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redattrice: |
Paola Carcano, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 marzo 2025 di
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RI 1, ________
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 gennaio 2025 emanata da |
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CO 1, ________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 12 settembre 2024, la __________
ha comunicato all'CO 1 che il proprio dipendente RI 1 (assunto al 100% e per
una durata indeterminata dal 19 agosto 2024, in qualità di “responsabile e
gestione cantieri”, per un salario lordo mensile di fr. 6'900), era rimasto
vittima l’11 settembre 2024 di un infortunio presso il proprio domicilio di __________
(doc. 1 e 28).
Concretamente, egli, verso le ore 9.30, mentre stava uscendo dalla doccia, è “scivolato
e caduto all’indietro sbattendo con la schiena operata per terra” (doc. 1 e
28), riportando un trauma contusivo della colonna vertebrale (doc. 1, 7 e 60).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità (doc. 5) e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che, al momento dell’infortunio, RI 1 era già inabile al lavoro al 100% per malattia, essendosi sottoposto il 26 agosto 2024 a un intervento di “artrodesi T3-L4 per correzione scoliosi” (doc. 1 e 33). In seguito, a causa dell’insorgenza di un’infezione batterica della ferita, egli si è dovuto sottoporre, in particolare, a ulteriori operazioni (doc. 18 e 33).
A far tempo dal 1° gennaio 2025, egli ha riacquistato la piena capacità
lavorativa nella propria attività abituale (doc. 33 e 57 pag. 3 e doc. AA).
1.2. Nel frattempo - dopo avere sospeso
il versamento di ulteriori prestazioni dal 1° novembre 2024 ed aver esperito accertamenti
volti al riesame della propria responsabilità - l’CO 1, con decisione formale del
19 dicembre 2024, facendo capo al rimedio della revisione procedurale, ha
rifiutato ab initio la presa a carico dell'infortunio dell’11 settembre
2024, in quanto non sarebbe stato “provato con il grado di probabilità
preponderante che al momento dell’evento lei fosse assunto presso l’azienda __________
alle condizioni figuranti nell’annuncio di infortunio” (doc. 40, pag. 3).
In quell’occasione, l’assicuratore ha pure chiesto la restituzione delle
indennità giornaliere (fr. 8’712) e delle spese di cura (fr. 2'336.75) che
avrebbe versato a torto pari a un importo complessivo di fr. 11'048.75 (doc. 40,
pag. 4).
1.3. A seguito dell'opposizione presentata personalmente da RI 1 il 9 gennaio 2025 (doc. 57) e completata il 16 gennaio 2025 (doc. AN) dallo studio legale RA 1, il 30 gennaio 2025 (doc. B), l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione, precisando che:
" (…).
8. Quanto addotto con l'opposizione e la documentazione prodotta a sostegno non
permette di riconoscere, secondo il criterio della probabilità preponderante
almeno, che al momento dell'evento fatto valere RI 1 era alle dipendenze della __________.
9. Le deduzioni di salario che figurano sui conteggi paga non sono comprovate. Il 13.12.2024 __________ ha dichiarato che solo due persone sono registrate per la LPP. Non si tratta di RI 1. Nessun caso RI 1 è stato annunciato all'assicurazione perdita di guadagno per malattia malgrado l'operazione alla schiena effettuata il 26.8.2024. Le entrate che figurano sull'estratto di __________ sotto la voce "salario" (10.10.204 CHF 3'250.-- [stipendio settembre] e 21.10.2024 CHF 630.-- [saldo stipendio settembre] non corrispondono alle buste paga fornite. Figura poi in data 28.10.2024 un versamento di __________ di CHF 3'100.-- a titolo di acconto debito affitti __________ per affitti a Arbedo.
10. RI 1 non ha fornito un riassunto delle ore lavorative o dei programmi di
lavoro né gli indirizzi dei cantieri sui quali è stato attivo.
11. L'esistenza di un contratto di lavoro non basta per riconoscere la qualità
di lavoratore ai sensi della LAINF. La qualità di lavoratore deve essere
determinata alla luce delle circostanze economiche.
12. Appare alquanto inverosimile che un datore di lavoro assume un dipendente
per il 19.8.2024 sapendo che il 26.8.2024 e quindi a distanza di pochi giorni
dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico invasivo con una lunga
prognosi di inabilità lavorativa.
13. Riassumendo ne consegue che l'impugnata decisione deve essere confermata e
l'opposizione respinta.
a. Per completezza giova rilevare che il 15.1.2025 il dott. __________, medico
assicurativo, specialista in chirurgia, ha attestato che l'infezione batterica
non è dovuta all'infortunio dell'11.9.2024 in quanto nel rapporto di visita al
PS del 11.09.2024 veniva descritta una presenza di ferita post-op con punti di
sutura in sede. Non veniva descritta pertanto alcuna tumefazione o addirittura
un ematoma della parte colpita dalla caduta. Anche i mezzi di sintesi della
colonna vertebrale e le strutture ossee non presentavano danni oggettivabili.
Se si considera che le infezioni post operatorie in generale possono
presentarsi fino a 30 o 90 giorni dopo l'intervento, l'infezione attuale è da
attribuire all'operazione eseguita il 26.08.2024. L'infortunio non ha
comportato nessuna lesione strutturale e non gioca più alcun ruolo causale dopo
2-3 settimane.
14. Pure per completezza giova rilevare che la CO 1, se avesse assunto
l'infortunio, non avrebbe dovuto versare l'indennità giornaliera visto che
l'11.9.2024 l'assicurato era ancora inabile al lavoro per i postumi
dell'intervento. (…)” (doc. B, pag. 6 e 7)
1.4. Con tempestivo ricorso del 3 marzo 2025, RI 1, sempre rappresentato dal citato studio legale, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli vengano “riconosciute le prestazioni assicurative di legge dalla CO 1 a far tempo dall’11 settembre 2024.” (doc. I, pag. 2).
In particolare, il patrocinatore
dell’insorgente ribadisce anche in questa sede che “tra il signor RI 1 e __________
era indubitabilmente in essere un rapporto di lavoro e che non vi sono motivi
per il quale il lavoratore non dovrebbe beneficiare delle prestazioni
dell'assicuratore infortuni. Pertanto, all'Assicurato devono essere
riconosciute le indennità giornaliere a compensazione della sua incapacità
lavorativa e in nessun caso, considerato che egli non ha percepito alcuna
prestazione assicurativa, egli può essere obbligato a rimborsare un
qualsivoglia importo all'Assicurazione.” (doc. I, pag. 19 e 20), con
argomentazioni (doc. I, pag. 3-18) di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi in diritto.
A sostegno delle proprie considerazioni, egli ha prodotto svariata documentazione
(doc. B-AR) amministrativa e medica, per la maggiore parte già agli atti.
Inoltre, egli ha postulato il richiamo dell’incarto LAINF dall’CO 1, l’edizione
da parte della __________ dei “bollettini di lavoro” del suo patrocinato,
come pure dei “documenti interni circa il programma di lavoro seguiti”
dal suo assistito, l’edizione da parte dell’CO 1 della “conferma di
pagamento delle indennità giornaliere versate e relative all’infortunio
26.66494.24.8” del suo assistito, “da cui si evincono gli estremi
bancari e le date di pagamento” e, infine, l’audizione testimoniale di __________
(“collega dell’Assicurato che potrà riferire in merito alla presenza dello
stesso sui cantieri, alle mansioni svolte dai lavoratori della ditta e agli
orari di lavoro.” - doc. I, pag. 24).
1.5. Con risposta del 3 aprile 2025, l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha prodotto l’incarto LAINF relativo all’inf. no. __________ e ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Nel successivo scambio di allegati del 29 aprile e dell’8 maggio 2025, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e conclusioni (doc. VII e VIII). Il patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione amministrativa (doc. AT) di cui si dirà, per quanto occorra, in seguito.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, con la decisione formale del 19 dicembre 2024 (doc. 40), poi confermata in sede di opposizione (doc. B), l’CO 1 ha negato ab initio l’assunzione dell’infortunio dell’11 settembre 2024 e ha chiesto la restituzione delle prestazioni (indennità giornaliere e spese di cura) versate fino al 31 ottobre 2024 pari a complessivi fr. 11'048.75 (doc. 40, pag. 4).
Preliminarmente, è utile segnalare al riguardo che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
Una diversa soluzione vale in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24 agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione) (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1; sul tema, cfr. pure STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.3 e STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.4, confermata dal TF con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024; cfr. pure la STCA 35.2024.44 del 27 gennaio 2025 consid. 2.1).
Alla luce di quanto precede,
questa Corte è pertanto tenuta a esaminare se, per la via della revisione
procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, l’istituto resistente era legittimato a
negare ab initio
il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto l’11 settembre
2024, e ciò per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato che tra RI
1 e la __________ sussisteva un rapporto di lavoro e, nell’affermativa, se
poteva pretendere la restituzione delle prestazioni già corrisposte.
2.3. L'art. 53 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
L'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.5).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: THOMAS GEISER/PETER MÜNCH [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale.
È decisiva la circostanza che il
mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199
consid. 5 pag. 205; cfr. pure la STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid.
2.3 e la STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.4).
2.4. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte
sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della
legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della
legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS).
In generale, la giurisprudenza considera tale chi, a fini di lucro o di
formazione e senza dover sopportare alcun rischio economico proprio, esegue un
lavoro a lungo termine o a tempo determinato per un datore di lavoro al quale è
in una posizione più o meno subordinata. Ciò riguarda principalmente le persone
con un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 e segg. CO o che sono
soggetti a rapporti di servizio di diritto pubblico (DTF 144 V 411 consid. 4.2;
141 V 313 consid. 2.1). In caso di dubbio, la qualifica di lavoratore deve
essere determinata, caso per caso, alla luce di tutte le circostanze del caso,
in particolare per quanto riguarda l'esistenza di una prestazione di lavoro, di
un rapporto di subordinazione e di un diritto alla retribuzione in qualsiasi
forma (STF 8C_419/2022 del 6 aprile 2023 consid. 3.1; 8C_59/2022 del 6
settembre 2022 consid. 3.1 e sentenze citate). Secondo la giurisprudenza
relativa agli artt. 319 e segg. CO, gli elementi caratteristici del contratto
di lavoro sono una clausola di lavoro, un rapporto di subordinazione, una
retribuzione e un elemento di durata (DTF 148 II 426 consid. 6.3). Queste
quattro condizioni per l'esistenza di un contratto di lavoro sono cumulative
(ANNE MEIER, in: Commentaire romand, Code des obligation I, 3a ed., 2021, n. 8
ad art. 319 CO; cfr. STF 8C_500/2018 del 18 settembre 2019 consid. 3; 8C_611/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 3.1; 8C_59/2022 del 6 settembre 2022 consid. 3.1; 8C_286/2022
dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1; 8C_587/2024 e 8C_589/2024 del 25 marzo 2025 consid.
3.1).
2.5. Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021 consid. 2.3; 35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.3).
2.6. Mediante la revisione dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130 V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un migliorato coordinamento del diritto delle differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130 V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.
Per il diritto all’indennità di disoccupazione è richiesto che venga svolta, entro il termine quadro, un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1 LADI). Conformemente alla giurisprudenza, l’esercizio di un’occupazione di per sé soggetta a contribuzione è costitutivo dei periodi di contribuzione, se e nella misura in cui è stato effettivamente pagato un salario. Con l’esigenza della prova di un pagamento effettivo del salario si devono e possono impedire gli abusi, nel senso di accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore. Quale prova dell’effettivo flusso di salario bastano le ricevute dei versamenti effettuati su un conto postale o bancario di cui è titolare il lavoratore. Per quanto concerne invece i pretesi pagamenti in contanti entrano in linea di conto le quietanze di salario e le informazioni fornite dai colleghi (eventualmente sotto forma di testimonianze). Costituiscono tutt’al più degli indizi a favore del pagamento effettivo di un salario, le attestazioni del datore di lavoro, i conteggi di salario sottoscritti dal lavoratore, le dichiarazioni d’imposta, nonché le iscrizioni nel conto individuale (DTF 131 V 444 consid. 1.2 e riferimenti). Di regola, occorre fondarsi sulle registrazioni figuranti nelle distinte di salario, le quali vanno considerate corrette fino a prova del contrario (STF U 294/99 del 16 febbraio 2001 consid. 4b).
Qualora il titolare del diritto non riesca a fornire la prova dell’effettivo percepimento del salario, in particolare a fronte dell’assenza di regolari bonifici su un conto postale o bancario aperto a suo nome, se viene negato il presupposto dell’adempimento del periodo di contribuzione (minimo) ex art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l’art. 13 cpv. 1 LADI, è come se egli avesse rinunciato totalmente a una retribuzione. Una rinuncia al salario non può tuttavia essere ammessa con leggerezza. La forma del pagamento del salario è di principio libera, anche quando esso viene regolarmente pagato in contanti oppure bonificato su un conto postale o bancario indicato dal lavoratore.
È pertanto rilevante la questione di sapere se l’attività esercitata sia sufficientemente verificabile. Alla prova del pagamento effettivo del salario non può certamente essere attribuito il significato di un presupposto autonomo del diritto, ma piuttosto quello di un indizio rilevante, eventualmente decisivo nei casi problematici (ARV 2007 p. 45 consid. 2.2).
L’onere di provare che i salari sono stati effettivamente pagati, incombe alla persona assicurata (STF C 5/06 del 28 marzo 2006 consid. 2.3; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021 consid. 2.4; 35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.4).
2.7. In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile. La verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (cfr. la STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b).
2.8. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che, in base agli atti a disposizione, non risulterebbe sufficientemente dimostrato che, al momento in cui è accaduto il noto infortunio, RI 1 fosse alle dipendenze della __________ (doc. B, pag. 6).
Dal canto suo, il patrocinatore dell’insorgente, anche in questa sede, ribadisce sostanzialmente che il suo patrocinato sarebbe stato un lavoratore dipendente della __________ già a partire dal 19 agosto 2024, come risulterebbe anche dal (documento denominato) “contratto di lavoro” (doc. 28 e doc. K).
2.9.
2.9.1. Per costante giurisprudenza
federale, in linea di principio,
il giudice delle assicurazioni sociali, deve dare più peso alle prime
dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le
persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del
loro dire (cosiddette “dichiarazioni della prima ora”; cfr. STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2; STF 8C_59/2022 del 6 settembre
2022 consid. 4.2.1; STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022, consid. 4.2; STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24 aprile 2017; DTF 143 V 168 consid. 5.2.2; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF
121 V 45 consid. 2a; si vedano anche la STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025
consid. 2.10, la STCA 35.2024.13 del 20 giugno 2024, consid. 2.9.1 e la STCA
35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid. 2.10).
Nella presente fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che, in data 9 gennaio 2025, RI 1 (doc. 57) ha dichiarato quanto segue:
" (…) Sono originario di __________, da dove sono partito per lavoro verso il __________ (dal 2017 al dicembre 2022), occupandomi quale responsabile di una cava d'estrazione di calcare, usato per inerti. Quindi, al termine della vita produttiva della cava, sono rientrato in Italia, a __________, dove ho lavorato per un'azienda di cavi elettrici (__________) fino al giorno in cui ho ricevuto il contratto di lavoro per la __________ (12.02.2024).
Sono arrivato ad __________ ed ho trovato appartamento in __________, stabile in cui c'era l'ufficio della società __________ (allora la sede era ad __________ e gestita dal signor __________).
Per la __________ (ho il contratto di lavoro e le buste paga, che allego) svolgevo l'attività di rappresentante, attività che ho svolto fino al giorno dell'infortunio occorsomi il 07.04.2024 (che mi ha visto inabile fino al 21.06.2024).
In questo periodo di inabilità ho inoltrato la mia dimissione, dopo aver avuto una discussione con il titolare signor __________ sul mancato pagamento del mio stipendio e di tutte le prestazioni legate all'infortunio, sciogliendo il rapporto di lavoro con il 31.03.2024 e anche per il fatto che ero chiamato a svolgere attività fisiche nel settore della costruzione (che non conciliava con la mia salute fisica della schiena e alle gambe).
Nel frattempo, dal 01.03.2024, avevo ricevuto un mandato dal signor __________ per poter affittare dei locali siti nello stabile di sua proprietà in __________, in cui abitava anche il signor __________ (ci vive ancora oggi) e nel cui stabile era arrivato ad abitare con il 12.03.2024 il signor __________.
Con il 01.04.2024 ho formalizzato con il signor __________ il contratto di subaffitto per i locali. Io pagavo l'intero affitto ed incassavo dagli affittuari (consegno i due contratti Catef).
Ho iniziato poi subito il 01.04.2024 a lavorare per la società __________, gestita dal signor __________, che avevo avuto modo di conoscere, che mi aveva offerto l'impiego di responsabile tecnico e per la gestione dei cantieri, svolgendo lavori leggeri senza attività fisiche (ho il contratto di lavoro e le buste paga, che allego).
Lo stipendio è stato corrisposto sempre in contanti.
Il mio datore era a conoscenza del mio disturbo di salute alla schiena e pure era informato del mio imminente intervento chirurgico di correzione della scoliosi che era stato programmato da un anno e mezzo e definito per il 26.08.2024.
L'intervento è stato effettuato presso l'ospedale __________ di __________ da parte del Dr. __________ (primario ortopedia e traumatologia).
Consapevole di ciò, il signor __________ mi spediva a casa la lettera per un licenziamento in tronco (verso la metà di agosto 2024).
Tramite sindacato __________ ho contestato il licenziamento, in quanto abusivo poiché non rispettava i termini di disdetta, ragione per la quale il signor __________ mi offriva la possibilità di proseguire il mio rapporto di impiego presso l'altra società da lui gestita nel frattempo, ovvero la __________ (che era stata a lui ceduta/venduta nei mesi precedenti).
Per questo mi sono ritrovato dipendente dal 19.08.2024 con la __________
(il contratto di lavoro è già stato da me inviato alla CO 1, assieme alle buste
paga).
(…).
Mi rendo conto del fatto che, nonostante avessi prodotto certificati attestanti inabilità totale al lavoro, per via dei problemi economici e fisici, avevo intrapreso un'attività remunerata senza però chiudere l'inabilità lavorativa.
Tuttavia sottolineo che i soldi versati da CO 1, sia alla ditta __________, sia alla __________, non sono mai a me pervenuti. Come indicato sopra e dimostrato dal mio estratto conto postale, gli unici versamenti sono quei due pagamenti fatti da __________ quale "saldo" settembre 2024.” (cfr. verbale di opposizione del 9 gennaio 2025: doc. 57)
2.9.2. In questo contesto, il TCA segnala che dagli estratti del Registro di commercio del Cantone Ticino (consultati online in data 23 e 30 giugno 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3), emerge quanto segue:
1) la ditta __________ (ora “__________ in liquidazione”: di seguito: __________) di __________ (socio e gerente con firma individuale) è stata iscritta a registro di commercio il 26 settembre 2022 (con scopo: “costruzione, acquisto, vendita, amministrazione di beni immobili, prestazione di manodopera, import export di materiali edili”) con sede in __________, rispettivamente che è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura di __________ a far tempo dal 26 settembre 2024 e la procedura fallimentare è stata sospesa il 23 gennaio 2025 per mancanza di attivo dalla medesima autorità (cfr. __________);
2) la ditta __________ (ora “__________ in liquidazione”: di seguito: __________) di __________ (socio e gerente con firma individuale dal 29 maggio 2024) è stata iscritta a registro di commercio il 10 marzo 2022 (dall’allora socio e gerente con firma individuale, __________, cittadino __________, domiciliato a __________) con il seguente scopo: “L'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il noleggio, il montaggio e smontaggio di ponteggi, l'assunzione di rappresentanze di ditte operanti nel campo dei ponteggi.
La società potrà partecipare ad altre società nonché promuovere ogni altra attività atta a conseguire il raggiungimento dello scopo sociale. La società può stipulare contratti di subappalto e gestire subappaltatori. La società può esercitare tutte le attività che siano in relazione con lo scopo della società”). La sede della società è stata inizialmente in __________, poi, dal 3 giugno 2024, in __________ e dall’11 luglio 2024 in __________. La ditta è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura di __________ a far tempo dal 5 giugno 2025 (cfr. __________);
3) la ditta __________ (ora “__________ in liquidazione”: di seguito: __________) - di cui __________ è amministratore unico con firma individuale dal 3 giugno 2024 - è stata iscritta a registro di commercio il 24 dicembre 2020 (a quel tempo, l’amministratore unico con firma individuale era __________, domiciliato a __________) con il seguente scopo: “L'attività di impresa generale di costruzione, la progettazione, la costruzione in proprio e per terzi e l'attività immobiliare. Può stipulare contratti di subappalto e gestire subappaltatori, assumere la direzione lavori, realizzare lavori di sopra e sottostruttura, importare, esportare, operare la compra, la vendita di materiali edili, serramenti e cucine, partecipare ad altre società, compiere investimenti e gestire mandati. La società può acquisire, possedere e vendere beni immobili per il conseguimento dello scopo sociale. La società può esercitare tutte le attività che siano in relazione con lo scopo della società”). La sede della società è stata inizialmente c/o __________, poi, dal 3 giugno 2024, in __________ e dall’11 luglio 2024 in __________. La ditta è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura di __________ a far tempo dal 3 marzo 2025 (cfr. __________).
2.9.3. In sintesi, il TCA - fondandosi su
quanto dichiarato il 9 gennaio 2025 dall’assicurato come pure su quanto emerge
dalla restante documentazione agli atti - rileva che RI 1 è arrivato ad __________
il 12 febbraio 2024 per lavorare per la __________ (con sede in __________) di __________
e ha trovato casa in __________, stabile in cui era presente anche l’ufficio
della __________.
Per la citata ditta, RI 1 avrebbe lavorato in qualità di “rappresentante”
al 100% per un salario lordo di fr. 7'100 (cfr. documento denominato “contratto
di lavoro” - in cui viene richiamato il contratto collettivo di lavoro CCL - di
cui al doc. D; di seguito: “contratto di lavoro A”) fino al 7 aprile 2024,
allorquando è rimasto vittima di un infortunio - assunto dall’CO 1 ma non
oggetto della presente procedura - che gli ha causato un’inabilità lavorativa
fino al 21 giugno 2024.
Dato che avrebbe dovuto eseguire attività lavorative pesanti nel settore della
costruzione inadeguate al suo stato di salute e avrebbe pure avuto una
discussione con il titolare della ditta sul mancato pagamento dello stipendio e
delle prestazioni relative al sinistro del 7 aprile 2024, egli avrebbe sciolto
il rapporto di lavoro con effetto retroattivo al 31 marzo 2024 (cfr. le
affermazioni dello stesso ricorrente del 9 gennaio 2025 riportate al consid.
2.9.1).
Nel frattempo, RI 1 avrebbe anche ricevuto “dal 01.03.2024, (…) un mandato dal signor __________ per poter affittare dei locali siti nello stabile di sua proprietà in __________, in cui abitava anche il signor __________ (ci vive ancora oggi) e nel cui stabile era arrivato ad abitare con il 12.03.2024 il signor __________. Con il 01.04.2024 ho formalizzato con il signor __________ il contratto di subaffitto per i locali. Io pagavo l'intero affitto ed incassavo dagli affittuari (consegno i due contratti Catef).” (cfr. doc. 57, pag. 1).
Il contratto di locazione (doc. 55) è stato stipulato tra __________ e __________ (e __________), quale parte locatrice, e il ricorrente, quale conduttore, e ha per oggetto la mansarda di 270 mq, composta da 10 locali, e adibita ad abitazione familiare per 8 persone, ivi ubicata. Vi è poi il contratto di (sub)locazione tra il ricorrente e __________ (doc. 56).
Il TCA rileva dunque che il ricorrente si è pertanto occupato in prima persona di reperire i subaffittuari per l’appartamento di __________ (di proprietà, tra l’altro, anche di __________), dove abitava pure __________ e dove ha sublocato degli spazi abitativi a __________ al suo arrivo in Ticino, il 12 marzo 2024 (e dove hanno avuto altresì sede le 3 ditte in questione dal 3 giugno al 10 luglio 2024, poi tutte fallite tra il settembre 2024 ed il giugno 2025).
A partire dal 1° aprile 2024 l’insorgente
avrebbe lavorato al 100% per la __________, in qualità di “responsabile
tecnico e per la gestione dei cantieri”, svolgendo lavori leggeri per un
salario lordo di fr. 6'200 per 13 mensilità (cfr. documento denominato
“contratto di lavoro” - in cui viene richiamato il contratto collettivo di
lavoro CCL - di cui al doc. E, in cui è, tra l’altro, previsto un “preavviso
di 1 mese per la disdetta con un periodo di prova di 1 mese”; di seguito:
“contratto di lavoro B”) e avrebbe percepito lo stipendio in contanti (doc. 57,
pag. 2).
In seguito - e più precisamente con l’avvicinarsi dell’intervento chirurgico di
correzione della scoliosi (programmato da un anno e mezzo e definito per il 26
agosto 2024 a __________ e di cui il datore di lavoro sarebbe stato a
conoscenza, secondo quanto dichiarato il 9 gennaio 2025 dal ricorrente - cfr.
doc. 57, pag. 2) - RI 1 è stato licenziato il 10 agosto 2024, con un preavviso
di 3 giorni, per “mancanza di lavoro” (doc. G).
Il 23 agosto 2024 la Cassa
disoccupazione __________ ha informato l’insorgente che il contratto di lavoro
poteva essere disdetto “soltanto per il 30.09.2024” e che, di
conseguenza, poteva “essere sospeso temporaneamente dal diritto
all’indennità di disoccupazione, se rinuncia, senza giustificati motivi, a
rivendicare il rispetto del regolare termine di disdetta” ex art. 30 cpv. 1
lett. a LADI (doc. H).
Con messaggio di posta elettronica del 24 agosto 2024 (doc. 44), RI 1 ha
comunicato alla consulente del personale dell’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito: URC) quanto segue:
" (…) la volevo informare che ieri ho avuto l’incontro con il datore di lavoro e ha capito che ha fatto un licenziamento abusivo quindi la volevo informare che per il momento resto con la __________ nel caso cambino le cose le farò sapere.”
In risposta, la consulente dell’URC ha comunicato, sempre via mail, al ricorrente che prendeva atto di quanto precedeva e che “procedo quindi con la chiusura del caso” (doc. 44).
Con “Accordo di collaborazione” datato 16 agosto 2024 (doc. I), la __________ (nella persona di __________) e l’insorgente hanno pattuito quanto segue:
" (…) Il Signor RI 1 Nato il __________1993 a __________ residente in via __________ si dimette dalla società __________ volontariamente.
Il Signor __________ proprietario e gerente anche della società __________ assumerà il signor RI 1 presso la nuova azienda come responsabile e gestione di cantieri a partire dal giorno 19/08/2024 come da contratto proposto. (…)”
Dalla contestuale “Dichiarazione di Lavoro” - annessa al citato accordo e sottoscritta sia da __________ (per la __________) sia dall’insorgente - (doc. I) si evince quanto segue:
" lo sottoscritto __________ nato a __________ il __________1997 residente in __________ in qualità di gerente e titolare dell'azienda __________ attesto che il Sig. RI 1 residente in __________ lavora presso la nostra azienda in qualità responsabile di cantieri ha iniziato l'attività lucrativa presso la nostra azienda il 01/04/2024.”
Dalla contestuale “Dichiarazione di Lavoro” – sempre acclusa al citato
accordo e sottoscritta sia da __________ (per la __________) sia dal
ricorrente - (doc. I) si evince quanto segue:
" lo sottoscritto __________ nato a __________ il __________1997 residente in __________ in qualità di gerente e titolare dell'azienda __________ attesto che il Sig. RI 1 residente in __________ lavora presso la nostra azienda in qualità responsabile di cantieri ha iniziato l'attività lucrativa presso la nostra azienda il 19/08/2024.”
Il documento denominato “contratto di lavoro” di cui al doc. 28 e K (di seguito: “contratto di lavoro C”), sottoscritto sia da __________ (per la __________) sia dall’insorgente, prevede quanto segue:
" (…). Funzione: responsabile e gestione cantieri; Grado di attività: 100% a tempo indeterminato; Salario lordo mensile: 6'900.00 CHF; Inizio attività: 19/08/2024; Preavviso/Disdetta: ////; Periodo di Prova: ////; il regolamento di lavoro costituisce parte integrante del presente contratto di lavoro. Sottoscrivendo il presente contratto le parti ne riconoscono il contenuto, per tutto quanto non sia previsto fanno stato le clausole del codice delle obbligazioni (CO).”
Ora, sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta evidente che le attività professionali delle persone coinvolte come pure delle rispettive società (__________, __________ e __________) sono strettamente interconnesse e si sono concentrate nei due stabili ubicati in __________.
2.10. Ciò premesso, dalle tavole
processuali emerge pure che, in data 25 ottobre 2024 (doc. 16 e S), l’CO 1 ha
chiesto alla __________ di fornirle una serie di documenti, e meglio:
" 1. Contratto di lavoro
2. Conteggi di salario (fogli/buste paga) dall'assunzione
3. Suoi rapporti di lavoro (bollettini ore lavorate o riassunto mensile) dall'assunzione
4. Suo programma di lavoro dall'assunzione (lavori da svolgere / nomi e indirizzi cantieri)
5. Estratti conto banca/posta o giustificativo del versamento del salario
6. Attestato di copertura presso istituto di previdenza (LPP) della persona infortunata
7. Questionario per dipendenti assoggettati alle imposte alla fonte
8. Permesso di soggiorno/di lavoro
9. Ev. decisione della cassa di compensazione per il diritto agli assegni familiari
10. Nome, numero polizza/contratto del vostro assicuratore perdita di salario malattia.
11. Una copia dei conteggi d'indennità giornaliera per malattia.”
Questa comunicazione è stata indirizzata in __________ (Posta A Plus), con
copia per conoscenza a RI 1 (doc. 16), al quale l’amministrazione ha pure comunicato
che avrebbe rivalutato il diritto alle prestazioni dopo avere ricevuto la
documentazione richiesta al datore di lavoro (doc. 15).
Il 15 novembre 2024, l’CO 1 ha inviato la richiesta di documentazione - nel frattempo ritornatagli dalla Posta con la dicitura “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” (doc. 20) - in __________ (doc. 22).
Nei giorni successivi il ricorrente ha informato l’amministrazione che __________
non si sarebbe più trovato in Svizzera e che sarebbe stato irreperibile,
rispettivamente che in ditta non vi sarebbe stato più nessuno che avrebbe
potuto evadere la richiesta e che lui stesso avrebbe trasmesso tutta la
documentazione a sua disposizione (vedi note telefoniche di cui ai doc. 23, 24
e 26).
Al riguardo il TCA osserva che __________ risulta essere partito il 30
settembre 2024 da __________ per una destinazione sconosciuta (come si evince
dal sistema informatico MOV POP, consultato nel giugno 2025).
Con raccomandata datata 22 novembre 2024 (spedita il 25 e ricevuta il 28 novembre 2024), RI 1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" Buongiorno come già discusso nei giorni scorsi non ho la possibilità di recuperarvi tutti i documenti da voi richiesti al mio datore di lavoro, ho già spiegato che l'unico contatto telefonico che sono riuscito ad avere con lui è stato quello che mi ha riferito che per il momento le attività sono ferme perché gli hanno revocato il permesso di soggiorno svizzero io sono qui a chiedervi la possibilità di prendermi in carico visto che ho una famiglia da mantenere e ho tante spese le allego anche le mie buste paga il mio contratto di lavoro e l'estratto conto dei bonifici ricevuti dal mio datore di lavoro (…).” (doc. 27)
Con scritto del 3 dicembre 2024 (doc. 32), l’CO 1 ha comunicato quanto segue al ricorrente:
" Facciamo
riferimento alla situazione che la vede in relazione con la nostra istituzione.
Con la notifica di infortunio scritta il 12.09.2024 ci veniva annunciato
l'infortunio capitatole al suo domicilio il giorno 11.09.2024.
Dalla stessa notifica rileviamo che lei era stato assunto il 19.08.2024 dalla società __________ e che l'ultimo giorno lavorato prima dell'evento infortunistico era il 26.08.2024, ore 14:00, in quanto era stato poi sottoposto ad un intervento (chirurgico) alla schiena.
Abbiamo scritto al suo datore di lavoro per ottenere della documentazione, trasmettendole una copia della nostra lettera, ma dallo stesso nulla finora ci è pervenuto.
Confermiamo però la ricezione dei documenti che invece lei ci ha trasmesso (una pagina del contratto di lavoro, tre pagine per le buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2024).
La responsabilità nel trasmettere le informazioni non è una prerogativa esclusiva del datore di lavoro. Infatti, molte tra le richieste formulate nella citata lettera al datore di lavoro possono trovare un riscontro concreto anche presso di lei. In particolare si fa riferimento a quanto domandato ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Per dare un riscontro alle domande 10 e 11 possono già essere d'aiuto i certificati attestanti l'inabilità lavorativa conseguente all'intervento alla schiena.
(…).
Approfittiamo del fatto che siamo a scriverle per rammentarle
anche quanto domandato al suo precedente datore di lavoro (la ditta __________)
in giugno ed in ottobre (pure ha ricevuto una copia di quelle lettere), in
merito all'evento infortunistico che sarebbe capitato il 07.04.2024 (n. pratica
24.46659.24.6).
Fino ad oggi a quelle lettere non ha fatto seguito alcuna reazione, sia dal
datore di lavoro, sia da parte sua. La invitiamo a dar prova di collaborazione,
impegnandosi nella raccolta e trasmissione dei diversi documenti richiesti,
poiché, in caso di mancata collaborazione è data la possibilità
all'assicuratore di chiudere l'indagine e decidere di trattare il caso nel modo
che più ritiene essere indicato.
Per le due situazioni simili che la vedono coinvolta, citate nelle righe sopra, la informiamo che, nell'ambito del diritto di essere sentiti, le viene accordato tempo fino al 23.12.2024 per trasmetterci, per iscritto e debitamente firmato, le sue osservazioni/spiegazioni o giustificazioni in merito a tutti gli elementi mancanti di cui sopra, rispettivamente per ricercare e produrre la necessaria documentazione mancante.
Una volta scaduto il termine, prenderemo una posizione formale. Nel frattempo, non potrà essere erogata alcuna prestazione.” (doc. 32; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
In corso di procedura amministrativa,
RI 1 ha trasmesso all’CO 1 il “contratto di lavoro C” (già riportato
integralmente al consid. 2.9.3), il proprio permesso di soggiorno (doc. 34), i
conteggi salariali per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024 (doc. 45) e
gli estratti conto relativi ai mesi febbraio-dicembre 2024 (doc. 51).
In data 8 dicembre 2024 egli ha inoltre comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) sono qui a scrivervi per rispondere ad alcune domande della lettera ricevuta per mail inviata al mio datore di lavoro e per aiutarvi a capire la situazione del mio infortunio dell'11/09/2024 N° __________
Punto N°1 Contratto di lavoro = ho già inviato una copia del mio contratto di lavoro avendo solo quella pagina non ci sono altre pagine
Punto N°2 Conteggio salario = ho già inviato le buste paghe che sono in possesso
Punto N°3 Suoi rapporti di lavoro = Purtroppo non riesco a recuperare queste informazioni visto che i bollettini venivano lasciati in azienda dopo la giornata lavorativa
Punto N°4 Suo programma di lavoro = Purtroppo non esistono programmi di lavoro cartacei il mio datore di lavoro mi dava indicazioni di cosa ogni giorno prima dell'inizio della giornata lavorativa
Punto N° 5 Estratto conto banca = ho già inviato per mail i pagamenti ricevuti dalla società __________
Punto N°6 Attestato di copertura presso istituto di previdenza (LPP) = Purtroppo non ho sicurezza di questa cosa ma sono riuscito solo a capire l'azienda assicurativa credo che sia la __________ che lunedì 09/12/2024 chiamerò personalmente per capire se mi è stata versata l'LPP visto che è un mio diritto
Punto N°7 =Questionario dipendenti assoggettati alle imposte alla fonte = Purtroppo non sono in possesso di questo documento se mi sa dare indicazioni di come posso fare per recuperarlo sono a vostra completa disposizione
Punto N° 8 = Permesso di soggiorno = ho già provveduto a mandarvi il mio permesso di soggiorno
Punto N° 9 = Decisione della cassa di compensazione per assegno familiare= Ad oggi 08/12/24 non ho avuto ancora risposta riguardo agli assegni familiari
Punto N° 10 = Numero/polizza contratto per perdita di salario = So che è assicurato con la società __________ ma polizza e contratto non ne sono a conoscenza
Punto N° 11 = lo personalmente ho dichiarato alla mia azienda la programmazione del mio intervento chirurgico del 26/08/24 poi non so se il mio datore di lavoro ha provveduto a dichiarami alla malattia tralasciando la sfortuna che dopo sono scivolato in doccia e sono andato in infortunio ma purtroppo non ne sono minimamente a conoscenza se lui abbia dichiarato alla società assicurativa la mia malattia
P.S. Volevo chiedervi gentilmente in attesa di una vostra risposta che sia nel modo positivo o negativo di mettermi in diritta di come comportarmi verso la mia azienda visto che sono in grave difficoltà sia fisicamente che economicamente avendo una famiglia da mantenere e figli, capisco bene anche la vostra posizione ma io quello che potevo racimolare fra informazioni e documenti l'ho fatto purtroppo da quando sono arrivato in Svizzera ho trovato 2 datori che mi hanno rovinato invece di migliorare la mia prospettiva di vita sono qui a chiedervi con gentilezza se ci sia un’alternativa visto che io non sono cosi informato su tante cose, resto in attesa di una vostra risposta spero vivamente di aver soddisfatto le vostre domande visto che sono inabile al lavoro per il momento fino al 06/01/2024 per la mia cura antibiotica e per l'infezione che persiste ancora nel mio corpo come da referto medico inviato dall'ospedale di __________. (…)”
2.11. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che, dall’insieme della documentazione agli atti attentamente vagliata, emergono degli elementi che destano delle perplessità tali per cui risulta poco plausibile che l’insorgente, al momento del sinistro in esame, fosse alle dipendenze della __________. In particolare, nel dettaglio va evidenziato quanto segue.
2.12. Periodo dal 1° al 31 agosto 2024.
2.12.1. Il TCA rileva innanzitutto che già
il preteso “passaggio” di RI 1 dalla ditta __________ (di __________) alla __________
(di cui lo stesso __________ è amministratore unico con firma individuale)
presenta più di una criticità.
In effetti, come già riportato nel dettaglio al consid. 2.9.3, nelle settimane
immediatamente precedenti l’operazione alla schiena del 26 agosto 2024, per la
precisione il 10 agosto 2024, __________ ha disdetto “per mancanza di lavoro”
il contratto di lavoro con l’insorgente, il quale si è annunciato alla Cassa di
disoccupazione __________, la quale lo ha reso attento il 23 agosto 2024 che se
avesse rinunciato a rivendicare il rispetto del termine regolare di disdetta,
era passibile di una penalità. Il 24 agosto 2024 il ricorrente ha comunicato
alla consulente URC che aveva avuto il “giorno prima” un incontro con __________
che aveva capito che il licenziamento era abusivo e che, pertanto, “per il
momento resto con la __________”. Il 16 agosto 2024, __________ e il
ricorrente si sarebbero “accordati” per lo scioglimento del rapporto di
lavoro con la __________ e per l’assunzione da parte della __________ a contare
dal 19 agosto 2024.
A questo proposito, il TCA
constata che lo scritto dell’__________ è datato (venerdì) 23 agosto 2024 e che
il messaggio di posta elettronica inviato dal ricorrente alla consulente
dell’URC è del (sabato) 24 agosto 2024 e si riferisce ad un incontro avvenuto
con __________ il giorno prima (ovvero il - venerdì - 23 agosto 2024) mentre
l’operazione in Italia ha avuto luogo (lunedì) 26 agosto 2024.
Secondo questa Corte già queste circostanze, di per sé stesse, sono tali da rendere poco plausibile che l’insorgente fosse alle dipendenze della __________ rispettivamente abbia iniziato a lavorare per il (preteso) datore di lavoro, già a partire da (lunedì) 19 agosto 2024. Di conseguenza, il valore probatorio dell’“Accordo di collaborazione” come pure del conseguente “contratto di lavoro C” datato (venerdì) 16 agosto 2024 (con inizio dell’attività lucrativa - lunedì - 19 agosto 2024) di cui al doc. I deve essere valutato con estrema prudenza (cfr., a tal proposito, anche la STF 8C_59/2022 del 6 settembre 2022).
2.12.2. Vi sono delle criticità anche per quanto riguarda lo “stipendio” che il ricorrente asserisce di avere percepito per il mese di agosto da parte della __________ (suo datore di lavoro fino al 18 agosto 2024), rispettivamente della __________ - (preteso) datore di lavoro dal 19 agosto 2024.
Agli atti figura sia il conteggio di salario per il mese di agosto 2024 (31 giorni) della __________ per fr. 5'179.48 netti (cfr. doc. 53 pag. 4) sia quello della __________ (10 giorni lavorativi dal 19 al 30 agosto 2024) per fr. 2'614.82 netti (cfr. doc. 29, pag. 1).
Dal primo si evince, tra l’altro, quanto segue:
- “Salario lordo”: fr. 6'200.00
- “Totale trattenute”: fr. 1'029.52 (Voci: Contributo AVS/AI/IPG 5.30%; Contributo AD 1.10%; CO 1 1.76%; IGM Malattia 1.35%; Contributo professionale 1%; Contributo PEAN 1.75%; LPP Fisso 4.20%);
- “Totale netto”: fr.
5'179.48;
Dal secondo si evince, tra l’altro, quanto segue:
- “Salario lordo”: fr. 3'130.00
- “Totale trattenute”: fr. 515.18 (Voci: Contributo AVS/AI/IPG 5.30%; Contributo AD 1.10%; CO 1 1.76%; IGM Malattia 1.35%; Contributo professionale 1%; Contributo PEAN 1.75%; LPP Fisso 4.20%);
- “Totale netto”: fr.
2'614.82;
Tuttavia, il TCA non può esimersi dal sottolineare che dagli estratti del conto
postale dell'insorgente (doc. 51 e AL), non risulta - tra agosto e dicembre
2024 - alcun bonifico di stipendio da parte della __________ e/o della __________
(ambedue, come già visto, riconducibili a __________) riferito al mese di
agosto 2024.
Questo Tribunale non ignora che, sul citato conteggio della RU Sagl, è stato
(dattilo)scritto che l’importo di fr. 5'179.48 sarebbe stato pagato “tramite
assegno bancario” (cfr. doc. 53, pag. 4). Tuttavia, trattandosi di una
somma di una certa rilevanza, appare poco verosimile che l’insorgente non lo
abbia depositato (almeno parzialmente) su un conto bancario o postale
(eventualmente anche diverso da quello risultante agli atti) e non disponga
pertanto della relativa ricevuta.
Questo Tribunale non ignora neppure che sul citato conteggio della __________ è stato (dattilo)scritto che l’importo di fr. 2'614.82 netti sarebbe stato “PAGATO IN CONTANTI” (cfr. doc. 29, pag. 1). Tuttavia, a questo proposito, giova ricordare che l’art. 47 cpv. 2 del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (2023-2025; consultato nel giugno 2025 sul sito: https://unia.ch/fileadmin/user_upload/Beruf-Branchen/Bauhauptgewerbe/CNM-edilizia-principale-2023-25.pdf) vieta il pagamento in contanti, prevedendo che la retribuzione venga corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto (cfr., inoltre, le STCA 35.2021.32 del 6 dicembre 2021 consid. 2.7. e 35.2023.34 del 26 giugno 2024 consid. 2.7.).
Stante quanto precede, la prova dell’effettivo pagamento del salario del mese di agosto da parte della __________ (suo datore di lavoro fino al 18 agosto 2024) rispettivamente della __________ - (preteso) datore di lavoro dal 19 agosto 2024 - (ad esempio, mediante l’estratto conto bancario o postale; cfr., sul tema, STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018; 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con la STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid. 2.4.; 35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.7), non è in realtà mai stata fornita.
2.13. Periodo dal 19 agosto al 31 ottobre 2024.
2.13.1. Per quanto riguarda specificatamente la __________, oltre a quanto già indicato al consid. 2.12.1 e 2.12.2, va rilevato che dagli atti emergono ulteriori elementi che contribuiscono a rendere inverosimile l’esistenza di un rapporto di lavoro tra RI 1 e la società in questione al momento dell’infortunio assicurato.
2.13.2. Anche in questo caso non è mai stata fornita la prova dell’effettivo pagamento dei salari da parte della __________.
Nell’incarto figurano i conteggi
d’indennità giornaliera del 2 ottobre (fr. 5'082 per il periodo 11 settembre -
11 ottobre 2024, tenuto conto del periodo di carenza di 3 giorni) e del 16
ottobre 2024 (fr. 3'630 per il periodo 12-31 ottobre 2024) - per complessivi
fr. 8'712 - dell’CO 1 alla __________, con l’avvertenza che nei giorni a
seguire avrebbe proceduto al relativo versamento sul conto della citata ditta
(doc. W e doc. Z).
Dal conteggio di salario del 3 ottobre 2024 della __________ relativo al mese
di settembre 2024 (doc. 29, pag. 3), si evince quanto segue:
- “Salario lordo”: fr. 6'900
- “Totale trattenute”: fr. 1'135.74 (Voci: Contributo AVS/AI/IPG 5.30%;
Contributo AD 1.10%; CO 1 1.76%; IGM Malattia 1.35%; Contributo professionale
1%; Contributo PEAN 1.75%; LPP Fisso 4.20%);
- “Totale netto”: fr. 5'764.26;
- “CO 1 Infortunio 80%”: fr. 4'611.40;
- “Recupero acconto dati in contanti”: fr. 730;
- “T.O.T. Versamento”: fr. 3'880.
Nei giorni successivi al ricevimento dei suddetti importi, la FP SA ha effettuato 3 pagamenti a RI 1 (risultanti dai citati estratti del conto postale dell'insorgente: doc. 51, pag. 27, 32 e 36 e AL) e più precisamente:
1) fr. 3'250 “Stipendio Settembre” (10 ottobre 2024);
2) fr. 630 “Stipendio Settembre Saldo” (21 ottobre 2024);
3) fr. 3'100 “Acconto su
debiti affitto __________ per affitti __________” (28 ottobre 2024).
Dal conteggio di salario del 3 novembre 2025 della __________ relativo al mese
di ottobre 2024 (doc. 29, pag. 2), emerge quanto segue:
- “Salario lordo”: fr. 6'900
- “Totale trattenute”: fr.
1'135.74” (Voci: Contributo AVS/AI/IPG 5.30%; Contributo AD 1.10%; CO 1 1.76%;
IGM Malattia 1.35%; Contributo professionale 1%; Contributo PEAN 1.75%; LPP
Fisso 4.20%);
- “Totale netto”: fr. 5'764.26;
- “CO 1 Infortunio 80%”: fr. 4'611.40.
Il 16 ottobre 2024, __________ ha comunicato all’CO 1 di versare l’indennità giornaliera LAINF direttamente sul conto dell’insorgente (cfr. messaggio di posta elettronica di cui al doc. 13).
Il 22 ottobre 2024 l’CO 1 ha comunicato al ricorrente che, fino al 31 ottobre 2024, le indennità giornaliere erano già state pagate alla __________ (doc. 14).
Dai noti estratti del conto postale dell'insorgente (doc. 51), non risultano altri bonifici da parte della __________, successivi ai tre anzidetti del mese di ottobre 2024.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la __________ si sia di fatto limitata a riversare al ricorrente - per di più soltanto in parte (tramite i due citati bonifici per complessivi fr. 3’880) - le indennità giornaliere da essa percepite dall’CO 1. Il TCA non ignora le causali che figurano sui due citati pagamenti - e meglio “Stipendio Settembre” e “Stipendio Settembre Saldo” - ma ritiene che di per sé esse non consentano di giungere a una diversa conclusione, suggerendo piuttosto che si trattasse di un modo per distinguere tali versamenti da quello successivo di fr. 3'100, destinato a (parzialmente) coprire le pigioni ancora scoperte dovute da __________ al ricorrente (vedi contratto di sub-locazione di cui al doc. 56: cfr. consid. 2.9.1).
Ora, il (parziale) riversamento delle indennità giornaliere da parte della __________ al ricorrente non è atto a comprovare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la __________ e RI 1.
Da notare che, in ambito LAINF, con sentenza 35.2023.13 del 14 agosto 2023, confermata dall’Alta Corte con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024, questo Tribunale, in considerazione della portata del principio inquisitorio e dell’obbligo di collaborazione delle parti all’istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), nonché del grado di prova della verosimiglianza preponderante applicabile alla fattispecie (DTF 138 V 218, consid. 6), aveva confermato l’agire dell’assicuratore convenuto, il quale aveva revocato, per la via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso relativo a un infortunio occorso nell’agosto 2019, negando ab initio la copertura assicurativa, per il motivo che non era sufficientemente dimostrato che al momento di quell’evento l’assicurato fosse un lavoratore dipendente della ditta in questione. In quel caso, l’insorgente, nonostante ne avesse avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, non aveva prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la ditta in questione, suo preteso datore di lavoro. In quel contesto, il TCA aveva pure sottolineato che quella documentazione era stata richiesta dall’assicuratore già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito (cfr. pure la STCA 35.2024.44 del 27 gennaio 2025, consid. 2.4).
Il TCA non ignora che, con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’insorgente ha evidenziato che, per il suo tramite, il suo cliente “si è attivato per procedere nei confronti della ditta al fine di riscuotere quanto dovuto” (doc. I, pag. 6) dalla ditta __________, “adottando le misure necessarie” (doc. I pag. 13) e ha pure prodotto copia delle lettere inviate il 24 gennaio, il 4 febbraio e l’11 febbraio 2025 alla __________, all’attenzione di __________, in __________ (doc. AA) e della domanda di esecuzione 25 febbraio 2025 nei confronti della citata ditta per un credito di “24'937.97 Fr. oltre interessi al 5%, dal 01.09.2024” (“motivo del credito: Contratto di lavoro del 19.08.2024 (salari scoperti e prestazioni LAINF non versate al lavoratore)” (doc. AB). Tuttavia anche questa circostanza - alla luce delle numerose incongruenze risultanti già da un esame della documentazione a disposizione (cfr. consid. 2.12.1, 2.12.2 e 2.13.2-2.13.4) non è atta a comprovare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la __________ e il ricorrente e/o di un diritto al salario.
2.13.3. In data 13 dicembre 2024, la __________
(presso la quale la __________ era assicurata contro la perdita di guadagno per
malattia) ha comunicato all’CO 1 di non avere ricevuto alcun annuncio in
relazione al noto intervento del 26 agosto 2024 di RI 1 e alla conseguente sua
inabilità lavorativa (per malattia), rispettivamente che la polizza era
comunque stata sospesa per il mancato pagamento dei premi a contare dal
settembre 2024 (cfr. nota telefonica di cui al doc. 38).
Sempre in data 13 dicembre 2024, la __________ (istituto di previdenza LPP a
cui era affiliata la __________) ha informato l’assicuratore resistente che la
relativa polizza era ancora attiva e che erano registrate soltanto due persone
che però non erano né l’insorgente né __________ (cfr. nota telefonica di cui
al doc. 38).
Il ricorrente non è stato in grado di versare agli atti neppure una copia del “regolamento
di lavoro” che, tra l’altro, nel “contratto di lavoro B”, sottoscritto sia
da __________ (per la __________) sia da lui stesso, viene definito quale parte
integrante del medesimo e avrebbe pure rappresentato, stando a quanto indicato
dal rappresentante del ricorrente (cfr.: doc. I, pag. 12), il suo mansionario.
L’insorgente non ha saputo neppure produrre copia del formulario per l’imposta
alla fonte che avrebbe dovuto compilare per il suo (preteso) datore di lavoro,
né copia della domanda per gli assegni famigliari.
Inoltre, pur considerando la brevità del periodo (da lunedì 19 a venerdì 23
agosto 2024) in cui il ricorrente avrebbe lavorato per la __________ prima del
noto intervento chirurgico, appare parimenti poco plausibile che, in seno ad una
società come quella in discussione (attiva nell’ambito dell’edilizia e con un ampio
scopo sociale), non siano stati allestiti dei rapporti di lavoro (agenda,
programmi di lavoro), per il motivo che il (preteso) datore di lavoro avrebbe
fornito quotidianamente - ogni mattina, prima dell’inizio della giornata
lavorativa - le istruzioni sulle diverse attività da eseguire, mentre sarebbero
invece stati allestiti i bollettini di lavoro che però venivano lasciati in
azienda al termine della giornata (doc. 35, pag. 2 e doc. I, pag. 13 e 14; sul
mancato allestimento dei rapporti di lavoro, rispettivamente degli
ordini/bollettini di cantiere/resoconti dettagliati delle ore lavorate, ecc.,
cfr. la STF 8C_790/2018 dell’8 maggio 2019 consid. 4.5; si veda pure la STCA
35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.7.).
Anche questi elementi portano a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. la STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che RI 1, al momento dell’infortunio in disamina, non fosse alle dipendenze della __________.
In questo contesto, giova qui ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema, tra le tante, STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017 consid. 2.7. e rinvii ivi citati; 32.2017.83 del 22 febbraio 2018 consid. 2.6.; 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.8.5. e rinvii ivi citati; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.5.; 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.10.5.; 35.2021.64 del 6 dicembre 2021 consid. 2.5.5.; 35.2023.95 del 18 marzo 2024 consid. 2.10 e 35.2024.42 del 12 agosto 2024, consid. 2.9).
È inoltre utile segnalare che il TF ha ritenuto poco convincente
l’argomentazione di un assicurato che riteneva che non potesse essere da lui
pretesa la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro mediante
documentazione scritta, rispettivamente non ha ritenuto fondata l’obiezione (più
volte ribadita anche nel caso di specie dal patrocinatore del ricorrente, in
particolare nel doc. I) secondo cui per gli aspetti relativi alle assicurazioni
sociali, la competenza sarebbe del datore di lavoro e non del dipendente (cfr.
la STF 8C_769/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 3.2 e 5.2; cfr. pure, la STCA
35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.7).
L’Alta Corte ha pure ritenuto poco convincente l’argomentazione di un assicurato che asseriva di non essere stato in grado di produrre i documenti richiesti per dimostrare il suo status di dipendente, in ragione del fallimento della ditta per la quale avrebbe lavorato (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 6.3).
Il TCA segnala anche la STF 8C_603/2024 del 26 maggio 2025 in cui l’Alta Corte, al consid. 5.4, non ha ritenuto fondata l’obiezione della ditta A. AG secondo la quale il tribunale cantonale le avrebbe ingiustamente imposto un obbligo di verificare il corretto pagamento dei premi e dei contributi previdenziali della CO 1 da parte dei suoi subappaltatori (ditte B. AG e C. AG). Il TF ha ritenuto che la Corte cantonale non aveva qualificato l’omessa verifica quale obbligo di legge autonomo bensì l’aveva valutata come un'ulteriore indicazione nel contesto della sua attività di accertamento dei fatti, che, nel suo complesso, corroborava l'ipotesi di un’elusione dell'obbligo contributivo da parte della ditta A. AG.
Da ultimo, secondo una costante giurisprudenza federale, è conforme al diritto negare l'esistenza di un rapporto di lavoro in presenza di numerose contraddizioni e incongruenze, in particolare quando mancano documenti giustificativi o estratti conto bancari attestanti il pagamento di un salario, non è stato effettuato alcun versamento al fondo di compensazione, le dichiarazioni dei redditi non menzionano un salario e, inoltre, non è stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte (cfr. la già citata STF 8C_769/2016 consid. 5; si vedano inoltre le STF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 7.3, pubblicata in: SVR 2020 UV n. 22 pag. 85; 8C_57/2019 del 1° aprile 2019 consid. 4.2.5; 8C_790/2018 dell'8 maggio 2019 consid. 4.3, pubblicata in: SVR 2019 UV n° 39 p. 145; 8C_286/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 3.2).
2.13.4. Oltre quanto già evidenziato al
consid. 2.12.1 e 2.12.2, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare che sussistono
delle incongruenze anche per quanto concerne le attività che RI 1 avrebbe
svolto nella settimana dal 19 al 23 agosto 2024.
In effetti, egli sarebbe stato
assunto dalla __________ in qualità di “responsabile e gestione cantieri”,
non è però dato sapere quale fosse il suo mansionario e neppure se vi sarebbero
stati agenda e/o programmi di lavoro, in quanto avrebbe ricevuto le indicazioni
su cosa fare giornalmente alla mattina, prima di iniziare a lavorare (cfr.
consid. 2.13.3).
Inoltre, la generica indicazione del patrocinatore secondo la quale il
ricorrente avrebbe supervisionato e controllato i vari cantieri e, in mancanza
di personale, avrebbe pure svolto la funzione di operaio (aspetto quest’ultimo
che appare invero poco credibile, considerato come egli, da lì a pochi giorni,
si sarebbe dovuto sottoporre al noto intervento alla schiena, tanto più che,
come da lui stesso dichiarato il 9 gennaio 2025, già ai tempi in cui avrebbe
lavorato per __________, egli si sarebbe visto costretto a sciogliere
l’asserito rapporto di lavoro “anche per il fatto che ero chiamato a
svolgere attività fisiche nel settore della costruzione (che non conciliava con
la mia salute fisica della schiena e alla gambe).”, la semplice indicazione
di alcune sedi di cantiere (__________ - di cui si è già detto al consid. 2.8.3
- __________ e __________; tutte indicate per la prima volta davanti al TCA - cfr.
doc. I, pag. 14), come pure le generiche menzioni di “ripristino e
rifacimento di un prato” ad __________, rispettivamente di “posa di un
parquet” a __________ (anche queste indicate per la prima volta in sede
giudiziaria - cfr. doc. I, pag. 14) e l’assenza d’indicazioni per il cantiere
di __________ (cfr. doc. I, pag. 14), non forniscono alcuna informazione precisa
sulle attività che avrebbe svolto durante il periodo in cui avrebbe lavorato
per la __________.
Infine, anche le fotografie di cui al doc. AQ non forniscono la prova che egli avrebbe effettivamente lavorato da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2024 per la __________ e, alla luce delle tante incoerenze che sono emerse dalle tavole processuali, devono in ogni caso essere valutate con estrema prudenza.
2.13.5. Alla luce di quanto dettagliatamente esposto ai considerandi precedenti (cfr., in particolare, 2.12.1, 2.12.2, 2.13.2, 2.13.3 e 2.13.4), questa Corte non ritiene dunque dimostrato che, al momento del sinistro, l’insorgente si trovava alle dipendenze della ditta __________. In assenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui è avvenuto l’infortunio (11 settembre 2024), il ricorrente non ha dunque diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
A titolo di confronto, il TCA segnala la STF 8C_286/2022 dell’11 gennaio 2023, riguardante il caso di un assicurato che pretendeva essere stato dipendente di una ditta attiva nel ramo delle costruzioni metalliche a far tempo dal 9 marzo 2020, caduto da una scala il 12 marzo 2020. In quel caso, la ditta aveva prodotto all’assicuratore il conteggio di salario per il mese di marzo 2020, un formulario attestante che l’assicurato avrebbe lavorato 8 ore nei giorni 8, 10 e 11 marzo 2020, rispettivamente 2 ore e mezza il 12 marzo 2020 e un contratto di lavoro tra la società e l’interessato datato 9 marzo 2020 (sul quale il 03 corrispondente al mese di marzo era stato corretto a mano). La ditta aveva inoltre sostenuto di non aver avuto tempo di annunciare l’interessato alla Cassa pensione, all’AVS e all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, visto che si era infortunato dopo soli 3 giorni lavorativi. Con decisione formale del 28 settembre 2020, confermata su opposizione il 21 gennaio 2021, l’amministrazione aveva negato il diritto alle prestazioni LAINF, in quanto non sufficientemente comprovata l’esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell’evento infortunistico. L’amministrazione aveva ritenuto che il contratto di lavoro e il conteggio di salario fossero discordanti.
La decisione su opposizione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Ginevra.
Adita su ricorso, con la succitata pronunzia 8C_286/2022, la Corte federale ha confermato il giudizio cantonale.
Il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito, al consid. 3.2, la propria giurisprudenza, giusta la quale “il est conforme au droit fédéral de nier l'existence d'un rapport de travail en présence de nombreuses contradictions et incohérences relevées, notamment lorsque des justificatifs ou extraits bancaires attestant un paiement de salaire font défaut, qu'aucun paiement n'a été effectué auprès de la caisse de compensation, que les déclarations d'impôts ne font pas état d'un salaire et qu'en outre aucune imposition à la source n'a eu lieu (arrêt 8C_769/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5; cf. ég. arrêts 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 7.3, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85; 8C_57/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2.5; 8C_790/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.3, in: SVR 2019 UV n° 39 p. 145”).”.
L’Alta Corte ha quindi sottolineato, al consid. 4.3, che “ici comme là, la qualité d'assuré a été niée en raison d'incohérences et de contradictions relevées quant au mode de paiement du salaire, du montant de celui-ci et de l'absence d'un extrait bancaire ou d'un document similaire attestant de manière crédible l'existence d'un réel paiement de salaire. Dans un cas comme dans l'autre, aucun paiement de cotisation n'a été effectué à la caisse de compensation pour la période en question, l'intéressé n'ayant même pas été annoncé aux assureurs sociaux ou à la caisse de pension. De plus, c'est sans tomber dans l'arbitraire que les premiers juges ont constaté des incohérences quant à l'authenticité du contrat de travail entre le recourant et la société, dont la date d'établissement a été corrigée postérieurement à la main, et quant au décompte de salaire pour le mois de mars 2020 indiquant une adresse à laquelle le recourant n'habitait pas encore, n'y ayant déménagé que le 31 juillet 2020. Partant, au vu des nombreuses et irréductibles contradictions dans les déclarations tant du recourant que de la société, des divergences entre les pièces produites et en l'absence de tout élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une relation de travail entre les parties, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'un rapport de travail entre les parties n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante”.
Il TCA è giunto alla medesima conclusione nella già citata sentenza 35.2023.34 del 26 giugno 2023 riguardante un assicurato che pretendeva essere dipendente a tempo pieno e in qualità di “capo-muratore” di una ditta attiva nel ramo delle costruzioni a far tempo dal 1° ottobre 2022 e che era rimasto vittima il 19 novembre 2022 di un infortunio presso il proprio domicilio. Con decisione formale del 1° marzo 2023, confermata su opposizione il 6 aprile 2023, l’amministrazione aveva negato il diritto alle prestazioni LAINF, in quanto non sufficientemente comprovata l’esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell’evento infortunistico. La decisione su opposizione è stata confermata da questa Corte, in quanto dall’insieme della documentazione agli atti emergevano numerose incoerenze (in particolare, con riferimento: all’attività lavorativa che il ricorrente asseriva di avere svolto dal 1° ottobre al 18 novembre 2022; all’assenza dei rapporti di lavoro come agenda e programmi di lavoro rispettivamente degli ordini/bollettini di cantiere/resoconti dettagliati delle ore lavorate, ecc.; alle attività che avrebbe svolto risultanti dalla descrizione della funzione; la mancata prova dell’effettivo pagamento dei salari, mediante estratti conto bancari o postali; la mancata notifica del ricorrente alla Cassa Pensione a cui era affiliata la ditta; ecc.) che non consentivano di dimostrare, con il grado di verosimiglianza previsto dalla giurisprudenza federale, che al momento del sinistro l’insorgente si trovasse alle dipendenze della ditta in questione. In quel caso, il TCA ha sottolineato, con espresso riferimento alle dichiarazioni (scritte) agli atti dei presunti colleghi di lavoro dell’insorgente che sembravano confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la ditta in questione e il ricorrente, che le tante incoerenze emerse dagli atti riducevano la forza probatoria da attribuire alle loro affermazioni, le quali dovevano, di conseguenza, essere valutate con estrema prudenza. Inoltre, alla luce delle numerose incongruenze emerse già da un esame della documentazione a disposizione, il TCA ha rinunciato anche a procedere alle richieste audizioni testimoniali.
A titolo di confronto, si vedano pure le STF 8C_2022 del 6 settembre 2022; 8C_587/2024 e 8C_589/2024 del 25 marzo 2025; 8C_726/2022 del 20 giugno 2023; 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 (in cui l’Alta Corte ha, tra l’altro, confermato l’operato dei Tribunali delle assicurazioni sociali dei Cantoni Friborgo, Vaud e Basilea-Campagna, nonché di questa Corte, anche nella misura in cui erano state respinte le richieste di audizione testimoniale presentante dagli insorgenti); 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020; 8_500/2018 del 18 settembre 2019.
Il TCA segnala pure che, nella fattispecie di cui alla già citata STF 8C_603/2024, il tribunale cantonale aveva ritenuto che si poteva rinunciare all’interrogatorio delle parti e all'audizione testimoniale dei membri del consiglio di amministrazione di tutte le società coinvolte, in quanto, date le chiare prove circostanziali già a disposizione, non era prevedibile che sarebbero emersi nuovi elementi di valutazione, rilevanti ai fini del giudizio (cfr. consid. 5.2 in fine). A tal proposito, la Corte federale ha sottolineato, al consid. 5.6, che i giudici cantonali avevano il diritto di rinunciare agli ulteriori chiarimenti richiesti dal ricorrente senza violare il suo diritto di essere sentito, poiché, stante quanto già emerso dagli atti, da essi non si potevano attendere conclusioni rilevanti per la decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono e, segnatamente, delle suesposte numerose incongruenze emerse già da un esame della documentazione a disposizione, questa Corte rinuncia a procedere all’assunzione di ulteriori mezzi di prova (in particolare, alla richiesta di richiamo di documentazione da parte della __________ e di audizione testimoniale di __________ - cfr. doc. I, pag. 24).
A tal proposito, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13.6. Ora, l’assenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui è avvenuto l’infortunio (11 settembre 2024) tra il ricorrente e la __________ (cfr. consid. 2.13.5), rappresenta un fatto nuovo che, qualora fosse stato conosciuto, avrebbe indotto l’amministrazione a decidere differentemente.
Di conseguenza, secondo il TCA, a ragione l’CO 1, con la decisione su opposizione impugnata, ha revocato, per via della revisione processuale ex art. 53 cpv.1 LPGA, la decisione mediante la quale aveva assunto il caso dipendente dal sinistro dell’11 settembre 2024, negando ab initio la copertura assicurativa.
Per questo aspetto la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata in questa sede.
2.14. Rimane ora da esaminare la domanda di restituzione delle prestazioni corrisposte in relazione all’infortunio in esame, per un importo complessivo di fr. 11'048.75 (ovvero fr. 2'336.75 a titolo di prestazioni sanitarie e fr. 8'712 a titolo d’indennità giornaliera - doc. 40, pag. 4).
2.14.1. Con la propria impugnativa, il rappresentante del ricorrente ha osservato, in particolare, quanto segue:
" (…).
35. Con decisione 19 dicembre 2024 (doc. AI), confermata con decisione su opposizione 30 gennaio 2025 (doc. B), l'Assicurazione, richiamando le disposizioni sulla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse, ha poi chiesto che le fosse rimborsato l'importo di CHF 11'048.75, composto da CHF 8'712.00 di indennità giornaliere e CHF 2'336.75.
Ebbene, si contesta recisamente il fondamento di questa pretesa da parte della CO 1. Come già esposto supra (cfr. infra paragrafo 9), gli importi erogati dall'Assicurazione sono stati accreditati sugli estremi di __________. Nulla è mai stato percepito dal signor RI 1; si vedano peraltro gli estratti conto agli atti dell'Assicurato (doc. AL).
Ora, come già indicato all'Assicurazione con missiva dello
scrivente legale 16 gennaio 2025 (doc. AN), l'art. 49 LAINF prevede che gli
assicuratori possono incaricare del pagamento delle indennità giornaliere il
datore di lavoro, il quale assume il ruolo di ufficio di pagamento nella sua
qualità di organo esecutivo della LAINF.
Nell'ambito del versamento delle indennità giornaliere secondo la
LAINF, l'avente diritto è di principio l'assicurato, a cui spetta un credito nei confronti dell'assicurazione infortuni (IICCA, sentenza inc. 12.2010.109, consid. 6).
Il fatto che la CO 1 abbia versato le prestazioni assicurative alla __________, in qualità di organo esecutivo dell'Assicurazione infortuni, non giustifica in alcun modo una richiesta di restituzione al lavoratore, poiché tale organo non ha corrisposto le indennità giornaliere al lavoratore stesso. Piuttosto, ciò dimostra che l'Assicurazione non ha mai adempiuto nei confronti del signor RI 1 ai propri obblighi di versare le prestazioni di legge dovute.
36. Si sottolinea poi a titolo di completezza che le (infondate) richieste di rimborso non sono state in alcun modo comprovate mediante giustificativi o precisazioni di calcolo. Gli importi indicati sono quindi privi di fondamento e in ogni caso avversati.
37. Ne consegue che il signor RI 1 non è tenuto a rimborsare alcunché; è invece la CO 1 che deve adempiere ai propri obblighi di pagamento delle prestazioni assicurative nei confronti del proprio assicurato, il quale ad oggi non ha ancora percepito nessuna indennità giornaliera. (…)” (doc. I, pag. 17 e 18)
In sede di risposta, l’amministrazione ha rilevato segnatamente quanto segue:
" 30. L'assicurato
si duole solo ora del fatto di non aver percepito le indennità di perdita di
guadagno, per altro non dovute dalla Parte convenuta. Come mai l'assicurato se
ne lamenta solo ora (doc. AA e AB)? Come mai non si è lamentato prima con il
datore di lavoro che, nonostante le società per cui dice di aver lavorato siano
diverse sono sempre riconducibili al Signor __________ che per altro viveva
nello stesso stabile dell'assicurato?
31. (…). Ma se il rapporto di lavoro è iniziato il 19 agosto 2024 e dunque ad
inizio settembre l'assicurato avrebbe dovuto ricevere il primo stipendio,
rispettivamente le indennità di perdita di guadagno, perché l'assicurato si è
lamentato unicamente a fine novembre 2024?
(…).
34. La Parte convenuta giustamente ritiene di aver ingiustamente versato le
indennità giornaliere perché non è stato provato che l'assicurato fosse alle
dipendenze della __________ e perché anche se lo fosse stato le problematiche
di salute da lui lamentate non sono in nesso causale con l'infortunio dell'11
settembre 2024. Ne consegue che la decisione di restituzione è più che
giustificata e correttamente indirizzata all'assicurato.” (doc. V, pag. 8 e 9)
Con osservazioni del 29 aprile 2025, il patrocinatore ha precisato quanto segue:
" (…) Quanto alle domande dell'Assicurazione volte a sapere il motivo per il quale il signor RI 1 avrebbe atteso alcuni mesi prima di reclamare formalmente il proprio salario (cfr. risposta ad 30-32), si osserva che nulla vieta ad un lavoratore di attendere qualche tempo prima rivolgersi ad un legale nell'ottica di adire le vie giudiziarie, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attraversato da __________. Si ricorda ad ogni modo che, giusta l'art. 128 CO, il termine di prescrizione per avanzare delle pretese salariali è di cinque anni.
Ciò premesso, si segnala al proposito che, con decisione del 4 aprile 2025, la ditta __________ è stata dichiarata fallita (doc. AT). Il signor RI 1 ha dunque già proceduto a promuovere nelle opportune sedi le procedure necessarie al fine di riscuotere quanto gli è dovuto dall'ex datrice di lavoro, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia legame particolare con quest'ultima.
Infine, si rileva come l'Assicurazione non si sia confrontata con le argomentazioni dell'Assicurato in merito all'infondatezza della richiesta di restituzione delle prestazioni formulata a lui personalmente, invece che alla datrice di lavoro, __________. Si conferma pertanto quanto esposto nel memoriale di ricorso (ricorso par. 35-37).” (doc. VII, pag. 5; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice)
Invitata dal TCA a presentare osservazioni scritte in merito al doc. VII (doc. VIII), l’8 maggio 2025 l’CO 1 si è limitato a rilevare che “la Parte convenuta contesta integralmente il contenuto delle osservazioni e si riconferma nel proprio allegato del 1. aprile 2025”.
Il 9 maggio 2025, il TCA ha trasmesso il doc. IX, per conoscenza, al legale del ricorrente (doc. X).
2.14.2. Le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite (art. 25 cpv. 1 LPGA, prima frase). La
restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA, seconda frase)
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione; se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 1 LPGA cpv.
2). I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla
legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua
validità (cfr. DTF 130 V 318). L'obbligo di restituzione presuppone che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. STCA
35.2016.95 del 24 aprile 2017, consid. 2.8 e rinvii ivi citati, STCA 35.2017.90
del 19 febbraio 2018, consid. 2.6 e STCA 35.2023.53 del 28 agosto 2023, consid.
2.3).
2.14.3. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. In effetti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017 consid. 2.7.; 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.4 e STCA 35.2023.53 del 28 agosto 2023, consid. 2.4).
Ciò premesso, questo Tribunale ha accertato che, adempiute le condizioni di cui all’art. 53 cpv. 1 LAINF, l’CO 1 era legittimata a negare ab initio le proprie prestazioni (cfr. supra, consid. 2.12.6.). Constatato che la tempestività dell’ordine di restituzione non è stata contestata dal ricorrente (cfr., al riguardo, anche la STCA 35.2016.95 del 24 aprile 2017 consid. 2.8.), in virtù dell’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, quest’ultimo è quindi tenuto, di principio, a restituire le prestazioni LAINF che, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto.
2.14.4. Ora, per quanto concerne le indennità giornaliere, RI 1 deve restituire l’importo di fr. 3'880.- che l’CO 1 ha versato direttamente alla __________ e che quest’ultima gli ha riversato (cfr. consid. 2.13.2.).
Secondo il TCA, ciò che importa ai fini del giudizio è in effetti che - non avendo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in assenza di un rapporto di lavoro con la __________ (e, dunque, assicurativo con l’CO 1) al momento determinante in cui è avvenuto l’infortunio -, RI 1 si è trovato indebitamente arricchito di tale importo, donde l’obbligo di restituirlo all’amministrazione.
L’insorgente non può invece essere tenuto a restituire il restante importo di fr. 4'832.- (ovvero fr. 8'712 - fr. 3'880), dal momento che, in base agli atti, esso è stato versato dall’CO 1 direttamente alla __________ che lo ha trattenuto, non riversandolo all’insorgente (cfr. consid. 2.13.2).
Giova qui anche ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, il datore di lavoro che non ha continuato con il pagamento del salario deve restituire all'assicuratore le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni indebitamente riscosse conformemente al combinato disposto degli artt. 19 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, rispettivamente art. 49 LAINF (cfr. DTF 148 V 327 consid. 5).
Non consente di giungere a una diversa conclusione la circostanza, evidenziata dall’amministrazione (cfr. consid. 2.13.1), secondo la quale il ricorrente si sarebbe lamentato unicamente a fine novembre 2024, allorquando il (preteso) rapporto di lavoro sarebbe iniziato il 19 agosto 2024 e, pertanto, ad inizio settembre avrebbe già dovuto ricevere il primo stipendio, rispettivamente le indennità di perdita di guadagno per malattia a dipendenza del noto intervento del 26 agosto 2024.
2.14.5. Per quanto concerne invece le prestazioni sanitarie, il TCA rileva che, secondo quanto indicato dall’CO 1 nella decisione del 19 dicembre 2024, confermata dopo opposizione il 30 gennaio 2025, esse ammontano complessivamente a fr. 2'336.75.
Questo importo viene contestato dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 18 “Si sottolinea poi a titolo di completezza che le (infondate) richieste di rimborso non sono state in alcun modo comprovate mediante giustificativi o precisazioni di calcolo. Gli importi indicati sono quindi privi di fondamento e in ogni caso avversati.” - cfr. consid. 2.14.1.).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che in data 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 77) l’amministrazione ha trasmesso al patrocinatore di RI 1 - su sua esplicita richiesta (cfr. doc. 75) - il “Bordereau per regresso” del 26 febbraio 2025 delle spese di cura (cfr. doc. 77, pag. 3), dal quale si evince in particolare quanto segue:
Spese di cura
1) “Totale spese di cura 2024”: + fr. 2'021.60.
2) “Rimborso Spartizione dei costi spese di cura”: - fr. 2'336.75.
3) “Totale Spese di cura”: - fr. 315.05.
Totale spese di cura: - fr. 315.05.
Più precisamente, il dato sub 1 (fr. 2'021.60) risulta dalla somma delle fatture - enumerate dettagliatamente nel documento (doc. 77, pag. 3) - emesse dai fornitori di prestazioni e pagate loro direttamente dall’amministrazione tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2024.
Il dato sub 2 (fr. 2'336.75) corrisponde all’importo complessivo che l’CO 1 dovrebbe aver pagato a titolo di spese di cura.
Il dato sub 3 (fr. 315.05) corrisponde all’importo sub 2 dedotto quello sub 1 e, quindi, dovrebbe rappresentare l’importo rimborsato al ricorrente.
Ciò premesso, RI 1 non può dunque essere tenuto a restituire l’importo di fr. 2'021.60 (ovvero fr. 2'336.75 - fr. 315.05), dal momento che esso, in base agli atti, è stato pagato direttamente ai rispettivi fornitori di prestazioni sulla base delle fatture emesse (per un caso in cui l’CO 1 aveva indicato che l’importo relativo alle prestazioni sanitarie, indebitamente pagate, sarebbe stato chiesto in restituzione direttamente ai diversi fornitori di prestazioni, cfr. la STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.8.).
Per quanto concerne invece il restante importo di fr. 315.05 (che dovrebbe essere stato rimborsato al ricorrente), il TCA rileva che agli atti non figura un conteggio di dettaglio dello stesso e che, nemmeno in questa sede, sono state fornite in proposito indicazioni più precise da parte dell’assicuratore convenuto (cfr. consid. 2.14.1). Inoltre, dalle tavole processuali non emerge alcuna richiesta di rimborso da parte del ricorrente per spese di cura che sarebbero state da lui stesso pagate ai fornitori di prestazioni (tantomeno i relativi giustificativi) e non risulta neppure alcun bonifico da parte dell’amministrazione sul conto postale ad essa noto (cfr. doc. 13 e estratti di cui al doc. 51).
In simili circostanze, il TCA non può dunque confermare la richiesta di restituzione nemmeno del restante importo di fr. 315.05 (sulla portata del principio inquisitorio e del correlato obbligo delle parti di collaborare, cfr. il consid. 2.13.3.).
Tenuto conto di quanto precede, limitatamente a tale aspetto, gli atti vengono dunque rinviati all’CO 1 affinché ridefinisca l’importo che il ricorrente è (eventualmente) tenuto a restituire a titolo di spese di cura (indebitamente rimborsategli).
2.15. Con l’emanazione del presente giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.
2.16. Visto l’esito del ricorso, l’CO 1 verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, fr. 1’300 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.17. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione impugnata è confermata nella misura in cui l’CO 1 ha negato ab initio l’assunzione dell’infortunio dell’11 settembre 2024 per inesistenza di un rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________ al momento del sinistro.
§§ La decisione su opposizione impugnata è riformata per quanto concerne l’importo che RI 1 è tenuto a restituire all’CO 1 a titolo di indennità giornaliere indebitamente percepite, che ammonta complessivamente a fr. 3'880.-.
§§§ Gli atti vengono rinviati all’CO 1 affinché ridefinisca l’importo che RI 1 è (eventualmente) tenuto a restituire a titolo di spese di cura (indebitamente rimborsategli).
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 1’300 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti