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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 maggio 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° aprile 2025 emanata da |
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in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data _______ 2020, RI1, nato nel ____, dipendente della ditta ______ di ______ in qualità di venditore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, in occasione del quale gli airbag della propria autovettura sono scoppiati (cfr. doc. 1 e doc. 10, p. 1).
I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale di ______, presso il quale l’assicurato è stato trasportato, hanno formulato la diagnosi di cervicalgia post-traumatica (doc. 2).
A margine della consultazione del 16 giugno 2020, il dott. N. ______, spec. FMH in ORL, ha segnalato la presenza di un acufene e di una perdita uditiva bilaterale (doc. 7).
Il caso è stato assunto dall’istituto assicuratore (cfr. doc. 12).
Nel dicembre 2022, il medico curante specialista ha informato l’assicuratore in merito a un peggioramento dell’acufene e dell’udito, segnalando il desiderio del paziente di provare una protesi acustica a destra con funzione di mascheratore (doc. 37).
Il 1° marzo 2023, l’CO1 ha chiesto al dott. ______ di produrre una perizia iniziale così da poter valutare il diritto alle ulteriori prestazioni assicurative (doc. 39).
Nulla è stato prodotto.
1.2. Nel mese di maggio 2024, lo specialista curante ha indicato che i trattamenti nel frattempo disposti non avevano portato alcun beneficio al problema dell’acufene, problema che disturbava l’assicurato nella vita quotidiana, soprattutto nel prendere sonno (doc. 40).
L’istituto assicuratore gli ha (nuovamente) chiesto l’invio di una perizia iniziale (doc. 46).
Il 18 luglio 2024, il dott. ______ ha comunicato all’CO1 che l’assicurato “(…) per il momento non vuole che si inviano ulteriori esami a voi prima che lui abbia eseguito altri accertamenti.” (doc. 47).
Il 21 gennaio 2025, all’amministrazione è pervenuto un rapporto del dott. ______, spec. FMH in ORL, consultato da RI1 il 4 novembre 2024 (doc. 51).
In data 12 febbraio 2025, l’assicuratore ha informato il patrocinatore dell’assicurato che, in caso di necessità d’adattamento dell’apparecchio acustico, sarebbe stata indispensabile una perizia dell’udito elaborata da uno specialista ORL (dott. ______ o dott. ______) (doc. 58).
1.3. Con decisione formale del 13 febbraio 2025, l’assicuratore ha negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) per i disturbi uditivi che presenta l’assicurato (doc. 60).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato (doc. 66), in data 1° aprile 2025, l’CO1 ha parzialmente modificato il suo primo provvedimento, nel senso che è stata riconosciuta un’IMI del 5% per il tinnitus (doc. 75).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2025, RI1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto in via principale che l’CO1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 30% in relazione alla perdita dell’udito, in subordine che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Si ribadisce che prima dell’incidente avvenuto l’_______.2020, quando il signor RI1 aveva soli 39 anni, egli non aveva mai accusato alcuna perdita/disturbo dell’udito. Egli non aveva mai sofferto di acufene. Il suo udito era perfetto.
Ora, dopo soli 5 anni dall’incidente, all’età di 44 anni, secondo l’ultimo audiogramma eseguito il 13.03.2025 da parte del Dr. ______, il signor RI1 accusa una perdita dell’udito del 44.6% all’orecchio destro e del 51.3% all’orecchio sinistro. I precedenti tre esami specialistici del 13.12.2022, 22.05.2024 e 04.11.2024 dei Dr. ______ e Dr. ______ confermano il progressivo, serio, rapido, deterioramento dell’udito del signor RI1.
Il già citato apprezzamento 24.03.2025 della Dr.ssa ______, sulla base del quale la CO1 ha negato l’esistenza del nesso di causalità nella decisione impugnata, è chiaramente incompatibile, non potendo ragionevolmente applicarsi al caso del signor RI1.
La seria, progressiva, rapida, perdita dell’udito da entrambi gli orecchi da parte del signor RI1, in soli 5 anni dall’infortunio, confermata da numerosi esami medici da parte di specialisti, l’ultimo il 13.03.2025 da parte del Dr. ______, riteniamo sia chiaramente in rapporto di causalità naturale ed adeguato con l’incidente dell’08.03.2020.
Un tale grave e repentino deterioramento dell’udito, che ha colpito una persona ancora giovane, che fino ad allora non aveva mai accusato alcuna perdita/disturbo dell’udito, contrariamente a quanto ritenuto dalla CO1 nella decisione impugnata, non può ragionevolmente venir ricondotto all’età o all’endogeno del signor RI1.
Riteniamo che il nesso di causalità sia dato. In considerazione di tale inesattezza nell’accertamento in merito al nesso di causalità, chiediamo che la decisione qui impugnata venga riformata.” (doc. I)
1.5. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 16 giugno 2025, l’avv. RA1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 24 giugno 2025 (cfr. doc. IX).
1.7. Il 27 giugno 2025, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto segnatamente un’ulteriore certificazione del dott. ______ e ha comunicato che il petito del ricorso deve essere modificato nel senso che all’assicurato venga assegnata un’IMI del 20% almeno (cfr. doc. XI + allegati).
L’assicuratore resistente ha preso posizione in proposito il 4 luglio 2025, versando agli atti l’apprezzamento 3 luglio 2025 del proprio medico fiduciario (doc. XIII + allegato).
In data 22 luglio 2025, l’avv. RA1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni attinenti all’oggetto della contestazione (cfr. doc. XV).
1.8. Il 10 settembre 2025, questo Tribunale ha interpellato la dott.ssa ______, medico consulente dell’CO1, la quale è stata invitata a prendere posizione su aspetti relativi all’oggetto litigioso (cfr. doc. XVII).
Il rapporto della dott.ssa ______ è pervenuto il 13 ottobre 2025 (doc. XX1).
L’istituto assicuratore si è espresso in merito il 22 ottobre 2025 (doc. XXII), mentre l’avv. RA1 lo ha fatto in data 24 ottobre 2025 (doc. XXIII).
In data 6 novembre 2025, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto di poter prendere posizione sulle osservazioni presentate dall’CO1 (doc. XXVI).
A tal fine, il TCA gli ha assegnato un termine scadente il 17 novembre 2025 (doc. XXVII).
L’allegato del patrocinatore è pervenuto in data 18 novembre 2025 (cfr. doc. XXVIII).
Sempre il 18 novembre 2025, l’avv. RA1 ha trasmesso al Tribunale un’ulteriore certificazione del dott. ______ (doc. XXIX + allegato).
L’amministrazione si è pronunciata in merito il 28 novembre 2025 (doc. XXXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO1 era legittimato a negare il diritto a un’IMI in relazione alla perdita uditiva lamentata dall’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone però l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.8. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha negato il diritto all’IMI per la perdita uditiva, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 75, p. 3 s.).
In effetti, riferendosi agli esiti delle misurazioni della capacità uditiva eseguite dal dott. ______ nel 2022, con nota del 6 febbraio 2025, la dott.ssa ______, spec. ORL, ha negato il diritto a un’IMI (doc. 57: “Ein unfallbedingter entschädigungspflichtiger Integritätsschaden besteht nicht auf die Unterlagen von Dr. ______ von 2022.”).
Nel quadro della procedura di opposizione - in cui il patrocinatore dell’assicurato aveva segnatamente fatto valere di non comprendere “… per quale motivo la Dott.ssa ______ abbia basato la propria valutazione unicamente sulla documentazione del 2022, ignorando completamente le misurazioni più recenti, che dimostrano in modo evidente un significativo aggravamento della perdita uditiva e dell’acufene. In particolare, risultano agli atti la misurazione del 22.05.2024 eseguita dal Dr. ______, che certifica una perdita dell’udito del 36% accompagnata da un forte acufene, nonché la misurazione del 04.11.2024 del Dr. ______, che attesta un ulteriore aggravamento della perdita uditiva al 40% per ciascun orecchio e problemi di equilibrio.” (doc. 66, p. 3) -, la specialista consulente dell’CO1 ha precisato che secondo la Tabella Suva n. 12 la perdita uditiva viene stabilita in percentuale per entrambe le orecchie in base alla tabella CPT-AMA. I relativi valori sono iscritti nella colonna verticale per l’orecchio destro, in quella orizzontale per l’orecchio sinistro e vengono lette le menomazioni dell’integrità che ne risultano. Al riguardo, ci si fonda sull’audiogramma tonale eseguito dopo l’infortunio. Un peggioramento dell’udito insorto successivamente non può essere preso in considerazione nella tabella della menomazione dell’integrità, siccome legato all’età, rispettivamente a fattori di natura endogena e, pertanto, d’eziologia extra-infortunistica. Se così non fosse, tutti gli assicurati, con l’andare del tempo e con lo sviluppo di una presbiacusia, dovrebbero ricevere un’indennità per menomazione (cfr. doc. 72).
Pendente causa, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 26 giugno 2025, del dott. ______.
Lo specialista curante ha indicato che la perdita era a quel momento del 36% a destra e del 41% a sinistra. A suo avviso, “l’acufene è dovuto all’esplosione degli airbag, la perdita uditiva sembra essere dovuta in modo preponderante al trauma acustico visto che il danno nelle frequenze alte è rimasto praticamente stabile negli ultimi 5 anni. Questa stabilità parla contro un peggioramento dovuto all’invecchiamento o a una predisposizione genetica.” (doc. G).
Con apprezzamento del 3 luglio 2025, la dott.ssa ______ ha espresso le seguenti considerazioni a proposito del contenuto della certificazione del dott. ______:
" (…) Ich gehe ganz mit Dr. ______ einig, dass der Hochtoninnenohrverlust bereits seit 2020 besteht und in den Reintonaudiogrammen vom 16.06.2020 und dem 10.11.2020 bereits dokumentiert worden war. Diese Hörminderung steht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im kausalen Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 08.03.2020. In Reintonaudiogramm vom 16.06.2020 zeigt sich ein Hörverlust gemäss CPT-AMA-Tabelle rechts von 31% und links von 16%. Gestützt auf diesen besteht gemäss Integritätsschadentabelle der Suva, Tabelle 12 “Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs” kein Integritätsschaden.
Basierend auf die Integritätsschadentabelle der Suva, Tabelle 12 wird der Hörverlust prozentuale Hörverlust für die beiden Ohren seitengetrennt nach der CPT-AMA-Tabelle bestimmt. Die entsprechenden Werte werden in der vertikalen Spalte für das rechte Ohr, in der horizontalen Spalte für das linke Ohr eingetragen und der resultierende Integritätsschaden abgelesen. Dabei wird jeweils das nach dem Unfall durchgeführte Reintonaudiogramm begutachtet. Eine im Verlauf zusätzlich auftretende Hörverschlechterung kann bei der Beurteilung des unfallbedingten Integritätsschadens nicht eingerechnet werden. Nb.: Wäre dies nicht so, würden alle Versicherten mit zunehmenden Alter und Entwicklung einer Presbyakusis von der CO1 eine Integritätsentschädigung erhalten. Somit bleibe ich bei meiner Beurteilung vom 24.03.2025, da ich mich bei der Beurteilung des Integritätsschaden aufgrund des Gehörs auf die am 16.06.2020 und 10.11.2020 duchgeführten Reintonaudiogramme beziehen muss.” (doc. XIII 1)
2.9. In corso di causa, il TCA si è rivolto alla dott.ssa ______ con uno scritto del seguente tenore:
" (…) Dalla documentazione a disposizione di questa Corte emerge in particolare che l’assicurato, di età ancora relativamente giovane, è stato vittima di un trauma acustico a seguito del quale ha presentato una perdita uditiva bilaterale e un tinnitus. L’amministrazione ha riconosciuto l’eziologia traumatica dell’acufene e del calo dell’udito refertato subito dopo il sinistro. L’eziologia infortunistica è stata per contro negata per il peggioramento dell’udito insorto progressivamente.
Agli atti figura il referto 26 giugno 2025 del dott. ______, spec. FMH in ORL, in cui si legge segnatamente che “(…) la perdita uditiva sembra essere dovuta in modo preponderante al trauma acustico visto che il danno nelle frequenze alte è rimasto praticamente stabile negli ultimi 5 anni. Questa stabilità parla contro un peggioramento dovuto all’invecchiamento o a una predisposizione genetica.”.
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a pronunciarsi - motivando puntualmente la sua opinione - in merito all’affermazione secondo la quale la stabilità del danno nelle frequenze alte parlerebbe a sfavore di un peggioramento dovuto all’invecchiamento o a una predisposizione genetica. Al riguardo, rilevo che, nel suo apprezzamento del 3 luglio 2025, lei non si è confrontata con l’aspetto (quello del preteso significato della stabilità del danno nelle frequenze alte) sollevato dal medico curante specialista.
Sempre ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo pure di prendere posizione sull’affermazione, contenuta nel rapporto 21 marzo 2025 del dott. ______, spec. FMH in ORL e in chirurgia cervico-facciale, secondo cui “(…) l’audiogramma vocale mostra una perdita di discriminazione che suggerisce un disturbo endococleare o retrococleare”. (doc. XVII)
Trattandosi del primo aspetto evocato, con apprezzamento del 9 ottobre 2025 (cfr. doc. XX1), la specialista fiduciaria ha spiegato di poter seguire il dott. ______ laddove afferma che il danno sulle alte frequenze è presente già da cinque anni, tuttavia nel suo complesso l’udito non è in realtà rimasto stabile. Da quel punto di vista, la perdita dell’udito è leggermente aumentata bilateralmente a causa di fattori endogeni. Dopo il trauma acustico del marzo 2020 è insorto il danno uditivo massimo provocato dall’infortunio. Senza un’ulteriore trauma da scoppio, è escluso che il danno uditivo aumentasse ulteriormente. Il livello massimo di danno infortunistico all’udito è dunque stato raggiunto immediatamente dopo il trauma acustico.
Dal danno uditivo viene ogni volta sottratta la curva uditiva standardizzata per età, cosicché la parte degenerativa non venga inclusa nella valutazione della menomazione dell'integrità. Il danno uditivo residuo è attribuibile all'infortunio. Tuttavia, in concreto, poiché il danno all’udito non ha raggiunto la soglia di rilevanza al 16 giugno 2020 [data in cui è stato eseguito il primo audiogramma tonale – cfr. doc. 7, p. 2, n.d.r.], non è dovuta alcuna IMI.
La perdita uditiva ha raggiunto la soglia di rilevanza soltanto a partire dal 2024.
Anche secondo il dott. ______, capo del team ORL presso il Centro _______ dell’CO1 e pure membro della Commissione di audiologia e delle perizie della Società svizzera di ORL (cfr. https://www.______, coinvolto dalla dott.ssa ______, l’aumento intervenuto tra il 2020 e il 2024 è senza dubbio di origine endogena. L’aumento endogeno della perdita dell’udito è un processo naturale/biologico che interessa ogni individuo, il base al quale col tempo l’udito continua a peggiorare.
Sempre secondo il medico fiduciario, nel complesso l’andamento della curva uditiva del ricorrente è chiaramente peggiore rispetto al gruppo di riferimento della stessa età. Non è noto se già prima dell’infortunio presentasse una certa perdita dell’udito. È da considerare che in occasione dell’infortunio si è prodotto un trauma acustico causato dallo scoppio degli airbags, ciò che spiega il danno uditivo sulle alte frequenze. Non sono insorte fratture della rocca petrosa, rispettivamente fratture nella regione della coclea.
Per quanto riguarda il secondo aspetto sollevato nello scritto 10 settembre 2025 del TCA, la dott.ssa ______ ha dichiarato di condividere l’affermazione contenuta nel referto 21 marzo 2025 del dott. ______, secondo cui la perdita di discriminazione nell’audiogramma vocale suggerisce un disturbo endococleare o retrococleare. Un trauma acustico causa immediatamente un danno alle cellule ciliate [si tratta di cellule che si trovano all’interno della coclea, le cui proiezioni ciliate servono a inviare segnali attraverso i nervi al cervello – cfr. https://www.______, n.d.r.] e una perdita dell’udito tipicamente sulle alte frequenze, tuttavia non provoca nel tempo una progressiva perdita dell’udito.
2.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:
" (…).
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den CO1-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”
2.11. Trattandosi di un danno all’udito, il diritto e l’entità dell’IMI vengono stabiliti conformemente alla tabella n. 12 edita dal Centro _______ dell’CO1 (“Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs”) e approvata dalla Commissione di audiologia e delle perizie della Società svizzera di ORL.
Le sotto-tabelle 2A (perdita uditiva monoaurale) e 2B (perdita uditiva biaurale) stabiliscono la menomazione all’integrità in funzione della percentuale di perdita uditiva.
La perdita uditiva percentuale è calcolata in base alla sotto-tabella 1 e risulta dalla somma dei valori misurati nelle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 hertz (cfr. note alla pagina 2 della tabella n. 12).
La soglia di rilevanza per un danno binaurale è pari al 70% - ovvero al 35% per ciascun orecchio - di perdita d'udito, mentre per un danno monoaurale è pari alla perdita della metà della capacità uditiva, entrambi corrispondenti a una menomazione dell’integrità del 5%.
Fatta questa premessa, chiamata a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale, fondandosi sul parere della dott.ssa ______ (cfr. supra, consid. 2.8.), l’CO1 ha stabilito che la perdita uditiva presentata dal ricorrente non fonda il diritto a un’IMI.
In questo senso, il TCA non ravvede alcun valido motivo per scostarsi dal parere espresso dalla consulente precedentemente citata, specialista proprio nella materia che qui interessa, attiva anche presso la Clinica di ORL dell’Ospedale ______ di ______ (https://www.______, la quale ha sostenuto che la perdita dell’udito misurata subito dopo l’infortunio (di cui è stata ammessa l’eziologia traumatica) non era tale da giustificare il riconoscimento di un’indennità in applicazione della tabella Suva n. 12, aspetto incontestato, e che il peggioramento refertato nel prosieguo - il quale, a partire dal 2024, darebbe di per sé diritto alla prestazione in discussione -, non è imputabile all’evento traumatico del marzo 2020 ma bensì a fattori extra-infortunistici.
Interpellata da questa Corte in corso di causa, la dott.ssa ______ ha ribadito il concetto secondo il quale il danno uditivo massimo causato da un trauma acustico, che interessa tipicamente le alte frequenze, è quello misurato immediatamente dopo l’evento stesso (in concreto, dunque quello misurato con l’audiogramma tonale del giugno 2020), l’eventuale ulteriore progressione del pregiudizio essendo allora addebitabile a fattori endogeni, extra-infortunistici.
Occorre inoltre tenere conto che, nel suo referto del 21 marzo 2025, il KD dott. ______, spec. FMH in ORL e in chirurgia cervico-facciale, ha rilevato che l’audiogramma eseguito in occasione della consultazione del 13 marzo 2025 aveva mostrato “… un ulteriore calo sulle frequenze gravi [ovvero quelle basse, n.d.r.] di origine non ben chiara. Anche l’audiogramma vocale mostra una perdita di discriminazione che suggerisce un disturbo endococleare o retrococleare. Il calo sugli acuti è rimasto invariato. In confronto alla valutazione precedente sarà difficile correlare il calo con l’incidente. Sono da considerare fattori endococleari e metabolici, non per ultimo il tabagismo.” (doc. 70 – il corsivo è del redattore).
Da quanto appena esposto emerge dunque che il peggioramento dell’udito ha riguardato le basse frequenze (la perdita sulle alte frequenze è invece rimasta immutata, ciò che viene unanimamente ammesso – cfr. doc. 70, doc. XX1, p. 1: “Ich gehe mit Dr. ______ einig, dass die Schädigung in den hohen Frequenzen bereits seit fünf Jahren vorhanden ist.” e doc. G: “(…) il danno nelle frequenze alte è rimasto praticamente stabile negli ultimi 5 anni.”). L’origine del peggioramento, anche secondo lo specialista privatamente consultato dal ricorrente, non è chiara e, in ogni caso, difficile da correlare con l’infortunio.
Ora, in questo contesto, deve essere considerato che un danno all’udito provocato dal rumore (acuto oppure legato alla professione) interessa tipicamente le alte frequenze, come è in effetti stato il caso in concreto (doc. XX1, p. 1: “Zu beachten ist, dass es beim Unfall zwar zu einem Knalltrauma durch die Airbags gekommen ist, wodurch die Hörschädigung in den hohen Frequenzen erklärbar ist.” e p. 2: “Bei einem Knalltrauma kommt es zu einer unmittelbaren Schädigung der Haarzellen und Hörverlust typischerweise im Hochtonbereich, (…).” – il corsivo è del redattore), ciò che è d’altronde ammesso anche dalla giurisprudenza federale (in questo senso, cfr. la STF 8C_652/2007 del 18 agosto 2008 consid. 2.1: “Zum einen sei die Ausdehnung des Gehörschaden auf den ganzen Frequenzbereich atypisch für einen lärmbedingten Gehörschaden, welcher typischerweise im Hochtonbereich auftrete, (…).” e la STF U 598/06 del 31 gennaio 2008 consid. 4.3: “(…) eine Tieftonschwerhörigkeit nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde nicht durch Berufslärm verursacht wird, sondern dadurch erst die Frequenzen um 4000 Hz in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein Tieftonabfall steht nach Angaben des CO1-Arztes vorwiegend in Zusammenhang mit endodegenerativen Innenohrprozessen, die häufig im Rahmen einer Kreislaufkrankheit beobachtet würden.” – il corsivo è del redattore).
Con la propria impugnativa, il rappresentante di RI1 pretende che la perdita uditiva - non soltanto quella misurata dopo l’infortunio ma pure il peggioramento sviluppatosi successivamente -, sarebbe stata provocata dall’evento assicurato, facendo essenzialmente capo all’opinione del dott. ______ (cfr. doc. XV: “Si ribadisce che nel più recente rapporto medico 26.06.2025, il Dr. ______ ha confermato che la perdita uditiva accusata dal signor RI1 è da ricondurre in misura preponderante al trauma acustico da egli subito in occasione dell’incidente stradale del 2020.”).
Secondo questo Tribunale, il referto dello specialista curante (cfr. supra, consid. 2.8.) non appare atto a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della correttezza della valutazione enunciata dalla dott.ssa ______.
Innanzitutto, la specialista fiduciaria dell’amministrazione non ha mai negato che l’infortunio del marzo 2020 abbia causato un danno acustico al ricorrente, concretamente una perdita dell’udito sulle alte frequenze (oltre al tinnito) (cfr. doc. XX1, p. 1). Ciò che ella sostiene - e che il TCA condivide - è che quel danno non raggiungeva però la soglia di rilevanza necessaria per fondare il diritto a un’IMI e che il peggioramento successivo, che come visto ha interessato le basse frequenze, non è imputabile all’evento assicurato dall’CO1.
D’altro canto, nella misura in cui il dott. ______ ha indicato che la perdita uditiva “sembra essere” la conseguenza del trauma acustico riportato l’_______ 2020, questo suo punto di vista non è di natura a dimostrare l’esistenza, con il grado di verosimiglianza preponderante, di un rapporto di causalità naturale tra infortunio e danno uditivo. Da notare che, trattandosi dell’acufene, il medico curante ha invece dichiarato che esso “è dovuto” al sinistro del marzo 2020.
Non appare suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione della consulente dell’CO1, nemmeno la certificazione 17 novembre 2025 del dott. ______ (doc. L2).
Da una parte, nella misura in cui egli fa valere che la perdita uditiva nelle frequenze alte sarebbe peggiorata negli ultimi anni, questa affermazione è in contrasto con il contenuto del suo referto relativo alla consultazione del 25 giugno 2025, in cui si legge che “il danno nelle frequenze alte è rimasto praticamente stabile negli ultimi 5 anni” (doc. G – il corsivo è del redattore). Da rilevare che dal rapporto 17 novembre 2025 si evince che l’ultima volta in cui il dott. ______ ha visitato l’assicurato, è stato proprio il 25 giugno 2025. Del resto, va ribadito che anche il KD dott. ______ ha riconosciuto che “il calo sugli acuti è rimasto invariato” (cfr. doc. 70 - il corsivo è del redattore).
D’altra parte, il medico curante specialista non pretende che il danno uditivo sulle alte frequenze, provocato dal trauma acustico subito, è tale da fondare il diritto a un’IMI.
Riferendosi sempre all’argomentazione ricorsuale, l’esistenza di un legame di causalità naturale non può essere ammessa nemmeno per il motivo che il calo dell’udito si è sviluppato (in misura tale da giustificare il riconoscimento di un’IMI) soltanto dopo l’evento infortunistico. In effetti, ciò significherebbe fondarsi sull’adagio “post hoc ergo propter hoc”, il quale non consente, secondo costante giurisprudenza federale, di stabilire l’esistenza di tale rapporto (cfr. DTF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb; si veda inoltre STF 8C_679/2024 del 3 ottobre 2025 consid. 5.2; 8C_530/2024 del 22 maggio 2025 consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3).
Il rappresentante dell’insorgente non può essere seguito neppure laddove sottolinea che la dott.ssa ______, facendo capo agli esiti degli audiogrammi del 2022 (che già evidenziavano un aggravamento rispetto al 2020), aveva riconosciuto l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra il danno uditivo e l’infortunio del marzo 2020, ciò che si troverebbe in contraddizione con la tesi da lei stessa sostenuta successivamente (cfr. doc. XXIII1, p. 1 s.).
Secondo il TCA, quello sollevato dall’avv. RA1 è in realtà un falso problema.
Con l’apprezzamento dell’8 (14) novembre 2022, la fiduciaria dell’CO1 ha ammesso che gli acufeni (tinnito) costituivano una conseguenza naturale dell’evento traumatico. In quell’occasione, ella non si è invece pronunciata a proposito dell’eziologia del calo uditivo (cfr. doc. 33: “Zusammenfassend stehen aus ORL-fachärztlicher Sicht die vom Versicherten angegebenen Tinnitusbeschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 08.03.2020. Es darf mit in einer weiteren Habituation an den Tinnitus gerechnet werden.” – il corsivo è del redattore).
Neppure l’obiezione inerente la causa del peggioramento dell’udito (rispetto al 2020 – cfr. doc. XXIII) - che ha interessato le basse frequenze (la diminuzione dell’udito sulle alte frequenze, di per sé causata dallo scoppio, è invece rimasta costante) -, appare suscettibile di scalfire il valore probatorio riconosciuto alla valutazione della dott.ssa ______. Come detto, il parere espresso in proposito della fiduciaria, peggioramento da imputare a fattori endogeni, trova persino riscontro nella giurisprudenza federale precedentemente menzionata (cfr. la succitata STF U 598/06: “Ein Tieftonabfall steht nach Angaben des CO1-Arztes vorwiegend in Zusammenhang mit endodegenerativen Innenohrprozessen, die häufig im Rahmen einer Kreislaufkrankheit beobachtet würden” – il corsivo è del redattore).
Del resto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, l’assicuratore LAINF non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dalla persona assicurata, ma che è sufficiente che esso possa dimostrare, con il grado della probabilità preponderante, che l'infortunio non è in alcun modo collegato ai disturbi denunciati (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).
Non è infine determinante la circostanza che la dott.ssa ______ non abbia visitato personalmente il ricorrente (cfr. doc. XXVIII). In effetti, la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un referto medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico fiduciario dispone, come nel caso di specie, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12 del 16 agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24 aprile 2023 consid. 2.7; 35.2023.69 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9).
Sulla scorta di tutto quanto precede, questa Corte non ritiene sufficientemente dimostrato che il peggioramento (rispetto alla situazione refertata con l’audiogramma del 16 giugno 2020) della perdita uditiva costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio dell’_______ 2020, ragione per la quale l’amministrazione era legittimata a negare al riguardo il diritto a un’IMI.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti