Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.62

 

mm/DC

Lugano

1° dicembre 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 giugno 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: RA2, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 24 aprile 2023, RI1, nato nel 1957, dipendente della ditta ______ SA di ______ in qualità di montatore di facciate e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è stato vittima di una caduta sul luogo di lavoro.

                                  Dal rapporto di uscita 28 aprile 2023 del Servizio di ortopedia e traumatologia del ______ di ______ risulta che l’assicurato in quell’occasione ha riportato la frattura diafisaria dell’omero sinistro, una ferita profonda della faccia posteriore della coscia sinistra e un trauma cranico minore (cfr. doc. 4).

 

                                  Nel mese di maggio 2024 ha avuto luogo un intervento di rimozione del chiodo endomidollare con sutura dei tendini sovraspinato e infraspinato (doc. 107).

 

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  A margine della consultazione del 13 dicembre 2024, i medici della Clinica ______ di ______ hanno prospettato all’assicurato un intervento di trasferimento del muscolo latissimus dorsi oppure l’impianto di una protesi inversa della spalla (doc. 167).

                                  Da parte sua, il medico curante specialista ha concordato con la proposta d’intervento protesico (doc. 169).

 

                                  L’assicurato ha posticipato la propria decisione in proposito (cfr. doc. 174 e doc. 175).

 

                          1.3.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 aprile 2025, l’CO1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 1° maggio 2025, negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 191).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 193), in data 17 giugno 2025, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 198).

 

                          1.4.  Con tempestivo ricorso del 17 giugno 2025, RI1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto in via principale il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga “apposite perizie specialistiche ed esami clinici in vista d’una nuova decisione sulla futura chiusura del caso, e con un nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da erogare ex art. 16 LAINF”, in subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione e il riconoscimento di una rendita d’invalidità “da determinarsi nell’importo secondo le risultanze”, in via ancor più subordinata il rinvio degli atti e l’assegnazione di un’IMI del 30% almeno.

                                  A sostegno delle proprie pretese, trattandosi della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (e relativa estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), il patrocinatore dell’insorgente fa valere che “la valutazione delle sue condizioni di salute attuali e future, e la relativa decisione su eventuali misure terapeutiche ancora utili, non siano state condotte in maniera appropriata e completa, essendosi in ultima analisi limitate ad un colloquio telefonico la cui finalità ultima non è stata peraltro ben chiarita all’interessato. Invece, tali questioni avrebbero dovuto essere valutate clinicamente con appropriati mezzi e appositi accertamenti, considerando tutte le peculiarità del quadro clinico anche nella prospettiva d’una stabilizzazione davvero “accertata” dal profilo di un aumento prevedibile – oppure del ripristino – d’una capacità lavorativa residua, valutato ogni elemento temporale. In altre parole, l’assicurato è convinto che l’Ufficio non fosse legittimato a chiudere anticipatamente il caso alla data del 6.3.2025 e a dichiarare così estinto il diritto alle prestazioni durante il periodo d’inabilità lavorativa dell’infortunato, valutando altresì il suo diritto a prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e/o IMI) solo previo un colloquio telefonico di data 24.4.2025 e solo in base ai referti già agli atti (cfr. apprezzamento medico pag. 3).” (doc. I, p. 2 s.).

 

                                  A proposito del diritto a una rendita d’invalidità, l’avv. RA1 sostiene che “(…) un’applicazione solo letterale e acritica della disposizione di cui all’art. 18 LAINF determini una palese disparità di trattamento tra lui, assicurato infortunato e i lavoratori residenti in Svizzera infortunatisi prima del raggiungimento dell’età di riferimento, nonché – e soprattutto – rispetto ai lavoratori infortunatisi dopo i sessantacinque anni ma che possono beneficiare delle prestazioni d’altri istituti dell’assicurazione sociale svizzera. A mente del ricorrente, si dovrebbe ritenere che la pensione d’invalidità erogata dopo il periodo di riferimento abbia l’attuale funzione – rispetto a quella originaria – di coprire l’eventuale perdita della pensione (…). Peraltro, a mente del ricorrente, l’auspicata soluzione è conforme anche alla volontà legislativa di versare la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile AVS, come si desume dal Messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976 concernente la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (BBl 1 FF 976). Inoltre, seguendo un approccio di tipo analogetico sul tema relativo alle prestazioni erogate ai beneficiari d’una rendita d’invalidità parzialmente invalidi, la giurisprudenza federale (cfr. sentenza TF 8C_620/2023) ha già precisato come il fattore cronologico non debba essere considerato essenziale, segnatamente che non vi debba essere alcuna limitazione nel tempo, legata all’età, delle prestazioni erogate in virtù dell’articolo 21 cpv. 1 lett. c della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), di modo che si può ritenere plausibile e fondato nelle premesse teleologiche che il fattore dell’età di un assicurato non sia – di per sé stesso e in tutti i casi – il decisivo criterio per definire il diritto alla rendita a favore di quegli assicurati ancora attivi che seguitano a lavorare senza interruzioni dopo l’età di riferimento e la cui salute e capacità lavorative risultano compromesse da un infortunio professionale.” (doc. I, p. 3-5).

 

                                  Per quanto concerne infine l’entità della menomazione dell’integrità, il rappresentante del ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver fondato la propria decisione sul solo parere del dott. ______, senza l’intervento di un altro specialista.

                                  Inoltre, sempre a suo avviso, “considerando le gravi conseguenze che l’assicurato ha patito ad oggi non è da escludere a priori che sussista una forte probabilità che un peggioramento progressivo della condizione di salute accompagnerà il ricorrente per il resto della vita, prognosi purtroppo infausta che di per sé stesso giustifica per un aumento minimo della percentuale di menomazione dal 15 ad almeno il 30 per cento.” (cfr. doc. I, p. 5-7).

 

                          1.5.  L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è innanzitutto litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a dichiarare estinto dal 1° maggio 2025 il diritto alle prestazioni di corta durata, oppure no.

 

                                  Nell’affermativa, il TCA dovrà pronunciarsi in merito al diritto alla rendita e all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.

 

                          2.3.  Stabilizzazione stato di salute infortunistico dal 1° maggio 2025?

 

                       2.3.1.  Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                  Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                  Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                  Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).

 

                                  In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.

 

                                  In quest’ultimo caso, occorre esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10 LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.

                                  A titolo d’esempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).

 

                                  Per contro, se la persona assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

 

                       2.3.2.  In concreto, l’CO1 ha ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente, posto che la posa di una protesi inversa della spalla non sarebbe stata in grado di migliorare sensibilmente la capacità di lavoro risp. di guadagno dell’assicurato e tenuto conto che l’assicurato stesso al momento della chiusura non era propenso a farsi operare (cfr. doc. 198, p. 3).

 

                                  Con la propria impugnativa, il patrocinatore del ricorrente sostiene in sintesi che la questione della stabilizzazione non sarebbe stata sufficientemente approfondita da parte dell’assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 1.4.).

 

                                  Al riguardo, il TCA rileva che nel maggio 2024 all’assicurato è stato asportato il materiale di osteosintesi e, nel contempo, è stata suturata la cuffia dei rotatori (cfr. doc. 107).

 

                                  Il 22 ottobre 2024, a fronte della persistenza di una limitazione funzionale della spalla sinistra, l’insorgente è stato sottoposto a un’artro-RMN che ha evidenziato in particolare la rottura completa del tendine infraspinato e di gran parte del sovraspinato con retrazione tendinea e trofismo muscolare ridotto (cfr. doc. 150).

 

                                  Stante l’esito dell’accertamento, il dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha proposto l’esecuzione di un intervento chirurgico di trasferimento del muscolo latissimus dorsi oppure d’impianto di una protesi inversa della spalla, e ciò “al fine di migliorare la sua qualità di vita con riduzione della sintomatologia dolorosa e miglioramento della mobilità articolare” (doc. 145).

 

                                  Su indicazione del proprio Servizio di medicina assicurativa, l’istituto resistente ha chiesto un secondo parere sull’ulteriore procedere terapeutico alla Clinica ______ di ______ (cfr. doc. 155).

 

                                  Il consulto ha avuto luogo il 13 dicembre 2024.

                                  Dal relativo referto, datato 17 dicembre 2024, risulta la diagnosi di rottura irreparabile postero-superiore della cuffia dei rotatori. D’altro canto, la dott.ssa ______, Capoclinica di ortopedia, ha condiviso le proposte terapeutiche del medico curante specialista (trasferimento del muscolo latissimus dorsi oppure impianto di protesi inversa), indicando che gli interventi potrebbero migliorare di circa il 60-70% il valore soggettivamente attribuito alla spalla (cfr. doc. 165).

 

                                  Con rapporto del 31 gennaio 2025, il dott. ______ ha concordato con la proposta d’impiantare una protesi inversa della spalla (doc. 169).

                                  In data 6 febbraio 2025, il PD dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dato il proprio benestare all’intervento indicato dal curante specialista (e dalla Clinica _______) (doc. 172).

 

                                  A margine del consulto del 19 febbraio 2025 con il dott. ______, organizzato per discutere l’ulteriore procedere, l’assicurato ha dichiarato che “la sintomatologia dolorosa non è così eccessiva e che il posizionamento di una protesi inversa lo spaventa un pochettino”, prendendosi quindi “il tempo di valutare quanto esposto in data odierna sul posizionamento di una protesi inversa e discuterà anche con la CO1 tale opzione” (doc. 174).

 

                                  In occasione del colloquio telefonico del 24 febbraio 2025 con una funzionaria dell’CO1, l’insorgente ha ribadito che “(…) non vuole al momento sottoporsi all’intervento perché gli hanno spiegato che questo intervento non può migliorare la situazione di tanto, ma solo di un 20%, per cui ora sta facendo terapia in Italia che gli permette di riuscire a muovere un po' la spalla, poi se fra 6-8 mesi o 1 anno non ce la farà più e si dovrà sottoporre all’intervento riaprirà il caso. Prendo nota, sottoponiamo il caso e il suo decidere al nostro medico di ____________ per valutare una visita di chiusura in Agenzia e se caso stabilizzato, prima naturalmente il medico di ____________ dovrà valutare se l’intervento è ritenuto esigibile oppure no. (…). Facciamo sapere la risposta del nostro medico di ____________, intanto avviserà lui il dr. ______ che ha parlato con la Suva e per il momento “sospende” l’intervento, vuole continuare con questa fisioterapia che secondo lui può aiutarlo di più che questa operazione che lo spaventa un po' anche perché gli hanno dato una percentuale piuttosto basa che gli possa risolvere il problema della mobilità, ev. può togliere solo un po' il dolore.” (doc. 175).

 

                                  Per quanto qui d’interesse, con apprezzamento del 28 febbraio 2025, il dott. ______ ha dichiarato di non vedere al momento “(…) più alcuna misura medica che potrebbe sostanzialmente migliorare la situazione. Dalla Clinica _______ hanno proposto una plastica muscolare del latissimo o una protesizzazione inversa. L’assicurato al momento ha rifiutato un intervento. Quindi non vi sono più misure che potrebbero sostanzialmente migliorare la situazione.”.

                                  Il medico fiduciario ha inoltre ritenuto esigibile l’intervento di protesi inversa della spalla, senza tuttavia poter “garantire un recupero completo o un cambiamento sostanziale dell’abilità lavorativa/esigibilità.” (doc. 178).

                       2.3.3.  Tutto ben considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’amministrazione ha ritenuto stabilizzate dal maggio 2025 le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente.

 

                                  Innanzitutto, secondo il TCA, risulta infondata l’obiezione ricorsuale secondo la quale l’aspetto della stabilizzazione non sarebbe stato sufficientemente approfondito dall’assicuratore convenuto (cfr. doc. I: “(…) tali questioni avrebbero dovuto essere valutate clinicamente con appropriati mezzi e appositi accertamenti, (…)”).

                                  In effetti, la documentazione riassunta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.2) dimostra che la questione dell’ulteriore procedere terapeutico è in realtà stata oggetto di numerosi accertamenti, compiuti anche a livello universitario (si veda il consulto 13 dicembre 2024 presso la Clinica _______), dai quali è finalmente scaturita l’unanime proposta di sottoporre l’assicurato a un intervento d’impianto di protesi inversa della spalla.

                                  In queste condizioni, non si vede quali altri provvedimenti istruttori avrebbe dovuto disporre l’CO1 per chiarire l’aspetto in discussione.

 

                                  D’altro canto, posta la chiara indicazione chirurgica (alla quale anche il fiduciario dell’CO1 aveva aderito), il ricorrente stesso si è di fatto rifiutato di darvi seguito, un po' per paura, un po' perché il miglioramento prospettatogli è stato da lui giudicato come insufficiente, scegliendo di proseguire con i trattamenti conservativi (fisioterapia, volta a mantenere lo stato di salute raggiunto e non a migliorarlo notevolmente). Del resto, così come è stato sottolineato con la risposta di causa, dalle tavole processuali non emerge nemmeno che l’assicurato, rispettivamente il suo medico curante, abbiano nel frattempo comunicato all’assicuratore un qualsiasi cambio di rotta.

 

                                  In questo contesto, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_106/2023 del 20 ottobre 2023 consid. 5, la Corte federale ha precisato che, a fronte del rifiuto dell’assicurato di sottoporsi all’infiltrazione alla schiena proposta dai medici, l’assicuratore LAINF era legittimato, senza violare il diritto federale, a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico.

 

                                  Stante quanto precede, il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata (30 aprile 2025), vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni della spalla sinistra dell’assicurato.

                                  A proposito della fisioterapia, va segnalata la sentenza 8C_496/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 5.2, in cui il l’Alta Corte ha stabilito che essa, in quanto trattamento conservativo, non rappresenta un ostacolo alla stabilizzazione dello stato di salute.

 

Pertanto, accertata la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata e a valutare il diritto a quelle di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).

 

                          2.4.  Diritto alla rendita d’invalidità?

 

                       2.4.1.  Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017, l’assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d’invalidità se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (dal 1° gennaio 2024, l’espressione “età ordinaria di pensionamento” è stata sostituita con quella di “età di riferimento” introdotta con la riforma AVS 21).

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                                  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U168 p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

 

                       2.4.2.  Nel caso di specie, l’infortunio in discussione, di cui è rimasto vittima il ricorrente, ha avuto luogo il 24 aprile 2023.

 

                                  L’insorgente è nato il _______ 1957, motivo per cui, al momento in cui è accaduto l’evento assicurato, egli aveva 66 anni e aveva perciò già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (l’art. 21 cpv. 1 LAVS fissa infatti l’età di pensionamento [o di riferimento] a 65 anni compiuti).

 

                                  L’assicuratore resistente era di conseguenza legittimato a negare all’assicurato il diritto alla rendita in virtù dell’art. 18 cpv. 1 LAINF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017 (qui applicabile in forza del cpv. 1 delle disposizioni transitorie del 25 settembre 2015, posto che l’infortunio è accaduto dopo il 31 dicembre 2016).

 

                                  Le obiezioni sollevate in proposito dal rappresentante del ricorrente non appaiono suscettibili di giustificare una diversa soluzione.

 

                                  In effetti, per quel che concerne la pretesa disparità di trattamento tra l’insorgente, cittadino italiano al quale il competente organismo (INPS) ha negato la pensione di vecchiaia (considerando soltanto i contributi versati durante il periodo 1975-2015 - cfr. doc. D), e quegli assicurati che si sono infortunati dopo i 65 anni ma che possono beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste da altre assicurazioni sociali svizzere, disparità che verrebbe generata da un’applicazione acritica della norma di cui all’art. 18 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. I, p. 4), questo Tribunale segnala che la giurisprudenza federale ha stabilito che, in base all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002, e ai regolamenti di coordinamento dichiarati applicabili d’invalidità dall’Allegato II all’Accordo, i presupposti materiali che reggono il diritto alla rendita d’invalidità si determinano esclusivamente in base al diritto svizzero (cfr. DTF 130 V 253 consid. 2.4; 128 V 315; STF 8C_554/2020 del 12 novembre 2020 consid. 2.1 [in materia di assicurazione contro gli infortuni]; 8C_352/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 2).

 

                                  Per quel che riguarda gli aspetti pensionistici, il TCA si limita a rilevare che, in base alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 130 V 51 consid. 4 e 5), ai fini della determinazione dell’importo della rendita di vecchiaia AVS non vanno considerati i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente e, d’altra parte, che in concreto l’assicurato ha lavorato in Svizzera perlomeno a partire dal mese di marzo 2016 (cfr. doc. 1) (a quest’ultimo proposito, si segnala che, secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti).

                                  Sul tema della totalizzazione e del calcolo della rendita secondo il principio prorata, si veda la STCA 32.2003.5 del 20 novembre 2003, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                  D’altro canto, con riferimento all’invocata questione della perdita di pensione, a proposito della ratio delle norme di riduzione della rendita d’invalidità LAINF, entrate in vigore il 1° gennaio 2017 nel contesto della prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, è utile rilevare che le rendite d’invalidità LAINF sono versate vita natural durante, e ciò in ragione del fatto che l’invalidità provocata da un infortunio comporta una perdita di guadagno, come pure una riduzione delle prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale, amputando il risparmio vecchiaia privato. Le persone interessate subiscono dunque un cosiddetto danno di rendita, compensato mediante il versamento della rendita LAINF vita natural durante.

                                  Ora, le norme di riduzione considerano il fatto che più l’infortunio accade tardi e minore sarà l’impatto sull’evoluzione della carriera della persona interessata e, quindi, sulla costituzione della sua previdenza professionale. Se un infortunio causa un’invalidità poco prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, il danno di rendita che ne risulta sarà trascurabile. Per tale ragione, occorre ridurre la rendita d’invalidità LAINF tanto più che l’infortunio è capitato vicino all’età di pensionamento. Di conseguenza, il diritto alla rendita d’invalidità è soppresso per le persone vittima di un infortunio e coperte dalla LAINF dopo l’età ordinaria di pensionamento (art. 18 cpv. 1 LAINF). Per contro, la rendita delle persone vittime di un infortunio in gioventù non deve essere ridotta, quando raggiungono l’età ordinaria di pensionamento (cfr. C. Motta e al., La révision de la loi sur l’assurance-accidents est entrée en vigueur, in: CHSS n. 1/2017, p. 37).

 

                                  L’avv. RA1 non può essere seguito neppure laddove pretende che in concreto dovrebbe trovare applicazione il principio sviluppato nella DTF 149 V 224 (STF 8C_620/2022 del 21 settembre 2023), in base al quale i beneficiari di rendite parziali hanno diritto alla cura medica anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

                                  Infatti, in quella fattispecie, la Corte federale aveva stabilito che dal tenore, dalla genesi, dal contesto e dall'interpretazione teleologica dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c LAINF non si evince una limitazione nel tempo, legata all'età, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi.

Nel caso di specie, il testo dell’art. 18 cpv. 1 LAINF (nella versione qui determinante) prevede, senza ambiguità, che il diritto alla rendita d’invalidità può nascere se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Esso corrisponde inoltre a una chiara volontà del legislatore federale (cfr. Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni [Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni; organizzazione e attività accessorie della Suva] del 19 settembre 2014, FF 2014 6849: “Per evitare sovraindennizzi, è coerente sospendere il diritto a una rendita d’invalidità per gli infortuni che si verificano dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In questo momento, infatti, l’accumulo della previdenza per la vecchiaia è sostanzialmente concluso, pertanto non possono più insorgere danni alla rendita da indennizzare con l’assicurazione contro gli infortuni.” e l’art. 18 cpv. 1 del Progetto 1 di modifica della LAINF: “L’assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d’invalidità se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento”, approvato il 25 settembre 2015 in votazione finale dal Consiglio Nazionale (con 196 voti a favore e 0 contrari) e da quello degli Stati (con 43 voti a favore e 0 contrari).

                                  In considerazione di tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata anche nella misura in cui l’CO1 ha negato all’insorgente il diritto alla rendita d’invalidità.

 

                          2.5.  Entità della menomazione dell’integrità.

 

                       2.5.1.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                       2.5.2.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

                                  artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                       2.5.3.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

                                  p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                       2.5.4.  L’CO1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                       2.5.5.  Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 15% (cfr. doc. 198, p. 4).

Tale decisione risulta fondata sulla valutazione enunciata dal PD dott. ______. Con apprezzamento del 28 febbraio 2025, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia appena citato si è infatti espresso in proposito nei seguenti termini:

 

" (…).

1    Reperti

Siamo in presenza di un trauma con frattura ed osteosintesi di chiodo endomidollare dell’omero sinistro. Attualmente, come conseguenza traumatica, vi è una lesione della cuffia dei rotatori sintomatica ed irreparabile.

 

2    Valutazione del danno all’integrità

15%

 

3    Motivazione

Secondo la tabella 1 della CO1, per una menomazione all’integrità per lesioni della spalla con un movimento fino all’orizzontale, viene concesso il 15%.

Nel referto dell’ultima visita presso la Clinica _______ viene descritto che l’assicurato può attivamente alzare il braccio sinistro solo fino all’orizzontale. Passivamente sono raggiunti 130°, ma a causa della pseudo-paralisi dovuta alla lesione completa della cuffia dei rotatori, questo movimento non può essere mantenuto attivamente. Quindi una menomazione all’integrità di 15% sembra giustificata.” (doc. 177)

 

                                  Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato pretende un’IMI più elevata rispetto a quella assegnata dall’amministrazione (del 30% almeno), facendo valere che la decisione impugnata è fondata sul solo parere del dott. ______ e che essa non considera il prevedibile peggioramento (cfr. doc. I).

 

                                  Chiamata ora a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento del fiduciario dell’CO1, specialista proprio nella materia che qui interessa, che vanta un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici di ____________, così come gli specialisti del Centro di competenza della medicina assicurativa dell’CO1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii; 8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023 consid. 5.2).

 

                                  In questo senso, il TCA constata che, per sua stessa ammissione, il dott. ______ ha fondato la propria valutazione della menomazione dell’integrità sugli esiti del consulto 13 dicembre 2024 presso la Clinica _______.

                                  Dal relativo rapporto si evince in effetti che, in quell’occasione, l’insorgente presentava un’elevazione attiva dell’arto superiore sinistro di circa 30° (130°) e un’abduzione di 70° (90°) (cfr. doc. 165).

                                  In queste condizioni, l’obiezione ricorsuale secondo la quale la decisione sull’IMI sarebbe stata presa fondandosi sul solo parere del PD ______, deve essere perlomeno relativizzata, nella misura in cui il fiduciario ha in realtà fatto proprie le misurazioni eseguite dagli specialisti zurighesi.

 

                                  Ora, la tabella 1.2 edita dai medici dell’CO1 (“Menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori”) prevede che a una spalla mobile fino all’orizzontale, ovvero a un blocco meccanico sopra l’orizzontale, corrisponde proprio un’indennità del 15%.

                                  Un’indennità del 30%, quale quella postulata dal ricorrente, viene invece assegnata in caso di blocco in abduzione, situazione che non si presenta in concreto.

 

                                  Per quanto concerne la pretesa mancata presa in considerazione di un prevedibile peggioramento, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

 

                                  Nel caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione non risulta che lo stato della spalla sinistra è probabilmente destinato a peggiorare in futuro. Del resto, lo stesso rappresentante del ricorrente fa valere che “(…) ad oggi non è da escludere a priori (…)” un aggravamento delle condizioni di salute (cfr. doc. I, p. 7 – il corsivo è del redattore), ciò che equivale a considerare soltanto possibile che lo stato della spalla sinistra peggiori.

                                  Così come è stato pertinentemente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. IV, p. 3), qualora in futuro lo stato della spalla sinistra dovesse aggravarsi, all’assicurato rimane sempre aperta la facoltà di chiedere la revisione dell’indennità accordata alle condizioni previste dall’art. 36 cpv. 4 OAINF.

 

                                  Stante quanto precede, è dunque a ragione che l’istituto assicuratore resistente ha accordato un’IMI del 15% per la menomazione fisica.

 

                          2.6.  Deve infine essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1 (cfr. doc. I, p. 8).

 

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                  Tutto ben considerato, il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; I 446/00 dell'8 febbraio 2001; U 220/99 del 26 settembre 2000; 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                  Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

 

                                  Nel caso di specie - tenuto conto, da una parte, che sulla questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e su quello dell’entità della menomazione dell’integrità, entrambe di carattere medico, la relativa documentazione a disposizione supporta validamente la decisione dell’CO1 (da parte sua, e, d’altra parte, che sulla questione della rendita d’invalidità, è data una chiara disposizione di legge che ne esclude il diritto in concreto -, la presente vertenza appariva destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano manifestamente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti