Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.43

 

mm

Lugano

20 gennaio 2026         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2025 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° maggio 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel settembre 2024 l’CO1 ha proceduto a una revisione dei salari della ditta RI1 di ______ (cfr. doc. 165).

 

                                  Con fattura dopo revisione del 26 settembre 2024 (fattura n. _________), confermata dopo opposizione il 1° maggio 2025 (cfr. doc. 206), l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi impagati per un ammontare di fr. 3'743.20 inerenti a rimunerazioni corrisposte a ______ durante il periodo settembre 2020 – dicembre 2023 (cfr. doc. 171).

                                  In sostanza, l’istituto assicuratore ha ritenuto che le rimunerazioni corrisposte a ______ avrebbero dovuto essere considerate salari soggetti a premi, ciò che non era però stato il caso.

 

                                  Da rilevare che, con decisione del 7 novembre 2024, l’CO1 ha informato ______ che l’attività da lui svolta per la RI1 era stata qualificata quale lavoro dipendente, con l’avvertenza che, quale persona cointeressata, era sua facoltà opporsi alla fattura dei premi notificata al (preteso) datore di lavoro (doc. 18 – inc. ______).

                                  Con decisione su opposizione del 18 dicembre 2024, l’assicuratore ha negato l’entrata nel merito dell’opposizione interposta nel frattempo dal rappresentante di ______, la quale non soddisfaceva i necessari requisiti di forma (doc. 23 - inc. ______).

                                  Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                          1.2.  Con tempestivo ricorso del 2 giugno 2025, la ditta RI1, rappresentata dall’avv. ______, ha chiesto che, annullate la decisione su opposizione impugnata e la relativa fattura dopo revisione, venga accertato che essa non è tenuta a pagare alcun premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per ______.

                                  Questa in particolare l’argomentazione che è stata sviluppata a sostegno delle pretese ricorsuali:

 

" (…) Accertato che il signor ______ non ha mai percepito dalla ricorrente indennità per pranzi e viaggi, si rileva in secondo luogo che CO1 considera l’attività da lui svolta come lavoro a cottimo, con la conseguenza che le attività per altre aziende o clienti del signor ______ non rivestirebbero un’importanza decisiva (consid. 3.4 a pag. 6 e 7).

La conclusione di CO1 relativamente all’asserito lavoro a cottimo è manifestamente errata, oltre a non essere sostanziata né motivata. CO1 non spiega infatti in cosa, concretamente, l’attività lavorativa del signor ______ sarebbe da considerare lavoro a cottimo, ovvero lavoro retribuito alla prestazione e alla quantità di lavoro svolta.

L’attività svolta dal signor ______, quando collabora con la ricorrente, non può essere considerato lavoro dipendente a cottimo, come si dirà meglio in seguito, non vi è alcun rapporto di dipendenza e subordinazione nei confronti della ricorrente.

Anche a voler ammettere per delirio di ipotesi che il signor ______ svolgerebbe un’attività lavorativa a cottimo, ciò che comunque non fa, non è tuttavia escluso che questa sua attività lavorativa (a cottimo) possa essere considerata indipendente.

Infatti, un’attività lucrativa indipendente (a cottimo) è data quando la persona dispone di un’organizzazione aziendale o esegue mandati diretti, ovvero esegue regolari lavori a proprio nome e per proprio conto per una clientela acquisita in prima persona (…).

Questo è il caso del signor ______, il quale esegue numerosi lavori, per numerosi clienti, su mandati diretti. Si vedano a tal proposito alcune delle numerose fatture e offerte allegate sub doc. I che dimostrano inequivocabilmente come l’attività lavorativa del signor ______ vada considerata a tutti gli effetti come indipendente, svolgendo numerosi lavori per altri clienti, su mandati diretti da lui stesso procacciati.

Sempre rimanendo nella delirante conclusione di CO1 relativamente al lavoro dipendente a cottimo, si osserva che oltre ad eseguire mandati diretti per numerosi clienti finali (doc. I), il signor ______ ha comunque una propria organizzazione d’impresa e in concreto impiega propri attrezzi, macchinari, veicolo e materiale da lui direttamente acquistati e pagati, come si evince da alcune delle numerose fatture per acquisto materiale e attrezzatura qui allegate sub doc. J. Il signor ______, non da ultimo, occupa talvolta propri operai (doc. K).

In considerazione anche della stipulazione di una propria assicurazione contro gli infortuni con ______ (polizza n. ______, agli atti dell’incarto), di una propria assicurazione RC professionale e di impresa (doc. L) nonché dell’utilizzazione di una propria carta intestata, con un proprio indirizzo e dati di contatto (doc. I), si deve giocoforza considerare il signor ______ quale lavoratore indipendente (cottimista o meno).  

(…).

… La decisione impugnata, anche a voler accantonare le deliranti considerazioni sul lavoro a cottimo, ritiene in terzo luogo che il signor ______ non sarebbe un lavoratore indipendente poiché non sosterrebbe un rischio imprenditoriale, non avrebbe effettuato investimenti finanziari importanti, non avrebbe retribuito personale o sostenuto costi fissi elevati, ma, anzi, pur avendo un proprio veicolo e attrezzi propri, sarebbe stato integrato nell’organizzazione d’impresa della ricorrente la quale gli avrebbe fornito clienti e materiale per la posa (consid. 3.5 a pag. 7).

(…).

Il signor ______, nella sua attività di marmista, non ha necessità di dover effettuare investimenti importanti o di sostenere costi fissi elevati. Egli ha propri attrezzi, materiali e veicolo, talvolta assume degli operai e aiutanti (doc. K), ed esegue il lavoro direttamente presso i clienti e committenti, come è nella natura della sua attività.

È falso ritenere che il signor ______ sia integrato nell’organizzazione della ricorrente che gli fornirebbe clienti e materiale.

A ben vedere, il signor ______ non collabora e non svolge incarichi solo ed esclusivamente per la ricorrente (si vedano i suoi numerosi altri clienti sub doc. I), non gode di vacanze, di salario in caso di malattia o di indennizzi per le spese da parte della ricorrente, né egli è legato a istruzioni concernenti l’orario di lavoro e/o l’esecuzione dei lavori che invece svolge personalmente, nel senso che non può subappaltare ad altre ditte, ma che invece può impiegare operai (doc. K).

È altresì falso ritenere che la ricorrente fornisca al signor ______ il materiale di lavoro. Certamente egli trova in cantiere il piano di marmo che è tenuto a lavorare, su cui prende le misure ed esegue la posa, ma per questo non riceve alcuna istruzione dalla ricorrente siccome lo specialista è lui. Questo rientra né più né meno nell’attività normale di qualsiasi appaltatore (art. 365 cpv. 2 CO).

Per il resto, come erroneamente rilevato da CO1 in più parti della decisione impugnata, la ricorrente non fornisce al signor ______ altri materiali e/o attrezzi e/o elementi da montare. Il signor ______ non è infatti un installatore di cucine, come erroneamente indicato da CO1, ma un marmista il cui lavoro consiste appunto nel lavorare e posare il marmo.

È infine falso che la ricorrente fornisca al signor ______ i clienti. Come detto (supra ad 9.), il signor ______ non collabora esclusivamente con la ricorrente e non svolge incarichi solo per quest’ultima. Egli ha infatti molti altri clienti e mandati diretti che si procura direttamente e personalmente, sostenendo il rischio di incasso (doc. I). Non vi è pertanto alcuna dipendenza economica del signor ______ verso la ricorrente.

(…).

… La decisione impugnata ritiene in quanto luogo che il signor ______ non sarebbe un lavoratore indipendente poiché egli sarebbe stato responsabile della buona esecuzione solo nei confronti della ricorrente, ma non nei confronti del cliente finale (consid. 3.5 a pag. 7). Con questa errata interpretazione ed errato accertamento dei fatti, CO1 ignora completamente il tenore dell’art. 364 cpv. 2 CO.

Al di là di ciò è comunque d’uopo rilevare che in un’occasione il signor ______ ha effettivamente causato un danno durante l’esecuzione di lavori per i quali ha risposto la propria assicurazione RC professionale d di impresa (doc. L e doc. M). Ciò a ulteriore riprova che i danni da lui causati mentre collabora con la ricorrente non sono stati assunti dall’assicurazione di quest’ultima dato che egli non è suo dipendente. (…).” (doc. I)

 

                          1.3.  L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                          1.4.  In data 17 luglio 2025, la ricorrente ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).

 

                                  Lo scritto appena citato è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. VIII).

 

                          1.5.  Il 5 dicembre 2025 l’avv. _______ ha comunicato al TCA di non più patrocinare la ditta insorgente (doc. IX).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Conformemente all’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

                                  In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv. 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

 

                                  Giusta l’art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

 

                                  È invece considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (art. 12 cpv. 1 LPGA).

                                  Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA).

 

                                  Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato.

                                  L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS.

                                  Il guadagno assoggettato ai premi corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo contributivo AVS.

 

                          2.2.  Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato.

                                  È dunque reputato reddito risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione percepita altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui tali prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid. 4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

 

                          2.3.  Sapere se in un caso concreto un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS) dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid. 4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente.

 

                          2.4.  Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF 8C_647/2023 del 9 luglio 2024 consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

 

                          2.5.  Conformemente alla giurisprudenza federale, determinante ai fini della qualificazione è soltanto la natura dell’attività esercitata, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 p. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                          2.6.  Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato a stabilire se l’CO1 era o meno legittimato a dichiarare dipendente ai sensi della legislazione sull’AVS l’attività di posa svolta da ______ per la ditta insorgente e, di conseguenza, a porre a carico di quest’ultima i corrispondenti contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

 

                                  Dalle carte processuali emerge che, in occasione della revisione effettuata il 24 settembre 2024 presso la sede di ______ della ditta RI1, il funzionario preposto dell’CO1 ha ritenuto che le rimunerazioni che quest’ultima aveva corrisposto a ______ per le prestazioni da lui fornite durante il periodo settembre 2020-dicembre 2023 – complessivamente fr. 203'897 - erano da considerare salari da assoggettare al regime contributivo (cfr. doc. 165 e doc. 167).

 

                                  In data 26 settembre 2024, l’CO1 ha quindi emanato una fattura relativa a premi impagati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di fr. 3'743.20, considerando, dopo revisione, gli importi pagati a ______ alla stregua di salari determinanti (cfr. doc. 171).

 

                                  Con l’opposizione, la ditta insorgente ha segnatamente fatto valere che il “Sig. ______ ha lavorato durante questo periodo in qualità di indipendente. Fino a fine 2018 era proprietario della ditta ______, e a seguito del fallimento della stessa, si era iscritto quale indipendente. I nostri rapporti professionali sono rimasti invariati anche dopo questo cambio, poiché era in possesso dell’attestazione quale lavoratore indipendente. (…). Al momento attuale non ci è dato sapere con certezza cosa sia successo in seguito; di sicuro il Sig. ______ ha versato dei contributi alla Cassa AVS in qualità di indipendente dal 2019 in avanti. Pertanto con la vostra richiesta nei nostri confronti le prestazioni sono assoggettate due volte, cosa che riteniamo assolutamente ingiusta.” (doc. 174).

 

                                  Nel quadro della procedura di opposizione, l’istituto assicuratore ha posto le seguenti domande alla ricorrente:

 

" (…).

1. Descrivete nel dettaglio l’attività svolta dal signor ______.

2. Il signor ______ riceveva istruzioni o direttive da parte vostra circa le modalità con cui eseguire i lavori?

3. Era libero di organizzare a propria discrezione il lavoro da effettuare?

4. Doveva rispettare delle scadenze o degli orari?

5. Chi forniva i materiali? Chi metteva a disposizione i mezzi operativi?

6. Chi è responsabile in caso di errori o difetti?

7. I lavori possono essere affidati a terzi senza limitazioni?

8. Il signor ______ era libero di accettare o rifiutare incarichi di altre imprese?

9. Vogliate trasmetterci tutte le fatture emesse dal signor ______ negli anni 2020-2023. (…).” (doc. 187)

 

                                  Dopo aver ricevuto alcune precisazioni circa il significato da attribuire alle domande appena elencate (doc. 192), in data 21 gennaio 2025, la RI1 ha fornito le seguenti (parziali) risposte:

 

" (…).

2. Noi non siamo in grado di dire al Sig. ______ come deve eseguire i lavori sulla pietra naturale o artificiale, sa lui in qualità di specialista della materia come procedere.

    Non abbiamo nessun contratto che lega il Sig. ______ alla nostra Società: ogni qualvolta necessitiamo dei suoi servizi, chiediamo un’offerta per la prestazione.

 

5. Noi comperiamo direttamente dai nostri fornitori di fiducia i mobili e gli apparecchi elettrici, che non sono di competenza del Sig. ______. Anche per i piani delle cucine abbiamo diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un marmista per la messa in opera degli stessi. Mezzi di trasporto, materiale di posa, eventuali mezzi di sollevamento e tutto quanto necessita il marmista per il suo lavoro di posa, è a suo carico e deve essere compreso nel prezzo stabilito.

 

7. Il Sig. ______ risponde personalmente a noi della buona esecuzione e garanzia per il lavoro svolto come viene pattuito; se lo fa da solo o con altri collaboratori non ci è dato di sapere. Lui non può subappaltare lavori per offerte accettate; se per qualsiasi motivo non può eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad altri professionisti del ramo.

 

8. In qualità di libero professionista, il Sig. ______ decide se offrire i suoi servizi o meno. Noi chiediamo un prezzo e lui ci fa la sua offerta; se sta bene ad entrambi si conclude, altrimenti cerchiamo altrove. Naturalmente lui può offrire le sue prestazioni a chi vuole, come sicuramente fa. Non è affare nostro e non ci interessa con chi altro lavora.” (doc. 193)

 

                                  Nel mese di febbraio 2025, l’assicuratore convenuto ha quindi rivolto le seguenti domande ad ______:

 

" (…).

1.   Si prega di descrivere dettagliatamente l’attività svolta per la società RI1.

2.   Ricevete istruzioni o direttive su come eseguire i vostri lavori da parte della società RI1?

3.   Era libero di organizzare il suo lavoro come voleva?

4.   Ha dovuto rispettare delle scadenze? Orari?

5.   Vi siete procurati le materie necessarie all’esecuzione dei lavori? In caso affermativo, allegare le ricevute? In caso negativo, chi ha acquistato le materie?

6.   Utilizza per i suoi lavori mezzi di esercizio importanti di sua proprietà (attrezzi, macchine, veicoli industriali)? Allegare l’inventario.

7.   Chi è responsabile in caso di errore o negligenza?

8.   I lavori potevano essere affidati a terzi senza restrizioni?

9.   Era libero di accettare o rifiutare i mandati di altre imprese?

10. Come cercavate la vostra propria clientela (ad esempio con annunci, prospetti, un proprio sito internet)? Allegare la relativa documentazione.

11. Ha stipulato dei contratti di assicurazione in relazione alla sua attività? Allegare copie.

12. Avete ricevuto mandati da altre aziende per gli anni dal 2020 al 2023? In caso affermativo, potreste inviarci i relativi contratti, le fatture e i documenti giustificativi?

13. Si prega di trasmettere tutte le fatture emesse da voi negli anni 2020-2023. (…).” (doc. 200)

 

                                  Questo il tenore della risposta fornita da ______ il 1° aprile 2025:

 

" (…) Oggi mi sono incontrato con i titolari della ditta RI1 per capire le decisioni che avete preso riguardante il mio caso e per risolvere la questione.

Innanzitutto voglio ribadire che io lavoro come indipendente e ho diversi clienti.

Oltre alla ditta RI1, ho come clienti ______, ______, ______, ______, ______, ______ oltre che diversi privati.

Da quanto sopra risulta chiaramente che non posso essere dipendente di nessuna società, visto che prendo il lavoro per diverse aziende concorrenti tra di loro.

Voglio inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni presso l’assicurazione ______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da quando lavoro come indipendente.

Dovuto al fatto che è illegale assicurarsi con 2 assicurazioni differenti tra loro per lo stesso caso assicurato, vi chiedo quindi di annullare la vostra richiesta e la fattura che avete emesso a me e conseguentemente anche alla ditta RI1, che non può essere richiamata a sua volta a pagare un’assicurazione non dovuta visto che quest’assicurazione l’ho stipulata presso ______.

Fermo restando che se pago ______ non devo più pagare a voi, vorrei comunque sottolineare che il vostro calcolo dei contributi non tiene conto delle spese che ho avuto e considera solo il fatturato che comprende anche le spese di viaggio, di rimborso pranzo, di acquisto materiale e costi generali.

Infatti, il salario reale annuo, che è unicamente la parte mano d’opera, è stato ogni anno dichiarato all’AVS, dalla quale ho ricevuto i contributi da pagare.” (doc. 204)

 

                                  Allo scritto appena citato è stata allegata la polizza d’assicurazione contro gli infortuni per lavoratori indipendenti, stipulata da ______ con la ______ (doc. 204, p. 2).

                                  Agli atti figura pure la presa di posizione 15 maggio 2025 di ______ sulla decisione su opposizione emanata dall’CO1. In quell’occasione, egli ha espresso in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…) Mi sono sentito in causa e quindi ho ritenuto che sia importante che io dica la mia. Devo dire che sono rimasto sorpreso dalle vostre osservazioni. Io lavoro con tutti i miei clienti nello stesso modo e non capisco come si possa considerare in un caso che sono dipendente e in altri casi indipendente.

Non voglio in nessun modo che i miei clienti intervengano nel mio lavoro.

Ho rifiutato diversi lavori perché certi clienti volevano decidere sul mio lavoro. Ho un’esperienza di oltre 30 anni prima come dipendente e oggi come indipendente. Mi sono messo come indipendente perché diverse aziende che mi hanno visto lavorare volevano che io montassi per loro il marmo sulle loro cucine. Montare il marmo è un lavoro molto delicato se non si vuole che questo si rompa durante il montaggio. Spesso poi bisogna anche intervenire sul marmo perché ogni tanto la fornitura di quest’ultimo non corrisponde alle misure come ordinato, oppure dimenticano di fare dei fori al posto giusto. Questi tipi di lavoro lo possono fare solo chi conosce bene come si deve trattare il marmo.

Da indipendente mi ha permesso di poter lavorare per diverse aziende e anche direttamente per privati, quindi quando ho letto la vostra presa di posizione mi ha lasciato basito.

Io ho un proprio furgone, ho tutta l’attrezzatura personale per fare i lavori richiesti, cioè morsetti, smeriglia, aspirapolvere ecc. Acquisto personalmente tutti i materiali che necessitano per montare il piano in marmo, cioè silicone in diversi colori, stucco, colla speciale, diversi colori per intervenire nel caso di riparazioni, ecc. Nessuno dei miei clienti e neanche la RI1 mi fornisce il materiale che ho bisogno per il montaggio. Chiaramente sui cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, ma le misure del marmo necessario vengono date da me stesso, perché vado personalmente a prendere le misure.

Per confermare il mio impegno come indipendente, le ho allegato una trentina di fatture che io ho emesso. Ne avrei da inviare tante altre. Spero che queste fatture possano dimostrare che la ditta RI1 è per me un cliente importante, ma è uno dei tanti clienti. Monto diversi piani in marmo per loro perché loro vendono cucine di alta qualità che spesso hanno il piano in marmo, mentre altri miei clienti non vendono molte cucine con il piano in marmo.

Questo non può essere comunque un criterio per dire che io lavoro per la RI1 come dipendente mentre quando monto il piano in marmo degli altri clienti, lavoro come indipendente. (…).” (doc. 211)

 

                                  In quell’occasione, ______ ha prodotto copia di fatture inerenti a lavori da lui effettuati per conto di privati e di aziende.

                                  Per quanto riguarda i privati, nel periodo determinante (2020-2023), risulta che egli ha fatturato lavori per un ammontare di fr. 6'525 (cfr. doc. 211, p. 3, 4, 12, 17, 23 e 27).

                                  Trattandosi invece delle aziende, durante quello stesso quadriennio, si evince che sono stati fatturati lavori per un totale di fr. 15'700 (cfr. doc. 211, p. 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 34, 35 e 36).

 

                                  Unitamente all’impugnativa, il patrocinatore della ricorrente ha versato agli atti copia di fatture emesse da ______, che in buona parte sono già comprese fra quelle appena citate (ne fanno eccezione soltanto 4, e meglio quella del 22 dicembre 2023 intestata alla ditta ______ di ______ di fr. 450 [doc. 217, p. 35), quella del 9 ottobre 2020 intestata alla ditta ______ di fr. 1'800 [doc. 217, p. 48], quella datata 5 novembre 2020 intestata alla ditta ______ di ______ di fr. 1'890 [doc. 217, p. 49] e quella del 23 dicembre 2020 intestata alla ditta ______ di ______ di fr. 1'330 [doc. 217, p. 50]).

 

                                  L’avv. _______ ha inoltre prodotto copia di alcune offerte presentate da ______ e meglio - limitandosi al periodo considerato - quella del 25 gennaio 2023 per il ______ di ______ (doc. 217, p. 27), quella del 7 ottobre 2022 per la ______ di ______ (doc. 217, p. 28) e quella del 15 marzo 2021 per ______ (doc. 217, p. 29).

 

                                  Oltre a ciò, fra la documentazione prodotta con il ricorso figurano alcune fatture intestate ad ______ relative all’acquisto di (piccolo) materiale (mastice, colla e silicone) e di (piccoli) attrezzi (cazzuole, secchio, livello, livello laser, ventosa, ginocchiera, fratazza, …) negli anni 2024 e 2025, per un ammontare complessivo di fr. 3'412.15 (doc. 217, p. 51-65).

 

                          2.7.  Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene che gli elementi che emergono dalle tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino a favore di un rapporto di dipendenza, dal profilo assicurativo-sociale, nei confronti della ditta RI1.

 

                                  In questo senso, da quanto esposto al precedente considerando emerge innanzitutto una forte dipendenza economica di ______ nei confronti della ditta ricorrente. In effetti, nel periodo determinante (settembre 2020-dicembre 2023), prendendo in considerazione quanto è stato documentato, le rimunerazioni che gli sono state pagate dalla RI1 (fr. 203'897) corrispondono all’incirca all’88% della sua cifra d’affari globale (fr. 231'592), e meglio al 55% di quella realizzata nel 2020, al 92% di quella realizzata nel 2021, al 94% di quella realizzata nel 2022 e al 95% di quella realizzata nel 2023.

                                  Ora, nella misura in cui una sola ditta gli ha procurato una fetta molto grande della sua cifra d’affari, occorre concludere che il rischio economico imprenditoriale che ha assunto era piuttosto simile a quello di un salariato al quale il datore di lavoro non versa il salario per il lavoro eseguito (in questo senso, si veda la STF 8C_484/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.3, riguardante un posatore di pavimenti i cui lavori svolti in qualità di sub-appaltatore gli avevano procurato il 66% della cifra d’affari).

 

                                  Per quanto concerne i costi d’investimento, va sottolineato che la documentazione prodotta in corso di causa riguarda acquisti di attrezzi e materiale effettuati negli anni 2024 e 2025, dunque in un periodo successivo a quello qui in discussione. Comunque sia, si è trattato di spese di entità assai modesta (nel periodo considerato ______ ha in effetti speso complessivamente fr. 3'412.15; nulla è stato documentato a proposito del veicolo, né riguardo all’entità dell’investimento né riguardo al fatto che esso sia stato acquistato ed effettivamente utilizzato a soli scopi professionali) relative all’acquisto di piccoli attrezzi e di piccolo materiale (da notare che in una sentenza pubblicata in SZS 1985 p. 210 ss., la Corte federale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato fosse proprietario di un’attrezzatura del valore di fr. 4'073, mentre in una pronunzia U 315/06 del 16 luglio 2007 ha riconosciuto l’esistenza di un impiego rilevante di capitale trattandosi di una persona che aveva acquistato un trattore del costo di fr. 110'000; si veda inoltre la sentenza 8C_222/2014 del 1° maggio 2014 consid. 4.2, in cui il TF ha giudicato che investimenti effettuati sull’arco di quattro anni per un importo complessivo di fr. 42’000 per acquistare attrezzi/materiali e un veicolo a motore, apparivano troppo esigui per ammettere di per sé l’esistenza di un'attività indipendente). Il materiale più costoso, ossia i piani in pietra naturale o artificiale da posare, è peraltro sempre stato fornito dalla ditta insorgente (cfr. doc. 193: “Anche per i piani delle cucine abbiamo diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un marmista per la messa in opera degli stessi.” e doc. 211: “Chiaramente sui cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, (…).”).

                                  È d’altronde utile segnalare che, secondo l’art. 327 cpv. 2 CO, gli utensili o il materiale per l’esecuzione del lavoro, possono essere messi a disposizione anche dal lavoratore.

                                  Sempre in questo contesto, il TCA rileva che non è mai stato preteso che ______ avrebbe locato dei locali da adibire allo svolgimento della sua professione. Anzi, i suoi domicili privati (via ______ a ______ fino al 28 febbraio 2023, via ______ a ______ a partire dal 1° marzo 2023), risultanti dalla banca dati MOVPOP – Movimento della popolazione, gestita dall’Ufficio cantonale dello Stato Civile, corrispondono agli indirizzi che figurano sulle fatture agli atti da lui emesse.

 

                                  Secondo questo Tribunale, di rilievo nel caso di specie è pure la circostanza che ______ era tenuto a eseguire personalmente il lavoro affidatogli dalla ditta RI1 (cfr. doc. 193: “Lui non può subappaltare lavori per offerte accettate; se per qualsiasi motivo non può eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad altri professionisti del ramo.”; in questo senso, cfr. la STF 8C_398/2022 del 2 novembre 2022 consid. 6.4), così come quella relativa all’assenza di responsabilità personale nei confronti dei clienti finali nel quadro degli incarichi assegnatigli dalla ricorrente (cfr. doc. 193: “Il Sig. ______ risponde personalmente a noi della buona esecuzione e garanzia per il lavoro svolto come viene pattuito; (…).”; in questo senso, si veda la STF 8C_409/2022 del 3 maggio 2023 consid. 5.3), aspetto che trova conferma nel doc. M (“Convenzione d’indennità”), da cui si evince che in un caso l’interessato, tramite la sua RC, ha risarcito la RI1 per un danno da lui causato a un cliente finale di quest’ultima.

 

                                  Inoltre, il fatto che ______ abbia svolto lavori anche per conto di privati, rispettivamente di altre aziende, non è atto a modificare il suo statuto di dipendente rispetto alla ditta RI1. In effetti, va ribadito che, per costante giurisprudenza federale, in caso di pluralità di attività lucrative, la qualificazione dello statuto di dipendente o di lavoratore indipendente non deve essere effettuata mediante una valutazione globale, ma separatamente per ciascuna attività (cfr. supra, consid. 2.5.; STF 8C_804/2019 succitata consid. 4.3).

 

                                  Ciò deve valere anche per la circostanza che l’interessato sarebbe stato libero di non accettare gli incarichi propostigli dall’insorgente (cfr. doc. 193: “In qualità di libero professionista, il Sig. ______ decide se offrire i suoi servizi o meno.”). La giurisprudenza federale ha infatti già avuto modo di precisare che “il solo fatto che ogni singolo intervento fosse soggetto al consenso delle parti e potesse di conseguenza essere da lui accettato o meno, non osta di per sé al riconoscimento di un rapporto di lavoro” (cfr. STF 9C_614/2008 del 1° luglio 2009 consid. 4.2.4 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Va inoltre rilevato che il fatto che nel periodo in discussione ______ si fosse assicurato privatamente contro gli infortuni (cfr. doc. 204: “Voglio inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni presso l’assicurazione ______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da quando lavoro come indipendente.” e doc. 204, p. 2), è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa obbligatoria, in concreto presso l’CO1, non può essere sostituita né da una convenzione individuale né dalla stipulazione di un’assicurazione privata contro gli infortuni (cfr. STCA 35.2024.41 del 4 novembre 2024 consid. 2.11.; 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.9.).

                                  A proposito del preteso impiego da parte di ______ di manodopera propria, agli atti figura unicamente un attestato di guadagno intermedio dell’assicurazione contro la disoccupazione dal quale si evince che il signor ______ nel luglio 2022 aveva lavorato per conto dell’interessato in ragione complessivamente di 10 ore (2 ore il 1° luglio, 2 il 4 luglio, 2 il 5 luglio, 2 il 6 luglio e 2 il 7 luglio 2022 - cfr. doc. 217, p. 66).

                                  Tale documento non è decisivo ai fini del giudizio, già per il solo motivo che non è dato sapere se l’operaio in questione sia stato impiegato su cantieri appartenenti a clienti finali della ditta RI1. In questo senso, il TCA può quindi seguire l’assicuratore convenuto laddove afferma che la documentazione prodotta non consente di “(…) comprendere il contesto relativo all’eventuale assunzione da parte del Signor ______ di un aiuto.” (doc. V, p. 8).

 

                                  Va infine sottolineato che, con decisione su opposizione dell’8 luglio 2025, oggetto di ricorso attualmente pendente dinanzi a questo Tribunale (inc. n. 30.2025.16), la Cassa di ______ ha anch’essa qualificato come dipendente l’attività svolta da ______ per conto della ditta RI1 durante il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023.

 

                                  In conclusione, secondo questa Corte, gli argomenti a favore di un’attività dipendente prevalgono, nel loro insieme, sugli elementi che potrebbero parlare a favore di un’indipendenza di ______ nei confronti dell’azienda ricorrente.

                                  Pertanto, occorre ritenere che, nel quadro degli incarichi che gli erano stati affidati dalla ditta RI1, l’interessato doveva essere qualificato quale dipendente, di modo che le retribuzioni da lui percepite vanno considerate salario determinante su cui la datrice di lavoro è tenuta a pagare i relativi contributi sociali.

 

                                  Ritenuto inoltre che gli importi ripresi dall’amministrazione non sono stati contestati, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, il TCA non si è pronunciato su una controversia concernente le prestazioni (cfr., in questo senso, ad esempio la STF 8C_317/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 1.1).

 

                                  In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

                                  Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti