Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.103

 

cr

Lugano

24 agosto 2026             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: RA2, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 1° marzo 2024 RI1, nato nel 1972, di professione idraulico - a quel momento abile nella misura del 50% a seguito di un precedente infortunio avvenuto in data 14 novembre 2023 (allorquando era caduto andando ad impattare con l’arto inferiore sinistro) - mentre era intento ad utilizzare un trapano, ha subito una distorsione del braccio destro, con lesione del polso e della spalla destra.

Il 4 marzo 2024 egli si è recato al Pronto Soccorso dell’______, dove è stata effettuata una radiografia della mano destra e del polso destro, la quale non ha riscontrato “evidenti fratture di significato attuale dei capi ossei esaminati di polso e mano destra” (doc. 9).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  In data 9 ottobre 2024 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato la chiusura del caso a partire dal 14 ottobre 2024, ritenendo che, sulla base della valutazione eseguita dal proprio servizio medico, i disturbi da lui ancora presentati non fossero più causati dall’infortunio (doc. 38).

 

A seguito della valutazione eseguita dal dr. ______ in data 14 ottobre 2024 (cfr. doc. 39) - la quale, a mente del medico fiduciario dell’istituto assicuratore, imponeva la messa in atto di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. 41) - l’CO1 ha accordato il proprio benestare per eseguire nuovi esami radiologici, sulla base dei quali rivalutare poi il diritto a prestazioni (doc. 42).

 

                          1.3.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025, poi confermata con decisione su opposizione del 20 febbraio 2025, l’Istituto assicuratore ha chiuso il caso dal 13 gennaio 2025, ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurato non fossero (più) dovuti all’infortunio (cfr. doc. 71).

 

                          1.4.  Con STCA 35.2025.22 del 14 luglio 2025 questo Tribunale, esaminata la documentazione medico-specialistica prodotta dall’insorgente concernente il polso e il pollice destro, ha rinviato gli atti all’amministrazione al fine di disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire in che misura i disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri fossero da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. A9).

 

                          1.5.  In data 18 luglio 2025 l’avv. RA1 ha informato l’istituto assicuratore circa la necessità, per l’assicurato, di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla destra (doc. A11).

 

                          1.6.   Con decisione del 15 settembre 2025 l’CO1 ha rifiutato di corrispondere ulteriori prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla destra, ritenendo che, al riguardo, il rifiuto di ulteriori prestazioni già stabilito con la decisione del 9 gennaio 2025 sia cresciuto in giudicato.

 

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato, in data 29 ottobre 2025 l.stituto assicuratore ha confermato la propria precedente decisione (doc. A2).

 

                          1.7.  Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via preliminare, che venga ricusata l’avv. RA2 e, in via principale, che la CO1 sia condannata ad assumere le conseguenze economiche delle lesioni alla spalla destra subite dall’interessato o, in via sussidiaria, che sia fatto ordine alla CO1 di istruire il caso, richiedendo una perizia specialistica.

 

Innanzitutto, il legale ha chiesto, così come già fatto con l’opposizione, la ricusa dell’avv. RA2, autrice materiale della decisione del 15 settembre 2025 e della decisione su opposizione. Secondo il suo parere, l’avv. RA2, rifiutando di ricusarsi, ha snaturato la portata giuridica dell’opposizione prevista dall’art. 52 LPGA.

 

                                  Nel merito, sostanzialmente il patrocinatore dell’insorgente ha considerato che il TCA, con la propria sentenza del 14 luglio 2025, abbia annullato integralmente la decisione su opposizione impugnata, motivo per il quale non può essere ora sostenuto dall’amministrazione il rifiuto delle prestazioni per i disturbi alla spalla destra adducendo una presunta crescita in giudicato della decisione relativamente a tali aspetti.

 

                                  Inoltre, a mente del legale, è a torto che l’amministrazione ha sostenuto che i disturbi alla spalla destra siano stati oggetto della decisione su opposizione del 20 febbraio 2025, la quale, al contrario, riguardava unicamente il polso (doc. I).

 

                          1.8.  Con la risposta di causa del 16 dicembre 2025 l’CO1 ha confermato la correttezza della propria decisione su opposizione, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).

 

                          1.9.  In data 12 gennaio 2026 il legale dell’insorgente ha comunicato al TCA di non volere replicare e di confermare integralmente le proprie conclusioni, osservando che l’argomentazione presentata dall’amministrazione non contenga alcuna novità rispetto ai motivi del ricorso (doc. V).

 

Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FU TI n. 90 del 13 maggio 2026) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Sul piano formale, con la propria impugnativa, così come d'altronde già aveva fatto in sede di opposizione, l’insorgente ha chiesto la ricusazione ex art. 36 LPGA dell’avv. RA2, autrice della decisione su opposizione, rimproverandole di essere stata, di fatto, l’autrice materiale anche della decisione del 15 settembre 2025, snaturando di conseguenza la natura giuridica dell’opposizione (doc. I).

 

Tale assunto del legale dell’assicurato è stato respinto dall’avv. RA2, la quale, con la risposta di causa, ribadendo quanto già espresso nella decisione su opposizione, ha rilevato che:

 

" Per quanto concerne la richiesta tendente alla ricusa della sottoscritta le condizioni dell’art. 36 cpv. 1 LPGA non sono adempiute.

All’CO1 vige una chiara suddivisione fra i collaboratori che rilasciano le decisioni (attivi presso _______) e i collaboratori che trattano le opposizioni (attivi presso la RA2).

Nessun disposto di legge obbliga gli assicuratori LAINF a tale differenziazione.

Come già rilevato nell’impugnata decisione su opposizione, la sottoscritta ha preso posizione prima del rilascio della decisione del 15 settembre 2025 in quanto si trattava in primis di interpretare una sentenza.

La procedura di opposizione non è stata snaturata.” (Doc. III)

 

                       2.2.1.  L’art. 36 cpv. 1 LPGA recita che le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.

 

                       2.2.2.  Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può accogliere le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato.

 

                                  Va infatti sottolineato che il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi riguardo alle critiche concernenti il fatto che la stessa persona che ha redatto la decisione si occupi pure di esprimersi a seguito dell’opposizione, rilevando come tale circostanza non costituisca generalmente motivo di astensione.

                                  In una STF 9C_447/2017 del 20 settembre 2017 consid. 4.1, la Corte federale si è, infatti, pronunciata in questi termini:

 

" Der Beschwerdeführer erblickt eine "Voreingenommenheit" darin, dass stets die gleiche Person das Verwaltungsverfahren geführt, die Verfügung vom 22. September 2016 und den Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2016 erlassen und im Beschwerdeverfahren eine Stellungnahme abgegeben habe. Daraus kann er nichts für sich ableiten: Abgesehen davon, dass dieser Umstand grundsätzlich keinen Ausstandsgrund darstellt (vgl. Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 16 zu Art. 36 ATSG), bildet nicht das Verhalten der Verwaltung resp. ihrer Mitarbeiterin, sondern der vorinstanzliche Entscheid Anfechtungsobjekt im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG; Urteil 9C_447/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.1.3), weshalb auf die entsprechenden Rügen nicht weiter einzugehen ist.”  

 

Di analogo tenore la STF 8C_636/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3:

 

" Soweit die Beschwerdeführerin die Befangenheitsrüge gegen die den Einspracheentscheid verfassende Mitarbeiterin des kantonalen Amtes letztinstanzlich wiederholt, kann auf das bereits vom kantonalen Gericht Gesagte verwiesen werden. Hervorzuheben ist, dass es der Beschwerdeführerin bereits im Anschluss an die Eröffnung der Verfügung vom 5. September 2012 klar sein musste, dass die Angelegenheit vorbehältlich besonderer Umstände von Seiten der Beschwerdegegnerin weiterhin durch die selbe Mitarbeiterin betreut wird wie bisher, wurde ihr doch mitgeteilt, eine allfällige Einsprache sei direkt an diese Person zu richten, was sie denn auch tat. Vor diesem Hintergrund hätte es an der Beschwerdeführerin gelegen, gleichzeitig mit der Einspracheerhebung formell um Ausstand wegen Vorbefassung zu ersuchen. Abgesehen davon wäre einer solchen Rüge ohnehin kein Erfolg beschieden gewesen. Denn das Einspracheverfahren ist zumindest in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Einsprache von der Behörde beurteilt wird, die bereits die Verfügung erlassen hat, ohnehin zum originären Verwaltungsverfahren zu zählen. Innerhalb dieses Verfahrens lässt sich kein allgemeiner Ausstandsgrund begründen, nur weil eine bestimmte Person sich bereits mit der Sache befasst hat. Es ist daher nicht nur zulässig, sondern kommt häufig vor, dass - wie vorliegend - dieselbe Person, welche die Verfügung erlassen hat, diese auf Einsprache hin erneut überprüft (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Art. 36 N. 12 und Art. 52 N. 14 mit weiteren Hinweisen).”

 

                                  Stante quanto sopra, quindi, a ragione l’avv. RA2 ha ritenuto non adempiute le condizioni di cui all’art. 36 cpv. 1 LPGA.

 

                                  Questo Tribunale non può fare propria neppure l’altra obiezione sollevata dall’avv. RA1 per dimostrare la presunta parzialità dell’avv. RA2, ossia il fatto che ella sia stata chiamata ad esprimere un parere a proposito dell’interpretazione da dare alla sentenza di rinvio atti per ulteriori accertamenti pronunciata dal TCA prima dell’emissione della decisione del 15 settembre 2025, motivazione poi ripresa integralmente sia nella stessa decisione, che nella decisione su opposizione del 29 ottobre 2025.

                                  Anche tale questione è infatti già stata affrontata e risolta dall’Alta Corte, la quale ha posto in evidenza come, ai fini della ricusa, non conti se un funzionario concordi o meno con la decisione del tribunale, ma unicamente che si attenga alla sentenza vincolante del tribunale e la applichi in modo appropriato (cfr., al riguardo, la sentenza I 478/04 del 5 dicembre 2006, nella quale è stato sottolineato che: “Dass eine Verwaltungsperson einen ergangenen Gerichtsentscheid unrichtig oder diskutabel findet, ist hinzunehmen und daher ebenfalls kein Grund zu Befangenheit; entscheidend ist allein, dass sie das für sie verbindliche Gerichtsurteil befolgt und sachgerecht umsetzt.”).

 

                          2.3.  Dal profilo materiale, oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione abbia a ragione, oppure no, rifiutato di riconoscere all’assicurato ulteriori prestazioni in relazione agli annunciati disturbi interessanti la spalla destra.

                                  L’CO1 ha fatto valere sul tema specifico la crescita in giudicato (parziale) della decisione su opposizione del 20 febbraio 2025 a seguito della pronunzia 35.2025.22 del 14 luglio 2025.

 

Di parere opposto l’avv. RA1, a mente del quale quanto sostenuto dall’istituto assicuratore risulterebbe privo di fondamento, in quanto con la sentenza del 14 luglio 2025 il TCA avrebbe annullato totalmente la decisione su opposizione impugnata. Da qui l’impossibilità, per i disturbi alla spalla destra, di potere opporre la pretesa crescita in giudicato della decisione riguardante l’estinzione della causalità.

Egli ha poi sostenuto che gli aspetti legati alla spalla destra non erano stati oggetto della decisione esaminata dal TCA, ciò che ne impedisce in ogni caso la crescita in giudicato (doc. I).

 

                       2.3.1.  In una sentenza 9C_177/2023 del 26 marzo 2024 l’Alta Corte ha ricordato in che misura l’autorità precedente è legata a ciò che è stato definito nella sentenza di rinvio:

 

" 4.2. D'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (arrêt 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). Ainsi, la motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1). L'autorité précédente voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêt 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et les références).  

 

                                  In un’altra sentenza 8C_63/2026 del 29 giugno 2026, il TF, riferendosi alla crescita in giudicato di quanto già stabilito in una precedente sentenza, ha precisato che talvolta non basta basarsi esclusivamente sul dispositivo, ma occorre fare riferimento ai considerandi della pronuncia stessa al fine di conoscerne il senso esatto, la natura e la portata:

 

" L'autorité de la chose jugée (ou force de  chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée  (ATF 151 II 657 consid. 2.3; 150 I 195 consid. 6.3; 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l'étendue de la chose jugée  au sens matériel. Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine).”

 

                       2.3.2.  Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che l’avv. RA1 pretende la presa a carico dei disturbi alla spalla destra dell’assicurato, ritenendo che il TCA, con la sentenza di rinvio 35.2025.22 del 14 luglio 2025, abbia annullato su tutti gli aspetti la decisione su opposizione impugnata.

 

                                  Ora, come visto sopra, ai sensi della giurisprudenza federale, per conoscere il senso esatto, la natura e la portata di un dispositivo, talvolta non basta limitarsi allo stesso, ma occorre tenere conto anche dei considerandi della pronuncia e della motivazione in essa esplicitata.

 

                                  Nel caso di specie, è vero che il dispositivo della STCA 35.2025.22 del 14 luglio 2025 recita che “la decisione su opposizione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati all’CO1 per complemento istruttorio e nuova decisione”.

                                  È però altrettanto innegabile che la motivazione espressa nei considerandi della pronuncia non lasci dubbi riguardo a quali disturbi siano stati ritenuti da questo Tribunale controversi al punto da non permettere di confermare il valore probatorio dell’apprezzamento del dott. ______ e da rendere quindi imprescindibile un complemento istruttorio prima di potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni.

 

                                  Analizzando nel dettaglio la STCA 35.2025.22 del 14 luglio 2025, dal considerando 2.9. risulta che “per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’CO1 ha posto termine alle prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora presentati dall’assicurato fossero esclusivamente dovuti a fattori extra-infortunistici, oppure no.”

 

                                  L’intero considerando 2.8., a cui ha fatto esplicito rinvio il considerando 2.9. della pronuncia in discussione, riguarda esclusivamente gli aspetti legati al pollice e al polso della mano destra, senza possibilità di equivoci al riguardo.

 

                                  Dalla lettura integrale della sentenza e delle sue motivazioni risulta infatti che solo i disturbi al pollice e al polso della mano destra siano stati oggetto di controversia tra il medico assicurativo e lo specialista curante, ma non gli aspetti concernenti la spalla.

                                  Questi ultimi, benché non oggetto di specifica documentazione medico-specialistica, sono stati comunque analizzati dal dott. ______ nell’apprezzamento dell’8 aprile 2025 allegato alla risposta di causa (cfr. doc. III/1 dell’incarto 35.2025.22, nel quale il medico assicurativo ha motivato per quali ragioni i disturbi alla spalla destra siano da considerare di verosimile genesi degenerativa conseguente a usura), senza che l’insorgente abbia prodotto dei referti specialistici in grado di rimettere in discussione tali conclusioni.

 

                                  In maniera chiara ed esplicita il TCA ha indicato, ad inizio considerando 2.8., che: “chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter concludere, con la necessaria tranquillità, che al momento in cui l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora presentati dall’assicurato al polso e al pollice della mano destra non fossero (più) da ricondurre all’infortunio assicurato”.

 

                                  Proseguendo, in maniera altrettanto evidente, questo Tribunale ha esplicitato, a titolo preliminare e con l’ausilio della dottrina medica, nell’ottica di una maggiore comprensione, alcuni termini medici specifici afferenti tutti al polso e al pollice della mano.

 

                                  Subito dopo, questa Corte ha quindi esaminato la documentazione medico-specialistica agli atti, al fine di determinare se l’apprezzamento del dott. ______, sul quale si fondava la decisione su opposizione impugnata, potesse risultare pienamente probante, oppure no.

 

In tale frangente, il TCA ha reputato che, in assenza di maggiori precisazioni riguardo al pregresso intervento subito a livello del tendine estensore del I dito, risultasse prematuro concludere, come esposto dal dr. ______, che la situazione fosse “influenzata in maniera determinante dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996”.

 

Il TCA ha poi considerato che “altrettanto non chiara risulta la situazione a livello del polso destro”, esponendo le ragioni a sostegno di tale giudizio.

 

                                  In conclusione, preso atto, da un lato, delle contestazioni dello specialista della mano dott. ______ concernenti specificatamente il pollice e il polso destri e, dall’altro, l’assenza di una motivata presa di posizione riguardo al pollice e al polso della mano destra da parte del dott. ______, questo Tribunale ha stabilito come apparisse indispensabile disporre una valutazione peritale in grado di “definire quanto i disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri siano legati al trauma dell’1.03.2024 o a precedenti traumi (riferisce un intervento di tenorrafia del tendine estensore lungo del pollice) oppure a dei processi degenerativi, viste le attività professionali del paziente”, rinviando quindi gli atti all’amministrazione con lo scopo di disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) (cfr. doc. A9).

 

                                  Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale reputa che alla luce delle motivazioni della sentenza cantonale, appaia pacifico che gli aspetti poco chiari oggetto delle obiezioni del dott. ______, tali da sollevare dei dubbi riguardo alle conclusioni del dott. ______ e da imporre il rinvio degli atti all’amministrazione per ordinare una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, concernessero unicamente il pollice e il polso della mano destra.

 

                       2.3.3.  Il TCA non condivide l’opinione dell’avv. RA1 neppure nella misura in cui pretende che non possa, nel caso di specie, sussistere crescita in giudicato alcuna dell’interruzione delle prestazioni con riferimento ai disturbi alla spalla destra, visto che la decisione su opposizione del 20 febbraio 2025 non concerneva i disturbi alla spalla destra.

 

                                  Ora, con la decisione del 9 gennaio 2025 l’assicuratore infortuni aveva comunicato all’assicurato che “in base alla nuova documentazione e alla valutazione del nostro servizio medico, confermiamo che i disturbi da lei annunciati non sono più causati dall’infortunio”, motivo per il quale veniva posto termine al versamento delle prestazioni a decorrere dal 13 gennaio 2025 (doc. A6).

 

                                  Con l’opposizione del 20 gennaio 2025 l’assicurato aveva fatto valere che per l’infortunio del 1° marzo 2024, che aveva comportato un danno alla mano destra, dimostrato anche da una RM, non era ancora stato raggiunto lo stato di salute precedente all’incidente, chiedendo il riesame del caso (doc. 68).

                                  A sostegno delle proprie pretese, egli aveva trasmesso all’istituto assicuratore il referto del 21 gennaio 2025 con il quale il dott. ______, specialista in chirurgia della mano, alla luce dei disturbi altalenanti presentati dall’assicurato al pollice e al polso destro, chiedeva al medico assicurativo “di valutare eventualmente con il paziente di riaprire il caso e richiedere una valutazione a livello universitario per definire quanto i disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri siano legati al trauma” (doc. 66).

                                  Egli aveva inoltre prodotto il referto del 20 gennaio 2025 del dott. ______, medico chirurgo di medicina generale, attestante il danno alla mano destra risultante dalla RM del 6 novembre 2024 e il danno all’arto superiore destro dimostrato da un’ecografia muscolotendinea del 15 maggio 2024 (doc. 67).

                                  L’assicurato aveva poi prodotto un referto del 7 febbraio 2025, redatto dal dott. ______, concernente una prima visita ortopedica, nel quale viene consigliata un’infiltrazione con cortisone ala radiocarpica e alla TM; RMN spalla destra; valutazione chirurgo della spalla” (doc. 70).

 

                                  Con la decisione su opposizione del 20 febbraio 2025, l’assicuratore infortuni ha quindi espressamente preso posizione riguardo ai disturbi dell’assicurato, ivi compresi quelli alla spalla destra, spiegando le ragioni che l’hanno portato a stabilire la cessazione del diritto a prestazioni a decorrere dal mese di gennaio 2025, così come valutato dal proprio medico assicurativo, dott. ______, nell’apprezzamento dell’8 gennaio 2025.

                                  Dalla decisione su opposizione risulta, in effetti, che:

 

" 2. Con apprezzamento 8.1.2025 – noto all’assicurato – il dott. ______, medico assicurativo, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ribadito che, per quanto concerne il polso, l’infortunio non ha comportato nessuna lesione ma una riacutizzazione delle alterazioni riferibili alla pregressa frattura e alle conseguenti sequele artrosiche. Non è stato confermato il sospetto di una lesione del legamento scafo-lunato ipotizzato dal dott. ______. Per quanto riguarda il pollice risulta un certo deficit articolare preesistente l’infortunio preso a carico dalla CO1 che non ha modificato in maniera preponderante la situazione pregressa. L’intervento si riferisce alla situazione preesistente o comunque influenzata in modo determinante dalla stessa. Il 31.7.2024 il dott. ______ aveva attestato che il quadro evidenziato all’ecografia della spalla è indicativo per una tendinosi della cuffia generalmente dovuta a fattori degenerativi. Dopo sei mesi l’infortunio non gioca più nessun ruolo causale.

  Il rapporto del dott. ______ del 7.2.2025 prodotto a sostegno dell’opposizione non contiene nessun nuovo elemento atto a mettere in discussione la presa di posizione del medico assicurativo.” (Doc. 71, corsivo della redattrice).

 

                                  Le censure dell’avv. RA1 risultano quindi prive di fondamento.

 

                                  Alla luce del carattere degenerativo attribuito ai disturbi alla spalla destra messo in evidenza nella decisione su opposizione, sarebbe spettato all’assicurato produrre, con il ricorso o in corso di causa, la documentazione specialistica idonea a smentire quanto sostenuto dall’amministrazione.

 

                                  In ogni caso, comunque, anche qualora si volesse seguire la tesi del patrocinatore dell’insorgente, sarebbe spettato all’assicurato contestare esplicitamente l’interruzione delle prestazioni con riferimento anche ai disturbi interessanti la spalla destra, dovendo comunque presumere che gli stessi fossero stati oggetto della decisione dell’amministrazione.

                                  In tale contesto, il TCA segnala che in una sentenza 8C_720/2024 del 10 novembre 2025, citata anche dall’amministrazione con la risposta di causa, l’Alta Corte, distanziandosi dalla pronuncia dei primi giudici (i quali avevano considerato che le pretese dell’assicurato a proposito dell’assunzione delle cure dentarie fossero irricevibili, in quanto non erano state oggetto della decisione impugnata) ha evidenziato che l’amministrazione, ponendo fine alle prestazioni a partire da un determinato momento, aveva - almeno implicitamente - rifiutato di prendere a carico tali spese dentarie. Di conseguenza, con il ricorso, l’assicurato poteva rivendicarne la presa a carico.

                                  Il TF ha infatti rilevato che:

 

" Par sa décision sur opposition du 7 avril 2023, l'intimée a refusé de lui octroyer des prestations au-delà du 4 août 2015, en renonçant toutefois à exiger le remboursement des prestations versées à tort pour la période du 5 août 2015 au 31 août 2018. Ce faisant, elle a - à tout le moins implicitement - refusé de prendre en charge les frais dentaires engendrés par la chute du 16 mars 2017, lesquels, contrairement à l'intervention du 1er juin 2017, n'ont pas été couverts par l'intimée bien qu'ils aient été annoncés par le recourant. Celui-ci pouvait donc conclure, en instance cantonale, à la prise en charge de ces frais dentaires.”

 

                                  Ora, come visto sopra, nella precedente procedura, sfociata nella sentenza di rinvio 35.2025.22 del 14 luglio 2025, le contestazioni sollevate dall’insorgente, supportate da adeguate certificazioni medico-specialistiche del dott. ______, hanno riguardato unicamente il pollice e il polso della mano destra. Nessuna refertazione specialistica è stata, invece, prodotta per mettere in discussione la valutazione con la quale il medico assicurativo aveva concluso per l’origine degenerativa dei disturbi ancora presenti alla spalla destra, considerati non più in nesso causale con l’infortunio a distanza di un anno dall’evento (dal gennaio 2025).

                                  Di conseguenza, questa Corte deve concludere che l’insorgente non intendesse contestare gli aspetti relativi alla spalla destra, ma unicamente quelli riguardanti il pollice e il polso della mano destra. Pertanto, a ragione, gli stessi sono stati considerati già definitivamente chiariti tramite la decisione su opposizione cresciuta, su questo tema, in giudicato.

 

                                  Ad un analogo risultato è peraltro giunto anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo in una sentenza UV.2022.00147 del 22 agosto 2023.

                                  In quell’occasione, i giudici cantonali hanno reputato che l’assicurata non potesse considerare che l’istituto assicuratore non si fosse espresso riguardo ai suoi disturbi al ginocchio, motivo per il quale non poteva essere fatta valere la crescita in giudicato della cessazione delle prestazioni in relazione a tali aspetti. La Corte cantonale ha rilevato come, contrariamente a quanto preteso, l’assicuratore infortuni avesse nella decisione fornito sufficienti motivazioni a sostegno dell’interruzione del diritto a prestazioni, sia riguardo ai disturbi alla spalla, sia con riferimento ai problemi al ginocchio. Dato che con l’opposizione l’assicurata non aveva contestato gli aspetti relativi al ginocchio, ma unicamente quelli afferenti alla spalla, la decisione andava considerata parzialmente vincolante riguardo ai disturbi al ginocchio.

 

                            2.3.4.  In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

                          2.4.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

 

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

 

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti