Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.51

 

cr

Lugano

10 dicembre 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 giugno 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: avv. RA2, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 21 agosto 2023 RI1, nato nel 1977, attivo dal 5 giugno 2023 presso la ______ SA in qualità di operatore in automazione - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1 - è caduto, riportando una frattura del malleolo della caviglia destra.

 

A seguito dell’infortunio, in data 7 settembre 2023 il dr. ______ ha proceduto alla riduzione ed osteosintesi della frattura.

Nonostante l’intervento, i problemi alla caviglia non sono migliorati, motivo per il quale l’assicurato è stato sottoposto ad una visita presso il dr. ______, il quale ha riscontrato una algodistrofia (CRPS I).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                          1.2.  Eseguiti gli accertamenti del caso, in data 19 febbraio 2025 l’istituto assicuratore, constatata la stabilizzazione dello stato di salute, ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni di corta durata a partire dal 1° maggio 2025, concedendo tuttavia “tenuto conto della situazione e per evitare un aggravamento dello stato acuto di salute, siamo d’accordo di continuare a prendere a carico il costo delle sedute fisioterapiche fino alla fine dell’anno in corso” (doc. 162).

 

Con decisione del 6 maggio 2025, l’CO1 ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, alla luce di un insufficiente discapito economico del 3%, mentre ha attribuito un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 187).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato per il tramite del RA1 (cfr. doc. 191), in data 11 giugno 2025, l’amministrazione ha integralmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 193).

                                 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del RI1, sempre rappresentato dal RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e il ripristino del versamento delle indennità giornaliere con effetto retroattivo, unitamente alla valutazione di un reinserimento professionale, o, in via subordinata, alla fissazione di un termine di un anno per trovare una nuova occupazione consona alla sua reale possibilità di impiego (doc. I).

 

Sostanzialmente il rappresentante legale ha rimproverato all’assicuratore infortuni di non avere concesso all’assicurato un congruo periodo di tempo per provvedere alla ricerca di un’attività compatibile.

Pure criticata la scelta dell’amministrazione di delegare all’Ufficio AI il compito di valutare le misure di reinserimento, ignorando la propria responsabilità primaria (doc. I).

 

                         1.4.  Con la risposta di causa, l’CO1 ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione su opposizione impugnata (doc. IV).

                          1.5.  In data 9 luglio 2025 il rappresentante dell’insorgente ha ribadito la propria posizione (doc. VI).

 

                          1.6.  Con osservazioni del 18 luglio 2025 l’istituto assicuratore ha ribadito la correttezza del proprio agire (doc. VIII).

 

                          1.7.  In data 11 agosto 2025 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un referto del dr. ______, chiedendo che se ne tenga conto al momento della valutazione “della situazione attuale” (doc. X + F).

 

                          1.8.  Con osservazioni del 28 agosto 2025 la rappresentante dell’amministrazione ha indicato che quanto prodotto da controparte non apporta nuovi elementi oggettivi in grado di rimettere in discussione la valutazione dello stato di salute dell’assicurato (doc. XIV).

 

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XV), per conoscenza.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto dal 1° maggio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 21 agosto 2023, senza accordare all’assicurato un adeguato periodo di tempo per adattarsi alle nuove circostanze, oppure no.

                                  Occorrerà poi verificare se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha rifiutato di attribuire una rendita di invalidità e assegnato un’IMI del 10%.

 

                          2.3.  Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                  Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                  Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                  Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                          2.4.  Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                  Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                  L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

                                  Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                  La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                  Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                  L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                  Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                          2.6.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che, tenuto conto dei disturbi residuali alla caviglia destra, l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal 1° maggio 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni (ad esclusione fino alla fine del 2025 delle sedute di fisioterapia), facendo capo al parere del proprio medico fiduciario.

 

                                  In effetti, con valutazione del 14 febbraio 2025, il dr. ______, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, posta la diagnosi di “sindrome CRPS su/con stato dopo frattura tipo Weber B della caviglia destra, stato dopo osteosintesi della frattura il 07.09.2023 (dr. ______)”, ha rilevato quanto segue:

 

" (…).

Valutazione

Concordo con il dott. med. ______ che dal punto di vista medico-ortopedico non vi sono più terapie che potrebbero sostanzialmente migliorare la situazione dell'assicurato. Ritengo comunque indicato

come propone anche il dott. med. ______, di continuare la fisioterapia per mantenere almeno una certa funzionalità e per svuotare il linfedema. Per questo, per l'anno corrente, consiglio un totale di

quattro cicli di nove sedute di fisioterapia. Sarebbe da discutere se sono veramente necessarie tre sedute a settimana.

Altrimenti, chiedo al dott. med. ______, medico curante dell'assicurato che ci legge in copia con I’autorizzazione espressa dall'assicurato, di sistemare la terapia antidolorifica.” (Doc. 155)

 

In precedenza, si era già pronunciato proprio in questo senso il dr. ______, spec. in medicina interna e malattie reumatiche, il quale, con referto del 27 gennaio 2025 indirizzato alla CO1, posta la diagnosi di “Sindrome CRPS su/con stato dopo frattura tipo Weber B del malleolo estemo della caviglia destra; stato dopo osteosintesi della frattura il 07.09.2023; attualmente sindrome CRPS con iperestesia, alterazioni vasomotori, discromia acuta, asimmetria della temperatura, edema e anomalie della sudorazione sulla pianta del piede, ridotta escursione articolare della caviglia. All'esame clinico iperalgesia, alterazioni vasomotori con riscontro al termo-contatto asimmetrico, sudorazione ed edema, importante riduzione dell'escursione della caviglia, alterazioni del trofismo di cute”, si era così espresso:

 

" La situazione mi pare sostanzialmente molto stabile rispetto a quella del 27.09.2024, ciò che ha anche confermato a livello di anamnesi del paziente. Il signor RI1 ha fatto penso un po' tutte le terapie possibili anche se mi lascia un po' perplesso il fatto che non abbiarno

provato ad introdurre la Gabapentina ed eventualmente un antidepressivo per alzare la soglia del dolore. Tale terapia può eventualmente essere poi introdotta dal medico di famiglia nelle

prossime settimane.

Personalmente non so cosa proporre d'altro al paziente che presenta un chiaro CRPS secondo i criteri di Budapest. Da quello che so io è stato fatto tutto il possibile compresa anche questa degenza alla Clinica ______ di quasi 1 mese senza grossi benefici. Personalmente penso che più che continuare con la terapia e il rinforzo come sta facendo il paziente, non so cosa offrire e mi domando se non dovrà essere convocato da voi in agenzia per valutazione del danno d'integrità e di eventuale rendita. (…).” (Doc. 147)

 

                                  L’insorgente ha contestato la valutazione dell’amministrazione, producendo un referto del 1° aprile 2025 del proprio specialista curante, dr. ______, spec. in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:

 

" (…)

valutazione

paziente che soffre di RDS cronica, resistente al trattamento conservativo. Non può più riprendere il lavoro. Concordo su tutti i punti del rapporto del collega dr. med. ______, in particolar modo sul fatto che il paziente non può effettuare lavori che richiedano di camminare per lunghi tratti o salire su scale a pioli.

Allo stato clinico attuale, a mio modo di vedere, il paziente può effettuare unicamente lavori d’ufficio, seduto, senza portare carichi e senza spostamenti.” (doc. E)

 

In corso di causa, poi, l’assicurato ha trasmesso un ulteriore referto del dr. ______, datato 5 agosto 2025, indirizzato alla CO1, del seguente tenore:

 

" rivedo il paziente sopracitato, ad ormai quasi due anni dall’intervento di osteosintesi di frattura Weber B della caaviglia destra (07.09.2023) complicata da algoneurodistrofia resistente al trattamento conservativo.
Il paziente riferisce sempre dolori

 al carico con importante gonfiore locale e distrofia. Fa uso regolare di antidolorifici (brufen 800 mg) e si trova attualmente in una situazione molto precaria. Presenta molte limitazioni funzionali, in particolar modo il non poter camminare per lunghi tratti. Deve sempre usare stampelle.

A mio modo di vedere il paziente non potrà più recuperare una funzione normale e rimarrà handicappato in modo significativo. Consiglio pertanto una perizia FMH da uno specialista riconosciuto in questo ambito per valutare l’ulteriore procedere.” (Doc. F)

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi, nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene di potere fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento medico del dr. ______, posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, che va considerato pienamente probante sia in merito alla valutazione delle prestazioni di corta durata, sia per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa e del diritto all’IMI.

 

                      2.7.1.   Innanzitutto, analizzando l’aspetto della stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale non reputa condivisibili le critiche ricorsuali volte a contestare la valutazione del dr. ______, senza tuttavia una valida e comprovata motivazione medica.

                                  Dagli atti, al contrario, emerge una sostanziale concordanza da parte di tutti gli specialisti coinvolti circa la stabilizzazione dello stato di salute dell’interessato, come indicato dal dr. ______ e come condiviso sia dal dr. ______ (cfr. doc. 147: “la situazione mi pare sostanzialmente molto stabile” e “il paziente ha fatto un po’ tutte le terapie possibili”, “non so cosa proporre di altro”), che dallo specialista curante dell’assicurato, dr. ______ (cfr. doc. E: “concordo su tutti i punti del rapporto del collega dr. ______”).

                                 

                                  In esito a tutto quanto precede, all’istituto assicuratore resistente non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

 

                                  L’assicurato non può essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende che, data la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, l’CO1 dovrebbe concedergli ulteriori 12 mesi per ricercare una nuova occupazione, durante i quali egli avrebbe diritto all’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. doc. I).

 

                                  In effetti, in una sentenza 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 2.3, il Tribunale federale ha precisato che l’assegnazione di un termine d’adattamento si giustifica nell’ambito dell’applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA, ma non allorquando il diritto all’indennità giornaliera si è estinto - come è il caso nella presente fattispecie - in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (“Der Beschwerdeführer rügt, ihm sei seine bisherige Tätigkeit nicht mehr zumutbar; die SUVA habe aber die Taggelder eingestellt, ohne ihm eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen. Mit dieser Argumentation übersieht er jedoch, dass ihm nicht etwa die Taggelder gestützt auf Art. 6 Satz 2 ATSG gekürzt wurden, sondern dass der Anspruch auf ein Taggeld gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG untergegangen ist. Da - was vom Versicherten nicht bestritten wird - von einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung über den 31. August 2014 hinaus keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr zu erwarten war, durfte die Beschwerdegegnerin somit die Taggeldleistungen einstellen, ohne ihn zunächst zu einem Berufswechsel aufzufordern und eine Übergangsfrist zu gewähren.” – il corsivo è della redattrice).

 

Con sentenza STF 8C_240/2021 del 15 settembre 2021, l’Alta Corte ha ribadito la correttezza dell’agire dell’amministrazione, la quale, ritenuto stabilizzato lo stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, senza concedere all’assicurato un periodo di tempo per adattarsi alla nuova situazione. Il TF si è, in particolare, così espresso:

 

" 4.2. S'agissant de la clôture du cas, le recourant ne conteste plus, en instance fédérale, la constatation du médecin d'arrondissement selon laquelle il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé, ce qui permet à l'assureur-accidents de mettre fin au paiement des frais de traitement et des indemnités journalières (art. 19 al. 1 LAA). En revanche, il reproche à l'intimée de lui avoir signifié cette information du jour au lendemain et soutient que celle-ci aurait dû le prévenir qu'il devait rechercher un travail dans un domaine différent.  

Cette critique n'est toutefois pas justifiée. En effet, on rappellera que la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA correspond au moment à partir duquel l'assuré peut potentiellement prétendre à une rente d'invalidité, indépendamment de l'octroi effectif d'une telle rente. Le Tribunal fédéral a récemment précisé à cet égard que dès lors que l'état de santé de l'assuré est stabilisé et qu'il y a en conséquence lieu d'examiner s'il a droit à une rente d'invalidité, l'assureur-accidents n'est pas tenu de lui impartir un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période; il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l'indemnité journalière (arrêt 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées). C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a confirmé la décision de l'intimée mettant un terme au versement de l'indemnité journalière avec effet au 1er mai 2020, sans accorder au recourant un délai d'adaptation.” (STF citata, il corsivo è della redattrice)

 

Alla luce di quanto sopra esposto, è quindi a ragione che l’amministrazione ha posto termine alle indennità giornaliere a decorrere dal 1° maggio 2025 (momento a partire dal quale lo stato di salute era da considerarsi stabilizzato), senza concessione di un determinato periodo di tempo per potersi adattare alle nuove circostanze, durante il quale continuare a percepire le suddette indennità. Su questo punto la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                                 

                       2.7.2.  Passando quindi all’esame della capacità lavorativa dell’assicurato, aspetto indispensabile al fine di valutare l’eventuale diritto ad una rendita, questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa in proposito dal dr. ______.

Quest’ultimo, infatti, ha valutato lo stato di salute dell’interessato, giungendo alla conclusione che egli non possa più svolgere l’attività di tecnico, ma conservi una piena capacità lavorativa in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                  Nell’apprezzamento del 14 febbraio 2025, il dr. ______ ha difatti posto la seguente esigibilità:

 

" (…).

Valutazione

Aspetti medico-assicurativi

Esigibilità come tecnico: lavoro non più esigibile.

Lavoro in attività adeguata: lavori leggeri predominantemente seduti, pesi al massimo 5 kg.

Non è permesso il lavoro su scale a pioli, su scale, ponteggi o luoghi con rischio di caduta.

Sono da evitare posizione forzate come inginocchiarsi e accovacciarsi.” (Doc. 155)

 

                                  Tale valutazione, del resto, è stata pure condivisa dal dr. ______, il quale, con referto del 27 gennaio 2025, ha espressamente indicato che “il paziente al momento attuale non è in grado chiaramente di fare il vecchio lavoro, è in grado di fare un lavoro prettamente seduto o che richieda pochi spostamenti. Non è in grado di salire su scale a pioli o camminare per lunghi tratti” (doc. 147).

                                  Non permette di giungere ad una diversa neppure quanto sostenuto dallo specialista curante, dr. ______, il quale, al contrario, con referto del 1° aprile 2025, ha rilevato di concordare pienamente con quanto indicato dal dr. ______ e “in particolar modo sul fatto che il paziente non può effettuare lavori che richiedano di camminare per lunghi tratti o salire su scale a pioli. Allo stato clinico attuale, a mio modo di vedere, il paziente può effettuare unicamente lavori d’ufficio, seduto, senza portare carichi e senza spostamenti” (doc. E).

                                  Parere che, del resto, è stato ribadito dal dr. ______ nel referto del 5 agosto 2025, osservando che l’interessato “presenta molte limitazioni funzionali, in particolar modo il non poter camminare per lunghi tratti. Deve sempre usare le stampelle”, concludendo che “a mio modo di vedere il paziente non potrà più recuperare una funzione normale e rimarrà handicappato in modo significativo” (doc. F).

                                  Al riguardo, questo Tribunale rileva che gli impedimenti riscontrati dal dr. ______ coincidono con le limitazioni funzionali evidenziate dal dr. ______, il quale ha pure escluso che l’assicurato possa riprendere la propria precedente attività.

                                  Per tali ragioni, il TCA non reputa necessario dar seguito al consiglio del dr. ______ di eseguire “una perizia FMH da uno specialista riconosciuto in questo ambito per valutare l’ulteriore procedere” (doc. F).

 

                                  Stante la convergenza di tutti i pareri medici sull’esistenza di una piena capacità lavorativa dell’assicurato nello svolgimento di attività leggere e prevalentemente sedentarie, non vi è motivo di dilungarsi oltre sull’argomento.

 

                                  Del resto, la giurisprudenza ha più volte ammesso che attività fisicamente leggere, svolte in posizione prevalentemente seduta con possibilità di alternare la posizione a discrezione dell’interessato e che non implicano il trasporto di oggetti pesanti, sono senz’altro presenti sul mercato del lavoro (cfr. STF 8C_806/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 5.2.1 e riferimenti ivi menzionati; 8C_219/2019 del 30 settembre 2019 consid. 5.2). Inoltre, sempre secondo il TF, il mercato del lavoro equilibrato offre pure delle occupazioni in cui il lavoratore può inserire delle pause in caso di comprovata necessità (cfr. STF 8C_192/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.2.4 e riferimento ivi citato). Infine, in una sentenza 9C_761/2012 del 7 giugno 2013 consid. 5.2, la Corte federale ha ritenuto il fatto di doversi spostare con l’aiuto di due stampelle, compatibile con un’attività da svolgere principalmente in posizione seduta.

                                  Ad esempio, in una sentenza 9C_452/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 5.4, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora sufficientemente ampio, trattandosi di un assicurato, cinquantenne, di formazione falegname, che a causa del danno alla salute non era più in grado di eseguire lavori in autonomia. Era però stata ammessa una residua capacità lavorativa del 50% in lavori chiaramente predefiniti, strutturati in maniera semplice, senza pressioni e senza responsabilità, in un contesto di stabilità per quanto concerneva tanto il gruppo di lavoro che le persone di riferimento.

                                  La Corte federale è pervenuta alla medesima conclusione in una pronunzia 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, riguardante un’assicurata, sessantaduenne, completamente inabile nella sua precedente attività (donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e abile all’80% in attività alternative confacenti. L’Alta Corte in quella fattispecie non ha ritenuto decisiva la circostanza che l’interessata possedeva una limitata capacità di concentrazione, aveva una andatura più lenta del normale e necessitava di pause, come pure che vi era una limitazione soggettiva delle prestazioni (cfr. consid. 3.3.2).

 

                       2.7.3.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2025.

 

                    2.7.3.1.  Per quanto attiene al reddito da valido, constatato che la ditta ______ SA di ______ ha cessato la propria attività, l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici di cui alla Tabella TA1 2022 afferenti al settore economico dell’industria alimentare e produzione di bevande (ramo economico 10-11), uomo, livello 1, 42.2 ore/settimana, aggiornato al 2025, per un reddito totale di fr. 64'118.00

 

                                  Questo dato, non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio dal TCA.

 

                                  Trattandosi di un dato statistico, non si pone la questione dell’esistenza di un eventuale gap salariale.

                    2.7.3.2.  Il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.

                                  In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

 

                                  Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

                                  Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

                                  Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

                                  La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

                                  L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

 

                                  In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

                                  Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

 

                                  In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

 

                    2.7.3.3.  Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.

                                  Riportando questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2025 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2024 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [cfr., in questo senso, la STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 69’123/anno.

 

                                  A tale importo l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% (cfr. doc. 292), per un reddito da invalido di fr. 62'211.00.

 

                                  L’insorgente non ha contestato tali dati.

 

                    2.7.3.4.  Nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

                                  Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

 

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

 

                                  L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

 

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

 

                                  A seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

 

                                  Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in concreto determinante:

 

" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

 

                    2.7.3.5.  In una pronunzia 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che la soppressione della rendita decorre dal 1° aprile 2024 - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.

 

                                  Il TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

 

                                  In quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).

 

                                  In un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di assicurazione per l’invalidità:

 

" (…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.

 

La giurisprudenza appena evocata è stata confermata nelle successive pronunzie cantonali 35.2025.16 del 22 settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025); 35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025) e 35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_682/2025).

 

                                  Le considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 62’211.00 (90% di fr. 69’123.00 [cfr. supra, consid. 2.7.3.3.]) (risultato intermedio).

 

                    2.7.3.6.   In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

 

                                  La questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

 

                                  Nella sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

                                  Sempre in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

 

                                  A complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

 

" (…) Après l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.(Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)

 

                    2.7.3.7.  Nella concreta evenienza, il TCA constata che dalla decisione del 6 maggio 2025 risulta che l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% (doc. 187 pag. 2).

                                  Con la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025, l’amministrazione ha confermato la propria decisione (cfr. doc. A).

 

                                  Considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%, l’istituto assicuratore abbia adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie.

 

                                  Il reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 55'989.63 (90% di fr. 62’211.00 [cfr. supra, consid. 2.7.3.5.]) (risultato definitivo).

 

                    2.7.3.8.  Confrontando i fr. 55'989.63 (cfr. supra, consid. 2.7.3.7.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 64’118 (cfr. supra, consid. 2.7.3.1.), risulta una perdita di guadagno del 12.68%, arrotondata al 13%, sufficiente a fondare il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

 

                                  La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve dunque, su questo punto, essere annullata.

 

                      2.7.4.  Da ultimo, occorre verificare la correttezza dell’IMI del 10% assegnata dall’amministrazione.

 

                    2.7.4.1.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                    2.7.4.2.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                    2.7.4.3.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

 

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                    2.7.4.4.  L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                                  Per quanto qui d’interesse, la tabella CO1 n. 5.2 (“Menomazione dell’integrità per artrosi”) elenca le artrosi che interessano le diverse parti del corpo - ad esempio artrosi dell'articolazione talocrurale e subtalare - e prevede per ognuna i tassi di menomazione corrispondenti a un’artrosi moderata, a un’artrosi grave, a una resezione articolare o artrodesi, a un’endoprotesi con esito favorevole o a un’endoprotesi con esito non favorevole. Viene pure precisato che le artrosi lievi non danno diritto a un’indennità.

 

                    2.7.4.5.  Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione del dr. ______, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% per tener conto della menomazione fisica di cui è portatore.

                                  Con apprezzamento medico del 14 febbraio 2025 il dr. ______ si è difatti così espresso:

 

" 1. Reperti

Siamo in presenza di una frattura Weber B della caviglia destra (infortunio del 21.08.2023) con osteosintesi.

Complicanza di una CRPS severa.

 

2. valutazione del danno all’integrità

10%

 

3. Motivazione

Secondo la Tabella 5.2 CO1 è concessa una IMI per un’artrosi moderata dell’articolazione talocrurale tra il 5% e il 15%. Vista la CRPS pronunciata e la mobilità ridotta da aspettarsi una IMI del 10% sembra adeguata.” (Doc. 154)

 

                                  Da parte sua, il rappresentante dell’insorgente ha genericamente contestato l’IMI accordata, in quanto a suo modo di vedere l’amministrazione avrebbe “prematuramente chiuso il caso” (doc. VI pag. 3).

 

                                  Chiamata a pronunciarsi in proposito, questa Corte non può seguire il rappresentante dell’insorgente già per il solo fatto che la sua pretesa non è fondata su ragioni mediche comprovate da opportune refertazioni specialistiche.

                                  Al contrario, come visto in precedenza, l’istituto assicuratore, basandosi sulle valutazioni del dr. ______, condivise dal dr. ______ e pure dal dr. ______, ha correttamente posto termine alle prestazioni di corta durata alla luce della stabilizzazione dello stato di salute. L’obiezione dell’insorgente riguardo ad una prematura valutazione delle prestazioni di lunga durata appare quindi del tutto infondata.

 

                                  Stante ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10%.

 

                          2.8.  Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato dal RA1, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi .

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il resto, essa è confermata.

                                  §§ L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° maggio 2025.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                               

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti