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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_135/2025 del 21 agosto 2025 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 3 ottobre 2024 (35.2024.82) di
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 settembre 2024 emanata da |
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in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 14 novembre 2020, RI1, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO1, è caduta a terra mentre cercava di scendere dalla propria autovettura e ha riportato contusioni al ginocchio, braccio e gomito destro.
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.
In data 4 dicembre 2020, l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: ella è caduta all’indietro nel scendere la scala interna della propria abitazione e ha urtato a terra la regione sacro-iliaca, cervico-dorsale e la spalla sinistra.
Anche questo sinistro è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.2. Con decisione formale dell’11 marzo 2022, poi confermata dopo opposizione, negata l’eziologia infortunistica ai disturbi interessanti la regione omero-scapolare, lombo-vertebrale, l’anca sinistra, il ginocchio destro e i gomiti, l’amministrazione ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%.
Con sentenza 35.2022.37 del 16 agosto 2022, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’CO1 affinché disponesse una perizia esterna volta a chiarire se i disturbi riguardanti il polso destro costituivano una conseguenza naturale dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati e, in seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento, si pronunciasse di nuovo sul diritto alle prestazioni dal profilo temporale e materiale.
1.3. Dopo aver esperito l’atto istruttorio in questione, con decisione formale del 4 luglio 2024, poi confermata dopo opposizione, l’CO1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità.
1.4. Con sentenza 35.2024.82 del 3 febbraio 2025, questa Corte ha accolto l’impugnativa presentata nel frattempo dall’avv. RA1 in rappresentanza dell’assicurata, ha annullato la decisione su opposizione del 4 settembre 2024 e ha condannato l’amministrazione a riconoscere una rendita d’invalidità del 18% a contare dal 1° marzo 2022 (doc. IX – inc. n. 35.2024.82).
1.5. Con pronunzia 8C_135/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso dell’CO1 nel senso che, annullato il giudizio cantonale impugnato, la causa è stata rinviata al TCA per nuova decisione (doc. I).
1.6. In data 11 settembre 2025, il TCA ha invitato le parti a prendere posizione sul contenuto della sentenza federale (doc. II).
L’istituto assicuratore resistente si è pronunciato il 19 settembre 2025 (doc. III), mentre l’avv. RA1 lo ha fatto in data 22 settembre 2025 (doc. IV).
Il 3 ottobre 2025, il patrocinatore dell’assicurata ha ancora presentato delle osservazioni spontanee (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a negare all’assicurata il diritto alla rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile. Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nel caso di specie, con la propria sentenza 35.2024.82 del 3 febbraio 2025 (cfr. doc. IX – inc. n. 35.2024.82), questa Corte ha condannato l’assicuratore LAINF ad assegnare all’assicurata una rendita d’invalidità del 18% a far tempo dal 1° marzo 2022.
In quell’occasione, il TCA ha preliminarmente constatato che censurata era soltanto l’entità del reddito da valido ritenuto dall’amministrazione per determinare il grado d’invalidità dell’assicurata e, pertanto, aveva limitato il proprio esame a quell’aspetto.
Incontestata era parimenti la circostanza che il reddito da valido dovesse essere stabilito in applicazione dei salari statistici risultanti dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), considerato che, al momento in cui sono accaduti gli infortuni, la ricorrente non esercitava alcuna attività lucrativa ed era al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Trattandosi dunque di stabilire il reddito da valido, questo Tribunale ha innanzitutto confermato l’agire dell’assicuratore convenuto nella misura in cui aveva quantificato il reddito da valido applicando la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, settore 77, 79-82 Attività amministrative e di servizio di supporto (anziché la tabella RSS TA17, come lo pretendeva il rappresentante dell’assicurata).
D’altro canto, tenuto conto che, in base alle informazioni risultanti dal sito web “orientamento.ch”, tanto nella formazione quanto nello svolgimento della professione di responsabile del settore alberghiero - economia domestica APF, l'accento è posto sulla progettazione, l'organizzazione e la supervisione del lavoro, piuttosto che su un coinvolgimento diretto dell'interessato nell'esecuzione dei compiti, il TCA ha ritenuto che per la determinazione del reddito da valido si giustificava l'utilizzo del livello di competenze 3 (anziché del livello 2, applicato dall’istituto convenuto).
Quindi, applicando la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, settore economico 77, 79-82 (senza 78), donne, livello di competenze 3, il TCA ha stabilito che nel 2022 RI1 avrebbe potuto conseguire un reddito lordo di fr. 6'507.60/mese, rispettivamente di fr. 78'091.20/anno.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 78'091.20 con quello - non contestato - da invalido di fr. 64'389, è stato ottenuto un grado d’invalidità del 17.54%, arrotondato al 18%.
2.6. Con la sentenza 8C_135/2025 del 21 agosto 2025 (doc. I), il TF ha innanzitutto confermato il reddito da valido stabilito con la pronunzia cantonale impugnata. D’altro canto, trattandosi del reddito da invalido, la Corte federale ha retrocesso la causa al TCA per nuova decisione, argomentando quanto segue:
" (…).
4.3.2. Ciò detto, il ricorrente mette in discussione, seppure in questa sede soltanto, il reddito da invalido accertato nella propria stessa decisione su opposizione e - in quanto non conteso - tutelato dai giudici ticinesi.
4.3.3. Il Tribunale federale esamina liberamente la determinazione del livello di competenza determinante nell'applicazione delle tabelle RSS, essendo una questione di diritto (DTF 148 V 174 consid. 6.5; 143 V 295 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una nuova allegazione di diritto è ammissibile nella misura in cui essa poggi sugli elementi di fatto accertati nella sentenza impugnata e non estenda l'oggetto del contendere (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.3). Nella fattispecie, il ricorrente ritiene sostanzialmente che i limiti funzionali dell'opponente, constatati dal medico assicurativo, non le impedirebbero di svolgere le mansioni afferenti al livello di competenze 3. Tuttavia, i limiti funzionali in questione e la loro portata non risultano né menzionati né tantomeno discussi dal Tribunale cantonale, non essendosi chinato sul tema del reddito da invalido. Nemmeno è dato sapere quale sia il mezzo di prova a cui il ricorrente si riferisce quando cita il medico assicurativo, malgrado l'onere di motivazione che gli incombe (art. 42 cpv. 2 LTF; sul tema, cfr. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 53 e 54 ad art. 42 LTF). Omettendo persino di indicarne il nome e la data del referto, un eventuale completamento dei fatti in virtù dell'art. 105 cpv. 3 LTF non può entrare in considerazione.
Questo aspetto, unitamente all'assenza di considerazioni a riguardo del livello di competenze applicabile, dell'eventuale applicabilità di correttivi del reddito da invalido (a titolo di parallelismo dei redditi e/o deduzione sociale), così come di una relativa presa di posizione delle parti in merito, rende inopportuno esaminare e decidere questi aspetti per la prima volta in questa sede. La causa va dunque rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione.
5.
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).”
Va rilevato che, con il proprio ricorso al Tribunale federale, trattandosi del reddito da invalido, l’amministrazione aveva segnatamente fatto valere che “se nel lavoro da ultimo svolto si poteva parlare di blande limitazioni funzionali in un’attività più qualificata, come quella di responsabile del settore alberghiero, l’assicurata non presenta nessun impedimento per cui il salario da valido è identico al salario da invalido tanto che, seguendo la via tracciata dal Giudice di prime cure, non si impone nemmeno di procedere al raffronto dei redditi.” (cfr. doc. X, p. 6 – inc. 35.2024.82).
2.7. In data 19 settembre 2025, l’assicuratore convenuto ha formulato in particolare le seguenti osservazioni sul contenuto della sentenza federale di rinvio:
" (…) Dagli atti che il medico assicurativo, in occasione della visita di chiusura dell’8.2.2022, ha ritenuto i seguenti limiti funzionali per quanto riguarda i postumi degli infortuni: Livello di carico: carico massimo lieve (10 kg) raramente, carico molto lieve (5 kg) saltuariamente; lavoro prevalentemente in posizione seduta frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, di rado lavori medi mai più lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesanti. Mai più salire su scale a pioli, possibile equilibrio e stare in equilibrio.
La perizia amministrativa eseguita dopo la sentenza di rinvio del 16.8.2022 ha confermato che i disturbi al polso non sono in relazione di causalità secondo il criterio della probabilità preponderante almeno.
L’CO1 ha effettuato il raffronto dei redditi facendo capo ai dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica essendo l’assicurata al momento degli infortuni a beneficio delle indennità della cassa disoccupazione e al momento della sospensione delle prestazioni di breve durata professionalmente inattiva.
L’CO1 ha ritenuto che l’assicurata non era più in grado di esercitare in misura completa e con rendimento completo delle attività amministrative e di servizi di supporto (ramo 77+79-82 senza 78) livello di qualifica 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti). L’CO1 ha pure quantificato il guadagno teorico esigibile facendo capo al profilo 2.
Il Tribunale federale ha confermato che, per quanto riguarda il guadagno senza l’infortunio, deve essere fatto capo al profilo 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico).
Ora, a mente dell’CO1, i limiti funzionali ritenuti dal medico assicurativo, non impediscono all’assicurata di svolgere in misura completa un’attività del ramo 77+79-82 senza 78 profilo 3.
Innegabile è il fatto che con il progredire del livello di competenza di riferimento diminuiscono le esigenze dal punto di vista della manualità e della forza fisica.
Una responsabile del settore alberghiero-economia domestica, viste le sue attività principali che risultano dal sito web “orientamento professionale”, non è sicuramente chiamata a svolgere lavori pesanti o medi né a sollevare pesi di 10 kg nemmeno raramente o di 5 kg se non saltuariamente. Chi svolge delle funzioni di responsabilità può, dato che gli assicurati sono tenuti a fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare nel limite del possibile le ripercussioni economiche dell’infortunio, chiedere aiuto ai propri collaboratori nel caso dovesse essere chiamato a sollevare dei pesi che esulano da quanto ritenuto dal medico assicurativo. A tal proposito l’CO1 rinvia alla sentenza di questo Tribunale del 20.3.2007 con i riferimenti (incarto 35.2006.42) che concerne i titolari di un’azienda o i dipendenti di un’azienda che svolgono cariche dirigenziali. Quanto osservato non è applicabile solo ai lavoratori edili ma anche a tutte le altre professioni, compreso il Settore pubblico.
Infine, anche se si dovesse procedere al raffronto dei redditi, non si vede per quali motivi non si possa fare capo al profilo 3 anche per quanto concerne il salario teorico esigibile per cui, in ogni caso, non sussiste nessun diritto alla rendita d’invalidità.” (doc. III)
Da parte sua, con l’allegato datato 22 settembre 2025, l’avv. RA1 ha formulato le seguenti obiezioni a proposito della tesi dell’CO1 secondo cui i limiti funzionali legati al danno alla salute infortunistico, definiti dal medico fiduciario in occasione della visita di chiusura del febbraio 2023, non impedirebbero all’assicurata di svolgere in misura completa un’attività lavorativa con il profilo di competenze 3:
" (…) Anche assumendo – come definitivamente accertato – che il reddito da valido corrisponde a una posizione di livello 3 (TA1), ciò non implica affatto che l’assicurata sia ancora oggi in grado di esercitare tale attività in modo completo e competitivo, anzi.
Infatti, le limitazioni accertate dai medici dell’CO1 e dalla perizia indipendente comprendono il divieto di sollevare pesi, di stare a lungo in piedi, di salire le scale, e l’obbligo di lavorare prevalentemente seduta, escludendo lavori medi e pesanti.
Ma la posizione di Responsabile del servizio alberghiero, o altre simili di livello 3, implica in concreto anche interventi pratici, formazione del personale, supervisione diretta, test di materiali, ispezioni, movimentazioni, ecc., che non sono compatibili con tali limitazioni.
Contrariamente a quanto affermato dall’CO1, la presenza di limitazioni funzionali alla spalla sinistra incide in modo significativo sulla possibilità di svolgere in maniera autonoma e completa le mansioni di un responsabile del settore alberghiero. La formazione e supervisione del personale richiedono spesso un intervento diretto nell’uso di macchinari o nella gestione operativa – mansioni oggi non più eseguibili dall’opponente. Le valutazioni del medico assicurativo confermano che lavori manuali, attività in piedi prolungate e salire su particolari scale non sono più compatibili con la condizione della sig.ra RI1. Anche ruoli formalmente “dirigenziali” prevedono però frequentemente mansioni fisiche e pratiche. Le limitazioni rendono impossibile svolgere il ruolo di Responsabile del settore alberghiero – economia domestica in modo completo, in particolare nel campo della formazione delle persone subordinate e nella copertura delle emergenze operative. Nel sito ufficiale “orientamento.ch” si legge che il Responsabile del Servizio Alberghiero deve anche “assicurare l’informazione e la formazione continua dei dipendenti”. Inoltre, bandi pubblici confermano che tra le mansioni rientrano attività dirette, come la supervisione sul campo e la formazione pratica.
Le considerazioni dell’CO1 si basano su una rappresentazione astratta del ruolo di Responsabile del settore alberghiero – economia domestica. La realtà operativa è diversa: le limitazioni fisiche impediscono di adempiere a compiti essenziali e rendono il profilo meno collocabile sul mercato.” (doc. IV, p. 3 s.)
In subordine, il patrocinatore ha postulato l’applicazione di una deduzione sociale del 25% sul reddito statistico da invalido, osservando che in concreto “le limitazioni mediche accertate (…) non sono caratteristiche che si esauriscono nella generica riduzione a lavori “leggeri”, già contemplata dal livello TA1. Esse incidono direttamente sulla capacità di svolgere le mansioni tipiche e indispensabili di un profilo RSS livello 3 nel settore alberghiero quali: - supervisione e formazione pratica del personale, che richiede spesso dimostrazioni e interventi manuali; - sostituzione di colleghi in caso di assenze o sovraccarichi, che impone disponibilità a compiti operativi; - gestione delle emergenze, dove è richiesta prontezza fisica e versatilità. Tali attività, che fanno parte integrante della funzione di responsabile/governante, non possono essere più esercitate dall’assicurata. Ne consegue che, pur avendo un titolo APF e una qualifica di livello 3, sul mercato equilibrato del lavoro ella risulterebbe meno collocabile e meno competitiva rispetto ad altri candidati senza limitazioni, anche per posti teoricamente compatibili.” (doc. IV, p. 5 s.).
In via ancor più subordinata, il rappresentante della ricorrente ha chiesto che nel caso di specie venga applicata per analogia la norma di cui all’art. 26 OAI e, pertanto, una “deduzione sociale in ogni caso non inferiore al 10%” (doc. IV, p. 6).
Il 3 ottobre 2025, l’avv. RA1 ha preso posizione a proposito delle considerazioni formulate dall’CO1, contestandole in toto (cfr. doc. VII: “L’CO1 sostiene anche che non vi sia ragione di discostarsi dal profilo 3 anche per il reddito da invalido, arrivando a negare ogni diritto a rendita. Al contrario, come già osservato, la perdita di capacità reddituale è evidente, poiché la sig.ra RI1 non può più esercitare in modo completo e autonomo un’attività RSS livello 3 e già l’CO1 stessa, nella propria decisione precedente, aveva quantificato il reddito da invalido in CHF 64'389.--, riconoscendo implicitamente l’incidenza delle limitazioni.”).
2.8. In ossequio al rinvio del TF, il TCA è chiamato a determinare l’entità del reddito da invalido (da raffrontare a quello da valido stabilito con la pronunzia 35.2024.82, aspetto confermato dalla Corte federale).
Per costante giurisprudenza, il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.
In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 9C_458/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 5.4; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).
La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, l’Alta Corte ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità.
2.9. In concreto, la capacità lavorativa residua dell’insorgente è stata valutata dal dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura dell’8 febbraio 2022.
In quell’occasione, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali interessanti la spalla sinistra (facendo dunque astrazione dai disturbi ai gomiti e al polso destro, aspetti confermati con la sentenza 35.2022.37 del 16 agosto 2022, rispettivamente con la perizia amministrativa 3 novembre 2023 del dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia [doc. 186, p. 9 s.]), il medico fiduciario ha dichiarato RI1 totalmente abile, senza necessità di pause aggiuntive, in attività sostitutive adeguate, e meglio in attività molto leggere dal profilo del carico, da svolgere in posizione prevalentemente seduta e che non comportino il salire su scale a pioli (cfr. doc. 92, p. 8).
Il TCA constata che i limiti funzionali definiti dal dott. ______ non sono contestati.
2.10. Per quanto riguarda gli aspetti economici, specificatamente la determinazione del reddito da invalido, l’istituto assicuratore sostiene principalmente che, siccome la professione di responsabile del settore alberghiero-economia domestica APF, ovvero quella a partire dalla quale è stato stabilito il reddito da valido, comporta essenzialmente delle mansioni organizzative e di supervisione del lavoro, compatibili con i limiti funzionali descritti dal medico fiduciario, l’assicurata, nonostante il danno alla salute, sarebbe in grado di conseguire il medesimo reddito che avrebbe realizzato senza gli infortuni, donde l’assenza di una perdita di guadagno.
L’avv. RA1 fa invece valere che l’attività in discussione richiederebbe in realtà lo svolgimento di mansioni che l’insorgente non è in grado di effettuare in ragione dei postumi infortunistici, e ciò in particolare nel campo della formazione delle persone subordinate e nella copertura delle emergenze operative.
Chiamata ora a pronunciarsi in proposito, questa Corte osserva che, così come era già stato sottolineato nella pronunzia 35.2024.82 del 3 febbraio 2025 consid. 2.12., dalla descrizione delle condizioni di lavoro consultabile nel sito web “orientamento.ch” risulta che i responsabili del settore alberghiero – economia domestica “svolgono la loro attività sia in ufficio, per quanto attiene alla pianificazione, alle ordinazioni e alla corrispondenza, sia “sul campo”, per supervisionare i lavori di pulizia e, a volte, per parteciparvi. Lavorano all’interno di una squadra e sono in contatto con clienti e fornitori di beni o servizi. (…). Questi professionisti occupano posti di responsabilità in stabilimenti di cura, organizzazioni Spitex, ospedali, cliniche, centri di formazione e congressuali, alberghi, ristoranti del personale, imprese di catering, lavanderie industriali, imprese di pulizie, istituzioni pubbliche, ecc.” (il corsivo è del redattore).
Analoghe indicazioni si ritrovano nelle direttive relative al regolamento di esame professionale, elaborate dalle associazioni di categoria interessate (cfr. https://www.examen-schweiz.ch/view/data/6944/Pr%C3%BCfungsinfos%20Ital/direttive.pdf).
In effetti, da quel documento, sotto “profilo professionale”, si legge che i responsabili del settore alberghiero-economia domestica “assumono responsabilità professionali e organizzative nei settori di economia domestica loro affidati, quali mantenimento dei valori, tecniche e organizzazione di pulizia, tecniche e organizzazione di lavanderia, organizzazione di vitto e ristorazione nell’ambito dell’alloggio o nel settore delle cure, come pure nei rispettivi ambiti di approvvigionamento e smaltimento. Sono in grado di svolgere i lavori pratici di economia domestica necessari come pure di introdurre e sostituire i collaboratori subordinati.” (il corsivo è del redattore).
A pagina 4 delle succitate direttive è previsto che le competenze professionali sono descritte in maniera dettagliata nei contenuti dei moduli (allegati 1-9).
Ad esempio, per quanto concerne la “pulizia degli spazi”, nel modulo 6 si legge che i responsabili del settore alberghiero-economia domestica “effettuano i lavori di pulizia in maniera sistematica oppure istruiscono e delegano mantenendo un controllo di supervisione” (il corsivo è del redattore).
Trattandosi del “trattamento e manutenzione della biancheria”, il modulo 7 prevede che i responsabili del settore alberghiero-economia domestica “effettuano i diversi compiti di lavanderia in maniera ergonomica ed efficiente, istruiscono e delegano con sicurezza e ne controllano il funzionamento” (il corsivo è del redattore).
2.11. Tenuto conto di quanto è stato esposto al considerando 2.10., pur considerando che una partecipazione del responsabile del settore alberghiero-economia domestica nell’esecuzione materiale di determinati lavori appare in ogni caso subordinata rispetto alle mansioni (preminenti) di organizzazione e supervisione, questo Tribunale non può ritenere accertato che RI1 sarebbe senz’altro in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione in questione (e, per questa ragione, escludere il diritto a una rendita d’invalidità).
L’amministrazione non può peraltro essere seguita laddove fa valere che, svolgendo funzioni di responsabilità, l’assicurata potrebbe delegare ai propri collaboratori l’esecuzione di quelle mansioni che dovessero rivelarsi incompatibili con il profilo dell’esigibilità tracciato dal medico assicurativo (cfr. doc. III, p. 2).
Al riguardo, il TCA rileva che se è vero che in alcune sue sentenze ha negato il diritto alla rendita ritenendo ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda interessata si procedesse a una riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato delle mansioni idonee alle sue condizioni di salute, è altrettanto vero che in quelle fattispecie si trattava di persone che ricoprivano cariche dirigenziali e che quindi detenevano anche il potere di definire l’organizzazione del lavoro (nella pronunzia 35.2006.42 del 20 marzo 2007, menzionata dall’assicuratore convenuto [cfr. doc. III, p. 2], si trattava del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, nonché membro di Direzione e responsabile della funzione “Vendite & Marketing”, in quella 32.2008.77+36.2008.203 del 24 luglio 2000 del dirigente di una ditta di pulizie a conduzione familiare).
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, RI1, in qualità di responsabile del settore alberghiero-economia domestica, verrebbe invece integrata, con un ruolo certamente di responsabilità ma comunque subordinato, in una struttura organizzativa già definita, di modo che è difficile credere che ella potrebbe liberamente decidere di riorganizzare il lavoro in funzione dei propri bisogni.
Stante tutto quanto precede, l’CO1, al quale gli atti vengono retrocessi, dovrà appurare, interpellando ad esempio le associazioni di categoria interessate, se e in che misura il responsabile del settore alberghiero-economia domestica è chiamato a svolgere delle mansioni pratiche, come pure a definirne puntualmente la natura. Successivamente, l’assicuratore convenuto dovrà sottoporre le risultanze dell’accertamento al proprio servizio medico fiduciario per valutare la capacità lavorativa dell’assicurata in quella specifica professione e, infine, stabilire nuovamente il reddito da invalido (segnatamente applicando il livello di competenze 3).
2.12. Per il caso in cui gli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico impedissero alla ricorrente di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di responsabile del settore alberghiero-economia domestica e, pertanto, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno, si dovesse far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un raffronto dei redditi, l’amministrazione osserva che, in tal caso, “(…) non si vede per quali motivi non si possa fare capo al profilo 3 anche per quanto concerne il salario teorico esigibile per cui, in ogni caso, non sussiste nessun diritto alla rendita d’invalidità.” (cfr. doc. III, p. 2).
Anche su questo aspetto, il TCA non ritiene di poter condividere il parere dell’assicuratore resistente. In effetti, il livello di competenze 3 è stato applicato nel contesto della determinazione del reddito da valido, con riferimento all’attività per la quale l’assicurata si è formata, quella di responsabile del settore alberghiero-economia domestica. Dalle carte processuali risulta che la formazione seguita dall’insorgente e le esperienze professionali da lei compiute, sono circoscritte a quell’unico ambito. Ora, visto che le competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza sono specifiche a quel settore, è inverosimile che sul mercato generale del lavoro ella potrebbe reperire altre occupazioni con un medesimo livello retributivo (livello di competenze 3).
2.13. Visto l’esito della vertenza, è prematuro che il TCA affronti l’argomento che l’avv. RA1 ha sollevato in via subordinata, e meglio l’applicazione di una deduzione sociale del 25% sul reddito statistico da invalido (cfr. doc. IV, p. 5 s.).
Per quanto concerne invece l’argomento che il patrocinatore ha sollevato in via ancor più subordinata - applicazione analogica della deduzione forfettaria del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI -, questo Tribunale rileva già sin d’ora che, tenuto conto della data di nascita del potenziale diritto alla rendita (1° marzo 2022), un’applicazione per analogia di quella disposizione d’ordinanza, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, non entra in linea di conto alla luce dei principi generali del diritto intertemporale (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; cfr. pure la STF 8C_754/2023 del 6 giugno 2024 consid. 6.2).
2.14. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO1 ha negato all’assicurata il diritto alla rendita d’invalidità, deve essere annullata.
2.15. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti