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redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 settembre 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 agosto 2025 emanata da |
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in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 15 dicembre 2024, RI1, nato nel 1984, dipendente dei ______ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è rimasto vittima di una caduta dalla bicicletta e ha riportato, secondo il rapporto 15 dicembre 2024 del Servizio di PS dell’______ di ______, delle contusioni alla spalla e all’emitorace sinistro (doc. 11).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso.
La RMN lombare del 30 dicembre 2024 ha evidenziato la presenza di un’antero-listesi di L5 di grado I e protusione discale circonferenziale L5-S1 con stenosi foraminali bilaterali, nonché di una protusione discale mediana, paramediana e preforaminale bilaterale L4-L5 a contatto con le emergenze delle radici di L5 (doc. 20).
La TAC lombare del 31 gennaio 2025 ha invece mostrato in particolare un bulging discale L4-L5 con impronta sulla superficie ventrale del sacco durale e verosimile contatto con le radici di L5, come pure un minimo pseudobulging discale in L5-S1 senza sicuri conflitti radicolari (doc. 23).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 3 aprile 2025, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 4 aprile 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del dicembre 2024, ritenuto che da quella data i disturbi lombari non avrebbero più costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (doc. 47).
RI1, rappresentato dalla RA1, ha presentato opposizione contro il provvedimento appena menzionato (doc. 60 e doc. 67).
In data 3 giugno 2025, l’assicuratore ha comunicato al patrocinatore che la sua opposizione era stata accolta con conseguente annullamento della decisione del 3 aprile 2024 e che pertanto sarebbe stato ripristinato il diritto alle prestazioni (cfr. doc. 70).
1.3. Visto il prolungarsi dell’inabilità lavorativa (cfr. doc. 83), il 20 giugno 2025, l’CO1 ha emanato una nuova decisione formale mediante la quale ha posto termine dal 21 giugno 2025 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio del 15 dicembre 2024 (doc. 84).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RA1 (doc. 105), in data 27 agosto 2025, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 109).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26 settembre 2025, RI1, sempre rappresentato dalla RA1, ha chiesto in via principale che l’CO1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a contare dal 21 giugno 2025, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
A sostegno delle proprie pretese, il rappresentante dell’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il nuovo certificato medico del dr. med. ______ del 24 settembre 2025 riconferma “per l’ultima volta che dal punto di vista semeiologico e strumentale il quadro riferito dal paziente è correlabile al precedente trauma del 15 12 2024. Ritengo che il percorso di recupero particolarmente lungo derivi dall’entità del trauma subito. Rivedrò il paziente il 27 10 2025 per valutare nuovamente il quadro clinico”. Il dott. ______ ha confermato ancora un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 settembre al 31 ottobre 2025.
(…).
… Nella decisione impugnata non è stata considerata la fissurazione dell’anulus fibroso a livello L4-L5, subito documentata dalla RM Colonna lombare del 30 dicembre 2024. Questa lesione rappresenta un danno strutturale post-traumatico e non una semplice degenerazione.
(…).
… La CO1 ha richiamato la giurisprudenza che consente la cessazione delle prestazioni entro 12 mesi nei casi di disturbi lombari senza lesioni strutturali oggettive. Tuttavia, nel caso in esame vi è una lesione anatomica documentata (fissurazione discale post-traumatica con ernia L4-L5). Pertanto, il limite dei 12 mesi non è dato. In presenza di una lesione oggettiva, le prestazioni devono continuare fino a guarigione o stabilizzazione, senza alcun termine.” (doc. I)
1.5. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).
1.6. In data 27 ottobre 2025, il rappresentante dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, precisando che “ritenuto che si tratta di un forte trauma, un peggioramento può esaurirsi fino al massimo di dodici mesi dalla data dell’avvenimento (cfr. sentenza del TF 8C_746/2018 dell’1.4.2018).” (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a dichiarare estinto dal 21 giugno 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del dicembre 2024, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.6. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).
Qualora un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio. In base alle attuali conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga raggiunto dopo tre – quattro mesi. In generale, dopo una contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si ritiene risolto dopo sei-nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).
2.7. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha posto fine alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio del 15 dicembre 2024, ritenendo che le alterazioni poste in luce dalla RMN lombare del 30 dicembre 2024 fossero preesistenti a quell’evento, il quale non avrebbe da parte sua causato alcuna (nuova) lesione strutturale. Secondo l’assicuratore convenuto, l’infortunio avrebbe quindi soltanto temporaneamente aggravato lo stato preesistente del rachide con lo status quo sine raggiunto a distanza di 6 mesi circa dal sinistro (cfr. doc. 109, p. 4).
Il TCA constata che la posizione dell’amministrazione trova sostanziale fondamento nei pareri agli atti del dott. ______, spec. FMH in chirurgia.
In effetti, già con l’apprezzamento breve del 31 marzo 2025, il medico fiduciario appena citato ha sostenuto che, prima del sinistro, l’insorgente già “(…) presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall’attuale infortunio: Protusione discale circonferenziale L4-L5 con fissura dell’anulus fibroso e focalità sublegamentosa mediana, paramediana e preforaminale bilaterale (15x3 mm in assiale) a contatto con le emergenze delle radici L5. Antero-listesi di L5 di grado I (3 mm) per lisi istmiche parziali bilaterali e protusione circonferenziale L5-S1 con stenosi foraminali. Sclerosi zigo-apofisarie L4-S1.”.
Quindi, egli ha precisato che, a suo avviso, l’evento traumatico in discussione non aveva con probabilità preponderante causato ulteriori lesioni strutturali oggettivabili (cfr. doc. 44).
Nel prosieguo, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. ______, al quale è stata sottoposta tutta la documentazione clinica e radiologica acquisita nel frattempo.
Con apprezzamento del 9 ottobre 2025 (doc. III 1), il fiduciario dell’CO1 ha innanzitutto rilevato che la caduta del dicembre 2024 ha interessato principalmente la spalla e l’emitorace sinistro, tanto è vero che anche gli accertamenti radiologici eseguiti presso l’______ di ______ hanno riguardato quelle parti del corpo.
A proposito degli esiti degli accertamenti effettuati successivamente, segnatamente della RMN lombare del 30 dicembre 2024, egli ha sostenuto che quest’ultimo esame ha mostrato “lesioni squisitamente di tipo degenerativo (referto agli atti). Non si trovano dunque degli indizi validi che potrebbero dimostrare una entità traumatica della lesione all’anello fibroso del disco intervertebrale e della protuberanza (o ernia discale) a livello L4/L5. Le lesioni della colonna vertebrale traumatiche sono considerate delle lesioni molto importanti che possono causare problemi neurologici e funzionali permanenti. Questi vengono riscontrati in lesioni estrinseche inflitte alla colonna vertebrale e alle strutture del canale vertebrale [1]. (…). Nei reperti clinici è importante rilevare dei segni cutanei che potrebbero mostrare un impatto su queste strutture. L’ecografia addominale eseguita il giorno dell’ammissione in ospedale non mostrava né versamenti nello spazio peritoneale e neanche nello spazio retro-peritoneale. Non veniva neanche rilevata una infiltrazione ematica (pari a contusione) dei tessuti sottocutanei e muscolari. Inoltre se il disco fosse stato veramente lesionato dall’impatto, si sarebbe dovuto intravvedere un ematoma paravertebrale adiacente al disco fratturato. Ulteriori indizi per un trauma contusivo di grave entità sarebbe stata la presenza di alterazioni ossee della lamina terminale superiore delle vertebre coinvolte. Analizzando personalmente le immagini della risonanza magnetica del 30.12.2024 (quindi a due settimane dalla caduta) non posso rilevare delle alterazioni delle strutture ossee di tipo ipo-intenso nella ponderazione T2, né reperti di tipo iperintenso nella ponderazione T1. Questi segni non rivelano dunque nessun coinvolgimento delle strutture ossee della colonna vertebrale [3].”
In merito all’idoneità del trauma subito a provocare la rottura del disco intervertebrale, il dott. ______ ha spiegato che “le lesioni traumatiche del disco sono causate prevalentemente da traumi distorsivi della colonna vertebrale con cedimento del disco intervertebrale. Lesioni del disco sono definite da una rottura traumatica delle fibrosi anulare con conseguente spostamento della polpa del nucleo ed è spesso associata a lesioni delle strutture adiacenti. Le lesioni traumatiche della colonna vertebrale hanno una incidenza di circa il 5 al 54% localizzate prevalentemente nel rachide cervicale. Le lesioni traumatiche nella colonna lombare sono molto rare poiché le strutture che potrebbero essere lese vengono protette dagli spessi strati muscolari e quindi viene richiesto un trauma ad alta energia per causare questo tipo di lesione [4]. Nel nostro caso, una caduta dalla bici su un terreno sterrato non può essere considerata con probabilità preponderante un trauma ad alta energia.”.
In definitiva, secondo il medico di fiducia, nel caso di specie non si trova “nessuna lesione strutturale oggettivabile che possa essere ricondotta all’infortunio del 15.12.2024. Le lesioni riportate sono di natura squisitamente degenerativa e non possono mostrare segni di traumatismo. Nel caso in cui ci fosse stato veramente un coinvolgimento della colonna vertebrale, questo tipo di lesioni avrebbe causato al massimo un peggioramento temporaneo di alcuni mesi. Dopo al massimo sei mesi dall’impatto, questo non avrebbe più comportato nessun ruolo causale con l’infortunio del 15.12.2024.”.
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:
" (…).
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den CO1-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. ______, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in una sentenza 8C_151/2025 del 3 novembre 2025 consid. 4.1, il TF ha ribadito che i medici di circondario e gli specialisti del centro di competenza in medicina assicurativa della CO1 sono, in virtù della loro funzione e della loro posizione professionale, specialisti in medicina degli infortuni. Poiché valutano dal punto di vista diagnostico e accompagnano dal punto di vista terapeutico esclusivamente pazienti vittime di infortuni, lesioni corporali ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF e malattie professionali, dispongono di conoscenze ed esperienze particolarmente approfondite in traumatologia. Ciò vale indipendentemente dal titolo di specialista inizialmente acquisito), secondo la quale l’infortunio del 15 dicembre 2024 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della colonna lombare con lo status quo sine raggiunto trascorsi massimo 6 mesi da quell’evento, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Del resto, contro l’ipotesi secondo la quale il diagnosticato danno vertebrale (in particolare la fissurazione dell’anello fibroso a livello L4-L5) sarebbe stato causato dall’evento traumatico del dicembre 2024, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale cantonale delle assicurazioni (pure menzionata dal TF in una sentenza 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 4.1), il Prof. dott. ______, già Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'______ universitario di ______, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. ______ (Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo è del redattore)
Dalle carte processuali non si evince che le circostanze evidenziate dal Prof. ______ si siano realizzate in concreto. In particolare, non risulta che il ricorrente abbia dovuto essere trasportato con l’ambulanza al PS dell’______ di ______, dal quale è peraltro stato dimesso il giorno stesso con, all’uscita, la prescrizione di una blanda terapia antalgica (cfr. doc. 11).
Inoltre, anche il dott. ______, già Capo del Servizio di neurochirurgia dell’______ di ______, in un suo referto del 5 settembre 2002, ripreso in una sentenza 35.2001.80 del 9 ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003, aveva sottolineato che “le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, …”, ciò che non risulta sia stato il caso nella presente fattispecie (cfr. doc. III 1: “Questi segni non rivelano dunque nessun coinvolgimento delle strutture ossee della colonna vertebrale”).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l’infortunio accaduto all’insorgente - una caduta dalla bicicletta, quindi da bassa altezza, su fondo sterrato -, non è stato idoneo a causare la lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente).
Del resto, secondo il TCA, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), a proposito della fondatezza del motivato apprezzamento enunciato dallo specialista interpellato dall’assicuratore resistente.
In effetti, con riferimento al referto 4 febbraio 2025 del dott. A. ______, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, nella misura in cui il curante specialista ha affermato che il trauma subito dall’assicurato ha “sicuramente contribuito ad un aggravamento della condizione del rachide” (doc. 31), questo parere è compatibile con quanto fatto valere dal dott. ______ (aggravamento temporaneo dello stato preesistente del rachide).
Trattandosi invece delle certificazioni 29 luglio (doc. 107) e 24 settembre 2025 (doc. 122), il dott. ______ si è limitato a sostenere apoditticamente, senza fornire spiegazioni di sorta, che i disturbi denunciati dal paziente sarebbe stati ancora da ricondurre al sinistro in discussione, ciò che evidentemente non basta dal profilo probatorio.
In simili condizioni, il parere espresso dal dott. ______, alla base della decisione impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha causato alcun danno morfologico ma ha peggiorato soltanto transitoriamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 20 giugno 2025 i disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento infortunistico assicurato.
Anche la tempistica valutata dal dott. ______ (causalità naturale estinta dopo sei mesi dal sinistro) non presta il fianco a critiche, alla luce del fatto che è stata rispettata la forchetta temporale di 6-12 mesi stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.6.).
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 21 giugno 2025, deve essere quindi confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti