Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2025.39

 

mm

Lugano

18 agosto 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2025 di

 

 

RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2025 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 2 febbraio 2017, RI 1, nato nel 1969, dipendente della ditta __________ in qualità di responsabile di reparto con un grado di occupazione dell’80% e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato mentre scendeva dalla propria autovettura ed è caduto sulla mano destra (doc. 40).

                                  Dal rapporto 6 marzo 2017 del dott. __________ risulta la diagnosi di Mallet finger IV. dito della mano sinistra (recte: destra, n.d.r.).

 

                                  L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                                  Da notare che dalle carte processuali emerge che l’assicurato era già stato vittima di un evento infortunistico nell’aprile 2009, allorquando la sua autovettura era stata tamponata.

                                  Il caso, pure assunto dall’CO 1, ea stato dichiarato chiuso per estinta causalità il 22 ottobre 2010.

 

                          1.2.  In data 12 ottobre 2017, l’amministrazione ha informato l’allora patrocinatore dell’assicurato (sindacato __________) che quest’ultimo aveva ritrovato una piena capacità lavorativa dal 15 agosto 2017 e che non vi era diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 104).

 

                                  A seguito della richiesta di riapertura del caso d’infortunio del febbraio 2018 (cfr. doc. 110), con comunicazione del 6 marzo 2018, l’CO 1 ha confermato l’assenza di un diritto all’IMI e ha dichiarato che la diagnosi di “dito a scatto” della mano destra non costituisce una conseguenza naturale di quell’evento traumatico (doc. 128).

 

                                  In data 7 agosto 2018, l’assicuratore ha comunicato al dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato, che “… le uniche conseguenze post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet e le confermiamo il nostro benestare per un eventuale intervento di artrodesi” (doc. 135).

 

                          1.3.  Con scritto dell’11 marzo 2022, RI 1, per il tramite del suo nuovo rappresentante (sindacato RA 1), ha chiesto all’CO 1 il benestare per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico (per Mallet finger e per il dito a scatto), precisando comunque di non aver ancora deciso come procedere. Egli ha inoltre postulato l’assegnazione di un’IMI “… ritenuto che si è assistito ad un peggioramento che peraltro coinvolge anche aspetti di tipo neurologico.” (doc. 142).

 

                                  In data 4 aprile 2022, l’amministrazione ha quindi informato il patrocinatore che “… le uniche conseguenze post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet; confermiamo pertanto il nostro benestare per un’eventuale intervento di artrodesi. Le cure concernenti il dito a scatto non possono essere prese a carico dalla CO 1 siccome si tratta di conseguenze extra-infortunistiche.” (doc. 144).

 

                                  A seguito del referto 24 aprile 2023 del Prof. dott. __________, l’istituto assicuratore ha comunicato all’RA 1 di confermare “… nuovamente che le uniche conseguenze post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet. Avevamo già concesso la nostra autorizzazione nel caso in cui l’assicurato optasse per il ventilato intervento di artrodesi. La problematica concernente invece il dito a scatto non può essere presa a carico dalla CO 1 poiché in relazione a patologie extra-infortunistiche. La relazione causale tra i disturbi a livello della colonna cervicale lamentati dal signor RI 1 e un evento traumatico a noi assicurato era già stata ritenuta estinta a partire dal 22 novembre 2010, con lettera informale inviata lo stesso giorno. Potremo quindi riaprire il caso oggetto solo nel caso in cui si riveli necessario il citato intervento di artrodesi.” (doc. 149).

 

                                  Con rapporto 27 novembre 2024, il Prof. __________ ha puntualizzato in particolare di non aver mai “… preteso che la distonia [cervicale, n.d.r.] fosse provocata dalla lesione del dito dall’incidente anni dopo. Sono perplesso che nel rapporto della CO 1 non si menzioni l’incidente della circolazione del 2009. Mi sembra che ci sia una confusione tra l’incidente del 2017 con lesione della mano di destra e l’incidente della circolazione del 2009 che il paziente mi aveva menzionato. Sono perplesso della confusione tra i due eventi. Al livello della mano di destra, non si tratta di un problema neurologico e non sono dunque mai stato coinvolto direttamente per valutare i possibili trattamenti ma devo constatare che non c’è in nessun modo di “restitutio ad integrum”.” (doc. 170).

 

                          1.4.  Con decisione formale del 10 dicembre 2024, l’CO 1 ha stabilito che, trattandosi del rachide cervicale e della relativa decisione informale del 22 novembre 2010, la domanda di revisione procedurale sarebbe tardiva mentre, per quanto concerne il dito a scatto, non sarebbero adempiuti i presupposti di legge per ritornare sulla decisione de facto emanata il 6 marzo 2018 (doc. 171).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 173), in data 2 aprile 2025, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 179).

 

                          1.5.  Con ricorso del 17 maggio 2025, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che la decisione su opposizione impugnata venga modificata nel senso che gli sia accordato il benestare per effettuare “il monitoraggio e le cure mediche riguardo alla lesione mallet finger e alla iposensibilità della mano destra” e che, raggiunta la stabilizzazione, siano “valutate le prestazioni di lunga durata ossia le eventuali IMI e l’eventuale rendita dopo aver proceduto a determinare la capacità lavorativa residua”, in subordine che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore affinché “… determini la causalità rispetto alla iposensibilità della mano destra in ambito neurologico, valuti il bisogno di cure, valuti la capacità lavorativa residua e valuti la IMI. Dopodiché l’assicuratore è tenuto a pronunciarsi sulle misure da mettere in atto mediante decisione formale oppure anche informale.”.

                                  Questi in particolare gli argomenti sviluppati a sostegno delle sue pretese:

 

" (…) Ebbene, per quanto non tutti i disturbi della mano siano in nesso causale con il trauma (vedi dito a scatto), sicuramente resta la competenza per la lesione Mallet finger e poi i disturbi neurologici indicati dal Dr. __________.

È vero che quest’ultimo introduce la diagnosi di distonia cervicale che lui pure cura e che a determinate condizioni con alta verosimiglianza può rappresentare una conseguenza diretta di un trauma, ma lo specialista pone anche una problematica neurologica riguardo alla mano attorno alla lesione Mallet finger e pure alle altre dita.

Tutta la mano presenta delle chiare e più evidenti limitazioni a partire dal 2021, ossia da quando l’assicurato, attraversata una fase di relativa stabilità clinica, ha ripreso contatto con lo specialista, benché nel frattempo svolge un’attività lavorativa completa, di tipo prevalentemente confacente ma che comporta al rientro alla sera dopo il lavoro, dei disturbi importanti a dimostrazione che siamo di fronte ad un peggioramento dello stato di salute.

Dunque, non si tratta di valutare la distonia cervicale, ma di analizzare il peggioramento dello stato di salute, quanto alla lesione Mallet finger e quanto alla problematica neurologica relativamente alla mano destra.

Da questo punto di vista la conclusione dell’assicuratore è del tutto priva di ogni connessione con la richiesta postulata dall’interessato in modo formale nella primavera del 2022.

Egli chiedeva di valutare prima di tutto gli aspetti sanitari ed in secondo luogo gli aspetti ed i postumi economici, in relazione all’art. 11 OAINF quali postumi e conseguenze tardive.

Dalla descrizione del Dr. __________ si evidenzia che dal 2018, quando il ricorrente è stato visitato dal Dr. __________ per un secondo parere e l’anno 2021, non vi sono stati monitoraggi medici.

Dopodiché, da questo periodo, accusando dei disturbi e dei deficit di funzionalità, più gravi rispetto al passato, deficit di estensione della mano, riduzione della sensibilità, della forza e della presa, con iposensibilità non solo più al IV dito ma anche al III ed al V e dopo aver effettuato una infiltrazione, si pone l’esigenza di carattere assicurativo di rivalutare e di riesaminare la responsabilità assicurativa in toto, quanto alla presa a carico dei costi di corta durata, rispettivamente dopo un adeguato periodo di tempo dei costi di lunga durata se è il caso.

Da questo punto di vista, rimane da valutare/rivalutare la IMI che allo stato odierno può giustificarsi anche dopo la decisione informale di marzo 2018 e la valutazione sulla capacità lavorativa residua con tutto ciò che ne consegue.

(…).

Invece ha optato per una risposta che porta fuori strada dimostrando una lettura giuridica non adeguata del caso, poiché non ci troviamo in un ambito di revisione oppure di riconsiderazione ma in una situazione dove si chiede di attivare prima di tutto le cure che sono in relazione causale con il trauma e che sono dovute su tutto l’arco della vita qualora giustificate dal profilo medico e dal profilo assicurativo.

Niente altro ed i disturbi alla cervicale non entrano in linea di conto per quanto il Dr. __________ evidenzia e diagnostica la distonia cervicale. Egli però pone anche la problematica della iposensibilità a tutta la mano che invece è da ritenere una conseguenza diretta del trauma subito nel 2017.” (doc. I)

 

                          1.6.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che, se ricevibile, l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi diritto (doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  In concreto, con la decisione formale del 10 dicembre 2024, poi confermata con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha, per quanto concerne i disturbi interessanti la colonna vertebrale (distonia cervicale), dichiarato che la decisione informale del 22 novembre 2010, nel frattempo cresciuta in giudicato, non può più essere oggetto di revisione procedurale in quanto il termine assoluto di 10 anni previsto dalla giurisprudenza federale è ampiamente trascorso.

                                  Sempre in quell’occasione, trattandosi del dito a scatto della mano destra, l’assicuratore resistente ha stabilito che i presupposti di legge per procedere a una revisione procedurale della decisione informale del 6 marzo 2018, mediante la quale quella problematica era stata dichiarata di natura extra-infortunistica, non sono adempiuti (cfr. doc. 171 e doc. 179).

 

                                  Il TCA rileva che, con la propria impugnativa, al di là della questione di sapere se i provvedimenti informali in discussione potessero (ancora) essere oggetto di revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, il patrocinatore dell’insorgente giustamente non contesta che né la distonia cervicale né il dito a scatto costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. I, p. 5: “(…), per quanto non tutti i disturbi della mano siano in nesso causale con il trauma (vedi dito a scatto) (…).” e p. 6: “Niente altro ed i disturbi alla cervicale non entrano in linea di conto (…).” – il corsivo è del redattore), di modo che da quel profilo non possono essere pretese (ulteriori) prestazioni da parte dell’istituto assicuratore convenuto.

 

                                  Il rappresentante dell’assicurata fa invece valere che lo stato della mano destra (inteso come il Mallet finger [o dito a martello] e un’iposensibilità delle dita III, IV e V) si sarebbe aggravato dopo il 2021, ciò che giustificherebbe da parte dell’CO 1 un riesame del diritto alle prestazioni, dapprima di corta durata e, una volta raggiunta la relativa stabilizzazione, anche di lunga durata (cfr. doc. I, p. 5: “Dunque, non si tratta di valutare la distonia cervicale, ma di analizzare il peggioramento dello stato di salute, quanto alla lesione Mallet finger e quanto alla problematica neurologica relativamente alla mano destra.” – il corsivo è del redattore).

 

                                  Con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha al riguardo rilevato che, esaminando il ricorso, “l’assicurato non intendeva mettere in discussione le decisioni informali pregresse ma annunciare una ricaduta. (…). In ogni caso siamo in presenza di un oggetto per il quale l’CO 1 non ha rilasciato una decisione formale [per cui, n.d.r.] il ricorso risulta irricevibile. Per ogni evenienza giova ricordare che incombe all’assicurato se dovesse decidersi di sottoporsi all’artrodesi fare annunciare una ricaduta in buona e dovuta forma dal proprio datore di lavoro.” (doc. IV).

 

                          2.3.  Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 si è in effetti limitato a sostenere che la questione concernente l’eziologia della distonia cervicale e del dito a scatto, non può più essere ridiscussa, non potendo le relative decisioni informali, nel frattempo cresciute in giudicato, essere oggetto di revisione procedurale. L’amministrazione non si è per contro pronunciata in merito a un (eventuale) diritto a ulteriori prestazioni dipendente dai disturbi interessanti l’estremità superiore destra, intesi il Mallet finger e la (pretesa) iposensibilità interessante le dita III, IV e V.

 

                                  Ora, nella misura in cui quest’ultimo aspetto non fa parte dell’oggetto litigioso definito dalla decisione su opposizione del 2 aprile 2025, le relative pretese ricorsuali sono irricevibili in questa sede. In effetti, nella procedura giurisdizionale amministrativa, possono essere di principio esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici a proposito dei quali l’autorità amministrativa competente si è preliminarmente pronunciata, in modo vincolante nella forma di una decisione (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

 

                                  Il TCA rileva comunque che dagli atti emerge che l’assicuratore resistente ha già ammesso la propria responsabilità a proposito del diagnosticato dito a martello e che, al riguardo, ha pure già accordato il proprio benestare per l’intervento di artrodesi prospettato a suo tempo dal dott. __________ (cfr., da ultimo, il doc. 149: “(…), confermiamo nuovamente che le uniche conseguenze post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet. Avevamo già concesso la nostra autorizzazione nel caso in cui l’assicurato optasse per il ventilato intervento di artrodesi.”).

                                  D’altro canto, va però osservato che il ricorrente si è sempre mostrato reticente a sottoporsi all’operazione appena citata (cfr., da ultimo, il doc. 142: “Mentre per il dito a scatto e la Mallet finger viene proposto un doppio intervento chirurgico, che l’assicurato in questa fase sta vagliando, pur avendo delle incertezze che al momento prevalgono.” – il corsivo è del redattore) e che del resto lo stesso chirurgo ortopedico privatamente consultato dall’assicurato, dott. __________, ha esplicitamente sconsigliato di procedere a un’operazione di artrodesi (cfr. doc. 143, p. 2).

 

                                  Trattandosi della (pretesa) iposensibilità, questa Corte constata che - diversamente da quanto pretende il patrocinatore dell’assicurato -, nei suoi referti agli atti (cfr. doc. 146 e doc. 170), il Prof. dott. __________, Direttore dell’Istituto __________, non fa alcun accenno all’esistenza di una problematica neurologica riguardante la mano destra. Anzi, nel rapporto datato 27 novembre 2024, egli lo nega esplicitamente (“Al livello della mano destra non si tratta di un problema neurologico (…).” – il corsivo è del redattore).

 

                          2.4.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti