Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.53

 

PC/sc

Lugano

16 febbraio 2026                

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 giugno 2025 emanata da

 

CO1, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 6 marzo 2020, RI1, nato il ______ 1967, dipendente a tempo parziale (21.5 ore settimanali) dal 1° gennaio 1999 in qualità di “commerciante” - “quadro superiore” presso la ditta ______ Sagl di ______ (di cui è socio, con 19 quote da fr. 1'000, e unico gerente con diritto di firma individuale: cfr. estratto del registro di commercio pubblicato sul sito www.zefix.ch) assicurato contro gli infortuni presso l'CO1, verso le ore 12:00, mentre si trovava in ______, è “inciampato in una scatola, e cadendo ho subito una storta a ginocchio sinistro” (doc. 1 e 7).

                                  Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio, in data 30 marzo 2020 il dr. med. ______, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato, ha posto la diagnosi di “trauma distorsivo ginocchio sx in esiti op ricostruzione leg. croc. anteriore 2011” (doc. 6).

 

                                  Il 1° aprile 2020 la ditta ______ Sagl (di seguito: ______ Sagl) ha informato l’CO1 che l’assicurato, al momento dell’infortunio, lavorava a tempo parziale (20 ore settimanali) anche per la ditta ______ Sagl (di seguito: ______ Sagl) di ______ (doc. 7; di cui è socio, con 10 quote da fr. 1'000, e gerente con diritto di firma individuale: cfr. estratto del registro di commercio pubblicato sul sito www.zefix.ch). Ambedue le società hanno sede in ______ (cfr. citati estratti RC), ovvero presso il domicilio dell’assicurato.

 

                                  L’CO1 ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  A causa della persistenza dei dolori al ginocchio, in data 14 maggio 2020, l’assicurato è stato visitato dal dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel referto di medesima data, ha attestato quanto segue:

 

" (…) È stato sottoposto ad un intervento di plastica LCA e trapianto autologo per lesione osteocondrale al ginocchio sinistro dal dott. _____ nel 2011.
Non ha avuto grossi problemi fino al recente infortunio.

La radiografia odierna documenta una grave pangonartrosi prevalentemente femoro-tibiale mediale.

Il ginocchio non presenta indizio di versamento articolare e non presenta limitazioni rilevanti rispetto al lato contro-laterale.

Spiego al paziente quanto riguarda la problematica di gonartrosi, situazione che naturalmente precedeva l'infortunio recente ma che derivava naturalmente dall'infortunio del 2011. (…)” (doc. 22)

 

                                  Dopo essersi sottoposto per un lungo periodo - senza successo - ad una terapia conservativa (analgesici, antidolorifici, infiltrazioni, fisioterapia, ecc.), durante il quale è stato ancora inabile al lavoro con percentuali variabili, in data 25 ottobre 2022 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di inserimento di protesi al ginocchio sinistro ad opera del dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, (doc. 184), che lo aveva preso a carico dal 6 ottobre 2020 (doc. 79).

 

Nonostante le svariate sedute di fisioterapia a cui si è sottoposto successivamente all’intervento, egli ha continuato ad essere inabile al lavoro con percentuali variabili (in particolare, al 75% dal 9 maggio 2023 e continua), a causa di una discreta instabilità residua al ginocchio di origine meccanica (doc. C, pag. 14 e 15).

                          1.3.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 settembre 2024 (doc. E) - confermata su opposizione il 3 giugno 2025 (doc. B) - l’CO1, a fronte di uno stato di salute stabilizzato al 31 dicembre 2023, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura medica) dal 1° gennaio 2024, negando all’assicurato il diritto a una rendita LAINF mentre gli ha riconosciuto un’IMI del 40%.

 

                          1.4.  Con tempestivo ricorso del 1° luglio 2025, RI1, patrocinato dall’avv. RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione e, in via principale, di essere “posto al beneficio di una rendita d’invalidità retroattiva nella misura di almeno il 70% a far stato dal 1° gennaio 2024” rispettivamente, in via subordinata, la retrocessione dell’incarto all’CO1 “affinché, previo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali volti a determinare le effettive limitazioni della capacità lavorativa residuale (anche in termini di categorie), questa abbia ad emanare una nuova decisione” (doc. I, pag. 9 e 10).

 

                                  Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato contesta la valutazione medica come pure gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Egli produce diversi documenti (doc. B-N), in parte già agli atti, di cui si dirà parimenti, per quanto necessario, in seguito.

 

                          1.5.  Con risposta di causa del 26 agosto 2025, l’CO1 ha versato agli atti l'incarto LAINF completo e ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                          1.6.  Il TCA ha intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

 

                                  Entrambe le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimata a negare a RI1 il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento infortunistico del 6 marzo 2020, oppure no.

Non sono invece contestate - ed esulano, quindi, dalla presente vertenza - sia la stabilizzazione delle condizioni di salute a partire dal 1° gennaio 2024 sia l’entità dell’IMI assegnata (40%).

 

                          2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

 

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                          2.3.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                          2.4.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5 (cfr. la STCA 35.2024.18 del 7 ottobre 2024, consid. 2.2.5).

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  È anche utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; cfr. STCA 35.2024.81 del 24 dicembre 2024, consid. 2.3.4 e STCA 35.2024.89 del 17 febbraio 2025, consid. 2.6 e STCA 35.2025.17 del 19 maggio 2025, consid. 2.7.2).

 

                          2.5.  Nel caso di specie, questo Tribunale rileva innanzitutto che è incontestato che l’assicurato, a seguito del noto infortunio, ha residuato una discreta instabilità al ginocchio di origine meccanica (cfr. consid. 1.2), per la quale, come si vedrà meglio in seguito, non è indicato un approccio chirurgico.

Ciò premesso, il 25 luglio 2023 l’amministrazione ha incaricato l’______ di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA.

 

                                  Il ricorrente (a quel momento, non rappresentato) ha infatti potuto pronunciarsi sul catalogo dei quesiti da sottoporre ai periti, dando poi seguito alla convocazione del 31 agosto 2023 senza sollevare alcuna obiezione in merito agli specialisti designati dall’______ (Dr. ______ per il primo colloquio, dr. med. ______ per la visita neurologica e dr. med. ______ per la visita ortopedica - doc. 184, 189 e 193).

Nel loro rapporto del 7 dicembre 2023 (doc. 210 e D), i periti amministrativi hanno formulato le seguenti diagnosi:

 

" (…) 6. DIAGNOSEN (NACH ICD-10)

Ubewiegend wahrscheinlich mit Kausalzusammenhang zum Ereignis vom 24.01.2001


S83.53 St.n. VKB-Läsion und Meniskusläsion links nach Sturz/Distorsionstrauma mit/bei


-   Kreuzbandplastik 05.02.2001


-   Rückfailmeldung 04/2010 mit radiologisch vollständigem Riss des

vorderen Kreuzbands mit osteochondraler Läsion Grad III lateral am Femurkondylus, Kreuzbandplastik am 27.01.2011

-   eneutem Unfallereignis vom 06.03.2020 mit Distorsion am linken Knie, mit vorübergehender Verschlechterung des Vorzustands


-   radiologischer Nachweis der Entwicklung ener schweren

    Pangonarthrose femoro-tibial links (2020)

-   diagnostische Artroskopie vom 16.03.2022


-   Knie-Totalprothese links 25.10.2022, mit/bei


- V.a. perioperative Läsion sensibler Endäsle N. peroneus communis links (ICD-10 G57.3)” (doc. D, pag. 19).

 

Dopo avere precisato che “Die vom Versicherte genannten Beschwerden am linken Knie können mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einem objektievierbaren organischen Substrat zugeordnet werden.” (doc. D, pag. 19), i periti hanno attestato quanto segue:

 

" (…)
3. Arbeitsunfähigkeit.
3.1. Angestammte Tätigkeit/Validentätigkeit:

3.1.1. Wie beurteilen Sie die jetzige, unfallbedingte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person in ihrer angestammten Tätigkeit als "Kaufmann und Gartner"?

In der angestammten Tätigkeit als Gärtner ist der Versicherte als Folge des Ereignisses vom 2001 auf Dauer 100% arbeitsunfähig, weil er keine Gartenarbeiten mehr ausüben kann. Als Kaufmann mit vorwiegend sitzender Tätigkeit besteht 100% Arbeitsfähigkeil.

3.1.2. In welchen berufsspezifischen Tätigkeiten ist die versicherte Person in welchem Ausmass unfallbedingt beeinträchtigt?

Längeres Gehen. Stehen, Tragen von Lasten, Knien, Kauern, Besteigen von Leitern und Gehen auf uneebenem Gelände sind nicht mehr zumutbar, deshalb besteht in der Tätigkeit als Gartner zu 100% Arbeitsunfähigkeit.

Fur eine reine sitzende Tätigkeit bestehen keine Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit.

3.1.3. Wie beurteilen Sie Grad und Dauer dr unfalIbedingten Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person insgesamt in ihrer angestammten Tätigkeit als "Kaufmann und Gartner"?

Seit der Implantation der Knietotalendoprothese vom 25.10.2020 liegt AUF zu 100% bis heute und voraussichtlich dauerhaft vor. Dies betrifft die Tätigkeit als Gärtner.

3.1.4. Ist eine allfällig unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit uberwiegend wahrscheinlich bleibend?

Ja.


3.2.

3.2.1

Ausweichtätigkeit/lnvalidentätigkeit:
Besteht die MögIichkeit, durch eine Verlagerung der beruflichen Tätigkeit auf andere Arbeiten eine Verbesserung der Arbeilsfähigkeit zu erzielen?

Ja. Leichte körperliche Tätigkeiten im Wechselbelastung in überwiegendem Sitzen sind zumutbar.


3.2.2. Wenn die Möglichkeit einer Verlägerung der beruflichen Tätigkeit besteht, welche Tätigkeiten waren speziell geeignet und zumutbar, um die Einschränkung zu vermindern?
Uberwiegend sitzende Tätigkeit und Tätigkeiten im Büro und kaufmannischen Bereich.


3.2.3. In welchem zeitlichen Ausmass (Angabe in % so wie Stunden pro Tag) könnte die versicherte Person

einer solchen Tätigkeit nachgehen?

Zumutbar sind 8.5 Stunden pro Tag an 5 Tagen der Woche, mit einer Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 100%. (…)” (doc. D, pag. 21)

 

In seguito, in data 25 gennaio 2024, il dr. med. ______ ha informato l’assicurato che “in caso di problematica di tipo meccanico, in particolare instabilità il trattamento consiste generalmente con l’impianto di una protesi stabilizzata.” (doc. C, pag. 14). Il 15 aprile 2024, esclusa un’origine batterica della problematica in questione, l’indicazione medica a un eventuale intervento di revisione della protesi risultava ancora incerta (doc. C, pag. 15 e 16).

 

In data 7 ottobre 2024, il dr. med. ______ ha infine informato l’assicurato che:

 

" (…) sarei molto prudente nell’effettuare un intervento di revisione protesica, questa potrebbe sicuramente migliorare la stabilità ma comporta il rischio di lasciare o dolori che attualmente non sono presenti e quindi potrebbe presentare un risultato comunque sub-ottimale per il paziente e anche in particolare per la possibilità di riprendere il lavoro.

Concernente la IL tenuto conto della situazione non ritengo che il paziente possa avere un'attività che comporti periodi prolungati in piedi e la necessità di spostare carichi. Consiglio un controllo clinico e radiologico tra circa 1 anno. IL: invariata al 75%.” (cfr. cartella clinica del 7 ottobre 2024, allegata al doc. P)

 

                                  Interpellati in proposito dall’amministrazione, con complemento del 12 novembre 2024 (doc. G), i periti dell’______ hanno osservato quanto segue:

 

" (…) Aus orthopädischer Sicht ergeben sich aufgrund (…) dem KG-Eintrag von Dr. ______ vom 07.10.2024 keine neuen medizinischen Gesichtspunkte. Im Gegenteil, die Ausführungen von Dr. ______ vom 07.10.2024 bestätigen die Beurteilung in unserem Gutachten vom 07.12.2023 vollumfanglich. Dr. ______ beschreibt eine persistierende Problematik und Funktionseinschränkung im Bereich des linken Kniegelenks, die wir auch in unserem Gutachten festgestellt hatten, und Dr. ______ scliliesst aufgrund der Knieproblematik berufliche Tätigkeiten im Stehen und mit Tragen von Lasten aus, was ebenfalls den Ausführungen in unserem Gutachten entspricht, Dr. ______ aussert sich nicht zur Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit. Diesbezuglich gelten weiterhin die Ausführungen in unserem Gutachten, indem es keine medizinischen Argumente gibt mit denen eine Minderung der Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit begrundet werden konnte. (…). Aus versicherungsmedizinischer Sicht bleibt es dabei, dass der Versicherte in angepasster Tätigkeit 100% arbeitsfähig ist, d.h. es sind 8.5 Stunden pro Tag an 5 Tagen der Woche mit einer Leistung von 100% zumutbar. Kniebelastende Tätigkeiten hingegen sind nicht mehr zumutbar.

Zusammenfassend hatten wir an den Ausführungen in unserem Gutachten vom 07.12.2023 fest. Die Ausführungen von Dr. ______ vom 07.10.2024 (…) beihalten keine neuen medizinischen Argumente, die eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nach sich ziehen würden.” (doc. G, pag. 2)

 

Sulla base di tali considerazioni, l’CO1 ha concluso che l’assicurato è abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (in particolare leggere, prevalentemente sedute e d’ufficio) nel settore commerciale a far tempo dal 1° gennaio 2024.

 

Davanti al TCA, l’avv. RA1 ha ribadito che il suo patrocinato presenta una capacità lavorativa residua del 25%, come indicato dallo specialista curante.

 

                          2.6.  Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’CO1 ha incaricato l’______ di periziare l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art. 44 LPGA (cfr. supra, consid. 2.4).

                                  Questo aspetto è peraltro incontestato.

 

                                  In applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

                                  In questo contesto, il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

                                  Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7; cfr., pure, tra le tante la STCA 35.2025.1 del 27 ottobre 2025, consid. 2.4.11).

 

                                  Fatta questa premessa, attentamente esaminata la documentazione agli atti, questa Corte non vede validi motivi che gli impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti i periti dell’______, specialisti proprio nella materia che qui interessa, secondo i quali l’assicurato è abile al 100% in attività sostitutive adeguate (attività leggere, prevalentemente sedute, d’ufficio e del settore commerciale).

                                  In questo senso, il TCA constata che i citati esperti, le cui conclusioni risultano scevre da contraddizioni e motivate in maniera convincente, hanno valutato la fattispecie prendendo in considerazione i dati anamnestici risultanti dalla documentazione a disposizione, come pure gli elementi emersi dalla loro osservazione clinica dell’assicurato.

                                  Inoltre, essi si sono puntualmente confrontati con ognuna delle argomentazioni sollevate dallo specialista curante dell’assicurato il 7 ottobre 2024, spiegando i motivi medici per i quali se ne sono distanziati (in particolare, rilevando che gli impedimenti refertati dal dr. med. ______, che non si è espresso in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate, coincidono sostanzialmente con le limitazioni funzionali da loro evidenziate, ecc.: cfr. doc. G, pag. 2).

                                  Infine, va sottolineato che né il dr. med. ______ né tantomeno il patrocinatore dell’insorgente sono stati in grado di evidenziare degli indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dai periti amministrativi.

In simili circostanze, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI1, a fare tempo dal 1° gennaio 2024, è abile al 100% (presenza e rendimento) in attività sostitutive adeguate rispettando le limitazioni poste dai periti amministrativi.


Il TCA non ignora l’argomentazione ricorsuale, giusta la quale gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico come pure l’età e il basso livello formativo, sarebbero circostanze che precluderebbero sostanzialmente all’assicurato l’assunzione in incarichi amministrativi, soprattutto in ruoli con mansioni prettamente d’ufficio (cfr., in particolare, doc. I, pag. 6 e 7), tuttavia essa non può qui essere condivisa.

                                  Questa Corte ritiene difatti che il ricorrente, su un mercato del lavoro equilibrato, goda di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua nel livello di competenza 2 (cfr. consid. 2.9.3.3) del settore commerciale.

                                  Per quanto concerne l’età (il ricorrente al momento in cui è stata emanata la decisione qui impugnata era quasi 58enne), giova ricordare che, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità." (cfr. consid. 2.4).

 

                          2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).

 

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente stabilito dall’amministrazione, i dati del 2024, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2024 (cfr. consid. 2.1).

                          2.8.  Il “reddito da valido” di fr. 88'741.95 - determinato dall’CO1 sulla base delle indicazioni fornite direttamente dai datori di lavoro (“Dalla documentazione agli atti risulta che nel 2019 l’assicurato ha percepito un reddito annuo complessivo di CHF 85'200.00, derivante da due impieghi: CHF 60'000.00 come commerciante presso ______ Sagl e CHF 25'200.00 come giardiniere presso la ______ Sagl, ciascuno al 50%. Questo reddito è stato adeguato all'evoluzione dei salari nominali, portando il totale a CHF 88741.954.” - cfr. doc. B, pag. 7) e non contestato dal ricorrente - può essere fatto proprio dal TCA.

 

                                  Il "reddito da valido" per il 2024 ammonta, quindi, a fr. 88'741.95.

 

                          2.9.  

                       2.9.1.   Il “reddito da invalido” deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.

                                  In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

 

                                  Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

                                  Il valore statistico - mediano - si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Inoltre il Tribunale federale, relativamente alla tabella di riferimento TA1, ha anche precisato che è possibile fare eccezionalmente capo ai salari mensili dei settori particolari  (settore 2 “produzione” e settore 3 “servizi” ) rispettivamente a dei rami particolari, allorquando si tratta di permettere ad un assicurato di mettere pienamente a profitto la propria capacità di lavoro residua. Questa facoltà è data solamente nei casi particolari in cui l’assicurato, prima del danno alla salute, ha lavorato in un ambito specifico per numerosi anni e praticamente un lavoro in un altro ambito non entra più in linea di conto (cfr. DTF 148 V 174, consid. 6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; cfr. pure la STCA 35.2024.2 del 21 maggio 2024, consid. 2.8.4 e i numerosi rinvii ivi citati rispettivamente la STCA 35.2024.82 del 3 febbraio 2025, consid. 2.6).

Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

                                 
La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

                                  L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

 

                                  In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

                                  Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore.

Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

 

                                  In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%; cfr. STCA 35.2025.51 del 10 dicembre 2025, consid. 2.7.3.2).

 

                       2.9.2.  Il “reddito da invalido” è stato determinato dall’CO1 in fr. 81'887.76 sulla base delle seguenti considerazioni:

 

" (…).
33. Conformemente alla vigente giurisprudenza è perciò possibile fare riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS) per determinare il reddito da invalido. Nella decisione del 16.03.2018, CO1 ha applicato la tabella TA1 RSS 2022 a livello di competenza 3 ("commercio al dettaglio no. 47"). Il livello 3 di competenza è stato scelto perché l’assicurato possiede una formazione significativa e una vasta esperienza nel settore, e ciò in maggiore considerazione avendo ricoperto il ruolo di amministratore della sua azienda.

34. Secondo quanto riportato nella tabella TA1 RSS 2022, il reddito mensile di un uomo con un orario di lavoro settimanale di 40 ore al livello di competenza 3 nel settore del commercio al dettaglio è pari a CHF 6'445.00. Con un adeguamento al Trimestrale nel quarto trimestre del 2023 di 1,6%, il reddito corrisponde a CHF 6'548.15. Adattando il reddito ad un orario settimanale usuale di 41,7 ore, il reddito mensile diventa CHF 6'823.98. Di conseguenza, il reddito annuale di un commerciante tessile nel commercio al dettaglio corrisponde a CHF 81'887.76. (…)” (doc. B, pag. 9)

 

                                  Dal momento che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 100%) in attività adeguate (cfr. consid. 2.6), non può essere seguito il patrocinatore laddove chiede che, quale reddito da invalido, venga considerato l’importo di fr. 25'200.-- annui, corrispondente a quanto il ricorrente percepisce attualmente dalla ______ Sagl per l’attività lavorativa effettivamente svolta (in misura del 25%).

 

                                  In questo contesto, giova infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9; STCA 35.2023.65 del 29 gennaio 2024, consid. 2.9 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.2).

Inoltre, dato che la capacità lavorativa residua (del 100%) del ricorrente è esercitabile in ambito commerciale (cfr. consid. 2.6), l’CO1 ha correttamente calcolato il reddito da invalido in base alla tabella RSS TA1 2022 settore "commercio al dettaglio n. 47".

                       2.9.3.  Ciò premesso, l’avv. RA1 contesta l'applicazione del livello di competenze 3, visto che il suo patrocinato si trova in età avanzata e non dispone di qualifiche professionali (cfr. doc. I).

Per contro, l’CO1 ritiene corretta l’applicazione del livello 3, in quanto rifletterebbe una capacità avanzata di gestione e leadership, che l’assicurato avrebbe dimostrato nel suo ruolo di socio di maggioranza e gerente con firma individuale della ______ Sagl e rappresenterebbe un riconoscimento delle sue competenze professionali e della sua esperienza nel settore (cfr. doc. V).    

                    2.9.3.1.   A partire dalla decima edizione dell'ESS (2012), l'Ufficio federale di statistica (UST) classifica i posti di lavoro per professione, in base al tipo di lavoro generalmente svolto. I criteri di base utilizzati per definire il sistema dei diversi gruppi professionali sono i livelli e la specializzazione delle competenze richieste per svolgere i compiti inerenti alla professione. Sono stati definiti quattro livelli di competenza, basati su nove grandi gruppi professionali (cfr. Tabella T17 dell'ESS 2012, p. 44), sul tipo di lavoro, sulla formazione richiesta per esercitare la professione e sull'esperienza professionale (cfr. Tabella TA1_livello_di_competenza dell'ESS 2012; DTF 142 V 178, punto 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde a semplici compiti fisici e manuali, mentre il livello 4 è il più alto e comprende professioni che richiedono la capacità di risolvere problemi complessi e prendere decisioni basate su un ampio corpus di conoscenze teoriche e fattuali in un campo specializzato (ad esempio, direttori, dirigenti e dirigenti senior, nonché professioni intellettuali e scientifiche).
Tra questi due estremi si collocano le cosiddette professioni intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 comprende compiti pratici complessi che richiedono un'ampia gamma di conoscenze in un campo specialistico (in particolare tecnici, supervisori, intermediari e personale infermieristico; sentenza 8C_50/2022 dell'11 agosto 2022, considerazione 5.1.2, in SVR 2023 UV n. 8, p. 22). Il livello 2 si riferisce a compiti pratici quali vendita, assistenza, elaborazione dati, compiti amministrativi, utilizzo di macchinari e dispositivi elettronici, servizi di sicurezza e guida (sentenza 8C_444/2021 del 29 aprile 2022, considerazione 4.2.3 e sentenze ivi citate).

                                  L'applicazione del livello 2 è giustificata solo se l'assicurato possiede particolari competenze o conoscenze (sentenza 8C_202/2022 del 9 novembre 2022, considerazione 4.1 e sentenze citate; per tutte, si veda la sentenza 8C_605/2022 del 29 giugno 2023, considerazione 4.2.2, in SVR 2023 UV n. 47 pag. 165).

                                  L'accento è quindi posto sul tipo di compiti che l'assicurato è probabile che intraprenda in base alle sue qualifiche, ma non sulle qualifiche stesse (sentenze 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, punto 4.2 in fine; 8C_801/2021 del 28 giugno 2022, punto 2.3; 8C_66/2020 del 14 aprile 2020, punto 4.2.1 e riferimenti).

                                  Occorre inoltre precisare che l'esperienza professionale pluriennale di cui un assicurato può avvalersi - senza formazione commerciale o altra qualifica particolare acquisita durante l'esercizio della professione - non giustifica di per sé una classificazione superiore al livello di competenza 2, poiché nella maggior parte dei settori professionali è richiesto un diploma o almeno corsi di formazione e perfezionamento (formalizzati) (sentenze 9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.3.3 in fine; 8C_444/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.2.4; 8C_581/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2; per tutte, ATF 150 V 354 consid. 6.1; cfr. STF 8C_178/2025 del 9 luglio 2025, consid. 4.3.1).

 

                    2.9.3.2.   Il TF ha segnatamente riconosciuto l’esistenza di particolari competenze o conoscenze, tali da giustificare l’applicazione del livello di competenza 2, nel caso di un imprenditore nel campo del giardinaggio che per anni aveva lavorato quale capomastro, nel caso di una commessa di tessili che aveva terminato l'apprendistato con ottime note e che aveva in seguito rapidamente ottenuto un posto di responsabile di filiale, nel caso di un gerente e direttore di un'impresa di costruzioni che disponeva di una formazione di carpentiere e che aveva seguito una formazione continua per diventare capomastro e direttore di progetto, nel caso di un carpentiere indipendente che, in seno alla propria impresa, svolgeva anche dei compiti amministrativi e che era responsabile di 4 collaboratori e di 2 apprendisti oppure ancora nel caso di un assicurato che non disponeva di un diploma di apprendistato ma che era a capo di un'impresa nell'industria della costruzione e che, prima dell'insorgenza del danno alla salute, aveva conseguito un reddito nettamente superiore a quello che avrebbe potuto ottenere quale operaio (casistica illustrata nella STF 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.4).

Parimenti dicasi nel caso di un amministratore di una Sagl, titolare di un Certificato Federale di Competenza (CFC) come disegnatore d’ingegneria civile, che aveva ricoperto posizioni di responsabilità nei settori secondario e terziario per quasi 25 anni, posizioni che non si limitavano allo svolgimento di semplici compiti fisici o manuali (sentenza 8C_730/2024 del 28 aprile 2025, consid. 5.3); nel caso di un assicurato che, dopo aver frequentato un istituto tecnico superiore, si è arruolato nell'Aeronautica Militare, si è formato come paracadutista e ha poi lavorato come assistente installatore di linee aeree prima di formarsi come tecnico in automazione presso l'assicurazione invalidità, professione in cui era responsabile dello studio degli schemi elettropneumatici e del cablaggio elettrico e pneumatico delle macchine (sentenza 8C_801/2021 del 28 giugno 2022, consid. 3.5); il caso di un imprenditore orticolo indipendente che aveva lavorato per molti anni come caposquadra (sentenza 8C_276/2021 del 2 novembre 2021, consid. 5.4.1); presso un dirigente e amministratore di un'impresa edile che aveva originariamente una formazione di falegname e che aveva seguito un'ulteriore formazione per diventare caposquadra e responsabile di progetto (sentenza 8C_5/2020 del 22 aprile 2020, consid. 5.3.2) oppure ancora presso un falegname indipendente che, all'interno della sua azienda, svolgeva anche compiti amministrativi e che era responsabile di quattro dipendenti e due apprendisti (sentenza 8C_732/2018 del 26 marzo 2019, punto 8.2).


Al contrario, nel caso di un piastrellista che, durante i suoi 30 anni di attività autonoma, non aveva svolto alcuna mansione amministrativa, l’Alta Corte ha ritenuto che egli non possedesse particolari competenze o conoscenze che potessero giustificare l'applicazione di un livello di competenza superiore al livello 1 nel contesto della riclassificazione (sentenza 8C_227/2018 del 14 giugno 2018, consid. 4.2.2). Alla stessa conclusione è giunta nel caso di un infermiere che non possedeva competenze professionali trasferibili ad altro settore (sentenza 8C_226/2021 del 4 ottobre 2021, consid. 3.3.3; anche sentenza 8C_194/2022 del 5 dicembre 2022, consid. 7.4.1). Il livello di competenza 1 è stato mantenuto anche per uno scultore e scalpellino di formazione, che ha successivamente seguito un anno di formazione come assistente infermieristico, il che non ha consentito di concludere che egli possedesse un'esperienza professionale diversificata (sentenza 8C_737/2020 del 23 luglio 2021, consid. 5.2; cfr. STF 8C_330/2025 del 1° novembre 2025, consid. 3.4).

                    2.9.3.3.   Dal rapporto peritale del 7 dicembre 2023 (doc. 210 e D), si evince, in particolare, quanto segue a proposito dell’anamnesi formativa e professionale dell’assicurato:

" (…)

2.5 BERUFLICHE SITUATION


2.5.1 Letzte Tätigkeit vor dem Unfall

Er habe seit 1999 in der eigenen Firma gearbeitet, bis heute. Es sei ein Bekleidungsgeschäft 1999, dann habe er bis zu 5 Filialen. Er sei der Inhaber gewesen, habe verkauft, habe den Hinkauf gemacht,

die Buchhaltung etc., er habe alles gemacht. Nach 1999 sei die Firma gewachsen, er habe bis zu 60 angestellt gehabt.


2.5.2 Aktuelle berufliche Situation

Er habe weiterhin die Firma, aber die Firma steht praktisch still, weil er Beschwerden habe. Er habe nur noch 1 Geschäft sowie eine weitere Firma Für Garten (seit 2016). Es gehe um die Konstruktion

von Garten. In der Gartenfirma seien sie zu zweit als Firmeninhaber und sie hätten 2 Angestellte.


Er arbeite 25% in beiden Firmen. Er verwalte, sonst mache er nichts, er könne nicht auf die Baustellen gehen. Die Kleiderfirma sei derzeit auf Standby, seit 2021/2022, weil es ihm nicht gut gegangen sei.

Er wolle wieder starten, habe aber das Ladengeschäft verkauft. Er wolle wieder anfangen, aber derzeit sei es wegen der gesundlichen Situation nicht möglich. Die Firma bestehe weiterhin, weil er wieder

starten wolle. In der Gartenbaufirma habe er einen Geschäftspartner, der Aufgaben übemehmen könne, in der Kleiderfirma sei er allein.

(…).

 

2.10 SCHUL- UND BERUFSAUSBILDUNG

Schulbildung: Er habe die Schule in Mailand besucht, bis zur Sekundarschule («scuola media»).


Berufsausbildungen: Er habe Kurse in Mailand besucht im Bereich Bekleidung und auch im Restaurationsbereich.


Zusatzliche Ausbildungen und Kenntnisse: Fuhrerschein fur PW. Er habe keine Erfahrungen im Umgang mit dem Computer.

Arbeitsleben: Siehe Lebenslaufdes Versicherten in der Beilage (VI).

 

(…).

Soziale Anamnese:

Der Explorand ist in Italien geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen (8 Jahre), dann habe er gearbeitet. In Mailand habe er ein Restaurant geführt, er sei Inhaber gewesen; bis Mitte der 90er Jahre

sei er in Restaurants tälig gewesen. 1997 sei er in die Schweiz gekommen, habe im Bekleidungsbereich gearbeitet und sich um das Personal gekümmert (2 Jahre). 1999 habe er ein Geschäft gekauft and eine Firma gegründet (Nikki Bekleidung); physisch habe er das nicht mehr geschafft, parallel habe er noch ein Gartenbaugeschaft betrieben. Seit Mai 2023 arbeite er noch a 25% ohne besondere körperliche Belastungen; fur Nikki sei er im Standby. Die fünf Geschäfte habe er verkauft; 25 % arbeite noch im

Gartenbaubetrieb (Einkaufe, Kundenbetreuung). (…).

Eine Fahrausweis sei vorhanden, besondere Probleine beim Autofahren werden vemeint.” (doc. 210, pag. 10, 11 e 14)


Dal curriculum vitae allegato alla citata perizia emerge che RI1, dopo avere assolto le scuole dell’obbligo (terminate nel 1980, all’età di 13 anni), ha lavorato come “cameriere” in tre ristoranti _______ dal 1981 al 1992 rispettivamente come “gerente” di un ristorante a ______ dal 1992 al 1996. Trasferitosi in Svizzera, dal gennaio 1997 al maggio 1998, egli avrebbe lavorato come “responsabile personale e gestione allestimento ______” a ______ e, successivamente, dal giugno 1999 all’aprile 2023, come “gerente amministratore ______, ______, ______, ______, ______” (segnatamente a ______ presso il negozio “______” - doc. M), rispettivamente, dal marzo 2015 all’aprile 2023, come “gerente e amministratore della ______ Sagl, ______”.
In particolare, RI1 (socio e gerente con diritto di firma individuale della ______ Sagl) e ______ (socio e presidente della gerenza con diritto di firma individuale della ______ Sagl: cfr. estratto del registro di commercio pubblicato sul sito www.zefix.ch) svolgono le attività di “Gestione, Preventivazione, Vendite, Acquisti, organizzazione e contabilità di tutto l’esercizio” della ______ Sagl (doc. N, pag. 3). Infine, l’assicurato risulta essere stato abilitato all’esercizio del commercio tessile dalla ______ (cfr. CV agli atti); si tratta, in sostanza, di una iscrizione necessaria per avviare un’attività tessile a ______ e che attesta l’esistenza legale e la titolarità dell’azienda (https://www.______

 

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che diversi anni di esperienza professionale (in gestioni - individuali e/o congiunte - di realtà imprenditoriali, tutto sommato, modeste - come ad es. l’allora negozio “______” di ______, rispettivamente la ______ Sagl con solo due dipendenti - che limitano, quindi, in modo significativo anche la portata e la complessità delle mansioni dirigenziali) in assenza di una formazione superiore direttamente pertinente alla sua attività (l’assicurato dispone, infatti, unicamente di un diploma di licenza media - senza ulteriore formazione formale o altre qualifiche speciali acquisite durante l’impiego), non possono giustificare una classificazione superiore al livello di competenza 2 della tabella RSS TA1 2022 del ramo economico "commercio al dettaglio n. 47".  
Secondo questo Tribunale, l’applicazione del livello di competenze 3 decisa dall’amministrazione, non può essere confermata in quanto contraria ai criteri posti dalla giurisprudenza federale.

 

                                  In questo senso, è utile segnalare che, in una pronunzia 9C_49/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2 e 4.3.1, la Corte federale ha ritenuto giustificata l’applicazione del livello di competenze 3 per la determinazione del reddito statistico da valido, trattandosi di un’assicurata che disponeva di un AFC nel commercio al dettaglio, che aveva in seguito assolto dei perfezionamenti specifici e che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava nel commercio al dettaglio.

Questa Corte segnala pure la STCA 35.2024.82 del 3 febbraio 2025 (confermata dal TF con la sentenza 8C_135/2025 del 21 agosto 2025) - in cui questo Tribunale ha ritenuto giustificata l’applicazione del livello di competenze 3 (invece del livello di competenze 2 ritenuto dall’assicuratore) per la determinazione del reddito statistico da valido, trattandosi di un’assicurata che disponeva di un AFC quale impiegata d’economia domestica, che aveva in seguito assolto dei perfezionamenti specifici (conseguendo l’APF di responsabile del settore alberghiero-economia domestica, nonché titolare di un attestato rilasciatole dall’Istituto cantonale della formazione continua e riconosciuto a livello federale che la abilitava a seguire, preparare e valutare gli apprendisti in azienda).

 

                    2.9.3.4.   In base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico "commercio al dettaglio n. 47", uomini, livello di competenze 2, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 5'135 oppure a fr. 61’620/annui.

                                  Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. Tabella T 03.02.03.01.04.01) e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2024), esso ammonta a fr. 66'378.09/annui.

 

                       2.9.4.   Nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

                                  Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

 

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

 

                                  L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

 

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

 

                                  A seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

 

                                  Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in concreto determinante:

 

" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

 

                                  In una pronunzia 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che la nascita del diritto alla rendita decorre dal 1° gennaio 2024 - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.

 

                                  Il TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

                                  In quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).

 

                                  In un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di assicurazione per l’invalidità:

 

" (…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”

 

                                  La giurisprudenza appena evocata è stata confermata nelle successive pronunzie cantonali 35.2025.16 del 22 settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025); 35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025), 35.2025.25 del 27 ottobre 2025 e 35.2025.51 del 10 dicembre 2025, anch’esse oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_682/2025, rispettivamente inc. 8C_65/2026).

 

                                  Le considerazioni contenute nei citati giudizi cantonali devono valere anche nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 59’740.28 (90% di fr. 66'378.09; risultato intermedio).

 

                       2.9.5.   In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

 

                                  La questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

 

                                  Nella sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

                                  Sempre in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

 

                                  A complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

 

" (…) Après l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)

 

                                  Nella concreta evenienza, il TCA constata che l’CO1 non ha applicato alcuna deduzione sociale. Questo aspetto non è stato contestato - a ragione - dal patrocinatore del ricorrente (che ha sollevato la questione degli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, dell’età e del basso livello formativo unicamente quali circostanze che precluderebbero all’assicurato l’assunzione in incarichi amministrativi, soprattutto in ruoli con mansioni prettamente d’ufficio: cfr., in particolare, doc. I, pag. 6 e 7 e consid. 2.7).

 

                                  In effetti, l’assicurato è ancora in grado di svolgere al 100% (presenza e rendimento) attività sostitutive adeguate rispettando le limitazioni indicate dai periti amministrativi (segnatamente, attività leggere, prevalentemente sedute, d’ufficio e del settore commerciale: cfr. consid. 2.6). Tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio nel livello di competenze 2 del ramo economico "commercio al dettaglio n. 47", motivo per il quale una decurtazione per gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, rispettivamente in ragione del suo basso livello formativo, non si giustifica. Anche l’età dell’insorgente al momento determinante (giugno 2025 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) - quasi 58enne - non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido, dal momento che al momento della (potenziale) nascita del diritto alla rendita, egli aveva un’età ancora lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne; cfr. pure la STCA 35.2022.22 dell’11 luglio 2022, consid. 2.10.5 riguardante un assicurato 54enne).

Alla luce di quanto appena esposto, tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale per le circostanze personali e professionali del caso di specie, l’istituto assicuratore convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito statistico da invalido ammonta quindi a fr. 59’883.90 (cfr. consid. 2.9.4; risultato definitivo).

 

                        2.10.  Confrontando i fr. 59’740.28 (cfr. supra, consid. 2.9.5.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 88'741.95 (cfr. supra, consid. 2.8), si ottiene un grado d’invalidità del 32.68% ([88'741.95 - 59’740.28] x 100: 88'741.95) arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, sufficiente a fondare il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

 

                                  La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve dunque, su questo punto, essere annullata.

 

                        2.11.   A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

 

                                  In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                        2.12.  Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

 

                        2.13.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il resto, essa è confermata.

                                  §§ L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° gennaio 2024.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera


Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti