Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.104

 

mm

Lugano

16 marzo 2026  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: RA2, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel luglio 2016, RI1, dipendente della ditta ______ SA di ______ in qualità di macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è stato investito da un mezzo meccanico da cantiere e ha riportato un trauma da schiacciamento della gamba destra.

 

                                  L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

                          1.2.  Il 20 settembre 2019, l’amministrazione ha emanato una decisione formale, confermata dopo opposizione, mediante la quale ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25%

 

                                  Con sentenza 35.2020.26 del 22 ottobre 2020, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2020.

 

                                  Il giudizio cantonale è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                          1.3.  Con decisione formale del 17 settembre 2025, l’CO1 ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% dal 1° ottobre 2020 e, dopo revisione d’ufficio, del 21% dal 1° luglio 2025, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 84'662 (cfr. doc. 1015).

 

                          1.4.  Il 6 ottobre 2025, l’assicuratore LAINF ha informato il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA1, che avrebbe preso a carico dopo il 1° luglio 2025 i costi del cerotto Qutenza (in ragione di un’applicazione ogni 3 mesi) ma ha rifiutato d’indennizzare l’incapacità lavorativa conseguente alla sua applicazione (cfr. doc. 1028).

 

                          1.5.  In data 20 ottobre 2025, l’avv. RA1 ha presentato un’opposizione cautelativa contro la decisione formale del 17 settembre 2025 e la comunicazione del 6 ottobre 2025 (cfr. doc. 1036).

 

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2025, l’CO1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dal rappresentante dell’assicurato (doc. 1038).

 

                          1.7.  In data 4 novembre 2025, il patrocinatore ha motivato l’opposizione contro la decisione formale del 17 settembre 2025 e la presa di posizione del 6 ottobre 2025 (cfr. doc. 1039).

 

                          1.8.  Con ricorso del 1° dicembre 2025, RI1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto in via principale che, annullata la decisione su opposizione impugnata, il reddito da valido da ritenere ai fini della determinazione del grado dell’invalidità venga stabilito in fr. 90'916.95, che l’assicuratore convenuto venga condannato a coprire i costi legati all’applicazione del cerotto Qutenza e a considerare la conseguente incapacità lavorativa (10 giorni ogni 3 mesi) nell’ambito della fissazione rendita, come pure ad assumere i costi della cura psichiatrica sino alla notifica della presa di posizione del 6 ottobre 2025, in subordine che all’CO1 venga fatto ordine di entrare nel merito delle censure sollevate con l’opposizione.

                                  Per quanto qui d’interesse, il patrocinatore ha sviluppato le considerazioni seguenti a sostegno delle proprie pretese:

 

" (…) Il primo aspetto che deve essere esaminato è a sapere se l’opposizione presentata in data 20.10.2025 sia o meno irricevibile per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 richiamato il cpv. 5 OPGA.

L’aspetto rilevante è a conoscere in che cosa consiste la decisione nel caso di specie. Se si tratti dello scritto del 17.9.2025 nel quale la CO1 si esprime sulla rendita e solo sulla rendita, oppure se la decisione sia stata completata anche dallo scritto del 6.10.2025.

Come vedremo di seguito nel merito, la decisione del 17.9.2025, che la CO1 ritiene dovesse esprimersi solo ed esclusivamente sulla rendita, nei fatti non poteva che ragionevolmente essere completata dalla decisione in punto alle cure.

Infatti, come abbiamo già avuto modo di dire, tra le cure figurava l’applicazione del Qutenza, al quale ha fatto seguito nel corso di otto anni sempre e comunque dieci giorni di inabilità al lavoro, ossia 40 giorni di inabilità al lavoro sull’arco dell’anno che corrispondono nei fatti all’11% del tempo lavorativo.

Durante il regime transitorio l’indennizzo dei giorni persi a motivo della terapia trimestrale veniva corrisposta sotto forma di indennità all’indirizzo del datore di lavoro che sua volta lo corrispondeva al lavoratore.

Ora, con l’assunzione della decisione di rendita, l’indennizzo del salario perso per delle cure che dovevano essere riconosciute per una durata indeterminata in epoca successive all’erogazione della rendita ai sensi dell’art. 21 Lainf, dovevano sicuramente essere oggetto di una valutazione nel contesto della valutazione della rendita.

In altri termini per poter decidere o meno circa l’entità della rendita si doveva gioco forza conoscere quali cure venivano o meno riconosciute nel contesto dell’art. 21 Lainf all’assicurato. Ciò valeva in particolare per quanto concerneva l’applicazione del Qutenza. Senza conoscere tale presa di posizione in punto alle cure, l’assunzione di una decisione in punto all’ammontare della rendita non era possibile. Come vedremo di seguito tale decisione aveva un importante riscontro sul salario da invalido alfine del calcolo dell’invalidità dell’assicurato.

Pertanto ritenuta la necessità di principio dell’unità della decisione e ritenuta la vicinanza delle due decisioni, che per entrambe le materie erano state preannunciate con scritto CO1 del 26.5.2025, non si può ragionevolmente prescindere dal ritenere che lo scritto del 6.10.2025 non fosse altro che il complemento di quello di cui allo scritto del 17.9.2025.

Ravvisiamo peraltro che quello del 6.10.2025 è a tutti gli effetti una decisione formale che non ha motivi di essere disgiunta da quella del 17.9.2025. Infatti nella opposizione cautelativa del 20.10.2025 si fa riferimento alle due decisioni e non soltanto a quella del 17.9.2025. come vorrebbe la CO1.

Non si comprende peraltro come si possano disgiungere le due decisioni che appaiono d’acchito connesse strutturalmente ai fini dell’oggetto da decidere l’una all’altra. Non si può decidere in punto all’ammontare della rendita se non si conoscono le cure necessarie e riconosciute ai sensi dell’art. 21 Lainf che contemplano da anni (otto) un’assenza di dieci giorni ogni tre mesi. Volerlo distinguere, come fa la CO1, è del tutto incomprensibile e non ha motivo di essere. Ma soprattutto ingenera nell’assicurato, quand’anche avvezzo nella materia, una confusione insostenibile.

L’eventuale revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA della rendita di cui alla decisione 17.9.2025 dovrebbe avvenire soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione sulla rendita e poi di quella sulle cure. Una circostanza di per sé improponibile e contraria a qualsivoglia procedura e buon senso. Tanto più che la medesima era attesa da oltre cinque anni ed i motivi per i quali la decisione sulla rendita era stata tanto procrastinata era da far risalire alla necessità di determinare le cure e l’entità di queste.

Il principio della buona fede processuale impone pertanto che le due decisioni vengano ritenute complementari ed in quanto tali un tutt’uno e che pertanto il termine per l’opposizione decorre dalla notifica del secondo dei due scritti, ossia quello del 6.10.2025.

Entro tale data l’opposizione è stata doverosamente motivata con lo scritto del 4.11.2025, sul quale la CO1 avrebbe dovuto chinarsi, ciò che invece non ha fatto. (…).” (doc. I)

 

                          1.9.  L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                        1.10.  Il 2 febbraio 2026, dopo aver sollecitato (e ottenuto) alcune proroghe del termine per le nuove prove (doc. V – doc. VIII), l’avv. RA1 ha prodotto copia della decisione formale 12 gennaio 2026, con la quale l’amministrazione ha definito il diritto alle cure dopo l’assegnazione della rendita ex art. 21 LAINF (doc. IX + allegato).

 

                        1.11.  In data 12 febbraio 2026, il patrocinatore ha versato agli atti copia dell’opposizione da lui presentata contro il provvedimento del 12 gennaio 2026 e ha domandato che la procedura dipendente dal ricorso del 1° dicembre 2025 venga sospesa nell’attesa che l’CO1 emani la decisione di propria competenza (doc. XI + allegati).

 

                                  L’assicuratore resistente si è pronunciato in proposito il 18 febbraio 2026 (doc. XIII: “(…) per quanto riguarda la richiesta tendente alla sospensione della presente procedura di ricorso l’CO1 si rimette al giudizio del Tribunale.”).

 

                                  Lo scritto dell’CO1 è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA1 (doc. XIV).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                          2.2.  Con allegato del 12 febbraio 2026, l’avv. RA1 ha postulato che la procedura dipendente dal ricorso del 1° dicembre 2025 venga sospesa, nell’attesa di conoscere l’esito dell’opposizione da lui interposta avverso la decisione formale del 12 gennaio 2026, e ciò “per non incorrere in successive decisioni incongruenti” (cfr. doc. XI).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; 119 II 386 consid. 1b; RSAS 2007 p. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

 

                                  Per le ragioni che verranno diffusamente esposte in seguito (cfr., in particolare, infra, consid. 2.9.), in concreto il rischio d’incorrere in “decisioni incongruenti” non esiste, cosicché questa Corte ritiene che i presupposti per sospendere la presente procedura non sono dati.

 

 

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  In concreto, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO1 era legittimato a dichiarare irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurato, oppure no.

 

                          2.4.  Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

 

                                  Fondandosi sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione.

                                  L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4, prima frase, OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4, seconda frase, OPGA). Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA).

                                  Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).

 

                                  La durata del termine supplementare dipende dalle circostanze concrete. Se si tratta solo della firma, dovrebbero essere sufficienti pochi giorni lavorativi. Se invece mancano le conclusioni e/o la motivazione o se queste non sono sufficientemente chiare, è opportuno concedere un termine leggermente più lungo. Lo stesso vale se la motivazione deve essere completata dopo la consultazione degli atti.

                                  L'istituto del termine supplementare non deve tuttavia eludere l'art. 40 cpv. 1 LPGA.

                                  Il TF ha ritenuto adeguato un termine di dieci giorni fissato dal tribunale cantonale per completare il ricorso (cfr. Basler Kommentar ATSG – S. Genner, art. 52 cpv. 1-3 n. 38; vedi DTF 134 V 162).

 

                          2.5.  Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza – eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto – a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale.

                                  Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).

 

                          2.6.  Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

 

                                  In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4, il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato al processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

 

                                  In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA:

 

" (…).

4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu à contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation. 

 

5. En l'occurrence, on se trouve dans une situation similaire. 

Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point. 

Le recours doit donc être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

 

Tali principi sono stati ancora recentemente confermati nelle sentenze 8C_351/2025 del 29 gennaio 2026 e 8C_351/2025 del 9 gennaio 2026 (sul tema, si vedano pure le STF 8C_318/2025 del 26 settembre 2025 consid. 3.3; 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3; 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3; 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016; cfr., inoltre, le STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5. e 35.2025.60 del 24 novembre 2025 consid. 2.9.).

 

                          2.7.  Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che il 17 settembre 2025 l’CO1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% dal 1° ottobre 2020 e, dopo revisione d’ufficio (considerata la modifica dell’esigibilità lavorativa attestata dal PD dott. ______ con apprezzamento del 18 aprile 2025 [cfr. doc. 962], che ha giustificato l’applicazione di una deduzione sociale del 10%), del 21% dal 1° luglio 2025.

                                  In quella stessa occasione, l’assicuratore ha precisato che i disturbi psichici non costituivano una conseguenza dell’infortunio del 12 luglio 2016 e che, in merito al riconoscimento della cura medica di lunga durata, RI1 sarebbe stato informato mediante comunicazione separata (cfr. doc. 1015).

 

                                  Il 6 ottobre 2025, l’amministrazione ha informato l’avv. RA1 che avrebbe continuato a prendere a carico, anche dopo il 1° luglio 2025, i costi del cerotto Qutenza (in ragione di un’applicazione ogni 3 mesi), negando tuttavia l’indennizzo dell’incapacità lavorativa conseguente alla sua applicazione (cfr. doc. 1028).

 

                                  In data 20 ottobre 2025, il patrocinatore ha interposto “formale e tempestiva opposizione cautelare avverso la vostra decisione del 17 settembre 2025 ed anche avverso alla vostra presa di posizione del 6 ottobre 2025 ed in punto alle cure che completa la decisione.” (doc. 1036).

 

                                  Il 29 ottobre 2025, l’CO1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione presentata dal rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. 1038).

 

                                  In data 4 novembre 2025, l’avv. RA1 ha motivato nel merito la propria opposizione (cfr. doc. 1039).

 

                                  Il 10 novembre 2025, l’istituto resistente ha inviato al patrocinatore uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) faccio seguito al suo scritto del 4.11.2025 per comunicarle che il Centro ______ si esprimerà non appena possibile mediante una decisione formale in merito al fatto di sapere se le condizioni per riconoscere all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità supplementare sono o meno date.

Il Centro ______ provvederà anche a riesaminare il diritto alle cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF e, se del caso, si pronuncerà anche su tale punto mediante una decisione formale.

La comunicazione del 6.10.2025 non è una decisione formale e non costituisce nemmeno un complemento della decisione del 17.9.2025 in quanto si tratta di un’altra problematica.

La decisione su opposizione del 29.10.2025 mantiene la propria validità per quanto riguarda il diritto alla rendita d’invalidità e cioè all’unico oggetto della decisione del 17.9.2025.”                   (doc. 1042)

 

                                  Con scritto del 12 novembre 2025 indirizzato all’CO1, l’avv. RA1 ha rilevato quanto segue:

 

" (…) mi riferisco all’opposizione avverso la decisione della CO1 del 17.9.2025/6.10.2025.

Quale complemento alla motivazione di cui alla mia opposizione del 14.11.2025, accludo avantutto il rapporto medico del dr. ______ del 12.11.2025, il quale conferma la necessità di dar seguito alla fisioterapia a lungo termine a favore dell’assicurato.

Vorrei si ravvisasse come il dr. ______ abbia provveduto a specificare che la fisioterapia è necessaria alfine di permettere al leso di mantenere la propria capacità al lavoro. Il medico motiva e specifica tale sua conclusione per la quale non posso che rimandarvi alla lettura del rapporto medico medesimo.

Ravviso il suo scritto del 4.11.2025 [recte: 10.11.2025, n.d.r.], nel quale afferma che quella del 6.10.2025 non è una decisione.

La circostanza mi lascia ovviamente perlomeno perplesso.

Dal medesimo scritto ravviso che il centro ______ si esprimerà in punto all’indennità per la menomazione all’integrità.

Le modalità con le quali procedete all’emanazione delle vostre decisioni nella presente fattispecie mi paiono perlomeno balzane.

In tutti i casi ritengo che l’opposizione del 4.11.2025 non sia stata evasa.” (doc. 1047)

 

                                  Pendente causa, il 12 gennaio 2026, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato il contenuto della comunicazione del 6 ottobre 2025, quindi assunzione dei costi legati all’applicazione del cerotto Qutenza (1 cerotto ogni tre mesi) e rifiuto d’indennizzare la conseguente incapacità lavorativa (cfr. doc. IX 1).

 

                                  In data 12 febbraio 2026, l’avv. RA1 si è opposto a quel provvedimento (cfr. doc. XI 2).

 

                          2.8.  Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che l’insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, al quale era stata direttamente notificata la decisione formale del 17 settembre 2025, il 20 ottobre 2025 si è cautelativamente opposto al provvedimento appena citato (cfr. doc. 1036).

                                  L’opposizione in questione, priva di ogni conclusione e motivazione, non soddisfa i requisiti fissati all’art. 10 cpv. 1 OPGA, aspetto che non è del resto nemmeno oggetto di discussione.

 

                                  Dagli atti risulta che soltanto il 4 novembre 2025, dunque ampiamente al di là della scadenza del termine legale di 30 giorni per opporsi alla decisione formale del 17 settembre 2025, l’avv. RA1 ha provveduto a motivare la propria opposizione (cfr. doc. 1039).

 

                                  A ragione l’amministrazione fa valere che non era tenuta ad assegnare al rappresentante dell’insorgente il termine previsto dall’art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare all’assenza di motivazione (cfr. doc. 1038, p. 2 s.).

                                  In effetti, la giurisprudenza federale citata al considerando 2.5. ha stabilito che, qualora la persona assicurata sia rappresentata da un avvocato o da un altro rappresentante professionalmente qualificato nella materia, la concessione di una proroga è dovuta soltanto se il mandatario professionalmente qualificato non disponga più di tempo sufficiente entro il termine legale non prorogabile dell'opposizione per motivare o integrare l’insufficiente motivazione contenuta dall’allegato iniziale, ad esempio quando è stato incaricato tardivamente, condizioni che nella presente fattispecie sono manifestamente inadempiute.

 

                                  Da questo punto di vista, la decisione dell’CO1 di dichiarare irricevibile l’opposizione presentata dal rappresentante dell’insorgente, è dunque corretta.

 

                          2.9.  Con la propria impugnativa, il rappresentante del ricorrente asserisce che il termine legale d’opposizione non avrebbe iniziato a decorrere dalla notifica della decisione formale del 17 settembre 2025 ma bensì da quella della comunicazione del 6 ottobre 2025.

                                  La motivazione da lui presentata il 4 novembre 2025 sarebbe dunque stata in realtà tempestiva.

                                  In effetti, secondo l’avv. RA1, la decisione (informale) del 6 ottobre 2025 non potrebbe essere disgiunta dal provvedimento (formale) del 17 settembre 2025, nella misura in cui, a suo avviso, “non si può decidere in punto all’ammontare della rendita se non si conoscono le cure necessarie e riconosciute ai sensi dell’art. 21 Lainf che contemplano da anni (otto) un’assenza di dieci giorni ogni tre mesi.” (doc. I).

 

                                  Tutto ben considerato, il TCA non può condividere la tesi del patrocinatore dell’assicurato.

 

                                  In questo senso, occorre considerare che, in base all’art. 19 cpv. 1, prima frase, LAINF, l’assicuratore può procedere alla definizione del diritto alla rendita d’invalidità (e a quello all’indennità per menomazione dell’integrità), al momento in cui lo stato di salute infortunistico si è stabilizzato, ovvero al momento in cui dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi un sensibile miglioramento dello stesso.

                                  Quando lo stato è stabilizzato, il grado dell’invalidità (e, quindi, l’ammontare della rendita) viene di principio determinato mediante un raffronto dei redditi conformemente al disposto dell’art. 16 LPGA.

 

                                  Nella concreta evenienza, l’avv. RA1 giustamente non pretende che da ulteriori provvedimenti terapeutici, in particolare dall’applicazione trimestrale del cerotto Qutenza, ci si sarebbe potuto attendere un miglioramento notevole delle condizioni di salute infortunistiche del ricorrente, ragione per la quale l’CO1 era legittimato a passare dal regime delle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) a far tempo dall’ottobre 2020.

 

                                  L’ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie, una volta determinata la rendita d’invalidità, è disciplinato dall’art. 21 LAINF. In quel contesto, conformemente al suo capoverso 3, una ripresa della cura medica, a seguito di ricaduta o di postumi tardivi oppure in base all’art. 21 cpv. 2 LAINF (“L’assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica”), non comporta la sospensione della rendita d’invalidità in vigore. Quest’ultima deve inizialmente essere mantenuta invariata. La revisione della rendita secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA può avere luogo soltanto al momento in cui dalla continuazione della cura medica (ripristinata) non vi è più da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico.

                                  Qualora la persona assicurata subisca, successivamente alla ripresa della cura medica, una perdita di guadagno non coperta dalla rendita, essa ha diritto (nuovamente) all’indennità giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno conseguito prima della nuova cura medica (al riguardo, cfr. Basler Kommentar UVG – A. Nabold, art. 21 n. 21 e 22 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Stante quanto precede, in concreto, pur ammettendo per ipotesi di lavoro che l’incapacità lavorativa conseguente all’applicazione del cerotto Qutenza sia giustificata, tanto da costituire una ricaduta (aspetto invero controverso, oggetto della decisione formale del 12 gennaio 2026 [cfr. doc. IX 1], che non deve essere risolto in questa sede), tale inabilità andrebbe semmai indennizzata mediante il riconoscimento d’indennità giornaliere giusta l’art. 21 cpv. 3 LAINF.

                                  L’avv. RA1 non può pertanto essere seguito laddove pretende che si sarebbe dovuto tenere conto dell’inabilità lavorativa legata all’applicazione del noto cerotto nel contesto della determinazione del diritto alla rendita, potendo essa giustificare un incremento del grado d’invalidità (cfr. doc. XI, p. 1). Secondo questo Tribunale, l’aspetto riguardante il diritto alla rendita d’invalidità (oggetto della decisione formale del 17 settembre 2025) poteva dunque essere disgiunto da quello concernente il diritto alle prestazioni sanitarie di lunga durata (oggetto della decisione formale del 12 gennaio 2026).

                                  Del resto, con la decisione formale del 17 settembre 2025, il rappresentante dell’insorgente era stato esplicitamente reso attento che il riconoscimento della cura medica dopo la definizione della pratica avrebbe fatto oggetto di una “comunicazione separata” (cfr. doc. 1015, p. 5), ragione per la quale l’avv. RA1 non era legittimato a credere in buona fede che la comunicazione del 6 ottobre 2025 avrebbe in realtà costituito il complemento della decisione del 17 settembre 2025 (con decorrenza di un nuovo termine legale di opposizione da quel momento).

 

                                  A proposito della comunicazione del 6 ottobre 2025, il TCA osserva che, diversamente da quanto sostiene il patrocinatore, essa non costituisce una decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA, soggetta a opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA.

                                  Peraltro, preso atto del disaccordo manifestato dall’avv. RA1, in data 12 gennaio 2026, l’amministrazione ha correttamente proceduto a rilasciare una decisione formale ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA (che è stata poi oggetto di opposizione), conformemente a quanto stabilisce in merito la costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 134 V 145 consid. 5, in cui la Corte federale ha statuito che se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA).

                                  Nella misura in cui l’opposizione cautelativa del 20 ottobre 2025, motivata il 4 novembre 2025, era diretta contro la comunicazione del 6 ottobre 2025, essa è irricevibile, considerata l’assenza di una decisione suscettibile di opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA.

 

                        2.10.  Sempre con il ricorso (cfr. doc. I, p. 5), l’avv. RA1 rimprovera all’istituto assicuratore di non essersi pronunciato a proposito della domanda di revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, chiesta in via subordinata con lo scritto del 4 novembre 2025 (cfr. doc. 1039: “In via subordinata si richiede che le argomentazioni avanzate nella presente opposizione in punto agli aspetti relativi allo scritto del 17.9.2025 – qualora si ritenesse dati i presupposti dell’irricevibilità della decisione del 25.10.2025 – siano oggetto di revisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 Lainf [recte: 53 cpv. 1 LPGA, n.d.r.]”).

 

                                  Con la risposta di causa, l’CO1 ha osservato in proposito che “una presa di posizione in merito alla richiesta di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA è prematura visto il presente ricorso.” (doc. III, p. 3).

 

                                  Questo Tribunale non può che condividere il parere dell’amministrazione.

 

                        2.11.  In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata, mediante la quale l’CO1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, deve essere confermata.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti