Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia dell’11 ottobre 2025 di
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contro |
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in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. In data 7 gennaio 2024, RI1, nato nel ____, dipendente della ditta ______ AG di ______ in qualità di quality manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO1 (di seguito: CO1), ha risentito una fitta acuta e una sensazione di strappo al braccio/spalla sinistra all’atto di trattenere con le due mani sul manubrio una moto che, sbilanciata, stava per cadere di lato (cfr. doc. 2 e doc. 14).
Gli esami radiologici a cui è stato successivamente sottoposto hanno evidenziato la rottura completa dei tendini sovraspinato e capolungo del bicipite (cfr. doc. 3 e doc. 23).
Nel mese di ottobre 2024, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia rotatoria (doc. 93).
1.2. In data 10 aprile 2024, la CO1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo da un lato che i disturbi alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e dall’altro che essi non potevano essere assunti nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (doc. 28).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 31), il 21 agosto 2024 l’assicuratore LAINF ha annullato la decisione formale appena menzionata e ha riconosciuto il diritto alle prestazioni in relazione all’evento del gennaio 2024 (doc. 44).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2025, la CO1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni con effetto immediato, posto che i disturbi interessanti la spalla sinistra non costituirebbero una conseguenza naturale dell’infortunio occorso all’assicurato (cfr. doc. 103).
In data 5 marzo 2025, RI1 ha interposto opposizione contro il provvedimento emanato dall’amministrazione (doc. 124).
Dalle carte processuali emerge che nel frattempo l’assicuratore ha disposto degli accertamenti di natura medica (valutazione radiologica e ortopedica).
I relativi referti (elaborati in tedesco) sono poi stati tradotti in lingua italiana e sottoposti all’assicurato per osservazioni.
1.4. Con ricorso per denegata giustizia dell’11 ottobre 2025, RI1 ha chiesto al Tribunale di constatare in via principale che “non c’erano elementi per rinnegare la prima decisione del 21.08.2024; e di conseguenza di pronunciarsi per ordinare alla compagnia CO1 di riconoscere definitivamente l’infortunio procedendo all’erogazione di tutte le garanzie finora negate”, in subordine “l’inerzia dell’assicurazione che non ha reso una decisione su opposizione entro un termine ragionevole, e di conseguenza di pronunciarsi per ordinare alla compagnia di pronunciarsi formalmente entro 10 giorni, oppure, se del caso, emettere una decisione sostitutiva nel merito, sulla base degli atti presentati.” (cfr. doc. I).
1.5. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).
1.6. In data 18 novembre 2025, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, peraltro già presente agli atti, e ha formulato alcune sue considerazioni in merito all’oggetto della vertenza (cfr. doc. V).
L’allegato in questione è stato trasmesso alla CO1 per conoscenza (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. A proposito della richiesta volta a che il Tribunale si pronunci sul rispetto del termine di risposta da parte dell’assicuratore resistente (cfr. doc. V), il TCA constata che l’ordinanza mediante la quale è stato assegnato il termine in questione (cfr. doc. II), è stata notificata all’amministrazione il 20 ottobre 2025 (data non contestata).
Ora, secondo l’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 20 giorni ha iniziato a decorrere il giorno successivo, quindi il 21 ottobre 2025, ed è giunto a scadenza, in applicazione dell’art. 38 cpv. 3, prima frase, LPGA, il 10 novembre 2025.
Consegnato all’ufficio postale in data 10 novembre 2025, l’allegato di risposta deve essere dichiarato tempestivo in conformità al disposto dell’art. 39 cpv. 1 LPGA (irrilevante è la circostanza che il Tribunale l’abbia ricevuto soltanto il giorno successivo, ossia l’11 novembre 2025, così come si evince dal timbro apposto sul documento dalla Cancelleria – cfr. doc. III, p. 1).
2.3. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato unicamente a stabilire se la CO1 si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr., su questo aspetto, DTF 130 V 90; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2).
In questo senso, la domanda ricorsuale formulata a titolo principale (cfr. supra, consid. 1.4.), che concerne il merito della vertenza, è irricevibile in questa sede.
2.4. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.5. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339 s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
Da parte sua, in una sentenza 35.2021.6 dell’8 marzo 2021, confermata su questo aspetto dal TF con pronunzia 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.5, questo Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia, trattandosi di una fattispecie riguardante una domanda di revisione della rendita in vigore, in cui dalla relativa istanza all’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia, erano trascorsi più di tre anni, sottolineando in particolare che una gestione più razionale degli accertamenti, soprattutto da parte del medico di circondario, avrebbe consentito tempi di evasione ben più brevi.
2.6. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata che nel periodo trascorso tra la presentazione dell’opposizione contro la decisione formale del 21 febbraio 2025 (5 marzo 2025 – doc. 124) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (11 ottobre 2025 – doc. I) - periodo di circa sette mesi - la procedura non è stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
Dalle carte processuali emerge in effetti che, successivamente alla ricezione dell’atto di opposizione, l’assicuratore convenuto ha immediatamente informato l’assicurato che sarebbe stato necessario esperire un accertamento medico in Svizzera e che, una volta ricevuto le relative risultanze, avrebbe riesaminato il caso (doc. 126).
L’8 aprile 2025, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione radiologica (CD) riguardante la spalla sinistra, necessaria per l’esecuzione degli ulteriori accertamenti (doc. 137). Da rilevare che la documentazione appena citata era stata restituita all’assicurato al termine della procedura di opposizione sfociata nell’annullamento della decisione del 10 aprile 2024 (cfr. doc. 128.12).
A inizio maggio 2025, l’istituto assicuratore ha incaricato uno specialista in radiologia di valutare il materiale iconografico, il quale ha consegnato il proprio referto il 18 agosto 2025 (doc. 162).
L’intera documentazione, compreso l’apprezzamento radiologico, è quindi stata sottoposta al dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, per una valutazione di sintesi (dal doc. 169 si evince che il 2 settembre 2025 l’incarico era già stato conferito). Il suo rapporto è stato consegnato il 23 ottobre 2025 (doc. 165 e doc. 170.2).
Risulta infine che i due apprezzamenti, entrambi allestiti in tedesco, sono stati tradotti in lingua italiana (cfr. doc. 170.13 e doc. 170.15), per poi essere trasmessi all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. 170).
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte ritiene che i sette mesi circa trascorsi tra la ricezione dell’opposizione e l’inoltro del ricorso, rientrino ancora nei tempi tecnici necessari per istruire la fattispecie.
In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4. e 2.5.), non sono dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico della CO1.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se l’amministrazione si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti