dal 1° gennaio 2022 aggrava il problema, in quanto ogni singolo grado AI incide direttamente sull'ammontare della rendita. Inoltre, la maggiore considerazione delle problematiche individuali (p. es. un elevato bisogno di pause) da parte dei servizi medici regionali (SMR) non ha alcun rapporto diretto con l'esame di una tabella RSS adattata.
Con la presente mozione e il mandato di implementare entro la fine di giugno del 2023 una nuova base di calcolo si tiene conto dell'urgenza di scaglioni salariali corrispondenti all'invalidità.”
In data 25 maggio 2022 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…) Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese la sua disponibilità a occuparsi della richiesta avanzata dalla Commissione con la sua mozione, vale a dire di rielaborare le basi in questione, procedere alle valutazioni necessarie, presentare i suoi risultati e procedere agli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari. L'adeguamento delle disposizioni di ordinanza concernenti la valutazione del grado d'invalidità entro il 1° luglio 2023 non è tuttavia possibile per i seguenti motivi:
Per poter valutare in modo adeguato le novità introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) occorre una base di dati relativa ad almeno due anni, anche perché occorre illustrare non soltanto gli effetti sull'AI ma, come stabilito dal Tribunale federale, anche quelli sulle altre assicurazioni sociali interessate (AINF, AM, PP, PC).
Le proposte presentate dal Prof. em. Riemer-Kafka (Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 6/2021 "Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn"; www.szs.recht.ch > Archiv > 2021) riguardo a possibili salari statistici corrispondenti all'invalidità non sono ancora affinate a tal punto da poter essere attuate già entro la data richiesta. Tra le altre cose, non è ancora stata effettuata alcuna verifica della praticabilità a lungo termine del "Job-Matching-Tool" della Schweizerische Paraplegiker-Forschung in caso di suo impiego sull'arco di più anni per la realizzazione di rilevazioni speciali della struttura dei salari. Inoltre non esistono rilevazioni e analisi concernenti l'impiego del tool per l'allestimento di tabelle per le persone affette da malattie psichiche, che costituiscono il 50 per cento dei beneficiari di rendite dell'AI. Infine occorre chiarire se le proposte presentate tengano sufficientemente conto delle differenze salariali tra donne e uomini, dato che esse sembrerebbero non apportare alcun miglioramento per le donne. I lavori necessari a tal fine in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, responsabile per la Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) sono stati avviati e il Prof. em. Riemer-Kafka si è detto disposto a parteciparvi attivamente.
Nella sua sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, il Tribunale federale ha stabilito che il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS continua a essere idoneo quale base per la determinazione del reddito con invalidità. Con il concetto di mercato del lavoro equilibrato (art. 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) il legislatore parte dal presupposto che per principio anche le persone con problemi di salute possano ancora accedere a posti di lavoro adatti alle loro capacità residue. Si dovrà dunque valutare se le auspicate tabelle RSS adattate all'invalidità siano ancora compatibili con il concetto di mercato del lavoro equilibrato.
Considerata la chiara affermazione del Tribunale federale, il Consiglio federale è del parere che le novità introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo per quanto riguarda la valutazione del grado d'invalidità siano conformi alla legge. Appare quindi tanto più importante valutare in modo approfondito i presupposti necessari per l'eventuale introduzione di nuove basi di calcolo, procedere a una valutazione seria delle novità introdotte con la riforma e dei loro effetti su tutte le assicurazioni sociali interessate e analizzare la possibilità di apportare modifiche nel senso proposto dalla mozione. Il Consiglio federale ha avviato i necessari lavori, ma un'eventuale modifica di ordinanza potrà entrare in vigore al più presto nel 2025.”
Il 1° giugno 2022 la mozione è stata adottata dal Consiglio nazionale.
In data 26 settembre 2022 il Consiglio degli Stati l’ha a sua volta adottata modificandola nel senso che il termine per l’implementazione è stato prolungato di 6 mesi (“La mozione è adottata con la modifica seguente: il Consiglio federale è incaricato di implementare entro il 31 dicembre 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito con invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito realistiche delle persone affette da problemi di salute. […].”).
Il 14 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha infine aderito alla modifica.
2.13. In risposta alla mozione 22.3377, riprodotta al precedente considerando, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adottato una modifica dell’OAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI:
" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”
Al riguardo, nel rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023 del Dipartimento federale dell’interno (DFI) («Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità»), figurano segnatamente le seguenti indicazioni:
" (…).
3 Punti essenziali del progetto
In seguito alla procedura di consultazione, l’avamprogetto è stato modificato in modo da inserire nel progetto diverse delle proposte formulate dai partecipanti. Dal 1° gennaio 2024 dovrebbe quindi essere introdotta una base di calcolo sotto forma di deduzione forfettaria che, nel determinare il reddito con invalidità mediante valori statistici, considererà le possibilità di reddito realistiche delle persone con un danno alla salute. L’introduzione della deduzione forfettaria sarà una soluzione duratura.
3.1 Introduzione di una deduzione forfettaria quale soluzione duratura
Non si intende dare seguito all’idea di introdurre salari statistici secondo il modello Riemer-Kafka/Schwegler. L’introduzione di tabelle della RSS eventualmente adattate comporterebbe la soppressione della deduzione forfettaria e la sua sostituzione con le tabelle della RSS adattate. Questo causerebbe nuove revisioni e adeguamenti delle rendite in questione. Per gli assicurati interessati potrebbe derivarne un peggioramento della situazione, dato che con il calcolo delle tabelle della RSS adattate si otterrebbero presumibilmente gradi d’invalidità inferiori a quelli risultanti dalla deduzione forfettaria. Gli uffici AI sarebbero inoltre oberati per anni con procedure di revisione onerose e talvolta lunghissime (comprese eventuali procedure di ricorso). Si può presumere che nel giro di pochi anni andrebbero effettuate due volte circa 30 000 revisioni. Questo comporterebbe un onere supplementare anche per i periti medici, il che ne acuirebbe la già grave carenza. Per gli interessati ne risulterebbe un prolungamento dei tempi di attesa, che già oggi sono talvolta molto lunghi. Un adeguamento in più fasi delle basi di una materia tanto complessa come la valutazione del grado d’invalidità creerebbe grande incertezza e farebbe sorgere ulteriori imprevedibili domande e problemi nell’attuazione delle normative di diritto federale. Per il momento, è pertanto opportuno attendere e valutare ampiamente gli effetti della deduzione forfettaria e delle novità introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI dal 1° gennaio 2022 per quanto concerne la valutazione del grado d’invalidità. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) procederà a un tale esame nell’ambito del programma di ricerca sull’assicurazione invalidità (PRAI). Sulla base dei risultati, il Consiglio federale deciderà se vi sia ulteriore necessità d’intervenire per modificare la valutazione del grado d’invalidità, ed eventualmente in che modo.
3.2 Ammontare della deduzione forfettaria
La richiesta di una deduzione forfettaria superiore al 10 per cento non viene accolta. Lo studio dell’ufficio BASS indica che il salario medio delle persone con un danno alla salute e una rendita d’invalidità è sì inferiore di circa il 14 per cento rispetto a quello delle persone attive senza un danno alla salute e il salario mediano del 17 per cento. Se la differenza rilevata nello studio viene corretta sulla base di fattori quali sesso, età, livello di competenze o effetti settoriali, questa si riduce però di alcuni punti percentuali. Va inoltre tenuto presente che lo studio dell’ufficio BASS non ha esaminato i motivi delle differenze constatate. Per quanto concerne le tabelle della RSS, va anche sottolineato che l’UST ha effettuato una verifica di plausibilità migliorata sui dati rilevati per le tabelle del 2020. Di conseguenza, i salari del livello di competenze 1, che è quello più frequentemente applicato, risultano inferiori a quelli del 2018. Il fatto che molte persone interessate possono lavorare soltanto a tempo parziale costituisce uno dei motivi del conseguimento di un reddito più basso. Se alla deduzione per attività lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già esistente si aggiungesse la possibilità di una deduzione forfettaria del 10 per cento, in molti casi si potrebbe raggiungere una deduzione complessiva del 20 per cento. Viene così dato seguito anche alla raccomandazione della CSSS-S, che, considerati il debito strutturale dell’AI e la deduzione per attività lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già esistente, ritiene adeguata una deduzione forfettaria del 10 per cento.
Infine, non si dà seguito nemmeno alla richiesta, emersa dalla consultazione, di ulteriori deduzioni dal reddito con invalidità determinato statisticamente. Con l’attuale metodo di calcolo i fattori da considerare quali ulteriori deduzioni sono infatti già presi in considerazione nella capacità funzionale individuale e nella parallelizzazione per il calcolo del grado d’invalidità.”
2.14. Nella DTF 150 V 410 precedentemente menzionata, sempre emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
A proposito della situazione dopo il 1° gennaio 2024, M. Randacher si è espressa in questi termini:
" Ebenfalls als problematisch erscheint zudem, wie dies bereits beim Abzug von 10% ab 1. Januar 2022 der Fall ist, dass andere Sozialversicherungszweige nach wie vor gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung einen einzelfallgestützten Abzug vom Tabellenlohn bis zu 25% zulassen und somit ein Nebeneinander von verschiedenen Korrekturmethoden entsteht (vgl. dazu Urteil 8C_823/2023 vom 8. Juli 2024 E. 10.3). Das Bundesgericht musste sich in seinem zur Publikation vorgesehenen Leitentscheid 8C_823/2023 vom 8. Juli 2023 [recte: 2024, n.d.r.] nicht zur Rechtslage ab 1. Januar 2024 äussern. Die dortigen Überlegungen sind aber analog heranzuziehen.” (Kommentar ATSG, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74)
2.15. A seguito della pronunzia pubblicata in DTF 150 V 410, in data 26 agosto 2024, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato la lettera circolare AI n. 445, dalla quale risulta che la giurisprudenza di cui alla pronunzia appena citata si applica soltanto per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 e non riguarda perciò le rendite il cui diritto è nato dopo il 1° gennaio 2024.
Stante ciò, nel caso in cui il reddito da invalido venga determinato in applicazione dei salari statistici della RSS, occorre, secondo l’UFAS, tenere conto di una deduzione fortettaria del 10%, rispettivamente, in caso di capacità funzionale compresa tra lo 0 e il 50%, del 20%, ma di nessuna altra riduzione supplementare dovuta al danno alla salute (art. 26bis cpv. 3 in fine OAI: “Non sono ammesse ulteriori deduzioni”); in questo senso, cfr. P. Kern/M. Čulic, AI: l’abattement dû à l’atteinte à la santé sur le revenu avec invalidité s’applique aussi pour 2022 et 2023, in: Droit et handicap 05/2024, p. 1 ss., in particolare p. 4).
Su quest’ultimo aspetto, il 24 settembre 2024 il Consigliere nazionale Chr. Lohr ha depositato l’interpellanza n. 24.3980 denominata «Il Consiglio federale non deve rivedere la sua posizione e considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico della RSS?», mediante la quale l’Esecutivo federale è stato invitato a rispondere a tre domande, e meglio “L’UFAS ha esaminato approfonditamente il considerando 9.5.3.5.1 della sentenza del Tribunale federale? Se il considerando 9.5.3.5.1 gli è risultato incomprensibile, l’UFAS ha chiesto spiegazioni al Tribunale federale? Alla luce del considerando 9.5.3.5.1 del Tribunale federale, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere la sua posizione riguardo all’articolo 26bis capoverso 3 OAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, stralciando l’ultimo periodo «Non sono ammesse ulteriori deduzioni», in modo che oltre alle deduzioni menzionate nell’articolo 26bis capoverso 3 OAI sia possibile anche continuare a considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico della RSS (deduzione dal salario statistico della RSS pari al 25 % al massimo)?”.
Questo il tenore del parere formulato dal Consiglio federale in data 27 novembre 2024:
" (…) 1.–3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha preso atto della sentenza 8C_823/2023 del Tribunale federale dell’8 luglio 2024 e l’ha analizzata. Il Tribunale federale non si è espresso sul tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 26bis capoverso 3 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201). Con la deduzione forfettaria, il Consiglio federale ha introdotto un correttivo, sotto forma di deduzione dovuta al danno alla salute, che permette di compensare le limitazioni che svantaggiano gli assicurati per ragioni di salute sul mercato del lavoro. Il Consiglio federale è del parere che l’articolo in questione non debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata.”
2.16. Chiamato a pronunciarsi su questo tema, il TCA constata innanzitutto che, come già emerge dall’esposizione che precede, le modalità secondo le quali deve essere determinato il grado di invalidità ai sensi dell’art. 16 LPGA sono state regolate nell’OAI (artt. 24septies ss. OAI), in applicazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1 LAI.
L’art. 26bis cpv. 3 OAI (qui nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024) non può quindi essere applicato direttamente in materia di assicurazione contro gli infortuni (in questo senso, cfr. J. Audidier, L’assurance-accidents/VI. – Bibliographie, in: 3. Tagung zum Koordinationsrechts, HAVE 2022 p. 88 s.).
Occorre però esaminare se l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI possa essere applicato per analogia in materia di assicurazione contro gli infortuni.
A proposito delle ripercussioni dell’introduzione del (nuovo) art. 26bis cpv. 3 OAI sull’assicurazione contro gli infortuni e su quella militare, a pagina 15 punto c del rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di consultazione, il DFI ha osservato che:
" a causa della mancanza di una norma di delega sufficiente, la nuova deduzione forfettaria dell’AI non può essere dichiarata applicabile all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare a livello di ordinanza. Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste due assicurazioni. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro gli infortuni versa esclusivamente una rendita complementare. Di conseguenza, se l’AI verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite dell’assicurazione contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però possibile stimare l’entità dei risparmi.”.
Nel rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023 del DFI sono invece contenute le seguenti indicazioni:
" Una norma di delega per l’introduzione della nuova deduzione forfettaria esiste soltanto nella legislazione dell’AI. Di conseguenza, questa deduzione forfettaria non può essere introdotta a livello di ordinanza nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare e quindi la sua applicazione è per principio esclusa. Le disposizioni destinate a essere giuridicamente vincolanti non soltanto per l’AI andrebbero inserite sostanzialmente nella LPGA e nella relativa ordinanza. Inoltre, l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10 per cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare è discutibile. Nella prima, ad esempio, un grado d’invalidità del 10 per cento è già sufficiente per il diritto a una rendita, mentre nell’AI occorre un grado d’invalidità pari almeno al 40 per cento. Considerato il basso grado d’invalidità necessario per il diritto a una rendita nell’assicurazione contro gli infortuni, l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare un aumento delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa assicurazione. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro gli infortuni versa soltanto una rendita complementare. Di conseguenza, se l’AI verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite dell’assicurazione contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però possibile stimare l’entità dei risparmi.” (p. 19, punto c)
La giurisprudenza federale non si è sinora pronunciata, rispettivamente ha lasciato esplicitamente aperta la questione riguardante l’applicazione analogica della disposizione d’ordinanza in discussione al settore dell’assicurazione contro gli infortuni.
Ad esempio, in una sentenza 8C_754/2023 del 6 giugno 2024 consid. 6.2, il TF ha dichiarato che un’applicazione analogica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore da 1° gennaio 2024), nel senso di una riduzione forfettaria del reddito da invalido stabilito in base ai dati statistici, non entrava in linea di conto già a fronte dei principi generali di diritto intertemporale.
Nella più volte menzionata DTF 150 V 410, al considerando 9.5.3.6.2, la Corte federale ha definito sorprendente il fatto che il legislatore stesso non abbia affrontato la tematica in discussione sul piano generale ma bensì in una legge speciale, esclusivamente in ambito LAI, nella misura in cui si tratta di valutare l’invalidità secondo l’art. 16 LPGA, disposizione che si applica non soltanto all’assicurazione per l’invalidità ma pure all’assicurazione contro gli infortuni, a quella militare, come anche, indirettamente via l’art. 23 LPP, alla previdenza professionale. Dal profilo della necessaria unità dell’ordine giuridico (“aus Sicht der gebotenen Einheit der Rechtsordnung”), ciò solleva delle questioni di grande portata e molto pertinenti per la pratica. In particolare, nell’ambito del diritto dell’assicurazione infortuni, i principi conosciuti del diritto dell’assicurazione per l’invalidità sono applicati quotidianamente per analogia in occasione della valutazione del grado d’invalidità (“bei der Invaliditätbemessung”).
L’Alta Corte ha finalmente lasciato aperta la questione di sapere come tutto ciò debba essere trattato sotto l’imperio dell’OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 e in assenza di un equivalente a livello di OAINF (“Wie es sich damit unter der Geltung der revidierten IVV (und fehlendem Pendant auf Stufe UVV) verhalten soll, ist offen”).
In una sentenza 8C_829/2023 del 12 luglio 2024 consid. 6.2.2, il TF non ha affontato la tematica, sebbene la questione di una riduzione forfettaria dei salari statistici RSS fosse stata espressamente sollevata dall’assicurato (inizio del potenziale diritto alla rendita nel 2022).
Nella già citata pronunzia 8C_57/2024 consid. 5.2.2, l’Alta Corte ha parimenti negato a priori l’applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024) per il motivo che il diritto alla rendita d’invalidità LAINF era nato (il 1° agosto 2021) antecedentemente alla sua entrata in vigore (“Unbehelflich ist schliesslich sein Einwand, in (analoger) Anwendung des Art. 26bis Abs. 3 IVV (in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) sei der LSE-Tabellenlohn generell um 10% zu kürzen, fällt doch eine damit einhergehende positive Vorwirkung aus Gründen der Rechtssicherheit - und der intertemporalrechtlichen Regeln - zum Vornherein ausser Betracht (Urteile 8C_106/2024 vom 8. August 2024 E. 3.2; 8C_754/2023 vom 6. Juni 2024 E. 6.2; je mit Hinweis).”).
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, con sentenza 725 23 118 / 234 del 12 ottobre 2023 consid. 7.3.4, la Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna ha dichiarato inapplicabile l’art. 26bis cpv. 3 OAI in materia di assicurazione contro gli infortuni, senza fornire alcuna motivazione. In quella fattispecie, il potenziale diritto alla rendita era nato il 1° gennaio 2022 e l’assicurato era stato dichiarato abile in misura dell’80% in attività alternative adeguate.
Con le pronunzie VBE.2023.178 e VBE.2024.88 del 9 novembre 2023 consid. 3.3.1, rispettivamente del 18 settembre 2024 consid. 3.3, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha parimenti negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI si possa applicare per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
I giudici cantonali hanno constatato che nell’assicurazione contro gli infortuni non esiste una norma corrispondente all’art. 26bis cpv. 3 OAI. A loro avviso, richiamati l’opinione di Th. Flückiger contenuta nel Basler Kommentar UVG, art. 18 n. 13 (“Was die materiellen Aspekte anbelangt, gelten in der Invalidenversicherung ergänzende Regeln zur Invaliditätsbemessung, welche in Art. 25-27bis IVV festgehalten sind. Diese bereichsspezifischen Bestimmungen sind auf die Unfallversicherung nicht direkt und gründsätzlich auch nicht analog anwendbar.”) ed il rapporto esplicativo del DFI del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di consultazione, le norme complementari riguardanti la valutazione dell’invalidità previste nell’assicurazione per l’invalidità (art. 25 fino a 27bis OAI), non sono inoltre applicabili nell’assicurazione contro gli infortuni né direttamente né di principio per via analogica. Del resto, nella determinazione del grado d’invalidità l’assicurazione per l’invalidità e quella contro gli infortuni non sono reciprocamente vincolate dalle loro valutazioni.
Trattandosi infine della dottrina, nel suo già citato contributo del 2022, Juliette Audidier si è espressa in questi termini a proposito dell’applicabilità per analogia della norma di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione che è stata in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023):
" (…) Sous l’angle systématique, l’art. 26bis al. 3 RAI n’est pas applicable en matière d’assurance-accidents. De plus, la LAA ne contient pas de norme de délégation identique à celle figurant à l’art. 28a al. 1 LAI. Seule se poserait la question d’une éventuelle application par analogie de l’art. 26bis al. 3 RAI, en vertu du principe de l’homogénéité de l’invalidité. Tel avait été retenu, sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’art. 25 al. 1 RAI (dont la portée était cependant moindre). Le Tribunal fédéral avait jugé que l’art. 25 al. 1 RAI était applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y était la même que dans l’assurance-invalidité.
Outre une similitude de situations, une application analogique de l’art. 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ d’application présupposerait l’existence d’une lacune proprement dite de la loi. L’unité de doctrine devrait conduire à ce que les normes précisant les notions de l’art. 16 LPGA figurent dans cette loi ou à l’OPGA. Cela étant, il n’est, à notre sens, pas possible de retenir l’existence d’une lacune de la loi justifiant l’application analogique de ces nouvelles dispositions règlementaires, édictées essentiellement dans le but d’uniformiser la pratique des Offices AI.
En raison des dispositions règlementaires précitées, une même atteinte à la santé pourrait conduire à la fixation de taux d’invalidité distincts, alors même que l’évaluation repose sur une méthode identique. Cette situation va à l’encontre du principe d’homogénéité de l’invalidité, pourtant rappelé par notre Haute Cour dans trois arrêts récents sur la notion du revenu d’invalide.” (J. Audidier, art. cit., p. 89 s.)
Di parere contrario è invece Gabriel Hüni, per il quale la nozione unitaria d’invalidità giustifica l’applicazione per analogia dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024) al settore dell’assicurazione contro gli infortuni:
" (…) Die voran geschilderte Problematik hat offenbar auch der Gesetzgeber erkannt und den Bundesrat mit einer Motion (Nr. 22.3377) beauftragt, bis Ende 2023 invaliditätskonforme Lohntabellen zu erarbeiten. Der Bundesrat gab am 5. April 2023 eine Änderung von Art. 26bis Abs. 3 IVV in die Vernehmlassung, wonach ein tabellarisches Invalideneinkommen pauschal um 10% zu kürzen sei, und erläuterte, die Erarbeitung von neuen, invaliditätskonformen Lohntabellen erweise sich als kompliziert und sehr zeitaufwändig. In der Folge äusserten sich diverse Organisationen und Verbände, wobei insbesondere die Höhe des Pauschalabzugs kritisch diskutiert wurde. Schliesslich hat der Bundesrat am 18. Oktober 2023 die Änderung der IVV hinsichtlich eines Pauschalabzugs von den tabellarischen Invalideneinkommen von 10% verabschiedet und per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.
Der Pauschalabzug von 10% ist insofern zu begrüssen, als dass er dem Problem der zu hohen Tabellenlöhne zeitnah Linderung verschafft. Dies dürfte insbesondere auch in der Unfallversicherung von Bedeutung sein, wo Invalidenrenten ab einem Invaliditätsgrad von 10% zugesprochen werden und Art. 26bis Abs. 3 IVV aufgrund des einheitlichen Invaliditätsbegriffs analog anwendbar ist.” (G. Hüni, Der Abzug vom tabellarischen Invalideneinkommen, Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2024, p. 83 – il corsivo è del redattore)
Da parte sua, David Ionta, nel commentare la sentenza federale pubblicata in DTF 150 V 410, ha osservato che “les deux principaux domaines touchés par l’art. 16 LPGA sont l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents. Il est essentiel que l’OFAS, qui supervise l’assurance-invalidité, et l’OFSP, qui gère l’assurance-accidents, entament un dialogue pour parvenir à une solution satisfaisante pour toutes les parties concernées, principalement les personnes assurées et les assureurs sociaux. Ces offices seraient bien avisés de reprendre leur réflexion à partir des points soulevés par Gabriela Riemer-Kafka et Urban Schwegler (Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn, in RSAS 6/2021, p. 287 ss)” (cfr. https://assurances-sociales.info/2024/08/8c_823-2023/?highlight=8C_823%2F2023).
2.17. Conformemente alla giurisprudenza federale, l’applicazione per analogia presuppone situazioni sufficientemente simili. L'analogia deve quindi considerare il fatto che il contesto normativo nel quale esiste una norma di diritto positivo e la tematica per la quale si pone la questione dell'applicazione analogica di quella disposizione, devono presentare sufficienti analogie fattuali (DTF 130 V 71 consid. 3.2.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene adempiuto il presupposto richiesto dalla giurisprudenza appena evocata.
La norma prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, in virtù della quale il reddito da invalido, se determinato in base a dati salariali statistici, va ridotto del 10%, può dunque essere applicata per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (e, pertanto, anche al caso di specie), in applicazione del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (in questo senso, cfr. Hüni, art. cit., p. 83 e il riferimento ivi citato).
A conferma del fatto che si tratta di situazioni senz’altro simili, occorre considerare innanzitutto che con quella norma d’ordinanza il Consiglio federale ha voluto precisare la nozione di reddito da invalido prevista dall’art. 16 LPGA ai fini della determinazione del grado d’invalidità (“(…) reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (…)”).
Ora, in quanto inserito in una legge il cui obiettivo dichiarato è segnatamente quello di armonizzare e uniformare il diritto materiale delle assicurazioni sociali dei vari settori (cfr. art. 1 lett. a LPGA), l’art. 16 LPGA si applica direttamente, non soltanto all’assicurazione per l’invalidità, ma pure a quella contro gli infortuni.
Proprio per questo motivo sarebbe peraltro stato più opportuno inserire nella OPGA la modifica delle modalità per determinare il reddito da invalido.
Non a caso, nella più volte menzionata DTF 150 V 410, La Corte federale ha definito sorprendente il fatto che il legislatore stesso abbia affrontato la tematica in questione, non già in maniera generale (nella LPGA), ma in una legge speciale (art. 28a cpv. 1 LAI).
Un altro aspetto che va sottolineato è quello che la nuova versione dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI è stata introdotta quale risposta alla mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, successivamente adottata dai due rami del Parlamento, mediante la quale era stato chiesto all’Esecutivo federale di sviluppare delle basi di calcolo specificatamente adattate alle necessità della valutazione dell’invalidità, tenendo conto delle proposte formulate dalla Prof. em. Riemer-Kafka e dal Dr. iur. Schwegler, dopo che l’UFAS e lo stesso Consiglio federale avevano dichiarato che i risultati sulla fattibilità e delle proposte concrete, sarebbero stati disponibili non prima del 2025. Come visto, nell’atto parlamentare in questione era stato sottolineato che studi scientifici nel frattempo pubblicati avevano dimostrato che se per il reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano valori strutturalmente troppo elevati con ricadute negative sul diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita (cfr. supra, consid. 2.12.).
A pagina 11 del suo rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, il DFI ha indicato che la deduzione forfettaria del 10%, introdotta all’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, da applicare sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici previsti dalle tabelle RSS, “… permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella realizzazione di tale reddito per le persone con un danno alla salute.”.
Ora, in quanto volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, secondo il TCA, la norma di cui all’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI non può essere considerata specifica all’assicurazione per l’invalidità. Infatti, nella misura in cui anche nell’assicurazione contro gli infortuni, secondo costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido ai sensi dell’art. 16 LPGA deve essere stabilito, in assenza di un guadagno concreto computabile, utilizzando i salari statistici RSS (valore centrale), non vi è ragione per non applicare anche in questo settore il correttivo previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (in questo senso, cfr. Kommentar ATSG – M. Randacher, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74: “Damit versuchte der Bundesrat zwar dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es einer in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkten Person häufig nicht möglich sein dürfte, einen Lohn gemäss der LSE zu erzielen. Dennoch ist eine solche (strikte) Regelung auf Verordnungsstufe ausschliesslich für die Invalidenversicherung abzulehnen.”).
A proposito delle sentenze del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia in cui è stato negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI possa trovare applicazione analogica nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.16.), il TCA si limita a rilevare, in primo luogo, che l’opinione espressa da Th. Flückiger, contenuta in una pubblicazione del 2019, non è pertinente nella misura in cui non può evidentemente riferirsi all’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, norma, come appena visto, che non può essere considerata specifica all’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (“bereichsspezifische”).
In secondo luogo, in merito a quanto il DFI ha indicato nel suo rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di consultazione, è vero che la disposizione dell’OAI in discussione non può essere applicata direttamente all’assicurazione contro gli infortuni, è però altrettanto vero che il Dipartimento ha lasciato aperta la questione riguardante una sua eventuale applicazione per analogia, precisando che tale aspetto avrebbe finalmente dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza (“Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste due assicurazioni.”).
Lo stesso DFI, nel suo successivo rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, ha messo in dubbio l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10% nell’assicurazione contro gli infortuni (“l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10 per cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare è discutibile”), in particolare per il motivo che, siccome in quell’ambito il diritto alla rendita nasce già a partire da un grado d’invalidità del 10%, “… l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare un aumento delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa assicurazione.”.
Al riguardo, il TCA sottolinea che la necessità di correggere dei dati salariali statistici unanimamente ritenuti troppo elevati per delle persone con problemi di salute, è la medesima nell’assicurazione per l’invalidità e in quella contro gli infortuni.
Nella citata DTF 148 V 174 consid. 9.2.3, la Corte federale ha del resto ribadito, una volta ancora, il principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (“Verdeutlicht wird dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG).”).
Considerazioni di politica finanziaria non possono dunque rappresentare un ostacolo all’applicazione per analogia del correttivo nel settore dell’assicurazione-infortuni.
Infine, secondo questa Corte, la tesi difesa da J. Audidier (cfr. supra, consid. 2.16) non è pertinente per la questione qui da risolvere (applicazione analogica dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI all’assicurazione contro gli infortuni). Infatti, le sue riflessioni, contenute in un contributo apparso nel 2022, si riferiscono alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 in vigore nel periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023 e non considerano la norma, introdotta a contare dal 1° gennaio 2024, che impone l’applicazione di una deduzione generalizzata del 10% sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici della RSS, considerati troppo elevati per persone con problemi di salute. Come rilevato in precedenza, quest’ultima disposizione non può essere ritenuta specifica all’assicurazione per l’invalidità.
2.18. Nella concreta evenienza, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, si giustifica una riduzione del salario statistico del 10%.
Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 61'376.83 (90% di fr. 68'236.19 [cfr. supra, consid. 2.6.]).
La questione di sapere se i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa occasione, in quanto, così come già dimostrato al considerando 2.9., in concreto le circostanze personali e professionali non giustificano l’applicazione di una riduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
2.19. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1).
Tuttavia, allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1).
In una recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…).
6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”
Il reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020 consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2).
2.20. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha stabilito il reddito da valido secondo le seguenti modalità:
" Al momento dell’infortunio l’assicurato realizzava un salario orario di fr. 28.25 oltre le indennità abituali. Tenuto conto dell’adeguamento dei salari in base al CCL, la CO 1 ha fissato in fr. 28.54 il salario orario per cui, tenuto conto delle indennità abituali, si giunge ad un ammontare annuo di fr. 65'298.--.”
Sempre in questo contesto, l’amministrazione ha inoltre negato che fossero adempiuti i presupposti per procedere a un parallelismo dei redditi da raffrontare, e ciò per le seguenti ragioni:
" (…) Tali estremi non sono dati in concreto. In base al CCL pubblicato nel mese di gennaio 2024 il salario minimo per un lavoratore semiqualificato, quale l’assicurato visto che non dispone di un AFC, era di fr. 28.25. Ora, a mente della giurisprudenza, das Einkommen ungelernter Bauarbeiter welches dem Mindestverdienst gemäss GAV-LMV entspricht oder diesen sogar übersteigt, kann nicht als unterdurchschnittlich im Sinne der in Erwägung 5.2.2 hiervor zitierten Praxis qualifiziert werden. Der Mindestverdienst gemäss GAV-LMV bildet das branchenübliche Einkommen im Baugewerbe präziser ab als der entsprechende LSE-Lohn. Demgemäss hat das kontonale Gericht zu Recht von einer Anpassung des den GAV-LMV-Mindestlohn übersteigenden Valideneinkommens an das LSE-Lohnniveau im Baugewerbe abgesehen (sentenza del TF 8C_141/2016 e 142/2016 del 17.5.2016 consid. 5.2.3).”
Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato pretende che il reddito statistico da invalido venga ridotto a titolo di parallelismo, posto che il reddito da valido ritenuto dall’CO 1 è inferiore al reddito mediano del settore delle costruzioni (livello di competenze 1) previsto dalla tabella RSS TA1 2022 (adeguato alla durata normale di lavoro di quello stesso settore e all’indice nominale dei salari) (cfr. doc. I).
Controversa è dunque la questione di sapere se i redditi da raffrontare debbano essere parallelizzati, più precisamente se in concreto sono dati i presupposti per applicare l’eccezione alla parallelizzazione prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.19. in fine).
2.21. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha definito il reddito da valido partendo dal salario orario effettivamente conseguito dall’assicurato nel 2022 lavorando in qualità di piastrellista (fr. 28.25/ora, salario corrispondente a quello minimo previsto per la classe salariale 3 [Semi-qualificato/ausiliare/CFP] di cui all’Appendice 2 al Decreto del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017 che conferisce l’obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni del Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici fino al 30 giugno 2019), al quale ha aggiunto l’importo di fr. 0.29/ora, corrispondente all’aumento previsto dal Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2023 che modifica l’obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali (in vigore sino 30 giugno 2025), per un ammontare di fr. 28.54/ora (2024). Il salario orario è quindi stato trasformato in salario annuale (fr. 65'297.51), moltiplicando l’importo di fr. 28.54 per 2'112 ore/anno e aggiungendo l’8.33% di tredicesima mensilità (cfr. doc. 190, p. 1).
Nella misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi.
Pertanto, raffrontando un reddito da valido di fr. 65'297.51 con un reddito da invalido di fr. 61'376.83, il grado d’invalidità è del 6%, che sarebbe insufficiente a fondare il diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
2.22. In materia di assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2022 è in vigore un nuovo art. 26 OAI, anch’esso introdotto nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI.
Il tenore di quella norma d’ordinanza è il seguente:
" 1Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
2Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
3Il capoverso 2 non è applicabile, se:
a.
anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o
b.
il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
4Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
5Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.
6Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.”
Nel caso di specie, considerato l’aspetto contestato (cfr. supra, consid. 2.20. in fine), a interessare sono i capoversi 2 e 3 dell’art. 26 OAI che definiscono le modalità d’applicazione del fattore di correzione del parallelismo dei redditi.
2.23. Prima dell’entrata in vigore della modifica d’ordinanza, il principio e le modalità di applicazione del parallelismo erano regolati dalla giurisprudenza federale, nell’assicurazione per l’invalidità, così come in quella contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.19.).
Lo strumento del parallelismo dei redditi era stato introdotto quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza, il salario statistico determinante per il raffronto con il reddito conseguito prima dell’invalidità, è quello che risulta dai dati salariali nazionali, e non da quelli regionali (in proposito, cfr. SVR 2007 UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), corrispondente all’attività esercitata dalla persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless, art. 16 LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i lavoratori a basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al reddito da valido inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito medio più elevato, ciò in violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Basler Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12).
Con la giurisprudenza evocata al considerando 2.19. in fine, inaugurata con la pronunzia 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, in base alla quale, se nel ramo professionale in questione vi è un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale, sono i salari minimi ivi previsti ad essere determinanti, l’efficacia correttiva dello strumento del parallelismo dei redditi è di fatto stata relativizzata.
Ad ogni modo, ancora nella DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (ma, come visto, applicabile anche nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni - cfr. supra, consid. 2.7.), il Tribunale federale ha ribadito l’importanza del parallelismo dei redditi quale strumento di correzione, al pari della deduzione sociale introdotta con la DTF 126 V 75 (consid. 9.2.2: “Neben dem Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4 hiervor dargelegte Parallelisierung als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls den Zweck, beim Einkommensvergleich dem Einzelfall gegenüber einer standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen.”).
2.24. Per quanto concerne la genesi dell’art. 26 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte rileva che nell’avamprogetto presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e 6 di quella disposizione avevano il seguente tenore:
" 5Se è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per conto del valore centrale usuale del settore secondo la RSS.
6Il capoverso 5 non è applicabile se:
a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al salario minimo previsto in un contratto collettivo o normale di lavoro;
b. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 2 è inferiore al valore centrale usuale del settore secondo la RSS; o
c. l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente.”
Nel rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione del 4 dicembre 2020 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»), si evince quanto segue a proposito dei capoversi qui in discussione:
" (…).
Art. 26 cpv. 5
Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione. Per parallelizzazione s’intende che nell’ambito del confronto dei redditi i fattori estranei all’invalidità non sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS. Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere considerati per la deduzione in questione.
Art. 26 cpv. 6 lett. a
In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione secondo il capoverso 5, se all’attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l’assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Questo disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della RSS. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un’autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.
Art. 26 cpv. 6 lett. b
Non si dovrà effettuare la parallelizzazione secondo il capoverso 6, se anche per la determinazione del reddito con invalidità ci si basa sul reddito effettivo e quest’ultimo è a sua volta inferiore alla media. Per il confronto dei redditi, infatti, i fattori estranei all’invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per entrambi i redditi.
Art. 26 cpv. 6 lett. c
Nel caso dei lavoratori indipendenti non si può presumere che non si siano accontentati volontariamente di un tale reddito modesto. Proprio per questi lavoratori è infatti tipico che si accontentino di un reddito modesto anche per diversi anni, non da ultimo per motivi legati anche al diritto assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo viene quindi ripresa la giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento semplice e uniforme, nel caso dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la parallelizzazione. Questo non significa però automaticamente che in ogni caso si debba computare quale reddito senza invalidità un reddito insufficiente per coprire il fabbisogno vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora molto giovane e i redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per determinare il reddito senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai valori statistici.”
Nel quadro della procedura di consultazione, è stato chiesto da più parti lo stralcio dell’eccezione di cui alla lettera a dell’art. 26 cpv. 6 AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione [(«Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»)], p. 42-44).
Nella versione dell’art. 26 OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, l’Esecutivo federale ha rinunciato a riproporre l’eccezione al parallelismo in caso di reddito (da valido) effettivamente conseguito conforme al salario minimo previsto dal CCL del settore interessato.
Queste le considerazioni espresse dall’UFAS in merito all’art. 26 cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) del 3 novembre 2021 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»):
" Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 è inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.
Effettuare una parallelizzazione significa prendere in considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età). In questo modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all’invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per entrambi i redditi.
Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo caso va impiegata per principio, per analogia con l’articolo 25 capoverso 3 DOAI, la tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle regole generali.
La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS.
Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l’assicurato consegue un salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati, in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione. L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una deduzione per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI).” (p. 49)
2.25. Nella DTF 150 V 410 consid. 9.5.3.3, precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3 OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è divenuto irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale novità è stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza attuale è ormai priva di oggetto.
2.26. A proposito delle norme che regolano la parallelizzazione dei redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier e M. Reichmuth ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio federale rispetti la norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, che, sebbene si distanzi in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia appropriata e che serva a semplificare l’applicazione del diritto, di modo che va considerata conforme al diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al posto della precedente giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con l’entrata in vigore della novella d’ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva che si andassero a ricercare i motivi all’origine della realizzazione del reddito modesto.
Sempre secondo questi due autori, la giurisprudenza rimane valida nella misura in cui è compatibile con l’art. 26 cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che ciò sia il caso, in particolare, per quella in base alla quale ci si doveva astenere dalla parallelizzazione, in presenza di un reddito da valido conforme al salario minimo secondo un CCL (cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Zurigo-Ginevra 2022, art. 28a n. 127 s.).
Da parte loro, H.-J. Mosimann e K. Gehring hanno semplicemente osservato che, contrariamente alla precedente giurisprudenza federale, il parallelismo ora si applica anche quando la persona assicurata raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto normale di lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr. Mosimann/Gehring, Parallelisierung und Leidensabzug als Korrekturelemente, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo 2023, p. 68).
Anche J. Audidier ha affermato che, diversamente dalla giurisprudenza federale, “une parallélisation s’applique même si la rémunération correspond au salaire minimum d’une convention collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier, art. cit., p. 88).
Infine, K. Gerber ha ripreso le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo del 3 novembre 2021 dell’UFAS (cfr. supra, consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che l’automatismo nell’applicare il parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS – Gerber, art. 28a n. 109 s.).
Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riportate al precedente considerando, la normativa riguardante la determinazione del reddito da valido nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (art. 26 OAI), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta dunque la norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è quindi conforme al diritto federale.
2.27. Nella presente fattispecie, la questione che si pone - esclusa a priori una sua applicazione diretta visto che la norma di delega è stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella di sapere se l’art. 26 OAI può essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni, oppure no.
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che ciò sia il caso per i medesimi argomenti sviluppati a proposito dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (cfr. supra, consid. 2.17.), quindi similitudine delle situazioni da disciplinare, norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e applicazione del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità.
Esistono dunque validi motivi per un cambiamento della giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr. la DTF 144 V 72 consid. 5.3.2 e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d’ordinanza si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai priva di oggetto.
2.28. In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la professione di piastrellista a tempo pieno, nel 2024 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 65'297.51 (cfr. doc. 190, p. 1).
Secondo la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.
Questo reddito deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71’997/anno.
Aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno.
Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 65'297.51, il gap salariale corrisponde al 12.30%.
Adempiuta la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS), qui applicato per analogia, il reddito da valido corrisponde a fr. 70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11.
Da notare che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI).
2.29. Confrontando i fr. 61'376.83 (cfr. supra, consid. 2.18.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr. supra, consid. 2.28.), risulta una perdita di guadagno del 13.23%, arrotondata al 13%, sufficiente a fondare il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve dunque essere annullata.
2.30. Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).
2.31. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’CO 1 è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° luglio 2024.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti