|
redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di
|
|
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione dell’8 agosto 2025 emanata da |
||
|
|
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 aprile 2025, l’Ente ______ (______) ha comunicato alla CO1 (di seguito: CO1) che il proprio dipendente RI1, nato nel 1965, il 21 aprile 2025 aveva denunciato un problema al ginocchio sinistro mentre puliva il pavimento presso il proprio domicilio (doc. A1).
I sanitari del Servizio di PS dell’______, consultati il giorno successivo, hanno indicato che l’assicurato ha riportato una distorsione del ginocchio sinistro abbassandosi per pulire il pavimento (doc. 7). La loro diagnosi è stata quella di trauma distorsivo al ginocchio sinistro (doc. 10).
L’esame di risonanza magnetica del 12 maggio 2025 ha evidenziato un edema osseo a livello dell’emipiatto tibiale laterale e una rottura obliqua con contatto con la superficie articolare tibiale del corno posteriore del menisco mediale (doc. 20).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 giugno 2025, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento dell’aprile 2025, ritenuto che i disturbi al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 22).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 25), in data 8 agosto 2025, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 settembre 2025, RI1 ha chiesto che la CO1 venga condannata a riconoscere le prestazioni assicurative fino alla notificazione della decisione formale, argomentando quanto segue:
" (…) Nella fattispecie, dopo l’evento del 21 aprile 2025, intercorso nell’ambito di lavori domestici straordinari, il sottoscritto, non essendo cosciente di alcuna problematica nota al ginocchio sinistro, in quanto sempre stato sano, e sempre considerato tale, al contrario di quello destro, (noto per rottura traumatica del crociato anteriore, trattata conservativamente e con esiti cronici degenerativi e di instabilità), attribuiva agli eventi del 21.04.25 la causa verosimile dell’insorgere dell’agia acuta, con relativa zoppia, e difficoltà alla deambulazione normale.
(…).
In conclusione il sottoscritto ribadisce, al netto di tutte le possibili obiezioni di natura legislativa, nel cui meandri non intende addentrarsi (sebbene la tentazione sarebbe forte e come in parte ha cercato di fare rilevare nella lettera di opposizione (20.05.25) alla decisione della CO1 del 6.06.25) che l’oggetto del presente ricorso, è da intendersi più verso la decisione della CO1 di scaricarsi da ogni obbligo di prestazioni, anche di quelle intercorse fino alla decisione inviata al sottoscritto tramite raccomandata il 6.05.25.
In effetti in tale decisione non si riceveva risposta alle obiezioni poste dal sottoscritto riguardo all’incongrua tempistica nel ricevere informazioni su decisioni, che sebbene discutibili, avrebbero potuto portare il sottoscritto a percorrere un iter diagnostico e specialistico diverso (vedi servizio sanitario nazionale presso cui è affiliato il sottoscritto nel proprio paese di residenza), da quello che in buona fede, si valutava rientrasse nell’ambito della LAINF, come altre volte già avvenuto in passato per altri eventi. (…).” (doc. I)
1.4. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso il 21 aprile 2025, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.7. Nella concreta evenienza, in data 23 aprile 2025, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 21 aprile 2025 era accaduto un evento riguardante il ginocchio sinistro. L’evento è così stato descritto:
" Pulendo il pavimento si è stortato il ginocchio.” (doc. 1)
Dal formulario ______ “Annuncio infortunio”, compilato il 22 aprile 2025 dal medico-assistente dott. S. ______, risulta la seguente versione dei fatti:
" Distorsione ginocchio sinistro abbassandosi per pulire pavimento” (doc. 7)
Rispondendo il 28 aprile 2025 alle domande contenute nel questionario sottopostogli dall’amministrazione, l’assicurato ha fornito le seguenti indicazioni circa la dinamica dell’evento:
" Spostando una pesante libreria.”
In quella medesima occasione, egli ha risposto positivamente alla domanda se fosse accaduto qualche cosa di particolare e ha indicato “facendo leva sulla gamba sinistra, puntando per spingere, avverto come una distorsione e dolori al ginocchio”, come pure “sdrucciolamento in avanti per scarsa tenuta al suolo del piede”.
L’assicurato ha inoltre precisato che l’oggetto spostato pesava alcune centinaia di kg e che si è trattato di un’attività da lui già svolta in passato, in ragione di 1/2 volte all’anno (cfr. doc. 8).
Interpellato dall’amministrazione a proposito delle differenti versioni risultanti dagli atti, l’insorgente ha dichiarato che “quando ho spiegato al medico del pronto soccorso l’accaduto, ho fatto presente le varie attività domestiche effettuate il giorno dell’infortunio e forse è stata fatta un po' di confusione o non mi sono spiegato bene. Tra queste, come dicevo, mi sono accorto dopo che nel certificato il medico aveva riportato solo una delle attività svolte. Precisando posso ribadire che la distorsione è avvenuta spostando una libreria pesante e che nel contempo avevo trascorso anche alcune ore in ginocchio, pitturando e pulendo il pavimento, per lavori di risanamento di alcuni locali della propria abitazione.” (doc. 14).
Alla luce di quanto precede, chiamato innanzitutto a stabilire come si sono svolti i fatti quel 21 aprile 2025, questo Tribunale ritiene accertato che i disturbi al ginocchio sinistro sono insorti nel fare leva sulla gamba sinistra per spingere una pesante libreria.
Del resto, l’amministrazione stessa non ha giustamente preteso che in concreto debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale della “dichiarazione della prima ora”, secondo il quale in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, precisato che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (fra le tante, cfr. la STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 4.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
In questo contesto, è utile rilevare che un’importanza particolare va attribuita alle dichiarazioni che la persona assicurata stessa fornisce in risposta alle specifiche domande contenute nel questionario che le viene generalmente sottoposto dall’assicuratore, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità (si veda, fra le tante, la STCA 35.2024.8 del 3 giugno 2024 consid. 2.8. e i riferimenti ivi menzionati).
2.8. Nel caso di specie, come visto, va ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, nel caso concreto, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di un movimento scoordinato o di uno sforzo manifestamente eccessivo.
Ora, dalle dichiarazioni dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.4.).
Il fatto che, facendo leva sulla gamba, il piede abbia perso aderenza con il suolo e sia scivolato in avanti, non costituisce di per sé ancora un movimento prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, fuori programma. L’insorgente non ha in particolare preteso che il pavimento fosse stato reso sdrucciolevole dall’inaspettata presenza, ad esempio, di liquidi (acqua, olio, detergenti, …). Anche il fatto di spingere la pesante libreria non ha nulla di straordinario, posto che l’assicurato stesso ha riconosciuto che si trattava di un’attività che era solito svolgere 1/2 volte all’anno.
Trattandosi del carattere manifestamente eccessivo dello sforzo compiuto, il TCA ritiene che tale eventualità possa essere esclusa a priori, nella misura in cui dalla descrizione fornita dal ricorrente emerge che i disturbi al ginocchio non sono insorti in ragione dello sforzo in quanto tale compiuto per spostare la libreria ma piuttosto a causa dello scivolamento in avanti del piede sinistro (che, come visto, non costituisce di per sé un movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza federale).
Stante tutto quanto precede, questo Tribunale considera che nel caso di specie non sia ravvisabile l’intervento di un fattore esterno straordinario, di modo che l’evento del 21 aprile 2025 non adempie gli elementi della nozione d’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, così come giustamente rilevato dall’amministrazione.
2.9. Vista la conclusione alla quale il TCA è pervenuto al precedente considerando, si tratta ora di esaminare se l’obbligo a prestazioni della CO1 può essere eventualmente ammesso a titolo di lesione parificata a infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
2.10. In concreto, dal referto relativo alla RMN del ginocchio sinistro del 12 maggio 2025 risulta che l’assicurato è portatore in particolare di una rottura del corno posteriore del menisco mediale (doc. 20).
L’insorgente ha dunque riportato una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, e meglio una lacerazione del menisco ai sensi della lett. c, circostanza che è del resto pure stata ammessa dal medico fiduciario dell’assicuratore (doc. 21: “È stata riscontrata una rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro. Si tratta di una lesione corporale secondo l’art. 6.2 della LAINF lettera c.”) (diversa è la questione di sapere se tale lesione è, o meno, prevalentemente dovuta all’usura o a una malattia, questione che verrà affrontata in seguito).
Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la CO1 ha negato le proprie prestazioni facendo valere che “(…) risulta provato che la lesione del menisco è dovuta in misura preponderante a usura.” (doc. 28, p. 5).
Con l’apprezzamento agli atti (cfr. doc. 21), il dott. F. ______, spec. FMH in medicina interna generale e perito SIM, ha in effetti dichiarato che, alla luce delle risultanze della nota risonanza magnetica, al ginocchio sinistro sono presenti “(…) segni di importante sovraccarico meccanico e la lesione del menisco mediale non è recente”, come pure che “la lesione del menisco è dovuta in misura preponderante a usura”.
Ora, tutto ben considerato, il TCA non ravvede validi motivi per scostarsi dal parere del medico fiduciario dell’istituto assicuratore convenuto, vista anche l’assenza agli atti di pareri medici divergenti atti a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr., a questo proposito, la DTF 135 V 465), circa l’affidabilità della valutazione enunciata dal consulente medico della CO1. Anzi, come ha pertinentemente sottolineato l’assicuratore resistente, lo stesso medico curante specialista, dott. R. ______, Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’______, a margine della consultazione del 14 maggio 2025, ha indicato che “la lesione evidenziabile a livello del menisco mediale potrebbe anche essere una lesione acuta su cronica in quanto questo si presenta abbastanza degenerato.” (doc. 16, p. 2 – il corsivo è del redattore).
A proposito dell’obiezione ricorsuale secondo cui i disturbi interessanti il ginocchio sinistro sarebbero da ricondurre all’evento dell’aprile 2025, “non essendo cosciente di alcuna problematica nota al ginocchio sinistro, in quanto sempre stato sano, e sempre considerato tale” (cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo un evento traumatico, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc " (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; si veda inoltre DTF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb; STF 8C_679/2024 del 3 ottobre 2025 consid. 5.2; 8C_530/2024 del 22 maggio 2025 consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3).
D’altro canto, nessuno pretende che l’evento in discussione non abbia giocato alcun ruolo causale per rapporto alla sintomatologia denunciata dall’insorgente al ginocchio sinistro. Ciò che sostiene il dott. ______, e che è poi stato fatto proprio dall’amministrazione, è che la diagnosticata lesione meniscale è imputabile in modo prevalente all’usura.
Avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’assicuratore convenuto non può essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto qui sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF resistente ha rifiutato di versare le prestazioni assicurative in relazione ai disturbi lamentati al ginocchio sinistro, deve essere confermata.
2.11. La circostanza, che costituisce invero anche la principale censura ricorsuale (cfr. doc. I), secondo la quale la CO1 avrebbe tardato oltremodo a comunicare il proprio rifiuto del caso, ciò che avrebbe indotto l’assicurato a far capo nel frattempo al servizio sanitario svizzero anziché a quello del suo Stato di residenza (Italia), non è atta a giustificare una diversa soluzione.
In effetti, va innanzitutto segnalato che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore è tenuto a esaminare le domande, a intraprendere d’ufficio i necessari accertamenti e a raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In questo senso, in concreto, la documentazione agli atti dimostra che la CO1, dopo aver ricevuto la notifica del sinistro (il 23 aprile 2025 – doc. 1), ha raccolto le informazioni necessarie per definire il caso dal profilo giuridico e medico, informazioni che stanno alla base della decisione formale emanata il 6 giugno 2025 (doc. 22).
D’altro canto, dagli atti non risulta che l’amministrazione avrebbe in qualche modo assicurato all’insorgente il versamento di prestazioni a dipendenza dell’evento del 21 aprile 2025. Anzi, con scritto del 24 aprile 2025, essa ha informato il datore di lavoro che “sulla base dei documenti a nostra disposizione, purtroppo non c’è possibile valutare in maniera definitiva il diritto alle prestazioni derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, pertanto sono necessari ulteriori accertamenti. Sarà nostra cura darvi comunicazione appena disporremo delle informazioni necessarie.” (doc. 3).
Infine, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. DTF 133 V 57), anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate (addirittura) retroattivamente.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti