Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.77

 

cr

Lugano

2 marzo 2026         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 agosto 2025 emanata da

 

CO1, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 27 dicembre 2024 la ______ ha annunciato ad CO1 (di seguito: CO1) che RI1, nato nel 1978, impiegato commerciale e amministratore unico della società al 70%, in data 16 dicembre 2024, mentre era già inabile al lavoro a seguito di malattia (epicondilite al gomito sinistro), è stato vittima di un infortunio (torsione dito della mano destra, rimasto incastrato nel carrello della spesa) (doc. 4 e 17).

                                  Eseguiti gli accertamenti del caso, dopo visita medica presso il proprio medico fiduciario (doc. 41), con decisione del 19 maggio 2025 CO1 ha considerato che lo status quo ante sia stato raggiunto “a partire da subito”, ritenendo l’assicurato nuovamente pienamente abile al lavoro dal 31 gennaio 2025. CO1 ha aggiunto che l’interessato non ha diritto alle indennità giornaliere in quanto egli risultava già inabile al lavoro a seguito di malattia nel momento in cui si è verificato l’infortunio (doc. 42).

 

                                  A fronte dell’opposizione presentata in data 16 giugno 2025 dall’assicurato, rappresentato dal servizio giuridico di RA1 (doc. 50) - contestando la valutazione del dr. ______, considerata carente e contradditoria – in data 27 agosto 2025 CO1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. 54).

 

                          1.2.  Con tempestivo ricorso del 25 settembre 2025 l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento “delle prestazioni assicurative (prestazioni di cure e indennità perdita di guadagno) per l’evento del 16 dicembre 2024 fino a completa guarigione o al massimo recupero possibile della mano destra”.

 

                          1.3.  Con la risposta di causa, CO1 ha integralmente confermato la correttezza della decisione su opposizione, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. V).

                                 

                          1.4.  In data 22 ottobre 2025 l’assicurato ha nuovamente contestato quanto valutato dal dr. ______, evidenziando il proprio impegno nell’eseguire le cure ergoterapeutiche e le evidenti limitazioni dovute alla rigidità presentate dal dito infortunato, come dimostrato anche dalle fotografie allegate (doc. VII).

 

                          1.5.  In data l’assicurato ha trasmesso al TCA il referto del 28 ottobre 2025 redatto dal dr. ______ (doc. IX + 1).

 

                          1.6.  Con osservazioni del 14 novembre 2025 CO1, dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. ______ (cfr. doc. XIII/1), ha confermato che al momento di emanazione della decisione formale del 19 maggio 2025 lo status quo ante in relazione all.nfortunio del 16 dicembre 2024 risultava ormai raggiunto

 

                          1.7.  Con scritto del 4 dicembre 2025 la rappresentante dell’insorgente ha contestato la valutazione del dr. ______, la quale a suo modo di vedere non tiene conto della rigidità che interessa ben tre dita su cinque della mano destra, con notevoli limitazioni in termini di presa e rilevanti conseguenze sulla resa lavorativa (doc. XVII + 1).

                                 

                          1.8.  In data 17 dicembre 2025 CO1 ha considerato le obiezioni sollevate dall’insorgente prive di rilevanza, sottolineando come il referto del dr. ______ non apporti novità di rilievo (doc. XIX).

 

Tali considerazioni dell’istituto assicuratore sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIX), per conoscenza.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa innanzitutto la questione di sapere se CO1 abbia a ragione, oppure no, rifiutato di versare le indennità giornaliere, per il motivo che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato era già totalmente inabile al lavoro a seguito di malattia. Contestata è inoltre la sospensione del diritto alle prestazioni sanitarie dal mese di maggio 2025.

 

                          2.2.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

 

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                          2.3.  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                          2.4.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso al ricorrente il 16 dicembre 2024, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, dott. ______, spec. FMH in chirurgia della mano ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

 

                                  Quest’ultimo, con apprezzamento del 12 maggio 2025, ha così risposto alle domande dell’assicuratore LAINF:

 

" 1. Diagnosi?

Piccola frattura composta con avulsione del versante volare della base falange intermedia del IV dito mano destra.

 

1.1 l reperti/le diagnosi rilevate presentano un nesso causale naturale con l'infortunio del giorno 16.12.2024? Se ci sono più diagnosi, rispondere a ciascuna individualmente.

Ai fini dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro gli infortuni è irrilevante se i disturbi sono da ricondurre integralmente o solo in parte a un evento. (Osservazione: l'infortunio non deve essere l'unica causa. È sufficiente che l'infortunio rappresenti una concausa decisiva (conditio sine qua non) del pregiudizio riportato). È invece determinante il grado di probabilità del nesso causale. Per questa ragione il perito medico deve valutare la causalità in base ai seguenti tre gradi di probabilità:

󠇯 Sicurezza                       Certezza dell'affermazione 100%

Probabilità preponderante Certezza dell'affermazione sup al 50%

󠇯 Possibile                          Certezza dell'affermazione pari o inf al 50%

 

Motivazione:

 

1.2 In presenza di più reperti/diagnosi quali reperti/ diagnosi fra quelli rilevati presentano con l'infortunio del giorno 16.12.2024 un nesso di causalità naturale certo, prevalentemente probabile o solo possibile? Spiegare quali reperti/diagnosi rientrano in quale categoria e, se possibile, motivare.

 

2. Stato pregresso / Venir meno della causalità (status quo ante vel sine)?

 

2.1 La persona assicurata soffriva di disturbi o stati patologici pregressi (malattie, stati estranei all'infortunio, conseguenze di altri infortuni) ancor prima dell'infortunio del giorno 16.12.2024?

No

 

2.2 L'evento del giorno ha prodotto un

● peggioramento temporaneo (è possibile ripristinare lo status quo ante vel sine)

󠇯 peggioramento direzionale (non è più possibile ripristinare lo status quo ante vei sine)?

 

2.3 Nel caso in cui l'evento abbia prodotto un peggioramento temporaneo: è stato

-   ripristinato lo stato precedente all'infortunio (status quo ante),

Lo stato quo ante è quasi raggiunto

-        raggiunto lo stato che con preponderante probabilità sarebbe insorto anche senza infortunio con un decorso naturale delle condizioni precedenti (status quo sine)?

In caso affermativo, da quando? Fornire una motivazione medico-assicurativa dettagliata?

Da febbraio, ultimo controllo da Dr. ______.

 

3. Processo di guarigione e stato medico finale

 

3.1 Come valuta il processo di guarigione?

Radiologicamente e clinicamente lo stato di guarigione è stato raggiunto il 31.01.2025, come da rapporto del Dr. ______.

 

3.2 Coincidono i reperti oggettivi e i disturbi soggettivi della persona assicurata? In caso negativo, perché no?

No, perché il paziente non è riuscito a migliorare il suo stato, come avrebbe dovuto fare e a reintegrare progressivamente le dita della mano dx nelle attività quotidiane. Non ha nemmeno svolto gli esercizi di ergoterapia, come doveva.

 

3.3 L'ulteriore trattamento/terapia è efficace, appropriato/a ed economico/a?

 

3.4 Per quanto tempo è previsto che prosegua il trattamento o quante serie terapeutiche sono ancora previste?

Dopo 1 ulteriore ciclo di ergoterapia mirata, da svolgere con impegno, potrà raggiungere la completa guarigione.

 

3.5 Si può prevedere che ulteriori misure per cure mediche e terapie portino a un miglioramento significative dello stato di salute (in particolare a un aumento della capacità lavorativa)? Se sì, quali e per quanto tempo? In caso negativo, indicare il motivo

Oltre ad 1 ulteriore ciclo di ergoterapia, non sono da prevedere ulteriori misure terapeutiche.

 

4. (In)capacità al lavoro (dito mano destra)

 

4.1 Per le sole conseguenze dell'evento del 16.12.2024 come valuta la (in)capacità al lavoro della persona assicurata nello svolgimento dell'attività precedente (vedi rapporto PE del 04.02.2025) nel grado di occupazione del 70%?

La piccola lesione è guarita già a fine gennaio 2025. La limitazione funzionale del IV dito doveva risolversi con ergoterapia.

 

4.2 Quando si può prevedere un rientro parziale/totale al lavoro per le sole conseguenze dell'evento del 16.12.2024?

Può rientrare al lavoro a tempo pieno da subito.

Per motivi non chiari, il paziente non ha reintegrato la mano nella vita quotidiana. Altrimenti non è spiegabile il leggero edema diffuso del IV dito. Non si notano danni che possono spiegare questa attitudine.

 

5. Inabilità lavorativa pregressa (gomito)

 

5.1 Per la lesione al gomito sinistro, come valuta la (in)capacità al lavoro della persona assicurata nello svolgimento dell'attività precedente (vedi rapporto PE del 04.02.2025) nel grado di occupazione del 70%?

Non c'è più una lesione oggettivabile. Abilità piena da subito.

 

5.2 Quando si può prevedere un rientro parziale/totale al lavoro per la lesione al gomito sinistro?

Da subito. Per svolgere il suo lavoro è guarito.

 

6. Ci sono altre osservazioni riguardo al presente caso?

L'assicurato ha assunto un comportamento non adeguato e piuttosto aggressivo, motivo per cui ho chiesto alla tecnica di ______ della ______ di presenziare alla visita. Alla richiesta di muovere il V dito, si è messo a gridare in modo esagerato. Nella visita con ripetutamente ha comunque dimostrato di essere in grado di muoverlo senza problemi o dolori. Su base oggettiva, non persiste nessuna inabilità lavorativa, in completa assenza di danni non oggettivabili anche per il gomito. Il IV dito mostra unicamente una limitazione della flessione dell'articolazione, che può essere superata integrando il dito nelle attività quotidiane. Il signor RI1 mi ha assillato di domande, che continuava a ripetere con tono incalzante, alcune anche poco pertinenti al problema della visita. Dopo oltre 1.5 ho dovuto concludere la visita, avendo già risposto alle sue ripetute richieste.” (Doc. 41)

 

A fronte della decisione dell’istituto assicuratore di porre termine alle prestazioni, così come valutato dal dr. ______, l’assicurato ha contestato il raggiungimento dello status quo ante, trasmettendo della documentazione medica da parte degli specialisti curanti e meglio:

 

-        referto del 10 aprile 2025 del dr. ______, Caposervizio di chirurgia della mano, Responsabile della chirurgia della mano dell’______, il quale ha rilevato:

 

" Il paziente presenta gli esiti di una frattura articolare al 4° dito della mano destra, verosimilmente responsabile della lieve deviazione che verosimilmente persisterà nel tempo. È presente però una grave rigidità al 4° dito per mancanza di una mobilizzazione adeguata precoce, soprattutto senza estensione completa, cosa che ha determinato l'attuale limitazione dell'estensione. Anche la flessione comunque non è stata esercitata precocemente e quindi ne risulta una rigidità.

      Ancora più grave è la presenza di una rigidità in dita che non avevano subito alcun trauma e non avevano quindi motivo di essere immobilizzate, cosa che invece è successa acquisendo quindi una rigidità di articolazioni normali che andavano invece mobilizzate completamente da subito. A questo punto, l'unica strada è quella di intensificare moltissimo la mobilizzazione passiva autonoma, eventualmente con ausilio anche di tutori dinamici energici, ben oltre la soglia del dolore, pena la persistenza di una rigidità con limitazione funzionale. Ci rivedremo comunque fra circa 1 mese per una rivalutazione clinica. “(doc. H)

 

-        referto del 22 maggio 2025 con il quale il dr. ______, ______ dell’ambulatorio di chirurgia della mano della mano dell’______, ha osservato:

 

" Ho valutato il caso in presenza del paziente rivalutando le immagini radiografiche a disposizione. L'approccio ergoterapico ha portato buoni risultati anche percepiti soggettivamente dal paziente. Ritengo opportuno intensificare l'ergoterapia con almeno 3 sedute settimanali per ottenere la massima flessione possibile.

      Ritengo utile una valutazione TAC per comprendere la percentuale di superficie articolare delia IFP-4 della mano destra coinvolta nel trauma e proporre eventualmente possibili soluzioni ricostruttive nel caso in cui non vi fosse una completa ripresa alla flessione dell'articolazione. Ho comunque spiegato al paziente che in considerazione del tipo di trauma, una flessione quasi completa del 4° dito con una distanza dal palmo accettabile, dovrebbe essere comunque presa in considerazione come buon risultato in termini di ripresa funzionale. Ritengo opportuno certificare un'inabilità lavorativa per 1 mese affinché il paziente possa intensificare gli esercizi in ergoterapia. Prego l'ergoterapista di aggiornarmi.” (Doc. 49)

 

Invitato dal rappresentante legale dell’insorgente a fornire delle precisazioni, in data 7 giugno 2025 il dr. ______ ha indicato:

 

" in merito alla vostra lettera datata 28.05.2025 si precisa che, come scritto nel rapporto ambulatoriale allegato, l’inabilità lavorativa prescritta è legata alla frattura intraarticolare del 4° dito della mano destra e non ad un quadro di epicondilite al gomito sinistro.

Domanda 1

Risposta: Se per infortunio intendiamo l'infortunio che ha creato la frattura intraarticolare della IFP-4 della mano destra, questo ha determinato un aggravamento nella condizione pre-esistente.

Domanda 2

Risposta: L'inabilità lavorativa deve essere del 100% per attività di carico elevato. Potrà essere in futuro ridotta o riadattata sulla base del recupero funzionale in termini di flesso-estensione del 4° dito e delle dita della mano destra in generale, che stanno gradualmente migliorando, ma presentano ancora importante rigidità soprattutto a livello del 3° e 5° dito.” (Doc. 70)

 

                                  Ancora, in data 9 luglio 2025 il dr. ______ ha rilevato:

 

" Ho valutato il caso in presenza del paziente. Si tratta di un recupero funzionale buono seppur lento. Ho invitato il paziente ad insistere con degli esercizi in ergoterapia per ottimizzare il recupero funzionale. Ritengo opportuno un'inabilità lavorativa al 100% per ulteriori 3 settimane e poi un reintegro graduale al 50%.

Rivaluterò il paziente a inizio settembre 2025 per decidere il procedere. Ho comunque informato il paziente che in questi tipi di fratture che coinvolgono la superficie articolare a livello della IFP-4 della mano sinistra potrebbe residuare un minimo di rigidità compatibile comunque con un reintegro funzionale della mano nelle normali attività quotidiane e lavorative.” (Doc. 71)

 

Con referto del 30 luglio 2025 il dr. ______ ha aggiunto:

 

" il paziente mi contatta telefonicamente perché dice che durante la sua attività lavorativa non riesce a svolgere alcuna attività con la mano interessata. Avevo previsto un rientro graduale al 50% per 1 mese a partire dal 04.08.2025 fino al 03.09.2025, affinché il paziente potesse gradualmente riprendere attivamente l'utilizzo della mano. Il paziente di fatto, mi riferisce telefonicamente, che non riesce a lavorare. Ho pertanto prescritto un'ulteriore inabilità lavorativa fino al 03.09.2025 quando rivaluterò il paziente. Chiedo cortesemente di voler convocare il paziente per un'eventuale valutazione da un vostro medico di fiducia ed esprimersi in merito alla possibilità di continuare a coprire i costi legati all'infortunio che risale ormai a gennaio 2025. Il paziente mi ha riferito anche telefonicamente che per 2-3 settimane non potrà recarsi in ergoterapia in quanto si recherà all'estero (Italia). Pertanto ho fornito al paziente, al fine di non perdere quanto ottenuto in ergoterapia, l'indirizzo internet della ______ (______) in modo tale da poter ottimizzare il risultato funzionale. Il paziente mi riferisce che si rivolgerà a dei terapisti presso il centro termale presso il quale si recherà.” (Doc. 72)

 

Con valutazione del 22 agosto 2025 il dr. ______ ha così risposto alle domande sottopostegli dall’istituto assicuratore:

 

" con la presente rispondo alle domande relative alla valutazione atti svolta il 22.08.2025.

1. Tenuto conto della dinamica e della gravità della frattura subita il 16 dicembre 2024 al dito IV mano destra è verosimile che l’assicurato non abbia - a mesi di distanza - recuperato l'esercizio completo dell'arto?

No, non è verosimile.

 

2. Dallo scritto 9 luglio 2025 redatto dal dr. med. ______ si desume la presenza di una "rigidità a livello, soprattutto, del 4° dito della mano sinistra" [benché in precedenza vi sia indicata una "rigidità post-immobilizzazione 3° e 5° dito della mano destra"]: quali possono essere le cause di tale "rigidità"?

Il paziente, alla mia visita di marzo, si è presentato senza portare una stecca alle dita della mano. Già a marzo non integrava la mano nelle attività. Dai rapporti si evince che il problema permane: l’assicurato non si impegna a migliorare la sua mobilità. La durata del decorso è inusuale per rapporto a casi analoghi.

3. Per quale motivo, malgrado la presenza della citata "rigidità", è possibile affermare che il nesso di causa con l'infortunio 16 dicembre 2024 possa essere ritenuto come estinto?

Il nesso di causa è estinto. La frattura è consolidata da mesi.

 

4. In particolare, gli scritti, rispettivamente, 9 luglio 2025 e 30 luglio 2025 del dr. med. ______ sono in misura di modificare la sua valutazione di data 12 maggio 2025? Motivo.

No, il paziente ha dimostrato nuovamente poco impegno nel migliorare la sua situazione. Il problema della rigidità e ridotta mobilità è prevalentemente dovuto al fatto che lui non integra la mano nella vita quotidiana, in particolare anche le altre dita, non coinvolte nell'infortunio illese da danno. Altrimenti non è spiegabile la autolimitazione dimostrata.

 

5. Osservazioni circa la necessità di procedere ad altra visita medica di controllo (come indicato dal dr. med. ______ il 30.07.2025).

No.

 

6. Pare ragionevole che causa la "rigidità" indicata il signor RI1 sia ritenuto inabile al lavoro in misura completa (100%)?

No.

 

7. Eventuali sue osservazioni

Nessuna.” (Doc. L)

 

                                  In corso di causa l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione dell’amministrazione, trasmettendo ulteriore documentazione medica e meglio:

 

-        referto del 13 ottobre 2025 del dr. ______, del seguente tenore:

                                 

" (…)

      Valutazione e procedere

in seguito alla nota frattura e al trattamento con immobilizzazione, il paziente ha acquisito una rigidità che fortunatamente è in miglioramento, nonostante la frattura fosse avvenuta a dicembre del 2024. Ha eseguito qualche mese fa una TC e non recentemente delle radiografie. Concordiamo quindi di rivederci la settimana prossima per una rivalutazione e mi porterà la TC eseguita oltre che eseguire delle nuove nuove radiografie.” (Doc. VII/v)

 

-        referto del 28 ottobre 2025 del dr. ______, con la seguente valutazione:

 

" valutazione e procedere

La TC ha messo inequivocabilmente in evidenza la presenza di un’irregolarità articolare della base di F2 del 4° dito, coinvolgente circa il 50% della superficie articolare. Tale irregolarità è chiaramente stata conseguente alla frattura intrarticolare provocata dall’evento dichiarato dal paziente. Tale frattura non è stata trattata chirurgicamente e pertanto si è persa l’opportunità di ripristinare la congruità articolare. Considerato ora il tempo trascorso, in relazione alle minuscole dimensioni della parte coinvolta, non è più possibile prendere in considerazione un intervento chirurgico con lo stesso scopo o correttivo. Va quindi considerato che l’irregolarità articolare costituisca ora un danno permanente all’articolazione con predisposizione all’artrosi e alla comparsa di dolori e limitazioni funzionali. Fin da ora si può quindi affermare che l’eventuale evoluzione artrosica degenerativa futura sarà diretta conseguenza della frattura e della mancanza di un trattamento adeguato e tempestivo.” (Doc. IX/1)

 

Con “valutazione atti” del 13 novembre 2025 il dr. ______, spec. FMH in chirurgia della mano ortopedica, ha espresso in particolare la seguente valutazione:

 

" (…) Piuttosto dubbia nel quadro complessivo risulta essere la misurazione del deficit di estensione di 32° dell’articolazione interfalangea prossimale del V dito in data 10 aprile 2025, in presenza di una mobilità normale nelle misurazioni precedenti e in quella successiva.

Ritenuto il fatto che la competenza motoria in flessione, de facto la chiusura del pugno, risulta essere quella più importante dal punto di vista funzionale per una mano, la necessaria mobilità articolare è risultata essere già stata raggiunta alla fine del mese di febbraio 2025.

Il ricorso al pannello forato è quindi risultato essere opportuno ed efficace.

Si tratta di uno strumento passivo nel quale viene posta la mano e posizionata con l’ausilio di pioli. La mano non viene sottoposta a movimenti non controllati/non dosabili e può essere liberamente tolta dal paziente stesso come lo possono essere i pioli. Il paziente mantiene quindi il pieno controllo della situazione. In accordo con quanto riferito dal signor RI1 si tratta di una misura dolorosa per la quale il paziente può trarre profitto da una terapia antalgica appropriata, non tuttavia a priori infiltrativa.

La nozione di “buoni risultati anche percepiti soggettivamente dal signor RI1”, ottenuti con l’approccio ergoterapico intensivo, dovrebbe quindi ragionevolmente essere rivolta non primariamente all’entità della mobilità articolare flesso-estensoria, quanto piuttosto alla rigidità articolare, rispettivamente alla componente algica. Nel rapporto del 22 maggio 2025 il dr. ______ fa in effetti stato di una quasi completa chiusura del pugno, con ottimi risultati, quando la mano viene sollecitata. Chiusura praticamente completa del pugno nuovamente confermata anche nel rapporto del 9 luglio 2025.

L’intensificazione dell’ergoterapia preconizzata nel rapporto del 22 maggio 2025 “per ottenere la massima flessione possibile” non ha condotto quindi ad un miglioramento della mobilità articolare in flessione, ma a una diminuzione della rigidità, vedi rapporto del 9 luglio 2025, senza incidenza sul deficit in estensione sviluppatosi nel frattempo nell’articolazione interfalangea prossimale. In effetti, nel rapporto del 13 ottobre 2025 anche il dr. ______ fa stato di un’ergoterapia mirata al recupero della rigidità con significativi miglioramenti.

Rigidità percepita da parte del signor RI1 e anche da parte di terzi (esaminatore), ma quantificabile solo in maniera soggettiva.

Impiegato presso l’azienda di cui è anche il proprietario, il signor RI1 si occupa della produzione e della vendita di prodotti chimici professionali, dei contatti con i clienti, di lavori d’ufficio, di offerte, ecc. La consegna delle merci ai clienti viene normalmente effettuata da un dipendente: vedi rapporto del Servizio esterno prestazioni infortunio del 4 febbraio 2025, signora ______.

In occasione della visita del 28 marzo 2025, rapporto del 12 maggio 2025, il dr. ______ ritiene il signor RI1 abile al lavoro in misura completa in assenza di lesioni residuali riconducibili all'evento del 16 dicembre 2024, la frattura essendo consolidata. l referti oggettivi e i disturbi soggettivi sono stati considerati non coincidere, il paziente non essendo riuscito a "migliorare il suo stato, come avrebbe dovuto fare e a reintegrare progressivamente le dita della mano destra nelle attività quotidiane". Esso non avrebbe "nemmeno svolto gli esercizi di ergoterapia, come doveva." L'argomentazione addotta dal dr. ______ nel rapporto del 22 maggio 2025 per attestare una inabilità lavorativa completa (intensificazione degli esercizi di ergoterapia) lascia perplessi e non è condivisibile a priori tenuto in particolare conto non solo della tipologia dell'attività svolta, vedi descrizione riportata sopra, ma pure del ruolo terapeutico assunto dal lavoro / dall'uso delle mani in ordine di mobilità e di rigidità articolare. Perplessità alimentata e a più forte ragione giustificata dalla risposta alla domanda 2 nella presa di posizione del 7 giugno 2025, nella quale il dr. ______ restringe l'inabilità lavorativa completa alle "attività di carico elevato". Discrepanza non chiarita neppure dal tenore della lettera del 30 luglio 2025, che riporta di una telefonata da parte del signor RI1 nella quale esso avrebbe affermato di non poter svolgere alcuna attività lavorativa con la mano destra. Questo tenuto già solo conto del fatto che lo stesso telefono rappresenta giustamente anche un mezzo di contatto con la clientela. Nel rapporto del 3 settembre 2025 il dr. ______ fa stato della persistenza di difficoltà soprattutto nell'utilizzo della mano destra per carichi elevati. Il risultato ottenuto essendo ritenuto essere de facto un buon risultato compatibile con il reintegro della mano per attività quotidiane e lavorative di carico anche medio, esso attesta un'inabilità lavorativa parziale del 50% per ancora due settimane, con successiva capacità lavorativa completa. Nel rapporto del 13 ottobre 2025 il dr. ______ non apporta nuovi sostanziali elementi di giudizio rispetto alle considerazioni espresse dal dr. ______ il 3 settembre 2025. Il certificato del dr. ______ datato 23 ottobre 2025, con attestazione di una inabilità lavorativa del 50% a decorrere dal 27 ottobre 2025, per una durata addirittura di tre mesi (fino al 25 gennaio 2026), non trova giustificazione alcuna nel rapporto del 13 ottobre 2025 e neppure in quello successivo del 28 ottobre 2025. Dal tenore delle affermazioni del dr. ______ e del dr. ______ non traspaiono degli elementi chiaramente evocatori di una conoscenza delle peculiarità dell'attività svolta dal signor RI1, per lo meno non così come ritenuta nel rapporto del 4 febbraio 2025 della signora ______.

II dr. ______ riporta per contro il seguente passaggio: "mi spiega che i lavori pesanti nella sua ditta li svolge un collaboratore. Lui si occupa della clientela e della vendita di macchine e ______ di pulizia. Maneggia solo prodotti fino a pochi chili di peso."

Con lettera del 22 ottobre 2025 all'intenzione del Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, il signor RI1 ha incluso una immagine fotografica dello stato attuale della mano destra.

Anche facendo astrazione degli aspetti legati alla prospettiva della presa dell'immagine e alla mancanza di informazioni sulle circostanze, appaiono evidenti la deformazione dei contorni, la deviazione ulnare e il deficit di estensione in corrispondenza dell'articolazione interfalangea prossimale del dito anulare della mano destra.

Pur tenendo conto della deviazione ulnare e del deficit della mobilità articolare, il quadro complessivo riscontrabile al dito anulare della mano destra risulta essere migliore rispetto ad un'amputazione del dito all'altezza dell'articolazione interfalangea prossimale.” (Doc. XIII/1)

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                          2.6.  Innanzitutto va analizzato se a ragione, oppure no, CO1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato delle indennità giornaliere a seguito dell’infortunio annunciato del 16 dicembre 2024, per il motivo, esposto nella decisione del 19 maggio 2025, che egli “risultava già prima dell’evento infortunistico inabile al lavoro per problemi di malattia, ovvero per una epicondilite al gomito sinistro” (cfr. doc. K).

 

                                  Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene corretto il modo di agire dell’istituto assicuratore.

                                  Nel caso di specie, appare acclarato che al momento dell’infortunio l’assicurato fosse già inabile al lavoro a seguito di malattia (epicondilite al gomito sinistro), e non, invece come da lui preteso, per le conseguenze di un altro infortunio. Con decisione del 7 aprile 2025, cresciuta incontestata in giudicato, CO1 ha, infatti, già rifiutato di prendere a carico l’evento del 13 dicembre 2024 annunciato come infortunio stabilendo che:

 

" Il suo mandante ha riportato i disturbi come segue:

Mentre scaricava dei fusti di 25 kg improvvisamente ha sentito una forte scossa nel gomito sinistro

Le premesse per un infortunio ai sensi di legge non sono soddisfatte. In particolare, non è stato riscontrato un fattore esterno straordinario.

Inoltre abbiamo sottoposto l’intera documentazione medica al nostro medico consulente, dr. ______, spec. FMH in chirurgia della mano ortopedica. Secondo la valutazione del nostro medico non è stata diagnosticata una delle lesioni corporali elencate in maniera esaustiva nell’art. 6 cpv. 2 LAINF.” (Doc. 3)

 

                                  Ciò appurato, è a ragione che CO1 ha rifiutato di attribuirgli delle indennità giornaliere.

                                  Tale modo di procedere risulta conforme alla giurisprudenza federale in materia.

                                  In una sentenza 8C_750/2016 consid. 4 del 5 maggio 2017, l’Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha infatti ritenuto corretto l’agire dell’assicuratore infortuni, il quale aveva rifiutato di corrispondere delle indennità giornaliere, visto che al momento dell’infortunio l’assicurato risultava già totalmente inabile al lavoro a seguito di malattia. Il TF ha ricordato che l’art. 16 cpv. 1 LAINF stabilisce che il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sussiste solo in caso di incapacità lavorativa "a seguito di infortunio", non potendo quindi essere applicato qualora l’incapacità lavorativa è dovuta alla malattia già presente al momento del sopraggiungere dell’infortunio.

 

Su questo punto la decisione su opposizione va confermata e il ricorso respinto.

 

                          2.7.  Occorre ora verificare se a ragione, oppure no, CO1 ha interrotto il diritto alle prestazioni sanitarie a partire dal mese di maggio 2025, considerando lo status quo ante raggiunto già dal 31 gennaio 2025, come valutato dal proprio medico consulente.

 

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.4.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.5.).

                                  Ora, ai referti del dr. ______, sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento traumatico assicurato si sarebbe risolto a distanza di pochi mesi con la consolidazione della frattura al quarto dito.

                                    Infatti, sulla questione di sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura squisitamente medica, agli atti figura documentazione medica il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione.

Come ben evidenziato dalla rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. 50), difatti, la valutazione del dr. ______ risulta contradditoria nella misura in cui, nello stesso apprezzamento medico del 12 maggio 2025, da un lato, egli afferma categoricamente che “lo stato di guarigione è stato raggiunto il 31 gennaio 2025, come da rapporto del dr. ______”, salvo poi, poco dopo, rilevare che “lo stato quo ante è quasi raggiunto” e che “dopo un ulteriore ciclo di ergoterapia mirata, da svolgere con impegno, potrà raggiungere la piena guarigione” (cfr. doc. 41).

 

Oltre alla contraddizione insita in queste affermazioni del dr. ______, il TCA sottolinea pure che il riferimento fatto alla guarigione indicata in data 13 febbraio 2025 dal dr. ______ (cfr. doc. 15), come motivazione alla base delle proprie conclusioni dal medico consulente dell’amministrazione è stato poi ridimensionato dallo stesso dr. ______, Caposervizio di chirurgia della mano e del piede presso l’______. Quest’ultimo, infatti, chiamato a precisare la propria valutazione, con referto del 12 marzo 2025 ha rilevato che:

 

" ho visto presso il mio ambulatorio in data 12.03.2025 il signor RI1 che avevo visitato l'ultima volta il 31.01.2025 per una frattura della falange 2 del IV dito della mano destra. Come scritto nella lettera precedente avevo considerato il paziente come guarito, inteso che la frattura fosse consolidata. Ciò non significa che il paziente non necessita più del trattamento di ergoterapia e che potete chiudere il caso definitivamente. Infatti la frattura è guarita e consolidata, ma il dito è ancora rigido ed il paziente deve proseguire con l'ergoterapia. Ragion per cui avevo chiesto al suo medico curante di proseguire la cura fornendo le nuove prescrizioni per l'ergoterapia e l'inabilità lavorativa, visto che da un punto di vista chirurgico non avevo nulla da proporre. Il trattamento adesso non è più specialistico ortopedico ma di medicina generale. Vi ringrazio quindi di riconsiderare questo caso. L'ultima inabilità da me rilasciata proseguiva fino al 16.02.2025 e ho chiesto al paziente di rivolgersi al medico curante per il proseguimento. Resto a disposizione in caso di necessità.” (Doc. 22, corsivo della redattrice)

 

                                  L’esistenza di un’importante rigidità, necessitante di ulteriore intensiva ergoterapia, è stata poi confermata anche dagli altri specialisti che hanno visitato l’assicurato, dr. ______ (cfr. referto del 10 aprile 2025, doc. H) e dr. ______ (cfr. referto del 22 maggio 2025, doc. 49).

 

                                  Inoltre, sia il dr. ______ (cfr. doc. VII/v), sia il dr. ______ (cfr. doc. 70 e doc. 71), hanno in maniera costante attestato il continuo, seppur lento, miglioramento funzionale derivante dall’intensa ergoterapia.

                                  Alla luce di queste concordanti valutazioni da parte degli specialisti coinvolti, il TCA non può, senza che la questione venga approfondita, concludere, come fatto dal dr. ______ in data 22 agosto 2025, che la causa della rigidità delle dita sia da ricondurre ad una mancata collaborazione da parte dell’assicurato, da intendere come una sua mancanza di impegno nel migliorare la mobilità, non integrando le dita nella vita quotidiana (cfr. doc. 53)

 

                                  Al di là di quanto indicato dal dr. ______, dagli atti non emerge una mancata collaborazione da parte dell’assicurato.

                                  Al contrario, il dr. ______ ha a più riprese attestato una evoluzione positiva: con referto del 22 maggio 2025 ha indicato che “l’approccio ergoterapico ha portato buoni risultati anche percepiti soggettivamente dal paziente” (cfr. doc. 49); con referto del 9 luglio 2025 ha ribadito che “si tratta di un recupero funzionale buono seppur lento” (doc. 51).

                                 Anche il dr. ______, con referto del 13 ottobre 2025, ha attestato che “il paziente ha acquisito una rigidità che fortunatamente è in miglioramento” (doc. VII/v).

 

                                  Anche il rapporto di ergoterapia stilato in dato 12 marzo 2025 non indica affatto una scarsa collaborazione da parte dell’assicurato. Al contrario, gli ergoterapisti hanno concluso che “i risultati articolari ottenuti sono stati frutto di un lavoro costante e senza il quale vi sarebbe presumibilmente un esito riabilitativo sub-ottimale rispetto alle attività di vita quotidiana (anche nella gestione di due figli) e lavorativa” (doc. 28).

 

                                  I dubbi concernenti l’effettivo raggiungimento dello status quo ante - che a mente di questa Corte impongono ulteriori approfondimenti - non vengono risolti neppure dalle considerazioni espresse dal dr. ______ nella propria valutazione del 13 novembre 2025. In tale occasione, difatti, il medico interpellato dall’istituto assicuratore ha incentrato prevalentemente le proprie considerazioni sugli aspetti concernenti la capacità lavorativa, senza esprimersi in maniera approfondita sul tema della causalità (cfr. doc. XIII/1).

                                 

                          2.8.  In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                  Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

                                  In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

 

                                  In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

 

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

 

                                  (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

 

                                  Inoltre, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

 

                                  Infine, con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

 

" Aufgrund der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

 

                                  (cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

                                  Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico fiduciario.

 

                                  Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire, tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021 succitata), se i disturbi che continua a presentare l’assicurato alla mano destra a far tempo dal mese di maggio 2025 sono ancora imputabili all’infortunio del 16 dicembre 2024 oppure no.

                                  In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

 

                          2.9.  Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un’assicurazione di protezione giuridica, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato posto termine alle prestazioni sanitarie dal mese di maggio 2025, è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per             complemento istruttorio e nuova decisione sul tema.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un’assicurazione di protezione giuridica, l’importo di fr. 1'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti